Incarto n. 17.2012.42
Locarno 22 agosto 2012/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Giovan Maria Tattarletti
assessori giurati:
AS 1 AS 2 AS 4 AS 5 AS 6 (supplente) AS 3 (supplente)
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 febbraio 2012 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 gennaio 2012 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 16 aprile 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che: con sentenza 26 gennaio 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- rapina aggravata, siccome commessa associandosi ad una banda, per avere:
- a __________, il 18 agosto 2010, commesso, in correità con tale M., minacciando le commesse di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, il furto di fr. 29'765.- e 3'340.- Euro in danno di ACPR 1;
a __________, il 1. ottobre 2010, commesso, in correità con tale M., minacciando le commesse di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, il furto di fr. 3'163.90 e 13'745.- Euro in danno di ACPR 1;
a __________, il 5 novembre 2010, commesso, in correità con tale M., minacciando la commessa di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale nonché legandole mani e caviglie e tappandole la bocca con un nastro adesivo, il furto di fr. 63'454.- e 44'030.- Euro in danno dell’ufficio cambi di ACPR 3;
a __________, il 14 gennaio 2011, commesso, in correità con tale N., minacciando la commessa di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, il furto di fr. 14'926.- e 9’360.- Euro in danno di ACPR 1;
a __________, il 9 febbraio 2011, commesso, in correità con tale N., minacciando la commessa di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, il furto di fr. 1'500.- in danno della stazione di servizio __________;
a __________, l’11 febbraio 2011, commesso, in correità con tale N., minacciando la commessa di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, il furto di fr. 8'210.20 e 15'650.- Euro in danno di ACPR 1;
- coazione per avere, agendo in correità con M. e N., in occasione delle rapine del 18 agosto 2010, del 1. ottobre 2010 e dell’11 febbraio 2011, costretto __________, ACPR 4 e __________ ad entrare e a restare nel locale cambio delle stazioni di servizio presso le quali si trovavano, al fine di poter commettere le rapine;
impedimento di atti dell’autorità per avere, a __________, l’11 febbraio 2011, eludendo, alla guida della vettura Ford Fiesta targata , il controllo di Polizia malgrado il segnale di “alt” impartito da un agente della Polizia cantonale, impedito ai membri della Polizia di procedere ad un atto che entrava nelle loro attribuzioni;
infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________, sempre l’11 febbraio 2011, sempre alla guida della Ford Fiesta targata , salendo sul marciapiede e andando a collidere contro lo specchietto laterale della vettura della Polizia, infranto le norme della circolazione stradale;
- inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per avere, a __________, l’11 febbraio 2011, abbandonato il luogo dell’incidente senza osservare i doveri impostigli dalla legge.
AP 1 è stato, invece, prosciolto dall’imputazione di sequestro di persona e rapimento per le ipotesi sussunte nel reato di coazione.
Per i reati di cui è stato riconosciuto autore colpevole, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e ha ordinato che il condannato venisse ricondotto in carcere per l’espiazione della pena (cfr. verb. dib. di prima istanza, pag. 6), alla cui anticipata esecuzione egli era già stato autorizzato a partire dal 31 maggio 2011 (AI 65).
AP 1 è, inoltre, stato condannato a versare, a titolo di risarcimento danni, l’importo di fr. 33'775.- all’accusatore privato ACPR 3 che, per il rimanente della sua pretesa, è stato rinviato al competente foro civile.
La Corte ha, infine, condannato AP 1 al pagamento di tasse e spese, ponendo invece a carico dello Stato la retribuzione del difensore d’ufficio (da stabilirsi con decisione separata).
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 16 aprile 2012, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1.3, n. 1.1.5 e n. 3.1 della sentenza di prime cure, postulando, con un diverso accertamento dei fatti descritti ai punti n. 1.1.3 e n. 1.1.5, che la pena detentiva inflittagli in prima sede (dispositivo n. 3.1) venga ridotta a tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3.2 e 4 della sentenza 26 gennaio 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.
Con istanza probatoria 18 giugno 2012 il procuratore pubblico ha chiesto l’assunzione agli atti dei seguenti mezzi di prova:
- verbale di interrogatorio reso da PIFA 1 davanti al procuratore pubblico il 4 maggio 2012;
- rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 15 giugno 2012 concernente PIFA 1;
scritti 29 maggio e4e5 giugno 2012 del procuratore pubblico all’avv. DI 1;
- verbale di procedimento disciplinare 8 maggio 2012 nei confronti di AP 1.
Passando oltre l’opposizione presentata il 2 luglio 2012 dall’appellante, con decreto 3 agosto 2012, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto l’istanza probatoria, ammettendo l’acquisizione agli atti del verbale e del rapporto di inchiesta concernente PIFA 1 nonché del verbale di procedimento disciplinare nei confronti di AP 1 e respingendola per il resto.
Inoltre, con il medesimo decreto, è stata ordinata, d’ufficio, l’audizione di PIFA 1 in qualità di persona informata sui fatti.
esperito il pubblico dibattimento il 21 e il 22 agosto 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello nonché la conferma della sentenza di prime cure e della condanna in essa contenuta;
- il patrocinatore dell’appellante, a fronte della solo limitata gravità delle rapine, dell’ampia e spontanea collaborazione fornita dall’imputato, della sua situazione personale segnata anche dalla tragica perdita della compagna, della sua tossicodipendenza e della sua sudditanza nei confronti degli albanesi, ha postulato l’accoglimento dell’appello e, di conseguenza, una riduzione della pena inflitta a AP 1 ad un massimo di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - comporta, innanzitutto, l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa. Incombe alla stessa comprovare l’esistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e non all’imputato dimostrare di non averli realizzati (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8-14, pag. 46-48; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 19, pag. 159 e seg.; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 14-18, pag. 65-66; ad art. 10 cpv. 3, n. 45-49, pag. 72-73). Alla pubblica accusa incombe di principio anche l’onere della prova riguardo all’assenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa come, ad esempio, la legittima difesa o lo stato di necessità. Tuttavia, se l’accusato intende prevalersi di un tale motivo, egli dovrà renderne verosimile l’esistenza. Non è richiesto che egli ne porti la prova piena, essendo sufficiente che la circostanza a discarico goda di una certa credibilità e che sia, dunque, resa almeno verosimile (cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195 ; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 12, pag. 47; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 220, pag. 84-85; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 21, pag. 160-161; Piquerez, Traité de procedure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 702, pag. 443). Il medesimo principio disciplina, poi, la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (cfr., fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio. Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81-83, pag. 181-182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
6. L’accusato: vita e precedenti penali
6.1. AP 1, cittadino italiano, è nato il 21 giugno 1978 a __________, figlio unico di una coppia che ha sempre lavorato, il padre come gestore, a __________, di un negozio di alimentari che ha chiuso nel 2002/2003 (curriculum vitae, all. all’AI 94; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 3) e la madre, dapprima e per lunghi anni, come operaia in una ditta di confezioni e, poi, dopo la chiusura della ditta, come domestica in una famiglia in cui ha prestato servizio fino al 2011, anno in cui è passata al beneficio della pensione (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 3).
Dopo il divorzio dei genitori (pronunciato quando lui aveva 18/19 anni), AP 1 è rimasto a vivere con il padre a __________, mentre la madre si è trasferita a __________, presso i genitori.
Al dibattimento di prima sede, AP 1 ha riferito che, da un paio d’anni, i suoi genitori sono tornati a vivere insieme (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 1).
Dopo avere frequentato le scuole elementari e medie a __________, AP 1 ha iniziato, nel 1992, la scuola alberghiera di __________ che ha, però, lasciato dopo un anno, non sopportando la lontananza da casa e l’ambiente dell’internato (dove doveva obbligatoriamente soggiornare) caratterizzato, secondo le sue dichiarazioni al dibattimento d’appello, da episodi di nonnismo.
Dal 1993 al 1997 ha lavorato quale metalmeccanico per un’officina di __________, inizialmente come apprendista e poi come operaio specializzato con uno stipendio mensile di Lire 1'300’000.
Terminato il servizio militare (prestato tra il 1997 ed il 1998 e durante il quale ha funto da aiuto-cuoco; curriculum vitae, all. all’AI 94), AP 1 ha ripreso a lavorare come metalmeccanico, questa volta per una ditta in provincia di __________. Perso quel posto (a causa di contingenze economiche), nel 1999 ha iniziato a lavorare nell’ambito della ristorazione, dapprima come aiuto-cuoco in un esercizio pubblico di __________ e, poi, nell’estate del 2000, come barista in un locale di __________.
Nel 2000 sono iniziati i suoi problemi con la giustizia italiana. Dopo anni di consumo di stupefacenti (iniziato nel 1993/1994 e di cui diremo meglio in seguito), nel settembre del 2000 è stato arrestato e, nel 2002, condannato ad una pena detentiva per possesso di hashish finalizzato allo spaccio (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 2). Durante l’espiazione della condanna inflittagli per tali fatti, AP 1 ha frequentato l’Istituto __________ senza tuttavia conseguire il relativo diploma, poiché ha lasciato la scuola subito dopo la scarcerazione, senza portare a termine la formazione (curriculum vitae, all. all’AI 94; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 3).
Uscito di prigione nel 2003, ha iniziato a lavorare come imbianchino, prima quale dipendente e, poi, in proprio a __________.
L’attività indipendente - che sembrava ben avviata - ha avuto un brusco arresto nel 2004/2005 a causa di un dissesto finanziario causato da un cliente che gli aveva commissionato importanti lavori e che era sparito senza pagare e senza lasciare tracce. AP 1 ha così pensato di risolvere i suoi problemi commettendo una lunga serie di rapine (e, meglio, 16), per le quali è stato incarcerato dal 2006 fino alla metà del 2008 (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 3 e verb. dib. d’appello, pag. 3).
