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Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.12.2015 17.2015.151

21. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·652 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Presupposti per ammettere una ricusa. In casu istanza di ricusazione respinta

Volltext

Incarto n. 17.2015.151

Locarno 21 dicembre 2015/mi  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull'istanza di ricusazione del giudice CO 1 presentata il 25 settembre 2015 dall'

IS 1  

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto che               –   con decisione del 7 settembre 2015 il procuratore pubblico __________ ha decretato il non luogo a procedere riguardo alla “denuncia penale/istanza di riapertura procedimento contro __________ per i fatti del 3-4 dicembre 2014” (NLP 3748/2014);

                                    –   con atto del 25 settembre 2015, l’avv. IS 1 ha presentato reclamo contro la predetta decisione postulando, altresì, la ricusa del presidente della Corte dei reclamiCO 1, richiamando quanto addotto nella sua istanza di ricusazione del 14 settembre 2015 (doc. I, inc. 17.2015.145) e rilevando che si tratta “sempre del consorzio criminale __________ di cui __________ fa parte, di cui il Presidente CO 1 è cugino o fratello”;

                                    –   con scritto del 29 settembre 2015 il presidente della Corte dei reclami CO 1 ha trasmesso a questa Corte l’istanza dell'avv. IS 1, osservando, ai sensi dell'art. 58 cpv. 2 CPP, “di non avere legami di parentela tali da giustificare una ricusa, né con l’avv. __________, né con altre persone menzionate dalla reclamante”, escludendo la realizzazione di “altri motivi di ricusa in capo al sottoscritto” e ritenendo “di poter serenamente evadere i gravami”;

                                    –   con sentenza pronunciata in data odierna, questa Corte ha respinto le istanze di ricusazione del 14 settembre 2015, del 17 settembre e del 5 ottobre 2015 (inc. 17.2015.144/145/166);

e considerando

in diritto che:           –   la Corte di appello e di revisione penale è competente a decidere i casi di ricusazione concernenti la giurisdizione di reclamo, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 let. c CPP);

                                    –   chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso (art. 56 lett. d CPP) oppure se è parente o affine di una parte in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro di una giurisdizione inferiore (art. 56 lett. e CPP);

                                    –   contrariamente a quanto addotto dall'istante, il giudice CO 1 non risulta avere rapporti di parentela o di affinità con l'avv. __________, nel senso dei citati disposti legali, per cui sotto tale profilo la richiesta di ricusazione va respinta;

                                    –   per il resto, sono richiamate le argomentazioni e conclusioni della sentenza emanata da questa Corte negli incarti 17.2015.144/145/166;

                                    –   la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istante.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               1.   L'istanza di ricusazione del giudice CO 1 è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dell'avv. IS 1.

                                   3.   Notificazione a:

                                   4.   Comunicazione a:

–  

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.