TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 13 57 5a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal presidente Meisser e dal giudice Audétat, attuario ad hoc Plozza SENTENZA del 10 ottobre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Andrea Toschini, ricorrente contro Comune X._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, convenuto e B._____, convenuta concernente opposizione edilizia
- 2 - 1. In data 20 giugno 2012 B._____, proprietaria della particella no. 1045 sita nella frazione di N._____ sul territorio del Comune X._____ e ubicata dal punto di vista pianificatorio in zona nucleo, ha presentato alla competente autorità edilizia comunale una domanda di costruzione avente per oggetto la ristrutturazione dell’edificio e dell’annesso esistenti come pure l’alzamento del tetto in misura di ca. 60 cm dell’annesso stesso. Durante l’esposizione pubblica del progetto, avvenuta fra il 9 e il 28 agosto 2012, A._____, proprietario, rispettivamente comproprietario delle particelle vicine ni. 1063, 1042 e 1044, in data 27 agosto 2012 ha presentato alla Sovrastanza comunale X._____ opposizione contro il progetto edilizio esposto lamentando anzitutto l’incompletezza della domanda di costruzione. Secondo l’opponente, l’annesso oggetto del previsto intervento di alzamento del tetto sarebbe stato reso abitabile nel corso degli anni tramite interventi illegali dei proprietari che non avrebbero mai chiesto al riguardo le necessarie licenze. Inoltre, l’alzamento del tetto in misura di 60 cm pregiudicherebbe totalmente la visuale del fabbricato sito sulla particella no. 1063 con conseguente sensibile diminuzione del valore commerciale dello stesso. Prima di rilasciare la licenza edilizia il comune avrebbe dovuto chiarire le modalità di evacuazione delle acque nonché verificare la conformità della fognatura e del pozzo perdente. Dopo aver concesso alla richiedente la licenza la possibilità di esprimersi in merito alle contestazioni dell’opponente la Sovrastanza comunale X._____, con decisione del 19 novembre 2012, ha respinto, per quanto ritenuta ricevibile, l’opposizione di A._____ accollandogli i costi procedurali in misura di 150.- franchi. L’opponente non avrebbe documentato, rispettivamente comprovato le illegalità degli interventi edilizi sulla particella no. 1045. Neppure dalle verifiche esperite nell’archivio del Comune di N._____, nel frattempo fusionato con X._____, sarebbero emersi elementi atti a sostenere l’illegalità degli interventi. Presumibilmente, quindi, detti interventi si sarebbero verificati
- 3 quando a N._____ non esisteva ancora l’obbligo di licenza edilizia. Alla luce della situazione di fatto e documentale l’edificio principale e, in particolare, l’annesso oggetto di contestazioni avrebbero dovuto essere considerati legalmente conformi. L’alzamento del tetto in misura di 60 cm sarebbe stato valutato dal consulente edile comunale e dalla funzionaria del Servizio cantonale dei monumenti che avrebbero espresso parere favorevole al riguardo. Tale intervento sarebbe altresì ammissibile in applicazione dell’art. 36 della legge edilizia comunale ai sensi del quale nella zona nucleo sarebbe possibile procedere a degli ampliamenti mantenendo le distanze preesistenti dai confini e dalle strade. Inoltre, nel caso concreto, l’alzamento della falda del tetto dell’annesso servirebbe ad allineare la stessa alla pendenza del tetto del corpo principale contribuendo a migliorare l’aspetto estetico della costruzione. L’alzamento in oggetto non creerebbe alcun rilevante pregiudizio alla casa sita sulla particella no. 1063 in quanto non ne ostacolerebbe la visuale. Ogni ulteriore contestazione sugli aspetti privati del diritto di vicinato non sarebbe di competenza dell’autorità amministrativa comunale. In data 4 dicembre 2012 la Sovrastanza del Comune X._____ ha rilasciato a B._____ la licenza edilizia vincolata alle condizioni del caso e addebitandole la rispettiva tassa comunale. La decisione di licenza edilizia non è stata notificata in copia all’opponente. 2. Tramite ricorso del 18 gennaio 2013 A._____ ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo la decisione su opposizione della Sovrastanza comunale X._____ postulando in via principale l’intimazione al comune di notificare pure a lui la licenza edilizia rilasciata il 4 dicembre 2012 con nuova indicazione sui rimedi legali. In via subordinata il ricorrente chiede l’annullamento della licenza edilizia e della decisione di reiezione dell’opposizione del 4 dicembre 2012.
