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Ticino Corte di appello e di revisione penale 07.03.2020 17.2018.238

7. März 2020·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·5,762 Wörter·~29 min·6

Zusammenfassung

Condannato per ripetuto furto, falsità in documenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti Assistenza riabilitativa e norme di condotta

Volltext

Incarto n. 17.2018.238 17.2019.62

Locarno 7 marzo 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Francesca Lepori Colombo

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 ottobre 2018 da

AP 1   DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 4 ottobre 2018 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (motivazione scritta intimata il 27 dicembre 2018)

richiamata la dichiarazione di appello 17 gennaio 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto

                                  A.   Con sentenza 4 ottobre 2018, la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

                                1.1.   ripetuto furto

per avere, nel periodo gennaio 2014/22.6.2017, ad __________, __________, __________, __________ e altre località, per procacciarsi un indebito profitto e alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto 150 scatole da 30 pastiglie ciascuna di Zolpidem/Stilnox, 1 pastiglia di Zolpidem e 1 scatola da 5 fiale di Dormicum;

                                1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 4.10.2015/22.6.2017, ad __________, __________, __________ e altre località, consumato un imprecisato quantitativo di pastiglie di Zolpidem/Stilnox;

                                1.3.   falsità in documenti

per avere, nel periodo 11.9.2017/19.9.2017, ad __________ e __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto, formato e fatto uso, a scopo d’inganno presso una farmacia, di una falsa ricetta in suo favore asseritamente emessa dal suo terapeuta onde acquistare 1 scatola di Stilnox da 10 milligrammi;

e lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi (disp. n. 3.1.), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (disp. n. 4.), nonché al pagamento di una multa di fr. 500.- (disp. n. 3.2.), della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e delle spese procedurali (disp. n. 9.).

La Corte di primo grado ha, inoltre, imposto a AP 1, quale norma di condotta (art. 94 CP), l’obbligo di sottomettersi a controlli tossicologici regolari e a sorpresa, nonché di seguire un trattamento psichiatrico/psicoterapeutico e farmacologico presso un terapeuta di sua fiducia (disp. n. 6.) e, ordinato, per il controllo del rispetto di tale norma, l’assistenza riabilitativa (art. 93 CP).

La prima Corte ha, invece, prosciolto AP 1 dalle seguenti imputazioni:

                                2.1.   ripetuto furto di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente a 98 scatole da 30 pastiglie ciascuna di Zolpidem/Stilnox;

                                2.2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

                                  B.   Questa sentenza è stata tempestivamente impugnata da AP 1: prima, con annuncio d’appello 15 ottobre 2018 (CARP I) e, poi, con dichiarazione 17 gennaio 2019 (CARP IV) con cui ha confermato la sua intenzione di impugnare i dispositivi n. 1., 3., 4., 6., 8., 9. e 10 di tale giudizio.

                                  C.   In assenza di impugnazione, i dispositivi

- 2.  (proscioglimento dall’imputazione di ripetuto furto di cui al punto 1. dell’AA limitatamente a 98 scatole da 30 pastiglie ciascuna di Zolpidem/Stilnox);

- 5.  (non revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con DA 30.09.2013 e prolungamento del periodo di prova di 18 mesi) e

- 7.  (confisca di “tutto quanto in sequestro”),

sono passati in giudicato.

                                  D.   Con istanza probatoria 8 aprile 2019 (CARP IX), AP 1 ha chiesto l’edizione degli atti dell’inchiesta amministrativa effettuata dall’OBV nel periodo compreso fra il 1. gennaio e il 30 giugno 2017, l’edizione delle ordinazioni di Stilnox eseguite in altri reparti dell’OBV, rispetto a quello in cui egli lavorava, e concernenti il periodo fra il 1. gennaio e il 30 giugno 2017, nonché l’audizione del dr. med.TE 1. L’istanza è stata accolta, con decisione del 14 novembre 2019, limitatamente all’audizione del dr. med. TE 1 (CARP XII).

