Incarto n. 17.2013.97+115
Locarno 15 gennaio 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Stefano Manetti
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 marzo 2013 da
AP 1 sedicente, rappr. dall' DI 1DI 1 Alias AP 1, nato __________
e sull’appello incidentale presentato il 5 giugno 2013 da
procuratore pubblico PP 1
contro la sentenza emanata nei confronti di AP 1 e nei confronti di IM 1 il 5 marzo 2013 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 3 giugno 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 5 marzo 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1, sedicente, autore colpevole di:
- infrazione aggravata alla LStup per avere,
nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2008 e il 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);
- riciclaggio di denaro (ripetuto) per avere,
nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2008 e il 22 giugno 2012, a __________,
in 19 occasioni mediante società che si occupano di trasferimento di denaro, inviato in __________, __________, __________, __________ e __________, sia personalmente sia per il tramite di terze persone, un importo complessivo di CHF 15'075.86, denaro proveniente dall’attività di alienazione di stupefacenti;
- infrazione alla LStr (soggiorno illegale) per avere,
nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e il 9 luglio 2012, a __________,
soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso della polizia degli stranieri.
In applicazione della pena, i primi giudici hanno condannato AP 1 alla pena detentiva di tre anni e quattro mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
La Corte, dedotte tassa di giustizia e spese processuali, ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro con contestuale distruzione della sostanza stupefacente, ad eccezione dei telefoni cellulari che sono stati dissequestrati previa cancellazione dei dati.
Con il medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha pure ritenuto IM 1 autore colpevole di:
- infrazione aggravata alla LStup per avere,
nel periodo compreso tra il mese di giugno 2010 e il 10 luglio 2012, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, acquistato ed alienato almeno 1’500 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), sostanza acquistata in ragione di almeno 800 grammi da AP 1 e poi alienata a consumatori locali;
nel periodo compreso tra i primi giorni del mese di luglio 2012 e il 10 luglio 2012 a __________, senza essere autorizzato, detenuto e posseduto presso la propria abitazione 5.59 grammi netti di cocaina (con grado di purezza medio pari al 40.7%), sostanza acquistata da AP 1 e destinata ad essere alienata a consumatori locali.
IM 1 è, inoltre, stato riconosciuto autore colpevole di infrazione alla LStup, riciclaggio di denaro (ripetuto), guida senza licenza e contravvenzione alla Legge sugli agenti terapeutici.
In applicazione della pena, i primi giudici hanno condannato IM 1 alla pena detentiva di tre anni e quattro mesi, a valere quale pena unica richiamato il decreto d’accusa dell’8 agosto 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento di una multa di fr. 10.-.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 3 giugno 2013, AP 1 ha precisato d’impugnare il dispositivo n. 2 (per quanto concerne la dicitura “sedicente”), n. 2.1. (per quanto concerne il quantitativo di cocaina acquistata e alienata di 910 grammi), n. 2.2. (per quanto concerne l’importo di fr. 15'075.86 oggetto di riciclaggio), n. 2.3 (per quanto concerne la data d’inizio del soggiorno illegale), n. 3.2 (per quanto concerne la dicitura “sedicente”, la commisurazione della pena, nella misura in cui eccede i tre anni di pena detentiva, e la mancata concessione della sospensione condizionale, perlomeno parziale), n. 4 (per quanto concerne la confisca delle somme sequestrate in euro da, comunque, destinare al pagamento delle spese processuali e di inchiesta).
L’insorgente contesta, inoltre, la mancata emanazione di una decisione separata sulla remunerazione della difesa d’ufficio prestata nella procedura d’inchiesta e nel processo di primo grado, malgrado fosse prevista nel dispositivo n. 5 della sentenza impugnata. Chiede, infine, che gli oneri processuali d’appello nonché le relative spese di patrocinio siano posti a carico della Stato.
Contestualmente alla dichiarazione d’appello, l’accusato ha prodotto, in copia, i seguenti documenti:
ricevuta degli effetti personali dell’accusato consegnati al Carcere giudiziario “La Farera” il 10.07.2012 (doc. 1);
carta d’identità italiana n. rilasciata all’accusato dal Comune di __________ il 10.06.2011 e valida fino al 09.06.2021 (doc. 2);
documento di viaggio n secondo l’art. 28 Conv. rifugiati rilasciato dalla Questura di __________ il 12.09.2008 e con validità fino all’11.09.2013 (doc. 3);
tessera sanitaria a nome dell’accusato con numero d’identificazione personale con scadenza 11.09.2013 (doc. 4).
AP 1 chiede, inoltre, che vengano acquisiti agli atti:
i suddetti documenti da 2 a 4 in originale;
il permesso di soggiorno per stranieri n. rilasciato in Italia e valido fino all’11.09.2013;
copia del contratto di locazione a nome di __________ concernente l’appartamento in via __________ a Lugano.
Con decreto 4 novembre 2013, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto l’istanza probatoria, ammettendo l’acquisizione agli atti dei doc. 1, 3e4e respingendola per il resto.
Il procuratore pubblico ha dichiarato il 5 giugno 2013 di appellare, in via adesiva, il dispositivo n. 3.2 della sentenza di prime cure, chiedendo che la pena da infliggere a AP 1 sia aumentata a quattro anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 15 gennaio 2014, durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello presentato da AP 1 e l’accoglimento del suo gravame con cui ha chiesto la condanna dell’imputato alla pena detentiva di quattro anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- il patrocinatore di AP 1 si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 3 giugno 2013, chiedendo:
• che il quantitativo di cocaina acquistato e alienato dal suo assistito sia ridotto a 590/610 grammi (480/500 gr. venduti a IM 1 e i restanti 110 gr. alle altre persone indicate nell’atto di accusa);
• che gli episodi siano ritenuti inferiori a 19 e che l’importo riciclato sia ritenuto di molto inferiore a fr. 15'075.86 (al massimo fr. 4'000.-/ 5'000.-);
• che il soggiorno in Svizzera venga considerato soltanto dopo tre mesi dall’entrata effettiva in Svizzera (avvenuta a gennaio / febbraio 2012);
• che, in riferimento al suo patrocinato, si ometta la dicitura “sedicente” indicata nel dispositivo n. 2 e 3.2. della sentenza impugnata;
• che sia inflitta al suo assistito una pena detentiva di al massimo 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa parzialmente e che la parte da eseguire non ecceda il carcere preventivo, di sicurezza e di espiazione anticipata patito dall’imputato fino alla decisione d’appello.
ritenuto
I. Potere cognitivo della Corte di appello e di revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
Tale pieno potere di esame in materia di commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la sanzione inflitta (DTF 139 IV 84, consid. 1.2, confermato in STF inc. 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lui accertata, se del caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF inc. 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4).
II. Principi applicabili all’accertamento dei fatti
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
III. L’imputato: vita e precedenti penali
7.Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato al consid. 2 della sentenza impugnata, ovvero le dichiarazioni rilasciate dall’imputato agli inquirenti sulla sua persona:
“ Sono nato __________ a __________, __________. Sono cresciuto con i miei genitori, due sorelle e quattro fratelli. Son il quartogenito della famiglia. Ho sempre abitato nel paese in cui sono nato. Ho frequentato 5 anni di scuola elementari e 6 anni di scuole secondarie. Non ho ottenuto nessun diploma. Dopo la scuola ho iniziato ad occuparmi di fotografia imparando questo mestiere. Non sono mai stato sposato e non ho figli.
Nel 2007 sono iniziati problemi perché la mia regione voleva l'indipendenza. lo ero uno dei membri degli indipendentisti del __________. Il Governo ha iniziato ad arrestare i membri di questo movimento. Un giorno durante un meeting del __________, è intervenuto l'esercito e ci sono stati anche due morti. A me hanno perquisito la telecamera, ma sono riuscito a scappare
ADR che io non sono stato arrestato. Non sono stato arrestato né prima né dopo.
Sono quindi scappato in __________ entrando da li in __________. Dalla __________ ho raggiunto l'Italia via mare. Era il 2008 siccome ero stato circa 5 mesi in __________. In Italia ho presentato domanda d'asilo e successivamente sono entrato in Svizzera presentando analogamente domanda d'asilo. Sono rimasto qui per poco più di un anno, cioè circa fino alla fine del 2009, quando la mia domanda è stata respinta. Sono quindi tornato in Italia" (AI 9 p. 2 e 3)
“ A domanda dell'avv. DI 1 confermo di essere entrato in Svizzera l’08.10.2008 quando ho avviato una domanda di asilo, domanda che mi è stata negata ed a seguito di questa decisione ho inoltrato un ricorso.
Il 09.12.2009 ho ricevuto una non entrata in materia per poi giungere al 25.01.2010 dove la mia procedura è cresciuta in giudicato.
Vorrei precisare che prima di giungere in Svizzera nel 2008 avevo già fatto, sempre lo stesso anno, richiesta di asilo in Italia.
Sono partito dalla __________ nel 2007 per problemi politici ossia perché la mia regione, quella ad EST della __________, ha iniziato una lotta alla indipendenza ed io ero un membro del servizio stampa della comunità degli indipendentisti.
