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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 11.01.2011 U 2010 118

11. Januar 2011·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·2,451 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

misurazione catastale | Grundbuch

Volltext

U 10 118 5a Camera SENTENZA dell’11 gennaio 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente misurazione catastale 1. In vista dell’introduzione del registro fondiario federale, sul territorio del Comune di … è in atto la misurazione ufficiale. Nel corso del 2006, sono stati eseguiti i lavori di terminazione del lotto 7. Per la particella no. 2548 in zona forestale, veniva convocato alla picchettazione dei fondi C. Entro i termini d’esposizione - dal 25 maggio al 16 giugno 2006 – A. interponeva il 12 giugno 2006 opposizione alla Commissione di terminazione del Comune di (qui di seguito semplicemente commissione di terminazione) chiedendo la rettifica dei rapporti di proprietà, in quanto il fondo no. 2548 di m2 4400 sarebbe in comproprietà, in ragione di un terzo ciascuno, di A., B. e C. e non solo di C. In comproprietà in ragione di un terzo ciascuno sarebbe pure il fondo no. 2835, mentre al sopralluogo per la picchettazione sarebbero stati convocati solo B. e C. Il 3 novembre 2006, la commissione di terminazione informava A. che le necessarie modifiche sarebbero state nel frattempo apportate nei registri e che quindi, in assenza di un riscontro da parte dell’opponente entro dieci giorni dalla notifica di detto scritto, l’opposizione sarebbe stata considerata evasa. 2. Dal 3 maggio al 2 giugno 2010 veniva esposta la misurazione ufficiale e A. interponeva di nuovo opposizione alla commissione di terminazione lamentando la mancata adozione, nell’allestimento del nuovo estratto censuario, dei valori precedentemente iscritti a registro fondiario e che nell’evenienza concreta corrispondevano ad una superficie della particella no. 2548 di m2 4’400 rispetto ai m2 2’325 attualmente riportati. Veniva allora nuovamente pattuito un incontro con le parti e convocato un sopralluogo, nell’ambito del quale non era possibile stabilire dei diversi confini della

particella no. 2548 e l’opponente si riservava il diritto di controllare le superfici delle particelle circostanti presso il registro fondiario e di decidere in seguito sul mantenimento o meno dell’opposizione. In data 29 luglio 2010, A. riteneva di non poter accettare una differenza di superficie tanto elevata e contestava la posa dei termini fatta nel 2006, essendo la picchettazione avvenuta solo alla presenza di uno dei tre comproprietari. La commissione di terminazione faceva a questo punto procedere la pratica al Dipartimento dell’economia pubblica e socialità dei Grigioni (DEPS), per la sua evasione. 3. Con decisione 20/22 settembre 2010, il DEPS respingeva l’opposizione e fissava un termine di 30 giorni a A. per promuovere un’eventuale azione civile. Infatti, dal profilo della misurazione, la superficie della particella corrisponderebbe aIl’area definita dai punti di picchettazione. La controversia riguarderebbe però i confini della proprietà e la sua superficie, per cui la competenza sarebbe del giudice ordinario. Per questo all’istante veniva assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la rispettiva azione civile. 4. Nel tempestivo ricorso 18 ottobre 2010 proposto al DEPS e da questo trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo, A. contestava essenzialmente la procedura adottata, che sarebbe stata inficiata di vizio di forma, essendo stato convocato uno solo dei tre comproprietari, già al momento della terminazione dei fondi. 5. Mentre il DEPS rinunciava a prendere posizione sul ricorso, nella risposta di causa dell’11 novembre 2010 la commissione di terminazione concludeva alla reiezione del ricorso. Per la zona forestale, la picchettazione si sarebbe servita solo marginalmente del registro fondiario essendo stati intavolati solo i fondi che avrebbero subito dei trapassi durante gli ultimi 50/60 anni e rappresentando questi solo il 20/30% della superficie totale. Per questo le informazioni sarebbero state fornite da proprietari fondiari e ispettori forestali, mentre sarebbe stato consultato il registro fondiario solo per quanto necessario. Per la particella no. 2548 la commissione avrebbe avuto a disposizione il nome di C., il quale avrebbe partecipato alla picchettazione e si sarebbe accordato sulla forma del fondo con i proprietari confinanti. Nella

