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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2018 PVG 2018 7

31. Dezember 2018·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·2,378 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Volltext

3/7 Sozialversicherung PVG 2018 69 LAVS. Somma delle due rendite per coniugi del 150 %. Condivisione dello stesso appartamento in caso di separazione legale. – Dal punto di vista della somma delle rendite per coniugi, se una coppia separata legalmente torna a vivere nello stesso appartamento questo comporta la fine di fatto della separazione. AHVG. Plafonierung der Ehepaarente auf 150 %. Mitbenutzung der gleichen Wohnung bei einem getrennten Ehepaar. – In Bezug auf die Plafonierung der Ehepaarrente endet mit der Benutzung der gleichen Wohnung durch ein gerichtlich getrenntes Ehepaar – de facto – dessen Trennung. Considerando in diritto: 3.1. In conformità a quanto stabilito all’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità. Per contro, non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria. Secondo quanto previsto dalle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle due marginali 5510 e 5511, non sottostanno a limitazione le rendite individuali dei coniugi di cui è stata sospesa per ordine giudiziario la comunione domestica senza che sia stato ancora pronunciato il divorzio (art. 35 cpv. 2 LAVS). La comunione domestica dei coniugi può essere considerata sospesa se, nel quadro della procedura di divorzio o di separazione, il giudice ha accertato la separazione o se, durante la procedura di protezione dell’unione coniugale, la coppia è stata separata temporaneamente o per una durata indeterminata mediante decisione o accertamento del giudice. Alle rendite deve essere fissato un limite massimo se i coniugi continuano, malgrado tutto, a vivere insieme o riprendono a vivere in comunione domestica. Nella sentenza I 399/02 del 30 aprile 2003 l’allora Tribunale federale delle assicurazioni affermava la legalità alla LAVS di tali specifiche direttive. Nella decisione C-587/2015 e C-588/2014 del 2 giugno 2015, il Tribunale amministrativo federale 7

3/7 Sozialversicherung PVG 2018 70 pur precisando che a dette direttive emanate dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali non potesse essere riconosciuto valore vincolante di legge per gli organi giudiziari, riconosceva però la necessità di osservare tali disposizioni, propriamente sulla questione riguardante la ripresa della vita in comune nel caso di coniugi separati legalmente, nella misura in cui la loro applicabilità permetta di ottenere nel caso concreto una giusta e adeguata interpretazione della normativa applicabile. In detta decisione, dopo che le due persone separate legalmente erano tornate a vivere assieme pur pretendendo di fare vite separate, il Tribunale amministrativo federale aveva ritenuto applicabile la limitazione della rendita per coniugi giusta l’art. 35 cpv. 1 LAVS. In principio quindi, agli organi giudiziari non è dato scostarsi da tali direttive senza che vi siano dei validi motivi, se esse permettono una convincente concretizzazione della normativa legale applicabile al fine di favorire un’attuazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 133 V 587, cons. 6.1 e 257 cons. 3.2 nonché 133 II 305 cons. 8.1). 3.2. Nell’evenienza, come si è potuto vedere anche in sede di sopralluogo, i due ricorrenti abitano un appartamento con entrate separate. La ricorrente ha una camera, un servizio e un tinello a sua esclusiva disposizione, mentre il ricorrente dispone di una camera e servizio a suo uso esclusivo. Il soggiorno del ricorrente è invece situato nello stesso locale dove si trova la cucina in comune, per cui questo locale viene, almeno per quanto riguarda l’angolo cucina, condiviso tra i due coinquilini. Per il resto, i due ricorrenti utilizzano il corridoio in comune. E’vero che detto corridoio è separato da una tenda, intesa a delimitare lo spazio della ricorrente da quello del ricorrente, ma in sostanza la ricorrente deve utilizzare tutto il corridoio per accedere ai propri spazi dall’esterno come anche il ricorrente deve passare oltre la tenda per recarsi in lavanderia. In questo senso quindi il corridoio va considerato parte in comune. La ricorrente dispone poi di un servizio separato raggiungibile attraversando gli spazi comuni a tutta la casa. Come precisato in sede di sopralluogo, la ricorrente prenderebbe solo il caffè la mattina e cucinerebbe saltuariamente e comunque solo per se stessa nella cucina in comune, dove i cibi dei due assicurati sarebbero riposti separatamente negli armadi e nel frigorifero, mentre cucinerebbe regolarmente per altri familiari. Da tale descrizione dei locali e del vissuto quotidiano va concluso che gli istanti condividono lo stesso appartamento, pur avendo ognuno degli spazi gestiti in maniera del tutto personale.