Durante una nostra riunione è arrivata la polizia ed ha iniziato a picchiare ed arrestare le persone. lo sono riuscito a scappare ma sfortunatamente la polizia è riuscita a prendere la mia telecamere e la cassetta dove erano riprese le scene di violenza della polizia __________.
Ho iniziato così a nascondermi perché la polizia stava cercando tutti gli appartenenti alla frangia indipendentista e così ho deciso di scappare per paura di ritorsioni, e quindi ho lasciato il mio paese andando in __________. Qui vi sono rimasto alcuni mesi per poi imbarcarmi per l'Italia giungendovi come clandestino.
ADR che per il viaggio dalla __________ all'Italia ho pagato 800 dollari. ADR che mi sono imbarcato a __________ sbarcando in __________ dove ho fatto richiesta di asilo.
Sono rimasto a Lampedusa per un breve periodo ma non sono in grado di indicare il periodo esatto e poi sono stato trasferito in un centro asilanti a __________ dove mi hanno dato un permesso di soggiorno. ADR che a __________ sono rimasto per circa 4 mesi ed in seguito mi sono recato a Prato presso un mio amico nigeriano, di nome __________, che pure lui era fuggito per il medesimo motivo.
Mentre mi trovavo a __________ ero alla ricerca di un impiego ma sfortunatamente non trovavo nulla. Un giorno un ragazzo bianco mi ha detto che in Svizzera vi era più possibilità di trovare lavoro e cosi decisi di partire.
ADR che quando dico lavoro non ha niente a che vedere con la cocaina, infatti cercavo qualsiasi lavoro che fosse legale.
ADR che sono giunto in Svizzera con una persona che mi ha accompagnato in macchina, ossia un conoscente di quel ragazzo bianco che mi ha consigliato di andare in Svizzera. Di fatto colui che mi ha accompagnato veniva in Svizzera per lavoro ed io non ricordo quanto, ma sicuramente ho pagato.
Tornando al 25.01.2010, ossia quando la mia procedura è cresciuta in giudicato io lasciavo la Svizzera e mi sono recato a __________.
ADR che ogni tanto mi recavo comunque in Svizzera per faccende lavorative, ossia mi recavo da rivenditori di auto a cercare veicoli d'occasione che costavano poco, oggetti vari per esempio telefonini e altro. Tutte queste cose le mandavo in __________, più precisamente a __________, per poi rivenderli.
Che si occupava della vendita di questi oggetti a __________ era un mio amico che si chiama __________. In seguito questo mio amico una volta rivenduto le cose mi invia il denaro
ADR che quando sono giunto in Svizzera ho cercato lavoro ma mi hanno detto che prima dovevo andare a scuola.
ADR che io non cercavo un lavoro preciso ma di fatto un impiegato del soccorso operaio svizzero mi disse che non potevo lavorare con il permesso di asilante ma potevo andare a scuola.
Da parte mia mi sono recato ad incontrare un professore di una scuola di italiano, scuola che si trova nelle vicinanze dello stadio di __________. Il professore mi disse che tutti i costi (recte corsi) erano pieni e che quindi avrei dovuto aspettare. Sono così tornato all'SOS spiegando la situazione e mi dissero che mi avrebbero fissato un altro appuntamento.
Di fatto io non ho mai iniziato la scuola.
ADR che visto e considerato che mi era stato detto che avrei potuto iniziare la scuola ho deciso, nonostante non avessi trovato un lavoro, di rimanere in Svizzera e di non ritornare a __________"
(PS 03.10.12)
“ Ho lasciato la Svizzera all'inizio del 2010 dopo la fine della procedura d'asilo. Da allora sono tornato in Svizzera un paio di volte nel 2010, ma fermandomi solo per brevi periodi. Nel 2011 sono entrato due volte: la prima volta per 5 giorni e la seconda 1-2 settimane. Sono poi tornato nel febbraio 2012 e sono rimasto 3 settimane prima di tornare in Italia. Mi sono fermato là 2 settimane e poi sono tornato in Svizzera nel mese di marzo. Da quel momento sono rimasto qui, salvo uscire in Italia per qualche giorno.
Entravo in Svizzera da Chiasso e utilizzavo il permesso di soggiorno italiano ed il titolo di viaggio che mi è stato rilasciato dalle autorità italiane.
Mi viene chiesto dove si trova il mio passaporto nigeriano. Non ho mai avuto il passaporto. In __________ avevo solo una carta d'identità che ho però lasciato là e non so dove sia finita. Era nel negozio in cui poi è entrata la Polizia.
Il PP mi chiede di indicare su quale base mi è stato rilasciato il permesso di soggiorno in Italia senza disporre di un passaporto. Sono andato in Questura con un documento del __________ ed un certificato di nascita.
Il verbalizzante mi contesta il fatto che dalla documentazione assunta dall'UFM risulta che io mi ero legittimato, in occasione della mia domanda d'asilo, con la data di nascita 11 febbraio 1988, mentre nell'ambito del presente verbale ho sempre indicato di essere del 1983. Sulla documentazione dell'UFM risulta inoltre che sarei fuggito dalla prigione, cosa smentita oggi. Vengo invitato a prendere posizione.
Non ricordo cosa ho detto al momento della domanda d'asilo in Svizzera.
Ritenuto quanto precede, il PP mi comunica che non vi sono elementi certi per ritenere stabilita la mia reale identità, ritenuto che la carta d'identità italiana non valida per l'espatrio, è paragonabile ad un permesso N, ovvero viene rilasciata ai richiedenti l'asilo sulla scorta delle loro unilaterali dichiarazioni. Il Magistrato osserva in particolare che il "documento di viaggio" è stato rilasciato il 12 settembre 2008 e menziona quale mia data di nascita il 1993 (recte 1983), mentre già l'8 ottobre 2008, data della mia domanda d'asilo in Svizzera, indicavo di essere nato nel 1998 (recte 1988).
Ne prendo atto"
(Al 9 p. 8).
Situazione economica
8. Con riferimento alla sua situazione economica, AP 1 ha dichiarato quanto segue:
“ Non ho mai calcolato i soldi che guadagnavo tramite attività regolare e tramite la vendita della droga. Ogni mese mi entravano in totale circa CHF 2'500.00. Di questi, circa CHF 2'000.00 provenivano dalla vendita di cocaina. Si tratta comunque di una stima e di una media. C’erano periodi in cui il totale poteva essere diverso, così come pure il rapporto tra entrate lecite e entrate legate agli stupefacenti.
Non so indicare, dei soldi che spedivo, quali provenivano da attività lecita e quali da cocaina. Io li mischiavo e quindi non tenevo conto della provenienza.
(PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7)
9. In merito alle sue spese, AP 1 ha affermato di contribuire mensilmente al pagamento di gran parte del canone di locazione di fr. 1'250.dell’appartamento in via __________ a __________ condiviso con __________, contributo quantificato da quest’ultimo in fr. 850.- (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 3).
10. Come fonte di reddito lecita AP 1 ha dichiarato di occuparsi della compravendita di cose usate, quali automobili e telefonini, di acquistarli in Svizzera ed in Italia per poi rivenderli in __________, guadagnando fino a 800/1'000 euro al mese (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 2-4). Egli ha precisato che, da quando non è più asilante, ha inviato dalla Svizzera alla __________ quattro autovetture, tre da Zurigo facendo capo ad un “__________”, cittadino nigeriano il quale si appoggiava alla ditta “__________” ed una dal Ticino rivolgendosi ad un certo __________, cittadino arabo che sta a Mendrisio (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 7).
Sempre sulla sua attività lecita, ha poi modificato la propria versione dichiarando di avere comprato un’auto (e non tre) a Zurigo e dei telefonini presso __________ di __________ e presso __________ di __________ per poi rivenderli unitamente ad altri oggetti da lui racimolati durante la raccolta degli ingombranti. Richiesto dal procuratore di indicare il nominativo del venditore dell’auto a Zurigo, AP 1 non ha saputo dare indicazioni per rintracciarlo limitandosi a dire che è un cittadino nigeriano, che quanto da lui acquistato veniva inviato tramite la “__________” e che era lo stesso venditore ad andare dallo spedizioniere e “pensava a tutto lui”. (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7)
11. Sull’appartenenza e provenienza del denaro rinvenuto all’interno di una valigetta che AP 1 aveva con sé ovvero euro 2’020.- e fr. 870.-, l’accusato ha dato versioni discordanti:
“ Posso dire che gli EURO 2'020 sono i miei risparmi, mentre i CHF 870.- sono il provento di spaccio.”
(PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 4).
“ Dico che la somma di EUR 2'020.00 che avevo con me era denaro che io mi sono portato dietro dall’Italia e che mi serviva per acquistare le automobili ed i telefonini che poi avrei rivenduto in Africa.
Mi viene chiesto come ho fatto a racimolare Eur 2'020.00 se guadagno Eur 800-900 al mese.
Dico che si tratta del denaro che mi viene anticipato a titolo di acconto dai miei clienti in Africa in vista dell’acquisto di determinati beni. Essi infatti mi chiedono un certo tipo di automobile e io mi guardo in giro per vedere se ne trovo una. Nel caso in cui la trovo io chiamo il mio cliente e mi faccio versare un anticipo.
