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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2018 PVG 2018 29

31. Dezember 2018·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·850 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Volltext

8/29 Verfahren PVG 2018 Verfahren 8 Procedura Procedura Forma di una decisione. – Senza una sufficiente base legale una decisione comunicata per e-mail è nulla per vizio di forma. Form einer Verfügung. – Ohne eine entsprechende gesetzliche Grundlage ist eine per E-Mail mitgeteilte Verfügung wegen formellem Mangel nichtig. Considerando in diritto: 2. Giusta l’art. 23 cpv. 1 LGA, le decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e, per quanto prescritto dalla legge, a terzi. Conformemente alla prassi del Tribunale federale invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta (vedi in dettaglio sulla questione DTF 142 V 152 cons. 2.4 e sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 cons. 4.1). Affinché la comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi possa essere fatta validamente occorrono delle specifiche basi legali (sentenze del Tribunale federale 5A_650/2011 del 27 gennaio 2012 cons. 4 e 1P.254/2005 del 30 agosto 2005 cons. 2.3). Come anche la modifica di revisione della LGA del 16 giugno 2010 - mai entrata in vigore - dimostra, era nelle intenzioni del legislatore cantonale codificare le formalità d’intimazione delle decisioni giusta la LGA, adeguandole alla possibilità di invii per via elettronica. Questa modifica volta, tra le altre cose, a garantire che l’autorità potesse qualificarsi (firma elettronica) e a escludere eventuali ingerenze di terzi nello scambio di dati non è però mai stata approvata e messa in vigore. Ne consegue che giusta la normativa in vigore nel nostro cantone, l’invio di una decisione tramite posta elettronica non è valida e non esplica alcun effetto (vedi sugli invii per e-mail senza conseguenze giuridiche le sentenze del Tribunale amministrativo U 16 18 del 23 giugno 2016 per la non validità di un ricorso, S 14 154 del 14 aprile 2015 per la mancata validità di una disdetta, U 17 50 del 22 agosto 2017 per l’incorrettezza di una domanda di assistenza e S 17 11 del 10 luglio 214 29

8/29 Verfahren PVG 2018 2017 per la non validità di un’opposizione). Nella recente decisione R 17 16 del 25 gennaio 2018, il Tribunale amministrativo ha stabilito che per acquisire efficacia giuridica, una decisione deve inoltre essere notificata correttamente. Infatti, solo in questo caso gli obblighi fissati nella decisione si manifestano come doveri di natura giuridica (cfr. Tschannen/Zimmerli/müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Berna 2014, § 31 n. 2 seg.). Un difetto della notifica rende il provvedimento nullo. 3.1. A giustificazione dell’intimazione della decisione per posta elettronica, il comune adduce la dichiarata volontà dell’istante di essere contattato dal comune in questo modo, non essendo altrimenti reperibile. In principio, anche con l’espresso consenso dell’interessato il vizio di forma di cui è affetta una decisione intimata per via elettronica non viene sanato. Nel caso in cui l’istante avesse però acconsentito esplicitamente a tale forma di intimazione, il suo comportamento potrebbe assumere la forma dell’abuso di diritto (venire contra factum proprium). Che la semplice corrispondenza tra le parti avvenisse per posta elettronica può considerarsi nell’evenienza appurato. Per quanto riguarda l’invio di una formale decisione impugnabile l’espresso consenso dell’istante dovrebbe però risultare inequivocabilmente (per esempio richiesta o conferma scritta). Il comune non ha addotto alcun documento o certificazione a sostegno della propria pretesa, mentre l’istante contesta di aver dato il proprio consenso per l’intimazione di una formale decisione in forma elettronica. In principio, volendo il comune dedurre la validità della decisione malgrado il vizio della forma scritta e dell’intimazione, l’onere della prova che tale fosse espressamente la volontà del ricorrente spetta all’autorità comunale, che come detto non ha saputo fornire alcuna comprova di quanto preteso. Non è allora dato ritenere che l’istante abbia espressamente dato il proprio consenso a tale forma di decisione. 3.2. Poiché l’istante risiede all’estero è evidente la difficoltà dell’autorità comunale a comunicare direttamente con l’interessato. In questi casi però la legge prevede espressamente come debbano avvenire le comunicazioni ufficiali. In conformità all’art. 23 cpv. 3 LGA, qualora una parte non sia domiciliata in Svizzera, l’autorità può obbligarla ad indicare un domiciliatario in Svizzera. In questo senso le comprensibili difficoltà fatte valere dal comune avrebbero potuto essere ovviate con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa applicabile alla procedura amministrativa comunale. 215

8/29 Verfahren PVG 2018 4. La nullità di un atto amministrativo può essere invocata in ogni momento e può essere costatata d’ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (PTA 2012 no.17; DTF 132 II 27 cons. 3.1, 130 III 434 cons. 3.3, 127 II 47 cons. 3g, 122 Ia 98 cons. 3a e 118 Ia 40 cons. 2a). Per prassi costante, una decisione amministrativa è affetta da nullità se il vizio risulta particolarmente grave, evidente o, perlomeno, facilmente riconoscibile e se, inoltre, l’accertamento della nullità non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Nel caso in parola la nullità di una decisione comunicata per via elettronica risulta evidente sia per difetto di valida forma scritta che per notifica viziata per cui al Tribunale amministrativo non resta che accertare la nullità del provvedimento qui impugnato. U 18 6 Sentenza del 20 giugno 2018 216

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