                                  E.   Il pubblico dibattimento si è tenuto il 13 dicembre 2019, in assenza della pubblica accusa. A conclusione del suo intervento, il patrocinatore di AP 1 ha chiesto l’accoglimento dell’appello, e meglio:

-  in via principale, l’integrale proscioglimento del suo assistito (ex art. 19 cpv. 1 CP);

-  in via subordinata, l’assoluzione del suo assistito dall’imputazione di furto, falsità in documenti e contravvenzione alla LStup per assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati imputati;

-  in via ancor più subordinata, l’applicazione dell’art. 19 cpv. 2 CP e il riconoscimento delle attenuanti specifiche del sincero pentimento e del lungo tempo trascorso, postulando una pena contenuta in 15 aliquote giornaliere sospese condizionalmente;

-  l’annullamento del dispositivo n. 10 della sentenza di primo grado;

-  l’annullamento del dispositivo n. 6 della sentenza impugnata;

-  l’attribuzione di tasse e spese di giustizia allo Stato;

-  l’accoglimento dell’istanza ex art. 429 CPP (doc. dib. d’appello 2).

Considerato

in fatto e in diritto

Vita e precedenti penali dell’appellante

                                   1.   AP 1 è nato il 21 marzo 1988 a __________. È attinente di __________ ed è attualmente domiciliato ad __________. Per il vissuto dell’appellante, si rinvia integralmente a quanto indicato nella sentenza di primo grado con la precisazione che, in occasione del dibattimento di secondo grado, AP 1 - dopo aver confermato la correttezza delle indicazioni contenute nella sentenza impugnata - ha precisato quanto segue:

“ […] adesso ho ripreso la mia attività di infermiere, lavoro presso la clinica __________ di __________. Ho iniziato questo nuovo lavoro da metà maggio. Lavoro al 100%. Faccio ancora i turni e questo non mi crea più alcun problema. Sono ritornato a vivere ad __________ con il mio compagno. Ho risolto i miei problemi di salute. Continuo ad essere in cura dal dottor TE 1: la frequenza delle visite dipende in sostanza dalle mie necessità, anche se non lascio trascorrere più di un paio di mesi tra l’una e l’altra, anche se non ne sento in modo urgente la necessità” (verbale dib. d’appello, pag. 2).

                                   2.   AP 1 ha un precedente penale: infatti, con DA 30 settembre 2013 è stato dichiarato autore colpevole di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr) e infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da franchi 90.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento della multa di fr. 1'000.- (AI 4).

                                   3.   I fatti rimproverati dalla pubblica accusa a AP 1 sono stati in larga misura ammessi tanto nel corso della procedura preliminare, quanto dinanzi alla giurisdizione inferiore.

La prima Corte - fondandosi, in particolare, sulle sue ammissioni ha accertato che AP 1:

-  ha sottratto, nel periodo gennaio 2014 - 22 giugno 2017, 150 scatole di Zolpidem/Stilnox, una pastiglia di Zolpidem e una scatola da 5 fiale di Dormicum (consid. 4.1 e 6.1 della sentenza impugnata e relativi rinvii);

-  si è procurato tali medicamenti per farne personalmente uso e non per alienarli, consumando, di conseguenza, un imprecisato quantitativo di pastiglie di Zolpidem/Stilnox (consid. 4.2, 4.3, 6.2 e 6.3 della sentenza impugnata e relativi rinvii);

-  per assicurarsi il proprio consumo, ha formato e fatto uso di una ricetta, sottratta precedentemente - in bianco - al dr. med. TE 1 e, da lui, poi compilata e firmata (consid. 4.4 e 6.4 della sentenza impugnata e relativi rinvii).

                                   4.   Questi accertamenti (che trovano puntuale riscontro negli atti e sono, dunque, fatti propri anche da questa Corte) non sono contestati dall’appellante che postula il suo proscioglimento, non per non aver commesso i fatti, ma - oltre che, in via principale, a motivo di una sua pretesa irresponsabilità - poiché non sarebbero dati i presupposti dei reati che gli sono imputati (CARP XVI, pag. 7).

furto (art. 139 n. 1 CP)

                                   5.   Giusta l’art. 139 n. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

                               5.1.   Nel proprio intervento dibattimentale, la difesa ha contestato che, in concreto, vi è stato un atto di sottrazione, in quanto AP 1 avrebbe già esercitato il possesso sui medicamenti in questione, avendo libero accesso ai locali ove essi erano stipati. Per questo motivo, a mente della difesa, la condotta di AP 1 non sarebbe sussumibile nell’art. 139 CP, bensì costituirebbe un’appropriazione, non prospettata dalla pubblica accusa.

