Incarto n. 17.2012.83
Locarno 12 agosto 2013/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente, Giovanni Celio e Stefano Manetti
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nella procedura d’appello dipendente dagli annunci 26 e 27 aprile 2012 confermati con dichiarazioni di appello 22 giugno 2012 e 16 luglio 2012 presentate da
A. _______
avverso la sentenza 19 aprile 2012 emanata nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con sentenza 19 aprile 2012 (inc. 72.2010.150) la Corte delle assise criminali ha dichiarato A. _______ autore colpevole di:
1. appropriazione indebita aggravata
siccome commessa come gerente di patrimoni, in più occasioni, a [...], nel periodo [...], a scopo di indebito profitto, agendo nella sua qualità di amministratore unico di ACPR 11, in danno di vari clienti che avevano conferito fondi e titoli a detta società,
1.1. per essersi appropriato di complessivi fr. 2'998'583.- di pertinenza di clienti;
1.2. per avere in tre occasioni, tra luglio 2000 e marzo 2005, messo a pegno di impegni di ACPR 11 tre cartelle ipotecarie di pertinenza di clienti del valore nominale di complessivi fr. 537'890.- mettendo in pericolo in tale misura il patrimonio dei clienti;
1.3. per avere dal novembre 1998, messo a pegno di impegni di ACPR 11 con la Banca [...]titoli di pertinenza di clienti, di modo che azioni di pertinenza di una cliente sono stati realizzati dalla banca il 9 novembre 1998, con un danno per la cliente di € 837'746.35, risarcito in misura di fr. 410'000.-;
2. appropriazione indebita
per essersi, a [...], nel periodo [...], in qualità di amministratore dei condomini ACPR 9 e ACPR 10, in più occasioni, a scopo di indebito profitto, indebitamente appropriato di complessivi fr. 205'128.- pagati dai comproprietari a titolo di spese condominiali e fondo di rinnovamento;
3. amministrazione infedele aggravata
siccome commessa a scopo di indebito profitto,
per avere,
3.1. nel [...], a [...], agendo nella sua qualità di amministratore unico di ACPR 11, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei suoi clienti, ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri, danneggiando in tal modo il loro patrimonio per complessivi fr. 2'100'000.-;
3.2. nel periodo 2007-2009, nella sua qualità di amministratore dei condomini ACPR 9 e ACPR 10, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei comproprietari, ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri, danneggiando in tal modo il loro patrimonio per complessivi fr. 206'271.-;
4. falsità in documenti
per avere, a [...]e [...], tra il [...]e il [...], nelle circostanze 4.1.-4.7. dell’atto d’accusa, al fine di nuocere al patrimonio e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato, rispettivamente fatto formare, documenti falsi e fatto uso dei suddetti documenti, a scopo d’inganno.
La pena a suo carico è stata fissata in 2 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (di 31 giorni, dal 23 marzo al 22 aprile 2010). L’esecuzione della stessa è stata sospesa per 27 mesi, con un periodo di prova di due anni. Per il resto, ovvero per 6 mesi, è stata ordinata l’espiazione.
Egli è pure stato condannato a pagare un risarcimento compensatorio allo Stato di fr. 5'099'982.ed € 837'746.-.
Con la sentenza sono parimenti state riconosciute le pretese risarcitorie degli accusatori privati nella seguente misura, ritenuto che per ulteriori rivendicazioni essi sono stati rinviati al competente foro civile:
· fr. 195'833.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2004 per i titolari della relazione [...];
· fr. 2'694'566.- oltre interessi al 5% dal 10 agosto 1998 su fr. 1'029'566.-, dal 21 maggio 2003 su fr. 600'000.- e dal 1. agosto 1998 su fr. 1'065'000.- per il titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...], [...];
· fr. 540'028.- per il titolare della relazione [...];
· fr. 192'989.- per la titolare della relazione [...];
· fr. 234'172.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2008, oltre a fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del condominio ACPR 9;
· fr. 177'227.- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2009, oltre fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10.
Il risarcimento compensatorio summenzionato è stato devoluto in favore degli accusatori privati i cui crediti sono stati ammessi dalla Corte.
Con la sentenza di condanna sono infine state ordinate le seguenti misure:
- la confisca di fr. 295'808.55 e di fr. 2'500.- oltre che dei saldi attivi dei conti di ACPR 11 in liquidazione presso la Banca [...],presso la Banca [...],di F.2.2. in liquidazione presso la Banca [...].
Questi importi, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, sono stati devoluti a favore degli accusatori privati di cui sopra, in proporzione ai rispettivi crediti in capitale, senza computo di interessi e spese legali;
- il dissequestro dei fondi fol PPP [...]e PPP [...]del fondo base di [...]in favore dell’Ufficio esecuzione di [...]affinché proceda alla loro realizzazione.
Sull’eventuale eccedenza della realizzazione, dopo soddisfacimento dei creditori ipotecari, è stato pronunciato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio indicato in precedenza. Tale eventuale eccedenza va in seguito devoluta in favore degli accusatori privati citati in proporzione dei rispettivi crediti in capitale, senza computo di interessi e spese legali;
- il dissequestro in favore della Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10 e della Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 9 della documentazione sequestrata concernente i condominii in questione. E’ fatto carico agli amministratori, senza aggravio di spese per lo Stato, di individuare nella massa della documentazione sequestrata quella di loro pertinenza;
- il mantenimento del sequestro conservativo su tutti gli altri beni ed oggetti sequestrati, indicati nell’atto d’accusa, ivi compresi in particolare le cartevalori, nonché le opere d’arte e i mobili, a garanzia del risarcimento compensatorio. L’eventuale provento dell’eventuale realizzazione di questi beni va in seguito devoluto, dedotte le spese, in favore degli accusatori privati di cui sopra in proporzione dei rispettivi crediti di capitale, senza computo di interessi e spese legali.
B. In data 26 aprile 2012 A. _______ ha annunciato l’intenzione di appellare la sentenza. Il 16 luglio 2012 egli ha introdotto la dichiarazione d’appello specificando che, fatta salva una ulteriore limitazione nel seguito della procedura (appello parziale e limitato ad alcune parti del giudizio), è impugnata l’intera sentenza di primo grado e che, protestate tasse, spese e ripetibili di appello, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e così riformata:
“1. A. _______ è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa n. [...]del 20 dicembre 2010, così come da qualsiasi altra ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa.
2. Le istanze di indennizzo degli accusatori privati ed eventuali loro pretese di diritto civile sono integralmente respinte.
3. E’ ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro, a favore di A. _______, rispettivamente a favore di coloro che furono destinatari degli ordini di sequestro.
4. Tassa di giustizia e disborsi sono a carico dello Stato, che rifonderà a A. _______ l’importo di fr. … a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP.”.
Contestualmente alla dichiarazione d’appello, l’accusato ha notificato tre nuove prove, e meglio le audizioni testimoniali di [...], del signor [...]e dell’avv. [...].
Il 27 aprile 2012 anche il compianto procuratore pubblico ha annunciato la sua volontà di appellare, confermata con la dichiarazione del 22 giugno 2012, con la quale ha chiarito che la sua impugnazione concerne unicamente la commisurazione della pena e la concessione della sospensione condizionale parziale alla stessa, in quanto chiede che a A. _______ sia comminata una pena di tre anni di detenzione da espiare.
C. In data 21 settembre 2012 l’avv. DI 1 ha comunicato alla scrivente Corte che i precedenti patrocinatori d’ufficio dell’accusato hanno deciso di rimettere il mandato in quanto il rapporto di fiducia tra loro ed il cliente è venuto meno ed ha postulato la ratifica del suo subingresso nel mandato di patrocinio d’ufficio. Richiesta implicitamente accolta.
Il 17 dicembre 2012 il difensore ha informato il tribunale della sua intenzione di limitare l’appello ad alcuni aspetti, mentre per gli altri i fatti possono essere considerati ammessi. In modo particolare ha dichiarato di non contestare i punti n. 1.1.-1.6. e 2 dell’AA, di non contestare nei fatti il punto n. 3.2. dell’AA, ma di riservarsi di verificare se esista un danno per i condomini, di contestare la rilevanza penale della fattispecie di cui al punto n. 4.1. dell’AA. In tal modo rimette in discussione i dispositivi n. 1, 3.1., 3.2., 4, 5, 7, 8 e 11 del dispositivo della sentenza.
Il 7 gennaio 2013 lo stesso avv. DI 1 ha inviato una nuova precisazione, specificando che il punto 8 del dispositivo relativo alle confische avrebbe necessitato di particolare approfondimento. Contestualmente, onde poter far luce sulla questione, ha invitato la Presidente a voler accertare, per mezzo di una richiesta al Ministero pubblico, l’origine degli importi sequestrati per contanti e di quelli risultanti sui vari conti bancari indicati nel dispositivo della sentenza, precisando anche dove gli importi relativi alle vendite degli appartamenti del condominio ACPR 9 siano finiti, ritenuto che ai tempi l’Ufficio fallimenti e il Ministero pubblico si erano accordati affinché l’avv. DI 1 versasse il denaro al Ministero pubblico e non all’Ufficio fallimenti presso il quale era stato aperto il fallimento della succursale svizzera della ACPR 8.