Uscito di prigione, AP 1 è tornato a vivere con la sua compagna (con la quale aveva stretto un legame sentimentale stabile già dal 2004) in provincia di __________ dove ha preso in gestione un ristorante, nel quale lui ha lavorato come pizzaiolo e aiuto-cuoco (curriculum vitae, all. all’AI 94; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 3).
Il 3 gennaio 2009, la sua compagna - che, all’epoca, era incinta - è deceduta a seguito di un incidente automobilistico. Va annotato che questo gravissimo lutto ha seguito di pochi mesi il decesso di entrambi i nonni materni che, a quanto risulta dalle valutazioni degli operatori della __________, erano stati, dalla separazione dei genitori, le sue principali figure di riferimento affettivo (doc. dib. TPC 4).
Sconvolto dalla perdita della compagna e del figlio che portava in grembo, AP 1 ha ripreso a consumare stupefacenti (cfr. sotto), ha abbandonato il ristorante ed è tornato a vivere con il padre a __________.
Da quel momento in poi ha lavorato soltanto in modo irregolare e incostante, in genere come imbianchino (curriculum vitae, all. all’AI 94; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 4).
6.2. Della sua situazione finanziaria, AP 1 ha detto che il suo unico reddito fisso era costituito da un’indennità d’invalidità di 150.- Euro al mese corrispostagli dall’INAIL a seguito di lesioni permanenti ad un ginocchio riportate a causa di un infortunio, somma cui si aggiungeva quanto egli riusciva a guadagnare con i lavori che, di volta in volta, effettuava (MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 6; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 4). Al riguardo, al dibattimento d’appello ha dichiarato che, quando le cose andavano bene, i lavori praticati (specie quello di imbianchino) potevano fruttargli discretamente (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 13).
AP 1 ha un debito di 14'000.- Euro circa nei confronti della __________ che gli aveva concesso un prestito di 16'000.- Euro (doc. dib. TPC 9; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 4).
Egli ha, inoltre, dichiarato di avere contratto un altro debito di circa 40'000.- Euro nei confronti di M. (debito dovuto ad acquisti di cocaina e di cui si dirà meglio in seguito; MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 6; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 4).
6.3. AP 1 fa uso di stupefacenti sin dall’età di 15/16 anni. Ha iniziato con le droghe leggere (marijuana e hashish) ed è, poi, passato a droghe più pesanti quali gli acidi, l’ecstasy e la cocaina che è ben presto diventata la droga “preferita”. Diventato altrettanto in fretta tossicodipendente, ha cominciato a spacciare per poter “mantenermi il vizio” (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 2).
Egli è seguito sin dal 2001 dal Servizio per le __________, presso il quale ha avviato e seguito sino al 2008, con un buon successo, un programma terapeutico per mettere fine al suo consumo di stupefacenti (doc. TPC 25; doc. dib. TPC 4 e 6; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 4).
Ha ripreso a consumare cocaina nel 2009, a seguito dell’improvviso decesso della compagna:
“avevo seguito con il Ser. T. un programma terapeutico per cercare di non farne più uso. Quando è venuta a mancare la mia compagna, per me è stato come avere un vuoto sotto i piedi per cui non ho avuto più nessun interesse e le volte che abusavo della cocaina avrei desiderato anche di morire” (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag 4).
Secondo le sue dichiarazioni, dopo la morte della compagna il suo consumo di cocaina è stato regolare ed intenso arrivando egli a consumare (per via nasale o fumandola) una media di 5/8 grammi al giorno, con punte di 10/15 grammi al giorno (cfr., fra gli altri, MP AP 1 16.9.2011, AI 94, pag. 13; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 4). L’appellante ha spiegato di essere, in sostanza, caduto (o ricaduto) in un “tunnel”:
“In poche parole lavoravo e quel poco che guadagnavo lo utilizzavo per acquistare droga” (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 4).
Durante la sua carcerazione in vista dell’estradizione, AP 1 è stato sottoposto ad un test tossicologico qualitativo sulle urine, risultato positivo alla cocaina (doc. TPC 25; doc. dib. TPC 6; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 5).
In carcere, AP 1 ha regolarmente assunto degli ansiolitici. Lo fa ancora attualmente. Il suo stato al dibattimento d’appello ha dimostrato l’importanza (quantitativa) del trattamento farmacologico cui si sottopone. A tratti, infatti, egli appariva palesemente sedato: per esempio, ciò è stato il caso alla lettura del dispositivo, quando faticava a tenere gli occhi aperti tanto che la presidente della Corte ha interrotto la spiegazione del giudizio per chiedergli se stesse bene e, avuta risposta positiva, se avesse assunto medicamenti durante la giornata, domanda cui AP 1 ha nuovamente risposto affermativamente, dichiarando di avere assunto, nel pomeriggio, un altro Xanax (medicamento che, a suo dire, gli è stato prescritto sia durante la carcerazione in vista dell’estradizione che al penitenziario cantonale; verb. dib. d’appello, pag. 2).
A questo proposito, si rileva come diverse dichiarazioni di AP 1 sembrino soffrire di una buona dose di confusione. Fra queste, quella relativa al debito con la __________: nella dichiarazione stato civile e patrimoniale in atti sub AI 38 AP 1 ha indicato un debito di soli fr. 400.- in relazione al prestito della __________ mentre dal doc. dib. TPC 9 risulta che tale debito ammonta a ben 14'000.- Euro.
6.4. Incensurato in Svizzera, AP 1 è pluripregiudicato in Italia dove ha subito le seguenti condanne:
- il 21 novembre 2002 il Tribunale di __________ lo ha condannato alla pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione (oltre che alla multa di 21'800.- Euro) per ripetuta detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (AI 96), condanna parzialmente riformata il 18 settembre 2003 dalla Corte di appello di __________ che gli ha inflitto una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione (oltre che una multa di 6'800.- Euro; AI 35), pena condonata il 9 ottobre 2006 nella misura di 8 mesi di reclusione e 1'800.- Euro di multa (AI 96);
- il 2 marzo 2006 il Tribunale di __________ lo ha condannato per tentata rapina in concorso con resistenza a un pubblico ufficiale alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione (oltre che alla multa di 400.- Euro), pena cui il 7 maggio 2007 è stato applicato l’indulto (AI 35 e AI 96);
il 14 giugno 2007 il __________ presso il Tribunale di __________ gli ha inflitto una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione (oltre che una multa di 600.- Euro) per rapina in concorso con detenzione illegale di armi (reati ripetuti in 16 occasioni nel periodo luglio 2005 - gennaio 2006; AI 35 e AI 92).
Va, qui, precisato che AP 1 ha dichiarato di avere sempre usato armi giocattolo (cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag 32);
il 24 agosto 2010 il Tribunale di __________ lo ha condannato alla pena di 35 giorni di arresto (pena sostituita con l’ammenda di 1'330.- Euro) oltre che all’ammenda di 800.- Euro per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e guida di veicolo senza aver conseguito la patente (AI 35; MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 7-8; MP AP 1 16.9.2011, AI 94, pag. 12-13).
Al dibattimento di prime cure, l’avvocato italiano che ha seguito l’appellante in tutte le sue vicende penali ha riferito di avere ritirato l’appello inizialmente interposto contro la condanna del 2 marzo 2006 per permettere alla sentenza di passare in giudicato e per poter, quindi, fare un patteggiamento “per continuazione” con le 16 rapine, ciò che ha fatto sì che la pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione sia stata assorbita da quella inflitta il 14 giugno 2007 (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 3; AI 35).
AP 1 ha dichiarato di avere subito, in Italia, condanne per complessivi 10 anni e 2 mesi di reclusione di cui ha effettivamente scontato sette anni (MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 6; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 5).
6.5. Interrogato sul suo futuro, egli ha dichiarato di voler tornare in __________, dove ha già vissuto in passato per alcuni mesi e dove ha detto di avere la possibilità di lavorare nel settore del turismo (MP AP 1 16.9.2011, AI 94, pag. 13; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 5-6).
Fatti accertati in prima sede
Rapine e identificazione degli autori
7. Nel periodo compreso tra il 18 agosto 2010 ed il 9 febbraio 2011 __________ furono teatro di ben cinque rapine: quattro a stazioni di servizio con annessi uffici cambio ed una ad un ufficio cambio.
Per identificarne gli autori, gli inquirenti ticinesi - che erano peraltro riusciti ad estrarre, da una traccia di DNA rinvenuta in una delle vetture (tutte risultate rubate) utilizzate per commettere una delle rapine, un profilo di DNA che, seppure incompleto, poteva essere utilizzato per un confronto mirato con il profilo di un sospetto autore - allacciarono una stretta collaborazione con le autorità italiane.
L’11 febbraio 2011, avuta notizia della commissione di una nuova rapina (questa volta a __________), alcuni agenti di pattuglia della polizia stradale raggiunsero il valico di __________ per controllare i veicoli in uscita. Al fine di controllare una vettura con targhe italiane che sopraggiungeva in direzione dell’Italia con a bordo due giovani, gli agenti ne occuparono parzialmente la corsia di marcia e con il braccio intimarono l’alt al conducente. Questi, anziché obbedire, salì in parte sul marciapiede, scansò l’auto della pattuglia che urtò con lo specchietto laterale sinistro e si diede alla fuga.
Inseguiti dalla polizia, i fuggiaschi - dopo avere abbandonato l’auto, rinvenuta poi dagli agenti a __________, nei pressi del confine verde - riuscirono a far perdere le loro tracce dileguandosi nei boschi circostanti.
Gli accertamenti effettuati permisero alle autorità italiane di stabilire che la vettura abbandonata dai fuggiaschi era in uso a __________ che - sentito in questura a __________ - spiegò di averla prestata ad AP 1 (sentenza impugnata, consid. 3.2, pag. 11-12).