La tesi difensiva non è condivisibile.

                            5.1.1.   Per essere considerato possessore ai sensi del diritto penale, e quindi per trovarsi in una situazione di fatto nella quale non è giuridicamente realizzabile un atto di sottrazione, l’interessato deve disporre di una certa libertà di azione nei confronti della cosa; la volontà di un semplice ausiliario del possesso non è sufficiente (STPF del 15 gennaio 2009, inc. n. SK.2007.31, consid. 6.2; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 2010, pag. 323 N 76). Fra gli ausiliari del possesso va, in particolare, annoverato il lavoratore dipendente - ruolo che ricopriva AP 1 all’epoca dei fatti - il quale, di principio, non diviene possessore dei beni del suo datore di lavoro, se questi gli vengono semplicemente messi a disposizione per svolgere la sua attività professionale (Steinauer, Les droits réels I, Berna 2007, n. 205). Operando un pacifico ragionamento a fortiori ratione, se un dipendente non diviene possessore nemmeno degli strumenti di lavoro che gli vengono messi a disposizione dal suo datore di lavoro, a maggior ragione egli non può essere considerato possessore dei beni del suo datore di lavoro a cui ha semplicemente accesso in virtù dal rapporto d’impiego, come manifestamente sono i medicamenti di un nosocomio o di un servizio di assistenza e cura a domicilio per un infermiere dipendente di simili istituti di cura. Stando così le cose, non vi è dubbio che l’accertato agire di AP 1 ha, in primis, determinato un’interruzione del possesso, esercitato sui farmaci dai suoi ex datori di lavoro, costituendo, quindi, una sottrazione ai sensi dell’art. 139 CP e, dunque, un furto.

                               5.2.   La difesa ha inoltre sostenuto che concretamente non è stato realizzato un indebito profitto ai sensi dell’art. 139 CP. A torto, come già rettamente rilevato dalla prima Corte nella motivazione della sentenza impugnata, a cui si rimanda integralmente ex art. 82 cpv. 4 CPP:

“ basti ricordare come questa nozione [quella di indebito profitto - n.d.r.] non comprenda solo il valore economico/patrimoniale di una determinata cosa ma anche il suo valore d’utilizzo (DTF 111 IV 74 consid. 1), elemento sicuramente realizzato nella presente fattispecie visto e considerato come, agendo come ha agito, AP 1 ha potuto procurarsi e assumere dei farmaci, senza comunque pagarli e/o perlomeno corrispondere la relativa franchigia assicurativa, a cui, altrimenti, non avrebbe mai potuto accedere” (sentenza impugnata, consid. 7.2).

Una scatola da 30 pastiglie di Stilnox ha un valore di fr. 16.45 (AI 2, pag. 3; scheda Stilnox Tab di compendium.ch), con la conseguenza che AP 1 ha consumato questi farmaci, senza corrispondere alcun corrispettivo, per un valore di almeno fr. 2'467.50.

                               5.3.   Per questi motivi la tesi difensiva non può trovare accoglimento: AP 1 è, dunque, autore colpevole del reato di furto (ripetuto).

contravvenzione alla LStup (art. 19a n. 1)

                                   6.   Giusta l’art. 19a n. 1 LStup, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

                               6.1.   Giusta l’art. 2a LStup, il Dipartimento federale dell’interno tiene un elenco degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici, fondandosi di norma sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti. Lo Zolpidem, diffuso commercialmente anche con il nome di Stilnox, è annoverato nel suddetto elenco ed è dunque uno stupefacente ai sensi della legge (allegati 1 e 3 della OEStup-DFI).

                               6.2.   AP 1, in sede d’appello, non ha contestato di aver consumato tale sostanza, bensì di sapere che lo Zolpidem è considerato uno stupefacente ai sensi della legge (art. 13 CP; DTF 129 IV 238, consid. 3.2). Al riguardo, il primo giudice ha rettamente respinto la tesi difensiva, argomentando come segue:

“ […] la Corte non ha motivo per non credere che nell’ambito della sua formazione professionale AP 1 sia stato più che diligentemente informato su quelle che sono le sostanze psicotrope e cosa ciò giuridicamente significhi, rispettivamente perché se i medicamenti qui in esame non fossero stati degli stupefacenti - in questo senso si rinvia all’all. 1 dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici - né il loro acquisto né il loro successivo controllo in ospedale rispettivamente in clinica sarebbe stato sottoposto, come è invece il caso, ad una rigida procedura” (consid. 7.3. della sentenza impugnata, pag. 17).