- 4 - Nell’ottica formale il ricorrente contesta come, in lesione di quanto disposto dall’art. 46 cpv. 2 OPTC, gli sia stata intimata unicamente la decisione su opposizione ma non la licenza edilizia al fine di consentirgli di poter impugnare validamente la stessa. Secondo la prassi del Tribunale amministrativo in tale contesto il comune convenuto sarebbe incorso in un grave vizio formale sanabile solo con una nuova procedura di notifica contemporanea della decisione di diniego e di quella di concessione della licenza edilizia. Già nel 2009 la proprietaria convenuta avrebbe inoltrato una domanda di costruzione per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio sito sulla particella no. 1045. Dopo l’iter di verifica, di completazione degli atti e di consulenza architettonica la domanda in oggetto sarebbe stata esposta dal 9 al 28 agosto 2012 e il ricorrente avrebbe presentato tempestivamente opposizione contro la stessa. L’opposizione avrebbe costituito l’epilogo di diversi precedenti interventi, scritti e verbali, nei confronti dell’autorità edilizia e della richiedente stessa da parte del ricorrente. Tali interventi sarebbero rimasti infruttuosi. Il ricorrente ribadisce come l’edificio in oggetto, durante gli anni ’80 del secolo scorso, sarebbe stato ristrutturato e ampliato nella parte nord senza licenza edilizia e chiede nuovamente di effettuare le dovute verifiche presso l’archivio del Comune di N._____, nel frattempo soppresso. Il carteggio della domanda di licenza edilizia sarebbe incompleto in quanto la proprietaria richiedente, malgrado l’esplicito sollecito dell’autorità comunale, non avrebbe mai inoltrato una planimetria con l’indicazione esatta delle distanze del suo edificio dai confini particellari e dalle costruzioni circostanti. La proprietaria si sarebbe limitata a presentare una planimetria ufficiale carente delle indicazioni sulle distanze. Tale carenza costituirebbe un grave vizio formale della
- 5 procedura di licenza che sarebbe quindi passibile di annullamento in applicazione dell’art. 42 OPTC. La domanda di costruzione sarebbe inoltre totalmente priva delle indicazioni sugli allacciamenti alle reti d’erogazione dell’acqua potabile e di smaltimento delle acque luride. Di conseguenza non sarebbe possibile verificare le modalità e la conseguente conformità dello smaltimento delle acque luride. Tale vizio della domanda di costruzione non potrebbe essere sanato in sede di ricorso bensì implicherebbe la reiezione della licenza edilizia e la richiesta di completazione dell’incarto. L’alzamento in misura di 60 cm della parte nord dell’edificio, ossia dell’aggiunta realizzata negli anni ’80, lederebbe l’obbligo di rispettare le distanze minime fra edifici. La costruzione della convenuta si troverebbe a ca. 1,5 metri dalla particella no. 1063 del ricorrente e a ca. 2 metri dall’edificio che sorge su tale fondo. In applicazione dell’art. 75 LPTC i nuovi edifici dovrebbero rispettare una distanza di 2,5 metri dal confine del fondo vicino e di 5 metri dalle costruzioni preesistenti. Di conseguenza la licenza edilizia impugnata sarebbe in tale contesto arbitraria. Nel caso concreto non sarebbe applicabile la disposizione sulle deroghe di cui all’art. 77 cpv. 3 LPTC in quanto relative unicamente alle distanze dalle strade e neppure quella dell’art. 36 cpv. 3 della legge edilizia comunale (LE) in quanto, secondo lo schema delle zone, anche per la zona nucleo la distanza minima dai confini sarebbe di 2,5 metri. L’art. 36 LE, non prevederebbe inoltre alcuna disposizione atta a derogare la distanza di 5 metri fra gli edifici fissata dalla LPTC. In relazione al permesso di alzamento del tetto, quindi, la licenza edilizia impugnata sarebbe palesemente arbitraria a causa del mancato rispetto delle distanze dal confine e fra gli edifici prescritte dall’art. 75 LPTC. Il comune convenuto avrebbe concesso alla richiedente la possibilità di effettuare la copertura di circa la metà dell’edificio principale tramite lamiera zincata classificando quindi la parte della struttura oggetto
- 6 dell’intervento alla stregua di una costruzione accessoria o di aggiunta in modo palesemente arbitrario. La copertura in questione riguarderebbe infatti l’edificio principale e non un annesso o una costruzione accessoria in quanto il tetto servirebbe a coprire locali abitabili quali camere e servizi. Pure le dimensioni del settore oggetto di nuova copertura in lamiera zincata precluderebbero all’autorità edilizia la possibilità di considerare lo stesso quale aggiunta rispetto all’edificio principale. Al contrario, detto settore costituirebbe una parte costitutiva dell’edificio principale stesso. Di conseguenza troverebbe applicazione l’art. 36 cpv. 5 LE che imporrebbe l’obbligo di copertura del tetto in piode. Autorizzando in zona nucleo la copertura di una parte dell’edificio principale tramite lamiera zincata invece che in piode l’autorità edilizia avrebbe agito arbitrariamente. Visto il carattere dell’intervento volto alla ristrutturazione dell’intero edificio, compreso l’alzamento del tetto, il richiedente non potrebbe appellarsi alla garanzia del possesso. In un caso analogo il Tribunale amministrativo avrebbe avuto modo di sancire la prevalenza dell’obbligo di conservazione del nucleo degno di tutela sull’interesse del singolo proprietario a realizzare un tetto in tegole o in lamiera anziché una copertura in piode per meri motivi di carattere economico. 3. Tramite presa di posizione del 27 febbraio 2013 il Comune X._____ propone di respingere integralmente il ricorso. Il comune convenuto solleva anzitutto il quesito di carattere formale sulla legittimazione del ricorrente a presentare opposizione, rispettivamente ricorso al Tribunale amministrativo e chiede che lo stesso sia tenuto a comprovare il proprio rapporto di proprietà sulle particelle ni. 1063, 1042 e 1044. Effettivamente, alla ricorrente sarebbe stata notificata unicamente la decisione di rigetto dell’opposizione. Il legale del ricorrente, il 15 gennaio 2013, avrebbe consultato presso la cancelleria comunale X._____ l’intero
