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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2014 PVG 2014 10

31. Dezember 2014·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·2,636 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Volltext

6/10 Sozialversicherung PVG 2014 91 Assicurazione contro la disoccupazione. Diritto all’inden- nità di un cittadino italiano impiegato e residente in Sviz- zera, con la famiglia nella zona di confine in Italia. – Diritto applicabile (cons. 1). – Presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione (cons. 2). – Il detentore di un permesso C può aver diritto all’inden- nità di disoccupazione, malgrado la permanenza della famiglia all’estero (cons. 3). – Lavoratori frontalieri e falsi frontalieri non sono tenuti a soddisfare la condizione della residenza in Svizzera, ma possono far valere il loro diritto anche presso quello Stato membro dove hanno da ultimo svolta la loro atti- vità (cons. 4). Arbeitslosenversicherung. Anspruch eines italienischen Bürgers, der in der Schweiz wohnt und arbeitet, dessen Familie aber im Grenzgebiet in Italien lebt. – Anwendbares Recht (E. 1). – Anspruchsvoraussetzungen für Taggelder der Arbeitslosenversicherung (E. 2). – Trotz des Aufenthalts seiner Familie in Italien kann ein Ausländer mit C-Bewilligung Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen haben (E. 3). – Grenzgänger oder falsche Grenzgänger müssen nicht die Voraussetzung des «Wohnens in der Schweiz» erfül- len, sie können ihren Anspruch auch bei dem Mitglied- staat, in dem sie zuletzt eine Beschäftigung ausgeübt haben, geltend machen (E. 4). Considerando in diritto: 1. Il 1. giugno 2002 è entrato in vigore l’ALCP e in particolare il suo Allegato II (RS 0.142.112.681), regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 133 V 173 cons. 4.1, 130 V 146 cons. 3, 128 V 315). Questo accordo è stato sostituito dal 1. aprile 2012 con il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di base, RB), modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (Regolamento di applicazione, RA; RS 0.831.109.268.1). A questo proposito la Segreteria di Stato per l’economia (SECO) ha emanato la Circolare 10

6/10 Sozialversicherung PVG 2014 92 relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 (recte: 988/2009) sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883). 2. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera. Giusta la Circ. ID 883, per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente (Circ. ID 883 margine A76). La nozione di residenza, in quanto luogo in cui una persona risiede abitualmente, di cui all’art. 1 lett. j RB si contrappone a quella di dimora di cui all’art. 1 lett. k RB, che va intesa come la residenza temporanea. Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile. Le nozioni di «residenza» secondo l’art. 1 lett. j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI corrispondono in larga misura (Circ. ID 883 marginale A78). Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’art. 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro (Circ. ID 883 marginale A80). Secondo la giurisprudenza, l’espressione «risiedere in Svizzera» non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli art. 23 ss. CC. La nozione di residenza in Svizzera non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale (sentenza del Tribunale federale C 290/03 del 6 marzo 2006). Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato alla residenza effettiva in Svizzera, all’intenzione di continuare a risiedere in Svizzera e di fare contemporaneamente della Svizzera il centro delle proprie relazioni personali (vedi Prassi LADI ID marginale 136). In ragione del presupposto che una persona è ritenuta aver vissuto nello Stato in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione ha diritto alle prestazioni dello Stato dell’ultima attività se si mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 cifra 2 terzo periodo in combinato disposto con la cifra 5 RB). 3. a) Nell’evenienza in oggetto, l’assicurato è sposato e padre di quattro figli che vivono ed hanno sempre vissuto in Italia. In una vallata del Grigioni italiano egli ha preso in affitto una camera. Per quanto riguarda l’attività lavorativa, il ricorrente è da una ven-