Le argomentazioni a cui si è appena rimandato (art. 82 cpv. 4 CPP), volte a fare luce sulla presenza dell’elemento soggettivo, muovendo in particolare dalle specifiche competenze dell’appellante - di formazione infermiere -, risultano chiare e pertinenti e sono già di per sé sufficienti a sconfessare l’azzardata tesi difensiva, secondo cui AP 1, pur sapendo di essere dipendente dalla sostanza sottratta (AI6, pag. 2; verbale dib. d’appello; doc. n 28, allegato E, inc. TPC), non la ritenesse uno stupefacente dal profilo giuridico.

                               6.3.   Il reato di cui all’art. 19a LStup è, pertanto, adempiuto dal profilo soggettivo, poiché AP 1 a fronte della sua formazione da infermiere, considerata la manifesta impossibilità di reperire lo Zolpidem senza prescrizione medica e visto che i farmaci venivano custoditi in modo rigoroso all’interno delle strutture sanitarie - non poteva certamente non sapere che i medicamenti da lui sottratti erano degli stupefacenti, con la conseguenza che non è incorso in alcun errore.

AP 1 è, dunque, autore colpevole della contravvenzione in questione.

falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP)

                                   7.   Per l'art. 251 n. 1 CP commette falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.

                               7.1.   Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP reprime innanzitutto la falsificazione di un documento (falso materiale), che si ha “lorsque une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent” (DTF 132 IV 57, consid. 5.1). L’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e, quindi, destinato a provare il fatto falso; occorre quindi che lo scritto in questione abbia una certa forza probatoria (sentenza CARP del 15 luglio 2013, inc. n. 17.2013.23, consid. 7).

                                   8.   In occasione del dibattimento di primo grado, la difesa ha contestato che il foglio per ricette in questione possa essere qualificato come un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, richiamando a sostegno di questa tesi una comunicazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici dell’8 novembre 2017, concernente i nuovi moduli di ricette per la prescrizione medica di stupefacenti.

                                   9.   Il primo giudice, sulla censura sollevata dalla difesa, si è espresso come segue:

“ in diritto è innegabile come un foglio di un ricettario medico sia un doc. ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP (in questo senso si rinvia anche solo alla sentenza non pubblicata del TF 6P.6/2007 - 6S.22/2007 del 4.5.2007 consid. 9) mentre il richiamo ai nuovi moduli di ricette per la prescrizione medica di stupefacenti (doc. TPC 28 doc. C) appare inconsistente già solo perché il depositato estratto dell’istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha valenza solo dal 15.11.2017 (doc. TPC 28 doc. C), quindi dopo i fatti qui in esame (pto. 3 dell’AA e doc. TPC 1).

(...)

per contestare il fondamento di quest’ultima censura basti semplicemente richiamare quanto sopra esposto nel consid. 7.2, senza altresì dimenticare come se fosse riuscito nel suo illecito intento l’imputato avrebbe indebitamente ottenuto e usato un medicamento che il Dr. Med. TE 1 mai gli avrebbe prescritto” (consid. 7.4. e 7.5. della sentenza impugnata, pag. 17).

Le argomentazioni a cui si è appena rimandato (art. 82 cpv. 4 CPP) giungono alla conclusione corretta. Benché la giurisprudenza citata dal primo giudice (STF 6P.6/2007 - 6S.22/2007 del 4.5.2007) tratti una fattispecie diversa, ove il reato di cui all’art. 251 CP è stato commesso sulle prescrizioni (ordonnances) dal medico medesimo, resosi dunque responsabile di aver prodotto un falso ideologico, la stessa è pertinente anche per il caso concreto. In termini generali, infatti, un falso ideologico è di principio un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, provvisto, in aggiunta al falso materiale, di un valore probatorio accresciuto proprio in relazione a ciò che è falso (DTF 123 IV 20, consid. 2c; sentenza CARP del 30 maggio 2012, inc. n. 17.2011.88, consid. 18). Di riflesso, una prescrizione medica - e, dunque, il foglio di un ricettario medico su cui essa è scritta - potendo essere oggetto di un falso ideologico, costituisce alla base un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP. E ciò tanto ai sensi della giurisprudenza citata, quando secondo la dottrina (Depuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire CP, Basilea 2012, pag. 600).

