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Ticino Corte di appello e di revisione penale 23.03.2012 17.2011.54

23. März 2012·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·407 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

La lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie del Canton Ticino è l'italiano. La mancata traduzione in italiano della dichiarazione d'appello, entro il congruo termine impartito dal gudice, comporta l'inammissibilità della stessa e lo stralcio dai ruoli del procedimento penale

Volltext

Incarto n. 17.2011.43+54

Locarno 23 marzo 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Francesco Pellegrini

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

sedente per statuire sulla dichiarazione d’appello presentata il 29 aprile 2011 contro la sentenza emanata il 22 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona e sull’istanza di revisione presentata il 31 maggio 2011 contro il decreto di stralcio emanato il 23 maggio 2011 da questa Corte

da

 IS 1       

esaminati gli atti;

ritenuto che                 -   con sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha revocato il decreto di stralcio 23 maggio 2011;

                                     -   di conseguenza l’istanza di revisione 31 maggio 2011 è divenuta priva d’oggetto;

                                     -   con sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha pure assegnato all’istante un termine di 30 giorni per tradurre in lingua italiana la sua dichiarazione d’appello del 29 aprile 2011;

                                     -   il termine impartito è ampiamente trascorso senza che IS 1 abbia ossequiato alla richiesta di traduzione;

                                     -   la mancata traduzione della dichiarazione di appello in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nei decreti 6 giugno 2011 e 29 agosto 2011 (cfr. DTF 136 I 149 consid. 4.3; 127 V 219 consid. 2b/aa; 122 I 236 consid. 2c; STF 14.2.2012 in 1B_17/2012);

                                     -   in via eccezionale, questa Corte rinuncia a percepire tasse e spese di giustizia;

pronuncia:              1.   L’istanza di revisione è priva d’oggetto.

                                   2.   La dichiarazione di appello è irricevibile.

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   4.   Intimazione a:

                                   5.   Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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