propria opposizione del 2006, l’istante non avrebbe del resto preteso il rifacimento della procedura o contestati gli schizzi di picchettazione. Anche nell’ambito dell’evasione dell’opposizione sollevata avverso la misurazione nel 2010, il ricorrente non avrebbe concretamente saputo postulare una precisa modifica dei termini della sua comproprietà. 6. Degli altri due comproprietari, solo C. prendeva posizione sul ricorso e chiedeva che lo stesso venisse accolto. Al sopralluogo indetto nel 2006 dei tre confinanti si sarebbe presentato solo un proprietario. Contando sulla validità dell’iscrizione catastale, il comproprietario si sarebbe in perfetta buona fede affidato a tale documento per garantirsi la terminazione del relativo appezzamento, senza concretamente occuparsi della questione della posa dei termini sul posto. 7. Nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Considerando in diritto: 1. Il ricorrente è comproprietario per un terzo del fondo in oggetto e come tale attivamente legittimato al processo (ZGB-Bauer, art. 648 marginale 8). Su richiesta del Tribunale amministrativo, degli altri due comproprietari il fratello C. ha espressamente preso posizione sul ricorso, chiedendo parimenti che lo stesso venga accolto. Infine, la legittimazione è in ogni caso assodata visto che l’insorgente ha in proseguo di causa allegato le procure dei due fratelli per la procedura davanti alla commissione di terminazione. Materialmente, la controversia verte sui confini della comproprietà del ricorrente ed esula pertanto, per i motivi che verranno esposti in seguito, dalla sfera di competenze che spettano al Tribunale amministrativo nell’ambito delle vie di diritto a disposizione contro la misurazione ufficiale. 2. a) Giusta l’ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale (OMU) e quella sulla misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni (OMUC), la

misurazione ufficiale si svolge in due fasi. La demarcazione, secondo la terminologia del diritto federale, o la terminazione, come definita dal diritto cantonale, comprendono l’accertamento dei confini e la posa dei segni di terminazione (art. 11 OMU e 8 OMUC), con l’aiuto del geometra. La procedura di terminazione è limitata all’accertamento dei confini ed alla posa dei segni di terminazione. Questa fase prosegue con l’esposizione pubblica e la possibilità di presentare opposizione alla commissione di terminazione giusta l’art. 14 OMUC. Se la commissione di terminazione con l’aiuto del geometra non riesce a mettere d’accordo i proprietari fondiari interessati, essa prende subito una decisione (art. 14 cpv. 2 OMUC) e fissa alle parti un termine di 30 giorni per promuovere un’eventuale azione civile di accertamento dei confini (art. 14 cpv. 3 OMUC). Le controversie che possono sorgere a questo proposito sono pertanto di carattere meramente civile e non di diritto amministrativo. Materialmente, le questioni che concernono i confini e la proprietà possono però essere decise solo dalla giurisdizione civile. L’eventuale azione va infatti proposta contro gli altri proprietari fondiari interessati e non contro l’autorità comunale (Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide, AGVE-2001-39, 43). Trascorso inutilizzato il termine per fare opposizione, la terminazione passa in giudicato. b) Alla terminazione segue la misurazione delle particelle (art. 18 OMU e 16 ss OMUC). Dopo l’esame della misurazione da parte dell’ufficio della bonifica e misurazione fondiaria, le parti integranti della misurazione vengono esposte per 30 giorni. Entro il termine d’esposizione è dato presentare opposizione. Ciò che è già stato deciso nella procedura secondo l’art. 14 cpv. 2 e 3 OMUC non può più essere oggetto dell’opposizione. In seguito la commissione di terminazione cerca di mettere d’accordo le parti e se l’accordo non è possibile, essa trasmette l’opposizione al dipartimento competente per l’evasione della decisione. Questa decisione può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo con riserva del capoverso 4. Quest’ultimo capoverso precisa che quando si tratta di controversie su confini o proprietà, che non siano già state decise nella procedura di terminazione, il dipartimento fissa all’opponente un termine di 30 giorni per promuovere un’eventuale azione civile.