                                10.   Il reato di cui all’art. 251 n. 1 CP è, pertanto, adempiuto anche dal profilo oggettivo e l’appello, sul punto, va di conseguenza respinto.

AP 1 è, dunque, autore colpevole del reato in questione.

imputabilità

                                11.   Secondo l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (cpv. 1).

                                12.   Secondo la difesa, l’appellante va prosciolto ex art. 19 cpv. 1 CP.

Il primo giudice ha respinto questa tesi difensiva, sostenendo quanto segue (art. 82 cpv. 4 CPP):

“ il richiamato documento del 2.10.2018 del Dr. TE 1 (doc. TPC 28 doc. H) non afferma minimamente quello che l’accusato vorrebbe sorprendentemente far credere. Da nessuna parte è infatti sostenuta l’applicabilità dell’art. 19 cpv. 1 CP ma solo che “il paziente ha sviluppato un quadro depressivo grave con sintomi psicotici in buona parte provocato dall’assunzione incontrollata delle Z-Drugs con probabile” - e quindi non certo - “influsso” - e quindi non totale negazione - “sulla sua capacità di determinarsi correttamente di fronte agli impulsi” (doc. TPC 28 doc. H)” (consid. 7.1 della sentenza impugnata, pag. 16).

Tale argomentazione è del tutto condivisibile. Nonostante sia indubbio che AP 1 soffrisse di dipendenza da farmaci (avendolo in primis lui stesso dichiarato; AI6, pag. 2, e comunque risultando chiaramente dagli atti; doc. n 28, allegato E, inc. TPC), ciò non è di per sé manifestamente sufficiente a concludere “qu'il était irresponsable au moment d'agir” (STF 6B_822/2018 del 7 dicembre 2018, consid. 1.3; art. 19 cpv. 1 CP). Se così fosse, significherebbe che l’appellante, ininterrottamente e/o comunque ad ogni commissione, nel corso del periodo da gennaio 2014 a settembre 2017, non è mai stato capace di valutare il carattere illecito di ciò che faceva o non è mai stato in grado di agire secondo tale valutazione.

Tale tesi - peraltro mai sostenuta nemmeno dal suo stesso medico curante - non trova, però, alcun supporto probatorio.

                             12.1.   Nemmeno al dibattimento d’appello il dr. med. TE 1 è giunto sino a supportare la pretesa dell’appellante. Anche in quell’occasione, infatti, lo psichiatra ha parlato di una capacità di agire ragionevolmente limitata e non annientata dalla dipendenza di cui il suo paziente soffriva:

“ potrei dire che la capacità di agire del signor AP 1 conformemente alla sua corretta valutazione della realtà era limitata in modo medio” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

                                13.   Ne discende che l’applicazione dell’art. 19 cpv. 1 CP non entra in linea di conto. Tuttalpiù, in virtù delle dichiarazioni del dr. med. TE 1, dell’accertata dipendenza da farmaci dell’appellante, desumibile tanto dalle dichiarazioni dell’imputato, quanto dal contenuto della perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. n 28, allegato E, inc. TPC), può trovare spazio, come si dirà in seguito, un’attenuazione della pena ex art. 19 cpv. 2 CP (come, peraltro, già ritenuto dal primo giudice).

commisurazione della pena

                                14.   Richiamati gli art. 139 n. 1 e 251 n. 1 CP e art. 19a n. 1 LStup, per la commisurazione della pena si fa riferimento all’art. 47 CP, i cui criteri sono stati efficacemente spiegati nella DTF 136 IV 55, consid. 5.4.

                                15.   AP 1 deve rispondere di:

-  ripetuto furto ex art. 139 cifra 1 CP, per cui è prevista una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria;

-  falsità in documenti ex art. 251 n. 1 CP, per cui è prevista una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria;

-  contravvenzione alla LStup ex art. 19a n. 1 LStup, per cui è prevista la multa.