Per quanto concerne l’importo di CHF 870.00 si tratta di provento della vendita di stupefacente.”
(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4-5).
In merito ai fr. 1'250.- rivenuti durante la perquisizione dell’appartamento in via __________ a __________, AP 1 ha ammesso che erano suoi e che derivano per lo più dalla vendita di cocaina e per una parte minore dal cambio di suoi euro in franchi.
(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 5;
PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 5;
PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7).
Precedenti penali
12. A carico di AP 1 non risultano iscrizioni a casellario giudiziale svizzero (AI 22; AI 100).
IV. Inchiesta
Circostanze dell’arresto
13. In data 19 giugno 2012 __________, consumatrice di stupefacenti, rivelava in sede d’interrogatorio alla polizia cantonale di avere acquistato, in diverse occasioni nell’ultimo biennio, da IM 1 un quantitativo complessivo pari ad almeno 600/700 grammi di cocaina. La sorveglianza di alcune utenze telefoniche in uso a IM 1 permetteva agli inquirenti di accertare che egli comunicava, tra l’altro, con l’utenza __________ per accordarsi sulla fornitura di sostanze stupefacenti. Dalle intercettazioni disposte su quest’ultima utenza, gli inquirenti appuravano che l’ignoto utilizzatore, oltre a rifornire di cocaina IM 1, approvvigionava di sostanze stupefacenti anche diversi consumatori della zona e alcuni cittadini di probabile etnia africana che, dal canto loro, rivendevano poi la sostanza ad altri consumatori locali (cfr. trascrizioni allegate al rapporto 25 giugno 2012, AI 6 nonché PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 4-10).
Accertato che l’utilizzatore del numero __________ risiedeva presso l’appartamento n. __________ al 2° piano di Via __________ a __________ unitamente a __________, la polizia procedeva in data 9 luglio 2012 al suo fermo ed alla sua identificazione nella persona del sedicente AP 1. nonché al fermo di __________ e di __________ ed alla perquisizione di tale abitazione in cui veniva rinvenuto e sequestrato del materiale atto al confezionamento di stupefacenti (sacchetto di plastica trasparente tagliato in modo circolare nonché cellophane tagliato) e denaro contante per un ammontare di fr. 1'250.-.
AP 1 veniva fermato alle ore 17.00 all’interno del bar __________ in via __________ a __________, in possesso di fr. 870.- ed Euro 2'020.-, di svariati telefoni cellulari (ne riconosceva come suoi ben 6), segnatamente di quello marca Nokia 101 n° Imei __________ con inserita la carta SIM Lycamobile, in seguito risultata essere attiva sull’utenza __________.
La polizia scientifica sottoponeva AP 1 il giorno stesso ad esame tossicologico delle urine che dava esito negativo ed a prelievi di campioni sotto le unghie e sulle mani che permettevano di stabilire la presenza di tracce di cocaina derivata da un contatto diretto o indiretto con la sostanza stupefacente (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 16 novembre 2012, AI 142, all. 54-55).
AP 1 è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2012 al 12 dicembre 2012 (AI 44, AI 127) per poi sottostare alla carcerazione di sicurezza dal 13 dicembre 2012 al 20 gennaio 2013 (doc. TPC 8). È in espiazione anticipata della pena dal 21 gennaio 2013 (doc. TPC 14).
14. Il 9 luglio 2012, nelle vicinanze dell’abitazione in via __________, veniva pure fermato __________. Gli agenti rinvenivano sulla sua persona 3 telefoni cellulari e lo accompagnavano all’Ospedale civico di __________ in quanto nutrivano il sospetto, poi rivelatosi infondato, che trasportasse all’interno del proprio corpo dello stupefacente.
__________, dal canto suo, veniva fermato alle ore 18.00 dello stesso giorno, all’entrata del palazzo in via __________, in possesso di alcune utenze telefoniche che gli venivano sequestrate.
Il 10 luglio 2012, la polizia cantonale procedeva all’arresto anche di IM 1 presso il suo appartamento a __________ in via __________.
Traffico di stupefacenti
15. In corso d’inchiesta AP 1 ha da subito ammesso a spizzichi, ma sempre tendendo a ribassare di molto il quantitativo di cocaina venduto, arrivando finanche a non riconoscere per diversi interrogatori alcuni dei maggiori suoi acquirenti di stupefacente che lo avevano chiamato in causa. Confrontato con le risultante istruttorie egli ha, col progredire delle indagini, esteso di poco le proprie ammissioni di responsabilità che sono rimaste del tutto parziali.
Il giorno del suo arresto, AP 1, dopo aver riconosciuto in una fotografia raffigurante __________ colui al quale aveva venduto in cinque occasioni “piccole palline” di cocaina, si è limitato ad aggiungere che le comprava a fr. 50.- l’una per poi rivenderle a fr. 80.- e che aveva rifornito anche altre persone per strada, stimando il quantitativo complessivo alienato in “20-30 palline”, precisando tuttavia di non sapere quanto pesava il singolo pezzo. L’imputato, confrontato con le dichiarazioni di __________, che lo aveva riconosciuto in fotografia e indicato come colui dal quale aveva acquistato negli ultimi sei mesi 70 grammi di cocaina in palline da 1 grammo al costo di fr. 100.- l’una (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 22, pag. 2; cfr. anche PP 28.08.2012 __________ /__________, AI 142, all. 17, pag. 3), ha sostenuto che il quantitativo era “sicuramente inferiore” (PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 4), quantificandolo, nel successivo interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico, in 20-30 grammi (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 5) poi aumentati a 30-40 grammi (PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 11, pag. 4).
AP 1, in merito alle dichiarazioni di IM 1, il quale, riconosciutolo in fotografia, aveva asserito di chiamarlo con lo pseudonimo di __________ e di essersi rifornito abitualmente da lui a partire da almeno il mese di febbraio 2012 (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5; cfr. “inizi di febbraio 2012” in PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, aIl. 1, pag. 4-6) per un quantitativo complessivo indicato, in un primo momento, in 2,5 kg di cocaina, ha asserito di non conoscerlo e che “il nome non mi dice niente” (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 7-8; PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 3; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3).
A confronto con IM 1 in un interrogatorio ove questi riduceva a 800 i grammi di cocaina acquistati da lui, AP 1 ha nuovamente negato di conoscerlo malgrado IM 1 riferisse di averlo incontrato per la prima volta a settembre 2011 al Bar __________ di __________, di averlo accompagnato come tassista presso l’Ostello di __________, di avergli chiesto durante la corsa se aveva della cocaina da vendere, precisando che avrebbe acquistato ovuli da 10 grammi a fr. 800.-, ciascun suddiviso in 14 palline, e di avere ricevuto da lui la sera stessa una pallina di cocaina in prova e l’intero quantitativo il giorno successivo (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3-4). Solo dopo svariati interrogatori, AP 1 ha ammesso di aver conosciuto IM 1 che, in qualità di tassista, gli aveva dato un passaggio da un bar per raggiungere una discoteca (“se non erro dovevo andare alla discoteca __________”) e che, durante la corsa, gli aveva chiesto di procuragli della cocaina, ciò che lui ha fatto il giorno seguente, previa consegna di una pallina di prova, ed ha dichiarato di avergli venduto a partire dal mese di febbraio-marzo 2012 un quantitativo di cocaina inferiore agli 800 grammi che, tuttavia, non ha saputo quantificare (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2). AP 1 ha aggiunto di non aver volutamente riconosciuto IM 1 durante il confronto in quanto quest’ultimo gli accollava un quantitativo di cocaina più alto di quello ch’egli gli aveva effettivamente venduto e che andava stimato, a detta dell’accusato, a partire dall’inizio del 2012 in al massimo 400 grammi (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 3-4). AP 1 ha ribadito che la loro conoscenza risaliva probabilmente a febbraio 2012 (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 3). AP 1, reso edotto che IM 1 ribadiva di aver comprato da lui 800 grammi di cocaina (PP 26.11.2012 IM 1, AI 147, pag. 5; cfr. anche PP 09.10.2012 IM 1/__________, AI 137, all. 7. pag. 3; PP 26.11.2012 IM 1, AI 147. pag. 5), ha detto di non saper quantificare lo stupefacente venduto a IM 1 in quanto non lo pesava, ed ha ritenuto, infine, possibile di avergli venduto più di 500 grammi di cocaina, aggiungendo tuttavia che 800 grammi gli sembravano troppi (PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2-3).
AP 1, confrontato con le dichiarazioni di __________ che ha ammesso di aver acquistato dall’accusato 0,1 grammi di cocaina al prezzo di fr. 20.-, ha negato di avergli mai venduto nulla, precisando che lui non disponeva di palline così piccole, ma da fr. 60.-/70.- che otteneva dividendo un ovulo di 10 grammi in 14-16 parti (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 5).
