Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2008 PVG 2008 29

31. Dezember 2008·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,322 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Volltext

136 Verfahren 15 Procedura Nomina di un dipendente comunale dopo messa a concorso pubblico. Impugnabilità. – Impugnabilità di una decisione di nomina negativa per il candidato non eletto ammissibile limitatamente all’esa- me della correttezza della procedura; conseguenze di un eventuale accoglimento del ricorso (cons. 1, 2). – Buna fede quanto all’ossequio delle condizioni di concorso (cons. 4). Wahl eines kommunalen Angestellten nach öffentlicher Ausschreibung. Anfechtbarkeit. – Anfechtbarkeit des abschlägigen Wahlergebnisses durch den nicht gewählten Kandidaten lediglich bezüglich der Einhaltung von Verfahrensgrundsätzen zulässig; Konsequenzen einer allfälligen Gutheissung der Beschwerde (E. 1, 2). – Treu und Glauben in Bezug auf die Einhaltung der Ausschreibungsvoraussetzungen (E. 4). Considerandi: 1. a) Giusta quanto previsto all’art. 5 del «Regolamento per la retribuzione di autorità, commissioni, funzionari, impiegati e dipendenti comunali» per funzionari, impiegati comunali e dipendenti comunali assunti sulla base dell’ordinanza cantonale sul personale, salvo particolari disposizioni prese dal Municipio o accordate fra le parti, viene applicata integralmente l’ordinanza cantonale e le relative disposizioni sul personale ed i successivi aggiornamenti. Il bando di concorso in parola precisava che «le condizioni di retribuzione e di impiego avvenivano in base alle disposizioni cantonali sul personale», motivo per cui non vi possono essere dubbi sul carattere pubblico dell’impiego (come conferma pure il contratto in seguito stipulato tra il candidato prescelto e il comune convenuto) e pertanto sulla competenza di principio del Tribunale amministrativo a statuire sulla controversia, come del resto nessuna delle parti in causa sembra mettere in dubbio. 29

137 b) Indipendentemente dall’esito del presente ricorso è improponibile la domanda volta al conferimento retroattivo della nomina. Senza una espressa base legale al riguardo, il Tribunale amministrativo non può per principio costringere un comune ad assumere un dipendente contro la sua volontà (vedi anche RDAT I-1994 no. 19 cons. 4). Al concorso in parola hanno poi partecipato anche altri interessati, per questo anche la presa in considerazione di altre candidature non potrebbe a questo stadio del procedimento essere esclusa. Con l’annullamento della decisione di nomina può al massimo venire semplicemente ristabilita la situazione posteriore all’introduzione delle candidature e precedente la designazione del dipendente. 2. Conformemente all’art. 50 LGA, è legittimato al ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. Giusta la costante prassi del Tribunale federale e anche del Tribunale amministrativo, salvo espressa base legale contraria (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 2 P. 330/2001 del 21 dicembre 2001 e DTF 112 Ia 178 e riferimenti), non sussiste per un funzionario o per un maestro un diritto ad essere rieletto (DTF 120 Ia 111 e riferimenti; PTA 1989 no. 6). A maggior ragione il candidato che non è stato prescelto in occasione di un concorso per un posto di lavoro nell’amministrazione non ha veste per impugnare nel merito la decisione con cui l’autorità ha nominato un altro concorrente: egli non ha alcuna pretesa giuridica di accedere a tale funzione e non possiede alcun diritto affinché la scelta dell’autorità cada su di lui anziché su di un terzo. In questo campo, come nell’ambito delle concessioni, dove pure non sussiste un diritto al rilascio di una concessione, il Tribunale amministrativo è legittimato ad esercitare il proprio potere d’esame limitatamente alla correttezza della procedura amministrativa che precede il rilascio di una decisione (PTA 1992 no. 41). In altri termini, l’istante non vanta un diritto ad essere nominato, ma solo a che la propria candidatura venga presa in considerazione dall’autorità di nomina qualora i presupposti del concorso siano adempiuti. Esso, quale partecipante al concorso di un ente pubblico è pertanto legittimato a contestare la procedura di nomina (DTF 114 Ia 307 cons. 3c) qualora invochi la violazione di norme volte a difendere gli interessi reciproci dei concorrenti (cfr. sentenze non pubblicate del Tribunale federale in re C.L. c. T.A e T.SA. del 9 marzo 1993 e E. e D. F. c. M. del 4 maggio 1982). Anche nell’ambito del potere discrezionale