                                   a.   Con riferimento al reato di furto, dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 va considerata media. L’art. 139 CP è un reato a tutela del patrimonio. Nonostante l’appellante abbia leso il patrimonio altrui per un importo tutto sommato ridotto (circa fr. 2'500.-; AI 2, pag. 3; scheda Stilnox Tab di compendium.ch), egli ha tuttavia ripetutamente adottato un comportamento contra legem nell’arco di un periodo relativamente lungo (gennaio 2014/22.6.2017), peraltro a danno dei suoi ex datori di lavoro, infrangendo, così, anche il suo obbligo di diligenza e fedeltà. Dal profilo soggettivo, tuttavia, la sua colpa è mitigata dalla chiara presenza di una scemata imputabilità di grado medio - che ha un influsso diretto sulla colpa, prima ancora che sulla pena (DTF 136 IV 55, consid. 5.5) -, attestata dal dr. TE 1 (verbale dib. d’appello, pag. 4) e suggerita dal contenuto della perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. n 28, allegato E, inc. TPC), che ha in parte inciso sulla libertà di AP 1 di decidere se rispettare o meno quanto previsto dalla legge. L’appellante, caduto in una dipendenza da farmaci, non avrebbe verosimilmente ottenuto da alcun professionista continue prescrizioni di sostanza stupefacente, pari alle quantità sottratte. Di conseguenza, la colpa globale dell’autore, si attesta fra il grado lieve e il grado medio.

                                  b.   Con riferimento al reato di falsità in documenti, dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 va considerata media. L’art. 251 CP e in generale i reati previsti dal titolo XI del CP, “protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve” (DTF 132 IV 59, consid. 5.1). Se da un lato l’autore ha falsificato una ricetta del dr. TE 1, infrangendo così il rapporto di fiducia notoriamente esistente fra medico e paziente, impiegandola poi fraudolentemente per procurarsi una scatola di Stilnox, il tutto si è limitato a un episodio soltanto. Dal profilo soggettivo, poi, il grado medio della colpa è anche in questo caso mitigato dalla presenza di una scemata imputabilità di grado medio, che ha in parte inciso sulla libertà di AP 1 di decidere se rispettare o meno quanto previsto dalla legge. Di conseguenza la colpa globale dell’autore, si attesta fra il grado lieve e il grado medio.

                                   c.   Con riferimento alla contravvenzione LStup, essendosi AP 1 limitato a consumare personalmente la sostanza precedentemente sottratta, nell’ambito di un’accertata dipendenza da farmaci, la sua colpa non può che essere considerata lieve.

Attenuanti specifiche invocate dalla difesa

                                16.   La difesa, subordinatamente alla richiesta di proscioglimento, ha postulato una riduzione della pena inflitta in primo grado, chiedendo l’applicazione dell’art. 48 lett. d e/o e CP (verbale dib. d’appello, pag. 7; CARP IV), in parte già riconosciute dalla giurisdizione inferiore.

Questa Corte non ritiene tuttavia dati né i presupposti dell’attenuante del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP), né quelli dell’attenuante del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP). Concludere che AP 1 ha dimostrato sincero pentimento - dato ai sensi della norma quando il reo adotta un comportamento particolare, disinteressato e meritevole (STF 6B_614/2009 del 10 agosto 2009, consid. 1.2) - non è possibile già solamente per il fatto che la riparazione intervenuta è andata a beneficio solamente di uno dei danneggiati, l’EOC, e non anche degli altri, non essendo peraltro nemmeno intervenuta spontaneamente, essendo stato l’EOC stesso a domandare il risarcimento del danno (arringa di primo grado; sentenza impugnata, pag. 5). Lo stesso dicasi per l’attenuante del lungo tempo trascorso. AP 1 si è reso penalmente responsabile di commissioni ripetute, l’ultima risalente al 19 settembre 2017. Ciò ha come conseguenza che i fatti più lontani nel tempo non possono essere sanzionati meno severamente in virtù dell’art. 48 lett. e CP, poiché in concreto difetta la condizione della buona condotta susseguente al reato. Mentre, dal 19 settembre 2019, ossia da quando AP 1 ha iniziato a tenere buona condotta, al giorno del presente giudizio, non sono ancora trascorsi i 2/3 della prescrizione in relazione a nessun dei tre reati in disamina, così come imposto dalla giurisprudenza (STF 6B_1206/2017 del 26 aprile 2018, consid. 2.3).

