Incarto n. 17.2014.166
Locarno 10 dicembre 2014/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Stefano Manetti e Chiarella Rei-Ferrari
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 giugno 2014 da
AP 1, rappr. dall'avv. DI 1, 6903 Lugano
contro la sentenza emanata il 18 giugno 2014 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 28 luglio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 19 agosto 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 18 giugno 2014 (intimata il 28 luglio 2014) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 e IM 1 autori colpevoli di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, il 15.01.2014, in correità tra loro e senza essere autorizzati, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1'469,47 grammi netti di eroina.
Per questi reati, la Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 3 anni e 2 mesi interamente da espiare e IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 17 mesi, con un periodo di prova di 3 anni.
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca di una pistola giocattolo e della sostanza stupefacente (di cui ha ordinato la distruzione) e il sequestro conservativo di 1 tessera d’albergo Jufa, 3 ricevute bancarie __________ intestate ad __________ e 1 biglietto manoscritto con indirizzo di Vienna. Per gli altri oggetti posti sotto sequestro è stato ordinato il dissequestro in favore degli imputati.
I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia in ragione di 200.- fr. a carico dello Stato e in ragione di fr. 1'800.- (più i disborsi) a carico di AP 1 ed IM 1 in ragione di ½ ciascuno.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione 19 agosto 2014 e successivo scritto 15 settembre 2014, ha precisato di impugnare i dispositivi 1, 1.1., 4.1., 11.1.1. e 12 della sentenza di prime cure e di chiedere il suo proscioglimento dal reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (III, V).
IM 1 non ha, invece, impugnato la sentenza.
Ne discende che i dispositivi n. 2., 2.1., 3., 4.2., 5., 6., 7., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10. ,10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. della sentenza di primo grado sono passati in giudicato.
esperito il pubblico dibattimento il 1° dicembre 2014, durante il quale:
il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata;
- l’appellante ha chiesto il suo proscioglimento.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), cioè su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), p. 26).
4. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato e i suoi precedenti penali
5. AP 1 è un cittadino __________ nato il __________ a __________ (Albania). Secondo di due fratelli, dalle sue dichiarazioni emerge che egli ha frequentato e portato a termine le scuole dell’obbligo nel suo paese natale, per poi iniziare a lavorare come cameriere a __________, dove ha lavorato fino al 1998, anno in cui è giunto in Svizzera insieme al padre e ha presentato una domanda d’asilo.
La domanda d’asilo è stata respinta nel 1999.
Sempre secondo le sue dichiarazioni, egli ha poi ripreso a lavorare in Albania come cameriere, professione che ha svolto fino al 2002 / 2003, quando ha nuovamente presentato domanda d’asilo in Svizzera, anche questa volta senza successo.
Rientrato in Albania, ha nuovamente ripreso l’attività di cameriere, che svolge tuttora e che gli frutta, a suo dire, un guadagno di 200 euro mensili (PS 16.01.2014, AI 4, pag. 4, verb. dib. d’appello, pag. 2).
Sui suoi progetti futuri, ha detto di voler ritornare in Albania, sposarsi con la sua fidanzata e continuare a lavorare come cameriere (verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2).
Risultato positivo alla cocaina e al THC al momento dell’arresto, ha spiegato di consumare cocaina occasionalmente, quando “ne mettono a disposizione gli altri”, da circa 2 o 3 anni. Ha situato il suo ultimo consumo in Albania, durante il periodo natalizio (PS 16.01.2014, AI 4, pag. 5) e poi nei giorni precedenti la partenza per la Svizzera, quando si trovava in territorio italiano (PS 02.04.2014, AI 62, pag. 6).
Ha, in ogni caso, negato di aver mai consumato stupefacenti nel nostro paese.
AP 1 è incensurato in Svizzera (AI 2) e in Albania (AI 14). Non è, invece, incensurato in Francia, paese in cui il 25 novembre 2011 è stato condannato dal Tribunale correzionale di Mulhouse ad 1 anno e 6 mesi di detenzione per importazione, trasporto, detenzione di stupefacenti e contrabbando/importazione di merce pericolosa per la salute, la morale o la sicurezza pubblica (AI 20). Secondo quanto da lui dichiarato, la condanna si riferisce ad un trasporto di circa 500 grammi di cocaina (PS 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pag. 5, verb. dib. d’appello, pag. 2).
Arresto
6. Il 15 gennaio 2015 AP 1 è arrivato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________, a bordo di una vettura con targhe slovene alla cui guida c’era IM 1.
Giunti in territorio svizzero, i due sono stati fermati dalle guardie di confine all’altezza del distributore __________ di __________.
Durante il controllo del veicolo, le guardie di confine notavano che, nel baule, le guarnizioni dei longheroni erano state manomesse e, inoltre, rilevavano (tramite test Drugwipe) tracce di cocaina sul volante della vettura.
AP 1, IM 1 e il veicolo venivano, dunque, portati a __________ per un controllo più approfondito. L’ispezione della vettura permetteva alle guardie di rinvenire, riposti sotto il longherone, 6 salsicciotti contenenti complessivamente 1,6 chili lordi di eroina (protocollo passaggio consegne CGCF polizia cantonale 15.01.2014, allegato al rapporto di arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1; documentazione fotografica allegata al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 31.03.2014).
Il rinvenimento dell’eroina è stato, così, descritto nel rapporto delle guardie di confine:
“ Durante l’ispezione del baule, dopo aver smontato la copertura in plastica della parte destra, notavamo la presenza di nastro adesivo marrone, attaccato alla carrozzeria interna della vettura.
Tirando il nastro, scorgevo che, fissato all’altro capo, vi era un pacco di forma cilindrica, non sapendo di cosa si trattasse decidevo di estrarlo.
Nel toglierlo costatavo che vi era parecchio nastro adesivo e che, fissato allo stesso, vi erano più pacchi di forma cilindrici, di diverse misure.
Alla fine occultati nel vano naturale tra il parafango e la struttura della vettura, vi erano sei pacchi di forma cilindrica, avvolti in plastica trasparente e nel nastro adesivo marrone.
(...) dopo aver perforato un pacchetto tramite l’apposito ago in dotazione, l’analisi con IMS accertava che si trattava di eroina” (allegato 23 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 31.01.2014).
L’analisi della sostanza stupefacente rinvenuta ha stabilito che si trattava di eroina del peso totale netto di 1'469,47 grammi e avente una purezza tra il 6,9 % e il 18 % (rapporto di pesata e analisi preliminare di sostanze stupefacenti annesso al Rapporto di polizia del 31.03.2014, AI 68).
AP 1 è stato sottoposto a rilievi fisici (unghie, mani) e ad un esame tossicologico delle urine che hanno dato, tutti, esito positivo. I rilievi di mani e unghie hanno accertato la presenza di tracce di cocaina e THC. L’esame tossicologico è, pure, risultato positivo alla cocaina.
Anche i rilievi fisici e l’esame tossicologico esperiti su IM 1 hanno dato esito positivo alla cocaina (rapporti 28.01.2014 dell’Istituto di polizia scientifica dell’Università di Losanna, allegati al rapporto di pesata e analisi preliminare di sostanze stupefacenti 20.02.2014; allegati 8 e 18 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 31.03.2014).
L’analisi delle tracce biologiche rinvenute su parte degli involucri che contenevano l’eroina e sul nastro adesivo di collegamento tra i diversi involucri ha stabilito una corrispondenza con il DNA di IM 1. Non con il DNA di AP 1 (AI 65).
AP 1 e IM 1 sono stati arrestati.
AP 1 è stato posto in carcerazione preventiva dal 15 gennaio 2014 al 1° aprile 2014 (AI 15). Si trova in esecuzione anticipata della pena dal 2 aprile 2014 (AI 63).
Inchiesta
7. Inizialmente sia AP 1 che IM 1 hanno negato ogni loro coinvolgimento nel traffico di droga, sostenendo di non avere saputo che nel veicolo vi fosse dell’eroina. Hanno affermato di essere partiti dall’Albania, di essersi, dapprima, recati in Italia e di essere, poi, partiti per la Svizzera per motivi che nulla avevano a che vedere con il traffico di stupefacenti.
Solo in un secondo momento hanno ammesso, con delle differenze, di essere coinvolti nel traffico di eroina.
IM 1 in maniera più convinta, riconoscendo di avere, su incarico dell’organizzatore del traffico, ritirato parte dello stupefacente in Italia e di avere, poi, assieme a AP 1, nascosto l’eroina nella vettura, per poi trasportarla oltre il confine italiano, in Svizzera o in Germania.
AP 1, invece, ha negato, durante tutta l’inchiesta e al dibattimento di primo grado, di avere saputo che all’interno della vettura su cui viaggiava fosse nascosto dello stupefacente. Egli ha ammesso soltanto - e a fatica - di avere ritirato parte dello stupefacente in Italia per conto degli organizzatori del traffico, di averlo, poi, dato ad IM 1 ma di essere stato convinto che l’amico se ne era liberato, consegnandolo a chi di dovere, prima della loro partenza per la Svizzera.
Dichiarazioni iniziali di AP 1 e IM 1 sul viaggio in Italia e in Svizzera
8. a. Come detto, AP 1 ha inizialmente negato ogni suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti. Sentito dalla polizia subito dopo il fermo, egli ha preteso di non aver saputo che all’interno della vettura su cui viaggiava quale passeggero fosse celata della droga:
“ Questa mattina, in qualità di passeggero mi trovavo a bordo dell’automobile Opel Corsa di colore grigio, targata __________. Alla guida del veicolo c’era il mio amico IM 1.
