Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2007 PVG 2007 33

31. Dezember 2007·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·641 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Volltext

33 Submission 11 Appalti Lap. Procedura su invito. Ammissibilità di consorziamenti. – Salvo disposizione contraria, il consorziamento di una ditta partecipante alla gara su invito con una ditta non invitata è ammissibile (cons. 1, 2). –Tale soluzione è del resto la meglio rispettosa del princi- pio della libera concorrenza (cons. 3). SubG. Einladungsverfahren. Zulässigkeit von Arbeitsgemeinschaften. – Mangels anders lautender Vorschriften, ist in einem Einladungsverfahren die Bildung einer ARGE einer teilnehmenden mit einer nicht eingeladenen Firma zulässig (E.1, 2). – Diese Lösung trägt dem Prinzip des freien Wettbewerbs am besten Rechnung (E.3). Considerandi: 1. Per le opere da pittore interne, il comune convenuto ha scelto la procedura a invito giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. c Lap. La controversia verte sull’ammissibilità del consorziamento di una ditta partecipante alla gara su invito con una ditta non invitata. Per il comune convenuto, non sarebbe dato entrare nel merito del ricorso, giacché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’avviso di gara e non la decisione di assegnazione. Dal canto suo l’istante considera che prevedendo la possibilità di un consorziamento, l’avviso di gara andasse inteso come un consorziamento tra ditte invitate all’appalto e non nel senso ammesso in seguito dall’autorità comunale. In questo senso, per l’istante non vi sarebbero stati motivi per impugnare l’avviso di gara. La questione di sapere se la ditta ricorrente avesse giustamente dovuto già insorgere contro l’avviso di gara in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 lett. a Lap può nell’evenienza restare aperta, giacché il ricorso deve comunque essere respinto. 2. Come risulta dall’avviso di gara, per le opere in oggetto era ammesso il consorziamento. Non prevedendo tale possibilità alcuna altra limitazione, l’interpretazione che l’istante fa del disposto contravviene a quanto è stato esplicitamente richiesto 163

11/33 Submission PVG 2007 nell’avviso di gara. Se il consorziamento doveva limitarsi alle ditte invitate all’appalto, l’autorità avrebbe dovuto specificarlo. Non avendo poste condizioni addizionali all’ammissibilità del consorziamento, questo doveva essere necessariamente possibile tra qualsiasi ditta invitata e qualsiasi altra ditta. In questo senso la pretesa avanzata dalla ricorrente, in merito al possibile consorziamento solo tra ditte invitate all’appalto, non trova alcun riscontro negli atti ed è contraria all’interpretazione della condizione di gara che poteva ragionevolmente fare qualsiasi concorrente. 3. Ma anche da un punto di vista materiale la soluzione scelta dal comune è inoppugnabile. E’ certamente vero, come addotto da parte della ricorrente, che permettendo il consorziamento con ditte non invitate all’appalto viene permessa la partecipazione alla gara di concorrenti non invitati. Non va però dimenticato che la procedura su invito, in quanto fortemente limitativa del principio della libera concorrenza che dovrebbe reggere l’ambito delle commesse pubbliche, non si può applicare che a determinate commesse e che la scelta del pubblico concorso è in ogni caso possibile. Per questo, nella misura in cui l’autorità, scegliendo la procedura su invito, intende incrementare comunque un poco di più la concorrenza, la scelta non può che meritare protezione. Non va dimenticato che l’interpretazione fornita dalla ricorrente è quella che limiterebbe a oltranza la libera concorrenza. Se, infatti, solo le ditte invitate all’appalto potessero consorziarsi tra di loro, delle cinque offerte richieste ne verrebbero necessariamente introdotte un numero inferiore, o nel caso di un consorziamento di tutte le ditte invitate, un'unica offerta, in manifesto dispregio al principio della libera concorrenza e alla normativa cantonale che richiede anche nella procedura a invito l’introduzione di almeno tre offerte (art. 13 cpv 1 lett. c in fine Lap). Praticamente poi, la tesi di ricorso non va esente da critiche, non sapendo gli altri concorrenti quali siano esattamente le altre ditte invitate a presentare un’offerta e quindi con chi potrebbero consorziarsi. Ne discende che l’ammissibilità del consorzio convenuto in ricorso non dà adito ad alcuna critica, ma si palesa essere una soluzione che comunque meglio si conforma ai dettami della Lap della tesi sostenuta nel ricorso. U 07 18 Sentenza del 27 aprile 2007 164

PVG 2007 33 — Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2007 PVG 2007 33 — Swissrulings