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Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.03.2013 17.2013.18

20. März 2013·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·9,388 Wörter·~47 min·2

Zusammenfassung

Commisurazione della pena in caso di atti sessuali con fanciulli, pornografia, molestie sessuali, abuso di impianti di telecomunicazioni, violazione di domicilio; misure terapeutiche: principio della proporzionalità, trattamento ambulatoriale in sostituzione del trattamento stazionario

Volltext

Incarto n. 17.2013.18

Locarno 20 marzo 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 novembre 2012 da

AP 1     rappr. dall' DI 1  

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 novembre 2012 dalla Corte delle assise criminali  

richiamata la dichiarazione di appello 12 febbraio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che           A.   Con sentenza 23 novembre 2012 la Corte delle assise criminali ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

                                         atti sessuali con fanciulli

                                              per avere, a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località, ripetutamente compiuto atti sessuali con persone minori di sedici anni, rispettivamente indotto ad atti sessuali nonché coinvolto in atti sessuali tali persone e meglio:

o     in luogo pubblico, nel periodo tra dicembre 2011 e il 14 maggio 2012, a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località, ripetutamente coinvolto, in sette occasioni, otto persone minori di sedici anni in atti sessuali, nonché compiuto, in un'occasione, un atto sessuale su una persona minore di sedici anni;

o     mediante Facebook e/o telefonicamente, nel periodo tra maggio 2011 e il 14 maggio 2012, a __________, ripetutamente, in un numero indeterminato di occasioni, coinvolto almeno dodici persone minori di sedici anni in atti sessuali, rispettivamente indotto una persona minore di sedici anni ad atti sessuali;

                                         pornografia

                                              per avere:

o     a __________, nel periodo tra maggio 2011 e maggio 2012, mediante Facebook, ripetutamente offerto o mostrato, in almeno quindici occasioni, a quindici persone minori di sedici anni scritti pornografici e meglio scrivendo loro espressioni a carattere pornografico;

o     a __________, il 13 gennaio 2012, detenuto nel suo personal computer due immagini vertenti su atti sessuali con fanciulli da lui previamente scaricate da internet;

                                         molestie sessuali

                                              per avere:

o     a __________, __________, __________ e in altre località, nel periodo tra gennaio 2012 e il 24 aprile 2012, ripetutamente causato scandalo, in quattro occasioni, compiendo atti sessuali in presenza di persone che non se lo aspettavano;

o     a __________, nel periodo tra il 23 febbraio 2012 e il 10 marzo 2012, impudentemente, mediante parole, molestato sessualmente una persona e meglio, selezionando in diverse occasioni il numero telefonico in uso a __________, detto a quest'ultima espressioni quali "ti voglio, te la voglio leccare, ti apro le gambe, sei bagnata";

                                         -     abuso di impianti di telecomunicazioni

                                              per avere, a __________, nel periodo tra dicembre 2011 e il 13 marzo 2012, ripetutamente, in un numero indeterminato di occasioni, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare almeno tre persone;

                                         -     violazione di domicilio

                                              per essersi, a __________, il 26 aprile, il 5 maggio, l'8 maggio e l'11 maggio del 2012, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, introdotto nel centro commerciale __________ nonostante fosse a conoscenza della diffida del 16 aprile 2012 emessa nei suoi confronti;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

Prosciolto, invece, AP 1 dalle imputazione di atti sessuali con fanciulli limitatamente al punto 1.7 dell’atto di accusa nonché limitatamente a due casi di cui al punto 1.11 dell’atto di accusa, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di tre anni e sei mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), a versare complessivi fr. 18'849.60 a titolo di risarcimento e di danno morale a due accusatrici private e, infine, al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'500.- e dei disborsi.

I primi giudici hanno, inoltre, ordinato un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, da svolgersi in penitenziario (riservata la decisione del Giudice dell’applicazione della pena) e, per dar luogo all’esecuzione del trattamento, hanno sospeso, in applicazione dell’art. 57 CP, l’esecuzione della pena detentiva.

La Corte ha, infine, confiscato tutto quanto in sequestro, fatta eccezione dei telefoni cellulari e di tre computer che, previa cancellazione dei dati in memoria, sono stati dissequestrati in favore del condannato e di __________.

                                  B.   AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler ricorrere contro la citata sentenza e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 12 febbraio 2013, ha confermato il proprio annuncio precisando di non contestare la dichiarazione di colpevolezza ma di postulare:

                                     -    una riduzione della pena detentiva inflitta,

                                     -    la sua sospensione condizionale nonché

                                     -    la sostituzione del trattamento stazionario ordinato con un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

Quale istanza probatoria, l’appellante ha chiesto l’allestimento di una nuova perizia psichiatrica ad opera di un nuovo perito, giudicando inattendibile il referto agli atti.

La richiesta è stata respinta con decisione 25 febbraio 2013 della presidente della Corte, che non ha ritenuto necessaria per il giudizio la nuova prova.

Le altre parti non hanno formulato ulteriori istanze probatorie.

                                  C.   Il 20 marzo 2013 è stato esperito il pubblico dibattimento durante il quale AP 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello, ovvero la riduzione e la sospensione condizionale della pena detentiva inflitta con sentenza di primo grado e la sostituzione del trattamento stazionario con un trattamento ambulatoriale.

Ritenuto

                                    I.   Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).

                                   2.   Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012).

                                   II.   Vita e precedenti penali dell’appellante

                                   3.   Sul curriculum vitae dell’appellante si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alla lettura dei considerando I/1 della sentenza impugnata (pag. 16-19), che cita testualmente ampi stralci della perizia psichiatrica in atti, confermata dallo stesso AP 1 in sede di dibattimento di prime cure.