Poco dopo essere entrati in Svizzera attraverso un valico doganale che non conosco, siamo stati fermati da alcune persone in uniforme che l’agente interrogante mi dice essere Guardie di confine. (...)
L’agente interrogante mi mostra una documentazione fotografica (9 immagini contrassegnate come allegato A) raffigurante l’automobile sulla quale viaggiavo, gli involucri rinvenuti sulla stessa nonché il luogo dove questi erano nascosti. Confermo che si tratta dell’auto sulla quale viaggiavo ma che della droga non ne sapevo nulla” (PS AP 1 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pagg. 3-4).
b. AP 1 ha, in un primo tempo, spiegato di essere partito dall’Albania per far visita alla madre che, in quel momento, era in Italia per sottoporsi ad un controllo medico e di avere viaggiato con IM 1 - che tornava in Italia dopo le ferie trascorse nel paese natale - per risparmiare i soldi del treno.
Raggiunta l’Italia, i due si sarebbero separati e soltanto il giorno prima dell’arresto IM 1 gli avrebbe telefonato dicendogli che era a _______ e vi sarebbe stato un incontro in cui l’amico gli avrebbe proposto di accompagnarlo, prima, in Svizzera e, poi, in Germania. AP 1 avrebbe accettato senza chiedere quale fosse lo scopo del viaggio e si sarebbe limitato a proporre di fare una sosta al __________:
“ A bordo di una vettura da lui (IM 1, ndr) guidata siamo partiti per raggiungere la Slovenia. La destinazione finale del viaggio era __________, per la precisione __________, dove abita un mio cugino che si chiama __________. Arrivati a __________ in Slovenia, siccome IM 1 non aveva l’assicurazione della sua automobile, ne ha presa una a noleggio; si tratta della Opel Corsa sulla quale siamo stati fermati. La sua l’ha lasciata all’agenzia dell’autonoleggio. (…) Dalla Slovenia abbiamo raggiunto l’Italia e quindi __________, per la precisione il domicilio di mio cugino.
A domanda dell’agente interrogante rispondo che lo scopo del mio viaggio in Italia era quello di fare visita a mia mamma, la quale si trovava in questa nazione poiché doveva sottoporsi ad una visita medica. Siccome IM 1 doveva raggiungere l’Italia, nazione dove ha una residenza nella zona di __________, ne ho approfittato per farmi dare un passaggio. In questo modo avrei risparmiato i soldi del treno. (...)
Io ho trascorso qualche giorno da mio cugino e ieri pomeriggio ho ricevuto una telefonata da IM 1 (…) il quale mi ha detto che si trovava a __________. (…) Gli ho detto che mi trovavo in centro a __________ insieme a mia mamma e a mio cugino. Siccome eravamo tutti in zona, verso le ore 15.00 ci siamo trovati nei pressi della stazione ferroviaria centrale di __________. Preciso che mi trovavo alla stazione perché io e mia madre volevamo partire per l’Albania e questo siccome la mia genitrice aveva terminato le visite mediche. Nel frattempo mia madre aveva parlato con sua sorella che abita a __________ e aveva deciso di raggiungere questa città per trascorrere qualche giorno insieme a lei. Inoltre, aspettando qualche giorno era probabile che i biglietti del bus per andare in Albania sarebbero diminuiti di prezzo. Mia madre è partita in treno per __________, io mi sono fermato ancora una notte da mio cugino. IM 1 mi aveva detto che doveva andare in Germania, passando dalla Svizzera e mi ha chiesto se volevo accompagnarlo. Siccome nel 1998 sono stato sei mesi in Svizzera e mi era piaciuto, ho deciso di accompagnare IM 1. (...) IM 1 non mi aveva detto per quale motivo voleva andare in Germania e io non gliel’ho chiesto. Lui mi aveva solo detto che i prezzi delle auto in Germania sono più bassi” (PS AP 1 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pagg. 4-5).
c. Diversa l’iniziale versione di IM 1 che, pur affermando di non sapere nulla dell’eroina nascosta nella vettura, ha spiegato di essere venuto in Svizzera, su proposta dell’amico, semplicemente per fare spese al __________:
“ Da parte mia preciso che non sapevo nulla della presenza dell’eroina.
Circa la vettura l’ho presa a noleggio una settimana fa in Slovenia e meglio a __________. (….) il mio viaggio è cominciato in __________, penso il 4 gennaio. Sottolineo che sul passaporto vi sono i passaggi a valichi doganali delle varie nazioni. Io mi trovavo in ferie nel mio paese natale e quando decidevo di tornare in Italia (paese in cui è residente, ndr), AP 1 mi domandava se poteva venire con me.
Partiti dal __________ abbiamo attraversato la Macedonia, Serbia, Ungheria, Austria e Slovenia arrivando in Italia il 7 gennaio. (...) Questa mattina mi trovavo a casa di amici nei pressi di __________ in compagnia di AP 1. Decidevamo di venire in Svizzera per recarci ad un negozio di vestiti a __________.
ADR che in Svizzera nessuno mi aspettava. Per quanto riguarda AP 1 non so se aveva appuntamenti.
ADR che non so se AP 1 sapeva della droga. Se l’avesse saputo, avrebbe dovuto dirmelo. Vorrei precisare che oggi guidavo io perché AP 1 non ha la patente.
ADR che l’idea di venire a fare shopping a __________ è stata di AP 1. Infatti lui sapeva dove si trovava il negozio, mentre io no” (PS IM 1 15.01.2014, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio del 15.01.2014, AI 1, pagg. 2-3).
d. Davanti al procuratore pubblico - che gli contestava le dichiarazioni dell’altro - AP 1 ha ribadito quanto detto in precedenza:
“ Confermo integralmente quanto ho dichiarato nel verbale steso in polizia ieri sera alle ore 16.40 e non ho altro da aggiungere o da modificare. In sostanza ribadisco che:
- non sapevo della presenza dell’ingente quantitativo di eroina occultata nell’auto Opel su sui ero passeggero;
- l’auto è stata noleggiata in Slovenia dall’IM 1 poiché la sua __________ era priva di copertura assicurativa;
- con lui ci siamo incontrati a __________ il giorno prima dell’arresto a casa di mio cugino;
- lo scopo del viaggio era che l’IM 1 doveva andare in Germania facendo tappa in Svizzera e mi ha chiesto di accompagnarlo. (...)
A questo momento il PP mi contesta le seguenti dichiarazioni rese a verbale dall’altro mio correo IM 1, e cioè:
- il noleggio dell’auto Opel in Slovenia si è reso necessario perché la sua auto __________ era rimasta in panne, mentre io ho dichiarato che è stato per via della mancanza di copertura assicurativa;
- lui dice che a __________ vi siete rivisti a casa di amici il giorno prima dell’arresto, mentre io ho dichiarato che eravamo partiti per la Svizzera dopo aver pernottato in casa di mio cugino;
- lui dice che lo scopo del vostro viaggio in Ticino era per venire a comprare vestiti a __________ mentre io ho dichiarato che lui doveva andare in Germania da un suo amico, facendo tappa in Svizzera.
Ne prendo atto e dichiaro che quanto io ho dichiarato è la verità e la ribadisco. Lui mi aveva detto in Slovenia (a __________), che doveva noleggiare l’auto perché la sua non aveva l’assicurazione e neanche il collaudo. È lui che mi ha detto anche che doveva recarsi in Germania. Sono stato io a proporgli di fermarci al __________ di __________ per guardare dei vestiti, solo che siamo stati fermati prima” (PP AP 1 16.01.2014, AI 4, pagg. 2-3).
Per contro, dopo avere inizialmente ribadito le prime dichiarazioni, sentite quelle dell’amico, IM 1 ha leggermente modificato le sue:
“ Dopo aver sentito queste dichiarazioni del AP 1 confermo che l’auto l’ho noleggiata perché la mia non andava bene e anche perché non aveva l’assicurazione. È vero che a __________ abbiamo dormito a casa di suo cugino. Nego invece di avergli detto che io dovevo recarmi in Germania ed è stato lui a propormi di venire in Svizzera per fare shopping (non so però dove ma mi pare fosse quel __________). Quello che mi aveva noleggiato l’auto in Slovenia mi aveva anche detto che l’auto la dovevo poi riconsegnare in un paese vicino a __________ (mi pare di ricordare __________) per poi rientrare con un mezzo pubblico. Lui non mi ha dato un indirizzo preciso su dove lasciare l’auto a __________ ma mi ha detto che qualcuno sarebbe venuto a prenderla vicino alla stazione. Avremmo concordato per telefono dove e quando sarebbe stata consegnata l’auto a quello che era incaricato di ritirarla e che io non conosco e lui non mi ha detto chi fosse” (PP IM 1 16.01.2014, AI 7, pag. 2).
e. Nel successivo interrogatorio, AP 1 - dopo aver ribadito nuovamente la sua estraneità al trasporto dell’eroina - ha fornito maggiori dettagli sul viaggio dall’Albania all’Italia, parlando di una sosta a Vienna fatta, su incarico dello zio di IM 1, per incontrare un garagista attivo nella compravendita di autovetture:
“ Dopo essere partiti dall’Albania, IM 1 ha iniziato a ricevere parecchie telefonate da suo zio, persona attraverso la quale avevo conosciuto IM 1. Lo zio lo conosco con il nome di __________, diminutivo di __________ e abita nello stesso paese di origine di IM 1. (...) __________ si occupa del commercio di automobili e chiedeva a IM 1 di andare in Austria per contattare una persona e farsi consegnare del denaro da una persona con la quale aveva fatto un affare di compravendita di auto. In seguito abbiamo raggiunto l’Austria, abbiamo incontrato la persona la quale ha parlato al telefono con lo zio e quindi siamo andati via senza prendere denaro. Questa persona si trovava a Vienna, dove aveva una carrozzeria (...). Dopo aver lasciato l’Austria, __________ non ha più chiamato per un paio di giorni. Trascorso questo tempo ha però ricominciato a telefonare a IM 1, il quale mi aveva detto che lo zio voleva che andasse il prima possibile in Svizzera. Io ho chiesto a IM 1 cosa voleva lo zio da lui e mi ha risposto che aveva con lui una questione privata e non mi ha detto altro” (PS AP 1 30.01.2014, AI 24, pag. 5).