3/7 Sozialversicherung PVG 2018 71 3.3. Per la cassa di compensazione, i due coniugi sarebbero tornati a vivere assieme nello stesso appartamento, nel senso che la ricorrente si sarebbe trasferita nell’appartamento di colui che legalmente resta suo marito. In effetti, il contratto di locazione a suo tempo sottoscritto dal ricorrente riguardava l’affitto di un appartamento di tre locali oltre alla cucina e alla sala da bagno (vedi contratto di locazione del 20 dicembre 2007). Facendo astrazione del servizio destinato alla ricorrente e situato, come si è detto, al di fuori dell’appartamento condiviso dai ricorrenti, l’unità abitativa qui in discussione conta effettivamente 3 locali (due camere e un tinello), una cucina e un servizio. In sede di sopralluogo i ricorrenti contestavano fermamente che l’appartamento del ricorrente fosse condiviso anche dalla moglie, adducendo che mai il solo ricorrente avrebbe disposto di tutti questi spazi e che al trasferimento della ricorrente sarebbe preceduto un adeguamento dell’abitazione e la destinazione di spazi comuni della casa ad esclusivo uso dell’assicurata. Dagli atti all’incarto però la tesi sostenuta dalla cassa di compensazione sembra effettivamente essere debitamente comprovata dal contenuto del contratto di locazione. In sede di sopralluogo, i ricorrenti non hanno saputo indicare per quale motivo nell’ambito di detto contratto di locazione del 2007 sarebbero stati indicati un numero di locali di cui l’istante non avrebbe effettivamente mai disposto. Giusta poi il contratto di locazione del 31 luglio 2014, la pigione mensile a carico del solo ricorrente sarebbe rimasta invariata per un importo di fr. 800.–; importo al quale andrebbero aggiunti fr. 60.– di spese mensili. Per la ricorrente un contratto di locazione che preveda la corresponsione di una pigione non è agli atti. In sede di sopralluogo essa pretende di aver sottoscritto l’allegato al contratto di locazione (allegato nel quale viene stabilita la suddivisione personale dei locali) e di dover conseguentemente corrispondere circa fr. 600.– (con le spese fr. 800.–) mensili di pigione come il ricorrente. Una comprova che un affitto da parte della ricorrente sia stato corrisposto non è stata fornita e la pretesa stando alla quale i versamenti sarebbero stati fatti in contanti non è pure stata comprovata dai relativi regolari prelievi bancari, malgrado il Tribunale ne abbia fatta espressa richiesta in sede di sopralluogo. In questo senso, la tesi di fondo di controparte, stando alla quale la ricorrente sarebbe andata ad abitare nell’appartamento del ricorrente, appare verosimile e trova conferma anche nella documentazione versata agli atti e nell’assenza dei necessari giustificativi. Di fatto che i due ricorrenti versino distintamente il loro affitto per l’appartamento locato non è documentato e per la ricorrente non vi è alcuna com-

3/7 Sozialversicherung PVG 2018 72 prova che un affitto sia mai stato anche effettivamente corrisposto. La pretesa che si tratti quindi di due locatari distinti e indipendenti non è stata comprovata. 3.4. Per gli istanti, la loro forma di convivenza non avrebbe però più nulla a che vedere con una comunione domestica. Ognuno vivrebbe per conto proprio, avrebbe la propria vita ed i propri interessi e sarebbe del tutto indipendente dall’altro coinquilino. Contrariamente a quanto preteso nel ricorso questa questione non ha nell’evenienza la rilevanza determinante che i due assicurati intendono attribuirle. Altrimenti detto, dal momento che due persone separate giudiziariamente tornano a vivere assieme, la loro situazione giuridica dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali è quella di una normale copia di coniugi. Questo principio non vale invece per le persone divorziate. In DTF 137 V 82 cons. 5.5, il Tribunale federale non riteneva possibile paragonare ad una coppia sposata due persone divorziate che però continuavano a vivere in comunione domestica per motivi finanziari (vedi anche DTF 134 V 369 cons. 7.1), non essendo possibile per la cassa di compensazione verificare in detti casi, a parte il palese abuso di diritto, l’esistenza o meno di una comunione domestica. Per questo motivo, nell’ottica dell’art. 35 cpv. 1 LAVS, il Tribunale federale sembra preferire in linea di principio, non da ultimo per motivi di praticabilità, la presa in considerazione dello stato civile (e una persona separata legalmente resta sposata) e non fondarsi sul tipo di vita che le persone conducono (vedi anche la decisione del Tribunale federale 9C_505/2014 del 9 luglio 2014). In ogni caso la distinzione che viene fatta in caso di convivenza tra divorziati e coppie separate legalmente si fonda su motivate differenze di fondo, ed esempio sul fatto che con il divorzio viene a cadere l’obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci di cui all’art. 163 CC che per contro perdura per tutta la durata del matrimonio, anche in caso di separazione legale (vedi sulla questione anche DTF 137 V 82 cons. 5). 3.5. La soluzione scelta dagli organi incaricati dell’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali e dagli organi giudiziari ha il vantaggio, facendo capo a situazioni familiari formali (ad esempio stato civile), di garantire da un lato la sicurezza del diritto e di dare all’amministrazione di massa la possibilità di evadere le diverse situazioni in base a dei principi praticabili e dimostrabili senza grandi dispendi di forze e tempo (vedi sulla questione Thomas GächTer in Fampra.ch 2005, pag. 844). Non può infatti essere tralasciata la difficoltà per l’amministrazione di stabilire se concretamente due persone vivano in comunione domestica o in una economia

