Incarto n. 17.2014.24+49+52
Locarno 9 maggio 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
assessori giurati:
AS 1 AS 3 AS 4 AS 5 AS 2 (supplente) AS 6 (supplente)
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 novembre 2013 dal
AP 1
e sugli appelli incidentali 18 e 21 febbraio 2014 presentati da
IM 2 rappr. dall' DI 2 IM 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 27 novembre 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di IM 2 e IM 1
esaminati gli atti;
ritenuto che: con atto di accusa 5 settembre 2013 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM 1 ed IM 2 ritenendoli autori colpevoli di:
ripetuta rapina, per avere, in vista dei furti, usato o tentato di usare violenza contro delle persone, sia minacciandole di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, sia rendendole incapaci di opporre resistenza, aggravata, siccome commessa come associati ad una banda (composta, oltre che da loro, anche da tale __________) intesa a commettere rapine, muniti di un’arma da fuoco e dimostrandosi particolarmente pericolosi per le modalità operative messe in atto, consumata e tentata, per avere:
-- a __________, il 16 luglio 2012, dopo essere giunti in loco in sella alle loro motociclette, essersi travestiti ed essersi IM 1 munito di una pistola, tentato di sottrarre denaro contante ai danni della ACPR 3, desistendo dal loro intento poiché giunti in ritardo;
--a __________, il 17 luglio 2012, dopo essere giunti in loco a bordo di tre vetture, essersi travestiti, essersi avvicinati all’edificio a bordo della BMW condotta dal correo __________, essersi IM 1 munito di una pistola ed avere attesto l’arrivo dell’impiegata, tentato di sottrarre denaro contante ai danni della ACPR 3, desistendo dal loro intento a causa dell’impossibilità di aprire le casseforti e del sopraggiungere di due postini all’esterno dell’edificio, non prima di aver minacciato di morte la vittima;
--ad __________, il 26 luglio 2012, dopo essere giunti in loco a bordo della BMW condotta dal correo __________, essersi travestiti ed avere atteso l’arrivo dell’impiegata, sottratto denaro contante per un importo denunciato di fr .121'271.60 ed Euro 46'580.- ai danni della ACPR 2;
sequestro di persona e rapimento, per avere, a __________, il 17 luglio 2012, in occasione della seconda tentata rapina, facendola sedere su una sedia e legandola con del nastro adesivo all’altezza del torace, alle mani e alle caviglie, indebitamente arrestato o tenuto sequestrata l’impiegata della ACPR 3, privandola della libertà personale per diversi minuti;
furto d’uso, per avere, in occasione della tentata rapina a __________ del 17 luglio 2012 e della rapina consumata ad __________ il 26 luglio 2012, condotto o circolato come passeggeri a bordo dell’autovettura BMW 530 Touring targata, sapendo sin dall’inizio che tale veicolo era stato sottratto.
A IM 1 è, pure, stata rimproverata una contravvenzione alla LStup per avere, il 21 maggio 2013, in carcere, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di hashish da lui asseritamente rinvenuto dietro il palo della porta di calcio.
Con sentenza 27 novembre 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:
- ripetuta tentata rapina in relazione ai fatti di __________ del 16 e del 17 luglio 2012;
furto d’uso;
contravvenzione alla LStup.
Prosciolto dall’imputazione di rapina aggravata (per l’episodio di __________) e dalle aggravanti della banda, dell’essersi munito di un’arma da fuoco e dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso (in relazione ai due tentativi di cui è stato riconosciuto colpevole) nonché dalle imputazioni di sequestro di persona e rapimento e di furto d’uso (per la variante del condurre e per l’episodio di __________), IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di due anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che alla multa di fr. 100.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarebbe stata sostituita da una pena detentiva di un giorno) nonché al pagamento di tasse e spese in ragione di 1/4.
Nei suoi confronti è stato ordinato il sequestro conservativo di fr. 5'607.90 (previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali nonché delle spese di patrocinio), di una giacca jeans, di un motoveicolo Kawasaki Z1000 con relativa chiave e relativi documenti, mentre altri oggetti gli sono stati restituiti.
Con il medesimo giudizio, IM 2 è, invece, stato dichiarato autore colpevole di:
ripetuta rapina aggravata, siccome commessa in banda, in parte tentata, per i due tentativi di __________ e per l’episodio consumato di __________;
furto d’uso, per avere, il 17 e il 26 luglio 2012, condotto e circolato come passeggero a bordo della BMW sapendo che era stata sottratta.
Prosciolto dalle aggravanti dell’essersi munito di un’arma da fuoco e dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso nonché dall’imputazione di sequestro di persona e rapimento, IM 2 è stato condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere estradizionale e preventivo sofferto, oltre che al pagamento di tasse e spese in ragione di 1/2.
Egli è, inoltre, stato condannato a risarcire l’importo di fr. 121'271.60 e Euro 46'580.- alla ACPR 2 del __________, __________, che, per il rimanente delle sue pretese (pari a fr. 3'000.-), è stata rinviata - così come ACPR 3 - al competente foro civile.
Le rimanenti tasse e spese (pari a 1/4 del totale) sono state accollate allo Stato.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali il procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 11 febbraio 2014, il procuratore pubblico ha precisato di impugnare i dispositivi n. 3 e 4 (riguardanti la decisione di proscioglimento) e n. 5 (relativo alla commisurazione della pena) della sentenza di prime cure, postulando la conferma dell’atto di accusa e la condanna degli imputati alle pene richieste in sede di requisitoria (sei anni e nove mesi per IM 1 e sei anni e tre mesi per IM 2).
Con appello incidentale 18 febbraio 2014, IM 2 ha impugnato i dispositivi n. 5.2, 6 e 11 della sentenza di primo grado, chiedendo che la pena detentiva a suo carico sia fissata in tre anni e tre mesi (da dedursi il carcere già sofferto) e, in caso di condanna di IM 1 anche per la rapina del 26 luglio 2012 ad __________, che la condanna al risarcimento a favore della ACPR 2 preveda il vincolo solidale di IM 1 (con reciproco diritto di regresso per la parte eccedente la metà) e che gli oneri processuali siano posti in ragione di 3/8 a carico suo e in ragione di 3/8 a carico di IM 1 (i rimanenti 2/8 rimanendo a carico dello Stato).
Con appello incidentale 21 febbraio 2014, IM 1 ha impugnato i dispositivi n. 1.1 e 5.1 della sentenza dei primi giudici, postulando il proscioglimento dall’imputazione di tentata rapina per l’episodio del 16 luglio 2012 e la condanna ad una pena detentiva di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Nessuna delle parti ha formulato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento l’8 e il 9 maggio 2014 durante il quale:
a. per i fatti del 26 luglio 2012, il procuratore pubblico ha proposto l’imputazione subordinata di atti preparatori punibili di rapina per avere, a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo fine maggio - 4 luglio 2012, preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche ed organizzative la cui natura ed estensione erano tali da mostrare che egli si accingeva, in correità con IM 2 e tale “__________”, a commettere una rapina ai danni della ACPR 2 di __________
e
b. in esito all’istruttoria dibattimentale e alla discussione:
- il procuratore pubblico ha chiesto l’accoglimento del suo appello e la conferma dell’atto di accusa (ad eccezione del reato di sequestro di persona e, in relazione alle rapine, dell’aggravante della particolare pericolosità) - subordinatamente, per i fatti del 26 luglio 2012, nella variante proposta in aula di atti preparatori punibili di rapina - e la condanna di IM 1 alla pena detentiva di cinque anni e nove mesi e quella di IM 2 alla pena detentiva di cinque anni e tre mesi;
- l’avv. DI 2 ha contestato l’aggravante dell’essersi munito di un’arma da fuoco (ritenuto che non vi sono prove che l’arma fosse vera) e ha sostenuto che la chiamata di correo di IM 2 nei confronti di IM 1 è credibile e “vestita” da elementi oggettivi. In considerazione della collaborazione fornita agli inquirenti e del movente che lo ha spinto ad agire (ovvero la pressione subita da parte degli usurai), ha postulato che la pena inflitta al suo assistito venga ridotta a tre anni e tre mesi. Ha, inoltre, chiesto che IM 1 venga ritenuto debitore solidale del risarcimento dovuto alla ACPR 2 e che gli oneri processuali vengano ripartiti equamente tra i correi;
- l’avv. DI 1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado tranne che per i fatti del 16 luglio 2012 (che, sulla scorta della DTF 120 IV 113, ritiene penalmente irrilevanti) e, di conseguenza, ha postulato una riduzione della pena.
Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 3.1 (limitatamente all’aggravante dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso), 3.2, 4.1 (limitatamente all’aggravante dell’essersi dimostrato particolarmente pericoloso), 4.2, 7, 8 e 9 della sentenza 27 novembre 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr anche STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990 pag. 353 consid. VI1; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in re G. e coimputati, pag. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, pag. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), pag. 26).
Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990 pag. 353 consid. VI.1.; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420-425).
Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).
In altri termini, il giudice è tenuto, nell'esaminare la valenza della chiamata di correo, a verificare se essa gode sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva.
La credibilità soggettiva è data quando la chiamata in correità è accompagnata dalla confessione piena da parte dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità ed è espressione di sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando la chiamata di correo risulta confermata dalle dichiarazioni di altri imputati o testi (cfr. sentenza CARP 17.2012.41 del 18 luglio 2012 consid. 12).
Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; sentenze CARP 17.2012.57-58 e 77 del 28.11.2012 consid. II.3.b e 17.2012.61+ 79 del 24.10.2012 consid. 5; sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10.9.2010 consid. 4.1.b).
6. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure p¿ale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
7. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
8. Gli accusati: vita e precedenti penali
8.1. IM 1
8.1.1.
a. IM 1, cittadino __________, è nato a __________ il 18 gennaio 1973 (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Ha due fratelli maggiori: __________ (nato nel __________) e __________ (nato nel __________; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Il padre è deceduto nel 1992, mentre la madre è deceduta nel corso del procedimento (e, meglio, agli inizi del mese di giugno del 2013; cfr. AI 211).
b. Dopo le scuole dell’obbligo, IM 1 ha seguito una formazione di meccanico industriale, ottenendo dopo tre anni la relativa qualifica (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2).
Dopo il decesso del padre, l’imputato ha avuto “alcuni problemi con la giustizia” (di cui si dirà meglio in seguito) che lo hanno portato in carcere fino al 25 ottobre 2010, quando è stato affidato ai servizi sociali fino alla fine di luglio del 2011, data della sua definitiva liberazione (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 1; cfr., pure, doc. TPC 12).
In carcere, ha seguito la formazione di gestore aziendale, ottenendo la relativa qualifica (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2).
c. Dopo la sua scarcerazione, ha lavorato in uno scatolificio di Milano fino al mese di novembre o dicembre 2011 (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2).
Al dibattimento di primo grado, ha dichiarato di avere lavorato, nel periodo luglio/ottobre 2011, anche come saldatore, con uno stipendio mensile di Euro 1'000.-/1'500.- circa (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2). In seguito e fino all’arresto, ha lavorato a __________ nel bar di proprietà del fratello __________ (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 2; cfr., pure, PS __________ 28.8.2012, pag. 2) che gli versava - in nero (dato che, per sua stessa ammissione, al momento dell’arresto, risultava ufficialmente disoccupato; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2; cfr, anche, dichiarazione patrimoniale compilata in polizia e allegata all’AI 16) - circa Euro 1'000.- al mese (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
Ha dichiarato di aver svolto anche diversi lavoretti - sempre in nero (PS __________ 28.8.2012, pag. 2) - per amici e conoscenti (quale manovale, imbianchino, ecc.) che gli rendevano circa Euro 400.-/500.- al mese (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
Davanti ai primi giudici ha, pure, dichiarato di essersi prestato, per conto di terzi (di cui non ha voluto fare il nome), a venire in Svizzera per cambiare franchi in Euro (attività dalla quale traeva un piccolo guadagno, pari a Euro 300.-/400.- al mese, già compreso nella somma di Euro 1'000.-/1'500.- di cui sopra; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), spiegando di non averlo rivelato prima agli inquirenti per non coinvolgere le persone interessate (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
Che IM 1 non abbia potuto fornire alcuna prova attestante tale asserita attività di cambio valuta non può affatto dirsi anomalo poiché rientra perfettamente nella natura delle cose dato il carattere delicato della prestazione in questione (i soldi che l’imputato cambiava per conto terzi erano, infatti, verosimilmente stati sottaciuti al fisco italiano). Le stesse ragioni di discrezionalità spiegano, del resto, che egli non abbia voluto fare i nomi delle persone che si avvalevano dei suoi servizi.
A sostegno della veridicità del suo dire vi sono, però, i tabulati telefonici che collocano l’imputato in Ticino già nel marzo del 2012, ossia ben prima che si iniziasse a parlare di sopralluoghi e rapine (come meglio si vedrà in seguito).
IM 1 ha definito il suo stipendio mensile “abbastanza buono” (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2) e ha spiegato di essere riuscito, grazie anche alle entrate della compagna (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), a risparmiare qualcosa (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 2), e meglio Euro 200.-/300.- al mese (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
d. Prima di essere arrestato, IM 1 - che non ha figli (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2) - viveva a __________ con la compagna __________ (che lavora presso un centro per disabili a __________ con uno stipendio che ammonta ad almeno Euro 1'200.-; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2).
Da gennaio 2012, i due dividevano un appartamento mansardato di due locali per il quale pagavano una pigione di Euro 500.- mensili (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; cfr. GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2 in cui ha precisato di avere corrisposto lui i primi tre mesi di affitto e di avere, poi, da aprile 2012, diviso le spese con la compagna).
e. IM 1 è titolare, in Italia, di un conto presso __________ che, al momento del suo arresto, presentava un saldo di poco più di Euro 700.- (AI 188; cfr., pure, MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 2).
Proprietario di una Citroën Saxo (GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2), al momento dell’arresto guidava una moto Kawasaki acquistata nel luglio 2012 e intestata alla compagna (PS __________ 25.8.2012, pag. 2; PS __________ 28.8.2012, pag. 2; PS IM 1 21.8.2012, pag. 1; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2).
Ha dichiarato di non avere debiti (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2).
f. Già prima del 1999, IM 1 consumava cocaina e hashish (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2). Dopo un lungo periodo di astinenza, dovuto sia alla detenzione che ad una scelta personale, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile del 2012, ha, senza particolari motivi (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), ripreso il consumo di tali sostanze (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2-3; cfr., pure, PS IM 1 21.8.2012, pag. 2; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2).
Inizialmente egli ha definito il suo consumo “saltuario” (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 3). In seguito, lo ha accentuato, arrivando a parlare di “consumo regolare” (PS IM 1 25.9.2012, pag. 6).
Questa Corte non ha creduto alla nuova versione di IM 1: ad essa, infatti, è stata attribuita valenza unicamente strategica, nel senso che è convinzione di questi giudici che l’appellante l’ha avanzata soltanto per poter sostenere di avere delinquito perché aveva necessità di finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
Del resto, a conferma che egli non era tossicodipendente - e, quindi, della natura strumentale del “nuovo” dire di IM 1 - vi sono le dichiarazioni da lui rese al dibattimento di primo grado durante il quale ha detto di consumare circa 4/5 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish al mese (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2): si tratta, infatti, di quantitativi insufficienti a giustificare una dipendenza.
Non da ultimo, a conferma della pretestuosità delle dichiarazioni relative alla regolarità del suo consumo vi è il fatto che, in carcere, egli non si è sottoposto a cure specifiche per l’astinenza.
g. Quanto al suo stato di salute, IM 1 ha dichiarato che, dopo avere avuto un malore nel carcere di __________, i medici gli avevano detto che aveva avuto un infarto ma ha precisato che, da allora, non ha più avuto problemi (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 7).
h. Per il suo futuro, IM 1 sogna di creare una famiglia con la sua attuale compagna che continua a rendergli visita in carcere (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
8.1.2. IM 1 ha diversi precedenti penali in Italia. Dall’estratto 16.10.2013 del suo casellario giudiziale italiano (doc. TPC 12) risultano le seguenti condanne:
- 21.9.1993: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a 4 mesi di reclusione (sospesi condizionalmente) e alla multa di 400'000 lire per titolo di detenzione illegale di armi e munizioni continuato e porto illegale di armi continuato, reati commessi il 26.1.1993;
- 25.10.1994: sentenza della Corte di appello di __________ che ha confermato quella emessa il 27.1.1994 dal Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a 6 anni di reclusione e alla multa di 2'250'000 di lire per titolo di rapina continuata commessa fino al 26.1.1993, rapina tentata commessa il 10.2.1993, furto commesso il 9.2.1993, violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi continuata commessa fino all’11.3.1993, detenzione illegale di armi e munizioni continuata commessa il 18.2.1993 e porto d’armi commesso il 18.2.1993;
- 10.7.2001: sentenza della Corte di assise di appello di __________ (che ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 21.2.2000 dal GIP del Tribunale di __________) con la quale è stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione per titolo di omicidio commesso il 1.6.1999, furto continuato commesso il 31.5.1999, rapina tentata commessa il 1.6.1999 e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi continuata commessa il 1.6.1999.
Al di fuori del territorio italiano, IM 1 sostiene di essere incensurato (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 3). Che tale sia effettivamente la sua situazione in Svizzera è confermato dall’estratto 11.10.2013 del suo casellario giudiziale svizzero (doc. TPC 9).