Quindi, AP 1 ha detto di essersi deciso ad accompagnare IM 1 in Svizzera perché “lui ha insistito tanto” (PS AP 1 30.01.2014, AI 24, pag. 5). Quindi, non più per il piacere di tornare in un paese che conosceva e per fare una sosta al __________ (PS AP 1 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pagg. 4-5).
Dichiarazioni di IM 1 sul traffico di droga
9. Nell’interrogatorio del 13 febbraio 2014, IM 1 ha, per la prima, volta ammesso il suo coinvolgimento nel traffico ed ha chiamato in causa anche AP 1.
a. Egli ha, dapprima, spiegato di avere conosciuto AP 1 tramite __________ (lo zio) - che, poi, dirà essere a capo del traffico - ed ha precisato che __________ e AP 1 si conoscevano bene e che lui li vedeva spesso confabulare:
“ Ho conosciuto AP 1 cinque mesi fa, tramite mio zio che abita in __________ e che si chiama __________; lui ha una quarantina d’anni (...) potevo constatare che tra mio zio e AP 1 c’era un buon legame; penso che fossero buoni amici. (…) Vedevo che ogni tanto loro due confabulavano senza farsi sentire da me. Io non ho mai udito quello che loro dicevano ma avevo intuito che c’era qualcosa di strano.” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 2).
IM 1 ha continuato dicendo che fu __________ a portarlo in Albania da AP 1:
“ Arrivati da AP 1 lui e mio zio hanno dapprima parlato tra di loro. Ho sentito che AP 1 diceva a mio zio che gli era stata sequestrata la patente per tre mesi e che pertanto non poteva guidare. Mio zio gli ha allora detto che lo avrei accompagnato io.” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 2).
b. Dopo essersi dilungato sul viaggio verso l’Italia, il loro impiego del tempo nei primi giorni in quel paese raccontando di ripetute trasferte tra __________ e __________, IM 1 è finalmente giunto al dunque raccontando che, il 13 gennaio 2014, lo zio lo chiamò dicendogli che qualcuno sarebbe arrivato a __________ per consegnargli una borsa che lui, poi, avrebbe dovuto dare a AP 1.
L’uomo con la borsa arrivò la sera stessa e lui, controllandone il contenuto, si rese conto che si trattava di stupefacente:
“ Il giorno stesso ( il 13 gennaio, ndr) mi ha telefonato mio zio __________ chiedendomi l'indirizzo di __________ perché doveva arrivare una persona per portarmi una borsa che avrei dovuto dare a AP 1. Sempre quel giorno in tarda serata la persona è arrivata. Non l'avevo mai vista prima (…) L'incontro è avvenuto all'esterno del mio appartamento, sulla strada e lui è arrivato a piedi. Gli ho chiesto se voleva bere un caffè ma lui non ha accettato e dopo avermi dato la borsa è andato via. AP 1 non era presente e non era neppure nell'appartamento. A domanda rispondo che lui non sapeva di questo incontro.
Ho portato la borsa nel mio appartamento e l'ho aperta. Più che di una borsa si trattava di una busta in plastica, di quelle utilizzate nei supermercati. L'ho aperta e visto che conteneva dei pacchetti di forma allungata. Ho fatto un taglio ad uno dei pacchetti e ho visto che dentro c'era della droga; l'ho anche toccata. Ho dedotto che fosse droga perché conoscevo la cocaina, avendola già provata, ma questa era più scura.” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 5).
Più in là nel tempo, davanti al PP, IM 1 ha aggiunto che l’uomo che gliela consegnò gli disse che la borsa conteneva dello stupefacente di pessima qualità:
“ sapevo che si trattava di droga in generale (non sapevo di che tipo) e che era di pessima qualità così se avessi avuto dei problemi con la polizia, non avrei "...rischiato la galera...". Questo me l'ha detto colui che mi ha consegnato i "salamotti" di droga (quelli che ho ricevuto io erano di circa 1 chilogrammo e non 1,5) ma che non so come si chiama.” (PP IM 1 01.04.2014, AI 59, pag. 2).
IM 1 ha aggiunto che, dopo la consegna, ha nascosto la borsa in un bosco dove, poi, la sera stessa, andò a riprenderla con AP 1 che, a casa, controllò il contenuto di ogni sacchetto e poi li nascose già nella vettura, dove, poi, vennero rinvenuti dalle guardie di confine:
“ Mi sono impaurito e dopo aver preso la busta ho raggiunto un bosco che si trova vicino a casa, dove ho nascosto il tutto vicino ad un albero. Più tardi AP 1 è arrivato al mio appartamento e io gli ho detto che avevo ricevuto una cosa per lui. Siamo andati insieme nel bosco, ho recuperato il sacchetto e l'ho dato a AP 1, il quale ha guardato all'interno. Più tardi, dopo aver fatto visita ad un amico che non ha nulla a che fare con la droga, siamo ritornati a casa mia. AP 1 ha tolto i pacchetti dalla busta e ad ognuno ha fatto un taglio per controllarne il contento. AP 1 mi ha detto che ogni pacchetto pesava 250 grammi. (...)
AP 1 ha trovato dove nascondere la droga e ci ha messo dentro i pacchetti. Si tratta dello stesso posto dove è stata trovata dalle Guardie di Confine. Preciso che i pacchetti erano quattro (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pagg. 5-6).
IM 1 ha, poi, detto di avere, in una successiva telefonata, chiesto spiegazioni allo zio e che questi si limitò a dirgli di dare la droga a AP 1 aggiungendo soltanto che, per il viaggio, IM 1 sarebbe stato ricompensato con 2'000 euro:
“ A domanda rispondo che per il viaggio con la droga, lo zio __________ mi aveva detto che avrei ricevuto 2000 euro, somma che non ho mai visto. Questo mi è stato detto durante una telefonata che ho avuto con __________ e durante la quale avevo chiesto spiegazioni in merito alla droga. Lui mi ha semplicemente detto di dare la droga a AP 1 e che io avrei ricevuto il compenso.” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 6).
Proseguendo, IM 1 ha raccontato che, il giorno successivo, lui e AP 1 andarono a casa del cugino di quest’ultimo dove AP 1 recuperò, da un armadio della cucina, altro stupefacente che, poi, nascose, con quello ricevuto dallo zio, all’interno dell’automobile:
“ Il giorno 14 gennaio 2014 siamo partiti e siamo andati all'appartamento di AP 1, quello ubicato nei pressi di __________, dove abbiamo trascorso la notte. Il mattino seguente AP 1 ha recuperato altri due pacchetti di droga da un armadio della cucina, che ha in seguito nascosto nell'auto insieme agli altri” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 6).
“ Mi viene mostrata la foto dei pacchetti di eroina trovati sull'automobile (contrassegnata come allegato C).
Preciso che i primi quattro partendo da sinistra sono quelli che mi hanno consegnato a __________, mentre i due sulla destra sono quelli che AP 1 aveva in casa” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 6).
Continuando, IM 1 ha detto di avere chiesto spiegazioni a AP 1, che questi gli disse che avrebbero dovuto portare la droga in Svizzera o in Germania, che lui, sulle prime, non voleva e che si convinse ad accompagnarlo soltanto perché l’amico non aveva la patente:
“ lo ho chiesto spiegazioni e lui mi ha detto che dovevamo fare un trasporto in Svizzera o in Germania. Io non volevo farlo perché avevo paura e anche per il fatto che il motivo originale del viaggio era quello di accompagnare solo AP 1 in Austria per recuperare il denaro. Lui ha insistito dicendo che non potevo abbandonarlo, anche per il fatto che lui non poteva guidare. Alla fine ho accettato di accompagnarlo e quindi siamo partiti. (...)” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 6).
