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Ticino Corte di appello e di revisione penale 12.01.2015 17.2013.242

12. Januar 2015·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·4,191 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Truffa ripetuta ai danni delle casse malati. Annullamento del giudizio impugnato a causa di carente motivazione

Volltext

Incarto n. 17.2013.242+244

Locarno 12 gennaio 2015/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci del 17 luglio 2013 dal

PP 1, 6901 Lugano   e da   IM 1, rappr. dall'avv. __________, 6830 Chiasso

contro la sentenza emanata il 16 luglio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 31 ottobre 2013)

richiamate le dichiarazione di appello 14 novembre 2013 e 22 novembre 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 1154/2012 del 20 marzo 2012, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di:

                                         truffa

                                         per avere, a __________, nel periodo da settembre 2005 ad almeno maggio 2007, nella sua qualità di direttore amministrativo e responsabile della gestione del __________ nonché di socio gerente della __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia i funzionari di istituti assicurativi, inducendo in tal modo gli istituti a procedere al pagamento a favore della __________ di prestazioni mai fornite, per un importo complessivo di CHF 33’380.00, importo corrispondente al danno complessivo subìto

e meglio per avere, previa particolare istruzione alla segretaria secondo la quale gli appuntamenti mancati da parte dei pazienti andavano trascritti sulla scheda del paziente e riportati sulla fattura mensile da inviare all’istituto assicurativo come trattamento/prestazione effettivamente fornita e quindi soggetta a pagamento della diaria, sottacendo che in vero la prestazione non era stata fornita e che gli appuntamenti mancati non erano né fatturabili alle casse malattia né da queste pagabili, lasciando che la segretaria procedesse secondo le errate istruzioni ricevute, ingannato con particolare astuzia i funzionari degli istituti assicurativi, la particolare astuzia risiedendo nel fatto che egli sapeva che gli istituti assicuratori non avrebbero proceduto al controllo delle indicazioni riportate sulla fattura, segnatamente se il trattamento era stato effettivamente fornito, inducendoli in tal modo a compiere degli atti pregiudizievoli al patrimonio delle assicurazioni per complessivi CHF 33'380.00, corrispondente a 323 sedute mancate, così dettagliate:

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 100.00,         corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

   - a danno dell’assicurazione __________, CHF 1’530.00,     corrispondenti a 15 sedute terapeutiche,

                                             a danno dell’assicurazione __________, CHF 460.00, corrispondenti     a 4 sedute terapeutiche,

                                             a danno dell’assicurazione __________, CHF 200.00,         corrispondenti a 2 sedute terapeutiche,

                                             a danno dell’assicurazione __________, CHF 2'030.00,

                                               corrispondenti a 20 sedute terapeutiche,

                                           - a danno dell’assicurazione __________, CHF 3’520.00,     corrispondenti a 34 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 5’130.00,     corrispondenti a 51 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 1’100.00,     corrispondenti a 11 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 300.00,         corrispondenti a 3 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 530.00,         corrispondenti a 5 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 200.00,         corrispondenti a 2 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione NATURA, CHF 600.00,   corrispondenti a 6 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 1’980.00,     corrispondenti a 18 sedute terapeutiche,

                                             - a danno dell’assicurazione __________, CHF 100.00,         corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 830.00,         corrispondenti a 8 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 1’400.00,     corrispondenti a 14 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 1’390.00,     corrispondenti a 13 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 1’590.00,     corrispondenti a 15 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 300.00,         corrispondenti a 3 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 2’220.00,     corrispondenti a 21 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 2’150.00,     corrispondenti a 20 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 100.00,         corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

                                            -a danno dell’assicurazione __________, CHF 1’260.00,      corrispondenti a 12 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 4’260.00,     corrispondenti a 42 sedute terapeutiche,

                                            - a danno dell’assicurazione __________, CHF 100.00,         corrispondenti a 1 seduta terapeutica.

