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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 18.09.2018 R 2017 89

18. September 2018·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·4,546 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

procedura edilizia | Baurecht

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 17 89 5a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, Audétat attuario Paganini SENTENZA del 18 settembre 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, e B._____, entrambi rappresentati dall'avv. Alain Susin, ricorrenti contro Comune di X._____, rappresentato dall'avv. Fabrizio Keller, convenuto concernente procedura edilizia

- 2 - 1. Con istanze e relativi piani acclusi del 12 ottobre risp. 12 dicembre 2016 la A._____ SA notificava al Municipio di X._____ l'esecuzione dei seguenti lavori sul fondo 1020, Y._____: smaltimento acque meteoriche e sistemazione esterna nonché tettoia in beton a vista e pavimentazione esterna. 2. Il 17 gennaio 2017 il Municipio approvava i piani inoltrati e rilasciava la licenza edilizia per l'esecuzione dei seguenti lavori sul fondo 1020: - Formazione tettoia in calcestruzzo come condiviso con l'Ufficio monumenti storici. - Sistemazione esterna: pavimentazione fra la strada cantonale e l'edificio in cubetti di pietra naturale alla stregua di tutte quelle eseguite in occasione del risanamento della strada cantonale come da foto allegata. - Smaltimento acque meteoriche come da piani allegati. 3. Dopo che la Commissione edile aveva constatato che i lavori non avvenivano come indicato nella licenza edilizia del 17 gennaio 2017, con scritto del 5 aprile 2017 il Municipio decretava alla A._____ SA il fermo lavori sul fondo 1020, il ripristino dei lavori eseguiti per la sistemazione esterna tenor licenza del 17 gennaio 2017 e l'invito a rispettare detta licenza senza nessuna modifica o aggiunta. 4. In seguito ad un sopralluogo, svoltosi l'8 aprile 2017 in presenza della Commissione edile, e al riesame dei piani, in data 20 aprile 2017 il Municipio comunicava alla A._____ SA che la sistemazione esterna non corrisponderebbe ai piani inoltrati e che sarebbe stata realizzata una nuova recinzione senza alcuna domanda. Il Municipio segnalava che pertanto il fermo lavori del 5 aprile 2017 rimarrebbe in vigore. Inoltre, esso invitava la A._____ SA a inoltrare entro 10 giorni i piani aggiornati con la domanda

- 3 completa dei lavori eseguiti, in particolare, la richiesta della recinzione (misure, distanze, materiale) per l'esposizione pubblica. 5. Il 20 aprile 2017 la A._____ SA inoltrava al Municipio una notifica con relativo piano per la realizzazione di un canale di scolo in piode. 6. Il 21 aprile 2017 la A._____ SA segnalava al Municipio che, per quanto riguarda la sistemazione esterna, sarebbe già in possesso di una licenza edilizia, vale a dire quella datata 17 gennaio 2017. Essa dimostrava che i piani approvati, inoltrati con le istanze di notifica, evidenzierebbero in dettaglio la staccionata in legno e la posa di tutti i paletti della recinzione. 7. Con decreto 1° giugno 2017 il Municipio riteneva che la recinzione e il canale di scolo delle acque verso la strada cantonale non sarebbero manufatti autorizzati, anche perché una loro esatta descrizione non sarebbe risultata dai piani presentati. Inoltre, la notifica per il canale di scolo verso la strada cantonale dovrebbe far oggetto di preliminare verifica e autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico cantonale, in quanto l'acqua sarebbe scaricata dal canale sulla strada cantonale. Per questi motivi, alla A._____ SA veniva ordinato di inoltrare i piani dettagliati con indicazioni di distanze dal confine, altezze e tipologie della cinta realizzata sul fondo 1020 entro 20 giorni per mezzo dei rispettivi formulari in procedura ordinaria di autorizzazione edilizia. L'ordine veniva impartito sotto comminatoria d'esecuzione in via surrogatoria (d'ufficio) da parte del Municipio con addebito delle spese e in più sotto la comminatoria dell'art. 292 CP. Oltre a ciò, il Municipio sospendeva la richiesta di autorizzazione per il canale di scolo. La A._____ SA veniva invitata a sottoporre l'incarto all'Ufficio tecnico cantonale entro fine giugno 2017 per l'autorizzazione a far defluire le acque sulla strada cantonale, altrimenti la richiesta sarebbe stata respinta e ordinato il ripristino dello stato di legalità. Nei confronti di B._____, quale amministratore, veniva poi aperta una procedura di contravvenzione alla