10. a. Nell’interrogatorio successivo, IM 1 ha spiegato che la droga che era stata aggiunta a quella dello zio era stata portata in Italia da un ragazzo che aveva viaggiato su un torpedone proveniente dall’Albania e che era stata consegnata direttamente a AP 1 che, poi, la nascose, provvisoriamente, in un armadio della cucina del cugino:
“ Quando eravamo a __________, la madre di AP 1 è arrivata alla stazione dei bus con un torpedone. È scesa e ha messo la sua borsa nella nostra automobile. Lei è salita sull’auto mentre AP 1 è salito sul bus con il quale era arrivata sua madre. Si trattava di un bus di una compagnia albanese di cui non rammento il nome. Dopo due minuti AP 1 è sceso dal bus ed è tornato all’auto. In seguito siamo andati all’appartamento del cugino. Quando la sera la madre è andata a dormire, AP 1 mi ha fatto vedere due pacchetti di eroina, recuperati nel pomeriggio sul bus. AP 1 mi ha detto che la droga gli era stata portata da un ragazzo ma non mi ha detto altro. (...) AP 1 mi ha detto che i pacchetti pesavano circa 250 grammi ciascuno e ho visto che li ha nascosti in un armadio della cucina. Si tratta dei due pacchetti di cui ho parlato nel precedente verbale. Aggiungo che questi due pacchetti li ha ricevuti tre o quattro giorni prima di partire per la Svizzera” (PS IM 1 25.02.2014, AI 47, pag. 5).
In un interrogatorio successivo, IM 1 ha, però, ammesso che non fu soltanto AP 1 a nascondere la droga ma che lui partecipò all’operazione:
“ l’eroina nell’automobile l’abbiamo nascosta io e AP 1. Io la volevo mettere nel cruscotto ma lui ha deciso di nasconderla nel posto dove è stata trovata” (PS IM 1 14.03.2014, AI 55, pag. 3).
Sempre nell’interrogatorio del 25 febbraio, IM 1 ha ribadito che la droga era destinata a dei compaesani di AP 1 che abitano a __________ o in Germania:
“ Per quanto concerne la destinazione della droga posso affermare che la stessa era destinata a __________ o alla Germania. Dico questo perché lui stesso (AP 1, ndr) mi aveva detto che l’eroina era destinata a compaesani che abitano in questa città. AP 1 aveva provato più volte a contattarli telefonicamente ma nessuno rispondeva. Preciso che lui le telefonate le faceva sempre con il mio telefono. AP 1 era nervoso e non voleva partire. (…) noi saremmo dovuti partire il giorno 14 gennaio 2014 e che abbiamo rimandato la partenza poiché AP 1 non riusciva a parlare con i suoi compaesani” (PS IM 1 25.02.2014, AI 47, pag. 6).
Invece, al dibattimento di primo grado, ha detto che:
“ la droga doveva essere portata a __________, almeno per per quanto lui pensava, nella misura in cui era ancora in attesa di indicazioni più precise” (all. 1 al verb. TPC, pag 3)
b. Infine, il 1 aprile 2014, davanti al PP, IM 1 ha, in parte, modificato le sue dichiarazioni affermando che furono due uomini che si presentarono a casa sua - e non più lo zio - a dirgli che lui avrebbe dovuto dare a AP 1 la droga che gli sarebbe, poi, stata portata da un ragazzo:
“ Per quanto riguarda il motivo per il quale ho fatto questo trasporto di droga, devo dire che io sono stato costretto da due individui che si sono presentati a casa mia a __________ che hanno detto di chiamarsi uno "__________" e l'altro "__________", che parlavano in italiano ma non erano italiani (potevano essere o albanesi o kosovari) e che mi hanno detto ".. la droga che ti porterà un ragazzo tu devi consegnarla al AP 1 che poi ti dirà cosa fare...". Quando il AP 1 è tornato a casa gli ho detto quel che era successo e lui mi disse che la droga bisognava portarla in Svizzera senza specificare dove ma che io ho pensato potesse essere __________ siccome lui continuava a chiamare dei suoi amici in quella città. lo quindi sono stato costretto a fare quel che ho fatto da questi due individui” (PP IM 1 01.04.2014, AI 59, pagg. 2-3).
Tuttavia, ha ribadito che, secondo lui, era __________ il capo del traffico:
“ Sui mandanti e/o correi del traffico di droga io non ho altro da aggiungere e ribadisco quanto ho dichiarato. Preciso solo che secondo me il capo di questo giro di droga potrebbe essere il __________ che io conosco perché è compaesano di mia madre che io sono solito chiamare "zio" anche se non ha alcun legame di parentela con me. Altri so che invece lo chiamano "__________" per indicarlo. Secondo me il suo commercio di auto che ho descritto nei verbali è solo una copertura per i suoi traffici di droga che però non so di che tipo in particolare.” (PP IM 1 01.04.2014, AI 59, pagg. 2-3).
Dichiarazioni di AP 1 sul traffico di droga
11. Nell’interrogatorio del 19 febbraio 2014, AP 1 - pur ribadendo di non sapere che nella vettura con cui hanno passato il confine tra l’Italia e la Svizzera c’era della droga - ha iniziato, timidamente, ad ammettere non di avere fatto qualcosa ma di avere visto l’amico fare qualcosa.
E meglio, ha detto di avere visto IM 1 che, a __________, in una casa di amici, recuperava un kg di eroina contenuta in due pacchetti nascosti in giardino, poi divideva la droga in confezioni più piccole, in seguito usciva portando con sé lo stupefacente e, infine, rientrava dicendogli di avere consegnato la droga a un terzo:
“ Dichiaro che la sera in cui siamo tornati in Italia con l’auto noleggiata siamo andati nell’appartamento di IM 1. Il giorno stesso siamo andati a casa di alcuni amici di IM 1 che abitano a pochi minuti a piedi da casa sua. Ad un certo punto IM 1 ha chiesto ad uno dei presenti di andare nel giardino e di prendere la roba nascosta in giardino. Questa persona ha fatto quanto richiesto da IM 1 ed è ritornata tenendo tra le mani un sacchetto, contenente due pacchetti più piccoli. Ho sentito che tra di loro parlavano e dicevano che ogni pacchetto pesava mezzo chilo. Lui ha aperto i due pacchetti e rispondendomi mi ha detto che si trattava di eroina. IM 1 ha preso i due pacchetti di eroina e recatosi in cucina ha confezionato dei pacchetti più piccoli. Più tardi è uscito portando con sé i pacchetti confezionati precedentemente. Mezz’ora più tardi è tornato e ha detto che la droga l’aveva consegnata ad un’altra persona. Questa è stata l’ultima volta che ho visto la droga” (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 6).
In seguito, il 2 aprile 2014, ha modificato queste dichiarazioni affermando:
“ il chilo di droga lui ce l’aveva già a casa sua in Italia da almeno un mese” (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag. 5).
Ancora il 19 febbraio 2014, AP 1 ha aggiunto che, in Albania, __________ (lo zio) gli aveva proposto di trasportare dell’eroina in Italia dietro compenso ma che lui aveva rifiutato per paura della prigione.
La stessa proposta - sempre secondo AP 1 - era stata fatta a IM 1 che, pure, aveva rifiutato dichiarandosi però disposto a prendere in consegna la droga in Italia, aggiungerla a quella che già aveva in quel paese e portarla dove lo zio voleva:
“ __________ mi aveva proposto di portare l’eroina in Italia, ricompensandomi con 1'000 euro. __________ mi aveva detto che avrei dovuto prendere il traghetto e quindi il treno per spostarmi sulla terra ferma. Io però non ho accettato perché avevo paura di andare in prigione. __________ ha accettato il mio rifiuto dicendomi che aveva altre persone a cui chiedere di fare il trasporto. Posso aggiungere che l’offerta del trasporto era stata fatta anche ad IM 1 ma che anche lui aveva rifiutato. IM 1 aveva però detto che sarebbe stato disposto a ricevere la droga in Italia, per aggiungerla a dell’altra sostanza che aveva in quella nazione. Da qui l’avrebbe poi portata dove __________ voleva. La sua paura principale era quella di passare dall’Albania e da altri stati balcanici con sostanza stupefacente. Avevo anche sentito che __________ affermava che la droga in Albania era buona mentre una parte di quella che si trovava in Italia era di pessima qualità. La loro idea era quella di mischiarla. Questo è quello che io ho potuto sentire” (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 11).
Continuando, AP 1 si è lasciato andare ammettendo di avere conservato, nell’appartamento di suo cugino a Lissone, per conto di IM 1 (altri) due pacchi da 250 grammi l’uno di eroina. Si trattava - ha detto - di stupefacente che arrivava dall’Europa orientale e che IM 1 aveva ritirato a __________ per conto di __________ (lo zio) e tale __________.
Sempre secondo le sue dichiarazioni, AP 1 ha conservato l’eroina fino al giorno prima dell’arresto, quando l’ha riconsegnata ad IM 1:
“ ...nell’appartamento di mio cugino ho tenuto dell’eroina che IM 1 aveva ricevuto a __________ da una persona giunta dall’Albania. Io ero presente alla consegna e conosco di vista colui (che è, ndr) arrivato a portare la droga ma non so come si chiama. Si trattava di due pacchetti da circa 250 grammi ciascuno. Io so che in Albania __________, __________ ed IM 1 avevano mezzo chilo di eroina. Ho sentito questo due o tre giorni prima di partire.
Il giorno precedente l’arresto IM 1 ha ripreso la droga che si trovava nell’appartamento di mio cugino. Preciso che quando l’ha presa io ho toccato entrambi i pacchetti mentre IM 1 ha coperto le sue mani con delle calze e ha pulito l’esterno dei pacchetti. Dopo aver preso i pacchetti siamo usciti (...); lui ha riposto i due pacchetti nel cassetto portaoggetti dell’auto. Io sono entrato nel bar mentre lui si è allontanato per circa mezz’ora. Io i pacchetti di droga non li ho più visti (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pagg. 10-11).