L’accusato, confrontato con l’addebito rivoltogli da __________, il quale ha asserito di avere da lui acquistato circa 15-20 grammi di cocaina da inizio 2011 al prezzo di fr. 100.- al grammo, ha dichiarato “non sono in grado di rispondere”. (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 6). AP 1 messo, poi, a confronto con __________ che riconfermava di avere acquistato da lui della cocaina a __________, __________ e __________, ridimensionandola tuttavia a 10 grammi, ha ammesso la vendita di quest’ultimo quantitativo (PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 10, pag. 4-5). AP 1, reso edotto che anche __________ aveva ammesso di avere acquistato da lui a partire dal 2008/2009 circa 15/20 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.- al grammo, ha ritenuto possibile la vendita ma ha sostenuto di non ricordarla aggiungendo che escludeva potesse essere avvenuta nel 2008/2009 (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 6). In sede di confronto, AP 1 ha ammesso, poi, di avere venduto cocaina a __________, stimando il quantitativo in 10-15 grammi; dal canto suo, quest’ultimo ribadiva di aver comprato dall’accusato tra i 15 e i 20 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.- al grammo, facendo risalire le vendite a partire da fine 2009 e precisando che esse avvenivano per di più in via __________ a __________ e qualche volta a __________ (PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 12, pag. 4)
L’imputato ha negato ogni addebito quando è stato confrontato con le dichiarazioni di __________, che lo ha riconosciuto come colui che le ha venduto almeno 4.7 grammi di cocaina.
Egli ha ritenuto invece “possibile” che __________ abbia da lui acquistato 2 palline di cocaina. Mentre ha negato di conoscere __________ il quale ha affermato di avere in due occasioni, dopo aver contattato lo spacciatore con lo pseudonimo di __________ sull’utenza __________, incontrato due persone diverse acquistando 2 palline di cocaina (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 6-7). L’accusato ha, inoltre, ammesso di avere venduto a __________, mostratogli in fotografia, complessivamente 3 palline di cocaina (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 7).
AP 1 ha pure ammesso di aver inviato una persona, tale __________ ad effettuare delle consegne di cocaina (senza quantificarla) per conto di un suo amico nigeriano di nome __________ (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 9-10).
AP 1, richiesto di fare una valutazione complessiva sulla cocaina da lui venduta, preso atto degli addebiti rivoltigli dagli acquirenti interrogati (IM 1, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________), che ammontano a complessivi 910 grammi di cocaina venduta, ha ammesso di ricordarsi di otto persone a cui ha venduto cocaina in più occasioni e di altre tre/quattro persone a cui ha venduto in una sola occasione. Ha contestato gli 800 grammi di cocaina addebitatigli da IM 1, riducendoli ad al massimo 400 grammi, ed ha ritenuto possibile di avere venduto ad altre persone in totale fino a 110 grammi così come dichiarato dagli altri acquirenti interrogati (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 4-5).
In merito ai suoi fornitori, AP 1 ha dichiarato che lo stupefacente se lo procacciava da tre venditori: uno di nome __________, cittadino __________, di età tra i 27 e i 30 anni, che incontrava al bar 3r, uno di nome John, di più di 25 anni, pure nigeriano, con capelli rasati, di statura media e di corporatura normale, e un terzo di cui ha detto di non ricordare nulla (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2; PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 5).
In mano o in possesso di AP 1 non è stato sequestrato nessun stupefacente.
Ne è, per contro, stato trovato in mano a IM 1: si trattava di 9 palline di cocaina, a suo dire, proveniente da AP 1. Lo stupefacente sequestrato è stato analizzato: il rapporto di pesata e analisi preliminare indica che si tratta di cocaina per un peso complessivo netto di 5,59 grammi con una purezza media del 40,7%.
Soggiorno illegale in Svizzera
16. AP 1, confrontato dagli inquirenti con la foto di __________, suo coinquilino presso l’appartamento di Via __________ a __________, ha in un primo momento negato di conoscerne il nome, asserendo di averlo incontrato solo un paio di volte presso l’università di Lugano e di rivolgersi a lui con l’appellativo generico di “fratello”.
Contestatogli che __________ è domiciliato a __________ al predetto indirizzo e che a verbale d’interrogatorio questi, dopo averlo riconosciuto in fotografia, ha dichiarato di condividere l’appartamento con lui da circa sei mesi e di percepire da lui un contributo di fr. 850.- alla pigione mensile di 1'100.- (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag. 2; cfr. anche PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 3), AP 1 ha ancora negato tutto, precisando di non sapere nemmeno dove si trovi la predetta via e che, solo per un caso, al momento del fermo egli si trovava nei paraggi (PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 3).
Successivamente, AP 1 ha, in parte, modificato le sue dichiarazioni, asserendo di essere giunto in Svizzera due mesi prima del suo fermo avvenuto il 9 luglio 2012 (e non il giovedì precedente l’arresto), con lo scopo di acquistare automobili e telefonini da rivendere in Africa. Durante il primo mese avrebbe, a suo dire, soggiornato presso non meglio precisate ragazze conosciute in discoteca e, nel corso del secondo mese, ricevuto ospitalità da __________ (da lui chiamato “bros”), senza tuttavia pagargli una pigione fissa mensile PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 3).
L’accusato ha, poi, ulteriormente corretto le sue affermazioni asserendo di convivere con __________ da due mesi (e non da uno) e di conoscerlo da settembre del 2011 (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4; PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 3). AP 1, sentito quanto dichiarato da IM 1 sul suo conto, ovvero che dal mese di febbraio 2012 aveva risieduto presso l’ostello di __________, poi a __________ dietro la __________, in seguito nuovamente a __________, dietro al cimitero, ed, infine, a __________, ha dichiarato che ciò non corrispondeva al vero, confermando, tuttavia, di aver soggiornato in 2 o 3 occasioni per complessivi 5 giorni presso l’Ostello di __________ (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 5).
Riciclaggio di denaro
17. AP 1, confrontato con quanto dichiarato da __________ che, fatta accezione per gli invii aventi per destinatari i suoi famigliari fra cui __________, dichiarava di avere trasferito denaro datogli da AP 1 a persone da lui indicategli per un importo totale di fr. 5'000.- (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag. 5; PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 4; PP 14.08.2012 __________, AI 142, all. 16, pag. 2-3), ammetteva il fatto ma precisava che solo fr. 2'000.- erano provento della vendita di droga (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 5-6). AP 1 ha poi aggiunto che per gli invii di denaro ricompensava, a volte, __________, comprandogli del cibo o dandogli dei soldi (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 7).
AP 1 ha riferito che __________, in una circostanza, non potendo direttamente inviare il denaro per conto dell’accusato, ha chiesto a un terzo di farlo e questi accettava (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 7). __________, ha confermato questo fatto precisando che il terzo era __________ (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 7).
AP 1 non ha, tuttavia, riconosciuto in fotografia __________, sebbene questi affermasse di conoscerlo e di aver fornito informazioni sull’iscrizione all’Usi del cugino di AP 1, circostanza quest’ultima negata dall’accusato. AP 1 ha, in seguito, ribadito di non conoscere __________ nonostante gli fosse stata sottoposta dall’agente interrogante la trascrizione di un SMS inviato dall’utenza in uso al __________ a quella dell’accusato nonché una telefonata intercettata fra i due (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 3-4).
AP 1 ha poi ammesso, contrariamente a quanto fatto fino ad allora, di conoscere __________ (“è una persona che avevo visto in giro nel parco dell’Università”), ma di non avere mai parlato con lui al telefono (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 7). A confronto con __________, AP 1 lo ha riconosciuto precisando di rivolgersi a lui chiamandolo “Brother” e di averlo incontrato 2 o 3 volte al parco dell’Università di Lugano (PP 31.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 6, pag. 2-3).
AP 1, preso atto che nel corso dell’inchiesta è emerso ch’egli stesso nonché __________ e __________, per suo conto, hanno inviato denaro ai suoi famigliari in __________ tramite società a ciò preposte, per un totale di fr. 8'585.78 e che anche altre persone hanno inviato denaro a favore dei suoi parenti in __________ e in Italia per complessivi fr. 6'447,98, ha asserito di aver consegnato soldi a tale scopo solo a __________ e di non ritenere di avere inviato così tanti soldi (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 6).
Dibattimento di primo grado
18. Al dibattimento di primo grado AP 1 ha solo in parte ammesso i reati a lui imputati.
Egli ha, in particolare, contestato il quantitativo di cocaina venduto a IM 1, limitandolo a circa 400 grammi, mentre non ha negato di avere alienato ad altri acquirenti ulteriori 110 grammi di cocaina. Egli ha precisato di aver stimato quanto alienato a IM 1 in base al numero di volte in cui quest’ultimo si riforniva da lui ogni settimana, ma ha detto di non pesare le bolas vendute e che non gliele vendeva con regolarità (“A volte 7 bolas, a volte 14, altre volte soltanto 4. IM 1 non era regolare.”). Egli ha confermato che all’inizio dell’inchiesta ha mentito negando di conoscere IM 1 in quanto riteneva eccessiva (800 grammi) la cocaina che questi diceva di avere acquistato da lui. Reso edotto dai primi giudici che anche in relazione a __________ nel corso dell’inchiesta egli aveva dichiarato di non sapere quanto stupefacente contiene una pallina, AP 1 ha risposto di sapere che da 10 grammi ricavava 14 bolas (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3-4).