Le ricerche intraprese, dopo che anche uno degli agenti che avevano intercettato l’auto in fuga aveva riconosciuto nella foto segnaletica di AP 1 il conducente del veicolo, portarono, ancora l’11 febbraio, a __________, all’arresto dell’imputato da parte della Guardia di Finanza della __________.
Il correo di AP 1 non poté, invece, essere tratto in arresto (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 12).
8. Associato alla Casa __________ dove rimase in carcere estradizionale (dall’11 febbraio al 4 aprile 2011), AP 1 acconsentì all’estradizione (chiesta per ripetuta rapina aggravata, ripetuto sequestro di persona, ripetuta infrazione alla Legge federale sulle armi, impedimento di atti dell’autorità e ripetuta contravvenzione alla Legge federale sulla circolazione stradale) e giunse in Ticino il 5 aprile 2011 (sentenza impugnata, consid. 3.4, pag. 13).
L’imputato è rimasto in carcerazione preventiva dal 5 aprile al 30 maggio 2011.
Dal 31 maggio 2011 egli si trova in anticipata espiazione pena presso il PCT (sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 14; AI 65).
9. Già al momento del fermo da parte delle autorità italiane AP 1 ha ammesso di essere uno degli autori della rapina commessa quel giorno a __________, precisando di avere agito con un cittadino albanese, tale N., di cui ha fornito il numero di cellulare (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 13).
Dal numero di telefono, gli inquirenti hanno potuto identificare il correo in PIFA 1 e, a seguito di un ordine di cattura internazionale con contestuale domanda di estradizione (tuttavia non ancora evasa al momento del dibattimento di prima sede; sentenza impugnata, consid. 4, pag. 14-15), procedere al suo arresto (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 42).
10. Estradato in Svizzera, dopo aver preso atto dei mandati di cattura emessi a suo carico, AP 1 ha subito ammesso di essere l’autore delle cinque rapine contemplate in tali atti (che non comprendevano, però, la rapina del 5 novembre 2010, cioè quella all’ufficio cambio di __________), spiegando di avere agito in correità con due cittadini albanesi - M. e N. - che alternativamente si erano uniti a lui per mettere a segno i vari colpi (sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 13).
Per diversi interrogatori AP 1 ha omesso di parlare della rapina del 5 novembre 2010, di cui si è assunto la paternità, insieme a M., soltanto il 16 giugno 2011 e soltanto dopo essere stato confrontato con i riscontri oggettivi che lo situavano sul luogo del crimine, e meglio con il rinvenimento del suo DNA sul nastro adesivo con cui era stata legata la vittima (sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 13-14). Egli ha spiegato di non avere spontaneamente parlato di quella rapina
“perché non mi era stata chiesta ed in più la modalità in cui l’avevamo fatta non mi garbava molto. La signora è stata legata in quanto ad un certo momento si è messa ad urlare e voleva schiacciare l’allarme” (sentenza impugnata, consid. 7.3, pag. 22).
Le rapine
11. Sulla scorta delle dichiarazioni dell’imputato e di quelle delle vittime nonché dei filmati della videosorveglianza, la prima Corte ha accertato che tutte le rapine sono state commesse da due persone (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 14).
AP 1 ha dichiarato di avere perpetrato le prime tre rapine (quelle del 18 agosto, del 1. ottobre e del 5 novembre 2010) con M. (cittadino albanese che aveva conosciuto circa un anno prima in Italia) e le successive tre rapine (quelle del 14 gennaio, del 9 febbraio e dell’11 febbraio 2011) con N. (altro cittadino albanese conosciuto in Italia; sentenza impugnata, consid. 4, pag. 14).
12. Secondo le dichiarazioni di AP 1, M. era uno dei suoi fornitori di cocaina che aveva conosciuto più o meno nell’aprile 2010 “presso il Bar __________ o presso il __________” (PS AP 1 5.4.2011, all. 13 RPG 5.10.2011, pag. 3).
Fu lui - sempre secondo le dichiarazioni di AP 1 - a proporgli “di commettere con lui queste rapine” per “rientrare” (MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 3), e meglio per trovare i soldi con cui saldare il debito che AP 1 aveva maturato con lui per acquisti di cocaina fatti a credito.
Sempre secondo le dichiarazioni di AP 1, fu sempre M. che, prima della quinta rapina, gli disse che, nei colpi successivi,
“sarebbe stato accompagnato da N. (albanese) che già aveva esperienze in rapine” (MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 4);
“La sera prima del colpo mi sono visto con M. al bar __________. Questi mi diceva che l’indomani avrei dovuto andare a fare un lavoro sempre a quel distributore di benzina assieme a N.” (PS AP 1 5.4.2011, all. 13 al RPG 5.10.2011, pag. 5 e 6);
“M. mi aveva detto che c’era da fare un lavoro, inteso come rapina, ma che lui non poteva esserci siccome impegnato e che dovevo andare a farla assieme a N.”
(PS AP 1 4.5.2011, all. 14 al RPG 5.10.2011, pag. 5).
13. Di M., agli inquirenti, AP 1 ha dichiarato che si tratta di:
“un albanese, età 36/37 anni, corporatura robusta, capelli rasati, moro, sopracciglia folte, altezza circa 1.80 e occhi scuri castani”
(PS AP 1 5.4.2011, all. 13 al RPG 5.10.2011, pag. 3).
AP 1 ha, poi, detto di non avere il numero di cellulare di M. e ha spiegato che, quando voleva contattarlo per acquistare droga, bastava cercarlo in uno dei due bar indicati che l’uomo frequentava abitualmente.
AP 1 ha, poi, dichiarato di avere paura di M.:
“M. non è solo uno spacciatore ma è una sorta di capoccia in seno alla comunità dei suoi concittadini (albanesi)”
(MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 3);
“… anche se mi presentano la foto o di persona il M., io dichiarerò che non lo conosco perché, non per me ma per la mia famiglia ho paura per la loro incolumità”
(all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 16).
Al dibattimento d’appello, al riguardo AP 1 ha detto:
“Confermo di avere detto tutto quanto so su M.. Ho conosciuto M. circa un paio di anni fa. Di lui ho avuto un paio di numeri di telefono che però so che ha cambiato quando ancora io ero libero: mi ricordo che me li aveva dati dicendomi che avrei potuto contattarlo su quei numeri ma che poi li ha cambiati ben presto. Io compravo cocaina da lui. Quando avevo bisogno lo trovavo al bar __________ oppure al Circolo __________.
Di M. agli inquirenti ho detto tutto quanto sapevo, e meglio ho detto loro quali posti frequentava. Non ho mai saputo il cognome di M.. Prima di essere arrestato non avevo alcun numero di telefono su cui reperirlo. Ribadisco però che, per paura di ritorsioni, in particolare contro i miei familiari, dovessi essere messo a confronto con lui, mi avvarrei del diritto di non rispondere, cioè non lo riconoscerei.
So che M. si occupava non solo di droga, ma anche di prostituzione e di documenti falsi” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
14. Come visto, invece, AP 1 ha dato alla polizia il numero di telefono dell’uomo che lui conosceva come N., permettendone, così, l’identificazione e l’arresto.
15. AP 1, sin dal primo interrogatorio, ha giustificato le rapine con la necessità di estinguere un debito di 40'000.- Euro, contratto fra la primavera del 2010 ed il febbraio del 2011 con M. a seguito di acquisti di cocaina a credito (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 33).
L’imputato ha affermato che il bottino delle rapine veniva suddiviso a metà fra lui e M., prima, e N., poi. Ha, quindi, precisato che, dalla metà che gli pertoccava, M. tratteneva una parte per scalare il debito che - ha precisato - non aveva ancora potuto essere estinto in quanto egli, nel frattempo, continuava ad acquistare da M. cocaina a credito (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 34).
AP 1 ha stimato di aver tenuto per sé, già dedotto il parziale rimborso del debito, 40/50'000.- Euro che ha detto di avere speso, oltre che per mantenersi, “in droga e divertimento” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 34-35).
Ritenuto come AP 1 non abbia destinato al pagamento del vantato debito l’intero provento dei reati da lui commessi e come, sebbene disponesse del denaro provento delle rapine, abbia (sempre secondo le sue dichiarazioni) continuato ad acquistare cocaina a credito e sempre da M., la tesi da lui avanzata per giustificare la commissione delle rapine non ha convinto la prima Corte che ha ritenuto che, “qualora debito ci sia stato, non è stato il solo motivo alla base dell’agire dell’imputato” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 35).
16. Per i dettagli delle sei rapine di cui AP 1 deve rispondere, si rinvia ai consid. 5-10, pag. 15-31 della sentenza impugnata che vengono qui richiamati in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
Al riguardo ci si limita a ricordare brevemente le caratteristiche comuni a tutte e sei le rapine che la prima Corte ha accertato fondandosi, in pratica, sulle dichiarazioni di AP 1, che costituiscono la struttura portante degli accertamenti eseguiti in prima sede (in ogni caso, per quanto non rilevabile dalle deposizioni delle vittime) e che non sono contestati, se non su alcuni dettagli di cui diremo in seguito.
a. Per tutte le rapine, AP 1 e i correi effettuarono diversi sopralluoghi durante i quali:
“si controllava in particolare il passaggio e l’orario delle pattuglie, se vi erano strade bloccate per lavori in corso o altro, quanta clientela era presente in determinati orari, gli orari delle scuole per evitare il traffico e via dicendo, in modo da correre i minori rischi possibili”
(all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 13).