- 4 legge edilizia, per cui veniva sollecitato a inoltrare le proprie osservazioni entro 10 giorni, allegando la documentazione fiscale attestante redditi e sostanze. 8. Nelle osservazioni del 9 giugno 2017 la A._____ SA (risp. B._____) rispondeva, in particolare, che la cinta in castagno sarebbe già stata visionata e discussa con l'arch. C._____ (consulente edile del Comune convenuto) e ribadiva che sarebbe ben evidenziata sui disegni approvati. Riguardo al canale di scolo sosteneva che esso sarebbe stato realizzato per ovviare al ristagno d'acqua e ai pericoli d'infiltrazione nello stabile e che sarebbe stato discusso in loco con il Vicesindaco e un Municipale. Il canale non farebbe poi defluire l'acqua nella strada cantonale, in quanto il suo inizio sarebbe più basso della strada cantonale e le acque entrerebbero in un tombino nel punto più basso del canale. Un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico cantonale sarebbe quindi inutile. Infine, il fermo lavori decretato il 5 aprile 2017 sarebbe stato osservato e pertanto non ci sarebbe motivo per eventuali multe. Essa chiedeva poi un incontro chiarificatorio urgente entro il 15 giugno 2017. 9. Con e-mail del 14 giugno 2017 il Municipio informava B._____ che non riteneva opportuno un nuovo sopralluogo, considerato quanto già scritto e comunicato. 10. Con scritto del 21 giugno 2017 la A._____ SA ribadiva gli argomenti esposti nelle osservazioni del 9 giugno 2017, ovvero che la cinta in castagno e il canale di scolo sarebbero già stati approvati, e allegava delle fotografie da cui si evincerebbe che le acque meteoriche raccolte nel canale di scolo, per ragioni di dislivello, non potrebbero finire in strada. 11. Con decreto 24 ottobre 2017, comunicato lo stesso giorno, si considerava che le osservazioni della A._____ SA al Municipio non rappresenterebbero

- 5 un ricorso e di conseguenza il decreto 1° giugno 2017 sarebbe cresciuto in giudicato. Dette osservazioni non potrebbero neppure essere qualificate come istanza di riesame, in quanto non vi sarebbero elementi giustificanti una revoca. Il Municipio respingeva perciò la notifica del 20 aprile 2017 inerente al canale di scolo e decretava che i rispettivi lavori, come pure quelli menzionati nel decreto 1° giugno 2017 (concernenti la staccionata), dovrebbero far oggetto di ordinaria domanda edilizia. Inoltre, visto che l'ordine di cui al p.to 1 del decreto 1° giugno 2017 (ordine di inoltro dei piani per la staccionata tramite gli appositi formulari) non sarebbe stato rispettato, il Municipio disponeva in via surrogatoria il rilievo di tutti i lavori effettuati sul fondo 1020. Dell'esecuzione d'ufficio veniva incaricato il consulente edile, arch. C._____. Il Municipio ordinava poi che i piani e documenti saranno pubblicati quale ordinaria domanda di costruzione. Inoltre, esso decretava che le spese e onorari per l'intervento dell'arch. C._____ andranno a carico della A._____ SA e che in seguito al mancato invio delle informazioni fiscali da parte di B._____, queste verranno richieste direttamente all'Amministrazione delle contribuzioni del Canton Ticino. 12. Contro tale decreto il 2 novembre 2017 B._____, per conto della A._____ SA e per conto proprio (ricorrenti), inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento. Egli ribadiva gli argomenti già esposti nelle osservazioni al Municipio, ossia che la staccionata sarebbe indicata nei disegni inoltrati e che primariamente sarebbe la stesura grafica a far testo in un progetto architettonico. La richiesta di sottoporre l'incarto all'Ufficio tecnico cantonale per ottenere il permesso di far defluire le acque sulla strada cantonale sarebbe assurdo, poiché l'acqua non defluirebbe sulla strada, bensì tramite grigliette ai pozzi per le acque chiare che entrerebbero nella condotta comunale delle acque chiare. Il respingimento della notifica del 20 aprile 2017 e la richiesta di inoltrare una domanda ordinaria risulterebbe quindi contrario alla buona

