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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2010 PVG 2010 16

31. Dezember 2010·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,648 Wörter·~8 min·7

Zusammenfassung

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Volltext

6/16 Steuern PVG 2010 90 Riparto intercantonale. Stabilimento d’impresa. – Contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni sull’imposta federale diretta per i riparti internazionali, nei Grigioni la permanenza di almeno 12 mesi di un cantiere di costruzione non permette di concludere già per que- sto alla presenza di uno stabilimento d’impresa (cons. 2). – La questione dell’appartenenza economica va pertanto decisa sulla base delle regole di riparto intercantonale sviluppate da prassi e giurisprudenza (cons. 3a). – L’esame della situazione concreta non permette di concludere all’esistenza di uno stabilimento d’impresa fuori cantone (cons. 3b, c). Interkantonale Steuerausscheidung. Betriebsstätte. – Eine Baustelle von mindestens zwölf Monaten Dauer gilt in Graubünden, im Gegensatz zur Regelung für die di- rekte Bundesteuer in internationalen Steuerausschei- dungen, noch nicht als Betriebsstätte (E. 2). – Die Frage der wirtschaftlichen Zugehörigkeit einer Baustelle muss deshalb anhand der Grundsätze der interkantonalen Steuerausscheidung geprüft werden (E. 3a). – Anhand der konkreten Umstände kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Betriebstätte ausserhalb des Kantons vorhanden ist (E.3b, c). Considerandi: 2. a) Nell’evenienza si tratta di stabilire se la ditta dispone, come preteso dall’ufficio di tassazione, di uno stabilimento d’impresa nel CantoneTicino. Giusta la LIC, le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se la loro sede o la loro effettiva amministrazione si situa nel Cantone (art. 74 cpv. 1 LIC) o se conducono nel Cantone stabilimenti d’impresa (art. 75 cpv. 1 lett. b LIC). La citata legislazione intende per stabilimento d’impresa una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in parte, l’attività dell’impresa (art. 75 cpv. 4 LIC). Come i Grigioni riconoscono una sovranità fiscale limitata sulle persone giuridiche con stabilimenti d’impresa sul loro territorio, reciprocamente l’esistenza di uno stabilimento d’impresa sul territorio di un altro cantone rende necessario un riparto fiscale. Nei rapporti intercantonali, l’art. 21 cpv. 1 lett. b LAID prevede un assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica delle persone giuridiche con sede o ammini- 16

6/16 Steuern PVG 2010 91 strazione fuori cantone se tali società tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone. La LAID rinunciava, contrariamente a quanto previsto all’art. 51 LIFD, ad una definizione di stabilimento d’impresa, ritenendo sufficienti le chiare direttive già stabilite dalla giurisprudenza a livello intercantonale per l’interpretazione di tali nozioni (vedi FF 1983 III 87) e i cantoni non possono essere tenuti a riprendere la formulazione della LIFD (Bernhard Zwahlen in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I /1, art. 21 marginale 35). Il Cantone Ticino ha però ripreso la definizione del diritto federale, la quale stabilisce che per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi (vedi art. 61 cpv. 3 della legge tributaria cantonale e art. 51 cpv. 2 LIDF). Mentre in Ticino la presenza di uno stabilimento d’impresa è per i cantieri di costruzione data dopo una permanenza di oltre 12 mesi, come nei rapporti internazionali, né la legislazione in materia di armonizzazione né quella grigionese conoscono una tale nozione in virtù della durata temporale del cantiere. b) Già in funzione della propria posizione geografica, in particolare con i confinanti Cantoni di San Gallo e Glarona, il Cantone dei Grigioni non detiene un interesse ad operare dei riparti fiscali a livello intercantonale già dal momento in cui un cantiere d’impresa è presente sul suolo cantonale, o opera sul suolo di un altro cantone, per oltre 12 mesi. Se quindi vi è una certa comprensione per la regola che conosce il Cantone Ticino, anche perché sicuramente maggiormente confrontato con riparti internazionali che non intercantonali, questo Giudice non ha motivo per imporre ai Grigioni una definizione di stabilimento d’impresa per i cantieri di costruzione giusta la LIFD quando ciò non corrisponde manifestamente alla volontà né del legislatore cantonale né di quello federale in materia di armonizzazione fiscale. c) Per il resto non vengono neppure seriamente messe in dubbio le conclusioni dell’amministrazione imposte quanto all’inesistenza di fatto di una succursale in Ticino. Anche se la ricorrente ha dal 2005 costituita una filiale inTicino, a X. la ditta non ha un ufficio destinato alla gestione aziendale, non versa alcun affitto, presso la sede non lavora alcun dipendente e la ditta non dispone neppure in loco di una buca delle lettere. Come confermato