                                         Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 21’600.- (corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da fr. 240.-) e alla multa di fr. 1’000.-. Il magistrato ha, inoltre, proposto il dissequestro della documentazione cartacea nelle mani del dott. __________ nonché il rinvio degli accusatori privati al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

                                  B.   Dopo il dibattimento, con sentenza 16 luglio 2013, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato la condanna del prevenuto per il reato di truffa, limitando, però, l’estensione temporale di commissione di tali reati ai periodi da settembre a dicembre 2005 e da gennaio a maggio 2007. Di conseguenza, il pretore ha circoscritto il danno patito dagli istituti assicurativi a seguito di tali reati a CHF 7'310.- corrispondente a 68 sedute mancate, così dettagliate:

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 100.00, corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 500.-, corrispondenti a 5 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 200.-, corrispondenti a 2 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 430.-, corrispondenti a 4 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 990.-, corrispondenti a 9 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 830.-, corrispondenti a 8 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 100.-, corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 100.-, corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 100.-, corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 920.-, corrispondenti a 8 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 130.-, corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 400.-, corrispondenti a 4 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 130.-, corrispondenti a 1 seduta terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 300.-, corrispondenti a 3 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 200.-, corrispondenti a 2 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 460.-, corrispondenti a 4 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 960.-, corrispondenti a 9 sedute terapeutiche,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 130.-, corrispondenti a 1 seduta terapeutica,

-  a danno dell’assicurazione __________, CHF 330.-, corrispondenti a 3 sedute terapeutiche.

                                         In applicazione della pena, il pretore ha condannato IM 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 14’400.- (corrispondenti a 60 aliquote giornaliere da fr. 240.-) nonché al pagamento degli oneri processuali. Il pretore ha, inoltre, confermato il dissequestro della documentazione cartacea sequestrata dal procuratore pubblico nonché il rinvio degli accusatori privati al foro civile per le loro pretese di corrispondente natura.

                                  C.   In data 17 luglio 2013, il procuratore pubblico e l’imputato hanno annunciato l’intenzione di appellare la sentenza.

Il primo, con dichiarazione d’appello 14 novembre 2013, ha chiesto la conferma di tutte le imputazioni e della pena pecuniaria di cui al DA.

Dal canto suo, IM 1, con dichiarazione d’appello 22 novembre 2013, ha chiesto:

                                         -  in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata per       difetto di motivazione con contestuale rinvio “del fascicolo             processuale alla Pretura penale perché questa abbia, esperito               nuovo dibattimento, a pronunciare nuova sentenza che ritenga                                correttamente e per iscritto i fatti accertati in sede istruttoria” e

                                         -  in via subordinata, la pronuncia di un nuovo giudizio che     determini con esattezza quali fatture riferite a quali prestazioni (in realtà non effettuate) gli siano imputabili, che preveda una                    pena pecuniaria in ogni caso contenuta in 19 aliquote                                     giornaliere e che si determini nuovamente sull’attribuzione                            degli oneri processuali,

                                         protestando in entrambi i casi tasse, spese e ripetibili.

                                         Gli appellanti non hanno presentato istanze probatorie.

                                  D.   Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, con decreto 6 febbraio 2014, la presidente di questa Corte ha impartito agli insorgenti un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP). Nelle loro motivazioni, presentate il 27 giugno rispettivamente il 4 luglio 2013, il procuratore pubblico e IM 1 hanno, nella sostanza, ribadito le richieste formulate con le rispettive dichiarazioni d’appello.