Con decreto del 28 febbraio 2013 l’istanza probatoria del 16 luglio 2012 è stata respinta, mentre quella del 7 gennaio 2013 è stata accolta, sicché è stato ordinato al Ministero pubblico di produrre un rapporto sull’origine del denaro sequestrato e sulla destinazione di quello incassato dalle vendite degli appartamenti.
Il 15 marzo 2013, la difesa ha formulato un’ulteriore istanza probatoria, chiedendo di prevedere la presenza dell’allora responsabile dell’EFIN TE 1 durante tutto il dibattimento per aiutare ad affrontare i punti di fatto da esaminare e per il reperimento degli atti che sono alla base dell’accusa. Con decreto del 7 maggio 2013 l’istanza è stata accolta e la presenza del commissario TE 1 è stata ordinata nella forma dell’audizione testimoniale.
D. Con scritti 12 giugno 2013, rispettivamente 14 giugno 2013, gli avv. RAAP 4, RAAP 3 e RAAP 2, hanno formalmente postulato l’assegnazione ai loro assistiti degli importi e beni confiscati conformemente a quanto stabilito dall’art. 73 cpv. 1 CP, e dichiarato di cedere allo Stato la relativa quota dei loro crediti, art. 73 cpv. 2 CP.
L’avv. RAAP 3 e l’avv. RAAP 2 hanno parimenti preannunciato la loro assenza al dibattimento, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Esperito il pubblico dibattimento il 18 e 19 giugno 2013 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello dell’accusato e l’accoglimento, pure integrale, del suo appello;
- il patrocinatore degli accusatori privati Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 9 e Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10 ha chiesto la conferma dei dispositivi n. 5.5., 5.6., 7., 8., 9., 10. e 11., con cessione della relativa quota del proprio credito allo Stato ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 CP. Ha precisato che dalla parte di provento da dare agli AP si dovrà dedurre quanto essi hanno già percepito. Non si è opposto alla richiesta della difesa dell’imputato volta a che fr. 479'006.- vengano riconosciuti di spettanza della ACPR 8;
- A. _______ ha confermato le richieste di giudizio così come esposte nella dichiarazione d’appello e negli scritti che vi hanno fatto seguito ;
Ritenuto in fatto
ed in diritto
I. Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.2).
2. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 139, n. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 10, n. 24; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
II. L’accusato e le sue società
6. A. _______ è nato il [...] a [...], in [...], dove suo padre, ufficiale veterinario dell’esercito fascista, era stato distaccato insieme alla madre. Nel 1943 la famiglia [...]ha lasciato l’Africa per rientrare in patria, a Catania, ove è restata sino al 1950, quando si è spostata a Vicenza per un paio d’anni e, poi, a Roma, per concludere il suo periplo tornando alla capitale siciliana.
Proprio a Catania, nell’anno scolastico 1958-1959, l’imputato ha conseguito la maturità scientifica e, nel 1965, si è laureato in economia e commercio presso la locale università.
A. _______ è cittadino [...]e, dal 1996, [...]. E’ divorziato, ha un figlio, [...], ormai adulto, che vive a [...], un fratello, AB1, trasferitosi in Ticino nel 2009 ed una sorella che risiede ancora a Catania.
Egli è incensurato.
Professionalmente, l’imputato ha avuto una parabola che egli stesso ha così riassunto:
“ Devo dichiarare che da quando ho iniziato a lavorare ho avuto 10 anni di successo, poi, arrivato in Svizzera, 20 anni di grande successo, poi 10 anni di vicissitudini e, infine, 10 anni drammatici. Attualmente, da un po’ di tempo, sono stato isolato anche da un punto di vista sociale oltre che da quello economico e lavorativo.”
(verbale dib. appello 18 giugno 2013, pag. 3).
Prendendo spunto da questa frase, appare opportuno analizzare l’istoriato della carriera del prevenuto e delle sue società suddividendolo nelle sue varie fasi. In questo modo sarà possibile disporre degli elementi necessari a poter comprendere le circostanze che hanno portato alla commissione dei reati.
A. Gli inizi in Italia e l’arrivo in Ticino
Conseguita la laurea, nel 1966, A. _______, dopo una breve tappa intermedia a Milano, è emigrato a Roma, divenendo responsabile di un gruppo di agenti pubblicitari della [...]. Nel 1970 è diventato responsabile della sede capitolina della F.3.3., una società del [...].
Nel 1972-73, poiché a suo dire in Italia le condizioni politiche per la gestione patrimoniale erano peggiorate, non essendo più possibile investire in titoli e valuta esteri, il prevenuto ha deciso di tentare nuove vie. In occasione di una visita a Lugano, dove il gruppo F.3.3. aveva da poco aperto ACPR 11 (iscritta a RC l’11 agosto 1972) si è reso conto che la piazza finanziaria svizzera, in generale, e luganese, in particolare, era molto interessante, e così ha chiesto ed ottenuto di essere trasferito in Ticino quale direttore generale della ACPR 11 al posto di quello attivo a quel momento, che faceva la spola tra Lugano e Torino e che è quindi rientrato alla sede principale.
ACPR 11 aveva inizialmente 3 dipendenti e si occupava solo di attività amministrativa e contabile, mentre quella fiduciaria era svolta dalla F.3.3.. Il suo scopo iscritto a registro di commercio era
“L'assunzione e l'esecuzione di mandati fiduciari di ogni genere, in particolare la gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari, l'amministrazione, la contabilità e la stesura di bilanci di società, l'attuazione di depositi fiduciari, la domiciliazione di società; l'assistenza, la consulenza per operazioni di finanziamento per conto di terzi; la partecipazione a società e imprese commerciali, industriali e finanziarie. La promozione immobiliare, la consulenza tecnica immobiliare, la direzione lavori, la progettazione, le perizie immobiliari. La consulenza assicurativa.”.
Il primo consiglio d’amministrazione era composto dall’avv. [...], presidente, A. _______, vicepresidente e delegato e [...], membro. Nel 1998 al primo è subentrato, in veste di presidente, [...], mentre al terzo l’avv. [...](VI dell’avv. [...], T9, pag. 1; invero sull’estratto RC consultabile in internet non compaiono i nomi di [...]e [...], ma le affermazioni del teste sono credibili e confermate da A. _______).
In seguito A. _______ è stato raggiunto in Ticino dall’amico ed ex direttore generale di F.3.3..
A gennaio del 1978, sempre sotto il cappello di F.3.3., su richiesta delle autorità elvetiche, è stata costituita la [...], che ha rilevato l’attività di F.3.3..
Dopo un paio d’anni, A. _______ e [...] hanno acquistato da F.3.3., ceduta dagli [...] ad un gruppo bancario, le due società ticinesi.
Con l’introduzione della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1984, il prevenuto ha ottenuto l’autorizzazione quale fiduciario finanziario, commerciale ed immobiliare.
B. L’ascesa di ACPR 11 sotto la conduzione di A. _______
Nel 1982 i due soci hanno deciso di percorrere strade separate. Ritenuto che a quel momento, oltre alla gestione patrimoniale per conto terzi, ACPR 11 si occupava delle attività immobiliari svizzere, mentre [...] gestiva il patrimonio immobiliare negli Stati Uniti, A. _______ ha rilevato la prima lasciando ad [...] la seconda.
Nella sua nuova avventura, il prevenuto è stato inizialmente accompagnato dall’avv. [...] e dal fiduciario [...], i quali, dopo un aumento del capitale azionario, sono entrati a far parte della società con una quota del 18%, rispettivamente 10%.
Il grosso del capitale iniziale era stato fornito al 99% da clientela italiana, giunta attraverso la mediazione di consulenti legati a F.3.3.. In seguito l’acquisizione è stata curata da A. _______, per il tramite di commercialisti del Nord Italia (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).
I prodotti offerti dalla società erano sostanzialmente investimenti fiduciari bancari, fiduciari F.1.1., titoli azionari e obbligazionari (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).
C. L’operazione immobiliare [...]
Già nel 1978, quindi ancora sotto la proprietà F.3.3., l’imputato ha iniziato la grossa operazione immobiliare F.1.1., cioè quella relativa alla rivalorizzazione della grande proprietà situata sulla [...], in territorio di [...], un tempo appartenuta al principe [...], nell’ambito della quale sono stati ristrutturati o costruiti a nuovo l’omonimo [...] ed i condominii ad esso collegati: la [...], la Residenza [...], Il ACPR 10, ACPR 9, la Residenza [...], l’Hotel Residenza [...], l’hotel [...], i terreni Residenza [...]e Residenza [...].
L’affare è stato interamente gestito da A. _______, con l’assistenza dell’avv. [...].
Come dichiarato dall’imputato stesso:
“ F.1.1. si è capitalizzata negli anni ‘78/’80 con un capitale azionario iniziale di 12 mio di franchi messo F.3.3. da e quindi da me. In seguito, vi è stato un aumento di capitale sottoscritto da clienti sino ad arrivare a credo 24 mio di franchi. Siamo a metà degli anni ‘80. Poi la liquidità è stata accresciuta con fiduciari F.1.1. che venivano remunerati al tasso di mercato. Questi fiduciari sono stati comprati dai clienti ACPR 11. L’avv. [...], in rappresentanza di [...], è entrato come finanziatore nella seconda metà degli anni ’80, investendo 20 mio di franchi in fiduciari F.1.1.. La liquidità immessa in F.1.1. è arrivata sino a 60 mio di franchi di cui 48 di clienti e 12 miei.