6/10 Sozialversicherung PVG 2014 93 tina d’anni in Svizzera in qualità di sondatore/perforatore. Questa speciale attività richiede dei continui spostamenti in tutte le parti della Svizzera e cambiamenti di datore di lavoro, con soggiorni obbligati di alcuni giorni, più settimane o mesi nei posti più disparati, a seconda delle necessità di cantiere. A causa delle importanti distanze tra i diversi cantieri e il confine italiano che gli interventi di lavoro richiedono, durante l’esercizio della propria attività al ricorrente non è possibile rientrare presso la propria famiglia in Italia ogni giorno. Di conseguenza non può neppure usufruire di un semplice permesso per frontalieri. Attualmente egli è posto al beneficio di un permesso di domicilio C e il luogo di residenza è in un comune grigionitaliano. A seguito dei continui spostamenti per motivi di lavoro l’assicurato ha rinunciato alla possibilità di trasferire la famiglia in Svizzera ed egli utilizza la camera nel comune grigionitaliano a seconda delle esigenze di lavoro e in considerazione dei rientri in Italia, presso la sua famiglia. b) Per l’UCIAML, già il fatto di avere la famiglia in Italia e di essersi trovato nel paese d’origine durante la disoccupazione confermerebbe l’assenza di una residenza in Svizzera durante il periodo di disoccupazione qui determinante e quindi l’assicurato non sarebbe collocabile. La pretesa non tiene però sufficiente conto delle particolarità del caso in esame. Come è stato detto, l’attività di sondatore non permette all’istante di lavorare e rientrare ogni sera presso la propria famiglia, indipendentemente dal luogo di soggiorno della stessa. Pertanto in una simile situazione, il fatto di avere la famiglia in Italia non depone necessariamente per l’assenza di legami con la Svizzera e quindi di una residenza in detto paese, giacché l’impiego dell’istante non gli permetterebbe comunque di restare presso la propria famiglia neppure se la stessa vivesse in Svizzera, almeno durante parte del tempo di lavoro. Per questo il fatto che la famiglia dell'istante non si sia mai trasferita in Svizzera è da imputare al particolare tipo di lavoro dell’assicurato e non ad una deliberata volontà di mantenere il centro delle proprie relazioni familiari in Italia. Del resto, il Tribunale amministrativo ha già stabilito che il concetto di residenza giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non esclude a priori i beneficiari di un permesso C dal diritto all’indennità di disoccupazione, malgrado la permanenza della famiglia all’estero (vedi decisione 193/96 e riferimenti). c) L’incidente occorso in Italia nel luglio 2013 dimostrerebbe poi, per la parte convenuta, la permanenza, non autorizzata dagli organi incaricati della disoccupazione, dell’assicurato all’e-

6/10 Sozialversicherung PVG 2014 94 stero anche durante il periodo qui determinante della disoccupazione. Dal canto suo il ricorrente sostiene che il giorno dell’incidente si trovava in Italia propriamente per incontrare il responsabile di una ditta Svizzera in vista di un possibile impiego e che questo fatto era perfettamente a conoscenza del proprio collocatore in Svizzera, rappresentando tale incontro una prova degli sforzi intrapresi dall’assicurato per cercare lavoro. L’affermazione, con i nominativi della persona contattata e della ditta in questione, non è stata smentita dall’ufficio convenuto. In ogni caso che l’assicurato abbia anche strette relazioni con la Svizzera è indubbio. Sono infatti una ventina d’anni che egli lavora in Svizzera, dove ha regolarmente affittato una camera, paga le imposte, ha immatricolata la propria autovettura, è obbligatoriamente assicurato alla cassa malati, è iscritto nel catalogo dei votanti comunali e aveva fatta domanda nel 2008 per entrare a far parte del corpo pompieri. Giusta l’attestazione del 17 settembre 2013, il ricorrente si recherebbe al negozio di alimentari del paese per fare acquisti, soprattutto durante i fine settimana e «ultimamente passa per la spesa con più frequenza». Anche un amico confermerebbe di intrattenere dei buoni contatti con l’assicurato, col quale andrebbe a funghi, in montagna e farebbe dei lavoretti anche durante i fine settimana. Nel corso del mese di giugno 2013, quindi durante il periodo di disoccupazione, l’assicurato è stato inoltre temporaneamente impiegato a X. , dove ha frequentato la mensa della ditta e pernottato per quindici volte. Come poi giustamente addotto nel ricorso, oggigiorno, il fatto di non avere un allacciamento telefonico fisso presso l’abitazione in Svizzera non può più essere considerato un indizio a favore della mancanza di legami con detto luogo, giacché il possesso di un cellulare o di un PC portatile con connessione wireless permette ad ognuno di soddisfare le proprie esigenze in materia di reperibilità e di comunicazione. Infine, l’assicurato è iscritto A. I. R. E., ciò che non gli permette di esercitare un’attività lucrativa in Italia, elemento quindi che costituisce almeno un indizio a favore di ben più intensi legami di lavoro con la Svizzera che con l’Italia. Sarebbe pertanto nella concreta evenienza riduttivo considerare che l’istante si trovi in Italia durante il periodo di disoccupazione e non soddisfi pertanto la condizione della residenza in Svizzera. Tale questione può comunque nell’evenienza rimanere aperta in quanto il ricorso va accolto anche in virtù della disposizioni del RB. 4. a) Come è stato esposto in precedenza, in applicazione del RB lo Stato di occupazione è considerato essere anche lo stato

6/10 Sozialversicherung PVG 2014 95 di residenza. Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l’art. 65 RB fissa norme particolari che derogano al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, anche se detti lavoratori hanno ora la possibilità di porsi alternativamente a disposizione anche degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale hanno esercitato la loro ultima attività subordinata o autonoma. Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’art. 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro. Sarebbe infatti inaccettabile che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’art. 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine (Circ. ID 883 marginale A80 ss.). L’eccezione al presupposto della residenza vale sia per i frontalieri che per i cosiddetti falsi lavoratori frontalieri. Anche questi ultimi se hanno un’attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all’estero possono far valere il proprio diritto all’indennità giornaliera in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa all’art. 65 RB (Circ. ID 883 marginale A88). Per l’esercizio di tale facoltà si presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni. Sono competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si trovava il luogo di dimora della persona in oggetto (Circ. ID 883 marginale A89). Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera (Circ. ID 883 marginale A92). È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna almeno una volta la settimana. Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale tipico dei pendolari (vedi Circ. ID 883 marginale A29).