Proprio perché non vi era nessun controllo, venne sempre utilizzato il valico di __________ , varcato all’orario di punta dei frontalieri (ossia al mattino presto) al fine di mescolarsi a loro (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 32-33).
b. Per tutte le rapine furono utilizzate pistole giocattolo su cui venne nascosto - pitturato o coperto con del nastro adesivo - il segno distintivo della loro natura di giocattolo (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 31-32).
c. In nessuna delle rapine (con l’eccezione della terza rapina di cui diremo dopo) i due rapinatori si sono lasciati andare ad atti di violenza e soltanto in due di esse (quelle del 14 gennaio e dell’11 febbraio 2011) essi si lasciarono andare a violenze verbali (“apri questa cazzo di cassaforte (…) apri sta cazzo di cassaforte, vedi brutta stronza che ce ne sono ancora”, PS P. 14.1.2011, AI 89.5 in relazione alla rapina del 14 gennaio 2011 e “…giuro che ti ammazzo, hai tre minuti, tre minuti se no inizio a menarti…”, dichiarazioni di T. in relazione alla sesta rapina citate al consid. 10.1 a pag. 29 della sentenza impugnata).
È certo che, comunque, le vittime e i clienti che, in alcuni casi, entrarono nelle stazioni di servizio al momento delle rapine furono sottoposti a situazioni di particolare stress e paura già solo per il fatto che, come ha ammesso AP 1, le armi utilizzate sembravano vere ed incutevano paura (sentenza impugnata, consid. 5.3, pag. 17).
Per contro, va annotato che, durante la rapina all’ufficio cambi, i due rapinatori legarono e imbavagliarono con del nastro adesivo la madre del titolare dell’ufficio che aveva cercato di nascondere ai due malviventi che la cassaforte era aperta (fingendo un malore e appoggiandovisi contro) e, con un gesto più che coraggioso, aveva premuto il pulsante di allarme.
d. Tutte le rapine durarono pochi minuti. Pochi minuti durò anche la limitazione di libertà delle vittime (sia delle commesse che dei clienti). Questo fu il caso anche per la signora __________, madre del titolare dell’ufficio cambi di __________ che, fortunatamente, nonostante fosse stata legata, riuscì a liberarsi e a chiamare aiuto dopo soli pochi minuti.
17. Con sentenza 26 gennaio 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di rapina aggravata, siccome commessa in banda (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 35-39 e dispositivo n. 1.1, pag. 44-45).
In relazione ai tre clienti costretti ad entrare nell’ufficio cambio AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di coazione (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 39-40 e dispositivo n. 1.2, pag. 45).
Egli è, infine, stato riconosciuto colpevole di impedimento di atti dell’autorità, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 40 e dispositivi n. 1.3, 1.4 e 1.5, pag. 45).
La sentenza è stata appellata da AP 1.
Da qui, la presente procedura.
Appello
Accertamento del ruolo giocato dall’appellante nelle rapine del 5 novembre 2010 e del 9 febbraio 2011
18. AP 1 contesta, anzitutto, l’accertamento della Corte delle assise criminali in merito al ruolo da lui avuto nelle rapine del 5 novembre 2010 e del 9 febbraio 2011, negando di avere assunto alcuni comportamenti che i primi giudici gli hanno attribuito (dichiarazione di appello 16 aprile 2012, punto E.5, pag. 10).
In relazione alla rapina del 5 novembre 2010, pur ammettendo di avere minacciato la vittima con la pistola giocattolo, egli nega di essere stato lui a legarla ed imbavagliarla con il nastro adesivo. Al proposito, egli nega di avere fatto le ammissioni di cui si parla nella sentenza impugnata (dichiarazione di appello 16 aprile 2012, punto E.7, pag. 12-13).
Quanto alla rapina del 9 febbraio 2011, AP 1 ammette di avere impugnato la pistola giocattolo con la mano sinistra ma contesta di averla puntata alla nuca della commessa. A dire dell’appellante, quello che la commessa ha ritenuto essere una pistola puntata dietro la nuca non era l’arma, bensì l’ingessatura della sua mano destra che egli utilizzava per spingere la donna verso l’ufficio cambio (dichiarazione di appello 16 aprile 2012, punto E.8, pag. 14-15).
Rapina del 5 novembre 2010
19.a. In relazione alla rapina del 5 novembre 2010, nella sentenza della Corte delle assise criminali si legge che:
“l’imputato, come accennato sopra al considerando 3.5, ha ammesso, anche in aula, di avere insieme a M. minacciato con la pistola (la medesima utilizzata nei precedenti colpi) l’anziana vittima legandole con un nastro adesivo mani e caviglie nonché tappandole con il nastro adesivo la bocca” (sentenza impugnata, consid. 7.3, pag. 22).
b. L’appellante nega di essere stato lui a legare ed imbavagliare l’anziana vittima con il nastro adesivo e contesta di avere mai fatto ammissioni in questo senso.
c. Negli atti non vi è alcuna dichiarazione in cui AP 1 ammette di avere personalmente legato ed imbavagliato la vittima: egli ha, invece, sempre sostenuto che fu M. a legare ed imbavagliare la vittima.
Dopo avere ammesso - seppur soltanto in un secondo tempo e soltanto perché confrontato con i riscontri oggettivi che lo collegavano al luogo dei fatti (cfr. PS AP 1 16.6.2011, all. 16 RPG 5.10.2011, pag. 3) - di avere partecipato a tale rapina, AP 1 ha dichiarato che, mentre “M. andava allo sportello e prelevava il denaro riposto nella cassa del cambio”, lui rimase con la vittima, precisando che:
“La donna iniziava a ribellarsi e dandomi uno spintone si allungava schiacciando un bottone che presumo fosse l’allarme. A questo punto visto il trambusto sopraggiungeva M. il quale impartiva alla donna [l’ordine] di sedersi ma questa opponeva resistenza poiché adduceva il fatto che soffriva di cuore. Io e M. l’abbiamo presa senza violenza e l’abbiamo fatta sedere a terra. Ad un certo punto ha iniziato ad urlare e M. decideva di legarla con il nastro da pacco. (…) M. mi ordinava di legarla ma a me prendeva male questa cosa visto l’età della donna e non lo facevo. Alla fine è stato lui a legarla alle mani e alle caviglie.
Gli interroganti mi informano che il nastro da pacco è stato pure messo sulla bocca.
Ne prendo atto ma non ricordo questo particolare”
(PS AP 1 16.6.2011, all. 16 RPG 5.10.2011, pag. 4).
Queste dichiarazioni sono state ribadite anche nei suoi successivi verbali:
“… è stato lui (n.d.r.: M.) a legare la signora anziana con il nastro adesivo da pacco che già avevamo con noi”
(PS AP 1 24.8.2011, all. 17 RPG 5.10.2011, pag. 3);
“Non sono stato io a legare la signora ma M. siccome la stessa ha iniziato a gridare e a difendersi spintonandomi”
(MP AP 1 16.9.2011, AI 94, pag. 4).
Certo, nel verbale dibattimentale redatto in prima istanza si legge quanto segue:
“D: Conferma i fatti descritti al punto 1.3 AA e meglio di aver commesso, sempre in correità con M., un furto presso l’Ufficio cambi di ACPR 3 di __________ in data 5 novembre 2010, minacciando con una pistola la commessa, legandole con un nastro adesivo mani e caviglie nonché tappandole con il nastro adesivo la bocca, come ha già ammesso durante l’inchiesta?
R: Confermo” (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 8),
ma, rilevato come la fattispecie descritta nella domanda possa attagliarsi anche alla sola correità senza estendersi al compimento personale di tutti i gesti indicati e, soprattutto, che in essa venivano richiamati i precedenti verbali resi da AP 1 (“come ha già ammesso durante l’inchiesta”), non va trascurato che, poco sotto, si legge pure che AP 1 ha dichiarato che:
“La signora è stata legata in quanto ad un certo momento si è messa ad urlare e voleva schiacciare l’allarme. È stato M. a legarla in quanto io non me la sono sentita”
(all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 8-9).
A fronte di tali dichiarazioni non si può, dunque, certo ritenere che l’appellante abbia ammesso di essere stato lui a legare la vittima.
Ma neppure si può ritenere che la prima Corte abbia davvero proceduto ad un accertamento in tal senso, nella misura in cui, dopo avere osservato che l’imputato aveva ammesso di avere “minacciato con la pistola (…) l’anziana vittima legandole con un nastro adesivo mani e caviglie nonché tappandole con il nastro adesivo la bocca” (sentenza impugnata, consid. 7.3, pag. 22), essa ha riportato la versione fornita da AP 1 secondo cui fu M. a procedere personalmente a tale operazione.
Neppure dalla lettura del considerando relativo alla commisurazione della pena si può trarre la conclusione che la Corte delle assise criminali abbia ritenuto che fu AP 1 a legare la vittima atteso che, in esso, si legge unicamente che:
“in una sola delle rapine commesse vi è stato l’uso di violenza più marcata laddove, come riconosciuto dallo stesso accusato, l’anziana vittima (G. ) è stata legata mani e piedi ed imbavagliata” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 42).
I primi giudici non hanno, quindi, fatto altro che accertare che l’imputato ha partecipato ad una rapina in cui la vittima è stata legata, senza precisare chi abbia personalmente provveduto ad immobilizzarla.
d. A titolo puramente abbondanziale (nella misura in cui, a fronte dell’appello del solo condannato, non si potrebbe comunque sia aggravare la sua posizione) si osserva che nemmeno questa Corte ha potuto procedere ad un accertamento più preciso.
Nulla, al proposito, si evince dalle dichiarazioni della vittima
(PS G. 5.11.2010, pag. 3-4).
Neppure il rinvenimento del DNA di AP 1 sul nastro adesivo utilizzato per legare la vittima (cfr. AI 68) basta a fondare l’accertamento che fu lui l’autore di tale gesto. Da un lato, sul nastro è stato ritrovato anche il DNA di un’altra persona. D’altro lato, AP 1 confrontato con tale riscontro - non ha escluso di avere toccato il nastro (MP AP 1 16.9.2011, AI 94, pag. 5).