                                  E.   Con osservazioni 11 rispettivamente 15 marzo 2014, gli appellanti hanno postulato la reiezione dei gravami di controparte. La Pretura penale e le accusatrici private __________ Cassa malati e __________ assicurazione, con scritti 4, 7 rispettivamente 17 marzo 2014, hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare sugli appelli. Dal canto suo __________, in rappresentanza delle assicurazioni malattia __________, __________, __________ e __________, con scritto 7 marzo 2014, ha comunicato di ritenere che “il danno recato agli assicuratori malattia sia stato, ripetutamente, ben esposto e chiarito dal procuratore pubblico”.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

                                         II __________

                                   2.   Nell’estate del 2005, i medici psichiatri __________ e __________ nonché IM 1, infermiere psichiatrico e socio-terapeuta, fondavano la __________, il cui scopo societario era, in sostanza, la gestione di centri specialistici per la salute mentale (cfr. estratto RC, allegato 1 all’AI 171). Il 1° settembre 2005, la società apriva a __________, in Via __________, una clinica psichiatrica diurna, il __________ (in seguito __________), ovvero una struttura socio-sanitaria che offriva ai pazienti, da un lato, terapie di tipo riabilitativo e socializzante e, dall’altro, supporto medico (cfr. verbale PP 30 agosto 2007 IM 1, pag. 2). La direzione medica della clinica era assicurata dal dr. __________ e dal dr. __________, mentre che IM 1 fungeva da coordinatore operativo ed amministrativo, coadiuvato da una segretaria (cfr. verbale PP 30 agosto 2007 __________, pag. 1; verbale PP 31 agosto 2007 __________, pag. 2; cfr. anche carta intestata delle fatture in classificatore Efin).

                                         Già prima dell’apertura, la clinica psichiatrica - rappresentata da __________ - aveva stipulato con __________ una convenzione che stabiliva quali prestazioni offerte dalla struttura dovevano essere coperte dalle casse malati. In particolare, tale convenzione prevedeva che la clinica psichiatrica poteva esporre per ogni paziente “un importo forfetario giornaliero di fr. 100.comprensivo di tutte le prestazioni (mediche, terapeutiche medicinali, ecc…) effettuate” (cfr. convenzione 4 luglio 2005 allegata a verbale PP 6 settembre 2007 __________), indipendentemente dal loro numero e dalla loro durata. Il 1° gennaio 2007 entrava poi in vigore una seconda convenzione stipulata tra il __________ - sempre rappresentato dal dr. __________ - e __________ nella quale, oltre all’aumento dell’importo giornaliero forfetario a fr. 130.-, veniva stabilito che “la presenza giornaliera presso l’istituto di ogni singolo utente/paziente deve essere in media di 3 ore” (cfr. convenzione 8 marzo 2007 allegata a verbale PP 6 settembre 2007 __________

                                         L’avvio e gli sviluppi dell’inchiesta

                                   3.   Il 23 agosto 2007, veniva trasmessa al procuratore generale e alla polizia della documentazione inerente il __________, tra cui il verbale di una riunione “di équipe __________” tenutasi il 18 maggio 2006 dal quale emergeva come vi fosse, tra i collaboratori, un diffuso malcontento riguardo alla conduzione della clinica. In particolare - per quanto qui d’interesse alcuni membri dello staff rimproveravano ad IM 1 una “mancanza di trasparenza” e di “chiarezza nei confronti delle assicurazioni” e una collaboratrice faceva notare la sua “perplessità riguardo agli appuntamenti mancati e fatturati” (cfr. verbale citato in AI 1).

                                   4.   Il Ministero pubblico decideva, dunque, di avviare un’inchiesta penale e, in data 29 agosto 2007, gli inquirenti perquisivano i locali della clinica dove sequestravano diversa documentazione su supporto cartaceo ed informatico, tra cui schedari, formulari di presenza dei pazienti, fatture, rapporti giornalieri, corrispondenza con casse malati e __________ (cfr. AI 10). Il 30 agosto 2007 l’appellante veniva interrogato dal procuratore pubblico che, al termine dell’interrogatorio, decideva di promuovere nei suoi confronti l’accusa di truffa. Egli veniva quindi posto in stato di arresto e trattenuto in carcere fino al 25 settembre 2007 (cfr. verbale PP 30 agosto 2007 IM 1, pag. 13, AI 66).