- 6 fede a alla sicurezza del diritto. Una licenza concernente queste opere sarebbe già stata data. Egli, essenzialmente, aggiungeva poi che il rifiuto del Municipio di indire il sopralluogo da lui richiesto lederebbe il diritto di essere sentiti. Precisava, poi che il fermo lavori sarebbe stato rispettato e che il canale di scolo, che egli riconoscerebbe come eseguito oltre a quanto autorizzato, sarebbe stato completato in seguito ad un sopralluogo con il Vicesindaco e un Municipale in cui il Vicesindaco gli avrebbe comunicato la possibilità di proseguire i lavori di formazione del canale di scolo, poiché ormai quasi completato, lodando il lavoro fatto e chiedendo di inoltrare una notifica per legalizzarlo, come poi sarebbe stato fatto il 20 aprile 2017. Inoltre, egli invocava la parità di trattamento, siccome nei dintorni del rustico in oggetto ci sarebbero almeno una decina di situazioni simili con varie recinzioni. Vista la sua ammissione di colpa, dimostrata dalla sua volontà di voler tornare alla legalità tramite notifica a posteriori (per quanto concerne il canale di scolo), la richiesta dei dati fiscali sarebbe sproporzionata. L'assegnazione dell'incarico di inoltro della domanda di costruzione surrogatoria all'arch. C._____, quali consulente del Comune convenuto, non sarebbe corretto. A causa del conflitto di interesse, occorrerebbe piuttosto designare un terzo per questo incarico. Infine, egli, quale titolare, non potrebbe venir punito per una multa che, quand'anche fosse appropriata, dovrebbe ricadere sulla società anonima. 13. Con presa di posizione del 28 dicembre 2017 il Comune politico di X._____ (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto integrale del ricorso. Il convenuto sosteneva essenzialmente che il decreto di licenza non autorizzerebbe nessun'opera di cinta. La rappresentazione grafica sul rispettivo piano non avrebbe alcuna indicazione di altezza, distanza dal confine, materiale o altro e, alla pari degli alberi disegnati su questo piano, non avrebbe potuto fare oggetto di valutazione da parte del Municipio. La ricorrente non sarebbe poi in buona fede, siccome il convenuto avrebbe già in precedenza rifiutato la costruzione di una staccionata. Il decreto oggetto

- 7 di ricorso sarebbe una misura esecutiva di quanto disposto nel decreto 1° giugno 2017 cresciuto in giudicato. Si tratterebbe quindi solo di giudicare se l'esecuzione d'ufficio dei rilievi di quanto costruito e non autorizzato sia proporzionale o meno. In merito al percorso in pietra risp. canale di scolo, non sarebbe stata fornita alcuna indicazione sulle pendenze e sulla raccolta delle acque meteoriche di detto canale. Sulla scorta degli atti non sarebbe possibile rilevare se un deflusso delle acque meteoriche verso la strada cantonale sia da escludere. Tra le possibili misure, quella che meglio risponderebbe al principio della proporzionalità e della sussidiarietà sarebbe l'esecuzione d'ufficio del rilievo per la procedura edilizia in via surrogatoria, dacché il termine impartito all'istante per l'inoltro della domanda ordinaria sarebbe scaduto. 14. Nella replica del 15 gennaio 2018 la ricorrente delucidava i propri argomenti già esposti, sostenendo che la staccionata realizzata sarebbe conforme a quanto raffigurato sui piani autorizzati. Anche il canale di scolo delle acque risulterebbe dalla planimetria e siccome tra la strada cantonale e il canale vi sarebbe una bordura di ca. 40 cm, ovvero la strada sarebbe sopraelevata rispetto al canale, ogni deflusso apparirebbe impossibile. 15. Nella duplica del 25 gennaio 2018 il convenuto approfondiva i propri argomenti e sottolineava, in special modo, che rilevante in primo luogo sarebbe il testo della licenza e solo in secondo luogo i piani concretizzanti. Esso aggiungeva inoltre che qui non si tratterebbe solo di procedere ad una corretta valutazione delle opere sulla scorta di una descrizione dettagliata (in una procedura edilizia a posteriori), ma di ristabilire i diritti di possibili opponenti. Andrebbe dunque escluso un formalismo eccessivo. Oggetto di opposizione potrebbe farlo p.es. un possibile scolo di acque verso i terreni confinanti. Un semplice sopralluogo, come proposto dalla ricorrente, non sarebbe sufficiente a ripristinare i diritti dei confinanti, sebbene esso