(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).
D. Le società connesse a ACPR 11
Nell’orbita di ACPR 11 si sono trovate, oltre a F.1.1., altre società riconducibili all’appellante e da lui costituite, quali la F.4.4., la F.2.2., F.5.5., [...] e F.3.3. (decisione 24 novembre 2004 della CFB, AI 1, pag. 2).
[...], fondata nel 1984, era una società che si occupava, come lo dice la ditta stessa, della concessione di leasing, in modo particolare su veicoli a motore. Essa ha avuto un’attività abbastanza limitata nel tempo ed è stata radiata nel novembre del 2010 in applicazione delle disposizioni dell’art. 155 ORC.
F.4.4., fondata a fine 1991, deteneva tutte le 500 azioni di ACPR 11 e, dopo l’intervento della commissione federale delle banche (CFB) di cui si dirà in seguito, si è occupata della gestione dei condominii. Con decreto del 13 giugno 2006 è in seguito stata dichiarata in fallimento.
La F.2.2. era una società che A. _______ ha rilevato con altra ditta ([...]) dall’avv. [...] nel 2006, alla quale, dopo aver cambiato il nome, ha affidato il capitale azionario della F.4.4.. Essa ha poi sostituito quest’ultima nell’amministrazione dei condominii. La F.2.2. è stata messa in fallimento il 9 settembre 2010.
[...] si occupava della gestione dell’albergo [...]ed è stata radiata dal registro di commercio il 6 aprile 2009, dopo essere stata messa in liquidazione.
F.3.3. era una società di proprietà di A. _______ e AB1(per l’80%, rispettivamente 20%) utilizzata dalla ACPR 11 per la sottoscrizione e la gestione in via fiduciaria di azioni e obbligazioni F.1.1..
F.5.5., era un veicolo societario esterno a ACPR 11, cioè una società che serviva a A. _______ per determinate operazioni, come illustrato dal commissario TE 1 (verb. dib. d’appello, pag. 9). Il capitale azionario ammontava a fr. 2'500'000.- e l’azionariato era inizialmente molto diversificato. Sulla situazione al momento della commissione dei reati si dirà in seguito.
E. L’apice
Con il tempo ACPR 11, anche grazie, oltre a quelle immobiliari, ad alcune operazioni finanziarie azzeccate, quali l’appoggio all’entrata in borsa della [...]che ha reso un buon 20%, molti investitori si sono avvicinati a A. _______ ed alla sua società, tanto che essa è giunta ad amministrare, a fine anni ’80, gli averi di ben 200 clienti ed un patrimonio di circa fr. 110/120 milioni (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).
Con le sue attività di gestione patrimoniale, amministrazione immobiliare, amministrazione di società e con un ufficio tecnico e di direzione lavori proprio, il gruppo ACPR 11 è arrivato ad avere sino a 40 dipendenti.
F. Investimenti F.6.6.
A partire dal 1983 ACPR 11 ha proposto ai suoi clienti, tra le varie cose, investimenti fiduciari nella F.6.6., una società canadese del [...], con uffici nelle principali città del paese, che finanziava progetti immobiliari garantiti da ipoteche di 1° e 2° rango, prevalentemente su centri commerciali, parchi di divertimento e strutture alberghiere.
Il gruppo F.6.6. ha goduto di grande considerazione a livello internazionale sin dagli inizi degli anni ’80 ed era considerato solido ed in continuo sviluppo fino a quando, inaspettatamente, il 26 febbraio 1992 non ha chiesto una moratoria concordataria, procedura che si è poi conclusa con la pronuncia, il 9 luglio 1992, del fallimento con effetto retroattivo al 26 marzo 1992 (rapporto EFIN, AI 587, pag. 8).
Il fallimento è stato anche per ACPR 11 un fulmine a ciel sereno, F.6.6. non vi erano mai stati problemi di sorta e, soprattutto, che pochi mesi prima dello stesso aveva ricevuto un rapporto dalla società di revisione F.7.7. che ne attestava la solidità e la solvibilità.
A quel momento l’ammontare complessivo investito dai clienti ACPR 11 in fiduciari F.6.6. ammontava a circa fr. 6 Mio:
“ Sono venuto a conoscenza dell’esistenza della società F.6.6. dal signor [...] presentatomi dall’avv. [...], quest’ultimo vice presidente di F.6.6.. [...] mi è stato presentato nell’ ’82. In seguito, dopo aver esaminato attentamente la società e la sua attività (l’esame è stato effettuato da me e dai responsabili della gestione), abbiamo deciso di cominciare ad investire con dei fiduciari. Questi investimenti sono stati effettuati sull’arco di quasi 10 anni fino al fallimento della società. In questi anni, F.6.6. ha sempre regolarmente pagato gli interessi e rimborsato il capitale, con un tasso di un punto in più rispetto a quello praticato dalle banche. [...], che era un mio collaboratore commerciale, privilegiava gli investimenti su F.6.6.. Per quanto mi concerne, avevo invece una predilezione per F.1.1. perché erano clienti di questa società. Rilevo che, al momento del fallimento, la maggior parte dei clienti rimasti scoperti erano gestiti da [...], anche se poi, come responsabile della società, ho dovuto affrontarli io. Al momento del fallimento gli investimenti ammontavano ad un controvalore di circa 6 mio di franchi.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 7).
Essendo stato l’avv. [...] vice presidente di F.6.6. e contemporaneamente presidente di ACPR 11, parte della clientela di quest’ultima ne ha dedotto un coinvolgimento colpevole nella vicenda, tanto che sono state inoltrate delle denuncie penali nei confronti di A. _______, quindi). Nonostante esse si siano concluse con dei decreti di non luogo a procedere, il danno d’immagine per la società è stato rilevante.
Per far valere i propri diritti e cercare di recuperare il denaro perso, ACPR 11 ha convenuto in giudizio di fronte al foro canadese la società di revisione F.7.7., facendosi patrocinare dallo studio legale [...] di [...], cui si appoggiava l’avv. [...]. La causa campione si è conclusa dopo molti, troppi, anni (nell’incipit i giudici hanno premesso: “it is time to put an end to the longest running judicial saga in the legal history of Quebec and Canada”, doc. CARP L) con la sentenza del 14 aprile 2011, con la quale è stata riconosciuta la violazione dei doveri professionali e contrattuali da parte di F.7.7. nell’allestimento degli audit 1988, 1989 e 1990 nonché delle lettere di valutazione del 1991 su F.6.6. e con la quale la convenuta è stata condannata a risarcire il danno patito dall’attore.
Nell’ambito della procedura di fallimento di ACPR 11, l’imputato ha ottenuto la cessione delle pretese nei confronti di F.7.7., ad eccezione di quelle di pertinenza di ACPR 4, ma la possibilità per lui di farle effettivamente valere appare incerta:
“ A tutti i clienti abbiamo chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad avviare una causa contro la F.7.7., procedura che è tutt’ora aperta. Mi sono recato tre volte a Montreal per testimoniare. Il tutto a spese della ACPR 11. Da quanto ho saputo dall’avv. [...] e come confermato dall’avv. DI 1, si è conclusa una causa pilota che ha visto soccombere F.7.7. per cui si sono aperti gli spazi per procedere con tutte le rivendicazioni. La massa fallimentare di ACPR 11 ha ceduto a ACPR 4 la sua quota parte relativa a tali pretese ed a me quelle degli altri clienti. Il problema con il quale mi trovo confrontato è che per mancanza di mezzi finanziari non so se mi sarà possibile far valere questi diritti.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 12).
G. Investimenti in F.8.8.
L’altra vicenda che ha messo in difficoltà ACPR 11, cagionando importanti perdite finanziarie, è quella relativa all’acquisto delle azioni della F.8.8., società messinese leader mondiale nella produzione di aliscafi, quotata in borsa dal 1987.
La vicenda è stata ripercorsa con sufficiente chiarezza al dibattimento d’appello:
“ Sulla questione F.8.8. inizio col dire che ero amico di [...]e conoscente di [...]. I due fratelli che avevano ereditato dal padre il 40% ciascuno del pacchetto azionario della società leader nella costruzione di aliscafi. In seguito, [...]riuscì a convincere il fratello a farsi cedere la quota per arrivare alla maggioranza. Dopo altre piccole vendite, a [...] è rimasto il 20%. Questa quota è stata portata da noi, ACPR 11, a titolo fiduciario e inserita come proprietà di [...] nel 1990.
Ad un certo punto, nel 1991, [...] decise di uscire completamente dalla società e, a seguito di una trattativa svolta da [...] (braccio destro di [...]), ha venduto a [...] tutto il suo pacchetto azionario del 51%. Quest’ultima società ha, poi, rilevato contemporaneamente anche il 10% di [...]. [...] ha finanziato interamente l’operazione con un prestito fattole da [...] dando in garanzia i titoli F.8.8..
Sapendo che F.8.8. aveva in bilancio 70 miliardi di Lire di liquidità e contando sulla solidità della sua attività, memore dell’esperienza [...], ho deciso di acquisire sul mercato il 7% del pacchetto azionario F.8.8. e di immetterlo nel portafoglio dei clienti, esattamente come era già stato fatto per [...]. Ovviamente i clienti erano informati ed erano contenti dell’operazione.
