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Ticino Corte di appello e di revisione penale 10.01.2013 17.2012.139

10. Januar 2013·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·2,813 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Condanna per infrazione alle norme della circolazione per avere circolato alla velocità di 70 km/h nonostante la limitazione generale di 50 km/h

Volltext

Incarto n. 17.2012.139

Locarno 10 gennaio 2013/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 settembre 2012 da

 AP 1            rappr. dall'  DI 1    

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 settembre 2012 dalla Pretura penale  

richiamata la dichiarazione di appello 29 ottobre 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n. 907/806 del 13 gennaio 2012 la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, l’8 novembre 2011, alla guida del veicolo, circolato nell’abitato di __________ (su __________) a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio laser: 73 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 70 km/h). La CO 1 ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 340.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 4 giorni), oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 130.-.

AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto di accusa.

                                  B.   Dopo il dibattimento, con sentenza del 20 settembre 2012, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 730.-.

                                  C.   In data 28 settembre 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 29 ottobre 2012, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo integrale proscioglimento e ha protestato spese e ripetibili.

                                  D.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 30 ottobre 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito ad AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il 19 novembre 2012.

                                  E.   Con scritto 22 novembre 2012, la Pretura penale ha comunicato di non avere “particolari osservazioni in merito alle motivazioni d’appello, salvo rilevare che la descrizione del percorso contenuta nelle stesse non corrisponde a quella fatta dall’imputato al dibattimento”. Anche la CO 1, con scritto 26 novembre 2012, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

                                   2.   Si osserva preliminarmente che l’istanza probatoria dell’appellante che chiede lo svolgimento di un sopralluogo (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2) deve essere respinta, concernendo la presente procedura esclusivamente una contravvenzione e non potendo, dunque, in questa sede, essere addotte nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP). Per lo stesso motivo non possono essere considerate, per il presente giudizio, le fotografie prodotte da AP 1 con la dichiarazione d’appello.

                               3.a.   Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Giusta l’art. 32 cpv. 2 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. Al riguardo l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC sancisce che, nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere i 50 km/h. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce che la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione incomincia al segnale “Velocità massima 50, limite generale” (2.30.1) e termina al segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1).

                                  b.   Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.

                                   4.   Nel suo gravame AP 1 sostiene, innanzitutto, che la situazione della segnaletica su __________ è “alquanto anomala” in quanto la stessa strada “non si trova in una zona abitata”. Egli rileva, inoltre, che il segnale indicante la limitazione generale di 50 km/h era posizionato su __________ “dopo la postazione radar” (motivazione d’appello, pag. 2-3). Così argomentando l’appellante sembra contestare che, nel punto in cui era posizionato il radar, la velocità massima consentita fosse di 50 km/h.

                               4.1.   Il presidente della Pretura penale - che pure si è determinato sull’obiezione dell’appellante secondo cui __________ non si troverebbe in zona abitata e non sarebbe pertanto sottoposta al limite di velocità di 50 km/h - ha rilevato che, non essendoci sulla stessa cartelli indicanti la fine del limite generale, “permane in vigore (…) la limitazione generale di 50 km/h che chi proviene da __________ incontra quando entra nell’abitato di __________”. A detta del pretore una tale conclusione non è sconfessata dalla circostanza secondo cui lungo __________ c’è, in concomitanza con l’indicazione di località “__________”, un cartello indicante il limite generale di 50 km/h, ritenuto che la presenza dello stesso “non significa che nel tratto precedente la velocità consentita sia superiore”. D’altronde, continua, sul verso del medesimo cartello, per chi proviene da __________, vi è l’indicazione di località “__________” e pure la limitazione di velocità “50 - Limite generale”. A detta del primo giudice risulta inoltre dagli atti che questa regolamentazione è in vigore dal 2007, o meglio da quando l’Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio ha accolto la richiesta del Municipio di __________ di uniformare il limite di velocità su __________ con quello vigente tutt’intorno. Il pretore ha, infine, osservato che, pur non essendo __________ densamente fabbricata, vi sono su di essa delle costruzioni, una fermata dei mezzi pubblici ed un’infrastruttura sportiva ed è inoltre possibile parcheggiare su un lato della strada per quasi tutta la sua lunghezza. Ad ogni buon conto, conclude, al di là di queste considerazioni, “la regolamentazione vigente, predisposta in modo corretto, è chiara e non può qui essere rimessa in discussione” (sentenza impugnata, pag. 2-3).