3. a) Nell’evenienza concreta, il ricorrente contesta l’esito della procedura di misurazione, appellandosi però ad un presunto errore nell’ambito della procedura di terminazione. In effetti, durante la procedura di terminazione era stato convocato al sopralluogo solo uno dei tre comproprietari della particella no. 2548, contrariamente a quanto attestavano i dati catastali e il registro fondiario. Diversamente da quanto preteso da parte della commissione di terminazione, un simile agire non trova alcuna giustificazione anche trattandosi della terminazione di zona forestale. Per questa zona è indubbiamente lecito e corretto ricorrere alla collaborazione di persone di fiducia per la fissazione dei confini, ma non è certo dato ignorare quanto è stato iscritto a registro fondiario per risalire ai legittimi proprietari di un fondo. Ogni procedura di terminazione non avrebbe infatti alcuno scopo se dovessero essere convocati alla terminazione solo una parte dei proprietari legali (vedi anche art. 10 OMUC). Essendo poi stabilito che anche per l’altra comproprietà dell’istante (particella no. 2835) la convocazione sarebbe stata viziata e che non veniva ritenuto indicato un rifacimento dei sopralluoghi, l’agire della commissione di terminazione va in questa sede senza indugio censurato. b) Nell’ambito dell’opposizione 12 giugno 2006 contro l’esposizione della terminazione, il ricorrente chiedeva espressamente, dopo aver consultato gli schizzi di terminazione esposti e premettendo di non essere stato presente alla terminazione sul posto, la rettifica dei rapporti di proprietà, limitandosi ad indicare le dimensioni e i confinanti dei fondi no. 2835 e 2548. In effetti, da detta opposizione non è dato dedurre che l’istante intendesse contestare anche i termini apposti con la demarcazione. In questo senso, lo scritto 3 novembre 2006 nel quale si precisava che “le sue osservazioni sono state segnalate al geometra ufficiale il quale ha già provveduto ad eseguire le necessarie modifiche nei registri” e che “senza una sua comunicazione contraria entro 10 giorni l’opposizione sarà considerata evasa” si riferiva per la commissione di terminazione alla sola correzione dei nominativi dei proprietari. Non avendo l’opponente reagito alla sollecitazione, l’opposizione veniva considerata evasa. Molto probabilmente invece l’istante era partito dal

presupposto che la modica apportata ai registri si riferisse ai corretti nominativi dei tre comproprietari ed all’estensione dei due appezzamenti, anche se una proposta in questo senso non era stata chiaramente formulata. c) Contrariamente a quanto preteso nel ricorso, nell’ambito dell’attuale procedura di misurazione, sarebbe però riduttivo concludere che all’istante fosse stata semplicemente opposta la crescita in giudicato della procedura di terminazione. E’ vero che alcuni confinanti e rappresentanti della commissione di terminazione accennavano alla conclusione della precedente procedura. Nell’ambito del sopralluogo 14 luglio 2010 era però pure stata ventilata la possibilità di una cessione di parte della proprietà del vicino …, qualora il ricorrente avesse saputo comprovare l’estensione del proprio fondo. Inoltre, durante la visita sul posto, malgrado l’invito a voler formulare delle chiare pretese, il ricorrente non era in grado di indicare una diversa disposizione dei confini apposti in precedenza. Per l’istante, sarebbe stato compito del geometra definire tali confini nel rispetto della superficie del fondo. Questa pretesa può essere sentita solo in parte. Come non è contestato, accanto all’iscrizione a registro fondiario, non vi era stata alcuna misurazione ufficiale della zona forestale e non esistevano planimetrie con indicazione dell’ubicazione e morfologia delle particelle. Per questo, anche per il geometra era difficile stabilire i confini della proprietà senza l’aiuto dei proprietari interessati o di persone a conoscenza della situazione. L’enorme mancanza di superficie accusata dal fondo dell’istante avrebbe però dovuto essere meglio analizzata dal responsabile già all’epoca dell’apposizione dei termini, anche in collaborazione con i proprietari dei fondi confinanti, le cui superfici non figuravano, a differenza del fondo del ricorrente, a registro fondiario. Purtroppo, nell’ambito dell’attuale procedura di misurazione, l’assoluta mancanza di qualsivoglia proposta di demarcazione da parte dell’istante non induceva neppure ad una modifica dei termini apposti dall’altro comproprietario nel 2006 nell’ambito della demarcazione. Del resto, i comproprietari stessi non concordano manifestamente sull’estensione del possesso che il ricorrente reputa escluso potesse estendersi anche sotto la strada per il Monte Laura (vedi replica dell’8 novembre 2010), mentre il fratello riteneva che la proprietà si estendesse anche al di sotto della strada (vedi