                                   5.   Durante l’istruttoria, il procuratore pubblico incaricava l’Équipe finanziaria del Ministero pubblico (in seguito Efin) di esaminare la documentazione sequestrata nella clinica psichiatrica e di identificare le fatture emesse alle casse malati per prestazioni in realtà non effettuate. In data 7 aprile 2009 l’Efin - per quanto qui d’interesse - trasmetteva al procuratore pubblico una lista che elencava - ordinate per data d’emissione tra il 5 ottobre 2005 e il 1° agosto 2007 - 268 fatture riferite a 350 “sedute fatturate alle casse malati malgrado il paziente non si sia presentato”. Secondo quanto emergeva dalla lista allestita dall’Efin, l’importo complessivo delle prestazioni considerate non effettuate ma fatturate alle assicurazioni era di fr. 36'260.- (cfr. allegato 4 all’AI 171). Il procuratore pubblico effettuava, poi, ulteriori accertamenti presso le singole casse malati per determinare se queste avessero effettivamente pagato le 350 sedute elencate nella lista dell’EFIN concludendo che di esse solo 323 erano state pagate dalle assicurazioni per un importo complessivo di fr. 33'380.- (cfr. motivazione dei decreti d’abbandono di __________, di __________ e di __________ AI 292 pag. 8, AI 294 pag. 8 e AI 295 pag. 8).

                                   6.   Il 20 marzo 2012, il procuratore pubblico emanava nei confronti di IM 1 il DA menzionato in ingresso nel quale - come visto - veniva in sostanza rimproverato al qui appellante di avere indotto i funzionari delle casse malati a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio delle assicurazioni per complessivi fr. 33'380.- corrispondenti a 323 sedute mancate. Il DA elencava, poi, per ogni cassa malati coinvolta il numero di sedute terapeutiche ritenute indebitamente fatturate e gli importi ritenuti indebitamente versati (cfr. supra consid. A).

                                         Il dibattimento dinanzi alla Pretura penale

                                   7.   Il 19 giugno 2013 si è tenuto dinanzi la Pretura penale il dibattimento di primo grado, durante il quale la Difesa di IM 1 ha, da un lato, lamentato l’insufficiente determinatezza del DA, e dall’altro, ha chiesto che all’imputato venissero contestate tutte le fatture relative alle sedute terapeutiche imputategli (cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 6 e l’allegata istanza processuale).

                                   8.   Il pretore - per “motivi prudenziali” ed in applicazione dell’art. 343 CPP ha quindi deciso di sospendere il dibattimento al fine di “estrapolare dagli atti tutte le singole fatture inviate alla Casse malati connesse a prestazioni di pazienti assenti e di cui al DA”, di riunirle “con le fiches di prestazioni __________ cui fanno riferimento e alle ricevute di pagamento delle casse malati” e, infine, di catalogarle e inviarle alle parti (verbale dib. di primo grado, pag. 6A).

                                   9.   Il 3 luglio 2013, il pretore ha trasmesso alle parti il materiale indicato sopra unitamente ad una tabella in cui, rielaborando quella allestita dall’Efin (ad esempio la fattura n. 24 della lista Efin, relativa al paziente __________, non è stata menzionata nella lista del pretore e, in generale, la numerazione delle fatture nelle due liste diverge), veniva indicata per ogni fattura il terapista, il paziente, la data della prestazione, l’importo fatturato, la cassa malati cui era destinata nonché l’eventuale avvenuto pagamento (cfr. scritto 3 luglio 2013 del pretore, doc. 13 in inc. Pretura penale 82.2012.110, e scatola denominata “fatture contestate ricontrollate”). Nello specchietto riassuntivo riportato sull’ultima pagina dell’elenco veniva indicato che, delle 268 fatture prese in considerazione dall’Efin, 228 (per un importo complessivo di fr. 31'100.-) erano state pagate, 34 (per un importo complessivo di fr. 4'040.-) non erano state pagate, mentre che delle rimanenti 6 fatture (per un importo complessivo di fr. 1’120.-) non era dato sapere se fossero state saldate o meno.