Qui ci si limita ad annotare che AP 1 non ha mai brillato per operosità. Se si eccettuano due tentativi - falliti dopo pochi mesi - di avviare un’attività indipendente nel campo del commercio di animali e/o di prodotti per animali (negli anni 2002 e 2005) e alcuni periodi di lavoro presso l’azienda agricola __________ (nell’ambito di programmi occupazionali o in relazione a periodo detentivi), AP 1 è inattivo dal 1998 (sentenza impugnata, consid. I/2, pag. 20 e verb. dib. CARP, pag. 3). Da allora - cioè ormai da 15 anni - egli vive ininterrottamente a carico dell’ente pubblico, avendo dapprima beneficiato del sussidio di disoccupazione e in seguito dell’assistenza. E questo nonostante - così come da lui dichiarato - egli avrebbe potuto trovare dei lavori che avrebbero, se non posto fine, almeno ridotto questa sua dipendenza economica dallo Stato:

“ Preciso che in questi anni ho sempre cercato dei posti di lavoro. Ma non ne ho trovati, almeno non ne ho trovati di quelli che mi convenissero. Preciso che avevo trovato dei posti di lavoro ma li ho rifiutati perché lo stipendio era poco più alto del contributo assistenziale: non mi conveniva quindi accettare quegli impieghi.” (verb. dib. CARP, pag. 3).

                                   4.   Per quanto attiene ai precedenti penali di AP 1 si richiama (art. 82 cpv. 4 CPP), quanto indicato nella sentenza impugnata:

“     - decisione 5 aprile 2004 (recte: 2005) della Pretura Penale: 10 giorni di detenzione per furto (condizionale poi revocata);

    - DA 9 maggio 2005 del MP: 10 giorni di detenzione per esibizionismo (condizionale poi revocata);

    - DA 9 ottobre 2006 del MP: 45 giorni di detenzione per guida senza patente (condizionale poi revocata);

    - DA 20 marzo 2007 del MP: 90 AG e CHF 700.- di multa per guida senza patente (condizionale poi revocata);

    - DA 4 giugno 2007 del MP: 90 AG da espiare e CHF 9'000.- di multa per guida senza patente;

    - DA 25 febbraio 2008 del MP: 90 AG (da espiare) e CHF 1'000.- di multa per guida senza patente;

    - DA 7 (recte: 11) settembre 2008 del MP: 360 ore di LPU da prestare per rappresentazione di atti di cruda violenza, atti sessuali con fanciulli, pornografia e guida senza patente;

    - DA 28 gennaio 2009 del MP: pena detentiva di 20 giorni da espiare per pornografia;

    - DA 24 aprile 2009 del MP: pena detentiva di 5 giorni da espiare per minaccia;

    - DA 25 ottobre 2010 pena detentiva di 75 giorni per atti sessuali con fanciulli, esibizionismo, pornografia e molestie sessuali.

Per completezza d'informazione agli atti vi è un ulteriore DA del MP, datato 26 agosto 1999, mediante il quale AP 1 é stato condannato a 15 giorni di detenzione con la condizionale per due anni per titolo di esibizionismo.

Tutte le pene risultano essere state espiate, con la precisazione che AP 1 non ha voluto sottoporsi a LPU e, quindi, la sua condanna è stata commutata in una pena detentiva di 90 giorni”

(sentenza impugnata, consid. II/1 e 2, pag. 20-21).

Sui suoi precedenti, AP 1, al dibattimento d’appello, ha dichiarato quanto segue:

“     -             il furto per cui sono stato condannato con sentenza 5.4.2004 della pretura penale l’ho commesso ai danni di mia nonna. L’ho fatto perché avevo bisogno di soldi e nessuno me li dava.

    in relazione al DA 9.5.2005 è vero che ho mostrato il pene. Non ricordo piu a chi. Rispondendo alla presidente preciso che si è trattato di un impulso cui non ho saputo resistere.

      La presidente mi fa notare che dopo quel DA non ve ne sono altri per reati sessuali fino a quello del 7.9.2008 e mi chiede se in quel periodo sono riuscito a controllare i miei impulsi.

    Rispondo che sicuramente vi sono stati altri episodi di esibizionismo che non sono però arrivati alla luce. E’ impossibile infatti che non abbia fatto niente per ben 3 anni.

-                                   in relazione al DA dell’11.9.2008, preciso quanto segue:

    gli atti sessuali per cui sono stato condannato li ho compiuti con una 15enne con cui ho avuto una relazione. Sapevo che aveva meno di 16 anni. Preciso però che lei era consenziente.

    Quanto al reato di rappresentzazione di atti di cruda violenza, preciso che si trattava di un DVD che avevo comperato al __________ di __________.

    Preciso che l’ho guardato due volte con la mia amica di allora. L’ho guardato non a scopo sessuale, ma per desiderio di conoscenza.

    Quanto al reato di pornografia, è vero che ho tentato di scaricare immagini a carattere pedo-pornografico. Non ricordo il motivo per cui l’ho fatto. Rispondendo alla presidente preciso che può essere che io l’abbia fatto a scopo di eccitazione sessuale.

    Quanto alla pena, voglio precisare che non sono stato io a rifiutare di prestare il lavoro di pubblica utilità. Mi era stato indicato di svolgere tale lavoro presso il CPC di Mendrisio. Per questo avevo fatto anche una visita sul luogo con la sig.ra __________ della SEPEM. Sembrava tutto a posto quando ho ricevuto una lettera della SEPEM che diceva che io non avevo i requisiti per fare questo lavoro e quindi le ore di LPU sono state commutate in pena detentiva (90 giorni). A domanda della presidente rispondo che quanto indicato al punto 2 della sentenza di primo grado (pag. 21) è un errore.