                               4.2.   La censura ricorsuale deve essere disattesa per gli stessi motivi evidenziati dal primo giudice. Si osserva innanzitutto che, con decisione 9 marzo 2007, l’Area del supporto e del coordinamento aveva stabilito che il limite generale di velocità di 50 km/h - vigente nella zona industriale comunale di __________ - veniva esteso anche sull’unico tratto di strada, __________ appunto, ancora percorribile a 80 km/h (cfr. AI 7). Questa decisione ha comportato l’introduzione della nuova segnaletica indicata sulla planimetria allegata all’AI 7, dalla quale risulta, in particolare, che, dopo l’abitato di __________, proseguendo sulla strada cantonale in direzione di __________ lungo __________, non vi sono segnali “Fine della velocità massima 50, limite generale”. Si osserva al riguardo che l’accertamento pretorile secondo cui, all’entrata dell’abitato di __________, è presente il segnale “Velocità massima 50, limite generale” - ancorché non chiaramente deducibile dalla citata planimetria - può essere qui confermato, non essendo lo stesso oggetto di contestazione. Che la velocità consentita su __________ sia limitata a 50 km/h è del resto confermato dalla circostanza - accertata dal pretore - secondo cui sulla stessa vi sono delle costruzioni, una fermata dei mezzi pubblici, un’infrastruttura sportiva e (su un lato) dei parcheggi (cfr. al riguardo anche le foto di cui ai doc. dib. 1-5). Inoltre, come risulta dalla foto di cui al doc. dib.1, su __________ è pure presente un centro commerciale Lidl (cfr. al riguardo anche la decisone dell’Area del supporto e del coordinamento, AI 7 pag. 1, che, nel giustificare l’introduzione della limitazione della velocità su __________, evocava l’insediamento di due nuovi centri commerciali). Nemmeno permette una diversa conclusione circa il limite di velocità in vigore su __________, la circostanza secondo cui sulla stessa strada, in concomitanza col cartello di località “Bedano” (posto dopo il punto in cui, secondo l’appellante, si trovava il radar), è posizionato il segnale “Velocità massima 50, limite generale” (cfr. planimetria citata, posizione 3 e foto di cui ai doc. dib. 8-9). Come rimarcato dal pretore, infatti, la presenza di tale segnale non significa che nel tratto che precede sia necessariamente in vigore una velocità superiore (cfr. al riguardo anche Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a edizione, Losanna 1996, ad art. 32 LCR n. 3.6.4 che non esclude la possibilità di ripetere il segnale indicante la velocità massima consentita).

                                   5.   Continuando nel suo esposto, AP 1 sostiene di non essere stato nella condizione di sapere che, su __________, fosse in vigore il limite di velocità di 50 km/h.

                               5.1.   In particolare l’appellante rileva che l’8 novembre 2011, egli dopo essere partito da __________ e dopo aver attraversato i comuni di __________ - si è dapprima recato in ufficio presso la sede della __________, dalla quale è ripartito in direzione di __________ due ore e mezza più tardi. Pertanto, continua, ritenuto che egli ha raggiunto __________ non arrivando da __________ (come sostenuto dal pretore), ma partendo dal suo ufficio e “percorrendo un tratto di strada assolutamente privo di qualunque segnalazione di velocità”, egli non poteva sapere che quel tratto di strada fosse limitato a 50 km/h (motivazione d’appello, pag. 2-3).

                               5.2.   Va al riguardo osservato che la tesi dell’appellante non può essere seguita già solo perché si diparte da un’ipotesi fattuale diversa da quella su cui si basa il giudizio impugnato. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rilasciate dall’appellante al dibattimento che “il giorno dei fatti provenivo da __________ (…) e circolavo sulla strada principale in direzione di __________, ho attraversato questa località sulla strada principale in direzione di __________ e mi sono a un certo momento trovato a percorrere la __________. (…) A domanda del mio difensore posso confermare che ho svoltato da __________ (ndr. ovvero la strada cantonale che esce dall’abitato di __________ in direzione di __________, cfr. doc. dib. 17), su __________” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato allegato al verbale del dibattimento). Ritenuto come non possa pertanto essere messo in dubbio che l’appellante ha raggiunto __________ dall’abitato di __________ e considerato che, come visto al consid. 4.2, non c’erano sul suo percorso cartelli indicanti la fine del limite generale di velocità di 50 km/h, l’appellante non poteva che essere perfettamente consapevole del fatto che su __________ - sulla quale vi erano oltretutto costruzioni, infrastrutture e posteggi (cfr. consid. 4.2) - non era consentito circolare ad una velocità superiore a 50 km/h.

                                   6.   Da quanto precede discende che AP 1 - viaggiando alla velocità non contestata di 70 km/h (dedotti i margini di tolleranza) su un tratto di strada in cui egli sapeva vigente la limitazione di velocità generale a 50 km/h - si è reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr.

                                   7.   Quanto alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 340.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

                                   8.   Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art.                      398 e segg. CPP, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 4a ONC 47 e 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.

Di conseguenza:

      1.1.   AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, l’8 novembre 2011, alla guida del veicolo, circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio laser: 73 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 70 km/h).

                               1.2.   AP 1 è condannato alla multa di fr. 340.- (trecentoquaranta).

                            1.2.1.   In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                               1.3.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 730.-, sono posti a carico dell’appellante.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                     fr.            500.-          

-  altri disborsi                            fr.            100.fr.            600.sono posti a carico dell’appellante.

                                   3.   Intimazione a:

                                   4.   Comunicazione a:

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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