                                10.   Con scritto 10 luglio 2013, il procuratore pubblico prendeva posizione sull’elenco trasmessogli dal pretore, rilevando che - da ulteriori esami da lui effettuati risultava che le fatture pagate erano “241 pari a 320 sedute per complessivi CHF 33'050.00”, dati che - ha ancora spiegato il magistrato d’accusa divergevano sia da quelli indicati nel DA, sia da quelli stabiliti dal pretore. Il procuratore pubblico proponeva, dunque, una rettifica del DA nel senso di modificare il danno cagionato dall’imputato all’assicurazione __________ da fr. 5'130.- a fr. 4'930.-, corrispondente a 49 sedute invece di 51, e all’assicurazione __________ da fr. 3'520.- a fr. 3’390.-, corrispondente a 33 sedute invece di 34 (cfr. scritto 10 luglio 2013 in inc. Pretura penale 82.2012.110).

                                11.   Il 16 luglio 2013, il giudice della Pretura penale - dopo aver -riaperto il dibattimento e annesso agli atti la documentazione da lui allestita nonché le osservazioni del procuratore pubblico - ha condannato IM 1 per avere, in sostanza, indotto i funzionari delle casse malati a pagare alla __________ 68 sedute non effettuate per complessivi CHF 7'310.- (cfr. supra consid. B).

                                         Sull’appello di IM 1

                                12.   Con il suo gravame IM 1 lamenta, in sostanza, una carente motivazione del giudizio impugnato “per quel che attiene la identificazione esatta, in sentenza come già in sede dell’impugnato decreto di accusa, delle fatture già emesse dal _________ in costanza dei (…) periodi temporali in cui IM 1 è stato accertato essere il responsabile amministrativo di __________” (motivazione d’appello IM 1, pag. 6-7). A suo dire è, infatti, inammissibile che l’identificazione delle fatture ascritte alla sua responsabilità “sia da considerarsi implicita, ovvero deducibile se del caso dagli atti istruttori, men che meno nell’eventualità, qui data, in cui gli stessi non sono neppure indicati dal primo Giudice” (motivazione d’appello IM 1, pag. 7). L’insorgente rileva poi ancora che - nonostante il pretore abbia sospeso il pubblico dibattimento proprio per accertare quali fatture gli fossero ascrivibili - il suo giudizio si è per finire focalizzato non sulle fatture in quanto tali “bensì sull’indebito profitto complessivo (rispettivamente sul numero complessivo di sedute terapeutiche non avvenute) che dette fatture, appunto non identificate, avrebbero complessivamente profittato a __________” (motivazione d’appello IM 1, pag. 7-8). Pertanto, IM 1 chiede l’annullamento del giudizio impugnato ed il rinvio degli atti alla Pretura penale per l’emanazione di una nuova pronuncia che “espliciti ed elenchi nel dettaglio” quelle fatture ritenute indebitamente emesse agli istituti assicurativi dalla __________ in costanza dei periodi temporali in cui egli è stato ritenuto responsabile amministrativo del DH (motivazione d’appello IM 1, pag. 8-9).

                             12.1.   La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito - consacrato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ricordato all’art. 3 cpv. 2 lett. c CPP - l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione in modo da consentire al destinatario di comprenderla ed eventualmente impugnarla con piena cognizione di causa e all’autorità di ricorso di poter svolgere con efficacia il suo ruolo di controllo. L’obbligo di motivazione è espressamente previsto anche dall’art. 80 cpv. 2 CPP il cui tenore nella sostanza non diverge. Perché sia rispettato, è sufficiente che il giudice menzioni, almeno brevemente, i motivi che lo hanno guidato e sui quali ha fondato la sua decisione. Egli non è per contro tenuto ad esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti, ma può al contrario limitarsi all’esame delle questioni decisive per l’esito della vertenza (DTF 137 II 266 consid. 3.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; STF 6B_970/2013 del 24 giugno 2014 consid. 3.1). Per il resto la motivazione può essere implicita e risultare dai considerandi della decisione (STF 6B_970/2013 del 24 giugno 2014 consid. 3.1, 6B_1193 dell’11 febbraio 2014 consid. 1.2).