Dal canto suo, IM 1 ha confermato al dibattimento di primo grado la correttezza di quanto imputatogli con l’atto d’accusa 124/2012 del 10 dicembre 2012 e pertanto, per quanto qui d’interesse, di aver acquistato 800 grammi di cocaina da AP 1, dei quali 5,59 grammi sono stati sequestrati presso la sua abitazione (con purezza media accertata del 40,7%) (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3).
Sull’attività di riciclaggio di denaro, AP 1 ha asserito “io non ho mandato CHF 15'000.in __________”, ammettendo di avervi inviato “al massimo CHF 4'000.-/5'000.-”. Egli ha aggiunto, inoltre, di essere venuto dall’Italia in Svizzera disponendo di circa euro 2'000.-, precisando che questi soldi “li ho ricevuti da nigeriani in Italia per comprare della merce in Svizzera” e che li aveva ancora con sé “perché non avevo trovato il camioncino da acquistare”. Egli ha, inoltre, dichiarato di avere svolto anche un’attività di natura lecita la cui esistenza troverebbe riscontro nelle dichiarazioni rilasciate alla polizia cantonale da __________ nel verbale d’interrogatorio 25 luglio 2012 (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 4-5).
In merito alla contestata sua identità, AP 1 ha indicato come veritieri i dati personali contenuti nel suo permesso di soggiorno per l’asilo in Italia. Ha dichiarato di non disporre di documenti nigeriani, ma unicamente di un certificato di nascita che si trova in Italia e dal quale risulta che è nato nel 1983. Ha asserito che, allorquando ha inoltrato la domanda di asilo in Svizzera, ha comunicato erroneamente alle autorità elvetiche che la sua data di nascita era il 1988. Ha, poi, detto di non volere contattare l’ambasciata nigeriana per farsi rilasciare il relativo passaporto (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 2).
In merito al suo soggiorno illegale sul territorio elvetico, l’appellante non ha contestato di essere entrato in Svizzera privo di un passaporto nigeriano nonché di un visto d’entrata.
19. Come indicato in initio, i primi giudici non hanno creduto a AP 1 e, confermando nella sostanza l’atto di accusa nr. 124/2012 emanato dal procuratore pubblico il 10 dicembre 2012, lo hanno dichiarato autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LStup per avere nel periodo dicembre 2008 – 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);
riciclaggio di denaro per avere nel periodo dicembre 2008 – 22 giugno 2012 a __________, in 19 occasioni, inviato in Italia, Portogallo, Olanda, Spagna e Nigeria, sia personalmente sia tramite terzi, un importo complessivo di 15'075,86, denaro proveniente dall’alienazione di stupefacente;
infrazione alla Legge sugli stranieri per avere, nel periodo gennaio 2012 – 9 luglio 2012, a __________, soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri.
Egli è, quindi, stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, i primi giudici hanno, infine, ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, di cui all’elenco dell’atto di accusa, con contestuale distruzione della sostanza stupefacente, ad accezione dei telefoni cellulari, dei quali è stato disposto il dissequestro, previa cancellazione dei dati (dispositivo n. 2-4, pag. 36-38).
La sentenza è stata appellata da AP 1 ed, in via adesiva, dal procuratore pubblico.
Da qui, la presente procedura.
Appello
A Infrazione aggravata alla LStup
20. AP 1 chiede, in applicazione del principio in dubio pro reo, dapprima il parziale proscioglimento dall’accusa d’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, ovvero che sia ridotto a 590 grammi il quantitativo di cocaina (con grado di purezza indeterminato) da lui acquistato ed alienato da dicembre 2008 al 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Ticino. L’appellante, in particolare quantifica in 480 grammi la cocaina venduta a IM 1 (20 grammi alla settimana in sei mesi) e in 110 grammi quella alienata alle altre persone indicate nell’atto di accusa.
20.1. La Corte delle assise criminali, dopo avere rilevato la non linearità del racconto fatto da AP 1 rispetto alla versione di IM 1 e degli altri acquirenti menzionati nell’imputazione dal procuratore pubblico, ha sottolineato che è stato lo stesso imputato a riferire di non essere solito pesare lo stupefacente ed, in particolare, di non sapere quanti grammi di cocaina conteneva ciascuna pallina venduta. I primi giudici hanno, pertanto, raggiunto il convincimento che AP 1 non ha spacciato unicamente 400 grammi, come da lui sostenuto al termine dell’inchiesta ed al dibattimento di in primo grado, bensì almeno 910 grammi, ovvero 800 a IM 1, 70 a __________, 4,7 a __________, 1,4 a __________, 1,4 a __________, 0,1 a __________, 10 a __________, 15 a __________, 2,1 a __________ e 5,3 a persone non identificate (sentenza impugnata, consid. 5, lett. c, pag. 23).
20.2. Questa Corte rileva preliminarmente che AP 1 non contesta più di avere venduto alle persone indicate nell’atto di accusa, prescindendo da IM 1, 110 grammi di cocaina (ammissione, del resto, già fatta in sede d’inchiesta: PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 5 e confermata al dibattimento di primo grado: verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3-4). Ne deriva che l’oggetto della censura è limitato alle vendite che AP 1 ha fatto a IM 1, circoscritte dall’appellante a 480 grammi anziché 800 grammi accertati dalla prima Corte.
a. IM 1 ha, dapprima, dichiarato di avere comprato 2,5 kg di cocaina da AP 1 nel periodo intercorso tra febbraio 2012 e l’8 luglio 2012 (PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, all. 1, pag. 4; PP 11.07.2012 IM 1, AI 137, all. 2, pag. 5). In seguito, IM 1, dopo avere ripensato ai criteri di calcolo della cocaina da lui venduta (entità delle dosi spacciate, periodo della vendita, discontinuità di quest’ultima, …), ha ridimensionato il quantitativo a circa 1,5 kg.
“ Facendo due calcoli: 5 grammi al giorno per 30 giorni fanno circa 150 grammi al mese. 150 grammi per 10 mesi (quindi da settembre 2011 a luglio 2012) fanno 1 chilo e mezzo circa di cocaina. A questi vanno aggiunti almeno 50 grammi di cocaina venduti tra aprile 2011 a fine luglio 2011.
Il totale di cocaina da me venduto è quindi di almeno 1'500 grammi.”
(PS 07.08.2012 IM 1, AI 137, all. 3, pag. 2)
Egli ha giustificato il proprio errore precisando di essersi basato su calcoli eseguiti dalla polizia cantonale ritenendoli, a torto, corretti (PP 09.10.2012 IM 1/__________, AI 137, all. 7. pag. 5).
Sulla base della nuova ricostruzione egli ha, pertanto, ridotto a 800 i grammi di cocaina acquistati da AP 1 e poi rivenduti a diversi consumatori ticinesi (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 6), confermando tale quantitativo sia nel prosieguo dell’inchiesta (PP 09.10.2012 IM 1/__________, AI 137, all. 7. pag. 3) che al dibattimento di primo grado (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3).
IM 1 reo confesso che ha accettato la pena detentiva di 3 anni e 4 mesi inflittagli, anche per il predetto acquisto, dalla prima Corte - ha, fin dall’inizio dell’inchiesta, collaborato con gli inquirenti, facendo ammissioni che hanno trovato puntuale riscontro, permettendo di ricostruire suoi acquisti e vendite per almeno 1'500 grammi di cocaina (oltre ad altri reati).
Egli è, dunque, da considerarsi credibile.
b. Diverso è il caso di AP 1, la cui credibilità è risultata, nel corso dell’intera istruttoria, quasi nulla.
Egli ha mentito su più fronti e segnatamente:
sulla sua data di nascita che ha detto essere l’11 febbraio 1983 alle autorità italiane presso cui ha presentato domanda d’asilo ed alle autorità penali che indagavano su di lui in Ticino, e l’11 febbraio 1988 all’Ufficio federale della migrazione, anche qui, nell’ambito della procedura d’asilo (AI 128);
sulla nazione in cui è nato indicata nella __________ alle autorità svizzere e italiane e nell’Italia alla società “money transfer” Western Union (AI 75);
sul luogo in cui abitava a __________, negando, in un primo tempo, di condividere un appartamento in via __________ con __________ e sostenendo, finanche, che non gli diceva nulla né la predetta via né il predetto nome (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 3);
sull’inizio del suo soggiorno in Svizzera, ch’egli fa risalire ad aprile 2012, contrariamente a quanto emerso dagli “Standort” che ne hanno rilevato la presenza fissa in Ticino almeno da gennaio 2012 (soggiorno che, come si vedrà al consid. 22.2. , è finanche pregresso);
sul suo maggiore acquirente IM 1, negando per oltre due mesi di conoscerlo (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 7-8; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3), per poi ammettere solo a fine settembre 2012 di avergli venduto della cocaina (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2);
sui quantitativi di cocaina venduta, non ammessi o, quanto meno, ridimensionati sistematicamente nonostante le disinteressate chiamate in causa degli acquirenti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ e, solo sul finire dell’inchiesta, interamente accettati;
sulla ragione che gli impedisce di ricostruire con precisione il quantitativo di stupefacente alienato, indicandola dapprima nel fatto che non pesava la cocaina (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 4; PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2-3; verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3-4) e poi nel fatto che non registrava la quantità di cocaina che vendeva (verb. dib. d’appello, pag. 3);
sull’utenza telefonica da lui utilizzata (__________) di cui nega finanche di conoscerne il numero (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 3-4).