6/16 Steuern PVG 2010 92 dalla responsabile dell’impresa di costruzioni, i lavori amministrativi della ditta vengono svolti esclusivamente dall’ufficio di Y. d) Che l’amministrazione imposte abbia accettato un riparto intercantonale per l’anno 2004 non è pregiudizievole per l’esito della vertenza. È infatti solo a partire dal 2005 che sono state effettuate delle verifiche sul posto e che è stata dettagliatamente esaminata la situazione aziendale dell’impresa, mentre in precedenza erano state semplicemente accettate le conclusioni prese dall’ufficio di tassazione. 3. a) Per il Tribunale amministrativo la questione dell’appartenenza economica va pertanto risolta sulla base delle regole di riparto intercantonale sviluppate da prassi e giurisprudenza. Non è contestato che in base a queste, le condizioni per ammettere l’esistenza di uno stabilimento d’impresa siano cumulativamente: – la presenza di istallazioni o impianti fissi o permanenti, – l’importanza qualitativa e quantitativa dell’attività svolta dalla ditta e – l’appartenenza di tale base fissa dell’azienda quale sua parte integrante (P. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3. edizione, pag. 44; E. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 4. edizione, pag. 143 ss. ). Di questi presupposti è controversa la presenza di istallazioni fisse o permanenti. Questa condizione richiede l’erezione per un periodo indeterminato di una determinata infrastruttura (P. Locher, op. cit., pag. 44 s.). Per quanto concerne i cantieri edili, la richiesta stabilità era riconosciuta agli uffici, agli impianti di lavorazione ecc., per quanto questi fossero stati impiegati per diversi cantieri e eretti per un certo (indeterminato) periodo di tempo (DTF 95 I 435 cons. 3 e 62 I 139 cons. 2). Nel 1984 il Tribunale federale ha cambiato la propria prassi dovendo statuire sull’esistenza o meno di uno stabilimento d’impresa nel caso di un consorzio di ditte impegnato in un grosso progetto della durata decennale. Giusta la nuova prassi, l’esigenza della «costanza» di un cantiere non deve più essere compresa unicamente dal punto di vista della durata, ma bisogna piuttosto tener conto dell’importanza economica dell’opera come pure della natura e dell’organizzazione delle istallazioni nel luogo considerato. Se si tratta di istallazioni importanti (vie d’accesso, teleferiche, dispositivi per il trattamento dei materiali, infermerie, parco macchine, officina di riparazione ecc.) che restano sul posto per diversi anni, si può par-

6/16 Steuern PVG 2010 93 lare di elementi «permanenti» che giustificano la presa in considerazione di stabilimenti d’imprese di costruzioni (ASA 55, 522). b) In casu, nel periodo qui determinante la ditta ha lavorato in Ticino sul cantiere di Giubiasco alla costruzione di 12 appartamenti dal maggio 2005 al settembre 2006, ad Arbedo per una palazzina di 8 appartamenti dal luglio 2005 al novembre del 2007 ed a Bellinzona per quattro case unifamiliari dal settembre 2005 al novembre 2007. Giusta quanto attestato dalla ditta, ogni cantiere disponeva di recinzioni, gru, impianti di approvvigionamento idrico, impianto smaltimento acque di rifiuto, illuminazione elettrica e quadri elettrici, Verabox per uffici di cantiere e per gli operai (con mobilio, riscaldamento e impianto elettrico) e container per le attrezzature nonché WC da cantiere. I lavori venivano organizzati direttamente dall’ufficio di cantiere, anche se la responsabile ha ammesso che qualsiasi attività amministrativa (corrispondenza, salari, fatturazione ecc.) della ditta veniva svolta da Y. In base a questa descrizione forza è di constatare che l’impresa ricorrente dispone di diversi lavori in corso in Ticino, muniti tutti separatamente delle ordinarie istallazioni di cantiere che sono necessarie all’esecuzione dell’opera progettata. Le recinzioni, la gru, l’acqua potabile e l’impianto di smaltimento, la corrente elettrica, i WC e i container per le attrezzature sono delle infrastrutture proprie a qualsiasi cantiere edile anche di ridotte dimensioni. Anche un box per dare ai dipendenti la possibilità di trascorrere i momenti di pausa seduti o al caldo non è un indizio come tale per ammettere l’esistenza di un’istallazione fissa di una certa importanza. Gli unici elementi che potrebbero sostenere la tesi della ricorrente sono costituiti dai rispettivi uffici di cantiere. Da questi viene però gestito unicamente il rispettivo lavoro in via di esecuzione e non progetti ubicati altrove. Le fatturazioni, i salari, gli annunci d’infortunio, l’assegnazione degli operai ai vari cantieri ecc. vengono svolti dall’ufficio sito nei Grigioni. I 12 appartamenti a Giubiasco sono situati sullo stesso fondo e fanno parte dello stesso progetto di costruzione per cui non possono essere considerati come 12 distinti cantieri coordinati tra di loro dall’ufficio di cantiere. Stesse considerazioni si impongono anche per gli altri cantieri che riguardano la costruzione di più unità facenti però parte dello stesso progetto. In queste condizioni non è dato parlare di istallazioni di una certa importanza nel senso della prassi sopra citata. c) È indubbio che la ditta sia effettivamente molto attiva nel vicino cantone, distando gli uffici della stessa solo una ventina di minuti dal Bellinzonese. Gli svariati cantieri edili non permet-

6/16 Steuern PVG 2010 94 tono però di ritenere soddisfatto il criterio della presenza di istallazioni o impianti fissi o permanenti sul suolo ticinese. Il fatto che venga impiegata in gran parte manodopera ticinese, non da ultimo in considerazione della vicinanza geografica delle due regioni, non è neppure una considerazione determinante ai fini del giudizio. A 09 65 Sentenza del 23 marzo 2010 Con sentenza 9 febbraio 20111 , ilTribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico per doppia imposizione per quanto rivolto contro il Cantone dei Grigioni, mentre ha accolto quello diretto contro il Cantone Ticino. Per la tassazione in materia di utili immobiliari, la causa è stata rinviata all’autorità di tassazione ticinese per l’emanazione di una nuova decisione nel senso dei considerandi (2C_518/2010).