                             12.2.   La censura ricorsuale è fondata e merita accoglimento. Come a ragione sollevato nel gravame, il giudizio impugnato non permette di identificare le singole fatture per la cui emissione l’imputato è stato ritenuto autore colpevole di truffa. Il dispositivo della sentenza nulla dettaglia al riguardo e si limita ad indicare il numero complessivo di sedute terapeutiche indebitamente fatturate alle singole casse malati nonché il danno loro arrecato. Nemmeno i considerandi della sentenza permettono di capire quali siano le fatture la cui emissione il pretore ha ritenuto ingiustificata e che ha attribuito alla responsabilità di IM 1, ritenuto che - motivando il suo giudizio - egli non ha minimamente spiegato i motivi che lo hanno portato a stabilire gli importi indicati nel dispositivo. Neppure è possibile, infine, ritenere che le fatture considerate indebite e di cui il qui appellante è stato reputato responsabile siano implicitamente identificabili dall’elenco allestito dal pretore in funzione dei periodi durante i quali IM 1 è stato ritenuto autore del reato. In primo luogo, come visto al consid. 9, le fatture riportate nella lista del pretore non sono le stesse di quelle indicate nella lista dell’Efin. In secondo luogo, il primo giudice non ha spiegato se e in che misura egli ha recepito le correzioni proposte dal procuratore pubblico con le sue osservazioni 10 luglio 2013. Infine, l’elenco non riporta la data d’emissione delle singole fatture rendendo di fatto impossibile identificare quelle emanate nel periodo da settembre a dicembre 2005 e da gennaio a maggio 2007.

                             12.3.   Da quanto precede discende che il giudizio impugnato dev’essere annullato e gli atti rinviati al giudice di prime cure affinché motivi esaustivamente il proprio giudizio. La nuova pronuncia dovrà, in particolare, indicare - se del caso tramite esplicito rinvio ad un elenco - le fatture ritenute indebitamente emesse dal __________ durante i periodi in cui l’imputato è stato ritenuto esserne il responsabile amministrativo. Ritenuto come l’appellante si sia, nella sostanza, limitato a chiedere una nuova motivazione del giudizio impugnato (cfr. consid. 12), non si giustifica in concreto esperire un nuovo dibattimento dinanzi la Pretura penale come richiesto nella dichiarazione d’appello (pag. 3) e nel petitum della motivazione d’appello.

                                13.   Visto quanto precede, questa Corte si esime dall’esame dell’appello del procuratore pubblico che, se del caso, potrà ripresentare le sue censure impugnando il nuovo giudizio della Pretura penale.

                                14.   Considerato l’esito del presente giudizio, gli oneri processuali dell’appello di IM 1 sono posti a carico dello Sato che rifonderà all’appellante fr. 600.- a titolo d’indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP.

Per quanto attiene all’appello del procuratore pubblico non si prelevano né tasse né spese.

Per questi motivi,

visti gli art.                      3 cpv. 2 lett. c, 80 cpv. 2, 81, 398 e segg. CPP, 29 cpv. 2 Cost nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 e 436 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello di IM 1 è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al giudice di prime cure affinché motivi esaustivamente il proprio giudizio come indicato nei considerandi.

                                   2.   Non si entra nel merito dell’appello del procuratore pubblico.

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

    - tassa di giustizia                  fr.           500.-

    - altri disborsi                          fr.           200.fr.           700.sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad IM 1 fr. 600.- a titolo di indennità per le spese legali sostenute.

                                   4.   Intimazione a:

                                   5.   Comunicazione a:

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano -   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,     6501 Bellinzona

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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