Al dibattimento di appello, IM 1 ha dichiarato di avere scontato complessivamente 16 anni di carcere (verb. dib. d’appello, pag. 2).
8.2. IM 2
8.2.1.
a. IM 2, cittadino __________, è nato il __________ a __________. Dopo le scuole dell’obbligo, ha appreso la professione di cuoco, attività che ha sempre esercitato (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2), da ultimo presso il ristorante di __________ di cui, nel marzo 2012, era diventata proprietaria sua moglie (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3; MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2).
Per diversi anni ha praticato il pugilato a livello dilettantistico (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3).
b. Come meglio si vedrà in seguito, anche lui ha diversi precedenti penali.
Uscito di prigione l’ultima volta nell’aprile 2009 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2), tra il 2009 ed il 2012 ha lavorato saltuariamente “guadagnando onestamente abbastanza soldi per poter vivere una vita normale” (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2).
Ha sostenuto di avere lavorato, ancora nel corso del 2009, anche come mediatore creditizio presso delle società di credito italiane (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2).
Ha, poi, dichiarato di avere svolto, nel corso del 2012, diversi lavori - in nero (visto che a causa dei suoi precedenti penali non riusciva ad ottenere dei contratti regolari) - come cuoco e pizzaiolo nonché come addetto alla sicurezza in una discoteca (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2).
Per un brevissimo periodo, ha anche lavorato in Svizzera, anche se in nero (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; AI 163; verb. dib. d’appello, pag. 3).
c. Nel 2010 IM 2 si è sposato con __________, cittadina __________ nata il __________. Da lei ha avuto tre figli, nati rispettivamente il __________, il __________ e il __________, quando lui era in carcere (cfr. AI 126 e AI 175; cfr., pure, MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2).
d. IM 2 ha definito “discreta” la sua situazione finanziaria, almeno fino al 10 ottobre 2012, dato che il ristorante - in cui lavoravano anche sua moglie, sua cognata e suo cognato generava una cifra d’affari di circa Euro 14'000.-/15'000.- al mese (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3) e “rendeva, al netto, tra i 3'000 e i 6'000 Euro al mese” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).
Nel 2012, tra gennaio e maggio, l’imputato risulta avere acquistato due autoveicoli (una Smart da Euro 1'950.- nel gennaio e, per la moglie, una BMW da Euro 10'000.- nel febbraio) ed una moto (una CBR 900 da Euro 2'700.- nel maggio) per complessivi Euro 14'650.- (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9). Al momento dell’arresto era ancora intestatario sia della moto che della Smart (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3).
e. Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2012 (ovvero la notte prima del suo arresto) la sua pizzeria è andata distrutta in un incendio doloso (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 9). I primi accertamenti degli inquirenti italiani hanno confermato la presenza di un ordigno esplosivo (RPG 23.4.2013, pag. 13 e all. 40 RPG).
Al riguardo, IM 2 ha inizialmente dichiarato che “i carabinieri mi hanno spiegato che probabilmente se la sono presa con il mio ristorante per dare un segnale ad altre attività commerciali della zona” ed ha precisato di avere “avuto alcuni episodi di “estorsione”, nel senso che alcune persone si presentavano da me dicendo che in precedenza mangiavano gratis al ristorante, ma io le ho sempre allontanate” (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2).
In un secondo tempo, dopo avere spiegato di avere contratto un prestito usuraio (di cui si dirà meglio in seguito), ha riferito che “i pompieri mi hanno spiegato che si è trattata di un’esplosione e non di un semplice incendio”, precisando che, in precedenza, sebbene le richieste di rimborso da parte degli usurai che gli avevano concesso il prestito fossero pressanti, non aveva mai ricevuto minacce (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2).
IM 2 ha riferito che, dopo l’incendio, la moglie ha ricevuto delle telefonate notturne che lui ritiene essere dei segnali degli usurai cui deve ancora una parte dei soldi ricevuti in prestito in quanto l’interlocutore ha proferito frasi del tipo “preparami il caffè”.
Ha, però, dichiarato di non essere al corrente dell’apertura di un’inchiesta penale riguardo a quei fatti (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).
A seguito dell’incendio (per il quale l’assicurazione ha risarcito un importo pari a Euro 30'000.- circa), l’attività di ristorazione è stata abbandonata (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).
f. IM 2 non fa uso di stupefacenti (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2).
g. Scontata la pena, l’imputato si prefigge di trovare un altro lavoro come pizzaiolo (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4).
8.2.2. Se è vero che in Svizzera è incensurato (cfr. estratto 11.10.2013 del casellario giudiziale svizzero in atti sub doc. TPC 10), in Italia IM 2 risulta essere pluripregiudicato (cfr. estratto 16.10.2013 del casellario giudiziale italiano in atti sub doc. TPC 11). A suo carico risultano le seguenti condanne:
- 23.2.1994: sentenza della Corte di appello di __________ che ha confermato la sentenza 16.6.1993 del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a 4 anni di reclusione e alla multa di 2'000'000 di lire per titolo di rapina tentata commessa dal marzo 1993 fino all’aprile 1993 e associazione per delinquere continuata commessa dal 27.3.1993 fino al 10.4.1993;
- 9.8.1999: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di __________ che lo ha condannato a 3 mesi di reclusione e alla multa di 300'000 lire per titolo di furto tentato commesso l’8.8.1999;
- 26.4.2000: sentenza del Tribunale in composizione monocratica di __________ che lo ha condannato all’ammenda di 200'000 lire per titolo di porto d’armi commesso l’8.11.1997;
- 19.7.2001: sentenza della Corte di appello di __________ che ha confermato la sentenza 30.11.2000 del GIP del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a 1 anno di reclusione e alla multa di 1'000'000 di lire per titolo di violazione della norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi commessa il 13.6.2000;
- 30.4.2002: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________ - sezione distaccata di __________ con la quale è stato condannato a 4 mesi e 15 giorni di reclusione e alla multa di Euro 100.- per titolo di furto tentato commesso il 22.4.2002;
- 29.9.2003: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________ che lo ha condannato a 4 mesi e 4 giorni di arresto per titolo di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e porto d’armi, reati commessi il 28.2.2002;
- 10.12.2005: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________ che lo ha condannato alla pena patteggiata di 9 mesi di reclusione e alla multa di Euro 240.- per titolo di furto commesso il 9.12.2005;
- 19.9.2006: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________ - sezione distaccata di __________ che gli ha inflitto 2 mesi e 20 giorni di reclusione e una multa di Euro 100.- per titolo di furto e porto di armi, reati commessi il 10.10.2005, a valere quale pena aggiuntiva a quella del 10.12.2005;
- 19.11.2007: sentenza della Corte di appello di __________ (che ha parzialmente riformato la sentenza 20.3.2007 del GIP del Tribunale di __________) con la quale è stato condannato a 2 anni e 9 mesi di reclusione e alla multa di Euro 3'000.- per titolo di furto, ricettazione e porto di armi, reati commessi il 23.10.2006;
- 28.10.2009: provvedimento del procuratore generale della Repubblica di __________ con la quale le pene del 30.4.2002, del 29.9.2003, del 10.12.2005, del 19.9.2006 e del 19.11.2007 sono state cumulate e parzialmente condonate.
Al dibattimento di appello, IM 2 ha tenuto a precisare che “soltanto in un’occasione ho portato con me un’arma, si trattava di una 765” e che le sue svariate condanne per porto d’armi si riferiscono soltanto a dei “coltellini” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
IM 2 ha dichiarato di avere scontato in Italia globalmente 12 anni di prigione e di non avere residui di pena ancora da espiare (PS IM 2 16.11.2012, pag. 5; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 3 in cui ha dichiarato di avere scontato complessivamente “una decina di anni di carcere”).
Contrariamente a quanto da lui inizialmente preteso (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 2), IM 2 ha avuto problemi con la giustizia anche dopo la sua ultima scarcerazione (risalente al 23.4.2009).
Egli risulta, infatti, essere indagato in __________ in quanto, il 26.10.2010, “a seguito di un diverbio per motivi di viabilità stradale, brandendo una spranga in ferro, percuoteva __________, cagionandogli lesioni personali consistite in “trauma con escoriazioni alla coscia sinistra, ferita a lembo mano sinistra, ematoma sottocutaneo avambraccio sinistro”, giudicate guaribili con una prognosi di sette giorni s. c.”, nonché per avere, “senza giustificato motivo”, portato fuori della propria abitazione e custodito nell’abitacolo dell’autovettura a lui in uso, “una spranga di ferro della lunghezza di circa 50 centimetri” e per avere offeso l’onore e la reputazione della vittima ingiuriandolo con le parole “figlio di puttana” (AI 224).
Confrontato con questa risultanza, ha ammesso di avere avuto con la persona in questione un “diverbio stradale” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).