Nel verbale successivo, AP 1 ha ammesso molto di più relativamente a quel mezzo kg di eroina. E meglio, ha ammesso di avere organizzato ed eseguito, insieme a IM 1, la presa in consegna dello stupefacente che era stato portato in Europa, sempre per conto di __________, da un suo connazionale:
“ Per quanto concerne il mezzo chilo di eroina arrivata in Italia, io ed IM 1 siamo andati a prenderla nella zona periferica di __________. La droga era stata portata in Italia da un mio connazionale che si chiama __________ e di cui non conosco il cognome. Siccome sapevo che lui aveva portato l’eroina in Italia e che io dovevo recuperarla, qualche giorno prima del nostro arresto l’ho chiamato al telefono e abbiamo organizzato l’incontro. Il suo numero di telefono mi era stato dato da __________ (...). Posso affermare che si tratta di un numero italiano. Di __________ posso dire che si tratta di una persona di circa 35 / 40 anni che abita nella zona di __________. Lui è muratore ed è sposato con due figli.
L’incontro è avvenuto in un bar fino al momento in cui siamo usciti. Io e __________ siamo saliti nel suo appartamento, ubicato a un paio di minuti a piedi dal bar. Io ho atteso nel corridoio, __________ è entrato ed è uscito poco dopo portando con sé i due pacchetti di eroina. (...) Ho messo i due pacchetti nelle tasche della mia giacca e ho raggiunto IM 1, che ha sempre atteso nei pressi dell’automobile. Abbiamo raggiunto l’appartamento di mio cugino e ho messo i due pacchetti in un armadio della cucina.
(...) ... il mezzo chilo giunto in Italia arrivava dalla Macedonia, nazione dalla quale era poi stata portata in Kosovo. So che in Macedonia l’eroina è stata recuperata dall’__________ che abbiamo incontrato prima della partenza (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 5; cfr all. 1 al verb dib di primo grado, pag 3, in cui AP 1 fa diventare __________ il suo “vicino di casa in Albania”).
Al PP che, in un interrogatorio successivo, gli chiedeva precisazioni sulla consegna di quel mezzo chilo di eroina, AP 1 ha ribadito che il corriere che aveva trasportato l’eroina dall’Albania doveva effettivamente consegnarla a lui e che la cosa era stata concordata in Albania prima della sua partenza:
“ che effettivamente io sapevo della consegna a me di circa mezzo chilo di eroina poiché ero stato contattato In Albania dallo zio dell’IM 1 (si chiama __________) e da un altro che si chiama __________ per indurmi a portare quell’eroina in Italia. Siccome io ero già stato condannato in Francia per traffici di droga, non volevo assumermi questo rischio e quindi non ho accettato di portarla dall’Albania all’Italia e ci ha pensato qualcun’altro. Quel mezzo chilo di eroina mi è poi stato recapitato quando mi trovavo in Italia “ (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag. 3).
Tuttavia - ha detto - dopo averla tenuta in deposito per qualche giorno, lui ha dato la droga a IM 1 che gli ha, poi, detto di averla, a sua volta, consegnata, su ordine dello zio, ad un terzo:
“ e io l’ho poi dato all’IM 1, il quale però mi ha chiesto di tenerla in deposito per qualche giorno, siccome non voleva portarsela in giro in auto. Il giorno prima di partire dall’Italia io gli ho poi dato quel mezzo chilo di eroina e poi non so cosa lui ne abbia fatto, siccome mi ha detto che l’avrebbe data ad un’altra persona indicatagli dal suo zio __________. Quando siamo partiti dall’Italia, l’IM 1 mi ha detto che la droga era già stata consegnata ad altri. Per questo io non sapevo che era nascosta in auto” (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag. 3).
AP 1 ha, poi, detto di poter presumere, senza tuttavia averne la certezza, che quell’eroina fosse destinata al mercato svizzero, perché
“ _______ diceva sempre ad IM 1 che doveva andare in Svizzera” (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 4).
AP 1 ha, infine, detto che IM 1 e i suoi familiari sono notoriamente dediti al traffico di droga e che lui aveva accettato di parteciparvi, negli stretti limiti ammessi, soltanto perché lo zio aveva insistito e perché gli era stato promesso un compenso di 200/300 Euro:
“ A domanda del PP sulla conoscenza da parte mia che l’IM 1 e i suoi famigliari trafficavano in pratica con la droga, rispondo effettivamente che lo sapevo, anche perché mi sono prestato a prendere in consegna mezzo chilo. Aggiungo anche che durante il viaggio dall’Albania all’Italia l’IM 1 si lamentava di suo zio e ha giurato sui suoi figli che era l’ultima volta che trafficava in droga per lui. (...) io ho accettato di partecipare a quella presa in consegna del mezzo chilo di eroina solo perché ha insistito con me lo zio dell’IM 1.
Per quanto riguarda il motivo per il quale ho partecipato alla presa in consegna di quel mezzo chilo di eroina, devo dire che se avessi accettato di trasportarla dall’Albania all’Italia mi erano stati promessi dallo zio dell’IM 1 1'000 Euro. Siccome non l’ho fatto mi erano stati promessi solo 200/300 Euro al momento della consegna in Italia. I soldi non li ho però ricevuti perché quello che me l’ha consegnata doveva a sua volta aspettare di ricevere i 1'000 Euro per il trasporto dall’Albania all’Italia. La promessa era che li avrei poi ricevuti entro 1 settimana” (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag. 3).
Comportamento durante l’inchiesta
12. Risulta dagli atti che, durante la carcerazione preventiva, i due hanno tentato di comunicare scrivendo su un pilastro della zona passeggio (AI 44).
Agli inquirenti, IM 1 ha spiegato quanto segue:
“ ieri ho visto sul muro della zona d’aria la seguente frase, scritta da AP 1.
“PRENDI LA COLPA, FAMMI USCIRE CHE POI TI AIUTO”
So che l’ha scritta lui perché l’ha firmata con il suo nome.
Io ho risposto scrivendo:
IO PRENDO LA COLPA PER QUELLO CHE HO FATTO MA TU DEVI PRENDERE LA COLPA PER QUELLO CHE HAI FATTO TU” (PS IM 1 25.02.2014, AI 47, pagg. 7-8).
“ Lui in pratica aveva scritto sul pilastro di prendere io la colpa per tutto che poi lui mi avrebbe pagato e mantenuto la mia famiglia finché fossi stato in carcere. Io gli ho risposto, sempre sul pilastro, che non prendevo nessuna colpa per lui e poi siamo stati scoperti. (…) A questo riguardo devo aggiungere quanto segue: la madre del AP 1 è andata a casa mia in Kosovo da mia madre dicendole che gli offriva soldi per prendermi la colpa. Mio fratello è intervenuto e ha risposto che non volevamo soldi e che ognuno doveva rispondere delle sue responsabilità. La madre del AP 1 ha quindi minacciato la mia famiglia che “... se non accettate i soldi siete nei guai...”. A comprova di ciò produco una dichiarazione che mio fratello ha steso davanti ad un notaio in Kosovo e che viene allegata al presente verbale in traduzione inglese. Il PP mi chiede se i miei famigliari abbiano sporto denuncia penale in polizia o alla magistratura del Kosovo e non solo una dichiarazione notarile che ho prodotto e io rispondo che non so se l’abbiano fatta la denuncia ufficiale” (PP IM 1, 01.04.2014, AI 59, pagg. 3-4).
Diversa - e non poteva essere altrimenti - la versione di AP 1:
“ Per quanto concerne le scritte sui muri del carcere giudiziario (…) affermo che il primo ad avere scritto è stato IM 1 e meglio:
“AP 1 (n.d.v. per attirare la mia attenzione) cosa facciamo visto che io non ho ammesso niente.
Io ho risposto scrivendo:
“Io non c’entro niente con questa storia, la faccenda riguarda te e lui”.
In una seconda occasione ho scritto:
“Ammetti la verità perché così peggiori la situazione per tutti e due” (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 6).
“ (…) dopo aver visto il messaggio di IM 1 io gli ho risposto sul pilastro di dire lui la verità minacciando da parte mia di eventualmente rivelare anche il coinvolgimento di suo zio e dei suoi famigliari. Su un altro pilastro lui mi ha poi scritto che lui non poteva assumersi la responsabilità perché aveva due figli e che avrebbe detto agli inquirenti che la droga era mia e avrebbe tirato in ballo lui stesso suo zio __________.
(...) Dopo aver sentito quanto dice l’IM 1, nego di aver scritto io per primo il messaggio. Inoltre ho avuto occasione di parlare telefonicamente con mia madre in occasione di un verbale di Polizia e lei mi ha detto che effettivamente erano stati da lei i famigliari dell’IM 1 (non so chi) e poi una volta è andata lei da loro in Kosovo. Il peggiore però di tutti i famigliari dell’IM 1, mia madre mi ha detto che era un fratello che vive in Italia e che fa il bodyguard e che ha telefonato a mia madre dicendo che loro avrebbero “comprato” la galera per far uscire l’IM 1, mentre io sarei rimasto in carcere. Per quanto ne so io, mia madre è andata da loro in Kosovo per dire loro che io ero stato costretto a partecipare a quel traffico di droga” (PP AP 1, 02.04.2014, AI 62, pagg. 5-6).