  -                                   DA 28.1.2009: preciso che la ragazza cui ho inviato il video è la stessa con cui avevo avuto quella relazione nel 2008 e per cui ero stato condannato per atti sessuali con fanciulli. Preciso che l’ho fatto dopo che questa ragazza mi ha inviato il suo video (in cui si masturbava). Preciso che la mia relazione con quella ragazza continuava, ma continuava di nascosto. E’ in questo contesto che c’è stato questo invio (reciproco) di video.

  -                                                                            DA 24.4.2009 (minaccia): preciso che ho detto a mio padre che gli avrei bruciato la casa solo perché ero arrabbiato. Non è mai stata mia intenzione farlo. E’ lui che ha fatto un cancan per niente.

  - DA 25.10.2010:

    -    atti sessuali con fanciulli: ho baciato una ragazza che avevo appena conosciuto e con cui ero andato in un parco e che mi aveva detto che aveva 16 anni. In realtà non li aveva.

    -    ripetuto esibizionismo: in quelle occasioni avevo il pene denudato e mi masturbavo effettivamente.

    -    pornografia: le rappresentazioni riguardavano ragazzi e ragazze dell’età apparente di 13-14 anni.

    -    ripetute molestie sessuali: ammetto i fatti così come indicati, tranne l’episodio della lingua sul collo che non ricordo.”

(verb. dib. d’appello, pag 3 e 4)

                                  III.   Cure seguite dall’appellante

                                   5.   Negli ultimi 15 anni, AP 1 è stato preso a carico dei servizi sociali ed è stato seguito da diversi specialisti (cfr. doc. AI 42).

Il primo contatto con il Servizio psicosociale (SPS) di Lugano è avvenuto il 30 aprile 1998, quando AP 1 è stato “portato d’urgenza al servizio, da due poliziotti, a seguito della sua richiesta d’aiuto, dopo aver consumato un atto di esibizionismo davanti ad una bambina di 9 anni” (rapporto dott.ssa XX, 30 aprile 1998).

AP 1 aveva, in quell’occasione, riferito alla terapeuta che da circa un anno, cioè dalla fine di una relazione sentimentale, aveva iniziato a consumare atti di esibizionismo alla presenza di 17-18enni.

AP 1 ha, quindi, iniziato, su base volontaria, a sottoporsi a un trattamento terapeutico presso l’SPS di Lugano, trattamento che prevedeva “una cura farmacologica a base di ansiolitici e regolari colloqui psicoterapici di orientamento cognitivo-comportamentale” (lettera dott.ssa XX a PP Villa, 8 settembre 2008).

In sede di dibattimento di appello, AP 1 ha affermato di avere però interrotto quasi subito la terapia medicamentosa, che sopportava male, continuando comunque per circa due anni la psicoterapia con la dott.ssa XX (verb. dib. CARP, pag. 4).

Con il DA del 26 agosto 1999, con cui egli veniva dichiarato autore colpevole di esibizionismo e condannato alla pena detentiva di 15 giorni (sospesa condizionalmente), gli è stato fatto ordine di continuare a sottoporsi al trattamento medico iniziato per la durata del periodo di prova di due anni (cfr. doc. AI 10).

AP 1 ha continuato - pur non dando prova di grande assiduità (nel senso che non si presentava a tutti gli appuntamenti) - a sottoporsi alle cure della dott. XX sino al mese di marzo del 2000 quando ha cambiato terapeuta di riferimento, abbandonando la prima (di cui contestava la linea terapeutica) per rivolgersi al dott. YY, sempre presso l’SPS di Lugano. Il cambiamento di terapeuta non ha influito positivamente sull’atteggiamento di AP 1 nei confronti della cura: in effetti, il dott. YY, scrivendo alla CTR, ha annotato che, nell’arco di un anno, il paziente si era presentato agli appuntamenti soltanto 3 volte (cfr. lettera dott. YY a CTR, 21 giugno 2001).

La cartella clinica tenuta presso il SPS di Lugano attesta, comunque, di un percorso terapeutico che, pur se poco assiduo, è durato fino al marzo 2004.

Dopo il trasferimento del suo domicilio a __________, AP 1 è rimasto senza riferimenti terapeutici fino al settembre 2007 quando ha deciso di rivolgersi ai servizi psicosociali di Mendrisio, dove è stato preso in cura dal dott. __________ con cui si è sottoposto ad una psicoterapia per circa due anni (verb. dib. CARP, pag. 4), o meglio, secondo quanto risulta dal certificato 2.2.2010 in atti, egli si è sottoposto a cure dal settembre al dicembre 2007 e poi da marzo 2008 a febbraio 2009 (con però una sospensione da giugno a settembre 2008).

Successivamente - da febbraio 2009 - egli è stato preso a carico dal dott. ZZ.

Il rapporto terapeutico con il dott. ZZ ha avuto, all’inizio, le stesse caratteristiche dei precedenti: secondo quanto attestato dal medico, nonostante avesse “una discreta coscienza del suo comportamento illecito”, AP 1 non collaborava pienamente con il terapeuta mostrandosi “oppositivo, forse poco motivato e poco rispettoso delle norme di condotta” (doc. TPC 37). Ciò nonostante, il rapporto con il dott. ZZ è funzionato meglio che quello con i precedenti operatori sanitari. Il dott. ZZ, nei suoi rapporti, riferisce infatti di una presa a carico continuata sia “nell’ambito delle carcerazioni (23.3.2009- 11.4.2009; 12.7.2010 -11.10.2010; 23.3.2011-11.6.2011; 15.5.2012 -continua), nonché nell’ambito del trattamento nello studio medico a Mendrisio dal 24.8.2009 al 4.5.2012” (doc. CARP 2). Lo stesso AP 1, al dibattimento d’appello, oltre che esprimere giudizi positivi sul suo rapporto con il dott. ZZ e sulla qualità delle sue cure, ha dichiarato di sottoporvisi con regolarità dall’inizio (almeno per quanto riguarda la psicoterapia) e di assumere quotidianamente i medicamenti che lo specialista gli ha prescritto dal giorno del suo arresto (verb. dib. CARP, pag. 4).

