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Ticino Corte di appello e di revisione penale 22.06.2015 17.2015.39

22. Juni 2015·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·3,119 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Condanna pretorile per soggiorno illegale a pena detentiva di 30 giorni da scontare.Negata l'applicabilità dell'art. 52 CP.Condizioni d'applicazione dell'art. 41 CP in casu non adempiute. Pena modificata in appello in pena pecuniaria sospesa condizionalmente

Volltext

Incarto n. 17.2015.39+89

Locarno 22 giugno 2015/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del da

AP 1   rappr. dall'

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 dicembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 12 dicembre 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 18 marzo 2015;

esaminati gli atti;

preso atto che:        -   AP 1, cittadina etiope nata il __________ ad __________, è entrata in Svizzera il 31 dicembre 2007 senza alcun documento d’identità;

                                     -   attualmente risiede ad __________, ospite di una famiglia del luogo, e, per il suo sostentamento, beneficia dell’aiuto d’urgenza che le garantisce il minimo vitale (scritto 27.10.2014 AP 1 a Pretura penale;  al riguardo, si osserva che, dalla decisione 24 ottobre 2014 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento in materia di aiuto d’urgenza, risulta  che, per il mese di novembre 2014, all’imputata sono state concesse prestazioni assistenziali per complessivi fr. 1'215.55: fr. 300.-, per il suo sostentamento, versati a SOS Ticino; fr. 315.55, per il premio della cassa malati, versati direttamente all’istituzione interessata; fr. 600.-, per l’affitto, versati direttamente alla persona che le dava alloggio);

                                     -   dopo il suo arrivo nel nostro Paese, ha presentato due domande di asilo (la prima il 4 gennaio 2008 e la seconda il 20 febbraio 2012) che l’allora Ufficio federale della migrazione ha respinto con decisioni di non entrata nel merito datate 29 febbraio 2008 rispettivamente 3 aprile 2012 (all. all’AI 1);

                                     -   passate in giudicato le suddette decisioni, nei confronti di AP 1 sono stati emessi due ordini di lasciare la Svizzera, l’ultimo dei quali con effetto al 13 aprile 2012;

                                     -   malgrado ciò, la donna non ha mai lasciato il territorio elvetico ma ha soggiornato in varie località ticinesi;

                                     -   il 14 aprile 2014, interrogata per una presunta infrazione alla Legge federali sugli stranieri, AP 1 ha ammesso di essere a conoscenza dell’obbligo di lasciare la Svizzera ma di non avervi dato seguito, continuando a soggiornare, tra il 13 aprile 2012 ed il 14 aprile 2014, in territorio elvetico (PS AP 1 14.4.2014, pag. 3). Ha spiegato che al suo sostentamento provvede grazie all’aiuto d’urgenza offertole dal Cantone (PS AP 1 14.4.2014, pag. 4). Ha pure dichiarato di avere chiesto ed ottenuto che i suoi parenti in Etiopia le inviassero una copia della sua carta d’identità che ha, poi, consegnato alla Polizia cantonale di Bellinzona (PS AP 1 14.4.2014, pag. 4). Ha però affermato che:

“  non è mia intenzione per il momento rientrare nel mio paese d’origine. (…) Spero di rimanere in Svizzera, ottenere un permesso, imparare la lingua italiana e lavorare per potermi mantenere da sola. (…) spero che in futuro possa ricevere un permesso che mi permetta di lavorare dignitosamente” (PS AP 1 14.4.2014, pag. 4);

                                     -   con decreto d’accusa 29 agosto 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di soggiorno illegale per avere soggiornato, a Gerra (Verzasca) e in diverse altre località del canton Ticino, fra il 14 aprile 2012 ed il 14 aprile 2014, priva di ogni autorizzazione e priva di qualsiasi documento di legittimazione valido, malgrado le fosse stato intimato dalle competenti autorità di lasciare la Svizzera entro il 13 aprile 2012. In applicazione della pena, il PP ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia;

                                     -   avverso il DA, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione;

                                     -   con scritto 27 ottobre 2014 alla Pretura penale, l’imputata ha giustificato la sua permanenza su suolo elvetico adducendo, da un lato, l’impossibilità di recarsi in altri Paesi europei:

“  poiché sarei allontanata immediatamente verso la Svizzera (accordi di Dublino)”;