8.3. Conoscenza e rapporti tra i due
Gli imputati si sono conosciuti attorno al 2000, quando entrambi stavano scontando una pena nel carcere di __________ (MP IM 2 16.11.2012, AI 112, pag. 3; PS IM 2 21.11.2012, pag. 1; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 1; verb. dib. d’appello, pag. 3). I due hanno mantenuto i contatti anche dopo la scarcerazione di IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1) finché, tra il 2006 e il 2009, si sono ritrovati in carcere in occasione dell’espiazione di una nuova condanna subita da IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1).
Sulla natura del loro rapporto, IM 1 ha sempre sostenuto che si trattava di una vera e propria amicizia (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 17).
Inizialmente anche IM 2 ha parlato di amicizia (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 1). In seguito - quando si trattava di giustificare il fatto che non gli aveva confidato il suo problema con gli usurai - ha, tuttavia, sfumato le sue dichiarazioni definendo quella con IM 1 una semplice conoscenza (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 17).
9. Nascita dell’inchiesta
Il 26 luglio 2012, poco dopo le 13.00, è stata messa a segno una rapina presso la __________ di __________.
I tre rapinatori sono stati visti muoversi a bordo di una vettura BMW di colore grigio che è, poi, stata ritrovata abbandonata in zona “__________” presso il valico pedonale di __________ e che è risultata essere stata rubata il 31 marzo 2012 a __________ (RPG 23.4.2013, pag. 7 e 9), presso l’abitazione di __________ (RPG 23.4.2013, pag. 9; cfr., pure, PS __________ 3.8.2012, pag. 1-2), amministratore delegato della società (__________) che aveva in uso la vettura (PS __________ 3.8.2012, pag. 1).
L’auto utilizzata per la rapina di __________ del 26 luglio 2012 era incappata, alle ore 7.01 del 17 luglio 2012, nel radar fisso di __________.
Poco prima, quello stesso giorno, aveva avuto luogo un tentativo di rapina presso l’ufficio postale di __________ e il teste __________ aveva notato tre persone fuggire a bordo di tale vettura.
Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia è emerso che anche la vettura che precedeva la BMW e quella che la seguiva erano state fotografate dal medesimo radar.
Detentori di tali vetture erano IM 2 (quella davanti) e IM 1 (quella dietro) che, a causa dei loro precedenti penali, sono subito stati sospettati di essere coinvolti nelle due rapine (RPG 23.4.2013, pag. 10), tanto più che, il 4 luglio 2012, erano stati fermati, per un normale controllo di Polizia, proprio sulla strada principale che porta alla ACPR 2 di __________ (AI 12, pag. 2; all. 10 all’AI 12).
10. Circostanze degli arresti
10.1. IM 1
IM 1 è stato fermato dalle Guardie di confine - che poi lo hanno consegnato alla Polizia cantonale - il 21 agosto 2012 verso le 12.10 mentre, in sella alla sua moto Kawasaki, stava entrando in Svizzera dal valico “__________” di __________ (AI 16, pag. 4).
Al momento del fermo, IM 1 - che al test tossicologico è risultato positivo alla cannabis e alla cocaina (RPG 23.4.2013, pag. 19 e all. 34 RPG) è stato trovato in possesso di fr. 4'400.- ed Euro 1'000.- (AI 16, pag. 4).
Dopo aver sostenuto che gli Euro 1'000.- provenivano dal suo stipendio (MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 5; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2), egli ha giustificato il possesso di franchi svizzeri dicendo che quel denaro gli era stato dato da un conoscente - di cui non ha voluto riferire il nome - per essere cambiato in Euro presso un distributore di benzina in Svizzera (AI 16, pag. 4; PS IM 1 21.8.2012, pag. 2-3; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 4; GPC IM 1 23.8.2012, AI 26, pag. 2).
Per il resto, ha negato ogni suo coinvolgimento nelle rapine (AI 16, pag. 4; PS IM 1 21.8.2012, pag. 3-5).
10.2. IM 2
IM 2 è stato arrestato l’11 ottobre 2012 in Italia, dove è stato detenuto a scopo di estradizione (AI 119) fino al 16 novembre 2012, quando è stato consegnato alle autorità elvetiche (RPG 23.4.2013, pag. 1; AI 111, pag. 3).
Contrariamente a quanto emerge dal suo rapporto di arresto (AI 111, pag. 4), IM 2 ha inizialmente risposto alle domande degli inquirenti per poi avvalersi della facoltà di non rispondere solo in un secondo momento (PS IM 2 16.11.2012).
Ad ogni modo, anche lui ha negato di essere coinvolto nelle rapine di __________ e di __________ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2), arrivando sino ad affermare di nemmeno sapere dove si trova il comune di __________ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 2).
Ha, invece, ammesso di essere transitato nel canton Grigioni il 17 luglio 2012 ma ha sostenuto di esservisi recato - in compagnia di IM 1 che, però, lo seguiva con la propria auto (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3) - per “cercare un alberghetto per andare a fare una piccola vacanza con i figli e mia moglie” (PS IM 2 16.11.2012, pag. 3).
Confrontato con il fatto che la BMW utilizzata per la tentata rapina di __________ e la rapina di __________ era stata colta da un radar tra la sua vettura e quella di IM 1, IM 2 ha dichiarato di non sapere nulla riguardo a quell’auto (PS IM 2 16.11.2012, pag. 4).
In seguito, preso atto che IM 1 aveva confessato la tentata rapina a _______ del 17 luglio 2012, IM 2 ha smesso di rispondere alle domande degli inquirenti (PS IM 2 16.11.2012, pag. 4-5).
Egli è, poi, ancora stato informato del fatto che un teste aveva situato lui e IM 1 vicino alla posta di __________ qualche giorno prima del 17 luglio 2012 e che IM 1 aveva ammesso di avere fatto vari sopralluoghi ad __________ (PS IM 2 16.11.2012, pag. 5).
11. Fatti (in breve)
Durante l’inchiesta è, poi, emerso che l’idea iniziale - nata nel giugno 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; IM 1 in MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2; IM 2 in MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2 dice che poteva essere fine maggio 2012) - di IM 2 e IM 1, che insieme volevano commettere una rapina in Svizzera, era quella di colpire una banca, e meglio la ACPR 2 di __________ (PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2).
In vista della rapina, i due hanno effettuato, a partire da fine giugno 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 4; MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 3-5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4), svariati sopralluoghi, sia ad __________ che a __________, nel cui ufficio postale avevano individuato un potenziale obiettivo alternativo alla banca del __________.
Il 4 luglio 2012, durante uno di questi sopralluoghi, i due - in sella alle loro motociclette - sono stati controllati ad __________ da una pattuglia della Polizia comunale di __________ e respinti in __________ poiché IM 1 non era in possesso di un documento valido per l’espatrio (RPG 23.4.2013, pag. 13 e 16).
Abbandonata (proprio a causa di quel controllo) l’idea di compiere la rapina ai danni della banca, i due hanno deciso di colpire l’ufficio postale di __________.
Nelle loro intenzioni, il colpo avrebbe dovuto essere messo a segno il 16 luglio 2012 ma, arrivati in ritardo sul posto (sempre in sella alle loro motociclette), hanno desistito dal compiere la rapina (RPG 23.4.2013, pag. 13).
Ci hanno provato di nuovo il giorno successivo, questa volta muovendosi con la BMW.
Il loro tentativo - durante il quale la vittima è stata legata ad una sedia con del nastro isolante ed abbandonata in quelle condizioni - è nuovamente andato a vuoto.
Persistendo nell’intento criminoso, IM 2 - che sostiene di essere stato, anche in quell’occasione, accompagnato da IM 1 che, invece, ha sempre negato ogni suo coinvolgimento (RPG 23.4.2013, pag. 16) - è tornato all’idea iniziale e, muovendosi con la BMW, ha messo a segno una rapina presso la ACPR 2 di __________ con un bottino di fr. 121'271.60 e Euro 46'580.-.
Secondo IM 1, alle due tentate rapine di __________ (del 16 e del 17 luglio 2012) ha partecipato anche una terza persona. Per contro, secondo IM 2, questo terzo era presente soltanto il 17 ed il 26 luglio 2012.