- 7 incarto di licenza edilizia prendendo quindi visione pure della decisione di rilascio della licenza stessa. Conseguentemente il ricorso sarebbe stato steso con piena cognizione di causa e il vizio formale della mancata notifica al ricorrente della licenza edilizia sarebbe stato sanato in sede procedurale. La completezza stessa e gli argomenti del ricorso comproverebbero come il gravame sia stato steso a conoscenza di tutte le componenti legali e di fatto della pratica, incluse quelle contenute nella licenza edilizia, per cui la pretesa del ricorrente, per quanto volta a chiedere la nuova intimazione delle decisioni, costituirebbe una violazione del principio della buona fede procedurale. Inoltre, la disposizione sancita dall’art. 46 OPTC non prevederebbe espressamente la notifica della licenza edilizia e della decisione su opposizione a tutte le parti interessate. Da tale norma si potrebbe eventualmente dedurre un’indicazione sulle modalità di notifica alle parti della documentazione relativa alla decisione, ma non certo un obbligo sanzionabile con la nullità della decisione stessa. In sede di gravame davanti al Tribunale amministrativo il ricorrente sarebbe unicamente legittimato a sollevare le censure di diritto pubblico presentate in prima istanza tramite opposizione. Fra l’altro, la contestazione relativa al tipo di copertura non sarebbe, in alcun modo, stata formulata nell’opposizione del 27 agosto 2012. Malgrado le verifiche effettuate al comune convenuto non risulterebbero interventi sull’edificio esistente sulla particella no. 1045 effettuati negli anni ’80 del secolo scorso oppure in seguito. Il comune espone altresì la tesi per la quale qualora, all’epoca, la proprietaria convenuta o i suoi predecessori legali avessero effettuati intervenuti sull’edificio senza le necessarie licenze, i vicini avrebbero chiaramente potuto opporsi sia tramite gli strumenti del diritto pubblico che tramite quelli del diritto privato. Il comune convenuto giunge alla conclusione che, se interventi illeciti si
- 8 sono verificati, al limite gli stessi potrebbero risalire agli anni ’70 cioè a prima della fusione fra il Comune di N._____ e quello X._____. Il comune non contesta che, ai sensi dell’art. 42 OPTC, unitamente al modulo di domanda di costruzione devono essere inoltrati tutti i piani necessari alla valutazione del progetto. Spetterebbe però all’autorità edilizia stabilire, caso per caso, quali siano i piani necessari per la valutazione del progetto stesso. Effettivamente, il Comune X._____, il 5 luglio 2012, avrebbe chiesto al rappresentante della richiedente di inoltrare la documentazione mancante, fra cui una planimetria con le indicazioni delle distanze. Sarebbe stata inoltrata una planimetria ufficiale sulla quale non erano indicate le distanze dal confine e fra gli edifici. Trattandosi di una planimetria in scala il comune avrebbe potuto però accertare facilmente le distanze determinanti per il giudizio del caso e quindi, a suo parere, respingere la domanda di costruzione per la mancata indicazione di distanze facilmente verificabili avrebbe costituito un eccessivo formalismo. Gli interventi oggetto della licenza impugnata riguarderebbero una costruzione esistente per cui, per quanto concerne l’impianto per l’evacuazione delle acque di scarico, nella misura in cui gli impianti esistenti non vengono modificati, non sussisterebbe l’obbligo di presentare nuovi piani di allacciamento alla rete dell’acqua potabile e alla rete comunale delle canalizzazioni. Fra l’altro, il proprietario vicino non godrebbe della legittimazione formale a sollevare contestazioni al riguardo. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il progetto avversato non prevederebbe l’ampliamento della parte nord dell’edificio bensì unicamente l’allineamento della falda del tetto con conseguente necessità di alzare la stessa in misura di 60 cm. L’intervento implicherebbe unicamente la parziale modifica del soffitto interno dell’edificio con conseguente leggera modifica del volume del locale sottotetto senza però
- 9 costituire un ampliamento visto che la SUL rimarrebbe identica e lo spazio calpestabile interno non subirebbe modifiche di sorta. In relazione alle distanze, nel caso concreto, l’art. 75 LPTC non sarebbe applicabile in quanto riferibile unicamente a nuove costruzioni. Determinante per la pratica sarebbero le disposizioni dell’art. 36 LE, in particolare dell’art. 36 cpv. 3 LE, secondo le quali le distanze dai confini e dalle strade sarebbe quelle degli edifici preesistenti la dove non esistano linee di costruzione. Di conseguenza, a N._____ sarebbe possibile la ristrutturazione e la ricostruzione di stabili nella loro collocazione all’interno del nucleo storico mantenendo le distanze preesistenti dai confini e dalle strade e conservando contemporaneamente anche le distanze preesistenti tra edifici. Tale disposizione sarebbe applicabile anche nel caso di ampliamento di un edificio. Il ricorrente, nell’ambito della procedura in prima istanza, non avrebbe invece sollevato le contestazioni relative alla copertura del tetto. Di conseguenza detti argomenti non sarebbero più proponibili davanti al Tribunale amministrativo. In effetti, in applicazione dell’art. 36 cpv. 5 LE, gli edifici principali nella zona del nucleo della frazione di N._____ dovrebbero obbligatoriamente essere coperti in stile tradizionale. Nel caso concreto la parte dell’edificio oggetto dell’intervento sarebbe da considerare quale costruzione esistente, non coperta in piode, e quindi ci si troverebbe confrontati con un diritto acquisito che, nel contesto di una semplice riattazione con allineamento delle pendenze della falda del tetto, non giustificherebbe l’obbligo di copertura in piode ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 LE. L’autorizzazione a mantenere il tetto in lamiera zincata potrebbe altresì essere intesa quale deroga alla norma onde permettere finalmente il risanamento dell’edificio con conseguente miglioramento dell’aspetto del nucleo di N._____.