Forza è, quindi, concludere che gli atti del procedimento non consentono di stabilire quale dei due rapinatori abbia legato ed imbavagliato la vittima.
Come visto, un tale accertamento non è stato operato nemmeno dalla prima Corte che contrariamente a quanto preteso dall’appellante - non ha affatto accertato che fu lui a legare ed imbavagliare la vittima.
e. La questione è, comunque, irrilevante per la commisurazione della pena - nel cui ambito è stata sollevata la contestazione - ritenuto come i due rapinatori abbiano agito in correità e ritenuto come l’eventualità di dover legare la o le vittime fosse stata prevista ed accettata ab initio da entrambi, in particolare anche da AP 1.
Ciò risulta con evidenza dalle sue dichiarazioni:
“Non ricordo se lo avessi io poiché in tutte le rapine che abbiamo commesso il nastro da pacco l’avevamo con noi nell’eventualità di dover legare qualcuno”
(PS AP 1 16.6.2011, all. 16 RPG 5.10.2011, pag. 4);
“Il nastro adesivo su cui è stato trovato il mio DNA lo portavamo, come ho già detto durante l’inchiesta, sempre con noi, nell’ipotesi in cui avremmo dovuto legare qualcuno durante le rapine”
(all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 9).
In queste circostanze, entrambi rispondono allo stesso modo di tutte le modalità con cui la rapina è stata eseguita, indipendentemente da chi ha materialmente fatto questo o quel gesto.
Rapina del 9 febbraio 2011
20.a. In relazione alla rapina commessa il 9 febbraio 2011, i primi giudici hanno ritenuto che AP 1, dopo essersi coperto il viso ed avere detto alla commessa di stare calma, le si avvicinò, l’afferrò per il braccio sinistro, la spinse in direzione, prima, della cassa e, poi, della porta dell’ufficio cambio e, dopo avere estratto dalla giacca la pistola giocattolo, la impugnò con la mano sinistra e la puntò alla nuca della commessa, dicendole di dire alla persona che si trovava all’interno dell’ufficio cambio di aprire la porta (sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 27).
b. L’appellante, pur ammettendo di avere impugnato una pistola con la mano sinistra, ha sempre negato di averla puntata alla nuca della commessa e ha sempre sostenuto che quello che la commessa ritenne essere una pistola altro non era che l’ingessatura della sua mano destra che egli utilizzava per spingere la donna verso l’ufficio cambio (PS AP 1 5.4.2011, all. 13 RPG 5.10.2011, pag. 8; PS AP 1 24.8.2011, all. 17 RPG 5.10.2011, pag. 4; MP AP 1 16.9.2011, AI 94, pag. 6 e 7; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 12).
c. Questa Corte può prescindere dal procedere all’accertamento contestato ritenuto come la questione non sia rilevante per la commisurazione della pena.
In effetti, accertato che AP 1 ha sempre e solo agito con armi giocattolo, quand’anche avesse puntato la pistola alla nuca della commessa, la cosa non avrebbe costituito una messa in pericolo accresciuta dell’integrità fisica della vittima e, quindi, il fatto è, nell’ambito in cui è stato censurato, sostanzialmente neutro poiché assorbito dall’avere, in generale, agito nei modi descritti.
Del resto, nel considerando dedicato alla commisurazione della pena, i primi giudici nemmeno hanno accennato a questo particolare.
Movente e libertà di decidersi di AP 1
21. AP 1 lamenta, poi, che i primi giudici non abbiano considerato che egli ha agito per racimolare il denaro necessario a rimborsare il debito che aveva contratto con M. nei mesi precedenti poiché questi, che voleva avere i suoi soldi, lo pressava tanto che, dopo la quarta rapina, quando lui gli disse che voleva smettere poiché aveva un lavoro in vista che gli avrebbe permesso di rientrare, a poco a poco, con il debito, l’uomo diventò particolarmente violento e, nella colluttazione che fece seguito al colloquio, gli fracassò la mano con un tondino di ferro.
21.1. L’argomentazione va divisa in due parti.
La prima riguarda la tesi dell’essersi deciso a compiere le rapine per raggranellare i soldi per saldare il debito.
La seconda riguarda la tesi dell’essere stato violentemente pressato dalle insistenze del creditore.
Sul debito come movente
a. In concreto, i fatti smentiscono la prima tesi, e meglio i fatti smentiscono che AP 1 abbia delinquito unicamente per raccogliere i soldi con cui rimborsare il debito. Lo stesso AP 1 lo ha ammesso implicitamente quando ha dichiarato di avere tenuto per sé buona parte del bottino di sua spettanza e di averla spesa prevalentemente per divertirsi (PS AP 1 24.8.2011, all. 17 RPG 5.10.2011, pag. 5 in cui stima di avere speso, per sé, circa 40/50.000.- Euro).
Fosse stato solo il debito a determinarne le azioni, AP 1 avrebbe destinato l’intero bottino alla sua restituzione.
Sulle pressioni di M.
b. Sull’esistenza del M. descritto da AP 1 non vi sono prove certe.
Al riguardo, la prima Corte non è stata chiara anche se, dalle considerazioni formulate al considerando 13 e, soprattutto, dai dispositivi n. 1.1.1, n. 1.1.2, n. 1.1.3 e n. 1.2 della sentenza impugnata, sembra doversi evincere che ne ammette l’esistenza.
Nella sua requisitoria al dibattimento d’appello il procuratore pubblico ne ha, invece, messo in dubbio l’esistenza, fondandosi, in sintesi, sulle dichiarazioni di PIFA 1 di cui diremo in seguito.
c. Sulla circostanza, le dichiarazioni di AP 1 sono, sostanzialmente, costanti.
Sin dall’inizio egli ha, infatti, parlato di questo M., descrivendolo come un personaggio di un certo rilievo dell’ambiente malavitoso albanese operante nella zona di confine, con attività illegali diversificate che spaziano dallo spaccio di stupefacenti, alle rapine e allo sfruttamento della prostituzione.
Sin dall’inizio egli ha detto di avere contratto con lui il debito di cui s’è già parlato e che fu anche a causa delle sue pressanti richieste di pagamento che egli si decise a fare le rapine (PS AP 1 5.4.2011, all. 13 RPG 5.10.2011, pag. 2; MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 3; PS AP 1 24.8.2011, all. 17 RPG 5.10.2011, pag. 4; all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 3 e seg.).
La costanza nel tempo di tali dichiarazioni è un elemento che ne sostiene la credibilità.
d. Vi è, poi, almeno un elemento oggettivo che sembra sostenere le dichiarazioni relative a M. rese da AP 1 già in sede d’inchiesta e confermate in seguito.
Si tratta, della mano rotta.
Certo, si tratta di un elemento non univoco. AP 1 potrebbe essersi rotto la mano in circostanze diverse da quelle da lui descritte. Ma, altrettanto verosimilmente, potrebbe essersi procurato quella frattura nelle circostanze che lui ha descritto.
Ritenuto come il materiale probatorio non contenga elementi atti a contrastare o smentire le dichiarazioni rese da AP 1 al riguardo, forza è concludere che la circostanza, certa, della rottura della mano è un elemento che concorre - insieme alla costanza nel tempo del racconto - ad escluderne l’inverosimiglianza e, quindi, a supportarne la credibilità.
e. Occorre riconoscere il pregio della costanza nel tempo anche alle dichiarazioni di AP 1 sulle rapine commesse.
All’accertamento della costanza delle sue dichiarazioni nulla muta il fatto che egli abbia parlato della rapina all’ufficio cambio soltanto quando gli inquirenti gliel’hanno contestata alla luce dell’accertamento relativo al DNA. Infatti, quel che conta è che, sulle rapine riconosciute, le sue dichiarazioni sono sempre (con un’eccezione di cui diremo) rimaste costanti.
La costanza delle dichiarazioni non si confonde, infatti, con la circostanza della collaborazione con gli inquirenti: un prevenuto può offrire una collaborazione centellinata nel tempo e parziale ma, ciò nonostante, rendere, sui fatti ammessi, dichiarazioni che rimangono costanti nel tempo.
Nemmeno impedisce che le dichiarazioni di AP 1 vengano giudicate costanti nel tempo il fatto che, al dibattimento d’appello, egli abbia detto che, contrariamente a quanto sin lì dichiarato, alla quarta rapina non partecipò N. (e, meglio, PIFA 1), ma M..
Sulla questione, va fatta una premessa. Così come spontaneamente dichiarato da AP 1 alla scrivente Corte, siccome PIFA 1 è stato trasferito alla Stampa in regime di anticipata espiazione della pena, i due correi hanno avuto modo di parlarsi liberamente in carcere prima dell’inizio del dibattimento d’appello. Nei loro incontri, i due hanno parlato dei fatti oggetto del procedimento.
Riguardo al cambiamento di versione sull’identità del correo nella quarta rapina, si possono fare due tipi di considerazioni (diverse fra loro e valide alternativamente).
Da un lato, non è inverosimile - dato il contesto e il personaggio - che AP 1 si sia lasciato convincere, durante il o i colloqui avuti in carcere, di quanto PIFA 1 sosteneva, e meglio che non fu lui il suo compagno in quell’occasione. AP 1 ha, in sostanza, detto che, visto che il correo insisteva nel chiamarsi fuori da quella rapina, doveva essere così, anche se, poi, ha precisato che, in realtà, lui non ricorda bene con chi agì (verb. dib. d’appello, pag. 3-4 e 11 dove dice, fra l’altro, “allora io mi sono convinto che poteva essere stato così visto che lui insisteva che lui non era venuto su quel giorno. A questo proposito io devo però dire che io non mi ricordo ma che comunque penso che sia così visto che lui lo dice”).
