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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2006 PVG 2006 27

31. Dezember 2006·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·958 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Volltext

10/27 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2006 Opposizione edilizia. Rispetto delle disposizioni comunali sulle persone disabili. – La LDis lascia ai cantoni la facoltà di stabilire regole concrete in materia edilizia conformi alla garanzia costituzionale (cons. 9a). – Nelle proprie prescrizioni, il comune può andare oltre le prescrizioni minime previste dal diritto cantonale (cons. 9b). – È l’entrata principale della costruzione e non l’accesso ad un garage che deve soddisfare le disposizioni speciali sulle pendenze delle rampe per garantire l’accesso alle persone disabili (cons. 9d). Baueinsprache. Einhaltung der kommunalen Vorschriften über Personen mit Behinderung. – Das BehG überlässt es den Kantonen, konkrete Bauregelungen zu treffen, die den Verfassungsschutz garantieren (E.9a). – In der eigenen Bauordnung kann die Gemeinde strengere Vorschriften als das kantonale Recht vorsehen (E.9b). – Es ist der Haupteingang eines Hauses und nicht der Eingang zur Garage, welcher den speziellen Vorschriften für Personen mit Behinderung über die Steigung einer Zugangsrampe zu genügen hat (E.9d). Considerandi: 9. a) La legge federale sui disabili (LDis), entrata in vigore il 1. gennaio 2004, si fonda sul divieto di discriminazione sancito dall’art. 8 cpv. 2 CF e sul mandato legislativo dell’art. 8 cpv. 4 CF, secondo cui la legge prevede provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone disabili. La normativa si applica anche alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali un’autorizzazione a costruire o ad effettuare lavori di rinnovo è accordata dopo la sua entrata in vigore (art. 3 lett. a LDis). Essa impone a Confederazione e cantoni di adottare provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi (art. 5 cpv. 1 LDis), precisando nel contempo i criteri che permettono di prescindere dall’adozione di simili misure per ragioni di proporzionalità (art. 11 e 12 LDis) e riservando in generale ai cantoni la facoltà di adottare disposizioni più favorevoli (art. 4 LDis). Scopo della normativa federale è quello di creare le condizioni quadro in- 123 27

10/27 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2006 dispensabili affinché le persone disabili possano partecipare più attivamente alla vita della società (art. 1 cpv. 2 LDis), lasciando ai cantoni le loro facoltà originarie di stabilire regole concrete in materia edilizia conformi alla garanzia costituzionale. In altri termini, la legge sui disabili non contiene disposti di diritto edilizio materiale (federale), ma fissa requisiti generali che, nel rispetto della ripartizione usuale delle competenze, riservano l’adozione di specifiche norme di polizia delle costruzioni di diritto cantonale (su questa questione vedi DTF 132 I 82 pag. 85 con i numerosi riferimenti dottrinali e relativi al processo legislativo). b) In base all’art. 80 LPTC, edifici e impianti pubblici, edifici con più di otto unità abitative, nonché edifici ed impianti con più di 50 posti di lavoro, devono essere configurati secondo le norme specialistiche riconosciute, in modo tale che siano accessibili anche alle persone disabili. Gli edifici e gli impianti pubblici devono inoltre poter essere utilizzati da persone disabili. Laddove la presente legge ammette prescrizioni comunali complementari o divergenti, continua ad essere applicato il diritto comunale esistente. Restano riservate prescrizioni in genere più severe dei comuni (art. 107 cpv. 2 LE). Nell’ambito della propria legislazione, il comune convenuto è andato oltre le prescrizioni minime previste dal diritto cantonale. Infatti, giusta l’art. 35a LE, l’accesso agli edifici e agli impianti destinati al pubblico è garantito anche alla persone handicappate e anziane. Lo stesso obbligo si applica anche agli immobili locativi e alle proprietà per piani di più di tre piani. L’art. 35f cpv. 1 LE precisa che la pianificazione e la costruzione delle opere aperte al pubblico e delle opere private per le quali deve essere garantito l’accesso alle persone handicappate deve rispettare la Norma SN 521.500. La facoltà per i comuni di prevedere delle disposizioni più restrittive in virtù dell’art. 107 cpv. 2 LPTC, comporta l’obbligo per l’autorità di applicare la normativa comunale anche a quegli interventi edilizi in principio non contemplati a livello cantonale. Per questo, l’autorità edilizia non può nell’evenienza omettere l’esame della conformità del progetto alle disposizioni sulle persone disabili, come addotto in sede di sopralluogo, appellandosi all’insignificanza del progetto edilizio per il diritto cantonale. Poiché la normativa comunale prevede delle disposizioni sulle persone disabili che vanno oltre le garanzie del diritto cantonale, è all’autorità edilizia che incombe l’obbligo di ossequiare tali disposti, indipendentemente dalla questione di sapere se le associazioni interessate abbiano o meno rinunciato a pronunciarsi sul progetto o se queste intendano rinunciare oltre ai loro diritti. 124

10/27 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2006 d) Per i ricorrenti, il progetto violerebbe la normativa tendente all’eliminazione delle barriere architettoniche nella misura in cui la pendenza della rampa non permetterebbe l’accesso all’edificio alle persone disabili. Anche questa censura non può essere sentita. In base alle disposizioni SN 521.500, le rampe possono avere una pendenza massima del 6 %. Nell’evenienza però non è la rampa d’accesso ai garage che deve rispettare tale disposto bensì la rampa d’accesso alla porta principale dell’edificio. Se l’accesso alla porta principale ossequia tale pendenza, non si pone il problema della rampa d’accesso ai garage, essendo per la persona disabile possibile raggiungere il garage in macchina come gli altri residenti motorizzati. Dal garage è poi possibile raggiungere l’ascensore senza alcuna variazione di pendenza, contando le due porte comunicanti una larghezza minima di m 0.80. Dai piani non è a questo proposito deducibile se le porte verranno create con delle soglie o meno. La relativa normativa predilige l’eliminazione di tali barriere o la loro riduzione ad un’altezza massima di cm 2.50. Basterà pertanto a questo riguardo che l’autorità comunale vegli nell’esecuzione dei lavori all’osservanza di tali particolari. In base alle sezioni dei singoli piani anche lo spazio riservato all’ascensore (m 1.50x1.30) dovrebbe permettere la posa di un sollevatore consono ai dettami delle normative sulle persone disabili. S 06 36 Sentenza del 14 luglio 2006 125

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