                                17.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

Nel caso in disamina, l’art. 49 cpv. 1 CP trova applicazione per i reati di ripetuto furto e falsità in documenti, mentre non trova applicazione per la contravvenzione alla LStup, dovendo quindi, per questo reato, infliggere una multa ad hoc (DTF 102 IV 242, consid. II.5).

                                18.   Gli art. 139 e 251 CP lasciano al giudice la possibilità di pronunciare una pena detentiva o una pena pecuniaria. La scelta del genere di sanzione da infliggere al condannato dipende dalla sua adeguatezza, dai suoi effetti sul condannato e sulla sua situazione sociale, nonché dalla sua efficacia da un punto di vista preventivo. Nell’ambito della piccola criminalità - come in concreto - la sanzione principale resta la pena pecuniaria (art. 34 CP), mentre per la criminalità media vanno considerate tanto la pena pecuniaria, quanto la pena detentiva (sentenza CARP del 18 giugno 2019, inc. n. 17.2018.106, consid. 17).

                             18.1.   Non vi sono agli atti elementi che permettono di concludere che per AP 1 - che, sin qui, si era reso responsabile di un solo illecito legato alla circolazione stradale - una pena pecuniaria non sarebbe adeguata, cioè non basterebbe a dissuaderlo dal delinquere nuovamente. Tuttavia, la colpa globale del condannato non permette di fissare una pena complessiva circoscritta nel limite di 180 aliquote giornaliere, posto dall’attuale art. 34 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Ciononostante, essendo i fatti occorsi prima dell’entrata in vigore della revisione del diritto sanzionatorio e siccome il diritto precedente diritto era certamente più favorevole al reo, permettendogli più facilmente di evitare una pena detentiva in virtù della maggiore estensione edittale della pena pecuniaria (fino a 360 aliquote), va tutt’ora considerata la cornice edittale precedente (sentenza CARP del 18 giugno 2019, inc. n. 17.2018.106, consid. 17). Tutto ponderato, la pena base, in applicazione dell’art. 47 in rel. con l’art. 49 cpv. 1 CP e visto l’art. 19 cpv. 2 CP, è dunque fissata in 210 aliquote giornaliere.

                             18.2.   A questo punto, vanno considerate - a ponderazione in senso attenuante o aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten): va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Nel caso concreto rivestono particolare rilevanza in senso attenuante la presa di coscienza dei fatti e la collaborazione con le autorità penali (AI 3 e 6; verbale dib. d’appello), nonché il fatto che AP 1 ha comunque parzialmente riparato il danno inflitto al patrimonio altrui.

                             18.3.   In esito, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (calcolata su un’entrata mensile lorda di fr. 5'300.-; doc. dib. d’appello 1), per un totale di fr. 21’600.-.

                                19.   La sospensione condizionale della pena (art. 42 e segg. CP) va senz’altro concessa già solo in applicazione del divieto della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP). Si rileva, inoltre, che essa è fondata nel merito poiché, a fronte della presa di coscienza dei fatti e della ritrovata stabilità personale e professionale dell’autore, tenuta sotto controllo dalla terapia con il dr. TE 1 tutt’ora in corso (verb. dib. d’appello), una pena ferma non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Non essendovi motivi per andare oltre il minimo previsto dalla legge, la durata del relativo periodo di prova viene fissata in due anni.

                                20.   Oltre a una pena sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per sanzionare - in un’ottica di prevenzione generale e speciale - adeguatamente ed in modo tangibile la colpa del condannato (STF 6B_756/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2.2.; 6B_835/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 3.2).

In concreto, sulla base di quanto precede, non vi sono elementi che permettano di concludere che una pena aggiuntiva sia necessaria.

                                21.   Come detto, la colpa di AP 1 in relazione alla contravvenzione alla LStup è lieve. Inoltre, anche in questo caso, va considerata - a ponderazione in senso attenuante - la presenza delle summenzionate circostanze personali. In esito, risulta dunque adeguata una multa circoscritta di fr. 500.-, peraltro già pronunciata in primo grado.

assistenza riabilitativa ex art. 93 CP e norma di condotta ex art. 94 CP

                                22.   La difesa ha chiesto di non impartire a AP 1 alcuna norma di condotta e, di riflesso, di non ordinare un’assistenza riabilitativa accompagnatoria.