Non è inverosimile che le cose siano andate così come raccontato da AP 1 - e, cioè, che lui si sia lasciato convincere da PIFA 1 a cambiare versione sull’identità del correo in merito al quale egli è un po’ confuso - proprio perché AP 1 è la persona che è. Cioè, un tossicodipendente che, al momento dei fatti, consumava regolarmente stupefacenti in quantità elevate - ciò che può generare dei ricordi non perfettamente chiari - e che, attualmente, assume psicofarmaci in quantità importanti (cfr. consid. 6.3). Non ha da essere dimostrato come tali medicamenti creino stati non propriamente lucidi e, in ogni caso, indeboliscano le capacità reattive di modo che chi li assume diventa facilmente influenzabile.
D’altro lato, il ritornare sui propri passi - o, meglio, sulle proprie parole - è coerente anche con quanto detto da AP 1 riguardo al suo essersi appellato al diritto di non rispondere al momento del primo confronto con PIFA 1: non sapendo che cosa questi avesse detto, ha preferito tacere per non essere lui ad accusarlo, non tanto per un senso di lealtà nei confronti del correo, quanto per non avere fastidi in carcere (“quando sono stato chiamato per il confronto, non sapevo cosa dire perché non sapevo che cosa PIFA 1 avesse detto. Non volevo essere io quello che lo accusava anche per evitare ritorsioni in carcere. Quindi è per quello che in quell’occasione mi sono avvalso della facoltà di non rispondere”, verb. dib. d’appello, pag. 10). In questo senso, nell’ipotesi in cui AP 1 sapesse di aver agito con PIFA 1 anche in occasione di quella rapina, confermarne ex post le dichiarazioni si inserirebbe nella dinamica confessata da AP 1, cioè nel non voler essere lui ad incastrare i correi. La cosa andrebbe contestualizzata in una situazione omertosa, tipica dell’ambiente malavitoso in cui ha operato AP 1. Ma anche questa circostanza, ancora non basterebbe, da sola, a togliere alle dichiarazioni rese la credibilità (certo ancora parziale) che deriva loro dalla costanza nel tempo, nella misura in cui è AP 1 stesso che, spontaneamente, ha ammesso di avere agito secondo quella logica.
La scrivente Corte non ha, invece, condiviso la tesi del procuratore pubblico secondo cui è evidente che PIFA 1 ha detto il vero mentre AP 1 ha mentito sull’identità del correo nella quarta rapina attribuendola ingiustamente e in modo consapevole a PIFA 1 per difendere l’amico C.. Fosse stato così, nulla avrebbe impedito a AP 1 - che sapeva di avere dato agli inquirenti gli elementi per arrestare N. e, quindi, sapeva di poter essere confrontato con le sue dichiarazioni - di attribuire anche la quarta rapina al fantomatico (per la pubblica accusa) M. e lasciare all’altro soltanto quelle che sapeva avere effettivamente perpetrato con lui.
Ciò detto, la generale e sostanziale costanza delle dichiarazioni rese da AP 1 agli inquirenti contribuisce, con gli elementi evidenziati sopra, a supportarne la credibilità.
f. Non va, poi, dimenticato, nell’esame della credibilità generale di AP 1 ed a suo supporto, che, per quanto possibile, le sue dichiarazioni sono quasi integralmente confermate da quelle delle vittime delle rapine.
g. Al dibattimento d’appello, confrontato con le dichiarazioni di PIFA 1 che smentiva la sua versione dei fatti - in particolare negando l’esistenza di M. e sostenendo di essere stato, in pratica, indotto da lui a delinquere - AP 1 si è deciso a dire cose sin lì taciute sia in relazione alle rapine (dettagli relativi alle due ultime), sia ad altre attività illecite.
Per una serie di motivi, la scrivente Corte ha ritenuto di non poter negare verosimiglianza alle nuove dichiarazioni.
g.1. Dapprima, perché AP 1 - che, durante l’audizione di PIFA 1, ha manifestato con un linguaggio corporale molto esplicito, dapprima, il proprio stupore e, poi, la sua disapprovazione - ha chiaramente detto di essersi deciso a parlare perché seccato dal mancato rispetto dei patti da parte del correo che addossava a lui tutte le responsabilità:
“ in carcere, ho incontrato PIFA 1 (che è anche lui alla __________) e ci siamo parlati. (…) Ripeto che in carcere ho parlato con PIFA 1 di quello che avevamo fatto. Lui mi diceva di essere convinto di essere stato preso perché io avevo parlato. Io gli ho spiegato che erano risaliti a lui tramite il numero di telefono che la Guardia di Finanza aveva trovato e che io poi avevo detto essere il suo e che non avevo detto nulla di più. Poi lui mi ha chiesto perché io avevo detto che la rapina del 14.1.2011 l’avevo fatta con lui e che questo non era vero e che quella volta io ero invece venuto su con M.. Allora io mi sono convinto che poteva essere stato così visto che lui insisteva che lui non era venuto su quel giorno. A questo proposito io devo però dire che io non mi ricordo ma che comunque penso che sia così visto che lui lo dice. Tornando a quello che ci siamo detti in carcere, preciso che alla fine abbiamo detto “va bene, andiamo su e diciamo quello che è stato e tu parli del M. e dei soldi dell’ultima rapina”. Lui mi ha detto che lo avrebbe fatto. Così però non è stato ed è per questo che io mi sono deciso a parlare e a dire cose che non avevo mai detto prima” (verb dib. d’appello, pag. 4 e 10-11);
“Preciso che mi sono deciso a fare queste dichiarazioni perché non sono assolutamente d’accordo di assumermi tutte le responsabilità. So che devo assumermi le mie, ma non voglio assumermi quelle degli altri. In particolare, non voglio assumermi quelle di PIFA 1” (verb. dib. d’appello, pag. 9).
Le motivazioni addotte sono state considerate dalla scrivente Corte come un elemento a sostegno della credibilità delle nuove rivelazioni. Da un lato, perché le ha manifestate con una spontaneità che esclude una componente di calcolo. D’altro lato, perché la motivazione addotta si inserisce coerentemente nella logica parzialmente omertosa che ha dichiarato di seguire.
Questa Corte ha, invece, escluso l’ipotesi di dichiarazioni menzognere rilasciate per vendetta perché, con quanto detto, AP 1, non ha solo riferito di comportamenti illeciti di PIFA 1, ma si è personalmente coinvolto in alcuni di essi (sin lì sconosciuti agli inquirenti) e vi ha, parzialmente, coinvolto alcuni amici di cui ha dato le generalità.
g.2. D’altro lato, la scrivente Corte ha ritenuto quale elemento a sostegno della credibilità di AP 1 - in particolare, a sostegno della credibilità del racconto del colloquio avuto in carcere e dell’accordo raggiunto (riassumibile in “io dico che tu non c’eri nella quarta rapina e tu parli di M. e dei soldi dell’ultima”) - lo stupore da lui manifestato durante l’audizione di PIFA 1. Come detto sopra, il linguaggio corporeo con cui AP 1 ha espresso la sua sorpresa era palese. Se è facile mentire a parole, è meno facile farlo con altre forme espressive. Ora, se in quei frangenti AP 1 avesse simulato il suo stupore, egli avrebbe davanti a sé un brillantissimo futuro d’attore.
g.3. Ma soprattutto, la Corte ha ritenuto di non poter negare verosimiglianza alle dichiarazioni rese da AP 1 dopo l’audizione di PIFA 1 perché nel suo racconto egli ha inserito degli elementi oggettivi che egli sapeva verificabili (o tramite perquisizione bancarie, o sulla base di tabulati telefonici, oppure con l’audizione delle persone di cui ha fornito le generalità). Ma anche perché più volte AP 1 ha esortato la Corte ed il procuratore pubblico a verificare le sue affermazioni.
Fra gli elementi oggettivi verificabili indicati da AP 1, si citano i seguenti:
- l’operazione di cambio valuta effettuata il pomeriggio dopo la quinta rapina alla __________;
le generalità dell’amico (U.) che ha effettuato, per conto dei due correi, l’operazione bancaria;
l’indicazione della partecipazione di U. all’incontro in cui M. gli ha presentato PIFA 1;
l’indicazione secondo cui sia U. che MC. lo accompagnavano in alcuni trasporti di prostitute fatti per conto di PIFA 1;
la localizzazione temporale e geografica dei trasporti, l’indicazione esatta del luogo di lavoro delle prostitute e l’indicazione di regolari contatti telefonici fra esse e PIFA 1.
g.4. Sostengono, poi, la verosimiglianza del racconto fatto da AP 1 in aula - in cui ha detto che PIFA 1 era coinvolto, in Italia, anche in traffici di droga e che, in un’occasione, gli regalò della cocaina (verb. dib. d’appello, pag. 9) - le dichiarazioni raccolte in Italia dai carabinieri del Comando provinciale di __________. In particolare, si tratta delle dichiarazioni rese da AF. che, precisando di conoscere PIFA 1 con il nome di __________, ha ammesso di avere acquistato droga da lui e, inoltre, di sapere che lui “spacciava ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina”(cfr. verbale 30.8.2011).
Se è vero che si tratta di dichiarazioni che non sono state verificate in un giudizio, è anche vero che esse sono almeno atte a non escludere la veridicità delle dichiarazioni di AP 1 secondo cui PIFA 1, in un’occasione, gli regalò della cocaina.
g.5. Fra gli elementi che sostengono la credibilità della versione dei fatti dell’appellante, trova un suo posto anche l’accertata lesione al ginocchio per cui, durante la sua carcerazione in Svizzera, egli ha dovuto essere sottoposto, prima, ad esami e, poi, ad un intervento chirurgico. Se è vero che, come per la mano, la lesione al ginocchio potrebbe avere un’origine diversa da quella da lui indicata, è anche vero che non è inverosimile che egli se la sia procurata, con movimenti sbagliati, fuggendo nella zona boschiva di confine. In assenza di accertamenti contrari, dunque, non è possibile escludere che, anche su questo punto, le cose siano andate così come indicato da AP 1.
g.6. La Corte ha, poi, considerato quale ulteriore elemento a sostegno della credibilità di AP 1 l’accertata correttezza dell’informazione da lui data alla Corte per smentire la dichiarazione di PIFA 1 secondo cui, il pomeriggio precedente, lui (AP 1) era salito nella sua cella per ricattarlo allo scopo di costringerlo a dire il falso.