- 10 - 4. Nella propria presa di posizione del 31 gennaio 2013 pure la proprietaria convenuta chiede di respingere il ricorso. Essa precisa come la sua domanda di costruzione sia principalmente volta alla sistemazione della parte del tetto dell’ala nord-est dell’edificio rifatta negli anni ’70. L’immobile si troverebbe nello stato attuale dagli anni ‘70/80 e costituirebbe casa d’abitazione da tempo immemorabile. La convenuta respinge recisamente ogni addebito di abusi edilizi. L’impianto delle acque di scarico sarebbe perfettamente funzionante e non avrebbe mai causato problemi. Il leggero alzamento dell’ala nord-est del tetto, in misura di 60 cm, non implicherebbe alcuno svantaggio per la proprietà del ricorrente e contribuirebbe a migliorare l’aspetto del nucleo di N._____. La domanda di licenza edilizia sarebbe stata esaminata nei dettagli da parte della competente autorità comunale e dal consulente architettonico incaricato; la licenza sarebbe quindi stata rilasciata applicando correttamente la normativa edilizia di diritto pubblico nell’ottica di un intervento di manutenzione e ristrutturazione. Fra l’altro, in applicazione dell’art. 40 cpv. 4 OPTC, per il rifacimento dei tetti esistenti sarebbe ammessa la ricopertura con materiale identico o simile. Precisando che la sua particella confina con la strada e non con il fondo del ricorrente la convenuta ribadisce la conformità della licenza edilizia nell’ottica delle distanze legali per la ristrutturazione di un edificio esistente nella zona nucleo di N._____ avanzando inoltre i propri dubbi sulla legittimazione all’opposizione del ricorrente in veste di comproprietario di fondi vicini. Pretestuosi e in contrasto con il principio della buona fede sarebbero gli argomenti di ricorso relativi a presunti abusi edilizi risalenti a oltre 40 anni orsono. 5. Nella propria replica del 22 marzo 2013 il ricorrente completa e approfondisce gli argomenti presentati tramite lo scritto di ricorso e, nell’ottica formale-procedurale, chiede di considerare quale irricevibile la
- 11 presa di posizione presentata dal legale del comune il 27 febbraio 2013 in quanto la Sovrastanza comunale gli avrebbe conferito l’incarico di patrocinio nella pratica in oggetto in occasione della seduta dell’11 febbraio 2013 così da rendere illegittima la richiesta di proroga del termine per l’inoltro della presa di posizione formulata al Tribunale amministrativo il 31 gennaio 2013. Essendo stata presentata detta richiesta prima del conferimento del mandato di patrocinio decadrebbe uno dei presupposti essenziali per la proroga che quindi sarebbe da considerare nulla. La presa di posizione del 27 febbraio 2013 sarebbe quindi irricevibile in quanto presentata tardivamente. Il ricorrente sarebbe proprietario, rispettivamente comproprietario, di diversi fondi circostanti la particella no. 1045, in particolare del fondo no. 1063; di conseguenza la sua legittimazione al gravame sarebbe senza dubbio data. Il comune, al quale la proprietaria convenuta avrebbe, contrariamente a quanto richiesto, presentato una semplice planimetria senza indicazione delle distanze avrebbe accertato le relative misure in modo approssimativo. In ogni caso, le distanze legali dal confine e dall’edificio sulla particella vicina non sarebbero rispettate. Il ricorrente ammette di aver preso visione, il 15 gennaio 2013, presso la cancelleria comunale, dell’intero incarto della domanda di costruzione che conteneva anche copia della licenza edilizia. Tale circostanza sarebbe però ininfluente ai fini della validità formale della procedura e quindi il comune sarebbe tenuto ad intimare nuovamente la decisione di diniego unitamente a quella di rilascio della licenza edilizia. Secondo il ricorrente la proprietaria convenuta sarebbe incorsa nella contraddizione di indicare l’esistenza degli allacciamenti alle canalizzazioni nella domanda di costruzione per poi ammettere implicitamente nella presa di posizione la carenza degli stessi. La licenza edilizia, alla cifra 10 delle prescrizioni aggiuntive, confermerebbe la mancata esistenza degli allacciamenti e imporrebbe la presentazione dei
- 12 piani prima dell’inizio dei lavori. Indubbiamente, nella misura in cui si amplia una costruzione esistente, la convenuta dovrebbe provvedere anche all’urbanizzazione ai sensi dell’art. 19 LPT. In mancanza di urbanizzazione la licenza edilizia non potrebbe essere rilasciata (art. 22 cpv. 2 LPT). La legittimazione del vicino a contestare la mancata urbanizzazione del fondo oggetto di intervento edilizio sarebbe data sulla base delle immissioni che potrebbero provenire dallo stesso. L’alzamento del tetto in misura di 60 cm concesso dalla licenza contestata non potrebbe essere considerato quale semplice allineamento della falda ma costituirebbe un vero e proprio ampliamento verso l’alto dell’edificio soggetto al rispetto delle distanze dalle strade, dai confini particellari e dagli altri edifici. Nel caso concreto il comune avrebbe applicato arbitrariamente l’art. 36 cpv. 3 LE nonché violato i disposti sulle distanze minime previste dall’art. 75 LPTC quale norma di diritto superiore che il comune sarebbe obbligato a rispettare. Contrariamente a quanto sostenuto dal comune, la contestazione relativa all’obbligo di copertura in piode del tetto sarebbe stata sollevata pure nell’opposizione del 27 agosto 2012. In particolare, il ricorrente avrebbe eccepito la violazione dell’uguaglianza di trattamento fra lui e la proprietaria convenuta contestando altresì la legalità dell’attuale copertura in Eternit. 6. Nella duplica del 17 aprile 2013 il comune convenuto contesta la tesi del ricorrente relativa all’irricevibilità della presa di posizione del 27 febbraio 2013 per carenza di mandato da parte dell’avvocato del comune stesso. La richiesta di proroga del 31 gennaio 2013 formulata da parte del legale del comune sarebbe avvenuta su mandato del sindaco, legittimato ad agire per conto dell’esecutivo con riserva di ratifica. Nella seduta dell’11 febbraio 2013 sarebbero stati ratificati sia il conferimento del mandato che la decisione del sindaco in sintonia con quanto disposto dall’art. 15 cpv. 2