6/10 Sozialversicherung PVG 2014 96 b) La nuova soluzione contenuta all’art. 65 RB è la concretizzazione della giurisprudenza richiamata dal Tribunale federale nella sentenza 133 V 169 cons. 5-10 con speciale riferimento alla pronuncia della Corte di giustizia della Comunità europea nel caso Miethe (sentenza della CGCE del 12 giugno 1986 nella causa 1/85, Miethe, Racc. 1986 pag. 1837, punto 16 ss.). In detto giudizio, la CGCE era tenuta a pronunciarsi in merito ad alcune domande d’interpretazione dell’art. 71 n. 1 del regolamento n. 1408/71 sottopostole dal Bundessozialgericht tedesco in relazione alla situazione di un cittadino tedesco (Horst Miethe) che aveva sempre lavorato e vissuto in Germania. Quest’ultimo pur continuando a lavorare come rappresentante di commercio per una ditta tedesca ad Aquisgrana, si era trasferito, insieme alla moglie, in Belgio per permettere ai loro figli, che frequentavano un collegio belga, di tornare a casa ogni sera. Miethe, oltre a essere rimasto iscritto nei registri di polizia tedeschi, aveva conservato in Germania, presso la suocera, un ufficio e una possibilità di pernottamento. Dopo aver stabilito che l’art. 71 n. 1 del regolamento n. 1408/71 lasciava al lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero (ossia il frontaliero «non vero»), un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato d’impiego e quelle dello Stato di residenza, il Tribunale federale precisava che tale opzione poteva essere esercitata dal frontaliero «non vero» mettendosi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato dell’ultima occupazione oppure degli uffici del lavoro del luogo di residenza (lett. b). In tali condizioni, il lavoratore era reputato poter scegliere tra il regime di prestazioni di disoccupazione dello Stato della sua ultima occupazione e quello dello Stato di residenza, onde permettere al lavoratore di beneficiare delle migliori possibilità di reinserimento professionale (DTF 133 V 177 cons. 6.2 e riferimenti). Questa soluzione teneva conto del fatto che il regolamento n. 1408/71 mirasse a garantire al lavoratore migrante le prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione. Decisiva era reputata la questione di sapere in quale Stato la persona interessata disponesse delle migliori possibilità di reintegrazione professionale. Per essere considerato un lavoratore ai sensi della giurisprudenza Miethe, la persona interessata doveva comunque conservare, cumulativamente, legami personali e professionali stretti nello Stato d’impiego. Indizi a sostegno dell’esistenza di simili legami personali erano ritenuti ad esempio la presenza di un secondo domicilio nello Stato d’impiego, la partecipazione alla vita sociale in tale Stato, il fatto che l’ultima professione appresa

6/10 Sozialversicherung PVG 2014 97 potesse essere esercitata soprattutto nello Stato dell’ultimo impiego o che la persona assicurata vi lavorasse già da svariati anni (vedi sul tema DTF 133 V 181 cons. 10). c) Nell’evenienza in oggetto, l’assicurato svolge un tipo di attività che lo costringe a continui spostamenti che gli rendono impossibile un rientro giornaliero o regolare sia presso la famiglia in Italia che presso il suo comune di domicilio in Svizzera. Egli può quindi essere equiparato ad un lavoratore frontaliero non vero in base alla giurisprudenza sopra citata, indipendentemente dal fatto che non abbia la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri (DTF 133 V 176 cons. 6.1.). L’assicurato ha dal 1993 sempre lavorato Svizzera. Durante questi 21 anni di attività egli è stato alle dipendenze di più datori di lavoro, ha seguito dei corsi specifici di perforatore, come capo cantiere e di tedesco. Dal 2000 è in possesso di un permesso di domicilio e come già evocato in precedenza ha degli indubbi legami personali e di lavoro anche con il suo comune di domicilio in Svizzera. È in queste condizioni evidente che il centro dell’attività professionale dell’istante sia la Svizzera e che in detto paese siano date le maggiori possibilità di reinserimento professionale. Per questo l’assicurato va considerato esonerato dall’obbligo di residenza in Svizzera anche sotto questo punto di vista. S 13 155 Sentenza del 29 aprile 2014

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