Come risulta dal verbale del dibattimento d’appello, AP 1 ha detto che l’accusa di PIFA 1 era falsa. Ma non solo. Ha spiegato che era materialmente impossibile che lui, il pomeriggio precedente, fosse salito nella cella del correo poiché, quel pomeriggio, PIFA 1 aveva partecipato ad una conferenza iniziata alle 14.00 e durata fin verso le 17.00, ora in cui lui era andato in palestra, dove è rimasto fin verso l’ora di chiusura dei cancelli (verb. dib. d’appello, pag. 12).
L’informazione riguardo alla partecipazione di PIFA 1 alla conferenza è stata verificata ed è risultata esatta (doc. dib. d’appello 7).
L’esattezza dell’informazione non può non essere considerata a conforto della credibilità generale di AP 1.
g.7. Sostiene, infine, la verosimiglianza delle dichiarazioni su M. e sulle pressioni da lui esercitate la loro sostanziale pacatezza nella misura in cui AP 1, pur ribadendo più volte la questione, ha sempre chiaramente detto che, quando ha agito, lo ha fatto in piena coscienza e volontà. Chi fa queste cose (leggasi: le rapine) - ha detto in sintesi al dibattimento d’appello commentando le parole di PIFA 1 ma con argomentazioni valide anche per lui - le fa “perché è ben convinto di farle” (verb. dib. d’appello, pag. 9).
Se è vero che la circostanza delle pressioni di M. è stata meglio delineata nel tempo, è anche vero che non si può parlare di una sua eccessiva coloritura a scopi evidentemente strumentali, finalizzata ad una strategia difensiva, nella misura in cui AP 1, in sostanza, non ha mai preteso di essere stato costretto ad agire ma, unicamente, di avere deciso di agire anche perché spinto dalle pressioni del suo creditore.
Basti, al riguardo, citare quanto dichiarato alla polizia il 5 aprile 2011:
“erano gli albanesi M. e N. che decidevano dove e quando farla (n.d.r.: la rapina). È ovvio che al momento di eseguirla ero d’accordo visto che dovevo rientrare con il debito verso M.”
(PS AP 1 5.4.2011, all. 13 RPG 5.10.2011, pag. 10)
oppure quanto detto al dibattimento di primo grado:
“voglio dire che io non voglio togliermi le mie responsabilità e dire che hanno organizzato tutto M. e N.. (…) Io di sicuro non mi sono tirato indietro e ho commesso quello che mi viene contestato. Voglio far presente che non è facile avere a che fare con gli albanesi, che non scherzano, che quando vogliono i loro soldi riescono a prenderseli in una maniera o nell’altra”;
(all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 15);
“In due occasioni, e meglio nelle ultime due rapine, sono andato a fare il lavoro nonostante avessi la mano destra rotta, ingessata, in quanto M., con il quale avevo avuto una discussione perché non me la sentivo di venire su a fare la rapina, non era d’accordo e come incentivo per convincermi mi ha rotto una mano, con una barra di ferro. Ero salito in macchina con lui a __________e quando ci siamo fermati, nella discussione avvenuta fuori dalla macchina, mi ha fatto appoggiare la mano sulla macchina e con un tondo di ferro che aveva in tasca mi ha spaccato il quarto e il quinto metacarpo. Questo è accaduto prima delle ultime due rapine. (…) Io non volevo più fare rapine perché dovevo iniziare a lavorare insieme ad un signore per una verniciatura industriale, ma non perché il debito fosse stato saldato. (…) Voglio precisare che quando uno si trova in determinate situazioni che ha paura, come mi sono trovato io dopo che mi hanno rotto una mano, ho cercato di organizzarmi per tirarmi fuori da quel casino in cui mi ero messo con il debito di euro 40'000”
(all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 15-16)
oppure, ancora e infine, quanto dichiarato al dibattimento d’appello:
“ho fatto le rapine per cui sono giudicato oggi proprio per trovare i soldi per pagare il debito che avevo contratto con lui. M. ad un certo punto mi aveva detto che dovevo assolutamente rientrare, cioè che dovevo assolutamente pagarlo. Non posso dire di essere stato costretto a fare le rapine, perché non sarebbe giusto. Però è vero che è stato M. che mi ha detto - e si era nell’agosto del 2010 - che a quel punto dovevo venire con lui in Svizzera così da avere i soldi per rimborsarlo” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
g.8. Per tutte le ragioni sin qui elencate, dunque, preso atto di un materiale probatorio non propriamente completo sulla questione e concluso, per motivi di opportunità, di non dover procedere ad accertamenti che, già solo per la localizzazione all’estero, avrebbero richiesto molto tempo, la scrivente Corte ha ritenuto di non poter negare verosimiglianza alle dichiarazioni rese da AP 1 in merito a M. ed alle pressioni da lui esercitate.
h. Alle dichiarazioni di AP 1 si oppongono quelle rese da PIFA 1 che, negando di conoscere M., contesta, in sostanza, tutte le dichiarazioni rese sul personaggio da AP 1.
Tuttavia, le dichiarazioni di PIFA 1 non hanno convinto la Corte.
E questo per motivi diversi.
h.1. Dapprima perché PIFA 1 ha raccontato una storia intrinsecamente inverosimile, essendosi egli descritto come un povero ed ingenuo ragazzo che è stato portato praticamente in braccio fin sulla porta delle stazioni di servizio da rapinare dal cattivo AP 1 che gli ha messo in mano una pistola (giocattolo), lo ha spinto dentro e, alla fine, lo ha ricompensato con poco più di qualche briciola.
h.2. Oltre all’inverosimiglianza intrinseca del racconto, la descrizione che PIFA 1 ha dato di sé contrasta palesemente con la storia di un ragazzo che, ancorché giovane, ha alle spalle circa cinque anni di clandestinità in un Paese straniero, che faceva uso di un telefono non a lui intestato e che, al momento dell’arresto (cui ha tentato di opporsi dandosi alla fuga) in Italia, è stato trovato in possesso di una patente falsa.
La descrizione data di sé contrasta, poi, palesemente con la già citata dichiarazione di AF. che, oltre ad avere ammesso di avere acquistato stupefacente (hashish) da PIFA 1 (“acquistavo lo stupefacente in ordine ai 10 gr circa alla volta che pagavo direttamente a __________”) e dichiarato di conoscerlo come spacciatore di cocaina, ha detto che questi è amico di un altro spacciatore (__________) con cui lui ha contratto un debito di 1’000.- Euro per acquisti di stupefacente. Inoltre, ha detto di avere saputo dallo stesso PIFA 1 che egli era attivo anche nell’ambito delle rapine (“una volta lo chiamai la sera ma non rispose. Il giorno successivo mi disse che non aveva potuto rispondermi perché era impegnato in una rapina a __________ in villa. Non so indicare esattamente il periodo, ma si trattava sicuramente dello scorso inverno perché faceva freddo”; verbale 30.8.2011).
Pur con le riserve già espresse sopra, non si può negare che le dichiarazioni di AF., lette insieme a quelle di AP 1 ed alla luce di tutti gli altri elementi evidenziati, non permettono di prendere per oro colato le dichiarazioni di PIFA 1.
In quest’ambito, vi è in atti anche la dichiarazione resa da RP.: a suo dire, egli ha più volte prestato il suo cellulare a PIFA 1 e questi “dopo ogni telefonata, provvedeva sistematicamente a cancellare il numero che aveva composto” (verbale 25.10.2011). Pur con tutte le riserve del caso, non può essere misconosciuto che un simile sistematico comportamento è indicativo di una riservatezza poco congruente con la trasparenza che è tipica della categoria dei ragazzi ingenui cui, secondo le sue dichiarazioni, PIFA 1 appartiene.
Anche questo elemento, unito agli altri, impedisce di fare pieno affidamento sulle dichiarazioni del correo di AP 1.
h.3. A togliere credibilità a PIFA 1 vi è, poi, l’annotazione contenuta nel rapporto 18 agosto 2010 del Centro comune di cooperazione di polizia e doganale secondo cui dei testi hanno visto allontanarsi - dal luogo in cui i due rapinatori avevano trovato rifugio, durante la fuga, sotto una macchina vicino al confine - due uomini di cui uno con in mano un sacchetto giallo della Esselunga (all. al doc. TPC 21; verb. dib. d’appello, pag. 14).
Quest’annotazione sconfessa PIFA 1 che ha sempre dichiarato che il bottino dell’ultima rapina (che era, appunto, contenuto in un sacchetto), è stato nascosto da AP 1 prima che, insieme, i due si allontanassero. Essa, invece, sostiene AP 1 che ha sempre detto che fu PIFA 1 ad allontanarsi con il bottino in un sacchetto.
h.4. Diminuisce, poi, la credibilità di PIFA 1 il fatto che egli ha, con ogni verosimiglianza, mentito quando ha preteso che AP 1 è salito nella sua cella nel pomeriggio precedente l’audizione - “ieri pomeriggio” (verb. dib. d’appello, pag. 11) - per ricattarlo allo scopo di costringerlo a rendere dichiarazioni non vere.