3/7 Sozialversicherung PVG 2018 73 domestica comune, dipendendo tale valutazione prevalentemente da allegazioni fatte da persone interessate ad un determinato esito della questione. Per questo, per il Tribunale amministrativo non vi sono neppure motivi validi per mettere in discussione tale soluzione prevalentemente formalistica. In questo senso, dopo che la coppia legalmente separata è tornata a vivere nello stesso appartamento, alle condizioni particolari esposte in precedenza, la separazione è divenuta caduca (Daniel sTeck, op. cit., art. 117/118 marginale 7) e quindi le due persone vanno considerate per quanto riguarda la normativa in materia di AVS alla stessa stregua di qualsiasi altra coppia di persone sposate. In questo senso la limitazione stando alla quale la somma delle due rendite per coniugi è al massimo il 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia va confermata. 4.1. In conformità a quanto previsto all’art. 17 cpv. 2 LPGA, ogni prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. Operando una limitazione della rendita per coniugi al 150 % dell’importo massimo della rendita di vecchiaia, il diritto dei due ricorrenti alla rispettiva rendita di vecchiaia subisce una riduzione propriamente a partire dal momento (mese successivo) che è ripresa la coabitazione. Giusta il calcolo effettuato dalla cassa di compensazione, dal 1. settembre 2014 fino al 31 agosto 2017, la differenza tra l’ammontare delle rendite di vecchiaia al quale i due assicurati avrebbero giustamente avuto diritto e quello invece concretamente percepito come se fossero due persone separate a tutti gli effetti ammonta complessivamente a fr. 13’492.– per la ricorrente e a fr. 14’576.– per il ricorrente. Questi calcoli non vengono contestati, ma viene messo in discussione il dovere di restituzione a partire dal settembre 2014. Per i due ricorrenti, la riduzione delle due rendite andrebbe eventualmente effettuata dal settembre 2017, ma non potrebbe comportare una richiesta di restituzione in base ad un calcolo retroattivo delle prestazioni percepite dal 1. settembre 2014. 4.2. Come esposto in precedenza, con la ripresa della coabitazione si giustificava una limitazione della rendita per coniugi giusta l’art. 35 cpv. 1 LAVS. Da tale data quindi, gli istanti hanno percepito delle prestazioni indebite. Giusta l’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se gli interessati erano in buona fede e verrebbero a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e

3/7 Sozialversicherung PVG 2018 74 il suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate. Nella fattispecie, l’oggetto della lite riguarda unicamente il tema della restituzione. La cassa di compensazione non ha infatti ancora necessariamente potuto pronunciarsi su di una eventuale richiesta di condono. Nell’ambito del presente procedimento non è allora dato prevalersi della buona fede e della precaria situazione finanziaria per (implicitamente) chiedere anche il condono dell’obbligo di restituzione. L’obbligo di restituzione è di regola subordinato all’adempimento dei presupposti per la riconsiderazione o per la revisione processuale della decisione all’origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 cons. 5.2 con riferimenti). Di regola, l’adattamento delle prestazioni dell’assicurazione sociale avviene con effetto retroattivo (vedi sentenza del Tribunale federale 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 cons. 4.1). 4.3. Nel caso in oggetto la cassa di compensazione era abilitata a chiedere la restituzione delle prestazioni fornite indebitamente essendo adempiuti entrambi i presupposti per procedere al riesame delle originarie decisioni di rendita di vecchiaia. Da un lato, infatti, le decisioni erano manifestamente errate perché erano chiaramente contrarie alla legislazione in materia che impone la limitazione delle rendite per coniugi (art. 35 cpv. 1 LAVS) e, d’altro canto, la loro rettifica assumeva una notevole importanza poiché aveva per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 cons. 1c). Come già precisato, la questione di sapere se i due beneficiari fossero o meno in buona fede non ha direttamente alcuna influenza sul fatto che dette prestazioni siano state versate indebitamente. La restituzione delle prestazioni indebitamente percepite giusta l’art. 25 LPGA, presume un calcolo retroattivo dell’indebito, e avviene indipendentemente da un’eventuale colpa di coloro che hanno ricevuto la prestazione (vedi SVA 1998 PC no. 9 cons. 6a). Ne consegue che i rispettivi importi chiesti in restituzione, il cui calcolo non è come tale contestato, non danno adito a critiche. S 17 166 Sentenza del 12 giugno 2018 L’interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale è stato respinto con sentenza del 21 dicembre 2018 (9C_574/2018).

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