- 8 potrebbe essere sufficiente per chiarire si vi è un deflusso d'acqua verso la strada. Considerando in diritto: 1. La competenza del Tribunale amministrativo a giudicare il contenzioso ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) è certa. Toccati e interessati dal decreto impugnato sono sia la ricorrente (procedura edilizia) sia il ricorrente (procedura di multa). Essi hanno evidentemente un interesse degno di tutela alla sua abrogazione e sono perciò legittimati a ricorrere (art. 50 LGA). Essendo tempestivo (art. 52 cpv. 1 LGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile. 2. Per le ragioni che verranno esposte nei considerandi seguenti, il Tribunale non ritiene opportuno né indire un sopralluogo né citare i testi invocati dai ricorrenti. 3. Oggetto del presente litigio costituisce anzitutto l'ordine di rilievo d'ufficio di tutti i lavori effettuati sul fondo della ricorrente, segnatamente della staccionata e del canale di scolo, da parte del consulente edile, arch. C._____, con addebito delle spese alla ricorrente. 3.1. Va premesso che le cifre 2 fino a 4 del dispositivo del decreto impugnato (ordine di rilievo d'ufficio di tutti i lavori effettuati sul fondo 1020 da parte del consulente edile, arch. C._____, con addebito delle spese alla ricorrente) sono, perlomeno per quanto attiene alla staccionata, misure esecutive risp. confermanti il decreto 1° giugno 2017 (doc. C convenuto). Alla cifra 1 del dispositivo del decreto 1° giugno 2017 si impartiva, infatti, l'ordine alla ricorrente di inoltrare i piani dettagliati indicanti le distanze dal confine, altezze e tipologie della staccionata tramite i formulari di domanda edilizia

- 9 in ordinaria procedura edilizia, pena l'esecuzione in via surrogatoria da parte del Municipio con addebito delle spese alla ricorrente nonché sotto comminatoria dell'art. 292 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). La ricorrente non ha dato seguito a tale ordine, ma non ha impugnato o fatto valere motivi per un riesame di detto decreto, che è così cresciuto in giudicato. 3.2. Tramite un gravame contro una decisione d'esecuzione, fondamentalmente la ricorrente può soltanto censurare il fatto che: non sussista una decisione eseguibile, le modalità di esecuzione siano improporzionali risp. illecite, l'esecuzione esuli dalla decisione materiale da eseguire oppure quest'ultima sia stata notificata difettosamente (PTA 2008 no. 30 cons. 2b). Una decisione che si fonda su una precedente decisione cresciuta in giudicato e che esegue oppure conferma soltanto quest'ultima, non può essere impugnata con l'argomento che la precedente decisione cresciuta in giudicato sia illecita. Tali censure sono tardive (PTA 2008 no. 30; DTF 105 Ia 15 cons. 3, DTF 104 Ia 172 cons. 2b con riferimenti). 3.3. In base a detta giurisprudenza, la ricorrente è solamente autorizzata ad avanzare allegazioni concernenti gli aspetti della decisione di esecuzione impugnata. In merito alla staccionata, la ricorrente si limita tuttavia a rimettere in discussione quanto già decretato il 1° giugno 2017. Le rispettive censure si rilevano perciò tardive e quindi irricevibili. 3.4. A titolo abbondanziale, si entrerà comunque brevemente nel merito delle censure relative alla staccionata. Innanzitutto, a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente, nell'assegnazione dell'incarico di rilevamento dei lavori fatti all'arch. C._____ – quale consulente architettonico del Comune convenuto – non si intravede alcun conflitto di interessi. Basti pensare che giusta l'art. 5 cpv. 1 legge edilizia del convenuto (LE) l'autorità edilizia designa quale consulente architettonico un esperto fuori Comune. La http://links.weblaw.ch/it/GR:%20PVG-2008-30 http://links.weblaw.ch/it/GR:%20PVG-2008-30 http://links.weblaw.ch/it/GR:%20PVG-2008-30 http://links.weblaw.ch/it/GR:%20PVG-2008-30 http://links.weblaw.ch/it/BGE-105-IA-15 http://links.weblaw.ch/it/BGE-104-IA-172

