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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2002 PVG 2002 6

31. Dezember 2002·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,096 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Volltext

Sozialversicherung 6 Assicurazioni sociali Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi con il sistema dello splitting. Alters- und Hinterlassenenversicherung. Berechnung der Ehepaaraltersrente anhand des Splittingsystems. Considerandi: 1. La controversia verte sulla questione di sapere se la cassa convenuta ha a giusto titolo considerato nel calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi del ricorrente solo 26 anni di contribuzione e un reddito medio annuo determinante di fr. 35 844.–. Onde meglio comprendere la problematica in parola è bene ricordare al ricorrente quali sono i più importanti cambiamenti che la 10. revisione della LAVS ha apportato. 2. Prima dell’entrata in vigore della 10. revisione della LAVS, la rendita di vecchiaia per coniugi era calcolata, assieme ad altri fattori, anche in base al reddito conseguito dal marito (p. es. 10) e dalla moglie (p. es. 4). Per il calcolo, i redditi dei due coniugi venivano addizionati (10 + 4 = 14). Invece, con il nuovo sistema introdotto con la 10. revisione della LAVS, la rendita dei due coniugi è calcolata in base al reddito conseguito da ognuno dei coniugi durante il matrimonio diviso per due (10 : 2 = 5; 4 : 2 = 2). Per questo, i redditi del marito vanno divisi per due e una metà resta sul conto individuale del marito, mentre l’altra va ad accrescere quello della moglie (5+ 2 = 7). Lo stesso identico procedere avviene per i redditi della moglie. La metà di questi redditi conseguiti durante il matrimonio restano sul conto individuale di lei (2 + 5 = 7), mentre l’altra metà va ad accrescere il conto individuale del marito. E’ allora evidente che, sotto il precedente regime, dove i redditi dei due coniugi venivano solo sommati per il calcolo della rendita per coniugi, il relativo reddito medio annuo determinante era necessariamente più elevato (= 14) di quello che risulta dall’applicazione del sistema attuale (= 7), che richiede il dimezzamento dei rispettivi redditi conseguiti durante il matrimonio. Questo diverso metodo di calcolare la rendita di vecchiaia può implicare un peg- 37 6

6/6 Sozialversicherung PVG 2002 gioramento della situazione per quegli assicurati, la cui rendita era finora stata calcolata sulla base del sistema precedente. E questa è propriamente la situazione del ricorrente. 3. Come la cassa ha esposto nell’ambito della duplica, il ricorrente ha pagato i contributi per un periodo di contribuzione completo, cioè a partire dal 20. anno d’età fino al compimento del 65. anno di età (art. 3 LAVS). Per i disposti della LAVS, se un assicurato ha un periodo contributivo completo (scala 44) i contributi versati prima del compimento dei 20 anni non vengono calcolati, in quanto è già al massimo del periodo di contribuzione. Se invece ha dei periodi contributivi mancanti, i contributi versati prima dei 20 anni vengono presi in considerazione, propriamente per colmare le lacune contributive (art. 29bis cpv. 2 LAVS). Nella fattispecie, al ricorrente è stata applicata la scala delle rendite no. 44 che corrisponde ad un periodo contributivo completo (la persona ha lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età). Il fatto che nella decisione impugnata sia stato indicato il no. 26 come «anni contributivi della classe d’età» come già precedentemente nella decisione riguardante la rendita d’invalidità non ha alcuna rilevanza. Questa indicazione è stata infatti ripresa semplicemente dalla decisione di rendita precedente (nel 1983 l’assicurato aveva 26 anni di contribuzione come gli assicurati della sua classe d’età) e vuole semplicemente confermare l’esistenza di un periodo contributivo completo. Non è neppure contestato che l’istante abbia versato contributi fino al 2000 come persona senza attività lucrativa per gli ultimi cinque anni. All’epoca della fissazione della rendita d’invalidità il reddito medio annuo determinante del ricorrente era di fr. 54 708–. Attualmente, in applicazione delle nuove disposizioni della 10. revisione della LAVS, il reddito annuo medio determinante del ricorrente ammonterebbe a fr. 28 428.– (vedi calcolo proposto dalla cassa in sede di duplica) e il relativo diritto alla rendita sarebbe di fr. 1378.–. Sulla decisione di rendita impugnata, il reddito annuo medio determinante è indicato a fr. 35 844.– e questo è probabilmente quanto l’istante non riesce a comprendere. Prendendo i dati (anni di contribuzione effettivi e contributi effettivamente versati fino al 2000 ) e calcolando la rendita di vecchiaia in base al nuovo sistema, il ricorrente avrebbe diritto ad una rendita mensile di fr. 1378.–, mentre fino ad ora era posto al beneficio di una rendita per coniugi da parte dell ’assicurazione per l’invalidità di fr. 1539.–, la quale corrisponde (secondo le tabelle del 2001) ad un reddito annuo medio determinante di fr. 35 844.–. L’istante vorrebbe molto probabilmente che venga nuovamente preso in considerazione anche il 38

6/7 Sozialversicherung PVG 2002 suo precedente reddito annuo medio determinante di fr. 54 708.–. Questo non è però, a mente delle nuove prescrizioni, più possibile. 4. Giusta quanto stabiliscono le disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 alla lettera c cpv. 5, quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i principi: mantenimento della vecchia scala delle rendite, computo della metà del reddito annuo medio determinante (e non di tutto come vorrebbe il ricorrente) per la rendita per coniugi e accredito transitorio per ogni coniuge. Come risulta dal testo stesso di questa disposizione, il vecchio reddito medio annuo determinante non può più essere tenuto in considerazione nella sua totalità. Poiché applicando questi parametri, la rendita di vecchiaia del ricorrente sarebbe inferiore all’ammontare della rendita d’invalidità precedentemente percepita, l’assicurato è stato mantenuto nella posizione acquisita. Infatti, secondo il capoverso 10 delle stesse disposizioni transitorie, i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Vada infine a titolo indicativo ricordato al ricorrente che nel 2001 le due rendite di vecchiaia mensili per coniugi non potevano assieme superare fr. 3090.–. Beneficiando con la moglie di una rendita di vecchiaia di fr. 1539.– (x 2 = 3078.–), l’ assicurato gode di una rendita molto vicina alla rendita massima. S 01 214 Sentenza del 24 gennaio 2002 Invalidenversicherung. Frühinvalidität. Ermittlung des Invaliditätsgrades bei Versicherten ohne zureichende berufli- che Kenntnisse. —Bei Vorliegen einer Frühinvalidität auf Grund auch eines nachgewiesenen Geburtsgebrechens sind eine Maureranlehre ohne Berufserfolg und eine Teilumschulung zum Küchengehilfen als nicht zureichende Ausbildung i.S. von Art. 26 IVV zu betrachten und der Invaliditätsgrad ist nach dieser Bestimmung zu berechnen. Assicurazione invalidità. Invalidità precoce. Calcolo del grado d’invalidità di assicurati senza sufficienti conoscenze professionali. — In caso d'invalidità precoce a causa anche di una provata infermità congenita l'istruzione quale aiuto mura- 39 7

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