- 13 - LGA e dalle relative prassi e giurisprudenza. La procedura in esame sarebbe stata avviata con la domanda di costruzione del 20 giugno 2012, quindi quanto avvenuto prima di detta data non sarebbe oggetto di giudizio. Il comune ribadisce la richiesta di accertamento della legittimazione al gravame da parte del ricorrente tramite l’acquisizione degli estratti del registro fondiario che comprovino i suoi rapporti di proprietà sulle particelle ni. 1063, 1042 e 1044. La legittimazione del vicino a contestare gli aspetti legati all’allacciamento all’acquedotto e alla condotta per l’evacuazione delle acque non sarebbe data. In ogni caso l’allacciamento esisterebbe e, trattandosi di semplice ristrutturazione, non sarebbe necessaria una nuova e formale domanda in relazione agli allacciamenti alle reti di distribuzione dell’acqua potabile e di smaltimento delle acque luride. Il municipio precisa di essere intenzionato ad effettuare una verifica sia per quanto riguarda le condotte della convenuta che per quanto concerne quelle del ricorrente riservandosi di disporre tutte le misure necessarie. La tesi del ricorrente per la quale l’applicazione dei disposti dell’art. 75 LPTC imporrebbe nei casi di ogni alzamento di una costruzione, anche di soli pochi centimetri, il rispetto della distanza legale di 2,5 metri dal confine e di 5 metri dall’edificio più vicino sarebbe insostenibile e, in sostanza, renderebbe impossibile anche la semplice sostituzione del tetto con posa di isolazione in tutti i nuclei dei paesi di Y._____ e Z._____. Le norme sulle distanze di cui agli art. 75-78 LPTC si riferirebbero evidentemente a nuove costruzione e non a riattazioni, piccoli alzamenti e ampliamenti ridotti. Nel caso in giudizio sarebbe invece applicabile la norma prevista dall’art. 36 cpv. 3 LE. Da parte sua, la proprietaria convenuta, nella duplica del 17 aprile 2013, ribadisce e precisa gli argomenti della precedente presa di posizione rammaricandosi come il legale del ricorrente, nella propria replica, si sia
- 14 lapidariamente limitato a contestare in toto gli stessi rinunciando a esprimersi nel merito. 7. In data 23 agosto 2013 il Tribunale amministrativo ha esperito un sopralluogo a N._____, al quale hanno partecipato il ricorrente con il suo avvocato, il presidente comunale e avvocato nonchè il consulente architettonico e la rappresentante del servizio cantonale dei monumenti e la committente dell'opera con il proprio marito. Oltre a prendere visione dello stato di fatto, il Tribunale ha concesso alle parti presenti la possibilità di esprimersi verbalmente nel merito del contenzioso. Per quanto rilevanti ai fini del giudizio, gli argomenti addotti in sede di sopralluogo saranno disquisiti nei considerandi in diritto. La delegazione del Tribunale amministrativo, fra l’altro, ha verificato le distanze fra l’edificio della convenuta sito sulla particella no. 1045 e il confine della particella no. 1063, rispettivamente l’edificio del ricorrente sito su tale particella, accertando una distanza minima di 1,6 metri fra i confini delle particelle e di 2 metri fra gli edifici esistenti. Considerando in diritto: 1. a) Ai sensi dell’art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100) è legittimato al ricorso chiunque risulti colpito dalla decisione contestata e goda di un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. La legittimazione al ricorso, ai sensi dell’art. 50 LGA, viene riconosciuta quando il cittadino, colpito da una decisione, comprova un interesse, anche se meramente di fatto, all’abrogazione o modifica della disposizione stessa. In ogni caso, l’interessato deve sempre ancora essere toccato dalla decisione in maniera tale da rendere concreto l’interesse al giudizio nel merito della pratica. Detto interesse deve
- 15 rivestire intensità tale da poter essere giudicato quale personale e quindi superiore a quello della collettività. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi dimostrare che, nel caso della mancata abrogazione o modifica della stessa, egli sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Di conseguenza, detto interesse, e contrario, implica la salvaguardia di una situazione di fatto a vantaggio del ricorrente, perseguibile tramite la contestazione ricorsuale di un cambiamento che comporterebbe degli svantaggi materiali o ideali (DTF 122 II 369; 121 II 361, 120 Ib 487). Tale prassi permette di differenziare il ricorso di diritto amministrativo dal gravame popolare che continua ad essere inammissibile. Inoltre, l’interesse, di regola, deve essere attuale, con la conseguenza che la decisione giudiziaria deve risultare atta ad incidere sulla situazione legale o di fatto del ricorrente, così da evitare delle pratiche dal mero carattere accademico volte unicamente a chiarire una situazione legale astratta (DTF 120 Ib 308). Secondo la costante prassi, spetta al ricorrente motivare al Tribunale la propria legittimazione illustrando, a mano della fattispecie concreta, i motivi per i quali egli sarebbe colpito in misura maggiore a quella della collettività nonché gli svantaggi, legali o di fatto, che comporta nei suoi confronti la decisione stessa. b) Come risulta dalla dichiarazione ufficiale, rilasciata all’Ufficio del Registro fondiario del Circondario V._____ il 21 marzo 2013, il ricorrente è proprietario esclusivo della particella no. 1042 confinante con la particella no. 1045 della convenuta, nonché è comproprietario in misura di ½ della particella no. 1044, pure confinante con il fondo della convenuta ed è comproprietario in misura di 1/3 della particella no. 1063 che si trova oltre la strada ed è, fra l’altro, oggetto di diatriba per quanto concerne le problematiche delle distanze legali e dell’impedimento della vista.