Che quell’affermazione sia con fortissime probabilità una menzogna risulta dal fatto - accertato - che PIFA 1, nel pomeriggio precedente la sua audizione, ha partecipato ad una conferenza e che poi è sceso in lavanderia mentre che AP 1, dalle 17.00 e fino alla chiusura dei cancelli, è andato in palestra (verb. dib. d’appello, pag.12). L’impiego del tempo dei due detenuti dimostra come sia altamente inverosimile che, il pomeriggio precedente il dibattimento d’appello, AP 1 abbia raggiunto PIFA 1 nella sua cella.
h.5. Riprendendo il criterio del linguaggio corporeo, la Corte non ha potuto non notare come l’atteggiamento di PIFA 1 - in particolare, il suo modo di porsi e la mimica facciale - sia cambiato nel corso della giornata dibattimentale. In particolare, se al mattino egli ha tenuto un atteggiamento mansueto e dimesso ed uno sguardo sperduto, nel pomeriggio, ascoltando le dichiarazioni di AP 1 e, poi, rispondendovi, egli ha assunto un comportamento diverso, con una postura più eretta e con un atteggiamento quasi irridente.
Senza voler enfatizzare, la scrivente Corte ha, comunque, ritenuto di poter interpretare l’evidente cambiamento di atteggiamento di PIFA 1 come un ulteriore elemento indiziante il fatto che, al mattino, egli ha voluto dare di sé un’immagine non del tutto corrispondente alla realtà.
h.6. Non hanno, poi, convinto la Corte alcune evidenti prudenze di PIFA 1 nel rispondere alle domande.
Fra queste, significativa è quella che gli ha fatto rispondere - alla presidente che gli chiedeva chi fosse entrato in banca a cambiare i soldi dopo la rapina del 9 febbraio 2011 - di non saperlo perché lui era rimasto in macchina, la quale era stata posteggiata dietro la banca (la verbalizzazione registra soltanto l’ultima dichiarazione resa al riguardo da PIFA 1 dopo che la presidente gli aveva fatto notare la stranezza della risposta secondo cui lui non sapeva chi fosse entrato in banca). Ora, ponendosi nella versione da lui resa e secondo cui quel giorno c’erano solo lui e AP 1, la risposta evidenzia una prudenza del tutto incomprensibile in una persona ingenua e trasparente.
Essa ha acquistato, per la Corte, un altro significato, nel pomeriggio, quando AP 1 ha detto che, invece, il pomeriggio della rapina, lui e PIFA 1 avevano chiamato U. e che fu U. ad entrare in banca. Ragionando come se fosse davvero accaduto quanto dichiarato da AP 1, la riserva di PIFA 1 è diventata comprensibile, ritenuto come essa potesse inserirsi in una strategia difensiva, elaborata per il caso in cui egli fosse, eventualmente, confrontato in futuro con le dichiarazioni di U..
Diffidenza ha, poi, suscitato nella Corte la risposta di PIFA 1 alla presidente che gli chiedeva se avesse chiesto a AP 1 qualcosa in merito alla rottura della mano (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8) ritenuto come la pretesa di nulla avere chiesto al riguardo è contraria a quanto normalmente succede. La diffidenza è aumentata quando, alla richiesta di spiegazioni, PIFA 1 ha modificato la propria risposta, evidentemente inventando, vista la genericità della risposta (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8: “a domanda della presidente rispondo che non ricordo di aver chiesto a AP 1 qualcosa in merito alla mano. Su insistenza della presidente che mi dice che normalmente, quando ci si incontra e si vede un gesso, si fanno domande (almeno per cortesia), preciso che è vero che ho chiesto qualcosa e mi sembra che lui mi abbia detto che se l’era rotta in un incidente di macchina. Non ho chiesto dettagli perché non mi riguardava”).
In ogni caso, la reticenza di PIFA 1 sulla questione ha indotto la Corte a pensare che l’interrogato volesse, ad ogni costo, evitare di esprimersi su tutto quanto poteva, in qualche modo, riferirsi a M..
h.7. Infine, ha contribuito a togliere credibilità a PIFA 1 il fatto che egli ha negato, rispondendo al PP, di essere stato interrogato/coinvolto in vicende di droga in Italia (verb. dib. d’appello, pag. 6) quando, invece, è risultato che, in quel Paese, nei suoi confronti vi è un procedimento per stupefacenti ancora aperto in relazione a 5 gr di cocaina trovati a casa sua (doc. dib. d’appello 1 e verb. dib. d’appello, pag. 7). Il fatto che sia pendente una richiesta di archiviazione al GIP (doc. dib. d’appello 3) nulla muta: una richiesta di archiviazione in riferimento alla legge sugli stupefacenti presuppone che un procedimento per presunte violazioni alla stessa sia aperto e che, evidentemente, l’interessato sia stato almeno interrogato al proposito.
h.8. Tutte le considerazioni sin qui espresse vanno, poi, lette avuto riguardo all’evidente interesse di PIFA 1 a mentire - in ogni caso, sulla conoscenza di M., ciò che lo coinvolgerebbe in un contesto delinquenziale più ampio e che potrebbe, dato per acquisito che AP 1 abbia detto la verità, esporlo a delle ritorsioni - e, d’altra parte, al fatto che, invece, AP 1 non aveva alcun interesse a mentire, in particolare sull’identità del correo nella quarta rapina (indicare l’uno o l’altro era, per la sua situazione, del tutto indifferente).
h.9. Ne segue che le dichiarazioni di PIFA 1 non hanno per nulla convinto la scrivente Corte e che esse, dunque, non possono servire per togliere verosimiglianza alle dichiarazioni di AP 1.
i. In queste circostanze, se la Corte non ha potuto dirsi del tutto convinta che le cose siano andate davvero così come sostenuto da AP 1, essa non ha potuto misconoscere i numerosi elementi che, in un modo o nell’altro, sostengono la credibilità dell’appellante e, con essa, la (almeno) verosimiglianza dell’esistenza di M., del debito e delle pressioni, anche violente, da lui esercitate.
Nella Corte è, insomma, rimasto, sulla questione, un dubbio insopprimibile.
In queste circostanze, non potendo escludere che le cose siano effettivamente andate così come indicato da AP 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, questa Corte ha dovuto accertare la situazione di fatto più favorevole all’imputato e, quindi, accertare che egli ha agito anche perché pressato dalle insistenze di M..
Commisurazione della pena
22. La Corte delle assise criminali ha ritenuto “assai grave” la colpa di AP 1. Anzitutto, per non aver avuto “alcuna esitazione a percorrere molti chilometri per venire, in terra straniera, a commettere rapine, in banda, al ricorrere della quale è riconosciuta una maggiore pericolosità per il sodalizio che si crea tra i partecipanti”. Poi, per la reiterazione con cui ha commesso un “numero consistente di rapine”, “una dietro l’altra”, nell’arco di poco meno di sei mesi. Inoltre, per il fine di lucro che lo ha mosso a delinquere e che ha “perseguito con grande determinazione” (ritenuto che, a soli due giorni dalla precedente rapina che non aveva fruttato il bottino sperato, egli è tornato per portare a termine un altro colpo, “incurante dei rischi che correva di poter essere intercettato dalla Polizia ormai allertata dalla rapina messa a segno due giorni prima e dal susseguirsi di rapine nella Regione”), “grande spregiudicatezza” e “notevole sangue freddo”, dimostrati anche dall’incredibile manovra effettuata per scansare l’auto della polizia - quando, dopo l’ultima rapina, gli agenti gli avevano intimato l’alt e dalla successiva fuga (cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 41).
I primi giudici hanno ritenuto che l’accusato ha agito “da vero professionista”, come risulta dalla minuziosa preparazione dei colpi - con sopralluoghi e altre precauzioni - e dall’efficace esecuzione delle rapine, osservando che l’esperienza maturata in Italia con la commissione, in banda, di 16 rapine “gli ha permesso di fronteggiare anche la presenza imprevista di clienti” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 41-42).
I primi giudici hanno, poi, posto l’accento sull’ingente bottino conseguito con le rapine, commesse in danno di numerose vittime.
Essi hanno, inoltre, considerato i pesanti precedenti penali dell’imputato, anche specifici, evidenziando come egli non abbia tratto alcun insegnamento dalla carcerazione subita in Italia.
A favore di AP 1 è stato tenuto conto del fatto che, per minacciare le commesse, sono state utilizzate delle pistole giocattolo il cui impiego - pur avendo incusso alle vittime una paura “autentica e enorme” - non ha messo in pericolo la loro vita, così come del fatto che “in una sola delle rapine commesse vi è stato l’uso di violenza più marcato laddove, come riconosciuto dallo stesso accusato, l’anziana vittima (G. [recte: G. ]) è stata legata mani e piedi ed imbavagliata”. Il consenso dell’accusato all’estradizione, le sue ammissioni e “l’ampia (seppur non piena) collaborazione prestata non solo nel confessare le rapine effettuate ma anche nel fornire il numero di cellulare di uno dei suoi correi (N.) che ha condotto all’arresto di quest’ultimo” sono pure stati considerati a favore del reo.
La prima Corte ha, poi, dato peso alla “sfortunata esperienza” dell’accusato che, nel 2009, ha perso la sua convivente incinta, ciò che lo ha indotto ad un maggior consumo di cocaina, osservando tuttavia che “la maggior parte dei precedenti di cui al casellario italiano datano ancor prima dello sfortunato incidente” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 42).
Tenuto conto, da un lato, del carcere preventivo sofferto (ivi compreso quello in vista dell’estradizione), della situazione familiare, sociale e personale dell’imputato e del suo consumo di cocaina e, dall’altro, dell’aggravante dell’aver agito in banda e dell’aumento di pena imposto dal concorso di reati, i primi giudici hanno ritenuto equa una pena detentiva di quattro anni e sei mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) da espiare (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 42-43).
a. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il CPP federale permette, invece, di censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito