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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2006 PVG 2006 15

31. Dezember 2006·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,118 Wörter·~6 min·7

Zusammenfassung

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Volltext

8/15 Steuern PVG 2006 Imposta sul reddito. Deduzioni di alimenti dopo un cambiamento della prassi. – Nel 2001 nei Grigioni è stato introdotto un nuovo sistema di tassazione e le imposte del 2001 sono riscosse, giusta le disposizioni transitorie, secondo il nuovo di- ritto (cons. 2). – La nuova prassi con effetto a partire dal 2001 si applica pertanto alla tassazione effettuata nel 2005 per l’anno 2001 (cons. 3, 4). – Non vi è violazione del principio della parità di trattamento se nel frattempo è stata introdotta una nuova prassi (cons. 5). Einkommenssteuer. Abzugsfähige Alimente nach Praxisänderung. – Im Jahre 2001 ist in Graubünden ein neues Steuersystem eingeführt worden; gemäss den entsprechenden Übergangsbestimmungen werden die Steuern für das Jahr 2001 dem neuen Recht unterstellt (E.2). – Die ab 2001 neu eingeführte Praxis findet deswegen Anwendung auch auf die im 2005 veranlagte Steuer für das Jahr 2001 (E.3, 4). – Das Gleichbehandlungsgebot wird nicht dadurch verletzt, dass eine neue Praxis eingeführt worden ist (E.5). Considerandi: 2. La controversia verte sulla deducibilità dei contributi alimentari versati nel 2001 e riferiti non solo a tale anno, ma anche ai due precedenti. Nel 2001 nei Grigioni si è passati dal sistema di tassazione prenumerando biennale a quello postnumerando annuale. Conformemente alla disposizione transitoria di cui all’art. 188d LIG, le imposte sul reddito e sulla sostanza per il periodo fiscale 2001 sono riscosse giusta il nuovo diritto. Il nuovo diritto stabilisce che il reddito imponibile sia determinato in base ai proventi durante il periodo fiscale, che corrisponde all’anno civile (art. 66 cpv. 2 e 67 cpv. 1 LIG). Nel 2001 pertanto, le entrate del periodo fiscale 2001, che comprende l’anno civile 2001, costituiscono la base di calcolo per la determinazione della relativa imposta. L’ultima tassazione fiscale eseguita invece secondo il diritto antecedente era quella degli anni 1999 e 2000 in riferimento ai redditi conseguiti nel 1997 e 1998. I due anni precedenti al 2001 rappresentano pertanto un vuoto di tassazione, nel senso che le entrate 70 15

8/15 Steuern PVG 2006 realizzate in questi due anni e le spese ordinarie sopportate in questo biennio non sono servite come base di calcolo per alcuna tassazione. Questo fatto è di per sé intrinseco al cambiamento di sistema. 3. Il 1. ottobre 2002, l’autorità fiscale cantonale fissava la nuova prassi in materia di contributi alimentari con effetto a partire dal 2001. Secondo questa direttiva, qualora il comune di domicilio del figlio avente diritto agli alimenti dovesse anticipare la prestazione, il genitore tenuto al sostentamento può dedurre tale prestazione solo al momento in cui la rimborsa al comune che l’ha anticipata. Disposizioni transitorie non ne erano previste e per ammissione stessa dell’autorità fiscale tale prassi è entrata in vigore con la nuova normativa in materia fiscale a partire dal 2001. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare nella sentenza A 03 96, i cambiamenti di prassi in materia fiscale sono applicabili a tutte le riscossioni d’imposta, che al momento del cambiamento non sono ancora cresciute in giudicato e, d’altro canto, non è dato appellarsi al cambiamento di prassi per chiedere la revisione di una tassazione cresciuta in giudicato (Richner/ Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, § 132 nota 70 e riferimenti). Nell’evenienza, la decisione di tassazione è stata presa il 19 ottobre 2005 e si riferiva al reddito conseguito nel 2001, per cui la prassi entrata in vigore con la nuova normativa è in principio applicabile, ciò che comporta la deducibilità nel 2001 di tutta la prestazione che il contribuente ha rimborsato agli aventi diritto e all’autorità ticinese in detto periodo fiscale, a sapere complessivamente fr. 103 466.–. 4. a) Per l’autorità fiscale, gli alimenti per gli anni 1999 e 2000 cadrebbero invece nel vuoto di tassazione e non sarebbero deducibili nel 2001. Conformemente alla disposizione di cui all’art. 188d le uniche eccezioni che non cadrebbero nel vuoto di tassazione sarebbero costituite dai proventi straordinari e dalle spese straordinarie oggetto dei capoversi 2–5.Tra questi fatti straordinari di cui sarebbe dato tener conto mediante riporto nel reddito imponibile per i periodi fiscali 2001 e 2002 non figurerebbero le spese di mantenimento per la famiglia. Da questo fatto, la convenuta conclude alla non deducibilità degli importi anticipati dall’ente pubblico negli anni 1999 e 2000, giacché se il ricorrente avesse puntualmente dato seguito al proprio dovere di mantenimento, queste prestazioni sarebbero state corrisposte nel 1999 e poi nel 2000 e non avrebbero potuto essere dedotte. Il fatto che questi alimenti siano stati versati dall’ente pubblico e non dal ri- 71

8/15 Steuern PVG 2006 corrente, il quale avrebbe semplicemente differito il pagamento, non potrebbe in queste condizioni giustificare la loro deducibilità, indipendentemente dalla questione di sapere se il differimento fosse volontario o meno. Per questo Giudice la tesi non merita protezione. b) Con la definizione della nuova prassi, l’autorità fiscale non ha adottato disposizioni transitorie. In principio pertanto, giacché la prassi era prevista applicabile con l’entrata in vigore della nuova normativa e tenuto conto che quest’ultima si applicava alle imposte sul reddito e la sostanza a partire dal periodo fiscale 2001, questo Giudice non intravede il presupposto per operare un’eccezione. Nell’ambito della tassazione operata nel 2005, i ricorrenti avevano il diritto di essere posti al beneficio della prassi dell’autorità fiscale come gli altri contribuenti. Il fatto che tale prassi sia stata formulata solo nell’ottobre 2002 è ai fini della sua applicabilità irrilevante, dopo che l’autorità convenuta aveva deciso che la sua entrata in vigore dovesse coincidere con l’entrata in vigore del nuovo diritto. Per contro, la fissazione di questa prassi nel 2002, dopo quindi il rimborso degli alimenti, permette di escludere qualsiasi intenzione a proprio tornaconto da parte del ricorrente. 5. Per l’autorità di tassazione, permettendo al ricorrente la deduzione completa degli alimenti corrisposti verrebbe operata una disparità di trattamento tra i contribuenti che in detto periodo avrebbero versato regolarmente i contributi di mantenimento e non avrebbero potuto dedurre alcunché dal reddito per i due anni del vuoto di tassazione. La tesi non può essere sentita. Con l’introduzione di un nuovo sistema legale è inevitabile che delle situazioni che prima venivano trattate in un certo modo, vengano ora rette da un sistema diverso. Proprio per evitare troppe disparità di trattamento e in parte per alleviare gli effetti di un’applicazione immediata della nuova normativa, la legge prevede l’istituto della misura transitoria. Non essendo però nell’evenienza stata presa alcuna misura in questo senso, la convenuta è ora malvenuta a voler operare un’eccezione senza aver previamente regolata la questione. I ricorrenti avevano il diritto, al momento della decisione di tassazione nel 2005, di essere tassati con gli stessi parametri che venivano applicati a tutti gli altri contribuenti a partire dall’introduzione della nuova prassi. A 06 2 Sentenza del 31 marzo 2006 72

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