- 16 - Secondo la costante prassi d’applicazione dell’art. 50 LGA da parte del Tribunale amministrativo, premessa l’esistenza dei presupposti precedentemente indicati, sono legittimati al ricorso il singolo proprietario fondiario, sia in qualità di proprietario esclusivo che di comproprietario, il beneficiario di un diritto di superficie come pure l’affittuario di un immobile sito sul fondo confinante (cfr. STA R 12 89). Di conseguenza, la legittimazione formale al gravame del proprietario della particella no. 1042, contestualmente comproprietario delle particelle ni. 1044 e 1063, è, in casu, data. c) Appare documentato e, peraltro, ammesso dalle parti in causa che la sovrastanza del comune convenuto, nella propria seduta del 19 novembre 2012, abbia emanato, da un canto la decisione di rigetto dell’opposizione dell’attuale ricorrente e, d’altro canto, abbia rilasciato alla richiedente convenuta la licenza edilizia in giudizio. In data 4 dicembre 2012 il comune ha notificato la decisione di rigetto dell’opposizione al ricorrente senza allegare copia della decisione di licenza edilizia inviata lo stesso giorno alla richiedente. Come giustamente evidenziato dal ricorrente tale omissione collide con il disposto dell’art. 46 cpv. 2 OPTC per il quale le decisioni edilizie vanno notificate contemporaneamente ai richiedenti e ad eventuali opponenti. Esse devono essere motivate nel caso in cui vengano respinte opposizioni o domande di costruzione. Lo stesso Tribunale amministrativo, nella propria decisione ripresa in PTA 2003 no. 25, ha considerato come la licenza edilizia e la decisione su opposizione vadano intimate agli opponenti contemporaneamente e come qualora ciò non avvenga non sia ammissibile impugnare davanti al Tribunale amministrativo una decisione su opposizione in materia edilizia senza il previo rilascio della licenza di costruzione. Infatti, è unicamente con il rilascio della licenza di costruzione che al petente viene formalmente dato
- 17 il diritto di costruire. In assenza di simile autorizzazione all’opponente non può ancora pertanto derivare alcuno scapito concreto. Il caso in giudizio si differenzia da quello ripreso nella giurisprudenza di questa Corte nel senso che, mentre in quest’ultimo il comune convenuto aveva respinto l’opposizione senza rilasciare contestualmente la licenza edilizia, nella pratica in esame il comune ha rilasciato la licenza edilizia omettendo però di notificare copia della stessa all’opponente. Ovviamente, per poter stendere un ricorso con piena cognizione di causa l’opponente non solo deve disporre della decisione di rigetto da impugnare bensì pure della decisione di licenza edilizia che intende contestare. La mancata notifica di tale decisione limita in effetti il cittadino interessato nell’esercizio del proprio diritto costituzionale di essere sentito. Appare altresì comprovato e riconosciuto che il legale del ricorrente, in data 15 gennaio 2013, abbia consultato l’intero carteggio della pratica, licenza edilizia compresa, presso la cancelleria del comune convenuto prendendo esaustivamente atto degli estremi della licenza e quindi inoltrando il ricorso, il 19 gennaio 2013, con piena cognizione di causa. Alla luce di tale fattispecie, pur premettendo che il comune è incorso nell’errore formale della mancata notifica al ricorrente della licenza edilizia, il vizio dovuto alla mancata piena concessione del diritto di essere sentito fin dall’inizio risulta sanato già in preludio all’inoltro del ricorso durante il cui iter le parti, fra l’altro, in virtù del doppio scambio di scritti e del sopralluogo hanno goduto in modo esaustivo della possibilità di esprimersi. L’annullamento della decisione e l’intimazione al comune di notificare nuovamente al ricorrente copia della licenza edilizia per permettergli di avviare ex novo la pratica di impugnazione, chiesto dal ricorrente stesso, costituirebbe senza dubbio un eccessivo formalismo, fine a sé stesso in palese collisione con il principio dell’economia procedurale. Tale conclusione, fra l’altro, risulta dalla decisione ripresa in PTA 2003 no. 25 richiamata dal ricorrente (STA R 98 498).
- 18 d) Il ricorrente postula l’irricevibilità della presa di posizione, inoltrata il 27 febbraio 2013 dal legale del comune convenuto, in quanto detto legale, con scritto del 31 gennaio 2013, indicando al Tribunale amministrativo di rappresentare il comune, avrebbe chiesto una proroga del termine d’inoltro della presa di posizione. Il mandato all’avvocato del comune sarebbe però stato conferito dalla sovrastanza comunale solo in occasione della seduta dell’11 febbraio 2013. Di conseguenza, la richiesta di proroga del 31 gennaio 2013 sarebbe avvenuta senza mandato e quindi sarebbe da considerare nulla con conseguente irricevibilità della presa di posizione in seguito presentata. La citata obiezione del ricorrente non solo costituisce l’esempio di un eccessivo formalismo ma, nel caso concreto, sconfina nella lesione del principio della buona fede in campo procedurale-amministrativo. Fra i compiti del presidente comunale ricade infatti quello di sovrintendere all’amministrazione ordinaria del comune e di far sì che la stessa funzioni senza intoppi prendendo tutti i provvedimenti che ritiene necessari nell’interesse del comune con riserva di ratifica da parte degli organi competenti. Nel caso in giudizio appare lapalissiano che il presidente del comune convenuto, non appena ricevuti il ricorso e l’invito alla presa di posizione, a maggior ragione vista la complessità della materia, abbia consultato il legale di fiducia del comune impartendogli l’incarico di chiedere la proroga del termine di inoltro della presa di posizione in attesa della ratifica del mandato di patrocinio da parte della sovrastanza comunale. Indubbiamente, l’incarico al legale, relativo alla richiesta di proroga del termine per la presa di posizione, ricade nella competenza del presidente comunale nell’ambito della salvaguardia dell’interesse dell’ente pubblico. Nella propria seduta dell’11 febbraio 2013 la sovrastanza comunale ha quindi formalmente ratificato il mandato di patrocinio al legale di fiducia. Le contestazioni al riguardo del mandato espletato dal
