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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 05.05.2020 R 2020 31

5. Mai 2020·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·452 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

piano di quartiere (modifica) | Kostenverteilung Quartierplanung, Erschliessung etc.

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 20 31 5a Camera Giudice unico Racioppi e Attuario Paganini SENTENZA del 5 maggio 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B._____, ricorrenti contro Comune di X._____, convenuto concernente Piano di quartiere (modifica) Ca d'Sora/Monticello

- 2 - In considerazione: - che con scritto del 17 marzo 2020 (timbro postale del 18 marzo 2020) A._____ e B._____ (ricorrenti) comunicavano al Tribunale amministrativo di volersi opporre alla modifica del piano di quartiere inoltratagli il 2 marzo 2020, motivando che essi e chi ha già costruito si sarebbe attenuto a tale piano con tanto di regole. Inoltre, non sarebbe chiara la modifica di quartiere nelle sue sostanze e in particolare le quote per le particelle A e H, - che le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione (art. 38 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Esse devono essere firmate e inoltrate in duplice copia, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente (art. 38 cpv. 2 LGA), - che se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA), - che con decreto ordinatorio del 19 marzo 2020 il Giudice istruttore segnalava ai ricorrenti che l'istanza del 17 marzo 2020 non soddisfa i presupposti legali per l'avvio di un procedimento, - che, sotto indicazione di tali presupposti giusta l'art. 38 LGA, il Giudice unico accordava loro un termine fino al 30 marzo 2020 in base all'art. 38 cpv. 3 LGA per eliminare i vizi constatati, a pena di non entrare nel merito dell'istanza al trascorrere infruttuoso di questo termine, - che il termine è scaduto senza che i ricorrenti ovviassero ai vizi della loro istanza, ossia all'assenza di un petito, di una descrizione della

- 3 fattispecie, di una motivazione completa (art. 38 cpv. 1 LGA) nonché dell'allegazione della decisione impugnata (art. 38 cpv. 2 LGA), - che, di conseguenza, non si entra nel merito del ricorso (art. 38 cpv. 3 LGA), - che questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di Giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]), - Eccezionalmente si rinuncia al prelievo di una tassa di Stato (art. 73 cpv. 1 LGA), il Giudice unico decide: 1. Non si entra nel merito del ricorso. 2. Non vengono prelevate spese. 3. [Comunicazioni]

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