12. Movente
12.1. IM 1
Una volta ammessi parzialmente i fatti che gli venivano imputati, IM 1 non è stato completamente lineare sul movente:
- inizialmente ha detto di avere avuto un “disperato bisogno di soldi” dato che, uscito di galera, non aveva più trovato lavoro e gli serviva il denaro per finanziare il suo regolare consumo di cocaina e di hashish (PS IM 1 25.9.2012, pag. 6);
- in un secondo momento, ha sostenuto, più genericamente, di essere stato mosso dal desiderio di migliorare la sua situazione finanziaria e di “mettersi un po’ a posto” (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3);
- in seguito, soltanto perché messo a confronto con le dichiarazioni di IM 2 (che, pur sostenendo che riguardo alle ragioni per cui necessitava di denaro l’amico gli aveva “raccontato molte cose”, fin dall’inizio aveva menzionato l’asserito suo desiderio di aiutare finanziariamente una nipote o un nipote con la casa; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), all’assenza di lavoro e al consumo di stupefacenti IM 1 ha aggiunto il desiderio di aiutare, con un regalo, la nipote (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2);
- infine, ha spiegato di essere ricaduto nel crimine perché non ha saputo resistere alla tentazione di soldi facili con cui potersi sistemare e mettere su famiglia, oltre che per finanziare il suo consumo di stupefacenti e per aiutare finanziariamente la nipote con circa il 10% / 30% del bottino (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9).
Al riguardo, questa Corte ha accertato quanto segue:
- IM 1 non era tossicodipendente (il suo consumo era, per sua stessa ammissione, sporadico): per lui, la droga non era, dunque, una necessità (cfr. consid. 8.1.1.f);
- la sua situazione finanziaria era, tutto sommato, buona: lo attestano i suoi acquisti voluttuari (macchine e moto) di cui s’è detto sopra (cfr. consid. 8.1.1.e);
- quindi, il movente che lo ha spinto ad agire è, banalmente e quasi lapalissianamente, il desiderio di soldi facili: irrilevante, per il giudizio che questa Corte deve rendere, è sapere se egli intendesse usare quei soldi per acquistare droga (intesa come bene voluttuario), per pagare le vacanze (per esempio, quelle trascorse dal 1. al 16 agosto 2012 a __________, cfr. PS __________ 28.8.2012, pag. 4; MP IM 1 22.8.2012, AI 19, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 8), così come peraltro indicato da IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 7) o, invece, per aiutare la nipote ad acquistare una casa. In particolare, il suo agire non sarebbe meno riprovevole quand’anche egli avesse agito soltanto per quest’ultimo motivo.
12.2. IM 2
IM 2 - che ha ammesso di essere stato lui a proporre a IM 1 di commettere una rapina in Svizzera, ciò che IM 1 ha confermato (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2) - ha dato atto di averlo fatto perché, così come l’amico (PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), aveva urgente bisogno di soldi (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 2; cfr., pure, MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6).
Ha precisato - mantenendo invariata la sua versione nel corso di tutto il procedimento - di avere avuto urgenza (a causa degli alti tassi di interesse applicati) di restituire il “finanziamento” concessogli da alcuni usurai per la ristrutturazione della pizzeria che aveva preso in gestione con la moglie (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3). Poi, ha spiegato che, per rinnovare il vecchio ristorante che aveva acquistato, aveva dovuto spendere Euro 108'000.- e che per Euro 60'000.- aveva ottenuto un finanziamento da persone oneste mentre che, per il resto (Euro 48'000.- per la ristrutturazione e Euro 17'000.- per avviare l’attività), aveva dovuto far ricorso ad usurai.
Di questi egli non ha voluto, tuttavia, fare i nomi (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), temendo per l’incolumità dei suoi familiari (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2 in cui richiama anche il fatto che i pompieri gli avevano detto che l’incendio nel suo ristorante era stato provocato da un’esplosione).
Inizialmente, non ha voluto fornire ulteriori informazioni sui dettagli del prestito, salvo che i tassi d’interesse mensili che era costretto a pagare erano molto alti (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2). In seguito, ha precisato che gli interessi ammontavano a Euro 2'500.- al mese e che lui li ha pagati da marzo a ottobre 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 3).
Ha detto che, quindi, aveva “necessità di trovare, in tempi brevissimi, questa somma da restituire” (PS IM 2 21.11.2012, pag. 2).
Ha, poi, precisato che, a fine giugno/inizio luglio 2012, gli era stato comunicato che, nel giro di un mese (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4), avrebbe dovuto rimborsare l’intero credito (non sa per quale motivo visto che aveva sempre regolarmente corrisposto gli interessi) e che la sua richiesta di un pagamento dilazionato è stata respinta (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2), ragion per cui ha proposto a IM 1 di commettere una rapina in Svizzera (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 3).
Secondo questa Corte, la versione di IM 2 non è credibile per i seguenti motivi:
- non si comprende il motivo per cui i pretesi usurai gli avrebbero, improvvisamente, richiesto la restituzione di tutto il capitale visto che, per sua stessa ammissione, egli aveva sempre pagato gli ingenti interessi che, sempre secondo le sue dichiarazioni, essi gli chiedevano: la versione di IM 2 è inverosimile proprio perché, secondo essa, avremmo degli usurai che, senza motivo, rinunciano a quello che è il loro tornaconto;
- nel suo racconto sugli usurai come movente, IM 2 si contraddice pesantemente: egli ha situato la pretesa richiesta di rimborso a fine giugno/inizio luglio 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4) mentre, in precedenza, aveva precisato che egli aveva proposto la rapina a IM 1 già a fine maggio 2012 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2) e non deve neppure essere dimenticato, parlando di incongruenze, che IM 2 è arrivato a sostenere di avere pagato gli stessi interessi sino ad ottobre 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4);
- stride con il movente addotto da IM 2 il fatto che, prima di commettere le rapine, egli ha speso complessivamente Euro 14'650.- in quattro mesi (nel gennaio, nel febbraio e nel maggio 2012) per acquistare due auto (di cui una intestata alla moglie) e una moto (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9): se è vero che questi acquisti sono precedenti alla pretesa richiesta di rimborso, è anche vero che chi ha gli usurai che gli fiatano sul collo limita all’osso gli acquisti voluttuari così da raggranellare il più possibile per poter far fronte all’onere che si è assunto (sia per gli interessi che per il rimborso, a tempo debito, del capitale).
Rilevato, poi, che l’incendio (doloso) del ristorante può essere ricondotto a più cause e, quindi, non è un elemento con sufficiente valore indiziante e ricordato, inoltre, che anche il rifiuto di fare il nome dei pretesi usurai non depone per la credibilità del suo dire, questa Corte deve concludere che, così come quella di IM 1, la versione di IM 2 quo al suo movente è strumentale ad una strategia difensiva volta a rendere meno riprovevole il suo agire.
13. Fatti
13.1. Scelta dell’obiettivo e sopralluoghi
Tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3), IM 2 ha proposto a IM 1 di commettere una rapina per racimolare i soldi di cui entrambi necessitavano (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Raccolta l’immediata adesione dell’amico (verb. dib. d’appello, pag. 3), i due hanno iniziato a cercare, in Svizzera, un obiettivo da colpire (cfr. tabulati telefonici che situano i due in Ticino a partire da fine giugno 2012) individuando due potenziali bersagli, tra loro alternativi: la ACPR 2 di __________ e l’ufficio postale di __________.
Inizialmente, l’idea era quella di colpire la banca di __________.
Tuttavia, il 4 luglio 2012, durante un sopralluogo, gli imputati in sella alle loro motociclette - sono incappati, proprio nella zona in cui è situata la banca in questione, in un normale controllo di polizia (in esito al quale sono stati respinti in Italia in quanto IM 1 non era in possesso di un documento valido per l’espatrio; cfr. RPG 23.4.2013, pag. 13 e 16) e hanno perciò rinunciato a fare lì il colpo, ritenendolo, ormai, troppo pericoloso (verb. dib. d’appello, pag. 3 e 4).
Hanno, quindi, ripiegato sull’altro obiettivo, ovvero l’ufficio postale di __________, eseguendo ancora alcuni sopralluoghi per studiare le abitudini dell’impiegata responsabile dell’apertura mattutina dell’ufficio postale.
In occasione di uno di questi sopralluoghi (PS IM 1 25.9.2012, pag. 8-9; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3), la loro presenza è stata notata da __________ che lavora in un’edicola situata nei pressi della posta e che, più in là nel tempo, li ha riconosciuti come coloro che, circa una settimana prima della tentata rapina, attorno alle 6.00/6.30 di mattina, si erano fermati per una decina di minuti a leggere il giornale che avevano acquistato nella sua edicola vicino ad una vettura di piccola cilindrata di colore blu scuro con targhe italiane - che ha riconosciuto in fotografia come quella appartenente a IM 1 posteggiata in un parcheggio situato proprio di fronte all’entrata del personale dell’ufficio postale (RPG 23.4.2013, pag. 17; PS __________ 17.7.2012, pag. 5; PS __________ 30.8.2012, pag. 2-3).
Entrambi hanno detto di avere effettuato svariati sopralluoghi, la metà circa ad __________ e l’altra metà circa a __________.
IM 1 ha, però, sostenuto di non avere più effettuato sopralluoghi ad __________ dopo il 4 luglio 2012 (verb. dib. d’appello, pag. 4).