- 19 legale del comune convenuto, in particolare quelle relative alla pretesa nullità della presa di posizione cadono quindi a lato. Tanto più che i comuni grigionesi giusta l'art. 15 della legge cantonale sui comuni (LC; CSC 175.050) sono tenuti a partecipare alla procedura giudiziaria (vedi PTA 1997 no. 71). 2. Il ricorrente sostiene ripetutamente come, negli anni ’80, i proprietari della particella no. 1045 abbiano ampliato senza licenza l’edificio ivi ubicato, in particolare realizzando un annesso su tre piani sul lato nord della struttura. Detto intervento avrebbe aperto un contenzioso fra il comune e i proprietari in quanto il comune avrebbe inteso far regolarizzare la situazione tramite una domanda di costruzione oppure tramite l’allontanamento delle strutture abusive. Secondo il ricorrente, presso l’archivio del Comune di N._____, da tempo fusionato con X._____, avrebbe dovuto giacere il relativo incarto. Il ricorrente ha quindi postulato l’edizione di tale incarto da parte del Comune X._____ nonché l’audizione di C._____ quale teste. Il ricorrente stesso non ha però addotto mezzi di prova concreti, atti a confortare l’entità e il periodo dei presunti interventi abusivi sulla particella no. 1045. Nell’ambito dell’istruttoria della pratica è emerso come nell’archivio del Comune X._____, rispettivamente in quello di N._____ conservato presso quest’ultimo comune, non figuri alcuna documentazione relativa ai lamentati illeciti edilizi sulla particella no. 1045. Il comune convenuto ha inoltre confermato come, in seguito alla fusione fra X._____ e N._____ in forza dall’1.01.1980, non sia stata presentata alcuna domanda di costruzione da parte dei proprietari della particella no. 1045 e come non sia neppure stato aperto alcun procedimento di ripristino dello stato di legalità nei loro confronti. Quindi, eventuali illeciti edilizi non documentati, al limite, risalirebbero a un periodo antecedente il 1980. Preso atto di tale fattispecie, il Tribunale amministrativo, partendo dal presupposto che
- 20 eventuali infrazioni alle norme edilizie, peraltro non comprovate, al limite risalirebbero a più di 30 anni orsono, non ha ritenuto necessario ai fini del giudizio esperire ulteriori indagini e quindi non ha ritenuto necessario sentire la teste invocata dal ricorrente, peraltro sorella di quest’ultimo. 3. Il ricorrente contesta la licenza edilizia in quanto permette l’alzamento del tetto della costruzione annessa in misura di 60 cm, a una distanza, indicata dal ricorrente, di 1,5 metri dal confine della particella e di 2 metri dall’edificio sito sulla particella no. 1063. Sempre secondo il ricorrente sarebbe applicabile l’art. 75 LPTC e quindi l’ampliamento verso l’alto dovrebbe rispettare una distanza di 2,5 metri dal confine e di 5 metri dall’edificio di fronte. Le disposizioni sulle distanze sono dal 1. novembre 2005 prioritariamente regolate dagli art. 75-78 LPTC. Ai sensi dell’art. 75 cpv. 1 e 2 LPTC nella costruzione di edifici che superano il livello dell’originario terreno naturale si deve osservare una distanza di 2,5 metri dal confine del fondo vicino, se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. Tra gli edifici si deve osservare una distanza di 5 metri se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. In base all’art. 77 cpv. 3 LPTC restano riservate le prescrizioni sulle distanze di altri decreti cantonali, quelle previste dalla legislazione in materia di protezione della natura nonché le prescrizioni sulle distanze dalle strade stabilite dai comuni. Secondo l’art. 36 cpv. 3 LE nella zona nucleo, quale quella in giudizio, sono concesse riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti purché l’inserimento tenga conto della struttura del nucleo in particolare per quanto riguarda le volumetrie, l’orientamento e l’organizzazione degli spazi esterni. Le distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti laddove non esistono linee di costruzione. Per quanto concerne eventuali nuove costruzioni valgono le stesse disposizioni (art. 36 cpv. 4 LE). Nell’ottica dell’interpretazione letterale e teleologica delle
- 21 disposizioni citate nella zona nucleo del comune convenuto la distanza da rispettare nei confronti della strada e degli altri fondi confinanti per riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti è quella degli edifici preesistenti. La portata dell’art. 36 cpv. 4 LE per il quale le nuove costruzioni sono soggette alle stesse regole deve storicamente e teleologicamente essere interpretata nel senso che un edificio realizzato ex novo e non in sostituzione o in ampliamento di una struttura preesistente, in deroga alle disposizioni sulle distanze dalle strade e dai confini, può essere ubicato rispettando tali distanze che caratterizzano gli edifici circostanti, mentre, per quanto concerne la distanza fra edifici, si deve attenere a quanto statuito dall’art. 75 cpv. 2 LPTC e dallo schema delle zone della LE, rispettando una distanza di 5 metri. Nel caso di ricostruzione o ampliamento (anche verso l’alto) di un edificio, invece, è determinante l’ubicazione dell’edificio preesistente anche per quanto concerne la distanza fra edifici. Il fine perseguito dall’art. 36 cpv. 3 LE è infatti quello di permettere la riattazione, la trasformazione, la ricostruzione e l’ampliamento degli edifici in zona nucleo nel rispetto della loro collocazione e quindi dell’aspetto del nucleo. Simile fine può essere perseguito unicamente derogando alle disposizioni sulle distanze dell’art. 75 LPTC che, essendo di carattere generale, non tengono conto delle particolarità e della necessità di conservazione dell’aspetto del nucleo storico. Giova inoltre rilevare che, come verificato dai piani agli atti e in occasione del sopralluogo, la maggior parte degli edifici siti in zona nucleo della frazione di N._____ è ubicata immediatamente a ridosso delle strade comunali nonché caratterizzata da una costruzione contigua. Di conseguenza, come detto, in applicazione dell’art. 36 cpv. 3 LE, in detta zona, premessi il buon inserimento nella struttura del nucleo e la mancanza di linee di costruzione, riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti di costruzioni esistenti possono essere realizzate
- 22 immediatamente a ridosso della strada comunale e senza dover rispettare le distanze dal fondo confinante e dagli edifici esistenti previste dall’art. 75 cpv. 1 e 2 LPTC (vedi STA R 12 89). Il comune convenuto, quindi, dopo aver correttamente sentito il parere del consulente edile e del Servizio cantonale dei monumenti ha correttamente concesso alla richiedente la possibilità, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione, di alzare il tetto della costruzione annessa in misura di 60 cm. 4. Il ricorrente contesta la licenza edilizia pure per quanto concerne il permesso di sostituire tramite lamiera zincata l’attuale copertura in eternit della costruzione, adducendo come il settore dell’edificio oggetto dell’intervento non possa essere qualificato quale costruzione annessa o aggiunta bensì debba essere considerato alla stregua di una componente, parte integrante dell’edificio principale. Di conseguenza sarebbe applicabile l’art. 36 cpv. 5 LE che prevede, in zona nucleo, l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale per gli edifici principali. Secondo il comune convenuto, indipendentemente dalla classificazione del settore della costruzione interessato dalla sostituzione del tetto, si tratterebbe, in ogni caso, di un intervento di manutenzione su una costruzione esistente non coperta in piode per la quale sarebbe vigente un diritto acquisito in deroga all’obbligo di copertura in piode. In via subordinata l’autorizzazione a sostituire la copertura in eternit tramite lamiera zincata potrebbe pure essere considerata quale deroga alla norma; deroga il cui scopo sarebbe quello di permettere la riattazione di una parte dell’edificio che, nello stato attuale, contrasterebbe sostanzialmente con l’aspetto caratteristico del nucleo. Ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 LE le aree con l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nei relativi piani generali delle strutture. L’obbligo esiste solo per l’edificio principale. Per aggiunte e piccole
