Incarto n. 17.2016.50
Locarno 27 aprile 2016/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
per statuire sul reclamo presentato il 25 febbraio 2016 da
IS 1
contro la decisione indipendete successiva emessa il 9 febbraio 2016 dal procuratore pubblico __________
ritenuto
in fatto che: - con DA n. 2650/2015 del 2 luglio 2015, passato incontestato in giudicato, il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di abuso di impianti di comunicazioni e l’ha condannato alla multa di fr. 400.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 4 giorni;
- con istanza 30 novembre 2015, IS 1 ha chiesto la commutazione della multa a suo carico in lavoro di pubblica utilità, sostenendo che la sua difficile situazione finanziaria (percepisce una rendita d’invalidità e prestazioni complementari) non gli permette di far fronte al dovuto;
- statuendo il 9 febbraio 2016, il procuratore pubblico ha respinto l’istanza osservando che l’ammontare della multa inflittagli con il DA già teneva conto delle condizioni economiche dell’imputato e che pertanto, considerata l’esiguità dell’importo (fr. 400.-), non riteneva di dover procedere alla sua commutazione in LUP. All’istante è stata data la possibilità di pagare la multa ratealmente previo accordo con l’UIPA;
- con scritto 25.02.2016, IS 1 ha ribadito di non essere in grado di pagare, nemmeno ratealmente, la multa. Egli afferma che, benché esiguo, l’importo di fr. 400.- non rientra nelle sue possibilità finanziarie e, a sostegno di questa sua affermazione, allega lo scritto 25.11.2015 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna da cui, a suo dire, emergerebbe la precarietà della sua situazione;
- alla richiesta di questa Corte di voler precisare se e in che modo la sua situazione finanziaria è mutata dall’emanazione del DA a suo carico e di voler produrre la documentazione attestante ogni eventuale cambiamento, IS 1 ha risposto comunicando che “nessun cambiamento sostanziale è avvenuto da luglio 2015, se non che iniziando a pagare il debito per l’automobile il mio potere di acquisto si è eroso ulteriormente”. Egli ha, poi, aggiunto di contestare “la valutazione finanziaria stabilita dal tribunale che non ha tenuto conto della reale situazione finanziaria del momento, ma si è basata su fatti teorici o non reali alla mia situazione” (V);
considerando
in diritto che: - nei casi in cui il procedimento penale si conclude con un DA, competente per emanare le decisioni indipendenti successive è il ministero pubblico (art. 363 cpv. 2 CPP);
- contro la decisione del procuratore pubblico l'interessato può presentare opposizione ex art. 354 CPP (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, pag. 1201; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 363, pag. 714 e n. 5 ad art. 365, pag. 718; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 86, n. 1395, pag. 638; Perrin in: Kuhn/Jeanneret (curatori), Commentaire Romand, Code de procédure penale suisse, Basilea 2011, n. 20 ad art. 363, pag. 1627; Schwarzenegger in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 ad art. 363, pag. 2131);
- avverso la decisione su opposizione del Ministero pubblico è dato direttamente reclamo ex art. 393 segg. CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 9 segg. ad art. 365, pag. 2810; DTF 141 IV 396, consid. 3 e 4) a questa Corte;
- lo scritto 25.02.2016, poi precisato il 18.04.2016, può essere trattato (e compreso) unicamente quale reclamo ex art. 393 segg. CPP contro la decisione indipendente successiva del procuratore pubblico di respingere la richiesta del ricorrente di commutare la multa in LUP;
- giusta l’art. 36 cpv 3 CP, a cui rinvia per analogia l’art. 106 cpv. 5 CP, se il condannato non può pagare la multa perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la sua commisurazione si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece: la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo (lett. a), la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera (lett. b) oppure l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lett. c);
- ciò posto, i requisiti previsti dall’art. 36 cpv. 3 CP per poter commutare la multa in LUP non sono adempiuti in concreto. Innanzitutto, la valutazione della capacità economica di IS 1 fatta dal Ministero pubblico nel luglio 2015 non può essere discussa in questa sede, essendo il DA passato incontestato in giudicato: non fosse stato d’accordo con l’ammontare della multa proposta dal PP, l’istante avrebbe dovuto presentare opposizione nel termine di 10 giorni dall’intimazione del decreto d’accusa.
Ciò che deve essere valutato in questa procedura è unicamente la questione a sapere se, da allora, la situazione economica di IS 1 si è deteriorata al punto da non consentirgli più di far fronte al pagamento di una multa dell’importo di fr. 400.- (cfr. art. 36 cpv. 3 CP). Si tratta di una valutazione che questa Corte non può, però, eseguire ritenuto che, nonostante un’esplicita richiesta in questo senso, l’istante non ha prodotto nessun documento attestante un peggioramento, rispetto al luglio 2015, della sua situazione economica: in particolare, nulla ha specificato riguardo l’esistenza, la data della sua accensione e l’ammontare del non meglio specificato “debito per l’automobile”, ciò che rende dunque impossibile verificare se si tratta di una spesa subentrata successivamente all’emanazione del DA e, in caso affermativo, se, davvero, tale debito non gli consente più di far fronte al pagamento - nemmeno rateale - della multa di fr. 400.- a cui è stato condannato.
Lo scritto dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna prodotto al MP non soccorre il reclamante, ritenuto che si tratta unicamente della richiesta fatta a IS 1 di voler meglio precisare e sostanziare il calcolo entrate/uscite dell’anno 2014 da egli effettuato e dal quale risulta un’insufficiente disponibilità per il sostentamento e che, in quanto tale, non attesta in alcun modo la sua reale situazione finanziaria né, tantomeno, una sua modifica ai sensi dell’art 36 cpv 3 CP;
- ne deriva che il reclamo deve essere respinto e la decisione indipendente successiva del procuratore pubblico confermata;
- si prescinde, anche in questa sede, dal prelievo di tasse e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 36 cpv. 1 e cpv. 3 CP
363 segg. e 393 segg. CPP
10 e 12 LEPEM;
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Via Naravazz 1, 6808 Torricella - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.