13.2. Tentata rapina di __________ del 16 luglio 2012
Nelle intenzioni degli imputati, il colpo avrebbe dovuto essere messo a segno la mattina del 16 luglio 2012 (PS IM 1 25.9.2012, pag. 1; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 9-10).
Secondo il loro piano, IM 2 avrebbe dovuto bloccare l’impiegata e IM 1 occuparsi dei soldi (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Tuttavia, quella mattina, i rapinatori - che erano giunti a __________ in sella alle loro motociclette, che avevano posteggiato i loro veicoli poco lontano, che nel posteggio si erano travestiti e che avevano poi raggiunto l’obiettivo a piedi (PS IM 1 25.9.2012, pag. 2; PS IM 1 18.10.2012, pag. 4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 4; PS IM 2 21.11.2012, pag. 3-4; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 3-4; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 4) - sono arrivati in ritardo rispetto alla loro tabella di marcia (l’impiegata essendo già entrata nell’ufficio postale; verb. dib. d’appello, pag. 4), ragion per cui hanno dovuto desistere (RPG 23.4.2013, pag. 13 e 15; PS IM 1 25.9.2012, pag. 1-2; PS IM 1 18.10.2012, pag. 3-4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 4; PS IM 2 21.11.2012, pag. 4; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 4 e 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3).
a. quante persone hanno partecipato?
La prima divergenza nelle dichiarazioni degli imputati riguarda il numero di partecipanti al colpo del 16 luglio 2012.
Diversamente da IM 2 che ha costantemente preteso che quel giorno fossero solo loro due (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5 e 10; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5 e 9; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 5; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 3, 10, 11 e 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4 e 5; verb. dib. d’appello, pag. 4 e 5), IM 1 ha sempre sostenuto che quella mattina hanno agito in tre (PS IM 1 18.10.2012, pag. 3; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 3; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10 e 11; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4): lui, IM 2 e la persona che li avrebbe accompagnati anche il giorno successivo (PS IM 1 18.10.2012, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 4). Sempre secondo IM 1, questa terza persona viaggiava come passeggera sulla moto di IM 2 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 4) e, in quell’occasione, avrebbe sostanzialmente dovuto fungere da palo (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 4).
b. sul ruolo della terza persona
IM 1 ha detto di conoscere questa terza persona da anni e di averla incontrata, a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio del 2012, dopo parecchio tempo che l’aveva persa di vista, in un bar di __________ in cui si era recato su iniziativa di IM 2 (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 4 e 10; verb. dib. d’appello, pag. 5).
Queste le dichiarazioni rese da IM 1 al dibattimento di appello:
“a fine giugno - inizio luglio del 2012, con IM 2 sono andato a __________. IM 2 aveva un appuntamento con questa terza persona. Ci siamo incontrati e lì si sono chiarite molte cose: fino a quel momento io avevo parlato solo con IM 2 è lì ho capito che invece c’era anche questa terza persona che avrebbe partecipato e che conosceva parecchie cose: conosceva i luoghi (sia __________ che __________) ed è stato lui che mi ha detto che c’era da acquistare le radioline che sarebbero servite per tenere i contatti. Voglio dire anche che il 15 luglio 2012 IM 2 mi ha detto che allora si faceva __________. Penso che a decidere di agire in quel modo sia stata quella terza persona. Secondo me lui era il capo, cioè quello che stava sopra a me e a IM 2. (…) a __________ il terzo non si è presentato come il capo. Ma io ho capito che lui era il capo dal fatto che lui conosceva già tutto. Sapeva di __________ e sapeva di __________ e in più aveva un modo di fare da leader.
Ribadisco che, prima dell’incontro di __________, io e IM 2 avevamo già fatto dei giri in Ticino ma fino a quel momento IM 2 non mi aveva mai parlato di un terzo” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Pur conoscendole, IM 1 ha spiegato di non voler fornire le generalità di questa terza persona (cui, durante l’inchiesta, è stato dato il nome fittizio di __________) perché - ha precisato - vuole “vivere tranquillo” quando uscirà dal carcere (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 5) e non vuole avere guai (verb. dib. d’appello, pag. 4).
IM 2 ha, invece, negato che l’incontro di __________ di cui ha parlato IM 1 sia avvenuto (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 6).
c. presenza di ricetrasmittenti?
Un’altra divergenza nelle dichiarazioni degli imputati riguarda la presenza o meno delle ricetrasmittenti in occasione della tentata rapina del 16 luglio 2012.
Secondo IM 1, le ricetrasmittenti - che, durante l’incontro di __________, __________ gli aveva chiesto di comperare (verb. dib. d’appello, pag. 5; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10) - erano state utilizzate già il 16 luglio 2012: una l’aveva lui e l’altra l’aveva proprio __________ (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 4).
IM 2 ha, invece, sostenuto di essere stato lui a proporre di procurare le ricetrasmittenti, ma soltanto in vista della rapina di __________ del 26 luglio 2012 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5 e 8; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 8-9; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2).
d. presenza di armi?
Dopo averlo inizialmente negato (cfr., ancora, MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 3), davanti ai primi giudici IM 1 ha ammesso di avere avuto con sé una pistola. Ha, però, precisato che si trattava di un’arma giocattolo (lui non avrebbe, infatti, mai portato un’arma vera visti i suoi trascorsi e dato che ciò avrebbe aggravato la sua posizione; cfr. PS IM 1 18.10.2012, pag. 2-3) cui aveva pitturato di nero la punta rossa della canna che segnala la natura posticcia dell’arma (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5 e 6; cfr., pure, MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2). Ha anche raccontato che era stato __________, nell’incontro di __________, a consigliare - in presenza anche di IM 2 - di portare qualcosa “per fare scena” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).
IM 1 ha confermato questa versione anche al dibattimento di appello:
“Io con me avevo una pistola ma si trattava di una pistola giocattolo. (…) Le aveva pitturato con un pennarello l’ultimo centimetro che era rosso. (…) Era stato il terzo (che chiamerò __________) che, a __________, mi aveva detto di prendere qualcosa, o una pistola giocattolo o un taglierino. Insomma, qualcosa che potesse far paura. Io ho preso una pistola giocattolo che avevo in cantina da tempo. Quando __________ mi ha detto di prendere la pistola giocattolo, cioè qualcosa per fare scena, era presente anche IM 2” (verb. dib. d’appello, pag. 6).
In applicazione del principio in dubio pro reo e in assenza di riscontri in senso contrario, deve, pertanto, essere accertato che la pistola che IM 1 portava il 16 luglio 2012 era un’arma giocattolo.
IM 2 non era, invece, armato: egli ha sempre negato di avere avuto armi con sé (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5; verb. dib. d’appello, pag. 4) e né IM 1, né la vittima hanno mai preteso il contrario.
13.3. Rientro in __________ e discussione sulla necessità di disporre di un’automobile per ritentare il colpo
Rientrati in __________ dopo il fiasco, i rapinatori si sono incontrati in un parcheggio e, dopo aver discusso, hanno concluso che sarebbe stato meglio raggiungere l’ufficio postale di __________ a bordo di un’auto dove poter aspettare fino all’ultimo prima di entrare in azione (PS IM 1 25.9.2012, pag. 5; PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; verb. dib. d’appello, pag. 5).
Riguardo a chi abbia procurato la vettura, le dichiarazioni degli imputati sono diametralmente opposte.
IM 2 ha sostenuto che della ricerca del veicolo si è occupato IM 1 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 4; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 5), precisando che lui pensava che sarebbe stata reperita un’auto rubata da altri nel __________ (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; cfr., pure, MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11) e di avere visto la vettura soltanto la mattina del 17 luglio 2012 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11 e 13; verb. dib. d’appello, pag. 5).
Secondo IM 1, invece, è stato __________, presente alla discussione, a dire che occorreva una macchina e che si sarebbe occupato lui di procurarla (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 5).
Ha sostenuto di avere visto la BMW soltanto la mattina del 17 luglio 2012 (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 5), ammettendo di non avere posto al riguardo particolari domande dato che per lui era chiaro che si trattava di un’auto rubata (PS IM 1 25.9.2012, pag. 5; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 9; verb. dib. d’appello, pag. 6).