AP 1, come si vedrà in seguito, ha, inoltre, mentito sia sull’ammontare di denaro inviato all’estero, sia sul suo commercio, in realtà inesistente, di automobili, telefonini, videogiochi e macchine fotografiche di seconda mano.
In relazione a questo commercio, in particolare, l’imputato non ha saputo dire nulla di preciso ed il poco che ha detto è stato vago, non verificabile e contraddittorio. Poco o nulla ha riferito sui suoi fornitori, limitandosi ad accennare che sei telefonini li aveva acquistati presso __________ di __________ ed un’automobile Audi da un garage di __________ di cui non ricorda il nome (verb. dib. d’appello, pag. 2-3). Sulla destinazione della merce, il poco che ha detto è stato contraddittorio, asserendo dapprima ch’egli stesso inviava la merce in __________ (PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 4), per poi correggersi solo al dibattimento d’appello sostenendo, per la prima volta, che portava gli oggetti ad un amico di nome “__________” incaricato di mandarli in __________ (verb. dib. d’appello, pag. 2). Non è neppure credibile, infine, il riferimento all’amico, dall’inverosimile ma anche significativo nome di “__________”, indicato come destinatario della merce a __________ in __________ incaricato di smerciarla e di trasferirgli i proventi (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 3). Questa versione è stata, infatti, anch’essa modificata dall’imputato al dibattimento d’appello dove ha asserito che era suo fratello a ricevere la merce pagandone le tasse portuali (verb. dib. d’appello, pag. 3).
c. IM 1, dopo avere, in un primo tempo, dichiarato di avere acquistato a partire dai primi di febbraio 2012 da AP 1 2,5 kg di cocaina (PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, all. 1, pag. 4-6; PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5), ha in seguito ridotto il quantitativo a 800 grammi, facendo risalire i primi acquisti a settembre 2011, mese in cui egli ha conosciuto AP 1 al Bar __________ di __________ per accompagnarlo come tassista (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3; PP 09.10.2012 IM 1/__________, AI 137, all. 7. pag. 3; PP 26.11.2012 IM 1, AI 147, pag. 5; verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3).
d. La stima fatta da IM 1 del quantitativo di cocaina acquistato da AP 1 si basa su un metodo di calcolo retrospettivo che considera il periodo in cui egli si è rifornito dall’appellante, la quantità media singolarmente acquistata e la frequenza degli acquisti, variabile a seconda dei mesi.
Al riguardo IM 1 ha dichiarato quanto segue:
“ Preciso che inizialmente nel mese di settembre, io non vendevo tantissimo nel senso che per piazzare le 14 palline potevo anche impiegare 4 o 5 giorni. In quel periodo io contattavo __________ circa una volta ogni 10 giorni. Da parte mia cercavo infatti di non rimanere mai senza sostanza e quindi lo contattavo quando ancora mi rimanevano 1 o 2 palline. Ciò è andato avanti per un mese/un mese e mezzo. Siccome la sostanza che mi dava era buona, le mie vendite sono via via aumentate. Ricordo che nel periodo di ottobre/novembre 2011, gli acquistavo 2 ovuli da 10 grammi l’uno a settimana.
A partire dal periodo di Natale 2011 e fino al giorno del mio arresto, il quantitativo era ulteriormente aumentato passando a 2 o 3 ovuli a settimana.”
(PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 4)
e. IM 1 ha circostanziato in modo puntuale le modalità dei suoi acquisti, precisando il peso di ciascun ovulo, e l’eventuale sua suddivisione in palline:
“ In pratica io gli acquistavo ovuli da 10 grammi che lui mi vendeva a CHF 800.00 l’uno (sia da tirare sia da fumare). Io gli chiedevo però di suddividermi ogni ovulo da 10 grammi in 14 palline più piccole, ovvero da 0,7 grammi l’una. Io queste palline da 0,7 grammi le rivendevo poi ai miei acquirenti a CHF 100.00 l’una” (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5).
Che ciascun ovulo di cocaina pesasse effettivamente dieci grammi trova, del resto, riscontro nel tenore di alcuni SMS intercettati dagli inquirenti il 24 giugno 2012 tra le utenze di IM 1 e di AP 1:
“ da IM 1 a AP 1: “una intera da fum”;
da AP 1 a IM 1: “ok”;
da IM 1 a AP 1: “tra quanti min. Al solito posto. Ok”;
da AP 1 a IM 1: “20 minuti”;
da IM 1 a AP 1: “ok 800”;
da AP 1 a IM 1: “non capito 800”;
da IM 1 a AP 1: “una intera e 800 giusto ma intera hai capito?”;
da AP 1 a IM 1: “Sì, capito”;
da IM 1 a AP 1: “10 grammi intera non divisa ok”;
da AP 1 a IM 1: “Ok”;
da IM 1 a AP 1: “anche 4 da T. Ok”;
da AP 1 a IM 1: “Ok”.
(PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 4-5)
Confrontato dal procuratore pubblico con i suddetti SMS, IM 1 ha, tra l’altro, precisato:
“ Posso confermare che questi messaggi sono stati scambiati con __________, ovvero la persona che ho oggi qui di fronte. Il mio messaggio “una intera da fum” significa che gli stavo chiedendo che volevo 1 ovulo intero da 10 grammi da fumare. Posso precisare che io facevo con _______ una distinzione tra cocaina da fumare, abbreviata “fum” e cocaina da tirare, che abbreviavo con “tir”. Questa differenziazione era dovuta al fatto che lui aveva cocaina di due diverse qualità. (…) Con il successivo mio messaggio “Ok 800” io ho voluto assicurarmi che avesse capito che io volevo 1 ovulo intero da 10 grammi che avrei pagato, come sempre, CHF 800.00. Non avendo lui capito la questione dei CHF 800.00 io gli ho quindi spiegato bene, con il messaggio seguente, che ne volevo una intera che avrei pagato CHF 800.00, cosa che ho ancora ribadito con il messaggio successivo “10 grammi intera non divisa ok”. Ero così insistente su questo aspetto siccome il cliente da me la voleva subito e così. Con l’ultimo messaggio che mi è stato contestato, gli ho chiesto anche 4 palline da tirare. Questa aggiunta era dovuta al fatto che io in quei frangenti mi trovavo in giro e avevo appena venduto le mie ultime 2 palline. Dato che ero in contatto con __________ e che avrei dovuto vederlo di lì a poco, ne ho approfittato per chiedergli 4 palline per avere ancora qualcosa a mia disposizione. Come si capisce dalle risposte che __________ mi dava, lui era d’accordo e di fatto la sostanza mi è poi stata consegnata”. (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 5)
f. Ora, accertato che ogni ovulo di cocaina pesava 10 grammi e che il periodo degli acquisti si è esteso da settembre 2011 fino alla prima metà di luglio 2012, la stima fatta da IM 1 di 800 grammi, pur considerando i valori minimi da lui indicati alla lett. c, è del tutto credibile.
g. AP 1 ha, del resto, lui stesso già ammesso, nell’ambito di un interrogatorio di polizia svoltosi alla presenza del suo difensore, di avere venduto a IM 1 a partire dal mese di febbraio-marzo 2012 “al massimo 800 grammi” di cocaina, per poi ridurli senza saper dire di quanto:
“ Voglio però ammettere che effettivamente a lui ho venduto al massimo 800 grammi di cocaina ma sicuramente non di più.
Di fatto io inizialmente non ho riconosciuto IM 1 anche perché io lo conoscevo solo come “taxi driver” e non con il suo vero nome e cognome.
La seconda motivazione è semplice, nel senso che inizialmente IM 1 aveva dichiarato di aver acquistato da me un quantitativo che a mio modo di vedere era troppo alto ed in seconda battuta, ha ridimensionato questo suo quantitativo in 800 grammi di cocaina da me acquistati. Quindi, io ho riflettuto bene e posso ora dire che è inferiore agli 800 grammi di cocaina dichiarati dal IM 1, tuttavia non sono in grado di quantificare gli stessi.
ADR che se non erro ho iniziato a consegnare cocaina al IM 1 verso il mese di febbraio-marzo 2012, non so essere però più preciso, ricordo che era prima di rientrare in Italia.”
(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2)
h. D’altro canto, a togliere credibilità alla contestazione di AP 1 riguardo al quantitativo venduto a IM 1 è l’affermazione dello stesso appellante secondo cui egli non pesava le palline di stupefacente (“Non so dire quanti grammi di cocaina conteneva questa pallina grande, in quanto io non peso lo stupefacente, PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 6; “Voglio dire che non so essere preciso sul quantitativo perché non l’ho calcolato e non pesavo la sostanza che vendevo a IM 1”, PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2).
i. Del resto, AP 1 ben poteva procacciare a IM 1 tale quantitativo di cocaina essendo, come emerso dalle risultanze d’inchiesta, uno spacciatore sempre ben fornito della sostanza e che poteva contare su una ampia clientela soddisfatta della qualità della cocaina da lui venduta.
