8/ 111 Sozialversicherung PVG 2009 Assicurazione invalidità. Rendita che viene ridotta nel tempo o in seguito addirittura soppressa. – Quando con un’unica decisione viene attribuita una ren- dita per un certo periodo e, contemporaneamente, viene stabilito che la prestazione verrà ridotta o soppressa a partire da una certa data, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative. Invalidenversicherung. Rente, die zufolge Zeitablauf gekürzt oder gar aufgehoben wird. – Wenn in einer Verfügung eine Rente für eine gewisse Zeitspanne zugesprochen wird unter gleichzeitiger Festlegung, dass diese auf ein bestimmtes Datum hin gekürzt oder aufgehoben werde, finden die Bestimmungen über die Revision von Verwaltungsverfügungen Anwendung. Considerandi: 1. Nella decisione deferita a questo Giudice, all’assicurato è stata riconosciuta una rendita intera d’invalidità dal 1o marzo 2006 al 31 marzo 2009 e una mezza rendita d’invalidità dal 1o aprile 2009. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143 e STF del 10 gennaio 2006 I 597/04, del 27 dicembre 2005 I 689/04, del 19 ottobre 2005 I 38/05, del 14 aprile 2005 12/04, del 24 febbraio 2005 I 528/04 e del 29 giugno 2004 I 299/03). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 cons. 3.5). Basta pertanto ribadire che per ammettere l’esistenza di una modifica di rilievo occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita, rispettivamente, se del caso, dell’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso 71 11
8/ 111 Sozialversicherung PVG 2009 (DTF 133 V 108, 130 V 351 cons. 3.5.2, 125 V 369 cons. 2 con riferimento). Per giurisprudenza costante, la valutazione giudiziaria della (in)capacità lavorativa sulla base di conclusioni mediche è un accertamento di fatto (DTF 132 V 398 cons. 3.2 e 3.3). Fa parte di questo accertamento pure la questione di sapere in quale misura una persona assicurata, sulla base delle proprie potenzialità e delle proprie risorse, presenti una capacità lavorativa residua e in quale misura l’esercizio di attività confacenti possa essere ritenuto ragionevolmente esigibile. Analogo discorso può essere fatto con riferimento al quesito di sapere se una (in)capacità lavorativa si è modificata in modo rilevante ai fini di un’eventuale revisione durante un determinato periodo di tempo. Di natura giuridica sono per contro le questioni relative al momento determinante di raffronto nella procedura di revisione di una rendita (DTF 133 V 108) come pure quelle relative agli effetti temporali di una modifica del diritto alla rendita (cfr. per analogia la STF del 19 dicembre 2006 I 692/06 cons. 3.1). Occorre poi precisare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e 127 V 466 cons. 1). 2. La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità, è stato stabilito un termine al momento dell’erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se la capacità al guadagno dell’assicurato migliora occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole e che presumibilmente continuerà a durare. Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF del 29 maggio 1991 nella causa St. e RCC 1984 pag. 137). S 09 106 Sentenza dell’ 111 settembre 2009 72