Il contenuto delle norme di condotta adottate dalla prima Corte (segnatamente: l’obbligo di sottomettersi a dei controlli tossicologici regolari e a sorpresa, nonché di seguire un trattamento psichiatrico/psicoterapeutico e farmacologico presso un terapeuta di sua fiducia) equivale, in parte, al percorso che l’appellante sta già spontaneamente portando avanti con il dr. med. TE 1 (verbale dib. d’appello, pag. 2). Ciò circoscrive profondamente l’invasività delle misure. Inoltre, siccome è l’appellante stesso a sostenere che la terapia costituisce uno strumento idoneo a rispondere alle sue necessità (verbale dib. d’appello, pag. 2), non si può fare altro che ritenere che la stessa debba obbligatoriamente procedere.

In un simile scenario, la conferma delle misure ordinate dalla prima Corte, per un periodo equivalente alla quello di sospensione della pena (ovvero due anni; art. 44 cpv. 2 CP), non può che confortare e sostenere la prognosi.

Occorre, tuttavia, limitare la norma di condotta relativa alla terapia da seguire al solo “trattamento psichiatrico” ritenuto che il contenuto di tale trattamento non può essere determinato dal giudice: in altre parole, sarà il medico a definire, secondo le necessità del paziente, se esso deve essere limitato al solo trattamento psicoterapico o se, invece, a questo va affiancato un trattamento farmacologico.

Pertanto, anche su questo punto, l’appello va respinto.

spese e indennità

                                23.   Visto l’esito del giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP), le spese procedurali relative all’appello di AP 1, ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), sono poste a carico dell’appellante nella misura di 1/2, e per il resto sono a carico dello Stato.

                             23.1.   L’integralità delle spese procedurali di prima istanza, pari a fr. 3'901.55, restano a carico dell’appellante, essendo state confermate le condanne.

                                24.   All’appellante non viene assegnata alcuna indennità ex art. 429 CPP, in quanto non è intervenuto né un proscioglimento, né un abbandono. La relativa istanza è pertanto respinta. Tuttavia, ex art. 436 cpv. 2 CPP, avendo ottenuto una pena meno severa, l’appellante ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute in seconda istanza, quantificata in concreto nell’importo onnicomprensivo di fr. 800.-.

Per questi motivi,

visti gli art.                      13, 19, 34, 44, 47, 48, 49, 93, 94, 106, 139 n. 1, 251 n. 1 CP;

                                         19a n. 1 LStup;

                                         80, 81, 84, 348 segg., 379 segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;

                                         nonché, sulle spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 5 e 7 della sentenza di primo grado sono passati in giudicato,

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

                              1.1.1.   ripetuto furto

per avere, nel periodo gennaio 2014/22.6.2017, ad __________, __________, __________, __________ e altre località, per procacciarsi un indebito profitto e alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto 150 scatole da 30 pastiglie ciascuna di Zolpidem/Stilnox, 1 pastiglia di Zolpidem e 1 scatola da 5 fiale di Dormicum;

                              1.1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 4.10.2015/22.6.2017, ad __________, __________, __________ e altre località, consumato un imprecisato quantitativo di pastiglie di Zolpidem/Stilnox;

                              1.1.3.   falsità in documenti

per avere, nel periodo 11.9.2017/19.9.2017, ad __________ e __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto, formato e fatto uso, a scopo d’inganno presso una farmacia, di una falsa ricetta in suo favore asseritamente emessa dal suo terapeuta onde acquistare 1 scatola di Stilnox da 10 milligrammi.

                               1.2.   AP 1 è condannato:

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, per un totale di fr. 21'600.- (ventunomila seicento), da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                         1.2.1.1.   la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                            1.2.2.   alla multa di fr. 500.- (cinquecento), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per colpa, con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

                               1.3.   A AP 1 è fatto obbligo, per un periodo di prova di 2 (due) anni, di attenersi alle seguenti norme di condotta:

- sottomettersi a controlli tossicologici regolari e a sorpresa;

- seguire un trattamento psichiatrico presso un terapeuta di sua fiducia.

                            1.3.1.   È disposta un’assistenza riabilitativa di 2

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.

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