Al riguardo, __________ riferendosi a AP 1, dal quale acquistava cocaina, ha dichiarato in modo eloquente alla polizia cantonale quanto segue:
“ ADR che la cocaina lui la vendeva a CHF 100.- al grammo ma io tiravo sempre il prezzo e gli davo al massimo CHF 80.- al grammo.
Posso anche dire che lui vendeva “roba buona” rispetto agli altri spacciatori, spacciatori che ho già menzionato nel verbale dell’ultima denuncia.
Posso inoltre dire che questa persona era molto attiva nello spaccio, dico ciò perché quando mi recavo a __________, dove vi è il __________, per comprare cocaina da questa persona dovevo sempre aspettare in quanto vi erano altri clienti sul posto. Posso dire che ogni volta che arrivavo c’erano sempre 3-5 vetture che attendevano il loro turno. Posso anche dire che vi erano spesso macchine targate Italia. Inoltre aggiungo il fatto che una volta ho chiesto dove prendeva la cocaina e lui mi ha detto che arrivava dall’Italia.” (PS 29.08.2012 __________, AI 142, all. 30, pag. 3).
__________ non ha, inoltre, esitato a confermare quanto dichiarato anche in sede di confronto con AP 1:
“ Forse non si ricorda di me perché aveva tanti clienti. Come già indicato in polizia, alcune sere, soprattutto il venerdì sera, c’era addirittura la fila di macchine di persone che si recavano da lui per acquistare la cocaina. Ciò avveniva vicino al fiume e al __________ di __________. In pratica le auto si fermavano davanti a lui e facevano lo scambio. Anche io facevo così.”
(PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 10, pag. 4).
l. AP 1 disponeva di una buona rete di contatti, potendo avvalersi di persone che effettuavano delle consegne di cocaina su sua richiesta. Egli beneficiava, inoltre, della fiducia degli altri spacciatori, gestendo, all’occorrenza, anche clienti di altri venditori che, quando assenti, deviavano su di lui i loro acquirenti. Ciò evidenzia che AP 1 era uno spacciatore ben addentro nel mondo della droga:
“ A mano della trascrizione doc. allegato I, mi viene fatta ascoltare una telefonata intercettata in data 06.07.2012 alle ore 14:01:04 in uscita dall’utenza __________ al numero telefonico __________.
Trattasi di una telefonata in lingua Igbo.
Sentito ciò, da parte mia confermo che la trascrizione, doc. allegato I, corrisponde a quanto da me sentito e pertanto la sottoscrivo.
In merito posso dire che questa telefonata fa riferimento ad una vendita di cocaina di __________ per conto di __________, infatti __________ prima di lasciare la Svizzera per andare in Italia mi aveva chiesto se potevo occuparmi dei suoi affari legati alla cocaina in sua assenza e per fare ciò mi aveva chiesto se poteva deviare le chiamate dal suo numero al mio, ciò perché non si fidava delle altre persone.
Di fatto inizialmente ho accettato, ma poi però gli ho detto di togliere la deviazione e qualora ricevesse chiamate da clienti poteva chiamarmi che io gli avrei trovato qualcuno che gli faceva le consegne per suo conto.
Di fatto non ho mai ricevuto chiamate dai suoi clienti ma è però capitato che __________ mi chiedesse di poter mandare qualcuno per fare una consegna per suo conto, ciò è successo al massimo 5 volte.
__________ mi ha detto che non voleva perdere i clienti e mi ha chiesto di fare questa cortesia senza però lasciarmi la cocaina. Infatti io mi occupavo semplicemente “la (recte: della) ordinazione” da __________ e quindi chiedevo a __________ di andare a fare la consegna ai clienti di __________. Tengo a precisare che la cocaina che __________ vendeva per conto di __________ era di __________ e non mia.
__________ aveva chiesto questo favore a me perché non si fidava degli altri perché aveva paura che gli portavano via i clienti.”
(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 9-10)
m. Sulla base delle predette argomentazioni questa Corte non ha motivi per dubitare della bontà della chiamata in causa fatta da IM 1, non solo perché essa è disinteressata, puntuale e confermata, per quanto attiene i particolari concernenti le modalità di vendita, dalle risultanze istruttorie, ma anche perché non si vedono motivi per cui egli debba ammettere di avere acquistato un quantitativo superiore a quello effettivamente comprato.
Non si può dare, di contro, alcun credito alle parole di AP 1, costantemente volte a ridimensionare le proprie responsabilità.
Trova, pertanto, conferma l’addebito all’appellante della vendita a IM 1 di 800 grammi di cocaina.
L’appello è, su questo punto, respinto.
B. Riciclaggio di denaro
21. AP 1, nel suo appello, chiede inoltre la parziale assoluzione dall’accusa di riciclaggio di denaro, ritenendo siano eccessivi sia i 19 invii di denaro, sia l’importo di fr. 15'075,86 indicato come riciclato nell’AA e confermato nel giudizio di primo grado. Egli, inoltre, sostiene che parte del denaro inviato all’estero è provento della sua attività lecita di commerciante di automobili, telefonini e quant’altro.
21.1. La Corte delle assise criminali, dopo avere premesso che dagli atti si evincono i suddetti invii di denaro eseguiti da AP 1 personalmente o attraverso terzi, segnatamente tramite __________ e __________, per complessivi fr. 15'075,86, e che l’accusato ha dichiarato agli inquirenti di essersi limitato a spedire in __________ 4/5'000.- franchi provento di non meglio precisate attività commerciali lecite, ha argomentato che, in realtà, l’imputato non ha saputo rendere verosimili tali attività:
“ appare del tutto contrario alla logica delle cose che una persona, senza documenti di legittimazione, con uno statuto precario nello stato in cui è registrato come residente, si possa permettere un appartamento all’estero e possa guadagnare diverse migliaia di franchi in attività che sarebbero di per sé lecite” (sentenza impugnata, consid. 6 e, pag. 27).
Del resto, continuano i primi giudici, se davvero, come asserito, avesse esercitato un’attività lecita a __________ che gli consentiva di fare viaggi, anche di un solo giorno, in Svizzera e di pagare una pigione per un appartamento in Ticino, AP 1 “sarebbe senz’altro stato in grado di produrre delle prove che rendessero almeno verosimili tali commerci” e non si sarebbe limitato al mero parlato. La prima Corte ha, infine, evidenziato che l’accusato non ha nemmeno saputo giustificare in modo credibile la provenienza del denaro a lui riconducibile e in parte in suo possesso al momento dell’arresto, adducendo “spiegazioni di comodo del tutto illogiche”. Pertanto, i primi giudici hanno accertato che:
“ tutto il denaro che egli ha versato, direttamente o indirettamente, all’estero e tutto quello rinvenuto su di lui al momento dell’arresto rispettivamente su terzi ma da lui rivendicato in proprietà, altro non è che il provento dell’unica attività che potesse dargli un reddito, e meglio lo spaccio di stupefacenti” (sentenza impugnata, consid. 6 f, pag. 29).
La prima Corte ha, pertanto, confermato l’accusa di riciclaggio di denaro così come proposta dal procuratore pubblico (sentenza impugnata, consid. 6, lett. d-f, pag. 23-29).
21.2. a) Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 305 bis, n. 18; Pieth in Basler Kommentar II, 3°ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 49 e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, pag. 523).
21.3. Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che AP 1, nel periodo dal 30 dicembre 2008 al 22 giugno 2012, personalmente o tramite terzi, è stato mittente dei seguenti trasferimenti di denaro:
mittente
money transmitter
beneficiario
Paese destinatario
Importo
data
AI
Portogallo
fr. 451,78
11.02.2011
75
Nigeria
103,66
16.05.2009
82
Nigeria
109,67
13.05.2009
82
Nigeria
109.-
16.02.2009
82
Nigeria
99.-
09.02.2009
82
Nigeria
109.-
30.12.2008
82
Totale inviato da AP 1
982,11
Romania
fr. 160.-
28.11.2011
AI 13
Nigeria
fr. 150.-
28.11.2011
AI 13
Romania
fr. 550.-
28.11.2011
AI 13
Nigeria
fr. 700.-
20.12.2011
AI 13
UA
fr. 100.-
20.12.2011
AI 13
Olanda
fr. 1’900.-
26.03.2012
AI 13
Nigeria
fr. 1'200.-
18.04.2012
AI 13
Italia
fr. 353,60
04.05.2012
AI 13
Italia
fr. 682,18
04.05.2012
AI 13
Totale inviato da _______
Fr. 5'795,78
Nigeria
fr. 2'000.-
22.06.2012
AI 78
Totale inviato da ________
Fr. 2'000.-
Nigeria
fr. 953,73
19.12.2011
AI 13
Nigeria
fr. 1'507,06
14.03.2012
AI 13
Totale inviato da ________
2'460,79
Nigeria
fr. 992,97
24.02.2012
AI 13
Nigeria
fr. 994,21
06.04.2012
AI 13
Totale inviato da ________
Fr. 1'987.18
Nigeria
fr. 2'000.-
27.01.2012
AI 13
__________
Fr. 2'000.-
21.4. Dalla tabella riassuntiva risulta in tutta evidenza che AP 1 ha inviato personalmente in Portogallo e in Nigeria fr. 982,11. Trova conferma inoltre, pure, quanto dichiarato da __________ agli inquirenti (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag. 5; PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 4; PP 14.08.2012 __________, AI 142, all. 16, pag. 2-3), ovvero che egli ha inviato per conto di AP 1 circa fr. 5'000.-. Come si evince dalle risultanze istruttorie, __________ ha, infatti, inviato attraverso società “money transfer” denaro per fr. 5'795,78. Il procuratore pubblico ha imputato all’appellante per intero questo ammontare.
