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Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2020 17.2019.173

26. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·3,379 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Non vi è appropriazione indebita, per assenza di valori patrimoniali affidati, quando il denaro viene dato come pagamento in una compravendita

Volltext

Incarto n. 17.2019.173+ 17.2020.212

Locarno 26 ottobre 2020/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 febbraio 2019 da

AP1 rappr. dall'avv.  DI 1    

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 febbraio 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 1. luglio 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 4 luglio 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto che             A.   Con DA n. ________ dell’_______, il PG ha messo in stato d’accusa AP1 siccome lo ha ritenuto colpevole di appropriazione indebita (art. 138 cifr. 1 cpv. 2 CP) per avere,

“ a _________ e in altre imprecisate località _________ in poi, intenzionalmente indebitamente impiegato a profitto ________ (di cui era socio e gerente con diritto di firma individuale) la somma di CHF 40'000.00 che aveva bonificato il 31 gennaio 2014 sul conto  intestato alla prefata società presso la ________ affinché venisse riscattato il contratto di leasing della vettura _________ (matricola: ______ ), oggetto del “contratto di compravendita a rate” sottoscritto il _____________;”

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 3’000.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 30 giorni) e al pagamento di tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 800.-, rinviando l’AP PC1 al foro civile.

                                  B.   A seguito dell’opposizione interposta dall’imputato e dopo il pubblico dibattimento tenutosi il 20 febbraio 2019, il giudice supplente della Pretura penale, con sentenza del medesimo giorno, ha confermato l’imputazione del DA, condannando AP1:

                                         -    alla pena pecuniaria (sospesa per 2 anni) di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna;

                                         -    alla multa di fr. 1'000.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarebbe stata sostituita con 12 giorni di pena detentiva);

                                         a versare all’AP fr. 5'307.- a titolo di indennizzo ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP;

                                         al pagamento di tasse e spese di giustizia in ragione di fr. 1'375.-, mentre in ragione di fr. 250.- sono state addossate all’AP, che è stato rinviato al foro civile per le ulteriori pretese.

                                  C.   Contro detto giudizio, AP1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con dichiarazione 4 luglio 2019, precisando di impugnare l’intera sentenza e chiedendo:

                                         in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e il suo proscioglimento;

                                         in via subordinata, di prescindere dalla punizione ex art. 53 CP;

                                         l’esenzione da tutte le spese giudiziarie, l’annullamento di qualsiasi indennizzo all’AP e la rifusione delle spese legali di prima e seconda sede.

                                  D.   Con il consenso delle parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta. Pervenuta a questa Corte, la motivazione scritta dell’imputato è stata trasmessa alle parti e alla prima Corte per le osservazioni. Il PG ha chiesto la conferma del primo giudizio, così come - oltre al rimborso delle spese legali - l’AP PC1. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerando,

in fatto:

                                   1.   AP1, nato nel ____ ed incensurato, è socio e gerente di ______ Sagl, società che si occupa della compravendita di veicoli e della gestione di un’officina.

                                   a.   Sui fatti si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. da 2 a 9 della sentenza impugnata (pag. 3-7). In estrema sintesi, _______ Sagl (e per essa, AP1) ha stipulato con l’AP PC1 un “contratto di compravendita a rate” il 26 agosto 2013, con il quale l’AP acquistava “in data odierna” una _______. Il pagamento è stato previsto con la cessione della “vecchia” _______ di PC1 (valutata in fr. 75'000.-), il versamento di fr 35'000.- subito, e poi, entro il 31 gennaio 2014, di ulteriori fr. 40'000.- a saldo.

L’AP era consapevole del fatto che la ________ che acquistava era gravata da un leasing stipulato da _______ Sagl con una società di credito, e dunque che non ne sarebbe diventato proprietario malgrado la firma del contratto di compravendita (VI PC1, AI 3 pag. 3).

Nel contratto non è stato previsto nulla né sulle modalità d’estinzione di questo leasing né sulla data in cui l’effettivo passaggio di proprietà sarebbe dovuto avvenire (AI 1/B), posto che l’acquirente ha potuto disporre da subito dell’auto (VC PC1-AP1, AI 17 pag. 9) e che, nel frattempo, _______ Sagl si faceva carico di assicurazione e tassa di circolazione (VI PC1, AI 3 pag. 3).

L’accusa di appropriazione indebita poggia sul fatto che AP1 (agendo per  _____ Sagl), ha usato i fr. 40'000.- ricevuti, a saldo del prezzo di compravendita, il 31 gennaio 2014, per le attività di compravendita della sua società.

