Skip to content

Ticino Corte di appello e di revisione penale 07.03.2013 17.2012.183

7. März 2013·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·2,445 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Indennità ex art. 429 CPP per i costi di patrocinio e le spese sostenute nel procedimento penale

Volltext

Incarto n. 17.2012.183

Locarno 7 marzo 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza presentata il 13 dicembre 2012 da

IS 1     rappr. dall' DI 1

  tendente ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 6 novembre 2012 (17.2012.91);  

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n. 1356/2009 del 13 marzo 2009 il procuratore pubblico ha ritenuto

IS 1 autore colpevole di complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per avere, a __________, il 1. febbraio 2000, d’intesa con il notaio avv. AB nell’intento di porre fine ad un’interminabile e conflittuale

vertenza che lo vedeva opposto al fratello __________ e alla di lui moglie XX per questioni ereditarie e per irrisolti crediti vantati dal fratello nei suoi confronti, contribuito a fare attestare, nel rogito no. __________ del notaio AB, dei fatti d’importanza giuridica contrari al vero. Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 1’500.- a valere quale pena interamente aggiuntiva a quelle di 3

giorni di detenzione, rispettivamente 75 giorni di detenzione - entrambe sospese condizionalmente per il periodo di prova di 2 anni - inflittegli dal Ministero pubblico in data 24 aprile 2000 e 20 agosto 2004.

Per lo stesso complesso di fatti, con decreti d’accusa 13 marzo 2009, il magistrato ha pure ritenuto il notaio avv. AB autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e XX autrice colpevole di complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, proponendone la condanna alla multa di fr. 2'500.- rispettivamente di fr. 1'500.-.

                                  B.   I tre accusati hanno sollevato tempestiva opposizione contro i rispettivi decreti d’accusa.

In data 16 marzo 2011 IS 1 ha, tuttavia, comunicato al giudice della Pretura penale che, per motivi personali, non se la sentiva di presentarsi al processo e che, pertanto, ritirava l’opposizione contro il decreto d’accusa a suo carico. Il decreto d’accusa a carico di IS 1 è, così, passato, incontestato, in giudicato.

                                  C.   Con sentenza 26 settembre 2011/6 febbraio 2012, il giudice della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni dell’avv__________ e di XX, ha prosciolto entrambi gli imputati dalle accuse loro rivolte. Il giudizio pretorile è passato in giudicato.

                                  D.   Con istanza 20 giugno 2012, IS 1 ha chiesto la revisione del decreto d’accusa a suo carico sostenendo che la decisione di proscioglimento dell’avv. AB e di XX era inconciliabile con la sua condanna. Egli ha, inoltre, protestato tasse, spese e ripetibili.

                                  E.   Con sentenza 6 novembre 2012, la Corte di appello e revisione penale ha accolto l’istanza, annullato il decreto d’accusa emesso a carico di IS 1 con conseguente suo proscioglimento e posto gli oneri processuali a carico dello Stato.

La CARP ha, inoltre, condannato lo Stato a versare all’istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                  F.   Con l’istanza in esame, IS 1 chiede che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a versargli - quale indennità ex art. 429 CPP l’importo di complessivi fr. 6'525.65, corrispondenti ai costi di patrocinio e alle spese sostenute nell’ambito del procedimento penale subito (doc. I).

                                  G.   Con scritto 18 dicembre 2012, la Divisione della giustizia della Repubblica e Cantone Ticino ha comunicato di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte (doc. IV). Lo stesso ha fatto il procuratore pubblico con scritto di medesima data (doc. III).

Considerando

in diritto                   1.   Secondo l’art. 436 cpv. 4 CPP, l’imputato assolto o punito meno severamente a seguito di una revisione, ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di revisione. Ha inoltre diritto a una riparazione del torto morale e a un’indennità per la privazione della libertà ingiustamente subita, eccetto che la stessa possa essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.

L’imputato ha diritto a richiedere un indennizzo ex 436 cpv. 4 CPP non solo per le spese di patrocinio conseguenti alla procedura di revisione in quanto tale, ma anche per le spese causate dalla procedura precedente sfociata nella decisione poi annullata (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, n.10 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 11 ad art. 436 CPP).

                                   a.   Alle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale proposte nell’ambito della procedura di revisione sono applicabili gli art. 429 - 434 CPP (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 436 CPP; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 7 ad art. 436 CPP).

                                  b.   L’autorità penale competente, ex art. 429 cpv. 2 CPP, per decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è quella che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata sul merito (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, op. cit., n. 53 ad art. 429 CPP).