Dibattimento di primo grado
13. Al dibattimento di primo grado AP 1 ed IM 1 sono stati sentiti per la prima volta a confronto e sostanzialmente hanno ribadito le loro precedenti dichiarazioni.
IM 1 ha ripetuto le sue ammissioni che così sono state sintetizzate nel verbale:
“ conferma che il quantitativo trasportato proviene per circa 1 kg dallo stupefacente consegnatogli a __________ su incarico di __________ e per circa mezzo kg direttamente da AP 1, che tutta questa sostanza è stata sistemata di comune intesa da loro due nel vano del bagagliaio dove è stata ritrovata, che il 15.1.2014 AP 1 sapeva perfettamente che stavano importando in Svizzera questo stupefacente, che l’autovettura doveva essere lasciata dalle parti di Zurigo secondo le indicazioni che sarebbero state date telefonicamente a AP 1” (verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 3).
AP 1, dal canto suo, ha ribadito di non avere saputo della droga nascosta nella vettura:
“ È vero che ho consegnato mezzo chilo di stupefacente a IM 1 ma io pensavo che avesse sistemato questa “questione” prima di venire in Svizzera e, quindi, che non era in macchina (..) Dopo averlo dato ad IM 1 non mi sono più preoccupato del destino di questo mezzo chilo. Io ho poi chiesto a IM 1 se l’avesse consegnato a __________ prima di partire e mi ha detto di sì” (verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 3).
Tuttavia, poco oltre, rispondendo ad IM 1 che gli diceva che lui non gli aveva mai chiesto se aveva consegnato il mezzo chilo a terze persone ma soltanto se le aveva incontrate, AP 1 ha dovuto correggersi:
“ è vero che ho chiesto ad IM 1 se aveva incontrato gli amici, ma non gli avevo chiesto altro perché sono “cose personali” (verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 4).
AP 1 ha poi giustificato, per la prima volta, la trasferta in Svizzera con la possibilità - proposta da IM 1 - di trovare un lavoro nel nostro paese:
“ Quando siamo partiti da __________ IM 1 mi ha detto che dovevamo andare in Svizzera perché lui doveva incontrare un suo amico in Svizzera interna che gli poteva trovare un lavoro per fr. 5'000.- al mese e che forse c’era una possibilità anche per me” (verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 4).
Appello
14. a. Sentito al dibattimento di appello, IM 1 ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato in corso d’inchiesta, cioè ha ribadito che - per quanto qui interessa - AP 1 sapeva perfettamente che il viaggio dall’Italia alla Svizzera era finalizzato al trasporto dell’eroina. Infatti egli, pur avendo ribadito di aver detto a AP 1 di aver incontrato a __________ gli amici che doveva incontrare, ha anche spiegato che AP 1 sapeva che i piani erano cambiati e che la droga doveva essere portata in Svizzera:
“ AP 1 il 14 gennaio mi aveva chiesto se io, a __________, avevo incontrato le persone che dovevo incontrare. Io gli ho risposto di sì.
A domanda del PP rispondo che AP 1 sapeva che i piani erano cambiati e che la droga doveva essere portata in Svizzera” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Di nuovo, ha unicamente aggiunto di essere stato lui a convincere AP 1 ad accompagnarlo in Svizzera il giorno prima della loro partenza:
“ ... il 14 gennaio 2014 ho detto a AP 1 “andiamo a finire sta cosa” ma AP 1 voleva andare a Pisa con sua madre che doveva fare degli acquisti. AP 1 è andato fino a __________ ma io l’ho chiamato e gli ho detto che da solo non me la sentivo di fare il viaggio” (verb dib. d’appello, pag. 4).
b. Le dichiarazioni di IM 1 su quanto avvenuto alla stazione centrale di __________ (il giorno prima della partenza per la Svizzera) sono state confermate da AP 1, che - sul motivo del viaggio in Svizzera - ha però ribadito quanto aveva detto al dibattimento di primo grado, e cioè di aver deciso di accompagnare l’amico poiché questi gli aveva ventilato la possibilità di trovare un lavoro a Zurigo:
“ Confermo di essere stato raggiunto da IM 1 alla stazione __________ mentre stavo partendo con mia madre per Pisa. Confermo pure che lui ha insistito per convincermi ad accompagnarlo nel viaggio in Svizzera. Confermo infine di aver accettato un po’ a malincuore visto che non volevo separarmi da mia mamma.
A domanda del PP rispondo che non è vero che IM 1 mi ha convinto ad accompagnarlo dicendomi che si sentiva insicuro a fare il viaggio da solo perché c’era dell’eroina in macchina.
In realtà IM 1 mi ha convinto dicendomi che mia zia avrebbe potuto ricevere mia mamma alla stazione (io dicevo che non volevo lasciare sola mia mamma) e poi aggiungendo che a __________ c’era un suo paesano che aveva una ditta di costruzione che avrebbe potuto darci del lavoro per alcuni mesi” (verb. dib. d’appello, pag. 6).
15. L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre,affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale é sufficiente.
E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
16. a. Tralasciando alcuni dettagli e la versione sul trasporto dello stupefacente da __________ in Svizzera, AP 1 ed IM 1 sono stati sostanzialmente concordi nel riferire del traffico di droga a cui hanno partecipato.
In considerazione della competenza di questa Corte - limitata a quanto accaduto su territorio elvetico - l’unica circostanza da accertare è quella a sapere se AP 1 sapeva che, all’interno della vettura con cui ha raggiunto la Svizzera, fosse nascosta dell’eroina.
Al riguardo, in atti vi è la chiamata di correo di IM 1 che, sin dall’interrogatorio del 19 febbraio 2014, ha sempre sostenuto che AP 1 era perfettamente consapevole della presenza della droga nell’autovettura.
b. E’ evidente che IM 1 non ha detto tutta la verità sul traffico.
Anche volendo fare astrazione dai quattro interrogatori in cui ha negato qualsiasi suo coinvolgimento (PS IM 1 15.01.2014, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio del 15.01.2014, AI 1, pagg. 2; PP IM 1 16.01.2014, AI 7, pag. 2), è chiaro che egli non può essere seguito in quei tentativi - evidenti di addossare la maggior parte delle responsabilità a AP 1 e di ritagliarsi per sé il ruolo marginale di colui che ha partecipato al traffico soltanto per paura dei personaggi poco raccomandabili con cui è stato messo in contatto.
In questo senso sono particolarmente significativi i suoi racconti - inverosimili - sul noleggio dell’autovettura, in particolare sul fatto che la vettura noleggiata in Slovenia dovesse poi essere riconsegnata a persone non meglio identificate, da qualche parte a Zurigo o a Rapperswil (PP IM 1 16.01.2014, AI 7, pag. 2; PS IM 1 14.03.2014, AI 55, pag. 4), sul fatto che fosse AP 1 ad essere in contatto con i destinatari della droga e a coordinarne la consegna, ma che però per contattare queste persone utilizzava, non si sa per quale motivo, il telefono cellulare di IM 1 (PS IM 1 25.02.2014, AI 47, pag. 6) e sul fatto che sia stato AP 1 a decidere, da solo, il nascondiglio dell’eroina all’interno del baule della vettura (PS IM 1 14.03.2014, AI 55, pag. 3, versione modificata in appello, verb dib pag. 4 ). A ciò si aggiungono le contraddizioni, ad esempio, sul rapporto di parentela con __________ (__________), che egli ha dapprima indicato essere suo zio (in particolare lo zio della madre), per poi negare e affermare che fosse un semplice compaesano della madre, che egli è semplicemente solito chiamare zio (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 2; PP IM 1 01.04.2014, AI 59, pag. 2).
c. È però vero che IM 1, in occasione del quarto verbale d’interrogatorio in polizia, ha ammesso la sua partecipazione al traffico di stupefacenti e che, a partire da quel momento, le sue dichiarazioni hanno mantenuto una certa coerenza temporale, soprattutto in relazione alle modalità con cui i 1'469,47 grammi netti di eroina sono arrivati in Italia dall’Europa dell’Est, alle modalità con cui sono stati presi in consegna da lui e da AP 1, al loro nascondiglio all’interno del baule dell’automobile, alla loro successiva destinazione (anche se, su questo punto, con qualche esitazione) e agli organizzatori del traffico di stupefacenti. Su questi aspetti IM 1 ha, infatti, sostanzialmente mantenuto nel tempo la versione riferita agli inquirenti al momento della sua ammissione, e meglio ha detto:
- di avere, a __________, personalmente preso in consegna, secondo le indicazioni fornitegli telefonicamente da __________ (__________), 1 chilo di eroina, confezionata in quattro pacchetti da 250 gr l’uno inseriti in una busta di plastica;
di avere, secondo le indicazioni ricevute da __________, subito parlato della droga a AP 1;
- di avere, subito, nascosto, insieme a AP 1, la droga nell’autovettura;
- di avere, poi, assistito alla presa in consegna, a __________, dell’altro mezzo chilo di eroina ad opera di AP 1 che ha, poi, nascosto la droga nella cucina dell’appartamento del cugino;
- di avere, infine, visto che essi dovevano trasportare lo stupefacente in Svizzera o in Germania, nascosto, anche quel mezzo kg nella vettura;
- di essere, poi, partito, con AP 1, da __________ per portare la droga a __________ (o in Germania);
- che l’organizzatore del traffico era __________ (__________)
(PS IM 1 13.02.2014, AI 42, 25.02.2014, AI 47, 14.03.2014 AI 55; PP IM 1 01.04.2014, AI 59; verbale di interrogatorio degli imputati, allegato 1 verb. dib. TPC, pag. 3).
d. Va, poi, detto che queste dichiarazioni di IM 1 hanno trovato - in buona parte - conferma in quelle di AP 1 che ha anche affermato che:
- a prendere in consegna il chilo di eroina a __________ è stato IM 1, mentre lui si è occupato del ritiro a __________ del mezzo chilo di droga;
- il mezzo kg da lui ritirato è stato nascosto in un armadio della cucina dell’appartamento del cugino;
- lo stupefacente era destinato al mercato svizzero;
- l’organizzatore del traffico era __________ (insieme a tale __________);
(PS AP 1 19.02.20147, AI 43; 27.02.2014, AI 48; PP AP 1 02.04.2014, AI 62; verbale di interrogatorio degli imputati, allegato 1 verb. dib. TPC, pag. 3).
e. Tornando alle dichiarazioni di IM 1, va detto che la sua chiamata di correo è disinteressata non risulta, infatti, che egli avesse qualche interesse ad accusare falsamente l’amico e, inoltre, accusandolo, ha accusato anche se stesso - ed è supportata da elementi esterni.