E questo mentre era ancora in essere il leasing sulla vettura per circa fr. 105'000.-, che è stato poi estinto il 2 maggio 2014 grazie a un prestito fatto a ______ Sagl dal padre di AP1 così che, il 6 maggio 2014, la vettura è stata immatricolata a nome di PC1 (AI 3/L).

                                  b.   Dibattute, sui fatti, sono essenzialmente le questioni a sapere se vi era un accordo:

                                         per cui la _______ avrebbe dovuto essere immatricolata a nome dell’AP appena fatto l’ultimo pagamento, ovvero al più tardi il 31 gennaio 2014;

                                         per cui  ______ Sagl avrebbe dovuto usare l’ultima rata di fr. 40'000.- per estinguere il leasing.

                               b.1.   AP1 ha dapprima sostenuto che, siccome aveva già pagato targhe e assicurazione fino a fine giugno 2014, era stato l’AP stesso a chiedergli di lasciare l’auto intestata a nome della società fino a quella data (VI AP1, all. 2 a AI 5 pag. 2 e 4). Poi, a marzo, siccome l’AP ha ricevuto un’offerta imperdibile dal suo assicuratore se targava subito il veicolo, ne ha chiesto l’intestazione a breve (VI AP1, AI 7 pag. 5-6). In seguito ha dichiarato che l’accordo è stato preso quando ha prospettato all’AP la sua intenzione di pagare l’assicurazione fino a fine giugno (VC PC1-AP1, AI 17 pag. 3). Infine, al primo dibattimento ha dichiarato che non era mai stata stabilita una data precisa per il trapasso di proprietà, e l’accordo era che, una volta pagato l’intero prezzo, il riscatto del leasing sarebbe avvenuto quando voleva PC1. Quando poi ha ricevuto l’ultima rata di fr. 40'000.-, con PC1 non era stato concordato né il momento del riscatto del leasing né un utilizzo particolare di quell’ultima rata: le discussioni sono iniziate in aprile 2014 quando, a inizio mese, PC1 gli ha detto di voler diventare proprietario della vettura, e così lui 30 giorni dopo ha estinto il leasing e gli ha trapassato la proprietà (VI AP1, all. a verb. dib. di primo grado pag. 1).

                               b.2.   L’AP PC1 sostiene che lui e AP1 erano d’accordo che l’auto sarebbe rimasta immatricolata a nome di ______ Sagl dopo la firma del contratto ma lui avrebbe potuto subito disporne, tuttavia, si erano “accordati verbalmente” sul fatto che, una volta effettuato l’ultimo pagamento, l’auto doveva essere immatricolata a suo nome, mentre il fatto che “con il mio ultimo pagamento di CHF 40'000.- lui avrebbe provveduto, per il tramite della _____ Sagl, a estinguere il leasing” era “sottinteso”. Ha, in seguito, dichiarato che verso marzo AP1 gli aveva chiesto di poter tenere l’auto intestata alla società fino a fine giugno 2014, visto che tanto gli aveva già pagato assicurazione e targhe, ma lui non ha acconsentito e lì sono iniziate le discussioni (all. 4 a AI 5 pag. 3 e AI 3). Confrontato con la versione di AP1 secondo cui sarebbe stato lui stesso a chiedere di posticipare l’intestazione della vettura a fine giugno 2014, ha affermato che a novembre/dicembre 2013 AP1 gli aveva detto di voler pagare assicurazione e targhe per l’anno nuovo (non ricordando se per tutto l’anno o fino a fine giugno) e lui non ha “eccepito alcunché, anzi la sua proposta mi permetteva di utilizzare la vettura a gennaio 2014 per poi pagare l’ultima rata di CHF 40'000.00 a fine gennaio 2014”; cionondimeno, e a prescindere da questo accordo, il trapasso doveva avvenire a fine gennaio 2014, con il pagamento dell’ultima rata (VC PC1-AP1, AI 17 pag. 3).

                                   c.   Agli atti, vi sono degli scambi e-mail tra AP1 e l’AP:

                                         il 24 marzo l’AP chiede a AP1 una copia della carta grigia perché “la _______ mi fa un’offerta super se targo subito! Grazie in anticipo saluti.” e il 2 aprile AP1 risponde che “come discusso in data odierna ti confermo che entro il 30 aprile 2014 provvederò ad immatricolarti la tua _______________________. Ti aspetto domani per il caffè.”;

                                         seguono scambi mail sulle gomme che AP1 si sta procurando per l’AP;

                                         il 23 aprile AP1 informa l’AP sulla tempistica per la fornitura delle gomme e poi sul fatto che “Entro il 28 aprile mi entreranno sul conto corrente banca oltre fr. 100'000.- e immediatamente provvederò al saldo leasing”, quindi l’AP gli chiede quando pensa di targarla perché deve vedere “se il certificato a Camorino è ancora valido”;

                                         il 30 aprile vi è un ultimo scambio in cui AP1 comunica all’AP che quel giorno avrebbe fatto il pagamento e gli dice di avvisare l’assicuratore che lunedì o massimo martedì targherà l’auto e di fargli controllare che l’attestato sia ancora valido, alche l’AP gli risponde che informerà la sua assicurazione e gli confermerà se il certificato è ancora valido (cfr. AI 1/D, 1/E e 9).

