Sozialversicherung 6 Assicurazioni sociali LAINF. Ammissibilità di una videosorveglianza. – Gli art. 43 LPGA e 93 LAINF costituiscono una base legale sufficiente per giustificare, a determinate condizioni, una videosorveglianza. UVG. Zulässigkeit einer Videoüberwachung. – Die Art. 43 ATSG und 93 UVG stellen eine genügende Rechtsgrundlage dar, um unter gewissen Voraussetzungen eine Videoüberwachung zu rechtfertigen. Considerandi: 2. a) Prima di esaminare concretamente se esistono ancora esiti dell’infortunio assicurato, giova in primo luogo stabilire se la sorveglianza ordinata dall’assicuratore fosse lecita e se conseguentemente le risultanze di questa potessero e possano essere prese in considerazione ai fini del giudizio. Giusta l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Questa disposizione impone all’assicuratore l’obbligo di accertare la fattispecie determinante senza che vengano previste restrizioni nell’ambito dei mezzi di prova. Ai sensi dell’art. 96 lett. b LAINF poi, gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllare o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o fare trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per stabilire il diritto alle prestazioni. Come il Tribunale federale ha del resto confermato di recente, queste disposizioni costituiscono una base legale sufficiente per giustificare una certa ingerenza nella sfera privata (cfr. art. 28 cpv. 2 CC) della singola persona tramite il ricorso ad un investigatore privato. Infatti, l’interesse pubblico dell’assicuratore e della collettività degli assicurati a non dover elargire prestazioni non dovute è reputato prevalere sull’interesse privato (DTF 129 V 324 cons. 3.3.3). Anche sulla proporzionalità della misura non possono esserci dubbi quando la sorveglianza è avvenuta su suolo pubblico, 45 9
6/9 Sozialversicherung PVG 2006 sotto gli occhi di tutti e durante delle attività svolte volontariamente (DTF 131 I 278 cons. 4.1.1. e 5.1 nonché il cons. 6.2 non pubblicato). Questo vale anche per la procedura cantonale davanti al giudice delle assicurazioni giusta l’art. 61 lett. c LPGA (STFA U 289/05 del 20 marzo 2006). b) Alla luce della giurisprudenza citata è pacifico che la sorveglianza ordinata dall’assicurazione infortuni a tre anni dall’evento vada esente da qualsiasi critica. La ricorrente è stata seguita in luoghi pubblici e per complessivamente otto giornate ripartite sull’arco di due settimane e in particolare da domenica 27 a mercoledì 30 giugno 2004 e da sabato 10 a martedì 13 luglio 2004. E’allora evidente che le osservazioni effettuate, per quanto concerne le ripetute azioni quotidiane della vita che la ricorrente è in grado di compiere senza alcuna difficoltà, non possono essere considerate dipendere da una situazione del tutto eccezionale e quindi non fede facenti o comunque non determinanti ai fini del giudizio sul danno alla salute, come preteso nel ricorso. Per questo Giudice è vero propriamente il contrario. Se l’istante è stata ripetutamente vista girare la testa, camminare, alzarsi e sedersi, entrare e uscire dalla macchina, aprire e chiudere porte e portelloni, portare i sacchi della spesa ecc. senza alcuna apparente limitazione o difficoltà di carattere fisico è evidente che queste concrete osservazioni non possono essere poste in dubbio adducendo una non meglio precisata particolare situazione. Lo stesso vale per la guida dell’automobile. La ricorrente non ha alcuna difficoltà a spostarsi ripetutamente in automobile, anche a velocità sostenuta, a eseguire qualsiasi manovra di entrata e uscita da parcheggi, anche coperti, a transitare su tratte fortemente frequentate e nei pressi dei luoghi dove è avvenuto l’incidente. Pretendere in questa situazione l’allontanamento dagli atti della videoregistrazione e dei protocolli della sorveglianza allestiti, con necessariamente anche i connessi attestati medici, non trova alcuna giustificazione oggettiva. S 06 29 Sentenza del 9 maggio 2006 46