- 10 dovuta imparzialità del consulente è dunque data. Per quanto poi riguarda l'argomentazione secondo cui la staccionata sarebbe indicata ben chiaramente nei piani approvati (cfr. doc. 5 ricorrente), in accordo con il convenuto va detto che nel piano 2 è sì raffigurata una staccionata in sezione frontale, ma senza alcuna indicazione di altezza, distanza dal confine, materiale o altro. Inoltre, non si può certo dire, come invece sostiene la ricorrente, che i puntini posti sul piano 1 circondanti il giardino si debbano intendere come il punto di posizionamento dei paletti di sostegno della staccionata. Il fatto che il guard rail confinante con il fondo in questione, stando alla ricorrente, sarebbe segnato in tal modo in planimetria non avvalora una simile interpretazione. Oltretutto, si deve concordare con il convenuto che a far stato è il testo della licenza in combinazione con i piani concretizzanti il testo. E nel testo della relativa licenza del 17 gennaio 2017 non vi è menzione di una staccionata (cfr. doc. 2 ricorrente). La buona fede della ricorrente appare infine dubbia, siccome il convenuto aveva già in precedenza rifiutato la domanda di costruzione di una staccionata (cfr. comunicazione del 23 giugno 2016 del convenuto, doc. A convenuto; cfr. anche il rapporto del 14 giugno 2016 del consulente architettonico, arch. C._____, in cui egli scriveva che la recinzione risulterebbe problematica [doc. B convenuto]). Le allegazioni della ricorrente si rilevano perciò in ogni caso infondate. La staccionata in discussione è stata realizzata senza l'apposita autorizzazione. 3.5. Circa il canale di scolo va poi detto che, sebbene la ricorrente in via di replica sostenga che anche il canale di scolo sia parte dei piani approvati, egli ha pure riconosciuto che detto canale sarebbe stato eseguito oltre a quanto autorizzato (cfr. scritto del 21 giugno 2017 [doc. 9 ricorrente] e ricorso p. 5 cpv. 5 segg.). D'altronde non può essere altrimenti, dal momento che la licenza del 17 gennaio 2017 approva lo smaltimento acque meteoriche come da piani allegati e i piani allegati alle notifiche del 12 ottobre risp. 12 dicembre 2016 (doc. 4 e 5 ricorrente) non raffigurano il

- 11 canale poi realizzato. Detto canale quindi, parimenti alla staccionata, non è stato approvato. 3.6. Accertata la lesione delle norme edilizie formali (costruzione di opere senza licenza risp. notifica), va precisato che nel caso di specie non si tratta di giudicare sulla conformità al diritto edilizio materiale delle opere in discussione, bensì sulla legittimità delle misure decretate nella procedura in sanatoria. Sulla liceità materiale delle opere deve ancora chinarsi il Municipio nella procedura a posteriori. Visto che non è dato decidere materialmente sulle opere in questione, non si può neppure entrare nel merito della invocata parità di trattamento e della rispettiva allegazione della ricorrente secondo cui, nei dintorni del rustico in oggetto, ci sarebbero almeno una decina di situazioni simili con varie recinzioni. 4.1. Stando all'art. 60 cpv. 4 dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110), qualora un progetto di costruzione venga iniziato senza licenza edilizia o la sua esecuzione diverga dai piani autorizzati o da condizioni elencate nella licenza edilizia, l'autorità edilizia comunale, in casi urgenti uno dei suoi membri, il capo dell'Ufficio tecnico o il segretario comunale, ordina la sospensione dei lavori di costruzione. L'autorità o l'ufficiale decidente sollecita al contempo il committente ad inoltrare una domanda di costruzione a posteriori. 4.2. Come appena visto, la ricorrente ha realizzato delle opere senza autorizzazione, per cui il convenuto ha dapprima decretato il fermo lavori del 5 aprile 2017 (doc. D convenuto), confermato il 20 aprile 2017 (doc. E convenuto), e in seguito ha richiesto l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori – ordinata in merito alla staccionata già con decreto 1° giugno 2017 e per il canale di scolo con il decreto 24 ottobre 2017 qui impugnato. Il convenuto ha deciso di assoggettare i lavori in discussione alla procedura ordinaria, esigendo una domanda di costruzione che, a causa