13.4. Tentata rapina di __________ del 17 luglio 2012
a. partecipanti
IM 2 ha detto di avere visto, per la prima volta la mattina del 17 luglio 2012, non solo la BMW ma anche la persona che era alla guida della vettura (PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 4 e 5; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11 e 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10). Ha sostenuto che l’accordo con IM 1 riguardava unicamente il reperimento di un’auto e non prevedeva l’intervento di una terza persona:
“per me è stata una sorpresa, nel senso che non era previsto l’intervento di un terzo. Però l’ho accettato senza fare storie perché, fra delinquenti, c’è un detto che “un compagno non ruba parte”, nel senso che comunque qualcosa fa e si merita la sua parte. In più, io non avevo tempo per sindacare visto che avevo bisogno di soldi” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
IM 2 ha, poi, anche spiegato di avere accettato di commettere una rapina insieme ad un perfetto sconosciuto - di cui non solo non conosce il nome (PS IM 2 21.11.2012, pag. 10; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 13), ma che ha visto soltanto il 17 e il 26 luglio e poi mai più (PS IM 2 21.11.2012, pag. 10; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 9; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 13) - perché si è fidato di IM 1 (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 7; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11 e 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 6).
La versione di IM 2 è del tutto inverosimile. Non ha, infatti, da essere spiegata la non plausibilità della tesi secondo cui un rapinatore accetta senza battere ciglio, non soltanto l’intervento di un terzo non previsto e, quindi, non necessario (con la conseguenza di dovere poi dividere la refurtiva in tre e non in due), ma anche di agire con una persona che non ha mai visto e di cui nulla conosce.
Molto più attendibile è la versione di IM 1 (che, come visto, ha dichiarato di avere incontrato il terzo a __________ qualche tempo prima di commettere con lui le rapine e di avere discusso con lui vari aspetti del piano) che ha, pure, fornito ragioni plausibili per non voler fornire il nome di questa terza persona (e, meglio, la paura di ritorsioni).
Ne discende che, sulla scorta delle credibili dichiarazioni di IM 1, deve essere accertato che __________ - che gli imputati avevano incontrato a __________ qualche giorno prima - era già presente il 16 luglio 2012 ed è stato lui ad impegnarsi per reperire una macchina rubata per raggiungere l’obiettivo da rapinare.
b. avvicinamento all’obiettivo
La mattina del 17 luglio 2012, IM 1 e IM 2 si sono incontrati e si sono diretti insieme verso __________, ognuno sulla propria auto. Lungo il tragitto, sono stati raggiunti da __________ che era alla guida della BMW (verb. dib. d’appello, pag. 6).
Giunti a __________, dopo aver posteggiato le altre due auto in un parcheggio sterrato, a bordo della BMW i tre rapinatori hanno raggiunto l’ufficio postale dove hanno atteso l’arrivo dell’impiegata (RPG 23.4.2013, pag. 14; PS IM 1 25.9.2012, pag. 2 e 4; PS IM 1 18.10.2012, pag. 3; PS IM 2 21.11.2012, pag. 5; verb. dib. d’appello, pag. 6).
c. impiego di ricetrasmittenti?
Secondo IM 1, anche per la tentata rapina del 17 luglio 2012 sono state utilizzate le ricetrasmittenti: anche in quell’occasione, una l’aveva lui e l’altra l’aveva __________ che doveva rimanere all’esterno ed avvisare lui e IM 2 nel caso in cui avesse sentito sirene della polizia (PS IM 1 25.9.2012, pag. 9; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 10; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11 e 12; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 6).
Come visto sopra, IM 2 ha sempre sostenuto che il 17 luglio 2012 non c’erano ricetrasmittenti (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 9; MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 10 e 12).
In corso d’inchiesta - confrontato con le contrarie dichiarazioni di IM 1 - IM 2 ha un po’ sfumato la sua versione dicendo, dapprima, di non sapere se quel giorno IM 1 e __________ avessero delle ricetrasmittenti (ma confermando di non averle viste; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11) e, poi, di non aver saputo che le avevano già in quell’occasione (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8 e 10), affermazione con cui ha sostanzialmente smentito la sua precedente versione, secondo cui sarebbe stato lui a proporle ma soltanto per la rapina di __________.
Viceversa, IM 1 ha mantenuto la sua versione anche a fronte delle contrarie dichiarazioni di IM 2 (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 11) e ha precisato di avere eseguito sulla BMW delle prove di contatto che ha ritenuto impossibile che IM 2 - come ha preteso (MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2-3; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 12) - non abbia sentito (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 12).
A dimostrazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di IM 1 vi è il fatto che prove di collegamento radio risultano effettivamente essere state eseguite (da due voci differenti) quel giorno alle ore 6.08, 6.22 e 6.32 (cfr. MP IM 2 21.1.2013, AI 178, pag. 2; RPG 23.4.2013, pag. 18), ossia proprio all’ora in cui è avvenuta la tentata rapina.
Questa Corte ha, quindi, dato credito alla versione di IM 1 (che ha pure preteso che le radioline erano già state utilizzate anche il giorno prima) e accertato la presenza delle ricetrasmittenti già il 16 luglio 2012 e poi ancora il 17 luglio 2012.
Ne discende che IM 2 ha mentito sia quando ha detto di non avere saputo che le ricetrasmittenti erano state utilizzate già a _________, sia quando ha sostenuto di averle proposte lui e solo per la rapina di ________.
d. presenza di armi?
Anche il 17 luglio 2012 IM 1 aveva con sé una pistola (MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5 e 7; verb. dib. d’appello, pag. 6).
Come già per il giorno precedente, non avendo elementi atti a fondare un diverso convincimento, questa Corte, in applicazione del principio in dubio pro reo accerta che, così come dichiarato da IM 1, si trattava anche in questo caso di una pistola giocattolo.
IM 2, invece, non aveva armi con sé neppure il 17 luglio 2012 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6).
e. dinamica
e.1. aggressione alla vittima
Verso le 6.30 (RPG 23.4.2013, pag. 10), mentre si apprestava ad aprire la porta dell’ufficio postale, l’impiegata __________ è stata improvvisamente raggiunta da tergo da un uomo che l’ha bloccata prendendola per il collo e appoggiando il proprio corpo alla schiena di lei (PS __________ 17.7.2012, pag. 2) e che, dopo che aveva lanciato un urlo, le ha tappato la bocca con una mano (PS __________ 17.7.2012, pag. 2; PS __________ 30.8.2012, pag. 2), dicendole di stare zitta e di aprire la porta, altrimenti sarebbero stati costretti a farle del male (PS __________ 17.7.2012, pag. 2).
Un secondo uomo, sopraggiunto di corsa, si è avvicinato alla vittima cui ha mostrato la pistola (RPG 23.4.2013, pag. 17; PS __________ 17.7.2012, pag. 2; PS __________ 30.8.2012, pag. 2; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 2 e 3 in cui la donna ha precisato che la pistola non le è mai stata puntata contro ma che il rapinatore “mi ha fissato negli occhi e poi ha abbassato lo sguardo verso la pistola”).
Nonostante ognuno dei due imputati abbia preteso di essere stato il primo a raggiungere l’impiegata (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 5; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 5; PS IM 1 25.9.2012, pag. 2; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 6 e 7; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 3), la donna ha identificato il primo uomo - che aveva sempre agito a viso scoperto (PS __________ 17.7.2012, pag. 2-3; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 2) - in IM 2 (RPG 23.4.2013, pag. 17; PS __________ 30.8.2012, pag. 2) e - anche grazie al suo abbigliamento - il secondo in IM 1 (RPG 23.4.2013, pag. 17; PS __________ 30.8.2012, pag. 2; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 3; PS IM 1 25.9.2012, pag. 5),
Ancora al dibattimento di appello, IM 1 ha detto di ricordare di essere stato lui a raggiungere la vittima per primo (verb. dib. d’appello, pag. 7).
Il fatto che abbia mantenuto questa posizione benché consapevole delle contrarie dichiarazioni, non solo di IM 2, ma anche della vittima conferma che il suo racconto non è l’espressione di una menzogna ma soltanto di un ricordo sbagliato, verosimilmente spiegabile con la tensione che ha caratterizzato (soprattutto per lui) quegli attimi. Del resto, non si vede quale interesse avrebbe avuto a mentire su questo aspetto che, in definitiva, appare del tutto marginale.
e.2. entrata nell’ufficio postale
Una volta entrati, la donna ha detto ai rapinatori - mentendo (MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 6) - che le casseforti erano chiuse elettronicamente e che non erano accessibili fino ad un determinato orario (PS __________ 17.7.2012, pag. 3).
Così, dopo che entrambi avevano invano cercato denaro in vari cassetti (PS __________ 17.7.2012, pag. 3), IM 2 ha detto che avrebbero atteso l’arrivo degli altri impiegati (PS __________ 17.7.2012, pag. 3; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 6).
e.3. immobilizzazione della vittima
A quel punto, IM 1 ha legato la vittima alla sedia su cui IM 2 l’aveva fatta sedere, facendo più giri di nastro adesivo attorno al torace (PS IM 1 25.9.2012, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 7) e legandole insieme anche polsi e caviglie (PS IM 1 25.9.2012, pag. 3; cfr., pure, MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 7; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6; cfr., pure, PS __________ 17.7.2012, pag. 3; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 4). Durante quest’operazione, il guanto in lattice che egli indossava sulla mano destra si è rotto tanto che sul nastro adesivo con cui era stata legata la donna è stata trovata una sua impronta palmare (RPG 23.4.2013, pag. 11; AI 116; PS IM 1 25.9.2012, pag. 4 e 11).