                                  d.   Quanto in atti non permette di ritenere che le parti si fossero accordate sul fatto che il veicolo doveva essere immatricolato a nome di PC1 al momento dell’ultimo pagamento, ovvero al più tardi il 31 gennaio 2014. Anzi, lo scambio di mail suggerisce un discorso ancora in essere, e non una tempistica precisa che AP1 si era precedentemente impegnato a rispettare. Se così non fosse, non vi sarebbe una prima mail solo il 23 aprile, con cui l’AP si limita a manifestare l’intenzione di immatricolare il veicolo a suo nome, peraltro solo perché la ________ gli fa “un’offerta super” se procede subito. Tantomeno vi sono elementi per ritenere che vi fosse un preciso accordo – tacito o espresso – su un obbligo da parte di AP1 di utilizzare l’ultima rata per estinguere il leasing. È pertanto in tal senso che i fatti vanno accertati, non fosse altro che in ossequio al principio in dubio pro reo.

in diritto:

                                   2.

                                   a.   Giusta l’art. 138 cifr.1 cpv.2 CP si rende colpevole di appropriazione indebita “chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli”. Due sono gli elementi oggettivi del reato: l’esistenza di valori patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei medesimi a profitto proprio o di un terzo. Elemento soggettivo è l’intenzionalità che deve però essere caratterizzata dalla volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto indebito. Il reato è caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l’autore per cui quest’ultimo è in possesso dei valori, in genere per una finalità specifica ad esempio per conservarli (DTF 120 IV 278 consid. 2, 118 IV 34 consid. 2b). L’appropriazione indebita è realizzata dalla violazione del rapporto di fiducia, al momento in cui l’autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259 consid.2.2.1).

                                         Una cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3 ed., art. 138, n. 40 e ivi citata giurisprudenza). Un tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).

Sul concetto di affidamento, giova richiamare per il caso concreto quanto riportato in CARP 17.2017.31 consid. 8b:

“ Nella disamina degli elementi costitutivi del reato, il concetto di cosa affidata, cioè l’esistenza o meno di una situazione di affidamento, assume un’importanza centrale. Per costante giurisprudenza, non vi è affidamento nel senso dell’art. 138 cpv. 1 CP laddove il versamento di una somma di denaro costituisce una “datio in solutum”, nel senso che l’autore riceve questa somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da effettuare (sentenza del Tribunale federale 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.3; DTF 133 IV 21 consid. 7.2; sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009, consid. 4). Per citare alcuni esempi, non è stata ammessa l’appropriazione indebita, in assenza di affidamento, nel caso di un paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256), così come nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al Comune (DTF 106 IV 355). Non affidati – poiché ricevuti per sé – sono stati ritenuti gli acconti che il locatore riceve dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009, consid. 4; per una casistica più completa: Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad 138 n. 50 e segg.).

La casistica proposta da Niggli/Riedo annovera la già citata sentenza 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.3 (ad art. 138 CP, n. 62), ove il Tribunale federale ha negato, per assenza valori patrimoniali affidati, l’esistenza di un’appropriazione indebita, in un caso del tutto simile a quello di specie. Imputato era, in quel caso, l’amministratore di una società anonima che gestiva un’agenzia di viaggi in difficoltà finanziarie. Egli aveva proposto ai suoi clienti una gita sul Lago di Garda con viaggio e pernottamenti. Non aveva però fatto fronte alle prestazioni promesse, ma utilizzato i soldi dei pagamenti anticipati dei clienti per coprire i debiti della società in decozione.

Analoga situazione era approdata sui tavoli della CCRP, che parimenti aveva escluso l’affidamento nel caso di un socio gerente di una Sagl, attiva nel settore della carpenteria metallica, che aveva ricevuto un acconto per la costruzione di una tettoia, da lui utilizzato per pagare i debiti della sua Sagl, poi fallita (sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009).”.