In concreto, dunque, competente per decidere sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che, con sentenza 6 novembre 2012, accogliendo l’istanza di revisione, ha pronunciato il proscioglimento dell’istante, annullando il decreto d’accusa emesso a suo carico dal Ministero pubblico.

                                   c.   In questo ambito, lo Stato ha una responsabilità causale ed è dunque chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).

                               d.1.   Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, di principio, la sua validità.

                               d.2.   Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP fed., applicabile anche agli indennizzi proposti nell’ambito di una revisione, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP).

Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa.

Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).

                                   2.   L’istante postula la rifusione, a titolo d’indennità, della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia ammontante a fr. 6'525.65, senza formulare nessuna pretesa per quanto attiene agli interessi di mora. Detto importo corrisponde a fr. 5'816.- di onorario (pari a 23 ore e 16 minuti a fr. 250.-/ora), fr. 226.25 di spese e fr. 483.40 di IVA, e si riferisce soltanto all’onorario e alle spese relative alla procedura davanti al Ministero pubblico, alla Pretura penale (fino al ritiro dell’opposizione) e al presente procedimento di indennizzo.

Per l’onorario e le spese relative alla procedura di revisione, nell’ambito della quale all’istante è stato attribuito l’importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (sentenza CARP del 6 novembre 2012) IS 1 non ha, dunque, richiesto nessun ulteriore indennizzo.

                                   a.   Il procedimento penale oggetto del presente indennizzo giustificava senz’altro, vista la sua complessità, il patrocinio da parte di un legale.

Per quanto attiene all’ammontare della richiesta avanzata dall’istante, ammessa la tariffa oraria esposta dall’avv. Pedroia Manni (fr 250.-; cfr CARP 17.2011.69 del 17 aprile 2012, consid. b3), non può essere, invece, integralmente riconosciuto il dispendio orario (23 ore e 16 minuti) indicato nella nota professionale.

Considerata una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, viene riconosciuto un onorario pari a 21 ore e 31 minuti a fr. 250.-/ora (tariffa come richiesta) per complessivi fr. 5'379.15 così composti: 15 minuti per la formazione e l’apertura dell’incarto, 90 minuti per la corrispondenza con il Ministero pubblico [ridotto l’onorario concernente l’esame dello scritto 24 novembre 2008 (5 minuti) e non riconosciuto, poiché non vi è traccia agli atti, quello relativo agli scritti 4 novembre 2004 (15 minuti), 11 novembre 2004 (5 minuti) e 16 aprile 2009 (10 minuti)], 440 minuti inerenti gli interrogatori – compreso il tempo di trasferta - dell’istante (340 minuti) e del testimone Pellanda (100 minuti), 265 minuti per la visione e l’esame degli atti, 370 minuti complessivi di comunicazioni scritte e telefoniche con l’istante (ridotti i 185 minuti esposti per le telefonate poiché manifestamente eccessivi), 81 minuti complessivi di comunicazioni scritte e telefoniche con terzi (61 minuti con l’avv. __________ e 20 minuti con XX), 30 minuti per la redazione della nota professionale dettagliata e dell’istanza di indennizzo.

                                  b.   Non tutte le spese esposte nella nota professionale risultano adeguate.

Quelle riconosciute ammontano a fr. 212.25.- e si compongono di fr. 120.- per le copie originali, fr. 72.25 per le spese postali e fax, fr. 20.- per le fotocopie. Non vengono invece riconosciute le spese per la copia originale dello scritto 4 novembre 2004 al MP, così come le spese telefoniche relative al fax del MP del 16 aprile 2009, poiché come detto degli stessi non vi è traccia agli atti.

                                   c.   L’IVA ammonta a fr. 395.10, di cui fr. 365.65 per il periodo dal 2003 al 2010 e fr. 29.45 per il 2011-2012.

L’importo complessivo per il quale l’istante va risarcito a titolo di spese legali ammonta dunque a fr. 5'986.50.

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 550.-, sono poste in ragione di 1/10 a carico del qui istante, parzialmente soccombente, e per il resto a carico dello Stato.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP (applicabili in forza del rinvio di cui all’art 436 cpv. 4 CPP), lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1 - assolto dall’imputazione di complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari con sentenza del 6 novembre 2012 della CARP l’importo di fr. 5'986.50.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            500.b) spese complessive               fr.              50.fr.            550.sono posti in ragione di 1/10 a carico di IS 1 e per il resto a carico dello Stato.

                                   3.   Intimazione a:

-  -  - 

                                   4.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

17.2012.183 — Ticino Corte di appello e di revisione penale 07.03.2013 17.2012.183 — Swissrulings