A richiesta del PP preciso che si trattava di titoli della F.8.8. e non della F.8.8.. La gestione era tutta in mano a [...] che, ad un certo punto, ha ceduto la sua partecipazione nella [...] per un importo di 70 miliardi di Lire, atto che ha prosciugato tutta la liquidità della società. Il valore effettivo di [...] era circa un settimo dell’importo corrisposto. Saputo ciò, ci siamo subito recati da [...] per comunicare loro il nostro dissenso a quest’operazione. Con quest’ultima siamo riusciti a concludere poi un accordo per il quale, a nostra semplice richiesta, in qualsiasi momento, [...] ci avrebbe parzialmente o totalmente riacquistato le azioni F.8.8. in nostra (ACPR 11 e [...]) proprietà per l’importo di 8’750 Lire per azione a fronte di un valore di mercato tra le 6’000 e le 7'000 Lire. Questo accordo è stato concluso senza che fosse necessario procedere per vie legali. Nel contempo ci era pure stato assicurato che [...] sarebbe divenuto vice presidente della Holding, cosa poi avvenuta all’assemblea successiva. Poco meno di un anno dopo, però, viene dichiarato il fallimento della [...]. Per noi è stato come un fulmine a ciel sereno.
Per nostra fortuna [...] è stata poi acquistata dalla [... ]che ha quindi rilevato anche il contratto concluso con noi, non so se coscientemente o meno. Per il tramite del nostro avvocato di Milano, dello studio [...], abbiamo esercitato il diritto di vendita e la [...] ha chiesto un lodo arbitrale sulla questione che ha portato ad un accordo bonale in data 24 luglio 1996 in base al quale [...] ci avrebbe corrisposto un importo di 15 miliardi di Lire di cui 4 anticipati immediatamente e il resto pagando 1,1 miliardo all’anno. I 4 miliardi e la prima rata sono stati regolarmente pagati. In seguito [...] si è recata dal nostro legale annunciando il rischio di fallimento e proponendo di chiudere la vertenza con un pagamento unico di 4 miliardi a saldo. Io ero contrario ma, avendo [...] la maggioranza, mi sono dovuto chinare alla sua volontà e quindi la proposta è stata accettata. Questi importi sono confluiti sul conto ACPR 11 “Gestione” della [...] di Milano nel quale c’era una linea di credito a favore di [...] per 10 miliardi (acceso quando le azioni erano quotate in borsa ed il valore era 30 miliardi). I clienti ACPR 11 che avevano investito in [...] hanno ricevuto contabilmente la loro quota parte ma de facto i soldi sono rimasti al [...][...] di Milano, tant’è che [...]è debitore nei confronti di ACPR 11 “Gestione” per un importo di 4’250'000.- franchi. Io ho tentato di rintracciare [...]e di convincerlo a saldare il debito ma, pur avendo potuto parlargli due volte, non ci sono riuscito.”
(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 12 seg.).
H. L’inizio del declino di ACPR 11
A partire dal 1996, dopo le vicende F.6.6. e [...], che ne hanno compromesso notevolmente la nomea, ACPR 11 ha avuto un’erosione di clienti e, in pratica, oltre a non avere più capitali in gestione, si è ritrovata in una situazione di mancanza di liquidità. Per tentare di sopravvivere, ha dovuto così concentrare la sua attività sull’immobiliare e sulla gestione alberghiera:
“ Fatto sta che, dopo queste vicende, ACPR 11 si è trovata in difficoltà poiché non disponeva più della liquidità per soddisfare alcuni clienti e per rinnovare i fiduciari.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 13).
I. Le modifiche nell’azionariato F.1.1. e la destituzione di
A. _______
Come spiegato da A. _______ al processo d’appello, nel 1993 alcuni suoi clienti erano stanchi dell’operazione F.1.1., avviata ormai da dieci anni, e avevano chiesto di disinvestire per importi considerevoli (fr. 18 mio, secondo l’avv. [...], VI 12 settembre 2006, pag. 3, T9). Già confrontato con la necessità di recuperare liquidità a seguito delle perdite subite con F.6.6. e F.8.8., l’imputato si è trovato così in una difficile situazione, che ha potuto essere sbloccata grazie all’intervento dell’avv. [...], che ha preso contatto con [...], un industriale farmaceutico romano, cliente suo e del fiduciario [...], e gli ha proposto di rilevare buona parte delle posizioni in F.1.1. di ACPR 11 e di F.3.3. Interessato all’affare, questi, tramite la società [...] a lui facente capo, ha di conseguenza versato a ACPR 11 fr. 9 mio e poi, in varie tranches, ulteriori fr. 14 mio (VI 12 settembre 2006, pag. 3, T9).
L’operazione è avvenuta attraverso l’acquisto di obbligazioni zero coupons convertibili e ordinarie F.1.1. a scadenza quinquennale emesse nel 1993 (fr. 18 mio convertibili e fr. 6 mio ordinarie) e nel 1994 (fr. 6 mio convertibili e fr. 3 mio ordinarie, cfr. rapporto EFIN pag. 11, AI 587), di cui si parlerà più in dettaglio al momento dell’analisi delle singole fattispecie.
Nel 1998 vi è stata un’assemblea generale straordinaria degli azionisti di F.1.1., presieduta dall’avv. [...], alla presenza di [...] e A. _______ (doc. CARP L, all. C), in occasione della quale è stata anzitutto decisa una diminuzione radicale del capitale da fr. 60 mio a fr. 12 mio, mediante riduzione del valore nominale delle azioni da fr. 10'000.- a fr. 2'000.-. In secondo luogo, preso atto che il 3 agosto 1998 sarebbe scaduto il prestito obbligazionario ordinario zero coupons di fr. 6 mio e che alcuni investitori in obbligazioni ordinarie zero coupons scadenti il 3 agosto 1999 hanno chiesto di essere rimborsati anticipatamente, gli azionisti hanno deciso di emettere nuove obbligazioni convertibili per fr. 8'090'000.-, sottoscritte da [...]per fr. 5'950'000.- e da [...](riconducibile all’avv. [...] o altri suoi clienti) per il resto. L’imputato, viste le sue difficoltà economiche, non è stato in grado di sottoscrivere alcunché.
Alla trattanda “eventuali” [...], a nome degli azionisti da lui rappresentati, ha chiesto che fosse votata una risoluzione di principio con la quale si decideva di sostituire A. _______ nelle società partecipate con una persona di fiducia. [...]e [...] hanno accolto la proposta, mentre ACPR 11 si è opposta.
Su questo il prevenuto ha dichiarato:
“ Nel 1998 c’è stata un’assemblea di F.1.1. che ricordo essere stata molto dibattuta durante la quale è stata dapprima decisa la conversione obbligatoria di tutte le obbligazioni convertibili che sono divenute azioni, al valore di 10'000.- franchi per azione. Le obbligazioni ordinarie sono state rimborsate: quelle scadenti nel ’98 al valore di 10'000.franchi l’una, oltre gli interessi maturati, mentre quelle che sarebbero scadute ad inizio ‘99 sono state pagate pro rata. Fatta l’operazione di conversione, il capitale era di 60 mio di franchi. Il signor [...], che curava gli interessi di [...], ha prodotto una perizia dell’arch. [...] che concludeva che il capitale F.1.1. avrebbe dovuto essere ridotto di almeno l’80% in quanto il patrimonio era, a suo dire, sovrastimato. Non so su quali basi avesse effettuato le sue valutazioni, ma ritengo che abbia dato troppo peso alle perdite dell’albergo, quindi al reddito rispetto alla sostanza. Io mi sono battuto contro questa proposta, ma purtroppo l’avv. [...] vi si è associato a [...] e quindi ho dovuto soccombere e quindi vi è stata la riduzione del capitale sociale da 60 mio a 12 mio di franchi. All’assemblea è poi stata decisa l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile di franchi 8'090'000.-. Queste obbligazioni sono poi state trasformate in azioni il 2 aprile 2001 con capitale finale di 20'090'000.-. Io non avevo un centesimo e non ho potuto sottoscrivere le azioni che sono andate in mano a [...].” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).
Ancora quell’anno 1998 l’imputato è stato estromesso dalla conduzione di F.1.1. e, in seguito, pure dalla gestione dell’albergo, sicché gli era rimasta unicamente l’amministrazione dei condominii. Ciò ha comportato un’ulteriore riduzione del personale, a 3 sole unità (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. pag. 13; VI 12 settembre 2006 di [...], pag. 4, T9).
A partire da fine 2002, poi, A. _______ ha ceduto a [...], società riconducibile a [...], la quasi totalità della sua quota F.1.1.:
“ Ho deciso, a partire dal 2003 di vendere le azioni F.1.1. a [...] perché avevo bisogno di liquidità e perché nella società non contavo più niente. A seguito dell’esito dell’assemblea del 30 luglio 1998 io sono stato escluso dalla gestione di F.1.1. che è stata assunta inizialmente dall’avv. [...]e poi da [...]. Inoltre, [...]è stata messa in liquidazione ed è stato tolto a [...]il mandato di gestione dell’albergo. Ritengo che ciò sia avvenuto in maniera non corretta. Io mi sono opposto a queste decisioni. Sono convinto che avrei avuto anche dei buoni argomenti dal punto di vista legale, ma purtroppo la mia situazione economica non mi consentiva di far capo ad un avvocato.”. (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 7).