Dal canto suo, anche il dott. ZZ ha dato atto del miglioramento intervenuto, rilevando che, in ogni caso da dopo la carcerazione, AP 1 “aderisce bene alla terapia e assume regolarmente il trattamento medicamentoso. Sta traendo beneficio dal trattamento ambulatoriale poiché abbastanza motivato ed è rispettoso delle norme di condotta” ed ha confermato che la terapia in atto sta dando segnali positivi ritenuto come il paziente acquisisca “una maggiore coscienza del suo problema concernente lo sviluppo, orientamento e preferenze sessuali da cui deriva il suo disturbo comportamentale” (doc. CARP 2).

                                 IV.   Fatti accertati in prima sede e non contestati in appello

                                   6.   I fatti accertati in prima istanza e oggetto del presente procedimento non sono contestati da AP 1, che è reo confesso per quasi la totalità degli episodi di cui all’atto di accusa 100/2012 del 6 settembre 2012. Nemmeno è contestata la loro qualifica giuridica.

Di conseguenza, la sentenza di primo grado non procede ad una vera e propria esposizione dei fatti accertati, limitandosi a rinviare alla lettura dell’atto di accusa.

Ritenuto come i comportamenti messi in atto da AP 1 siano di fondamentale rilevanza per la commisurazione della pena, il contenuto dell’atto di accusa viene dunque ripreso in esteso qui di seguito, ad eccezione delle accuse per cui l’appellante è stato prosciolto.

                               6.1.   AP 1 risponde di più di venti episodi di atti sessuali con fanciulli.

L’appellante è stato ritenuto colpevole di tale reato per avere, in luogo pubblico, in sette occasioni, coinvolto otto persone minori di sedici anni in atti sessuali, nonché compiuto, in un'occasione, un atto sessuale su una persona minore di sedici anni, e meglio:

                                         -     il 28.12.2011 a __________, all'interno del negozio __________, avvicinandosi dapprima a una bambina e palpeggiandole il sedere, coinvolto la minore in un atto sessuale;

                                         -     il 29.12.2011 a __________, all'interno del negozio __________, avvicinandosi a una bambina, e quando quest'ultima lo osservava, palpandosi il pene, con movimenti dall'alto verso il basso, coinvolto la minore in un atto sessuale;

                                         -     il 20.01.2012 a __________, sul treno Tilo, sedendosi dinnanzi a __________, toccando dapprima con la propria gamba la gamba della ragazzina, abbassandosi quindi, fingendo di allacciarsi le scarpe e sfiorando la propria testa contro le ginocchia della minore e toccandole sopra i vestiti le parti intime (vagina) con il palmo della mano mentre la minore si alzava per scendere dal treno, compiuto sulla minore un atto sessuale;

                                         -     nel corso del mese di febbraio 2012, a __________, alla stazione, in prossimità del chiosco, attirando dapprima l'attenzione di __________ e quindi palpandosi il pene sopra i vestiti, coinvolto la minore in un atto sessuale;

                                         -     in data 07.03.2012, a __________, in via __________, all'interno del bus TPL, posizionandosi dinnanzi alle minori __________ e __________ attirando la loro attenzione e quindi palpandosi il pene sopra i vestiti, coinvolto entrambe le minori in un atto sessuale;

                                         -     in data 04.04.2012, alla stazione di __________, alla fermata del bus TPL, avvicinandosi alla minore di __________ e quindi allungando il palmo della propria mano toccandole le parti intime (vagina) coinvolto la stessa in un atto sessuale;

                                         -     tra aprile e il 3 maggio 2012, a __________, sul trenino FLP, dopo aver attirato l'attenzione di __________ e quindi palpandosi il pene sopra i vestiti, coinvolto la minore in un atto sessuale;

                                         -     in data 4.04.2012, a __________, sull'autobus n. 2 all'altezza della stazione direzione __________, dopo aver attirato l'attenzione della minore __________ e quindi palpandosi il pene sopra i vestiti, coinvolto la minore in un atto sessuale.

L’appellante è stato, inoltre, dichiarato autore colpevole del medesimo reato per avere, in un numero indeterminato di occasioni, coinvolto almeno dodici persone minori di sedici anni in atti sessuali, rispettivamente indotto una persona minore di sedici anni ad atti sessuali, mediante Facebook (cercando l’amicizia virtuale mediante finti profili corrispondenti a un ragazzo di 19 anni) e/o telefonicamente, e meglio:

                                         -     a __________, nel periodo maggio/giugno 2011, masturbandosi in un'occasione dinnanzi alla webcam accesa, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale;

                                         -     a __________, nel periodo agosto 2011 sino a maggio 2012, ottenendo il numero telefonico di sette minorenni (__________) mediante Facebook, contattando quindi ognuna di esse iniziando ad ansimare e pronunciando espressioni quali "toccatela", "fallo anche te", mentre si masturbava, coinvolto tali minori in un atto sessuale;

                                         -     a __________, nel periodo marzo 2012/maggio 2012, contattando mediante Facebook e telefonicamente la minore __________ e impostando quindi il tenore delle conversazioni prettamente a carattere sessuale, chiedendole di toccarsi nelle parti intime e di inviargli le foto delle proprie parti intime, indotto la minore __________ in un atto sessuale, nonché masturbandosi, scrivendole che lo stava facendo, come pure mentre le telefonava, coinvolto la minore in un atto sessuale;

                                         -     a __________, nel corso del mese di giugno 2011, scrivendole mediante Facebook "sul letto a farmi una sega vedendo le tue foto", "tu te la tocchi mai pensandomi, te la tocco e lecco io mmmmmmmmmm, ci vediamo, vengo sulla tua fotooo, vengo adesso sulla tua fotooooo pelosa o liscia" masturbandosi nel contempo, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale;