138 15/29 Verfahren PVG 200815/29 Verfahren PVG 2008 di cui gode l’autorità chiamata a nominare un dipendente, questa è tenuta al rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento, del rispetto della buona fede e all’ossequio dei disposti che delineano direttamente la situazione giuridica dei concorrenti (vedi sulla questione della violazione di diritti costituzionali anche l’art. 55 cpv. 2 cifra 1 della Costituzione cantonale e STA U 05 62, concernente l’impugnabilità di esami di avvocatura). Nel caso in esame, il ricorrente come partecipante al concorso è dal Tribunale amministrativo reputato legittimato a proporre ricorso contro la nomina in oggetto, limitatamente però agli aspetti esposti in precedenza (PTA 1996 no. 10). 4. a) Essenzialmente, il ricorrente adduce una violazione del principio della buona fede, poiché l’autorità comunale avrebbe nominato un candidato con conoscenze e esperienza professionali inferiori ai parametri posti dal bando di concorso. La censura non merita protezione. Il ricorrente è stato indubbiamente dall’autorità ritenuto adempiere alle condizioni del concorso per quanto riguardava le qualifiche e l’esperienza professionali attestati. Propriamente per questo motivo era stato chiamato al colloquio personale. Se poi la scelta cadeva sull’altro candidato era perché le pretese salariali del candidato superavano il margine che l’autorità si era imposta con il bando di concorso. Come indicava chiaramente il bando di concorso la retribuzione era quella compresa tra la 13a e la 15a classe di stipendio dell’organico cantonale. Per il 2008, questa indicazione era da intendere nel senso di un salario lordo mensile minimo di fr. 5 070.00 (netto fr. 4 301.90) e massimo di fr. 8 047.00 (netto fr. 6 827.90). Che la pretesa dell’istante, volta all’ottenimento di un salario netto mensile di fr. 8 000.00 superasse di gran lunga il margine indicato non necessita di altre spiegazioni. Come indicano poi le cifre qui riprodotte, anche se l’istante avesse preteso a posteriori una retribuzione mensile netta di «soli» fr. 7000.00, affermazione comunque in palese dissonanza con quanto preteso dal ricorrente stesso al punto 8 della replica, non sarebbero comunque state rispettate le condizioni del concorso. b) Il ricorrente ritiene che l’autorità avrebbe dovuto espressamente chiedergli di ridurre le proprie pretese salariali, cosa che l’interessato avrebbe sicuramente anche fatto. La censura non può essere udita. In primo luogo sul salario è stato discusso, essendosi il ricorrente dichiarato disposto a ridurre il tempo di lavoro (80 %), ma non la pretesa salariale. Se nell’ambito di un colloquio di presentazione, il candidato avanza pretese salariali

15/29 Verfahren PVG 2008 139 che superano già il limite massimo della classe di salario, è del tutto logico e comprensibile che la candidatura non sia stata più presa in considerazione. Il massimo della retribuzione in base alle classi di salario non viene versato già al momento dell’assunzione – quando solitamente viene data la preferenza ad una classe di avvio – ma viene conseguito dopo anni di lavoro e gli aumenti non sono neppure del tutto automatici (del resto tale è il tenore del contratto poi concluso con il candidato prescelto). Ne consegue che la pretesa avanzata in sede di colloquio personale era stata giustamente dall’autorità considerata priva di qualsivoglia possibilità di ulteriori trattative. Anche l’esorbitanza del disaccordo salariale rendeva oggettivamente impossibile prendere seriamente in considerazione la possibilità di ulteriori trattative. Un’assunzione a condizioni salariali nettamente inferiori a quanto desiderato dal candidato non è certo oggettivamente garante di motivazione e soddisfazione personale. Ne discende che l’autorità comunale ha giustamente escluso la candidatura dell’istante dalla considerazione a causa delle eccessive pretese salariali. La mancata presa in considerazione della candidatura del concorrente sfugge pertanto a qualsiasi critica e il ricorso deve su tale questione essere respinto. Il fatto che il candidato presentasse le qualifiche richieste quanto a titoli di studio ed esperienza professionale non è contestato, ma è irrilevante. La pretesa salariale, oltre ad essere un elemento essenziale del contratto di lavoro, faceva parte delle condizioni per l’ottenimento dell’impiego e propriamente contro tali condizioni salariali era andata la proposta dell’istante in occasione del colloquio personale. U 08 83 Sentenza del 17 novembre 2008

PVG 2008 29 — Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2008 PVG 2008 29 — Swissrulings