Le dichiarazioni degli imputati divergono riguardo a chi ha avuto l’idea di legare la vittima.
IM 2 ha sempre sostenuto che è stata un’iniziativa di IM 1 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 6; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 6 e 7; MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 7 in cui ha detto di non ricordare di aver detto a IM 1 di legare la donna e ha rinviato ai suoi precedenti verbali).
IM 1 ha, invece, sostenuto che è stato IM 2 ad ordinargli di farlo (MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 7; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6; verb. dib. d’appello, pag. 7).
La versione di IM 1 combacia con quella resa dalla vittima che ha dichiarato che è stato IM 2 - ovvero il solo che parlava (PS __________ 17.7.2012, pag. 3 e 4 in cui ha precisato che, se l’altro uomo voleva dire qualcosa, lo diceva a voce bassa all’orecchio dell’altro; cfr., pure, PS __________ 30.8.2012, pag. 2; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 5 e 7) - a ordinare a IM 1 di legarla alla sedia.
e.4 arrivo dei colleghi della vittima
Poco dopo che la donna era stata legata, è giunto con il camion della Posta il postino __________ che doveva consegnare i pacchi commerciali. Suonato il campanello, non ha ricevuto risposta. Siccome non era la prima volta che ciò succedeva, non si è preoccupato e ha continuato il suo giro (RPG 23.4.2013, pag. 11; PS __________ 17.7.2012, pag. 2; cfr., pure, PS __________ 17.7.2012, pag. 3).
Poco dopo, è giunto anche __________, addetto alla consegna della corrispondenza per le caselle, che pure ha suonato il campanello senza ricevere risposta. L’edicolante - che aveva sentito la vittima gridare - lo ha, quindi, avvicinato per informarlo dell’accaduto (PS __________ 17.7.2012, pag. 3 e 5; PS __________ 17.7.2012, pag. 2). __________ ha, quindi, nuovamente e ripetutamente suonato il campanello ma, benché non avesse ottenuto risposta, non credendo che fosse davvero accaduto qualcosa di grave, è ripartito per il suo giro di consegne (RPG 23.4.2013, pag. 11; PS __________ 17.7.2012, pag. 2).
IM 1 ha detto di avere sentito un solo campanello ma, vista la sua agitazione in quel momento, non esclude di non essersi accorto di eventuali altri campanelli (PS IM 1 25.9.2012, pag. 3).
IM 2 ha, invece, detto di non ricordare alcun campanello (MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 6).
e.5. decisione di andarsene
Immediatamente dopo avere legato la vittima (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7), IM 1 ha, quindi, chiesto a IM 2 di potere parlargli un po’ in disparte.
Sostiene di avergli detto, in quel momento, che se ne sarebbe andato (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 7; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 3; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 7; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6; verb. dib. d’appello, pag. 7 in cui ha detto che non vedeva l’ora di uscire da quel posto), di essere uscito per primo e di essersi diretto verso la BMW (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 7; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 7) dove IM 2 lo ha raggiunto qualche secondo più tardi (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4).
IM 2 ha fornito una diversa versione, pretendendo di essere stato lui a dire a IM 1 che se ne sarebbero andati (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 5 e 7; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) ma ammettendo che è stato IM 1 ad uscire per primo (PS IM 2 21.11.2012, pag. 6; MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 7).
Nuovamente confrontata con versioni contrastanti, questa Corte ha dovuto, ancora una volta, constatare che le dichiarazioni di IM 1 sono più credibili di quelle del correo. In effetti, esse sono confortate da quelle della vittima (MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 7) e del teste __________ (PS __________ 17.7.2012, pag. 3).
e.6. minacce
Prima di uscire, IM 2 ha minacciato l’impiegata dicendole qualcosa del tipo “stai zitta se no ti ammazzo come un cane” (PS __________ 17.7.2012, pag. 4; MP __________ 18.12.2012, AI 160, pag. 4 in cui ha riportato la seguente frase “non urlare che ti ammazzo come un cane” e pag. 7).
Durante l’inchiesta, IM 2 ha negato di avere minacciato la vittima (MP IM 2 18.6.2013, AI 214, pag. 3). Al dibattimento di primo grado, è stato più possibilista, affermando che “se è successo, faceva comunque parte del “gioco” della rapina” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6-7).
e.7. allarme alla polizia
Dopo la fuga dei due rapinatori, alle 6.43, __________ è riuscita a liberarsi quel tanto che bastava per raggiungere il telefono e chiamare la polizia (RPG 23.4.2013, pag. 12; PS __________ 17.7.2012, pag. 2; PS __________ 17.7.2012, pag. 7).
f. fuga e rientro in Italia
Saliti a bordo della BMW condotta da __________ - IM 2 al posto del copilota e IM 1 sui sedili posteriori - i rapinatori sono fuggiti a tutta velocità per raggiungere il parcheggio sterrato in cui avevano lasciato le altre vetture (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 6; PS IM 2 21.11.2012, pag. 9; PS __________ 17.7.2012, pag. 3-4; cfr., pure, PS __________ 30.8.2012, pag. 3) e partire poi, ognuno a bordo di una vettura, alla volta del canton Grigioni e, da lì, rientrare in Italia (RPG 23.4.2013, pag. 15-16).
IM 1 - che ha dichiarato che, all’uscita dall’ufficio postale, “non capivo più nulla” (verb. dib. d’appello, pag. 8) - ha detto di aver lasciato le ricetrasmittenti ed il suo travestimento sulla BMW (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4 e 10; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 8 in cui presume che la stessa sorte sia toccata alla zainetto) e di avere, invece, gettato fuori dal finestrino della sua auto prima la giacca jeans da lui indossata (poi rinvenuta dagli inquirenti) e poi la pistola (PS IM 1 25.9.2012, pag. 5; MP IM 1 18.6.2013, AI 215, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 8).
L’idea di fuggire passando dai Grigioni è stata di IM 2 (PS IM 2 21.11.2012, pag. 7; MP IM 2 26.11.2012, AI 132, pag. 7).
Questi ha sostenuto di averne precedentemente discusso con IM 1 (MP di confronto 6.12.2012, AI 141, pag. 7; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6) cui ha detto di avere pure mostrato la strada su una cartina (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6).
IM 1 ha negato di avere saputo quale tragitto sarebbe stato seguito (PS IM 1 18.10.2012, pag. 5; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 8; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7), sostenendo di essersi semplicemente accodato alla BMW, così come gli era stato detto di fare (PS IM 1 25.9.2012, pag. 4-5; PS IM 1 18.10.2012, pag. 5; MP IM 1 8.11.2012, AI 104, pag. 8; MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 7) e negando di avere mai guardato con IM 2 la cartina geografica (MP di confronto 25.7.2013, AI 219, pag. 6).
Durante il viaggio IM 1 ha dovuto fermarsi (per riparare alla bell’e meglio il danno causato urtando lo specchietto retrovisore contro il muro di una galleria) e ha così perso di vista gli altri. Con il suo cellulare ha, quindi, telefonato a IM 2 e concordato con lui di incontrarsi al primo autogrill. Al suo arrivo ha, poi, fatto le sue rimostranze a IM 2 e __________ in quanto era arrabbiato visto che la rapina doveva essere un gioco da ragazzi e invece si era rivelata più difficile del previsto.
Alla fine, tutti sono risaliti sulle rispettive vetture e ripartiti (verb. dib. d’appello, pag. 8).
g. discussione in esito alla quale IM 1 si è dissociato
Un’altra importante divergenza nelle dichiarazioni degli imputati riguarda quanto è avvenuto al loro rientro in Italia.
IM 1 ha spiegato che, giunto a destinazione ma ancora nel parcheggio, si è nuovamente lamentato con IM 2 (__________se ne era già andato) per come erano andate le cose, chiedendogli, in particolare, come mai si fosse deciso di tenere la BMW che invece, secondo lui, avrebbe dovuto essere abbandonata subito dopo la tentata rapina. Poi, sempre secondo le sue dichiarazioni, ha detto a IM 2 di non voler più partecipare ad altri colpi.
Decisione, questa, che si è ulteriormente rafforzata quando, un paio di giorni dopo, IM 2 gli ha detto che la BMW era stata rubata a __________ (cioè, nel Comune in cui lui aveva abitato fino a poco prima), cosa che aumentava il pericolo che la tentata rapina potesse essere ricondotta a lui.
Ha, quindi, detto a IM 2 di fare sparire la BMW e si è raccomandato con lui affinché, nel caso in cui avessero voluto fare qualche altra rapina, lasciassero s