L. L’intervento della [...]e la messa in liquidazione di ACPR 11
Già il 29 aprile 1997 la ACPR 11 aveva inoltrato all’allora Commissione federale delle banche (CFB, la cui attività, dal 2009, è stata rilevata dalla FINMA) un annuncio cautelativo ai sensi dell’art. 50 della Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM). In questo suo scritto ACPR 11 aveva dichiarato di non ritenersi assoggettata alla LBVM, ritenuto che essa disponeva di un mandato fiduciario per la gestione di titoli quotati, la cui maggioranza corrispondeva ad azioni della società F.8.8., sospesa dal listino della borsa di Milano.
Con scritto del 25 agosto 1997 la CFB ha informato la società che, per poter decidere, le sarebbe stato necessario conoscere il numero di clienti della società. Tali informazioni sono state fornite con uno scritto di data 24 settembre 1997, nel quale ACPR 11 ha dichiarato di gestire circa 200 clienti, di cui però solo 19 avevano investimenti in titoli quotati. Su richiesta della CFB, il 16 dicembre 1997, ACPR 11 ha specificato che i clienti per i quali essa deteneva valori mobiliari ai sensi della LBVM erano 18, mentre per gli altri essa si limitava a detenere titoli di società che svolgevano esclusivamente attività di servizio, senza acquistare o vendere valori mobiliari di alcun tipo. Sulla scorta di questi dati, a fine anno 1997, la CFB ha confermato il non assoggettamento dell’attività di ACPR 11 alla LBVM (cfr. resoconto in decisione 24.11.2004 della CFB, AI 1, pag. 2 segg.).
Dopo questa sua prima presa di posizione negativa, l’autorità federale di vigilanza sulle banche è stata chiamata nuovamente a chinarsi sulla questione dell’assoggettamento di ACPR 11 alla LBVM su segnalazione 9 novembre 2000 dei titolari della relazione n. 5034, che avevano depositato presso la società fr. 350'000.-, utilizzati per acquistare i titoli della F.1.1..
Esperite ulteriori indagini, la CFB ha accertato che, in effetti, ACPR 11 aveva in realtà negoziato valori mobiliari per più di 20 clienti, ciò che ne faceva un commerciante di valori mobiliari per conto di clienti ai sensi dell’art. 3 OBVM (AI 1, pag. 6). Inoltre, pur lasciando aperta la questione poiché non determinante ai fini dell’esito della procedura, la commissione federale, avendo constatato che la società ha utilizzato gli averi depositati dai suoi clienti per finanziare delle società immobiliari, ha ritenuto verosimile che la stessa esercitasse un’attività di tipo bancario ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (AI 1, pag. 7).
Il tutto senza mai essersi sottoposta alla necessaria procedura di ottenimento della relativa licenza.
Preso atto di dette infrazioni, del fatto che ACPR 11 non adempiva in alcun modo le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare, di quello che non era possibile sanare la situazione, nonché del fatto che una liquidazione volontaria non poteva entrare in considerazione, la CFB ha ordinato, con decisione 24 novembre 2004, lo scioglimento e la liquidazione coattiva della ditta, che - incomprensibilmente incurante di qualsiasi possibilità di conflitto d’interessi, ricordata la vertenza giudiziaria contro F.7.7. per l’operazione F.6.6.- ha affidato alla società [...]([...], creata nel 1998 dalla fusione di F.7.7. con [...]), Lugano (AI 1, pag. 11).
Il 27 aprile 2005 la CFB ha poi decretato l’apertura del fallimento (AI 10).
La messa in liquidazione e in fallimento è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 14 febbraio 2006, con la quale ha respinto i ricorsi di ACPR 11 contro le decisioni della CFB (AI 182).
La procedura di fallimento è stata chiusa solo 6 anni dopo, con decisione della FINMA del 21 settembre 2011 e la società è stata radiata dal RC il 28 settembre 2011.
M. La fine della gestione dei condominii
Dopo l’intervento della CFB del dicembre 2004, l’amministrazione dei condominii è stata assunta dalla F.4.4., in seguito sostituita dalla F.2.2..
Per finire, A. _______ ha perso anche quest’ultimo mandato di amministrazione condominiale, che i comproprietari hanno deciso di affidare all’avv. RAAP 4 il 3 novembre 2009 (AI 1, inc. 2009.10826).
N. La situazione attuale
Attualmente A. _______ si trova in una situazione molto difficile, sia da punto di vista economico, che da quello sociale. Isolato da buona parte degli amici dei tempi migliori (al processo ha dichiarato, con una certa enfasi ma comunque senza distaccarsi molto dalla realtà, di essere visto come un appestato), riesce finanziariamente a sopravvivere solo grazie all’aiuto dei parenti, che colmano i vuoti che la sua indennità AVS non riesce a coprire. L’appartamento in cui dimora è stato venduto all’asta ed egli dovrà ben presto trovarsi una nuova sistemazione abitativa, impresa che si sta rivelando più complicata di quanto si potesse ipotizzare:
“ Abito da solo in via [...] a [...], ma l’appartamento è stato venduto all’asta il [...] per cui sto cercando una nuova sistemazione in un appartamento sussidiato. Ricerca che al momento risulta difficile perché sul mercato non ve ne sono di disponibili. Ricevo, come da documentazione prodotta oggi dal mio difensore, un contributo AVS di fr. 1'650.- al quale si aggiungono circa fr. 150.- di pensione IMPS. Ho fatto richiesta per ottenere la prestazione complementare e con decisione 7 maggio 2013 mi è stata rifiutata dallo IAS. La questione è ancora pendente perché il mio legale ha fatto opposizione. Riesco a sopravvivere solo grazie all’aiuto compassionevole di mio fratello, di mio figlio e di mia sorella. Sono ancora amministratore della [...] che è la società dietro l’operazione F.8.8.. [...] non ha mai avuto nessuna attività, ma era semplicemente una holding detentrice del portafoglio di azioni F.8.8..
Non sono più iscritto all’ordine dei fiduciari cantonali. Avevo ottenuto le tre autorizzazioni, fiduciario finanziario, commerciale e immobiliare. Ho esecuzioni per circa 6 mio di franchi.
(…) Attualmente, da un po’ di tempo, sono stato isolato anche da un punto di vista sociale oltre che da quello economico e lavorativo. La mia vita all’interno del condominio è molto difficile.
(…) A domanda dell’avv. RAAP 4 rispondo che non mi sono trasferito prima dall’appartamento in cui vivo, che riconosco essere sproporzionato rispetto alle mie esigenze, perché con le scarse entrate su cui posso contare non mi era e non mi è, come dimostrano i fatti, possibile trovare una soluzione abitativa.”
(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. pag. 2 seg.)
A. _______ è incensurato.
III. Inchiesta penale e sentenza di primo grado
7. Il 28 febbraio 2005 la CFB ha sporto denuncia penale nei confronti di A. _______ per i titoli di amministrazione infedele, art. 158 CP, omissione della contabilità, art. 166 CP, disobbedienza a decisione dell’autorità, art. 292 CP, e carente diligenza in operazioni finanziarie, art. 305 ter CP.
Fondamentalmente, alla base della decisione di segnalazione vi è stata la constatazione da parte di [...] dell’esistenza di estratti conto di clienti ACPR 11, dai quali risultava che presso la società era stato depositato l’importo di fr. 70'388'769.- e che la stessa, oltre a ciò, deteneva, in proprio nome ma per conto di clienti, valori mobiliari non quotati per fr. 13'532'051.- e valori mobiliari quotati per fr. 82'699.-. La presenza di tali capitali, tuttavia, non risultava né dai bilanci di ACPR 11 per il 2003 e 2004, né dagli estratti delle relazioni bancarie conosciute intestate alla ditta (AI 3).
La procedura che ne ha fatto seguito ha necessitato l’intervento dell’équipe finanziaria del Ministero pubblico, incaricata dal magistrato inquirente di esperire indagini in merito agli averi dei due grossi clienti che hanno denunciato la situazione: ACPR 4, per i conti [...], [...], [...], [...], [...], e [...], [...].
Il rapporto stilato dagli esperti dopo attento e laborioso esame della documentazione ha consentito di accertare non solo l’esistenza di irregolarità nella gestione degli averi riconducibili ai clienti summenzionati, tali da indurre a ritenere dati gli estremi della commissione di reati a loro danno, ma pure quella di altri delitti commessi nei confronti di ulteriori persone che avevano affidato denaro alla società dell’imputato.
Sulla scorta del referto peritale è stato così allestito l’atto d’accusa del 20 dicembre 2010.
Con sentenza 19 aprile 2012 (inc. 72.2010.150) la Corte delle assise criminali, chinatasi sulla fattispecie, ha sostanzialmente confermato le imputazioni proposte dalla pubblica accusa, dichiarando A. _______ autore colpevole di appropriazione indebita aggravata, appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti, per i fatti descritti nell’AA, prosciogliendolo unicamente dall’imputazione di falsità in documenti per quelli indicati al punto n. 4.8. dello stesso.
La pena è stata fissata in 2 anni e 9 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni in ragione di 27 mesi, mentre per i restanti 6 mesi è stata ordinata l’espiazione. Inoltre, come menzionato in precedenza, è stato posto a suo carico un risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.- e € 837'746.-.
8. Come riportato nei considerandi introduttivi, il nuovo patrocinatore di difesa ha chiarito che l’impugnazione verte unicamente su alcuni aspetti della sentenza, mentre non sono contestate le condanne per buona parte delle fattispecie di cui A. _______ è stato ritenuto colpevole.
In relazione all’accusa di cui al punto n. 1.2. AA, preso atto che già in occasione dell’interrogatorio del prevenuto al processo di primo grado il PP ha corretto la data di commissione del reato da 9 novembre 1998 a gennaio 2000, la difesa ha precisato di non opporsi a tale modifica nonostante la sentenza impugnata riprenda ancora il dato errato.
Con riferimento all’atto d’accusa, che riporta in maniera più dettagliata i fatti imputati al prevenuto rispetto al dispositivo della decisione della Corte delle assise criminali, sono così da considerarsi passati in giudicato e dunque non più da approfondire i seguenti reati:
“1. Appropriazione indebita aggravata siccome commessa nella sua qualità di gerente di patrimoni,
per avere,
(…) allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto
agendo per il tramite della società di gestione patrimoniale ACPR 11, nel frattempo dichiarata fallita dall'allora Commissione federale delle banche, di cui era amministratore unico, agendo di fatto quale dominus dirigenziale ed operativo della società,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da clienti, segnatamente:
1.1. in relazione al cliente titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...] e [...], che, nel periodo [...], gli aveva affidato in gestione averi patrimoniali al netto dei rimborsi pari ad un controvalore di fr. 6'931'441.44, investiti:
- in prestiti fiduciari alla società F.6.6., in relazione al quale il cliente ha riportato la perdita integrale dell'investimento per un controvalore di fr. 2'114'936.65;
- in prestiti obbligazionari ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1.;
- nell'acquisto delle PPP [...] e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 9, acquisendo in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai certificati azionari della società ACPR 9 n. 15 e n. 21;
- nell'acquisto delle PPP [...]e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 9, acquisendo in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai certificati azionari della società ACPR 9 n. 15 e n. 21;
- nell'acquisto di azioni della società F.8.8., dal valore azzerato a seguito del fallimento della società;
- in investimenti fiduciari presso diverse banche,
1.1.1. nel periodo agosto 1998 - gennaio 2000, distratto il rimborso che spettava al titolare delle predette relazioni di complessivi fr. 1'029'566.-, relativo al prestito obbligazionario 1994-1999 F.1.1. pervenuto sui conti della ACPR 11 (fr. 983'114.- il 31 luglio 1998 sul conto 259.721.016 rubrica Raccolta e fr. 46'452.il 10 agosto 1998 sul conto n. 101'059 della Banca [...]), utilizzando i fondi distratti nella misura di fr. 670'869.50 per rimborsare altri clienti e, per la parte restante, per far fronte al pagamento di spese della ACPR 11
1.1.2. in data 21 maggio 2003 venduto il certificato azionario n. [...] di 312 azioni F.1.1. di proprietà del titolare delle suddette relazioni alla [...] per Il prezzo di fr. 600'000.-, incassato a contanti, danneggiando il patrimonio del cliente almeno per tale importo;
1.2. in data 9 novembre 1998 (recte gennaio 2000), messo a pegno indebitamente presso la Banca [...] a garanzia di un credito lombard di fr. 2'960'000.- concesso a ACPR 11, il deposito titoli di quest'ultima, composto per il 95% da azioni [...], detenute a titolo fiduciario per conto della cliente M.D. ([...]), ritenuto che, a seguito del deterioramento della situazione finanziaria di ACPR 11, il 9 ottobre 2000 la Banca Popolare di Sondrio ha escusso il pegno, vendendo le 26'000 azioni [...] della suddetta cliente, danneggiando in tal modo il patrimonio della cliente per almeno € 837'746.35,
atteso che, nel marzo 2005, la cliente ha percepito un risarcimento parziale di CHF 410'000.-;”
“1.6. nel corso dell'anno 2000, distratto le liquidità dei clienti [...] e [...] per complessivi CHF 733’017.-, ritenuto che, durante l'interrogatorio del 28 agosto 2002 dell'accusato davanti all'allora PG Marcellini dipendente dalla denuncia presentata dai clienti, nell'intento di occultare le malversazioni, egli ha dichiarato falsamente che i fondi sarebbero stati depositati su un conto intestato a ACPR 11 presso UBS SA, versando agli atti il falso estratto bancario descritto al punto n. 4.5;”
“2. appropriazione indebita
per avere,
(…)
nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10, per il tramite delle società di cui era azionista unico, amministratore e dominus dirigenziale ed operativo, ovvero di ACPR 11 (decretata fallita il 27 aprile 2005), rispettivamente di F.4.4. (dichiarata fallita il 13 giugno 2008) e [...](decretata fallita il 9 settembre 2010),
allo scopo di procacciare a sé e alle predette sue società un indebito profitto,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati, segnatamente:
2.1. nel periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi CHF 36'347.- a lui affidate dai comproprietari del condominio ACPR 9 per il fondo di rinnovamento,
2.2. nel periodo 2005 - ottobre 2009, per aver distratto gli anticipi sulle spese condominiali, corrisposti dai comproprietari del condominio ACPR 9 per complessivi CHF 89'048.-, destinandoli nella misura di CHF 37'985.- a favore di ACPR 11, nella misura di CHF 18’273.- a favore di F.4.4. e per la parte restante a favore di F.2.2.,
2.3. nel periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi CHF 79'733.- versate dai comproprietari del condominio ACPR 10 per il fondo di rinnovamento,
impiegando in tal modo indebitamente la somma complessiva di CHF 205'128.-, di cui CHF 125'395.- in danno del condominio ACPR 9 e CHF 79’733.- in danno del condominio Il ACPR 10;”.
IV. L’appello dell’imputato e quello del PP
9. Con la dichiarazione d’appello e le precisazioni che vi hanno fatto seguito dopo il cambiamento di difensore, l’imputato ha chiarito di:
· non contestare il reato di cui al punto n. 1.2. dell’AA ma di mettere in dubbio gli accertamenti circa il danno cagionato;
· contestare la punibilità per i reati di cui ai punti n. 1.3.-1.5. dell’AA limitatamente alla cartella ipotecaria di [...], cioè del cliente ACPR 1, per carenza degli estremi soggettivi del reato;
· contestare i punti n. 1.7. e 1.8. dell’AA, con l’eccezione del cliente [...], poiché si tratta di azioni F.1.1. che erano in sua legittima disponibilità economica;
· contestare la fattispecie di cui al punto n. 3.1. dell’AA limitatamente al calcolo dell’entità economica del reato, che per il punto n. 3.1.1., da fr. 1’450'000.- va ridotta a 1'185'000.- e, per il punto 3.1.2., da fr. 650'000.- a fr. 33'549.-, cioè il corrispettivo dei clienti [...] (per tutti i suoi conti) e [...]. Prima di tutto ciò, nondimeno, va verificata la prescrizione per entrambi i reati, i quali sono soggetti alle regole precedenti la modifica legislativa del 2002;
· non contestare nei fatti il punto 3.2. dell’AA, riservandosi di valutare se esiste effettivamente un danno per i condomini, poiché i loro diritti nei confronti dei proprietari morosi non gli sembrerebbero essere stati annullati dalle cosiddette “compensazioni”, la cui ammissibilità doveva essere palese per tutte le parti coinvolte e non solo per A. _______;
· contestare la rilevanza penale della fattispecie di cui al punto n. 4.1. dell’AA, non essendo stata allestita nessuna falsa attestazione a firma M.P.P.;
· chiedere di considerare, nella commisurazione della pena e nella valutazione degli aspetti soggettivi dei reati, gli sforzi di risarcimento fatti da A. _______, nonché le controindicazioni che si sarebbero manifestate alla messa in fallimento di ACPR 11, viste le importanti posizioni creditorie aperte in Canada nei confronti dei revisori di F.6.6., il credito risarcitorio ipotizzato nei confronti dell’avv. [...]e in Italia i crediti per la vertenza F.8.8., messe in pericolo da comportamenti sbrigativi, inaccettabili e costosissimi dei liquidatori di ACPR 11 nominati dalla allora CFB;
· chiedere una sensibile riduzione della pena detentiva, da sospendere integralmente;
· chiedere modifiche dei punti della sentenza relativi alle pretese risarcitorie degli accusatori privati, alla ripartizione del risarcimento compensatorio, alle confische e devoluzioni, nonché al sequestro conservativo.
10. Il procuratore pubblico ha invece postulato l’aumento della pena detentiva a 3 anni, da espiare.
L’appropriazione indebita di cui al punto n. 1.2. AA
11. Questo reato di per sé non è contestato, avendo il prevenuto accettato la condanna. Tuttavia, a mente della difesa, l’indicazione della fattispecie sarebbe errata in relazione alla quantificazione del danno, che a suo avviso non sussisterebbe: la quotazione delle azioni [...]al momento della vendita era notevolmente inferiore a quella considerata nell’AA, sicché dalla vendita sarebbero stati incassati molto meno dei € 837'746.35 per cui il risarcimento di fr. 410'000.- effettuato nel 2005 coprirebbe integralmente lo scoperto.