                                         -     a __________, settembre 2011, scrivendole espressioni a carattere pornografico mediante messenger, masturbandosi contestualmente, coinvolto __________ in un atto sessuale;

                                         -     a __________, nel periodo febbraio 2012 sino a maggio 2012, scrivendole via Facebook espressioni quali "sono sul letto tutto solo vuoi venire ???? una sega per te amore mio ??? una sega pensandoti.. una sega per te mai ti sei fatto un dito tu???" e masturbandosi mentre le scriveva, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale;

                                         -     a __________, nel corso del mese di marzo 2012, scrivendole via Facebook espressioni quali "ti voglio e mi arrapi moltissimo" masturbandosi contestualmente coinvolto la minore __________ in atto sessuale;

                                         -     a __________, nel corso del mese di marzo 2012, scrivendole via Facebook espressioni quali "..una sega pensandoti... ti voglio far bagnare.." masturbandosi contestualmente, coinvolto la minore __________ in un atto sessuale.

                               6.2.   AP 1 risponde inoltre di sedici episodi di pornografia.

L’appellante è stato, infatti, condannato per avere, in almeno quindici occasioni, offerto o mostrato a persone minori di 16 anni scritti pornografici, scrivendo loro mediante Facebook sotto mentite spoglie, e meglio:

                                         -     nel corso del mese di maggio 2011 sino al 20 agosto 2011, scrivendo a __________: "ti penso molto e mi devasto di seghe per te, io non voglio conversare voglio vederti e fare di tutto con te'';

                                         -     nei corso del mese di luglio 2011, scrivendo a __________: "io nudo 22 cm per te";

                                         -     nel corso del mese di agosto 2011, scrivendo a __________: "mi sto facendo una sega pensandoti";

                                         -     nel corso del mese di agosto 2011, scrivendo __________: "una sega guardando le tue foto";

                                         -     nel corso del mese di novembre 2011, scrivendo a __________: "nel letto e mi faccio una sega ma tu te la tocchi mai";

                                         nel corso del mese di dicembre 2011, scrivendo a __________: "sei bellissima lo ho durissimo";

                                         -     nel corso del mese gennaio 2012, scrivendo a __________: "una sega vendendo le tue foto, vuoi vedere, peccato sto per venire, te la tocchi mai";

                                         -     nel corso del mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vedendo le tue bellissime foto";

                                         -     nel corso del mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vedendoti";

                                         -     nel corso del mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vedendoti";

                                         -     nel corso del mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega...vedendo il tuo corpo";

                                         -     nel corso del mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "ti tocco anche la figa a volte, perché poi ti bagni?";

                                         -     nel corso del mese di febbraio 2012, scrivendo a __________: "ti ho toccato il culo, io te l'ho toccata";

                                -   nel corso dei mese di marzo 2012, scrivendo a __________: "una sega vuoi aiutarmi";

                                         -     nel periodo gennaio 2012 sino ad aprile 2012, scrivendo alla nipote __________: "una sega vedendo le tue foto, mi sto facendo una sega per te, così te la tocchi con me adesso, un ditalino e tu una sega ok, ok ma se quando ci vediamo ti tocco fa nulla vero??”.

Inoltre, AP 1 è stato ritenuto colpevole di pornografia per avere detenuto nel suo personal computer due immagini vertenti su atti sessuali con fanciulli da lui previamente scaricate da internet.

                               6.3.   AP 1 è stato, inoltre, dichiarato autore colpevole di molestie sessuali, per avere ripetutamente causato scandalo compiendo atti sessuali in presenza di una persona che non se lo aspettava, e meglio:

                                         -     in data 20.01.2012, a __________, palpandosi il pene dinanzi a __________, compiuto un atto sessuale dinanzi alla stessa;

                                         -     in data 04.04.2012, a __________, presso il negozio __________, allungando il palmo della mano e toccando __________ nelle parti intime (vagina), nonché palpandosi il pene sopra i vestiti, compiuto un atto sessuale dinnanzi alla stessa,

                                         -     in data 24.04.2012, sulla tratta da __________ sino a __________, sul treno FLP, palpandosi il pene sopra i vestiti, compiuto un atto sessuale dinanzi a __________,

                                         -     nel periodo gennaio 2012 sino al 7 maggio 2012, sul treno Tilo da __________ a __________, palpandosi il pene sopra i vestiti, compiuto un atto sessuale dinnanzi __________.

Inoltre, nel periodo 23.02.2012/10.03.2010, a __________, selezionando in diverse occasioni il numero telefonico in uso a __________, detto a quest'ultima espressioni quali "ti voglio, te la voglio leccare, ti apro le gambe, sei bagnata", molestandola sessualmente.

                               6.4.   L’appellante è stato, poi, condannato per avere abusato di un impianto di telecomunicazione, selezionando ripetutamente e per molestia numeri telefonici di ragazze, in particolare:

                                         -     a __________, nel periodo 23.02.2012/10.03.2010, selezionando ripetutamente il numero in uso a __________ e dicendole “ti voglio, te la voglio leccare, ti apro le gambe, sei bagnata”;

                                         -     a __________, nel periodo dicembre 2011 sino al 13.03.2012, selezionando ripetutamente il numero in uso a __________ e dicendole di toccarsi e altre espressioni di carattere sessuale;

                                         -     a __________, nel periodo 04.12.2011 sino al 06.03.2012, selezionando ripetutamente il numero in uso a __________ ansimando e dicendole espressioni di carattere sessuale.

                               6.5.   Infine, l’appellante è stato dichiarato autore colpevole di violazione di domicilio, essendosi introdotto in quattro occasioni alla __________ di __________ nonostante una formale diffida nei suoi confronti.