- 23 costruzioni come legnaie, conigliere, pollai e simili è permesso l’uso di altri materiali di copertura. Il materiale usato deve essere concordato preliminarmente con il consulente architettonico. In occasione del sopralluogo sia il comune che il consulente architettonico hanno esposto e motivato la tesi per la quale la parte dell’edificio interessata dalla sostituzione della copertura del tetto sia da considerare quale aggiunta ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 LE. Il Tribunale amministrativo ha potuto prendere atto della plausibilità di tale classificazione verificando le caratteristiche, i materiali e l’aspetto architettonico di molteplici edifici ristrutturati nel nucleo di N._____, giungendo alla conclusione come il permesso di sostituire la copertura del tetto tramite lamiera zincata evitando l’imposizione della copertura in piode sia, particolarmente nell’ottica architettonica e dell’aspetto del nucleo, sensato. Occorre inoltre tenere conto che il Tribunale federale ha ripetutamente sancito come, essendo le clausole di natura estetica essenzialmente indeterminate, nell’applicazione delle stesse le autorità comunali, tenute a salvaguardare l’aspetto architettonico del loro territorio, devono necessariamente godere di un ampio potere di apprezzamento (cfr. STA R 00 33; Sentenza del Tribunale Federale del 24 aprile 1997 in re Comune di Soazza c. M, cons. 6, pag. 11; DTF 115 Ia 114 cons. 3d, 363 cons. 3b). Dopo aver preso atto che il comune, sostenuto dal proprio consulente edile e dal Servizio cantonale dei monumenti, ha classificato la struttura oggetto della sostituzione di copertura del tetto quale aggiunta illustrando plausibilmente al tribunale amministrativo la conformità della propria decisione di concedere alla proprietaria la possibilità di sostituire l’attuale copertura in eternit con una copertura in lamiera zincata, il tribunale amministrativo non può che confermare la decisione comunale al riguardo. In occasione del sopralluogo la proprietaria ha confermato la propria intenzione di sostituire, al momento, unicamente il tetto dell’aggiunta.
- 24 - Come considerato dal comune, tale intervento, unitamente alla riattazione dell’edificio interessato, costituisce un sostanziale tassello per il miglioramento dell’immagine architettonica della frazione. Ovviamente l’intervento dovrà essere eseguito in maniera professionale ponendo in essere tutte le precauzioni necessarie nel contesto dello smontaggio e dello smaltimento della copertura in eternit, materiale notoriamente inquinante e dannoso per la salute. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto occasione di considerare nella propria sentenza R 10 122, prima di iniziare la demolizione del tetto gli artigiani incaricati dovranno seguire le istruzioni o contattare personale qualificato (per esempio l’Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni, settore costruzioni) per avere consigli e direttive, che devono in ogni caso essere rispettati. 5. Il ricorrente sostiene come la domanda di costruzione sia totalmente priva degli usuali piani inerenti gli allacciamenti all’acqua potabile e alla rete comunale delle canalizzazioni così da rendere impossibile capire dove verranno convogliate le acque luride sollevando dei dubbi sull’esistenza di tale canalizzazione. In tale evenienza l’edificio non sarebbe urbanizzato e quindi non potrebbe essere rilasciata la licenza edilizia. Da parte loro i convenuti sostengono come, nel caso del riattamento di una costruzione esistente, non sussista l’obbligo di presentare i piani di allacciamento alla rete dell’acqua potabile e alla rete comunale delle canalizzazioni. Inoltre i vicini non sarebbero legittimati a contestare tale problematica ai sensi dell’art. 50 LGA. Il Tribunale amministrativo è dell’avviso che la legittimazione del vicino in relazione alle infrastrutture per lo smaltimento delle acque luride che, in caso di carenza o di difetto, potrebbero causargli dei seri disagi a titolo di immissioni, in applicazione della prassi relativa all’art. 50 LGA sia data. Nel caso in giudizio la licenza edilizia rilasciata dal comune convenuto, alla cifra 10 delle prescrizioni che fanno parte integrante della licenza
- 25 stessa, prevede che, per quanto concerne gli allacciamenti alle infrastrutture comunali quali acqua potabile, canalizzazione e impianto di depurazione, debbano imperativamente essere osservate le prescrizioni di regolamenti e ordinanze comunali corrispettive al genere di allacciamento. Nel caso specifico per quanto concerne gli allacciamenti alla canalizzazione sono state previste le seguenti condizioni: - per le acque scure: posa della fossa settica secondo le norme e scarico nella canalizzazione o fossa perdente. - per le acque chiare: sono da evacuare direttamente nella canalizzazione comunale oppure da disperdere nel terreno naturale. Il comune ha inoltre imposto alla proprietaria l’inoltro, prima dell’inizio dei lavori, dei piani di dettaglio concernenti gli allacciamenti all’acqua potabile e alla canalizzazione nonché, in seguito all’esecuzione, la notifica degli allacciamenti in modo da poter procedere al controllo. Tramite le citate condizioni della licenza edilizia il comune convenuto ha tenuto pienamente conto della problematica degli allacciamenti per l’approvvigionamento dell’acqua potabile e per lo smaltimento delle acque luride nell’ottica delle strutture utilizzate e utilizzabili della frazione interessata, per cui le contestazioni ricorsuali nel merito devono essere respinte. 6. Viste le conclusioni giudiziali esposte il ricorso in giudizio deve essere integralmente respinto. In applicazione dell’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso e nella procedura d’azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese, che vanno quindi a carico del ricorrente. Alla Confederazione, al Cantone e ai comuni nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA), per cui non devono essere attribuite ripetibili.
- 26 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 542.-totale fr. 3'042.-il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]