- 12 dell'inottemperanza della ricorrente, giusta il decreto impugnato verrà pubblicata d'ufficio in seguito al rilievo dei lavori da parte del consulente edile. Tale decisione, come verrà esposto qui di seguito, non può essere contestata. 4.3. Secondo la legge edilizia del convenuto tutti i progetti di costruzione vanno notificati senza eccezione all’autorità edilizia in iscritto prima di elaborare i piani e di passare all’esecuzione (art. 47 cpv. 1 LE). L’autorità edilizia decide se il progetto di costruzione notificato sia esonerato dall’obbligo di licenza edilizia secondo l’art. 40 OPTC o se sia necessaria una licenza edilizia (art. 48 cpv. 1 LE). Per quanto riguarda i progetti di costruzione soggetti all’obbligo della licenza edilizia, l’autorità edilizia decide poi se debba essere effettuata la procedura ordinaria per l’ottenimento della licenza edilizia o se siano adempite le premesse per la procedura di notifica secondo l’art. 50 OPTC (art. 48 cpv. 2 LE). L’autorità edilizia comunica alla committenza la sua decisione secondo l’art. 48 entro 15 giorni lavorativi dal momento della notifica mediante un decreto impugnabile (art. 49 cpv. 1 LE). Giusta l'art. 50 cpv. 1 OPTC, la procedura di notifica è una procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia. Essa viene applicata a progetti di costruzione subordinati per i quali non si attendono opposizioni, segnatamente in caso di modifiche minori di progetti di costruzione già autorizzati (1); misure edilizie non visibili dall'esterno, che sono conformi alla zona e che non determinano cambiamenti riguardo al volume di traffico o all'utilizzazione (2). 4.4. Nel caso di specie è evidente che non si è in presenza di opere che potrebbero essere esentate dall’obbligo di licenza edilizia secondo l’art. 40 OPTC. Tantomeno appaiono adempite le premesse per la procedura di notifica secondo l’art. 50 OPTC. Vista la crescita in giudicato della decisione di assoggettare la staccionata alla procedura edilizia ordinaria in base all'art. 49 cpv. 1 LE, decretata già il 1° giugno 2017, non va nemmeno

- 13 valutato se la staccionata rappresenti un'opera che possa fare oggetto di semplice notifica. Riguardo al canale di scolo invece, la scelta del Comune di respingere la notifica (a posteriori) presentata il 20 aprile 2017 e di ordinare attraverso il decreto impugnato l'applicazione dell'ordinaria procedura edilizia per il canale menzionato appare corretta principalmente già a causa del fatto asserito dal convenuto, che il canale di scolo realizzato potrebbe toccare i vicini e indurli a sollevare opposizioni riguardo p.es. a un possibile scolo di acque verso i loro terreni confinanti. Concordando con il convenuto, va osservato che un semplice sopralluogo, come proposto dalla ricorrente, non sarebbe sufficiente a ripristinare i diritti dei confinanti. Infine, in procedura di sanatoria l'art. 60 cpv. 4 OPTC prescrive il sollecitamento di una domanda di costruzione (a posteriori).Non sembra dunque esserci spazio per un'istanza di notifica ai sensi della LE, che prevede le notifiche dei lavori prima della loro esecuzione (art. 47 cpv. 1 LE). 4.5. Va poi notato che la ricorrente non può appellarsi alla protezione della buona fede – per quanto essa la richiami. Da un lato, è pur vero che non ci sono motivi per dubitare della versione esposta dalla ricorrente, secondo cui il canale di scolo sarebbe stato completato in seguito ad un sopralluogo con il Vicesindaco e un Municipale, in cui il Vicesindaco avrebbe comunicato al ricorrente la possibilità di proseguire i lavori di formazione del canale di scolo, poiché ormai quasi completato, lodando il lavoro fatto e chiedendo di inoltrare una notifica per legalizzarlo. Tuttavia, la ricorrente doveva o dovrebbe sapere che il Vicesindaco da solo non può esonerare l'opera dalla procedura edilizia ordinaria in sostituzione del Municipio, che è l'autorità edilizia ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LE. 4.6. Per quanto il convenuto voglia ancora attenersi all'ordine decretato il 1° giugno 2017 di presentare un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico entro fine giugno 2017 per il canale di scolo, va precisato che detto ordine è cresciuto in giudicato. Anche se appare fondata l'obiezione della ricorrente secondo