                                         e, dall’altro, l’impossibilità di rientrare in Etiopia:

“  Paese nel quale temo di essere esposta a gravi persecuzioni, dopo ormai 7 anni di assenza. (…) Non posso tornare in Etiopia perché la mia vita sarebbe in grave pericolo”;

                                     -   interrogata dal presidente della Pretura penale, al dibattimento di primo grado, l’imputata ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, affermando in particolare quanto segue:

“  non sono partita perché sono malata, ho il diabete. Inoltre non posso andare da nessun’altra parte, verrei subito riportata in Svizzera. Sono stata informata che esiste un programma “aiuto al ritorno”. Non ho preso contatto con i responsabili di questo programma (…) perché non voglio andare da nessuna parte. Ho paura che altrove non potrei curarmi adeguatamente. Non ho preso contatto con l’Ambasciata del mio Paese per potervi ritornare. Nel mio Paese vive ancora mia madre, ma noi siamo 9 tra fratelli e sorelle e le entrate non sono sufficienti per il sostentamento di tutti. Io sono quindi in Svizzera per poter vivere e non voglio andarmene via” (verbale di interrogatorio dell’imputata, allegato al verb. dib. di primo grado, pag. 1);

                                     -   con sentenza 12 dicembre 2014, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione di cui al DA, non ritenendo peraltro validi i motivi giustificativi addotti dall’imputata:

“  i motivi di salute addotti, per la prima volta, in sede di dibattimento e neppure documentati, non sono tali da giustificare la permanenza illegale sul territorio elvetico; la malattia di cui è affetta l’imputata (ndr: il diabete) non richiede di principio cure particolari o necessità di ospedalizzazione, ma può essere trattata con le dovute terapie medicamentose anche altrove, ciò che quindi non le impedisce obiettivamente di lasciare la Svizzera; (…) l’imputata neppure può appellarsi alla Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, atteso che l’autorità d’asilo non le ha mai riconosciuto tale statuto e che tale decisione non può essere rimessa in discussione a posteriori dal giudice penale; (…) il Paese d’origine dell’imputata risulta attualmente caratterizzato da un’apprezzabile stabilità politico-sociale, nonostante la difficile situazione finanziaria; (…) nella fattispecie concreta non sono quindi dati motivi giustificativi validi per ammettere la situazione di illegalità che perdura ormai da anni” (sentenza impugnata, pag. 3 e 4).

Il primo giudice ha, quindi, condannato AP 1 ad una pena detentiva di 30 giorni da espiare, oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie. Con riferimento alla commisurazione della pena, il pretore penale ha sottolineato che:

“  pur con tutta la comprensione per la difficile situazione personale e finanziaria dell’imputata, visto l’atteggiamento da lei assunto nel voler perseverare in uno stato di illegalità, ignorando completamente l’ordine di lasciare la Svizzera, v’è da credere che la pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, proposta dal Procuratore pubblico non sia sufficiente per dissuaderla dal commettere il medesimo reato in futuro. (…) inoltre dato lo statuto dell’imputata e le sue condizioni finanziarie v’è naturalmente da attendersi che né una pena pecuniaria né un lavoro di utilità pubblica possano essere eseguiti” (sentenza impugnata, pag. 4);

                                     -   contro la sentenza della Pretura penale, la condannata ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 18 marzo 2015, ha precisato di impugnare l’intera sentenza, postulando il suo proscioglimento, l’annullamento della pena stabilita dalla prima istanza e l’attribuzione di tasse e spese relative alla procedura di appello allo Stato;

                                     -   in data 11 giugno 2015 è stato celebrato il pubblico dibattimento d’appello durante il quale il procuratore pubblico ha postulato la conferma del decreto di accusa, mentre il difensore, in via principale, sulla scorta dell’art. 52 CP, ha chiesto che la sua assistita venga mandata esente da pena e, in via subordinata, ha postulato la condanna ad una pena pecuniaria minima da porre al beneficio della sospensione condizionale;

considerato che      -   giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr, chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria;

                                     -   per l’art. 41 CP, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (cpv. 1). Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena (cpv. 2);

                                     -   per l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti;

ritenuto che              -   non vi sono dubbi circa la colpevolezza dell’imputata, considerato come ella fosse consapevole dell’obbligo di lasciare il territorio elvetico e come, ciò nonostante, abbia omesso di davi seguito e questo benché non potesse prevalersi di alcun valido motivo giustificativo, atteso che - così come illustrato nella sentenza impugnata - quelli da lei invocati non possono essere ritenuti sufficienti;

                                     -   i presupposti applicativi dell’art. 52 CP non sono manifestamente realizzati;

                                     -   riguardo alla commisurazione della pena, va detto, sin d’ora, che la sanzione inflitta all’appellante in prima sede appare sproporzionata.