scritto del 1. novembre 2010). In caso di mancato accordo non spetta alla commissione di terminazione dare ragione all’uno o all’altro confinante. Il compito di questo organo è quello di cercare di stabilire l’ubicazione e l’estensione della proprietà fondiaria in base ai dati a disposizione ed all’accordo con le parti. In caso di contestazioni su confini o proprietà, spetta al giudice civile stabilire l’estensione delle rispettive proprietà. La commissione può durante la procedura di terminazione solo prendere una decisione e quindi assegnare al proprietario che non è d’accordo con i confini apposti il ruolo di parte attrice. Nel caso in esame, in assenza di una qualsivoglia proposta concreta di fissazione dei confini del fondo da parte dell’opponente neppure nell’ambito della procedura di misurazione, alla commissione di terminazione non restava che constatare l’impossibilità di trovare un accordo con le parti e far proseguire la pratica al DEPS mantenendo la demarcazione stabilita bonalmente e accettata da tutti gli altri confinati, anche se viziata, del 2006. Poiché gli altri confinanti non si opponevano al rilievo eseguito, spettava eventualmente propriamente alla parte rimasta insoddisfatta, ovvero al ricorrente, adire il giudice civile per ottenere una diversa apposizione dei termini di confine della comproprietà e quindi una diversa estensione del fondo. Ne consegue che nell’ambito del presente procedimento il Tribunale amministrativo non può decidere sui pretesi confini della comproprietà dell’istante, esulando tale questione della competenza del giudice amministrativo. Le pecche procedurali prodottesi durante la fase di terminazione e la mancata verifica dei termini in relazione alla superficie iscritta a registro fondiario non mutano le sorti del giudizio. Per ottenere quanto preteso in questa sede, il ricorrente è tenuto ad adire il giudice civile. 4. In conclusione, per i motivi esposti in precedenza non è dato entrare nel merito del ricorso e se intende ottenere una diversa estensione del fondo il ricorrente, nel proprio interesse in sintonia e accordo con gli altri due comproprietari e sulla base di prove possibilmente evidenti, è costretto ad adire il giudice ordinario. A questo proposito, il termine di 30 giorni per proporre azione viene in questa sede rinnovato a partire dalla cresciuta in giudicato della presente sentenza. In principio, giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, è la parte che soccombe a

doversi assumere le spese del procedimento. Nell’evenienza, considerato però che l’agire della commissione di terminazione non va esente da critiche, si giustifica un proporzionale accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento tra il ricorrente e il comune convenuto, di cui la commissione di terminazione è organo. Il Tribunale decide: 1. Non si entra nel merito del ricorso. Al trascorrere inutilizzato del termine per impugnare la presente sentenza presso il Tribunale federale, a A., B. e C. viene fissato un termine di 30 giorni per promuovere un’eventuale azione civile. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 600.-- - e le spese di cancelleria di fr. 311.-totale fr. 911.-il cui importo sarà versato per metà da A. e per l’altra metà dal Comune di , Commissione di terminazione, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Non vengono assegnate ripetibili.

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