                                  b.   Nel giudizio impugnato è stato ritenuto che i fr. 40'000.- fossero stati affidati poiché, siccome l’acquirente sapeva che la vettura era gravata da leasing, questi si aspettava che, qualora al momento di quell’ultimo versamento, il leasing non fosse ancora estinto (rispettivamente se il venditore non aveva, in quel momento, già di suo la liquidità sufficiente per farlo), quei soldi venissero utilizzati a tale scopo. Circostanza, questa, che non poteva essere ignorata da AP1. Il danno, invece, consisteva nella messa in pericolo per la pretesa dell’AP, poiché, se AP1 non avesse pagato delle rate del leasing, vi era la possibilità che l’istituto di credito ritirasse il veicolo.

L’accusa e l’AP condividono il giudizio pretorile e ne chiedono la conferma, con conseguente reiezione dell’appello.

Secondo la difesa, invece, i fr. 40'000.- non erano affidati allo scopo di estinguere il leasing, bensì erano un mero pagamento del prezzo, di cui un venditore è libero di disporre, avendo quale unico obbligo quello di fornire la controprestazione. In proposito, rileva che non vi è stato nessun diverso accordo tra le parti, e cita DTF 133 IV 30. Per il resto, contesta l’esistenza di un danno, di uno scopo di indebito di profitto e ritiene la vicenda meramente civile.

                                   c.   Il contratto stipulato tra _______ Sagl e l’AP (AI 1/B) è a tutti gli effetti una compravendita ex art. 184 e segg. CO (come riporta l’intestazione stessa del contratto) in cui l’AP doveva pagare il prezzo e _____ Sagl (e per essa, AP1) cedere la proprietà dell’auto. La somma di fr. 40'000.- oggetto dell’imputazione costituiva parte del prezzo d’acquisto, null’altro: gli atti non fanno stato di disposizioni per un suo diverso utilizzo, ovvero che tra i due stipulanti sia venuto in essere un accordo che prevedesse, da parte di ______ Sagl, l’obbligo di utilizzare quel denaro per estinguere il leasing. Che l’AP nutrisse o meno un’aspettativa in tal senso, nulla cambia: basti pensare al caso sopracitato (consid. 2a) in cui il TF ha negato che vi fosse affidamento per dei pagamenti anticipati per una gita, poi utilizzati dalla società per coprire i suoi debiti. L’importo pagato dall’AP è quindi diventato di proprietà di ______ Sagl, che poteva pertanto disporne liberamente. Un eventuale ritardo nell’adempimento della controprestazione non poteva che costituire, se del caso, un’inadempienza contrattuale di tipo civile.

                                  d.   Mancando l’elemento oggettivo dell’affidamento, non occorre esaminare l’eventuale sussistenza degli altri elementi costitutivi del reato, e AP1 deve essere prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita.

                                   3.   L’AP PC1 non avanza pretese di dritto civile ma chiede la rifusione delle spese di patrocinio ex art. 433 CPP. Visto l’esito del procedimento, l’istanza va respinta.

                                   4.

                                   a.   Considerato l’esito del procedimento, tasse e spese di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'625.- sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

                                  b.   Parimenti ne va di tasse e spese d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP).

                                   5.

                                   a.   AP1 ha chiesto un’indennità per spese di patrocinio di prima sede ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 3'750.- oltre IVA (ovvero complessivi fr. 4'038.75 inclusa l’IVA al 7.7%). Visto l’esito del procedimento e considerata, oltre alla preparazione necessaria, la presenza a un verbale d’interrogatorio e al primo dibattimento, la cifra appare adeguata al lavoro svolto e la richiesta viene quindi integralmente accolta.

                                  b.   Quale indennità per i costi di patrocinio d’appello, AP1 ha chiesto fr. 3'360.- di onorario e fr. 560.- di spese, più IVA. Considerato l’esito del procedimento, il tipo di procedura (scritta), la natura del caso, le motivazioni già avanzate dinanzi all’istanza precedente e il lavoro svolto per l’appello, si giustifica di riconoscere un’indennità forfetaria per costi di patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a e 436 cpv. 1 CPP di fr. 2'500.- IVA inclusa (7.7%).

Per questi motivi,

visti gli artt.                    6, 10, 76-84, 139, 267, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 422 e segg., 429, 433 e 436 CPP,

138 CP,

e, sulle spese di giustizia e le ripetibili, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello di AP1 è accolto.

Di conseguenza,

                               1.1.   AP1 è prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita.

                                   2.   La richiesta di indennità ex art. 433 CPP dell’AP PC1 è respinta.

                                   3.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'625.- sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

                                   4.   Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP1, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 4'038.75 (IVA inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di primo grado. 

                                   5.   Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr. 1'000.00

-  altri disborsi                            fr.    200.00

                                                     fr. 1'200.00

sono posti a carico dello Stato.

                                   6.   Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP1, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 2'500.- (IVA inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura d’appello. 

                                   7.   Intimazione a:

                                   8.   Comunicazione a:

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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