                                  V.   Appello

                                   7.   Nel suo appello, AP 1 contesta la commisurazione della pena operata dalla Corte di prime cure - che giudica troppo severa - e ne chiede, oltre ad una congrua riduzione, la sospensione condizionale, integrale o almeno parziale.

A suo avviso, gli atti compiuti si situano ai gradini più bassi della scala di gravità dei comportamenti repressi dalle varie norme penali che entrano in considerazione, e non giustificano una pena così pesante. Ad attenuazione della sua colpa, sottolinea la sua buona collaborazione con le autorità inquirenti nella ricostruzione degli eventi e le ampie ammissioni di colpevolezza.

L’appellante censura, poi, la sentenza di prima istanza anche con riferimento alle misure adottate nei suoi confronti. Egli ritiene infatti che non vi siano in concreto gli estremi per ordinare un trattamento stazionario ex art. 59 CP, che sarebbe lesivo del principio della proporzionalità, ritenendo invece del tutto adeguato un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, e meglio la prosecuzione della cura attualmente in essere con il dott. ZZ.

Il procuratore pubblico si è, invece, opposto alla richiesta di riduzione della pena, rilevando come AP 1 abbia avuto un comportamento senza scrupoli: per scopi puramente egoistici e di soddisfacimento personale, ha ingannato le sue vittime e cagionato loro un grave danno. Sottolineando il gran numero di precedenti e l’assenza di pentimento, la pubblica accusa ha concluso chiedendo la conferma della pena irrogata dai giudici di prime cure e della misura.

                                 VI.   Imputabilità

                                   8.   Non è contestato che, così come accertato dalla perita, le patologie di cui soffre l’appellante (disturbo della personalità narcisistico-perverso, esibizionismo, altri disturbi della preferenza sessuale) non hanno in alcun modo limitato la sua capacità di valutare correttamente l’illiceità degli atti da lui commessi, né la sua capacità di determinarsi ed agire in funzione di tale valutazione. Egli è, dunque, pienamente imputabile (cfr. doc. AI 57, pag. 62-63 e sentenza impugnata, consid. V/4, pag. 45).

                                VII.   Commisurazione della pena

                                   9.   L’art. 187 CP commina una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per il reato di atti sessuali con fanciulli.

Il reato di pornografia (art. 197 n. 1 e n. 3 CP) è punito con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, rispettivamente (art. 197 n. 3bis CP) con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. I reati di molestie sessuali (art. 198 CP) e di abuso di impianti di telecomunicazioni (179 septies CP) sono entrambi puniti con la multa. Infine, per la violazione di domicilio, l’art. 186 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

                                10.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010, del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).

                                11.   Dal profilo oggettivo, connota la gravità della colpa di AP 1 il fatto che egli ha delinquito nell’arco di un anno (fra il mese di maggio 2011 e maggio 2012), rendendosi colpevole di più di una quarantina di atti di rilevanza penale.

Se è vero che alcuni degli atti sessuali commessi su fanciulli in luogo pubblico di cui AP 1 risponde consistevano in toccamenti fugaci delle vittime sopra i vestiti - toccamenti cui, in molte occasioni, egli imprimeva un elemento di causalità che faceva dubitare della loro valenza sessuale - è anche e soprattutto vero che, comunque sia, con tali comportamenti, AP 1 costringeva le sue vittime a, quantomeno, vivere una situazione di turbamento e disagio (tanto che alcune di esse si sono spaventate) in relazione alla sfera sessuale. Situazione che, in quanto tale, era potenzialmente atta a mettere in pericolo l’armonioso sviluppo della vita sessuale, e ciò a maggior ragione se si pensa che, in alcuni episodi, le vittime era ancora molto piccole.

Turbamento e disagio ha provocato anche - se non in misura maggiore - nelle vittime che ha costretto ad assistere ai toccamenti che egli praticava su se stesso: non ha da essere dimostrato come possa essere, non solo sgradevole, ma scioccante - avuto riguardo alla giovane età delle vittime - l’essere costretti a vedere un adulto che, pur se sopra i vestiti, si tocca in modo lascivo il pene e come una simile visione perturbi e leda il diritto ad un normale percorso di maturazione sessuale delle ragazzine che hanno avuto la disavventura di incontrarlo.

Di gravità maggiore i comportamenti messi in atto “virtualmente”, via Facebook o telefonicamente (atti sessuali con fanciulli, pornografia e molestie sessuali). Il fatto che in questi casi non vi sia stato un contatto fisico è del tutto irrilevante, ritenuto come AP 1 risponda penalmente per avere inserito, nel percorso di maturazione sessuale delle proprie vittime, degli elementi di perversione (fra questi, l’eccitazione attraverso l’urinarsi addosso oppure il turpiloquio) che sono tipici di una sessualità adulta e già deviata. Così agendo, AP 1 ha gravemente messo a rischio - se non già compromesso - lo sviluppo armonioso della sessualità delle sue giovani vittime. I comportamenti messi in atto dall’appellante sono, già per questo, oggettivamente gravi, ritenuto anche che, senza il suo agire, le sue vittime non sarebbero state confrontate a simili devianze, o lo sarebbero state solo più in là negli anni, una volta acquisiti gli strumenti necessari a far fronte in modo consapevole a tali stimoli.

Sempre dal profilo oggettivo, aggrava la colpa di AP 1 il fatto che, in alcune situazioni, egli ha agito subdolamente, ritenuto che, per poter raggiungere i suoi scopi, egli ha ingannato le sue vittime, facendo loro credere di stare interagendo con un diciannovenne e costruendo una situazione di “innamoramento virtuale” in cui gli era possibile condurre il gioco nella direzione che gli aggradava: in effetti, se alcune vittime hanno fatto quel che AP 1 chiedeva loro è soltanto perché esse credevano di colloquiare con un ragazzo piacente e giovane e di cui si erano infatuate.