L’argomentazione del primo giudice - secondo cui v’è da credere che una pena pecuniaria sospesa condizionalmente non sia sufficiente per dissuadere l’imputata dal reiterare nella commissione del medesimo reato in futuro e che, dato il suo statuto e le sue condizioni finanziarie, v’è da attendersi che né una pena pecuniaria né un lavoro di pubblica utilità possano essere eseguiti - non convince.

In concreto, la pronuncia di una pena detentiva di breve durata senza condizionale si scontra già al primo requisito posto dall’art. 41 CP, ritenuto che non corrisponde al vero che i presupposti per la sospensione condizionale ex art. 42 CP non sono adempiuti.

Non vi sono, infatti, ragioni per formulare una prognosi negativa in relazione al comportamento futuro di AP 1, e meglio per ritenere che una pena sospesa condizionamente non abbia sufficiente effetto deterrente e non basti a trattenere la donna dal commettere nuovi reati. Non v’è, cioè, ragione di ritenere che AP 1, alla sua prima condanna per soggiorno illegale (PS AP 1 14.4.2014, pag. 4; estratto 22.10.2014 del casellario giudiziale svizzero), non si attenga in futuro alla normativa federale vigente in materia di stranieri.

Vero è che, in corso d’inchiesta, ella ha dichiarato di non essere intenzionata a lasciare la Svizzera e a far rientro nel suo Paese d’origine. Tale esternazione non va, tuttavia, presa alla lettera -anche considerato che la donna ha aggiunto di sperare ancora di ottenere un permesso (PS AP 1 14.4.2014, pag. 4) - ma va inserita nel suo contesto. Va letta, cioè, come un’affermazione fatta sulla scia della disperazione di dover tornare nel suo Paese d’origine dove, di tutta evidenza, le condizioni di vita sono più difficili rispetto a quelle di cui si gode in Svizzera. Non vi è, però, alcun motivo per credere che la signora AP 1 non tornerà a più miti consigli al momento venuto e che, compresa l’impossibilità di ottenere un permesso per risiedere nel nostro Paese, saprà essere ragionevole quando si tratterà di concretizzare il suo rimpatrio.

Essendo adempiuti i presupposti della sospensione condizionale della pena, l’art. 41 CP non trova applicazione. Già soltanto per questo, la pronuncia di una pena detentiva di 30 giorni senza condizionale viola il diritto federale.

Ma v’è di più.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il TF ha avuto modo di chiarire che non basta che l’imputato disponga di mezzi finanziari molto modesti perché si possa concludere che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita, preferendole una pena detentiva di breve durata da espiare ex art. 41 CP.

Nella DTF 134 IV 97 i giudici federali hanno, infatti, chiarito che la volontà del legislatore non era quella di riservare la possibilità di essere condannati ad una pena pecuniaria agli autori benestanti, spiegando che, se avesse voluto privare gli autori meno abbienti di siffatta opportunità, la pena pecuniaria sarebbe spesso (ossia per tutti i condannati a basso reddito) risultata una sanzione inadeguata e altrettanto spesso sarebbe stata rimpiazzata da una pena detentiva, ciò che avrebbe disatteso l’idea - che permea la revisione della parte generale del CP - di far assurgere la pena pecuniaria a pena principale del sistema sanzionistico svizzero (consid. 5.2.3). L’Alta Corte federale ha precisato che, nel caso di persone dalle condizioni economiche modeste - quali i beneficiari dell’assistenza sociale, le persone non attive professionalmente, le persone che si occupano della tenuta della casa (casalinghi) o gli studenti - va semplicemente fissata un’aliquota bassa che tenga conto della loro situazione (consid. 5.2.3).

In concreto, il fatto che benefici dell’assistenza sociale ancora non significa che AP 1 non sia in grado di eseguire - se del caso facendo capo a facilitazioni di pagamento ex art. 35 CP - una pena pecuniaria il cui ammontare sia fissato ad un livello adeguatamente basso per tenere conto della sua modesta situazione finanziaria (consid. 5.2.4).