Si tratta di un’argomentazione nuova, che non era stata avanzata di fronte alla Corte di primo grado dai precedenti difensori di A. _______.
Da quanto asserito dall’accusa, le azioni [...] sarebbero state vendute in due tranches da 13'000 azioni l’una il 9 ottobre 2000 ed il 20 novembre 2000 dalla Banca [...], con un ricavo di € 837'746.35, cioè ad una quotazione media di circa € 32.22.
Le tabelle fornite dalla difesa (doc. CARP LXXIV, doc. 2 e 3) attestano una quotazione a fine gennaio, dopo un mese dall’entrata in borsa della società, di € 25/26 (doc. CARP L, all. E). A suo dire, non vi sarebbero agli atti dati precisi circa il valore delle azioni al momento della loro vendita.
Tale argomentazione non può essere condivisa. In effetti, grazie ad una analisi più approfondita della documentazione presente nell’incarto - ritenuto che nell’aprile del 2000 c’è stato uno stock split 10 a 1 per cui dalle 3000 azioni si è passati a 30'000 è possibile individuare i giustificativi delle due vendite (rapporto EFIN, all. 53, plico C, AI 587), i quali - ancorché non di facile lettura - attestano che le vendite sono avvenute ad un valore unitario di borsa di € 30.95 la prima (per complessivi € 402'350.-, da cui poi sono state dedotte le spese) e di € 34.111 la seconda (per € 443'451.19, lordi).
Di conseguenza non si può che giungere alla conclusione che la quantificazione del danno effettuata in prima sede e dalla pubblica accusa sono corrette.
Le contestazioni avanzate dal prevenuto non possono pertanto trovare spazio alcuno e la decisione di primo grado su questo punto deve essere considerata ineccepibile.
L’appropriazione indebita aggravata delle cartelle ipotecarie di cui ai punti n. 1.3.- 1.5.
12. Il reato prospettato nell’AA ai punti 1.3. – 1.5. concerne l’indebita messa a pegno di tre cartelle ipotecarie di clienti:
“1.3. nel corso del mese di luglio 2000, poiché ACPR 11 presentava sorpassi rispetto al valore di anticipo sul credito lombard di cui al punto n. 1.2., e la Banca richiedeva garanzie supplementari, indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate fiduciariamente presso ACPR 11:
- cartella ipotecaria lI grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella Ipotecaria Il grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
danneggiando in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;
1.4. il 19 dicembre 2000, mediante convenzione sottoscritta con la cliente M.D., che vantava un credito nei confronti di ACPR 11 per il rimborso di 26'000 azioni [...](messe indebitamente a pegno dall'accusato nelle circostanze descritte al punto n. 1.2.), 2000 azioni Sharp e 1000 azioni [...], indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo fiduciario presso ACPR 11:
- cartella ipotecaria II grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])
- cartella ipotecaria II grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])
- cartella ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] dei Comune di [...])
danneggiando in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;
1.5. il 10 marzo 2005, mediante convenzione sottoscritta con [...] a garanzia di un mutuo di CHF 1'000'000.- (utilizzato nella misura di CHF 410'000.- per il risarcimento della cliente M.D. nelle circostanze indicate al punto n. 1.2.), indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo fiduciario presso ACPR 11:
- cartella ipotecaria II grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella ipotecaria II grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])
- cartella ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])
danneggiando in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio”.
13. Anche in questo caso il prevenuto ha riconosciuto i fatti dal punto di vista oggettivo e, almeno in relazione alla cartella ipotecaria di pertinenza del cliente ACPR 4, anche da quello soggettivo.
In relazione alla messa a pegno della cartella ipotecaria del cliente [...], l’imputato ha eccepito essere stato vittima di un errore (errore di diritto), trovandosi tale carta valori nella sua cassaforte unitamente alle altre delle quali poteva disporre. Al dibattimento ha tuttavia asserito che tale pecca deve essere a lui addebitata e ha pertanto accettato la condanna.
Per la cartella ipotecaria del cliente [...], per contro, ha sollevato l’eccezione di mancanza di intenzionalità. A suo avviso egli si era ritenuto legittimamente in diritto di disporre della stessa in quanto il cliente era un debitore moroso che l’aveva precedentemente concessa in garanzia per i pagamenti dei canoni leasing relativi all’acquisto di due Mercedes effettuato dalla sua società, [...], e finanziati dalla [...].
14. Poiché, de facto, l’unica contestazione concretamente sollevata concerne la condanna per l’appropriazione commessa sulla cartella di [...], ci si limita qui ad analizzare soltanto questa fattispecie.
In prima sede, la Corte ha confermato le condanne per i reati commessi con tale carta valori, avendo concluso che la tesi difensiva avanzata dall’accusato non era stata in alcun modo suffragata da prove (sentenza impugnata, pag. 23 seg. 9).
Nel suo appello, A. _______ ha ricordato che già il 12 giugno 2008 aveva prodotto documentazione attestante la concessione dei prestiti leasing e la messa a garanzia degli stessi di 48 azioni della ACPR 8 e della CI gravante la PPP [...](AI [...]) e che quindi, contrariamente a quanto preteso nella sentenza della Corte delle assise criminali, la posizione debitrice del cliente era già stata documentata in corso di istruttoria. Essendosi trovato il cliente in questione in arretrato con i pagamenti sia dei contributi condominiali che delle rate leasing ed essendo [...]fallita il 7 maggio 1996, egli era dunque legittimato a disporne liberamente.
Al processo d’appello, sulla questione, l’imputato ha dichiarato:
“ Il signor ACPR 1, cioè [...], era un cliente che aveva sottoscritto una partecipazione ai ACPR 8 utilizzando la società [...]. Successivamente ACPR 1acquistò due Mercedes facendo capo ad un leasing presso [...]e utilizzando la sua società [...]. Poiché non dava sufficienti garanzie gli è stato chiesto di mettere a garanzia del credito leasing la sua partecipazione alla società ACPR 8. Il signor ACPR 1ad un certo punto sparì dalla circolazione e non pagò più nulla divenendo quindi nei confronti di [...]creditore moroso. Ricordo che ACPR 1ebbe due o tre incontri con l’avv. [...]nei confronti del quale si era addirittura dichiarato creditore senza fare cenno al suo debito con [...]. Questo debito era superiore al valore della partecipazione in ACPR 8. Trascorso molto tempo l’avv. [...], prendendo atto che l’incasso del leasing era impossibile, mi consigliò di realizzare il pegno e di saldare lo scoperto. Ciò venne fatto da F.3.3. che diede i soldi a ACPR 11 che li trasferì a [...]rimborsando il credito. F.3.3. si ritrova in mano il certificato azionario e la cartella ipotecaria. Solo in un secondo tempo mi fu detto dal PP che questo modo di agire non era proceduralmente legalmente ineccepibile e che si sarebbe dovuti passare per il tramite dell’UEF. Dal punto di vista economico si è comunque rivelato efficace. Io ho seguito quanto consigliatomi dall’avv. [...]. Avendo un legale non mi sono posto il problema.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 16).
Quello costituito con la dichiarazione 7 maggio 1991 del cliente [...](AI 388), la cui autenticità non è stata contestata, rappresenta un pegno mobiliare ai sensi degli art. 884 segg. CC. A norma di legge, la realizzazione di un pegno manuale può avvenire attraverso esecuzione in via di realizzazione del pegno, art. 891 CC e art. 41 LEF in relazione con art. 151 segg. LEF, oppure con una realizzazione a trattative private (Thomas Bauer, BSK ZGB II, 4 ed., art. 891, n. 19 segg.). Presupposto per poter svolgere quest’ultima procedura è l’esistenza di un accordo tra debitore e creditore.
E’ nullo qualunque patto che autorizza il creditore ad appropriarsi del pegno in difetto del pagamento, art. 894 CC.
E’ indubbio che la dichiarazione 7 maggio 1991 non costituisce un’autorizzazione a procedere alla realizzazione a trattative private della cartella ipotecaria.
A. _______, rispettivamente le società da lui amministrate, non aveva quindi alcun diritto di disporre del bene mobile affidato. L’averlo fatto nelle tre circostanze summenzionate costituisce un’appropriazione indebita.
L’accusato non ha mai sostenuto, se non al dibattimento d’appello, di aver agito poiché così consigliato dall’avv. [...]. Già per ciò solo questa tesi non appare credibile.
Ma anche se così fosse, non si può riconoscere al prevenuto un errore sull’illiceità del suo agire ex art. 21 CP.
In effetti, la giurisprudenza ha già più volte avuto modo di chiarire che non è possibile sollevare l’errore in diritto quando l’autore ha dubitato o avrebbe dovuto dubitare della liceità del suo comportamento (STF 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, consid. 3.1. e cit). Detto altrimenti, l’eccezione può avere successo solo se anche una persona mediamente coscienziosa e scrupolosa, nelle stesse circostanze e con le stesse conoscenze dell’autore, avrebbe potuto sbagliarsi.
Nel caso in esame, A. _______ aveva conoscenze sufficienti per sapere o dover sapere che un pegno manuale non può automaticamente finire nelle mani del creditore qualora il debitore cada in mora e non vi siano più possibilità d’incasso dello scoperto. Egli, laureato in economia e commercio, ha ottenuto nel 1984 l’autorizzazione cantonale di fiduciario finanziario, commercialista ed immobiliare. Inoltre, già dal 1978 aveva avviato la grossa operazione immobiliare del complesso [...].