Dal profilo soggettivo, qualifica la colpa di AP 1 - non tanto l’avere agito per motivi egoistici, poiché ciò è sempre il caso in reati come questi - quanto la totale assenza di empatia dimostrata per le sue vittime (e, fra queste, la nipote). Al riguardo, emblematica è la giustificazione data agli inquirenti (“La verbalizzante mi chiede come posso pensare di non avere fatto niente di male laddove ho ingannato una ragazza minorenne inducendola ad inviarmi foto intime. R: ribadisco che tante persone anche a me hanno fatto del male, ingannandomi su internet. Per esempio quando penso di parlare con una ragazza di vent’anni e mi ritrovo a parlare con un uomo di 50-60 anni”; AI 8, verbale di interrogatorio AP 1 15 maggio 2012, pag. 5).

A differenza di quanto preteso dalla Difesa, il fatto di essersi sottratto alle richieste di incontri formulati da alcune delle vittime non può essere considerato una circostanza particolarmente meritoria, nella misura in cui AP 1, così facendo, avrebbe dovuto smascherarsi e rivelare la sua vera identità (che non era quella dell’aitante 19enne per cui si spacciava).

Sempre dal profilo delle circostanze soggettive legate ai reati, occorre considerare, non solo che AP 1 è pienamente imputabile, sia dal punto di vista cognitivo che da quello volitivo, nonostante i disturbi alla sfera sessuale di cui soffre (disturbo di personalità narcisistico-perverso, esibizionismo, altri disturbi della preferenza sessuale, cfr. AI 57 e sentenza impugnata, consid. V/1, pag. 41 e consid. V/4, pag. 45), ma anche che le patologie che lo affliggono non intaccavano la sua libertà di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità ritenuto come la perita abbia sottolineato che esse non gli impedivano di trattenersi e che egli era in grado di trovare soddisfazione sessuale con condotte alternative, non in conflitto con la legge e non lesive per i minori (cfr. sentenza impugnata, consid. V/1, pag. 42).

Tutto ciò considerato, in funzione delle circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui risponde, la colpa di AP 1 deve, dunque, essere valutata almeno come mediamente grave.

Nell’ambito delle circostanze legate all’autore, ad eccezione della buona collaborazione prestata agli inquirenti e del riconoscimento del principio del risarcimento delle parti civili (lasciata la sua quantificazione al giudizio della Corte di prime cure), non si trovano elementi che possano fungere da attenuante ritenuto come nella sua vita anteriore egli non abbia brillato né per operosità (come già rilevato) né per altre doti positive.

Si trovano, invece, elementi che non possono non essere considerati ad aggravamento - e non di poco conto - della sua colpa (STF 6B_49/2012 del 5 luglio 2012). Si tratta delle numerose condanne precedenti per atti simili (esibizionismo nel 1999 e nel 2005, rappresentazione di atti di cruda violenza, atti sessuali con fanciulli, pornografia nel 2008, atti sessuali con fanciulli, esibizionismo, pornografia e molestie sessuali nel 2010) e delle altrettanto numerose pene detentive già scontate (nel 2008 per 81 giorni; nel 2009 per 18 giorni, nel 2010 per 90 giorni e nel 2011 per 81 giorni). In applicazione della giurisprudenza citata, precedenti condanne - a maggior ragione se specifiche - costituiscono, in effetti, elementi di aggravamento della colpa dell’autore.

Ne segue che, tutto ben considerato, la scrivente Corte ritiene - in armonia con i primi giudici - che adeguata alla colpa di AP 1 sia la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.  

                               VIII.   Sospensione condizionale della pena

                                12.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.

                                13.   Considerata l’entità della pena inflitta, superiore ai tre anni, le condizioni per una sospensione (ancorché parziale) della stessa non sono date. La richiesta dell’appellante in tal senso è pertanto da respingere. Ad ogni modo si rileva che la stessa non entrerebbe comunque in considerazione, visto che la prognosi dell’appellante è certamente negativa, non soltanto per le considerazioni espresse in perizia dalla dott.ssa KK, ma soprattutto per il gran numero di precedenti specifici.

                                 IX.   Misure terapeutiche

                                14.   Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b), e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

Il secondo capoverso della norma sancisce il principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.

Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (b). In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).

                                15.   Nel caso concreto, gli atti - o meglio, le considerazioni della perita giudiziaria dott.ssa KK e dello specialista curante, dott. med. ZZ dimostrano come lo scopo del trattamento non esiga che esso venga effettuato in una struttura medico-psichiatrica in regime stazionario, o meglio  non esiga che esso venga eseguito in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure ai sensi dell’art. 59 cpv 2 CP.

In effetti, rispondendo alle domande peritali, la dott.ssa KK ha perentoriamente affermato che, in concreto, non si impone un trattamento stazionario e che la patologia psichiatrica di AP 1 può essere adeguatamente trattata in modo ambulatoriale:

“ il periziando non deve (sott. del redattore) essere sottoposto a trattamento stazionario.

È necessario sottoporlo a un trattamento psichiatrico ambulatoriale integrato e pluridisciplinare con inserimento in un’istituzione terapeutica residenziale protetta a competenza psicoterapica e psico-educativa quale un foyer specializzato nel trattamento di pazienti affetti da disturbi di personalità. Tale trattamento è da ritenersi misura adeguata e necessaria vista la sua patologia (disturbo di personalità narcisistico-perverso).

(…)

4.3.   Il trattamento psichiatrico ambulatoriale pluridisciplinare in un’istituzione terapeutica residenziale protetta a competenza psicoterapica e psico-educativa dovrebbe permettere, a medio-lungo termine un miglioramento dei tratti patologici della sua personalità con diminuzione del rischio di commissione di nuovi reati in relazione al disturbo di cui è affetto.