In particolare, è supportata, nella sua sostanza, da una serie di sms scambiati, il 12 gennaio 2014, tra AP 1 e il numero __________ da cui emerge il suo chiaro coinvolgimento nel traffico dell’eroina rinvenuta all’interno della vettura, non solo nei termini da egli ammessi, ma con un ruolo determinante anche nel trasporto e nel successivo smercio dello stupefacente.
Gli sms sono i seguenti:
“ - SMS in entrata del 12.01.2014, ore 19:17:14: Ej a e pyte __________ per
cmimin e cadrave?
Traduzione: hai chiesto ad __________ per i prezzi degli ombrelli?
- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:12:56: Ej a e pyte __________ per cmimin e cadrave? Se ky e ka pishinen gati dhe don ta inaguroj ?
Traduzione: hai chiesto ad __________ per i prezzi degli ombrelli? Perché questo ha la piscina pronta e vuole inaugurarla.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:15:56: __________ tw __________ jam maximumi me 120 po diku tjeter me larg kam cleri 150 po thuj afi shokut atje qe isha sot te __________ piva i kafe eshte puna keq fare shtet rrethim se ai flet shum ne tel thuj te boj kujdes se do na mari ne qaf une kam frik me ik ma vete te __________
Traduzione: qui da __________ sono massimo con 120 ma in un altro posto più lontano ho fino 150 ma digli a quell'amico la che oggi ero da __________ a bere il caffè e le cose vanno male coprifuoco perché lui parla tanto al telefono digli di fare attenzione che ci rovinerà io ho paura di andare da __________.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:16:36: Po do ja boj disi po thuj te jet pak me i kujdesesh
Traduzione: si farò in qualche modo ma digli di essere un po' più prudente.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:17:01: Dhe pranaj thash mos ja jep leket pa u largu une riga __________
Traduzione: è per questo che ti dico di non dargli i soldi prima che io mi allontano da __________.
- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:46:50: Ku me larg?
Traduzione: dove più lontano?
- SMS in uscita del 12.01,2014, ore 21:50:13 Hej a munesh mr e lon krejt ate muhabet po pale munsi
Traduzione: hei potresti finire con quel discorso se riesci.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:51:00: Se ashtu shum zhurm e madhe me keto sof e pash
Traduzione: perché oggi ho visto che con questo si fa tanto rumore.
- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:51:23: Po re. Naten. Tani i Mem qe nuk kam mundsi dhe mbaron.
Traduzione: Si. Buonanotte. Ora gli dico che non posso e finirà.
- SMS in uscita dei 12.01.2014, ore 21:51:43: ok.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:53:23: Eshtw shume zhurm kam me te mari une i pune si kjo mrena javes ok pop me kto se ahte bo nami
Traduzione: Si è fatto troppo rumore io finirò per te un lavoro come questo entro questa settimana ok però non con questo perché ha fatto troppo rumore.
- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:54:53: Ok ok kujdes vpten. Po ashtu vetem thuj duhet me ardh per cadrat dhe te mbarojm
Traduzione: Ok ok abbi cura di te. Digli solo che deve venire per gli ombrelli e la finiamo.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:55:53: Do te mar neser nga zvicrra ne tel dhe folim ok
Traduzione: ti chiamerò domani dalla Svizzera al telefono e parliamo ok.
- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:56:32: Ok se neser niset ky
Traduzione: Ok perché questo parte domani.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:56:36: Po do fa maroj une punen qe nise po io me keto njerz
Traduzione: si io finirò il lavoro che hai iniziato ma non con queste persone.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:56:57: Ti mos u mer me ta ma mir
Traduzione: Meglio che tu non hai niente a che fare con loro.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:56:58: Se une kam frik
Traduzione: Perché io ho paura.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:57:02: Me wa pash
Traduzione: Con quello che ho visto”. (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 6 e segg.).
In questi sms sembra che si parli di compravendita di ombrelloni da spiaggia.
Al dibattimento d’appello AP 1 ha tentato di convincere questa Corte che quello fosse davvero l’argomento di discussione, legando tale commercio alla gestione da parte della madre di una spiaggia privata in Albania (verb. dib. d’appello, pag. 6). Senonché questa versione risulta essere una novità assoluta rispetto a quella raccontata da AP 1 durante l’inchiesta e secondo cui negli sms, scambiati con il fratello __________ che vive a __________, si farebbe riferimento a una compravendita di ombrelloni per un suo compaesano che possiede una piscina privata in Albania (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 7).
Già questo cambiamento di versione la dice lunga.
In ogni caso, anche volendo fare astrazione dal fatto che, a causa del maggior costo della vita, è del tutto improbabile che un piccolo imprenditore albanese venga in Italia ad acquistare il materiale che gli serve per la sua attività, è del tutto chiaro che i succitati sms non si riferiscono alla compravendita di ombrelloni e che quello utilizzato è, evidentemente, un linguaggio in codice.
In effetti, le frasi seguenti non avrebbero alcun senso di essere se, davvero, negli sms si parlasse di un commercio del tutto innocente:
- “le cose vanno male coprifuoco perché lui parla tanto al telefono digli di fare attenzione che ci rovinerà io ho paura di andare da __________”;
- “è per questo che ti dico di non dargli i soldi prima che io mi allontano da __________”;
- “digli di essere un po' più prudente”;
- “Si è fatto troppo rumore io finirò per te un lavoro come questo entro questa settimana ok però non con questo perché ha fatto troppo rumore”;
- “io finirò il lavoro che hai iniziato ma non con queste persone”;
- “Perché io ho paura” (cfr. PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 6 e segg.).
Questi sms, dunque, dimostrano come AP 1 abbia avuto, nel traffico di droga, un ruolo ben più importante di quello ammesso e che, evidentemente, proprio in forza dell’accenno alla Svizzera e alla chiamata da lì, egli ben sapesse quale era lo scopo del viaggio in Svizzera.
f. Supporta, poi, la chiamata in correità relativamente alla consapevolezza di AP 1 dello scopo della trasferta in Svizzera, l’inverosimiglianza assoluta della sua versione secondo cui l’organizzatore del traffico gli avrebbe promesso un compenso di 200/300 Euro semplicemente per prendere in consegna, a __________, il mezzo kg di eroina e, subito, darlo a IM 1 che, pure, era già a __________.
Non ha da essere dimostrato che quello per cui nella sua versione dei fatti - lui sarebbe stato ricompensato con una cifra tutto sommato decorosa era un intervento del tutto inutile, visto che il corriere avrebbe potuto consegnare lo stupefacente direttamente a IM 1.
Visto che IM 1, l’unico ad aver la patente e a poter guidare l’autovettura, già era a __________ ed era stato incaricato da __________ di prendere in consegna dell’eroina, che senso aveva inserire, nella catena di distribuzione, anche AP 1 e, per di più, pagarlo?
Di scuro non perché, come da lui preteso durante l’inchiesta, __________ voleva dargli una mano poiché impietosito dalle sue difficoltà finanziarie e nemmeno perché, come invece detto in appello, il suo intervento riduceva il rischio di una fregatura (verb dib d’appello, pag 6).
Le parziali ammissioni di AP 1 non fanno, invece, che confermare che, in realtà, egli ha partecipato all’operazione dall’inizio alla fine e che, non solo era perfettamente al corrente che sulla vettura era nascosto lo stupefacente, ma lo stava consapevolmente e volutamene trasportando insieme ad IM 1 verso nord, oltre il confine italiano.
Lo conferma anche la telefonata verso un numero di telefonia svizzero, intestato a tale __________ di __________, che egli ha fatto con il suo telefono cellulare proprio la sera prima di partire per la Svizzera (PS AP 1 30.01.2014, AI 24, pag. 6).
Inoltre, il fatto che AP 1 ha ammesso di sapere che l’eroina presa in consegna in Italia da lui e da IM 1 doveva essere trasportata in Svizzera (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 4), rende assolutamente non credibile la sua versione secondo cui egli ha pensato che l’amico, appena prima della loro partenza per la Svizzera, abbia consegnato lo stupefacente ad altri (che avrebbero, poi, dovuto, a loro volta, partire per la Svizzera).