- 14 cui la strada sarebbe sopraelevata rispetto al canale – visto il bordo di ca. 40 cm tra la strada cantonale e il canale – e ogni deflusso sulla strada apparirebbe dunque impossibile, non è dato giudicare la fondatezza di detto ordine cresciuto in giudicato. 5. Occorre quindi chiarire se i provvedimenti ordinati in procedura di sanatoria con il decreto impugnato sono leciti e proporzionali. 5.1. Come menzionato sopra al considerando 3.1, le cifre 2 fino a 4 del dispositivo del decreto impugnato (ordine di rilievi d'ufficio di tutti i lavori effettuati sul fondo 1020 da parte del consulente edile, arch. C._____, con addebito delle spese alla ricorrente) sono, perlomeno per quanto attiene alla staccionata, misure esecutive già preavvisate con decreto 1° giugno 2017. L'accertamento e la pubblicazione d'ufficio della staccionata in via surrogatoria a spese della ricorrente avvengono quindi in seguito all'inosservanza della richiesta formulata nel decreto del 1° giugno 2017 di inoltro di una domanda a posteriori. Mentre che riguardo al canale di scolo, va sottolineato che con il decreto impugnato si è respinta la notifica del 20 aprile 2017 relativa al canale in questione e ordinato che i relativi lavori dovranno fare oggetto di una domanda di costruzione (cfr. cifra 1 dispositivo), domanda che anch'essa verrà pubblicata d'ufficio da parte del consulente architettonico dopo il rilevamento dei lavori (cfr. cifra 2 dispositivo, in cui si ordina il rilievo di tutti i lavori effettuati sul fondo 1020 non autorizzati). Il rilievo dei lavori e la pubblicazione della domanda a spese della ricorrente da effettuare d'ufficio si giustificano anche per il canale di scolo, poiché già nel decreto di fermo lavori del 20 aprile 2017 (doc. E convenuto) si chiedeva al ricorrente l'inoltro di una domanda completa e quindi apparentemente con formulario di domanda di costruzione e non di notifica. Ad ogni modo, la ricorrente non dimostra intenzione di inoltrare una domanda di costruzione ordinaria neppure per il

- 15 canale di scolo. Le misure surrogatorie sono perciò lecite anche in merito al canale di scolo risp. a eventuali ulteriori lavori svolti senza licenza. 5.2. L'idoneità di dette misure è senz'altro data. Come esposto dal convenuto, tra le possibili misure quella che meglio risponde al principio della proporzionalità e della sussidiarietà è l'esecuzione d'ufficio del rilievo dei lavori relativi alla staccionata e al canale di scolo. Dalla ricorrente si può inoltre pretendere di sopportare una tale misura nonché le conseguenti spese. Detti provvedimenti sono quindi proporzionali. 6. Resta quindi da esaminare la cifra 6 del decreto impugnato, giusta la quale le informazioni sulla situazione fiscale del ricorrente saranno richieste direttamente all'Amministrazione delle contribuzioni del Canton Ticino. A tal proposito, va segnalato che alla cifra 3 del dispositivo del decreto 1° giugno 2017 si decideva di aprire una procedura di contravvenzione alla legge edilizia contro il ricorrente, quale amministratore responsabile della ricorrente, invitandolo a inoltrare le sue osservazioni con la debita documentazione fiscale. Il ricorrente non ha tuttavia ottemperato a questo ordine cresciuto in giudicato. L'ordine sopra citato di cui alla cifra 6 del decreto impugnato è quindi soltanto una misura esecutiva di quanto già stabilito, da eseguire d'ufficio da parte del convenuto. Come visto sopra, una lesione formale delle norme edilizie vi è stata, per cui l'avvio della procedura di contravvenzione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC; CSC 801.100) non si può contestare. La punibilità del ricorrente che, quale presidente del consiglio di amministrazione della ricorrente, ha agito per conto della ricorrente, si conforma a quanto stabilito dall'art. 95 cpv. 2 LPTC. Se, infine, il fermo lavori sia stato rispettato o meno non è rilevante ai fini di un avvio di una procedura di contravvenzione. Le corrispettive censure del ricorrente vanno quindi respinte.

- 16 - 7. Per i motivi suesposti non si può concludere che il convenuto si attacchi ad un formalismo eccessivo, come invece fa valere il ricorrente. Viste le circostanze, non è data una lesione del diritto di essere sentiti dal rifiuto del convenuto di indire un (ulteriore) sopralluogo. 8. Riassumendo, le allegazioni dei ricorrenti per quanto ricevibili si rilevano infondate. Il ricorso va quindi respinto e il decreto impugnato del 24 ottobre 2017 confermato. 9. Le spese giudiziarie sono messe a carico dei soccombenti ricorrenti (art. 73 LGA). Seguendo la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA, al Comune convenuto non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 338.-totale fr. 2'338.-il cui importo sarà versato in responsabilità solidale dalla A._____ SA e da B._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

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