         Non è necessario un trattamento stazionario.

         Il trattamento ambulatoriale come sopra descritto è misura adeguata per la patologia di cui il periziando attualmente soffre per contenere il rischio di nuovi reati.

4.4.   Il trattamento suggerito può essere attuato presso il foyer della Fondazione Al Dragonato di Bellinzona, struttura considerata da me idonea oppure in alternativa presso un foyer della Fondazione Otaf. È importante che la struttura tratti l’aspetto disfunzionale-relazionale oltre all’aspetto psico-educativo.

         Il trattamento psico-terapico ambulatoriale può essere attuato da un medico psichiatra del servizio psico-sociale cantonale o da uno psichiatra privato.” (AI 57, pag. 63)

In sede di delucidazione peritale, pur mostrando poca dimestichezza con i termini e i concetti giuridici (in particolare, non distinguendo fra misura stazionaria e internamento), la perita ha ribadito che AP 1 non necessita di un trattamento stazionario ed ha confermato che tale trattamento deve essere accompagnato - in sostanza, quale sostegno - da un soggiorno in un’istituzione, che la perita ha identificato in un foyer, che possa, in qualche modo, educare e guidare il comportamento di AP 1 (doc. TPC 20 pag. 4).

Ribadito, poi, che AP 1

“ non necessita un trattamento stazionario (…) in una struttura chiusa come per un internamento. AP 1 ha un disturbo importante ma non necessita, da un profilo psichiatrico, di rimanere rinchiuso per anni in una struttura psichiatrica chiusa anche già solo dal punto di vista della pericolosità” (doc. TPC 20 pag. 5)

la perita giudiziaria ha precisato che il trattamento psichiatrico necessario alla cura dell’affezione di cui l’appellante soffre può essere applicato anche in carcere ritenuto come le regole cui è astretto un detenuto possono validamente sostituire quelle sicuramente meno rigide - che si applicano, normalmente, in un foyer:

“ La verbalizzante mi chiede se un accompagnamento psichiatrico in carcere, in considerazione di un’eventuale pena detentiva da espiare è misura già utile per curare il disturbo di cui lui è affetto.

Nella misura in cui alla Stampa vi sia un lavoro, vi sono delle regole, sia costretto a relazionarsi con altre persone. Prevedendo, sempre in carcere, un accompagnamento psichiatrico, ritengo che sia già utile per il suo miglioramento. Ribadisco che una contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe il processo del trattamento.

(…)

A domanda dell’avv. __________ a sapere se non possa nuocere, il rimanere in detenzione alla Stampa (…) rispondo negativamente perché costretto a relazionarsi e comunque avrebbe un lavoro, delle regole e un accompagnamento psichiatrico. L’importante per AP 1 è che abbia delle direttive chiare, dei paletti chiari che gli impediscano di giocare/manipolare le situazioni come ha fatto finora”

(doc. TPC 20 pag. 5 e 6)

Appare, dunque, chiaro che:

                                          -    la cura delle affezioni di AP 1 non impone il suo ricovero in un’appropriata istituzione psichiatrica ai sensi dell’art. 59 cpv 3 CP;

                                          -    la cura necessaria può essere applicata anche in costanza di espiazione di pena ritenuto che il carcere può validamente sostituire il soggiorno in uno dei foyer indicati dalla perita.

Ne deriva che, accertato il carattere sproporzionato del trattamento stazionario ordinato dai primi giudici, non sono nemmeno dati i presupposti per la sospensione della pena ai fini di permettere l’applicazione della misura. Anzi.

L’effettività della carcerazione potrà, al contrario, contribuire al raggiungimento delle finalità descritte in perizia e fungere da stimolo a AP 1 per continuare a sottoporsi con serietà e costanza al trattamento psichiatrico (cfr., al riguardo, le conclusioni, già citate, del dott. ZZ che attesta dei risultati positivi del trattamento instaurato in carcere).

Richiamato, dunque, il principio della proporzionalità (art. 56a CP), la richiesta dell’appellante deve essere parzialmente accolta, nella misura in cui il trattamento stazionario giusta l’art. 59 CP da eseguirsi presso il penitenziario cantonale, con sospensione della pena detentiva ex art. 57 CP, va sostituito con un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già durante l’espiazione della pena detentiva.

                                  X.   Tassa di giustizia e spese procedurali

                                16.   Visto l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’500.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata.

Gli oneri relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 1'000.- e fr. 200.- a titolo di spese sono, invece, posti a carico di AP 1 per 2/3, la rimanenza a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili né indennizzi in quanto l’appellante è al beneficio di una difesa d’ufficio ex art. 436 cpv. 2 CPP.

Per questi motivi,

visti gli art.                       10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

                                         12, 42, 43, 47, 49, 51, 56 e segg., 179septies, 186, 187, 197,

                                         198 CP

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ritenuto che i dispositivi n. 1 (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5), 2, 3.2 (3.2.1, 3.2.2), 3.3, 6, 7 (7.1, 7.2), 8 della sentenza della Corte delle assise criminali 23 novembre 2012 sono passati in giudicato;

                               1.1.   AP 1 è condannato:

                            1.1.1.   alla pena detentiva di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                            1.1.2.   al pagamento degli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’500.- e nelle spese procedurali come da distinta allegata alla sentenza impugnata.

                               1.2.   E’ ordinato il trattamento ambulatoriale del condannato giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già durante l’espiazione della pena.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                     fr.         1'000.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.fr.         1'200.sono posti a carico di AP 1 per 2/3 e per la rimanenza a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-  -  - 

                                   4.   Comunicazione a:

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano -   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,     6501 Bellinzona -   Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna -   Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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