Non occorre dunque dilungarsi, oltre, per spiegare che, nel contesto che qui ci occupa, la storia secondo cui egli ha accompagnato IM 1 in Svizzera unicamente per fargli un favore o, peggio ancora, con lo scopo di visitare nuovamente un paese dove in passato si era trovato bene e di approfittarne per fare dello shopping al __________, (o come preteso al dibattimento di primo grado e in appello per la prospettiva, ventilata genericamente da IM 1, di trovare un lavoro in Svizzera interna) convinto che l’amico si fosse nel frattempo liberato dello stupefacente ritirato in Italia, non regge.
g. Supporta, poi, la chiamata di correo l’inverosimiglianza della versione di AP 1 riguardo alle scritte sul pilastro del muro della zona passeggio. Non è infatti credibile che, il 24 febbraio 2014, IM 1 abbia scritto sul muro “AP 1 cosa facciamo visto che io non ho ammesso niente”, ritenuto come egli, a quel momento, in realtà già aveva ammesso agli inquirenti il coinvolgimento suo e di AP 1 nel traffico di droga (PS IM 1 13.02.2014, AI 42). Risulta, invece, molto più credibile la versione di IM 1, poiché più adeguata a quello che era a quel momento lo sviluppo delle indagini. Ne deriva che occorre ritenere accertato che AP 1 ha cercato di convincere IM 1 ad assumersi tutte le colpe nei termini da questi indicato: ciò che, evidentemente, supporta la tesi della colpevolezza di AP 1.
h. Va del resto sottolineato che, in generale, la credibilità di AP 1 è di molto indebolita anche dai suoi continui cambiamenti di versione su aspetti chiave della vicenda, e questo anche dopo le sue parziali ammissioni.
Basti pensare che egli non ha descritto in modo lineare il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, riconoscendo dapprima di aver semplicemente assistito al ritiro di un chilo di eroina da parte di IM 1 a __________ e di aver avuto un ruolo nel traffico dei restanti 500 grammi limitatamente alla loro custodia - per conto di IM 1 - nell’appartamento di suo cugino (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 6). Ha poi cambiato versione, ammettendo di, non aver solo tenuto in deposito il mezzo chilo di stupefacente, ma di averlo anche ritirato - su incarico di __________ - nella periferia di __________.
i. A titolo abbondanziale, per rispondere alla Difesa, si annota che il mancato rinvenimento di tracce di DNA di AP 1 sui pacchetti di droga è del tutto irrilevante: egli stesso ha ammesso di aver toccato le confezioni di eroina e, pertanto, è evidente che la più che diligente applicazione successiva del nastro adesivo (celofan), in cui i pacchetti sono stati completamente avvolti, ha cancellato tutte le tracce precedenti.
l. Ne discende, dunque, che l’accertamento dei primi giudici secondo cui AP 1 era perfettamente consapevole e, quindi, pienamente responsabile “della finalità e delle diverse fasi operative dell’intera trasferta alla cui organizzazione ha partecipato sin dall’inizio” (sentenza impugnata, consid. 11, pag 15), resiste ad ogni critica.
Non vi sono, quindi, dubbi sulla realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’infrazione aggravata alla LStup ex artt. 19 cpv. 1 let. bede 19 cpv. 2 let. a LStup. Non ha infatti da essere spiegato che un quantitativo come quello trovato nella vettura su cui viaggiava AP 1 è oggettivamente atto - anche volendo prendere in considerazione, a suo favore, il grado di purezza più basso emerso dalle analisi effettuate - a mettere in pericolo la salute di molte persone (cfr. giurisprudenza del TF ricordata al consid. 16).
Ne discende che AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per i fatti di cui all’atto d’accusa.
Commisurazione della pena
17. a. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (cpv. 2).
b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
d. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (eventuali precedenti condanne), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
18. Sulla commisurazione della pena i primi giudici si sono così espressi:
“ Richiamate le sentenze in DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quelle della Corte di appello e di revisione penale 20.4.2012 incarto (di seguito solo Inc.) 17.2011.114 e 5.11.2012 Inc. 17.2012.78+99, con specifico riferimento alle objektive Tatkomponenten del riconosciuto reato di cui al pto. Al dell'AA (cons. 11), è innegabile che la colpa dei due imputati, che in quest'ottica devono essere oggettivamente posizionati sullo stesso piano, è estremamente grave visto e considerato come con disarmante facilità si siano messi a disposizione di un'organizzazione guidata presumibilmente da __________ per detenere, trasportare ed importare in Svizzera un ragguardevole quantitativo di eroina, sostanza stupefacente, ed è questo fatto ben notorio, tra le più pericolose tra quelle in circolazione. E che i due erano ben inseriti in questa organizzazione lo testimonia la circostanza che ne conoscono direttamente alcuni dei principali membri, quali il già citato __________ e/o __________, rispettivamente che abbiano avuto la possibilità, che normalmente non è data a dei semplici muli, di rifiutare il trasporto fintanto che lo stupefacente non fosse arrivato in Italia per evitare tutti i rischi che, inversamente, un tale viaggio dai paesi balcanici avrebbe loro comportato (cons. 6 e 7a). Anche per il Tatverschulden AP 1 e IM 1 sono da mettere sullo stesso piano avendo agito, entrambi, con perfetta cognizione di causa, con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e per meri motivi economici (cons. 6 e 7a). Tenuto inoltre conto del relativamente basso grado di purezza della sequestrata eroina (cons. 8a, VD pag. 3 e 4), la Corte, come Gesamtverschulden, ha quindi fissato in 3 anni la pena detentiva (art. 40 CP) di base procedendo ad una differenzazione delle rispettive pene solo sul piano dei Taterkomponenten. Difatti, se nel calcolo finale della pena la Corte ha debitamente tenuto conto a riduzione della pena, per entrambi in egual misura, sia della durata del carcere preventivo già sofferto (ad. 51 CP) sia del fatto che la condanna sarà espiata lontano dal loro paese d'origine e dai loro affetti famigliari, rispettivamente, quale fattore d'aggravio, il concretizzato loro tentativo di illecitamente colloquiare durante la carcerazione preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP), IM 1, rispetto al suo coimputato, merita di essere sufficientemente premiato per la sua parziale confessione, anche se non completa ed esaustiva viste le numerose zone d'ombra e contraddizioni volontariamente lasciate nel suo racconto (cons. 7a, VD pag. 3), mentre AP 1 deve evidentemente confrontarsi con una pena maggiore non perché non abbia ammesso i fatti per i quali è stato condannato (cons. 6 e 11), ma per correttamente sanzionare la sua specifica recidiva data dal precedente francese del 25.11.2011 (cons. 3). Da ciò, per la Corte, il dover concludere per una sua condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 anni e 2 mesi (VD all. 2 pag. 2 pti. 4 e 4.1) rispettivamente per IM 1 di 2 anni e 9 mesi (VD all. 2 pag. 2 pti. 4 e 4.2)” (sentenza impugnata, consid. 14, pagg. 17-18).
19. Le argomentazioni svolte dai primi giudici per commisurare la pena da infliggere a AP 1 sono pienamente condivise e fatte proprie da questa Corte, con l’eccezione dell’attenuante del basso grado di purezza dell’eroina trasportata che i primi giudici hanno - a torto - riconosciuto in favore di AP 1, nonostante non risulti dagli atti che egli conoscesse il grado di purezza della droga (STF 6B_567/2012, consid. 3.3.4). Tuttavia, in forza del principio della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP), questa argomentazione non può avere conseguenze negative per AP 1.
Ritenuto, poi, come la pronuncia di due pene detentive differenti nei confronti dei due correi si giustifica, da un lato, in forza dei precedenti specifici di cui AP 1 risponde e, dall’altro, per la sua mancata collaborazione durante tutto il procedimento, questa Corte non può che confermare la pena detentiva di 3 anni e 2 mesi già pronunciata nei suoi confronti in prima sede.
20. La pena detentiva inflitta a AP 1 è da espiare, non essendo dati, già solo per la sua entità, i presupposti per una sua sospensione condizionale, nemmeno parziale (art. 42 e 43 CP).
21. AP 1, in carcerazione preventiva dal 15 gennaio 2014, è stato posto in anticipata esecuzione della pena dal 2 aprile 2014 (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag. 6; autorizzazione all’esecuzione anticipata di pene e misure del 02.04.2014, AI 63). Non mette conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.
22. Le confische, i sequestri e i dissequestri decisi in prima sede e rimasti incontestati sono passati in giudicato e non necessitano pertanto di approfondimenti in questa sede.
Tasse e spese
23. Gli oneri processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1 nella misura decisa nella sentenza di primo grado.
Gli oneri di appello sono integralmente a suo carico (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,
40, 42, 43, 47, 51 CP,
19 cpv. 1 e 2 LStup
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2., 2.1., 3., 4.2., 5., 6., 7., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10. ,10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. della sentenza 18 giugno 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. infrazione aggravata alla LStup per avere, il 15.01.2014, senza essere autorizzato, in correità con IM 1, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1'469,47 grammi di eroina.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 2 (due) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 900.- e dei disborsi (per complessivi fr. 7'754.-) relativi al processo di prima istanza.
2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’500.-
- altri disborsi fr. 200.fr. 1'700.sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.