Orbene, __________ non può essere seguito nella misura in cui limita a fr. 150.- i soldi da lui inviati per suo conto a persone vicine (PP 14.08.2012 __________, AI 142, all. 16, pag. 2-3). È pur vero che in data 28 novembre 2011 egli ha eseguito un invio di tale importo a favore di suo padre __________. A questo bonifico di denaro, tuttavia, se ne vanno ad aggiungere altri due di esclusiva pertinenza di __________, ovvero quelli ch’egli ha effettuato in pari data, a favore di __________, amica della moglie, per fr. 160.- ed a favore di suo cognato __________ per fr. 550.- (AI 13; AI 142, all. 14, pag. 4). Che questi trasferimenti siano riconducibili al solo __________ emerge dal fatto che hanno per destinazione la Romania, dove egli sostiene di avere vissuto prima di arrivare in Ticino, e per destinatarie persone prossime a sua moglie __________ nata __________, di nazionalità rumena (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag. 4; PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 4). Ciò detto, dall’importo di fr. 5'795,78, che a mente dell’accusa sarebbe stato riciclato da AP 1 per il tramite di __________, devono essere decurtati fr. 860.- (fr. 150.- + fr. 160.- + fr. 550.-), restando imputabili all’appellante fr. 4'935.78.
Trova totale riscontro, invece, l’invio da parte di __________, per conto dell’appellante, di fr. 2'000.- posto che il beneficiario era il fratello di quest’ultimo ovvero __________. Fratello che è, infine, destinatario degli invii menzionati in tabella da parte di __________ per fr. 2'460,79, di __________ per fr. 1'987.18 e di __________ per fr. 2'000.-.
Ne deriva che AP 1 ha inviato da __________, nel periodo 30 dicembre 2008 – 22 giugno 2012, verso l’estero, l’importo totale di fr. 14'365.86 ciò che conferma in gran parte quanto imputato nell’atto d’accusa e poi statuito in primo grado.
La richiesta dell’appellante di ridimensionare il numero di episodi è, pure, solo in minima parte accolta, essendone riconosciuti 18 ovvero uno in meno di quelli imputatigli.
21.5. Né può sostenersi, come vorrebbe AP 1, che il denaro inviato all’estero provenga in parte dall’esercizio di un’attività lecita consistente nella compravendita di beni usati, fra i quali le automobili. Di questa attività non esiste agli atti alcun riscontro. Non è tale, come vorrebbe l’appellante, la deposizione rilasciata alla polizia cantonale da __________, il quale ha, tra l’altro, dichiarato:
“ Tempo fa un mio amico è partito per il Brasile e mi ha lasciato da vendere la sua vecchia Audi A4. La stessa è parcheggiata con il cartello “in vendita” nel posteggio fuori casa mia.
Circa un anno fa sono stato avvicinato da un uomo di etnia africana che aveva un’automobile Alfa di colore grigio che era in compagnia di un uomo “mulatto” che avevo già visto in quanto lavorava presso il bar __________ di __________. Questo “mulatto” di cui non conosco il nome, era già passato da me in quanto era interessato all’acquisto di un vecchio furgone che però non ho venduto dato che era quello che utilizzavo per lavorare. Io ho dato il mio numero di telefono all’africano. A domanda dell’interrogante rispondo che non ricordo proprio come si chiama o si faceva chiamare questo africano. Con questo africano ho avuto qualche contatto telefonico inerente alla vendita dell’Audi. Mi aveva chiamato per dirmi che mi avrebbe portato i soldi, e cioè 1'200.- franchi. Non ho più sentito né visto questo uomo fino a circa due mesi fa quando mi ha chiamato. Una sera ho trovato una chiamata da un numero che non conoscevo e che ho chiamato senza avere risposta . La mattina dopo l’ho chiamato e in quell’occasione ho scoperto che si trattava dell’uomo africano a cui avevo venduto l’auto un anno prima. Mi ha detto che era appunto quello che mi aveva comperato l’auto e che aveva sbagliato numero. Da lì non l’ho più sentito.
L’agente interrogante mi informa del fatto che l’utenza __________ era in uso a AP 1 ed era sotto censura telefonica. (…)
(PS 25.07.2012 __________, AI 142, all. 33, pag. 2-3)
L’acquisto sporadico di un’auto, quand’anche fosse provato, non basta per suffragare l’asserita attività commerciale di AP 1.
In realtà, fatta salva la predetta eccezione, nessuna delle persone interrogate durante l’inchiesta ha dichiarato di avere acquistato dall’appellante, oltre alla cocaina, anche altri beni quali automobili e telefonini e nessuna di loro ha riferito di merce inviata da AP 1 all’estero per essere venduta (vero casomai il contrario: “__________: Non ricordo di averlo incontrato in luoghi in cui vengono vendute automobili” PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 10, pag. 4). I clienti lo contattavano per acquistare stupefacente a cui, del resto, si allude nelle svariate telefonate intercettate dalla polizia (cfr. trascrizioni allegate al rapporto 25 giugno 2012, AI 6).
21.6. In realtà, l’accusato non ha saputo produrre alcun elemento che comprovasse l’esercizio di una qualsivoglia attività commerciale legale, né rendere plausibile che percepisse un reddito riconducibile ad un’occupazione lecita. Le poche informazioni date agli inquirenti sul suo commercio di auto sono contraddittorie e generiche al punto da non risultare verificabili. Egli, infatti, ha dapprima riferito di avere comprato a Zurigo tre auto (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 7), per poi correggersi e dire di un’auto acquistata a Zurigo presso un nigeriano di sua conoscenza (“certo __________”) di cui non ha, però, saputo fornire né il nominativo né il numero di telefono per rintracciarlo, aggiungendo che era quest’ultimo a contattare lo spedizioniere (ditta __________) per inviarle a destinazione (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7).
21.7. D’altro canto, la spiegazione di AP 1 circa la causale degli invii di denaro all’estero è poco ragionevole:
“ Io dovevo mandare soldi per pagare tasse doganali e li mandavo a persone diverse rispetto a quelli che ricevevano i beni.” (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 6).
Essa stride con quanto ammesso dallo stesso accusato per giustificare la provenienza di euro 2'020.- trovati in suo possesso al momento dell’arresto:
“ Dico che si tratta del denaro che mi viene anticipato a titolo di acconto dai miei clienti in Africa in vista dell’acquisto di determinati beni. Essi infatti mi chiedono un certo tipo di automobile e io mi guardo in giro per vedere se ne trovo una. Nel caso in cui la trovo io chiamo il mio cliente e mi faccio versare un anticipo”.
(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4-5).
Se realmente avesse svolto un’attività lecita di commercio, AP 1 avrebbe dovuto ricevere soldi e non spedirne, accollandosi così il doppio delle provvigioni.
Dagli atti, risulta che AP 1 ha inviato soldi prevalentemente in Nigeria. Di contro, nessun importo risulta essergli stato spedito da tale Paese. Qualora, come asserito dall’imputato, la vendita dei beni usati fosse avvenuta in Nigeria, il profitto si sarebbe dovuto generare lì e da lì avrebbe dovuto essergli trasferito in Svizzera. L’assenza di riscontri in tale senso induce a ritenere che AP 1 non ha commerciato in cose usate.
21.8. Del resto, come rilevato dai primi giudici, è molto poco credibile che una persona, al beneficio di un permesso di soggiorno per stranieri rilasciato in Italia ma pur sempre in uno statuto precario, svolga un lavoro lecito che gli permette, non solo di contribuire al pagamento di una pigione di un appartamento a __________ pagando mensilmente fr. 850.- ed al vitto del suo coinquilino, ma finanche di inviare diverse migliaia di franchi all’estero in tre anni e mezzo, disponendo ancora di una buona liquidità che al momento dell’arresto era all’incirca di fr. 4'500.- (fr. 870.- + euro 2'020.- + fr. 1'250.-).
21.9. Sulla scorta di questi elementi è, pertanto, accertato che l’ammontare di fr. 14'365.86, inviato all’estero personalmente o tramite terzi da AP 1, proveniva dalla vendita di cocaina.
L’appello, su questo punto, è quindi da respingere.
C Soggiorno illegale in Svizzera
22. AP 1, nel suo appello, riconosce di avere commesso un’infrazione alla Legge sugli stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri, ma ne limita il periodo da aprile (e non gennaio) 2012 al 9 luglio 2012, non dovendosi, a suo dire, computare il periodo di tre mesi dall’entrata in Svizzera.