In questo caso - così come in quello sottoposto al giudizio del TF - la pronuncia di una pena detentiva di breve durata senza condizionale condurrebbe alla pronuncia di una pena detentiva sostitutiva anticipata che contravverrebbe ai principi fondanti della revisione del CP (consid. 5.2.4).

Nulla muta - come rilevato dai giudici federali nella summenzionata sentenza - che lo Stato, concedendo le prestazioni assistenziali, di fatto autofinanzi indirettamente il pagamento della pena pecuniaria, ritenuto come lo scopo di tale sanzione non si esaurisca nel privare il condannato dei suoi mezzi finanziari ma consista nella conseguente limitazione dello standard di vita e dei consumi, finalità che viene raggiunta anche presso condannati che dipendono dall’aiuto sociale prestato loro dallo Stato (DTF 134 IV 97 consid. 5.2.3 e 5.2.4);

                                     -   da tutto quanto sopra deriva che adeguata alla colpa di AP 1 non è tanto una pena detentiva da scontare quanto una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, sanzione che, del resto, era stata proposta - sulla scorta della prassi vigente in materia presso il Ministero pubblico (cfr. requisitoria del PP al dibattimento d’appello) - dal procuratore pubblico nel DA.

Se è vero che il giudice non è vincolato alla pena proposta dal PP nel DA (Donatsch/Schwarzenegger/Wohlers, Strafprozessrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, § 12, pag. 306), questa Corte ritiene che non è certo questo il caso in cui si giustifica di scostarsene;

                                     -   ritenuto come la colpa della signora - malata e disorientata al punto da non essere più in grado di alcuna progettualità (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2) - sia lieve, la pena pecuniaria va ridotta rispetto a quella proposta nel DA e fissata in 5 aliquote giornaliere, sospese condizionalmente con un periodo di prova di due anni;

                                     -   l’ammontare dell’aliquota - che il PP ha proposto di fissare in fr. 30.- - appare eccessivo a fronte delle condizioni finanziarie dell’imputata e va, pertanto, ridotto a fr. 10.- (DTF 135 IV 180 consid. 1.4);

                                     -   ne consegue che l’appello deve essere parzialmente accolto;

                                     -   visto l’esito dell’appello, la tassa per la motivazione scritta della sentenza di primo grado (pari a fr. 400.-) è posta a carico dello Stato, mentre le restanti tasse e spese relative alla procedura di primo grado (pari a fr. 250.-) rimangono a carico della condannata (art. 428 cpv. 3 CPP). Viste le particolari circostanze e l’esito dellappello, non si prelevano né tasse né spese per la procedura di secondo grado;

                                     -   le spese per la difesa d’ufficio sono poste a carico dello Stato. La nota professionale presentata dall’avv. DI 1 appare adeguata e viene, pertanto, approvata così come esposta. Ne deriva che è riconosciuta a favore del difensore una retribuzione di complessivi fr. 606.40 corrispondenti a fr. 500.- di onorario, fr. 61.50 di spese e fr. 44.90 di IVA.

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art.                      76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,

115 LStr;

34, 41 e 42 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, AP 1:

                               1.1.   è dichiarata autrice colpevole di soggiorno illegale per avere soggiornato, a __________ e in diverse altre località del canton Ticino, fra il 14 aprile 2012 ed il 14 aprile 2014, priva di ogni autorizzazione e priva di qualsiasi documento di legittimazione valido, malgrado le fosse stato intimato dalle competenti autorità che doveva lasciare la Svizzera entro il 13 aprile 2012;

1.2.  è condannata alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna, per un totale di fr. 50.- (cinquanta);

                            1.2.1.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   2.  

                               2.1.   La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario                       fr. 500.00

- spese                           fr.   61.50

- IVA                               fr.   44.90

Totale                             fr. 606.40

a carico dello Stato.

                               2.2.   Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

                               2.3.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

                                   3.  

                               3.1.   La tassa per la motivazione scritta della sentenza di primo grado è posta a carico dello Stato, mentre le restanti tasse e spese relative alla procedura di primo grado rimangono a carico della condannata.

                               3.2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia per la procedura d’appello.

                                   4.   Intimazione a:

                                   5.   Comunicazione a:

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano -   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,     6501 Bellinzona  

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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