Essendo stata l’emissione di cartelle ipotecarie ed il loro utilizzo “pane quotidiano” della sua attività professionale da molto tempo, al momento della commissione dei reati in discussione (che, non va dimenticato, è avvenuta per la prima volta nel 2000, ma per l’ultima nel 2005), ed essendo stato il prevenuto in possesso di ottime credenziali professionali, non è pensabile che egli non fosse a conoscenza dei rudimenti della realizzazione dei pegni manuali. Se anche, dunque, fosse stato consigliato erroneamente da un giurista, egli avrebbe dovuto accorgersi dello sbaglio o quantomeno rendersi conto che era necessario procedere ad ulteriori verifiche. L’errore in diritto, semmai vi è stato, sarebbe stato per lui sicuramente evitabile.
Di conseguenza, anche per la messa a pegno della cartella [...], sono dati gli estremi per una condanna per appropriazione indebita.
L’appropriazione indebita aggravata di cui ai punti n. 1.7. e 1.8 dell’AA
15. Il procuratore pubblico, con l’atto d’accusa, punti n. 1.7. ed 1.8., ha postulato la condanna di A. _______ per il titolo di appropriazione indebita aggravata per avere, il 1. dicembre 2003, venduto alla [...] il certificato azionario n. [...]di 180 azioni della F.1.1. - 100 delle quali di proprietà del cliente F.5.5., 27 del cliente [...], 39 di quello [...]e 14 di quello [...] al prezzo a contanti di fr. 350'000.-, ed il certificato azionario n. [...]di 143 azioni della F.1.1. - 40 delle quali di proprietà di F.5.5., 12 del cliente [...]e 91 di quello [...]- per un prezzo a contanti di fr. 286'000.-, senza che questo denaro venisse ripartito tra gli aventi diritto, avendo in questo modo danneggiato il patrimonio dei clienti.
Come accennato, il prevenuto riconosce l’appropriazione indebita solo con riferimento alle quote del cliente [...], mentre per il resto sostiene di aver agito poiché legittimato a disporre dei titoli: F.5.5. era una società praticamente in mano a lui; [...] è stato rimborsato e non ha mai avanzato pretese; [...] e [...] sono clienti che avevano ceduto le loro azioni a F.3.3. a titolo oneroso tempo prima del gennaio 2003 e che erano stati dunque integralmente rimborsati.
Su questo punto, la sentenza impugnata, accertando la colpevolezza di A. _______, si è così espressa:
“(…) La vendita dei certificati azionari risulta dal rapporto EFIN (Al 587, pag. 49 e 50), ma in sede d'inchiesta la fattispecie non è stata compiutamente chiarita con l'accusato. Sottopostagli per la prima volta il 15 gennaio 2010 (V 16), egli si è avvalso della facoltà di non rispondere (pag. 7) e solo alla fine del verbale 22 aprile 2010 il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa al prevenuto per il motivo di queste due vendite (V 17, pag, 7).
Al dibattimento il prevenuto ha ammesso le vendite dei titoli (ed evidentemente anche di non avere consegnato denaro ai titolari indicati nell'atto di accusa), ma ha contestato la loro attribuzione ai singoli clienti così come indicata nell'atto di accusa e poc'anzi trascritta, così come ha contestato, almeno parzialmente, l'esistenza di un obbligo di risarcimento, e con ciò, di conseguenza, la natura indebita dell'appropriazione (verbale d'interrogatorio dibattimentale dell'imputato, pag. 2):
“… sui punti 1.7 e 1.8 dell’AA ritengo che il prezzo incassato avrebbe dovuto essere pagato al solo [...] in quanto le 14 azioni di [...] sono tuttora esistenti (fanno parte del certificato di 26 azioni di cui si è detto stamane). [...], [...] e [...] hanno effettuato una cessione in favore di F.3.3. a titolo oneroso. Mentre che per quanto riguarda le azioni F.5.5., contrariamente a quanto avevo dichiarato nel verbale 4 aprile 2006 (V4, p. 3) affermo oggi che F.5.5. apparteneva per intero a F.3.3. e non solo per I'88%''.
Da questa dichiarazione dell'accusato si evince quanto meno l'ammissione dell'appropriazione commessa in danno del cliente [...], mentre che per il resto il prevenuto non può essere seguito laddove da un lato (per il cliente [...]) revoca in dubbio l'attribuzione delle azioni ai singoli clienti fatta dall'EFIN dopo minuzioso lavoro di ricerca (Al 587, pag. 52-55) e d'altro canto invoca a proprio favore l'esistenza di pregressi accordi di cessione delle azioni in questione con taluni clienti ([...], [...]e [...]) senza però fornire alcuna prova del suo dire.
In una simile situazione, a fronte oltretutto di un accusato privo di credibilità per avere reiteratamente mentito, la Corte non ha ravvisato nelle argomentazioni difensive motivo per discostarsi dagli accertamenti peritali, in base ai quali il comportamento del prevenuto deve essere qualificato come illecito, costitutivo dell'ascritto reato di appropriazione indebita aggravata.
La Corte nel valutare la portata di questa imputazione ha comunque tenuto conto, ridimensionandone notevolmente la portata, del fatto che F.5.5. era soggetto indirettamente riconducibile, almeno economicamente, all'accusato medesimo, ciò che non toglie comunque la qualità di illecito all'atto di appropriazione commesso in danno di un'entità giuridicamente di per sé stante, della cui formale esistenza non si può fare astrazione.”
(sentenza impugnata, pag. 27 seg.).
16. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria (la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, secondo la norma in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (cpv. 1) o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (cpv. 2).
Sussiste appropriazione indebita aggravata ed il colpevole è punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione sino al 31 dicembre 2006), allorquando egli ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni (DTF 117 IV 22 consid. 1b), o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità (DTF 120 IV 182 seg.), art. 138 cifra 2 CP.
Sotto l’aspetto oggettivo dell’adempimento del reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene mobile o di un valore patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto le cose fungibili che, se non conservate in modo individualizzato, diventano proprietà di colui che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti o gli altri diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti bancari - appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di un accordo o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può disporre liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, p. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, p. 206 e ss).
Così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato, amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011, consid. 3.1.; DTF 133 IV 21 consid. 6.2.; DTF 120 IV 278; DTF 118 IV 34; DTF 106 IV 259; DTF 105 IV 33; DTF 101 IV 163; DTF 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basel 2007, ad art. 138 CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003, p. 277, n. 49).
Non vi è affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore riceve la cosa o la somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da effettuare (DTF 80 IV 55; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 n. 45). L’appropriazione indebita non è stata così, ad esempio, riconosciuta per mancanza di affidamento nel caso di un paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al comune (DTF 106 IV 355). Non sono stati ritenuti affidati, poiché ricevuti per sé, gli acconti che il locatore riscuote dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr., inoltre, casistica in Basler Kommentar, op. cit., ad 138 n. 46 e ss.).
L’azione punibile, e questo è l’ulteriore presupposto oggettivo, consiste nell’appropriarsi della cosa mobile altrui affidatagli. Ciò significa che l’autore deve, da un lato, avere la volontà di spossessarne durevolmente il legittimo proprietario o titolare e, dall’altro, quella di impadronirsene, almeno temporaneamente. Queste intenzioni devono essere espresse, anche per atti concludenti, in maniera esteriormente riconoscibile (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97). Ciò non è ad esempio il caso laddove non si procede semplicemente ad una restituzione della cosa entro i termini oppure non si rispettano le condizioni poste dal proprietario.
Si può ritenere manifesta la volontà di appropriarsi di un bene mobile già dal momento in cui la persona cui esso è stato affidato si comporta in maniera tale da palesare la sua intenzione di disporne come se ne fosse il proprietario. In questo senso è data appropriazione a partire dal momento in cui la cosa è offerta in vendita, non solo dopo l’avvenuta vendita (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97).
Trattandosi di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP - che come accennato, per loro natura, una volta trasferiti ad una terza persona diventano parte del suo patrimonio per mescolanza, anche se di fatto essa non è titolare del diritto su di loro, per cui, non è ipotizzabile un atto di appropriazione fisica come per gli oggetti mobili - occorre, affinché la fattispecie possa considerarsi oggettivamente adempiuta, che il reo abbia impiegato, senza averne il diritto, a proprio profitto o a profitto di un terzo, i valori patrimoniali affidati. L’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP non tutela in questo caso la proprietà, bensì il diritto di colui che ha affidato i valori patrimoniali ad un loro utilizzo conforme allo scopo fissato e alle istruzioni impartite.
L’elemento caratteristico di questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid. 1.3.; DTF 121 IV 23 consid. 1c).
Il gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un conto di sua pertinenza, viola l’obbligo di conservare il controvalore (Werterhaltungspflicht) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1.).
17. Dal profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la sua consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).
Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la possibilità e la volontà di fornire in qualsiasi momento all'avente diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta Ersatzbereitschaft; DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
Il presupposto del disegno d’arricchimento illegittimo non è dato per colui che si appropria di un bene per pagare sé stesso o per tentare di farlo, se egli ha un credito almeno di