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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 11.07.2013 R 2012 89

11. Juli 2013·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·4,327 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

opposizione edilizia | Baurecht

Volltext

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 12 89 5a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal presidente Meisser e dal giudice Audétat, attuario ad hoc Plozza SENTENZA dell’11 luglio 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ Sagl, rappresentata dall'Avvocato lic. iur. et oec. Cristina Keller, ricorrente contro Comune B._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Andrea Toschini, convenuto e C._____, convenuti concernente opposizione edilizia

- 2 - 1. In data 22 marzo 2012 C._____, comproprietari dell’unità condominiale PPP no. 50030 sita sulla particella no. 331 sul territorio del Comune B._____, hanno presentato alla competente autorità edilizia comunale una domanda di costruzione avente per oggetto la realizzazione di un giardino d’inverno sopra la terrazza esistente confinante con la strada comunale. Durante l’esposizione del progetto, il 5 giugno 2012, la A._____ Sagl, proprietaria di due unità di proprietà per piani sulla confinante particella no. 804 ha presentato al Municipio opposizione contro il progetto edilizio esposto con l’argomento che il giardino d’inverno non avrebbe rispettato la distanza legale dalla strada con conseguente diminuzione di valore per le costruzioni vicine. Dopo aver concesso alle parti coinvolte l’esercizio del diritto di essere sentite e in seguito a consultazione del consulente architettonico, tramite decisione del 31 luglio 2012 il Municipio ha respinto l’opposizione e contestualmente rilasciato la licenza edilizia a C._____. A titolo di motivazione l’autorità comunale ha rinviato all’applicazione dell’art. 1.7 della Legge edilizia comunale (LE) secondo il quale, quando esistono condizioni straordinarie e l’osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, l’autorità edilizia può concedere delle deroghe a singole norme, purché in tal modo non si ledano interessi pubblici. Nel caso in oggetto l’autorità edilizia ha considerato come, visti il preavviso favorevole del consulente architettonico e il carattere dell’intervento di sovraedificazione del terrazzo esistente, fossero adempite le premesse per la concessione di una deroga alle distanze dalla strada comunale. 2. Tramite ricorso del 13 settembre 2012 la A._____ Sagl ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo la decisione su opposizione del Municipio postulando l’annullamento della stessa e il conseguente diniego della licenza edilizia. La ricorrente giustifica la propria legittimazione al

- 3 gravame con la sua qualità di proprietaria di due unità di proprietà per piani ubicate sulla particella no. 804 direttamente confinante con la particella no. 331 oggetto del progetto di sovraedificazione. In applicazione dell’art. 5.4 cifra 1 LE gli edifici dovrebbero rispettare una distanza minima di 3 metri dalle strade comunali. L’art. 77 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC) permetterebbe ai comuni, a determinate condizioni e in presenza di una convenzione tra gli interessati, di autorizzare distanze inferiori rispetto a quelle stabilite nella legge cantonale stessa o nelle normative edilizie comunali. Tale deroga non sarebbe però possibile per le distanze stabilite in altri decreti e per le distanze dalle strade stabilite dai comuni (art. 77 cpv. 3 LPTC). Nei confronti delle strade la normativa edilizia del comune convenuto imporrebbe una distanza minima di 3 metri non passibile di eccezioni. Di conseguenza, l’autorizzazione per edificare ad una distanza dalla strada inferiore ai 3 metri potrebbe essere rilasciata soltanto in via derogatoria in applicazione dell’art. 82 LPTC e dell’art. 1.7 LE nell’evenienza di condizioni straordinarie e qualora l’osservanza delle disposizioni legali costituisse un rigore sproporzionato. Il comune convenuto si sarebbe limitato a elencare le condizioni per la concessione della deroga senza però analizzare le stesse e quindi senza verificare concretamente gli estremi delle condizioni straordinarie, gli estremi del rigore sproporzionato e senza neppure vagliare la portata degli interessi pubblici e di quelli privati. Il comune avrebbe superficialmente deciso di permettere una costruzione che non rispetterebbe la distanza minima dalla strada. Nel caso concreto non sussisterebbero le premesse delle condizioni straordinarie e del caso di rigore in quanto i richiedenti avrebbero la possibilità di realizzare il giardino d’inverno in un altro settore della particella evitando così, fra l’altro, di togliere visibilità alla strada. Secondo la ricorrente la terrazza davanti all’edificio dei richiedenti, a diretto confine con la strada, sarebbe

- 4 già di per sé stessa stata realizzata in virtù di una deroga alle distanze legali. Concedere la possibilità di realizzare un altro manufatto su quello già esistente costituirebbe un ingiustificato ampliamento della precedente deroga e implicherebbe la diminuzione della visibilità lungo la strada e quindi il peggioramento della sicurezza viaria. La deroga concessa in applicazione dell’art. 82 cpv. 1 LPTC sarebbe inoltre arbitraria in quanto in palese collisione con gli interessi privati dei vicini i cui edifici, in caso di realizzazione del giardino d’inverno sul fronte stradale, subirebbero una diminuzione del valore. La privazione di visibilità che subirebbero gli utenti stradali colliderebbe, a sua volta, con gli interessi pubblici. 3. Tramite presa di posizione del 19 ottobre 2012 il Comune propone, per quanto ricevibile, di respingere il ricorso. Secondo il convenuto la ricorrente, che sostiene di essere proprietaria di due unità di proprietà per piani del fondo no. 804, non sarebbe legittimata al ricorso. Premesso che il condominio sulla particella no. 804 è composto da tre unità di proprietà per piani, la legittimazione al ricorso, in applicazione dell’art. 712l CC, spetterebbe alla comunione dei comproprietari e non a singoli condomini (cfr. STA R 07 18). Le distanze sarebbero prioritariamente fissate dalle norme materiali degli art. 75-78 LPTC. L’art. 77 cpv. 3 LPTC prevederebbe espressamente una riserva a favore delle prescrizioni sulle distanze dalle strade stabilite dai comuni. Ai sensi dell’art. 5.4 cifra 1 LE, in mancanza di altre norme (linee delle strutture ecc.) la distanza minima dal margine delle strade e piazze comunali sarebbe di 3 metri. In applicazione dell’art. 4.4 cifra 3 LE per le riattazioni, le trasformazioni e le ricostruzioni le distanze da rispettare dai confini e dalle strade sarebbero quelle degli edifici preesistenti. L’art. 4.4 cifra 4 LE prevederebbe l’applicazione dell’art. 4.4 cifra 3 LE pure per le nuove costruzioni. Di conseguenza, nella zona nucleo la distanza da

- 5 rispettare nei confronti della strada per qualsiasi trasformazione, ricostruzione o nuova costruzione non sarebbe di 3 metri bensì quella degli edifici preesistenti. La caratteristica principale di quasi tutti gli edifici nella zona nucleo in oggetto vedrebbe gli stessi confinare direttamente con la strada. Alla luce di tale situazione giuridica e di fatto nella zona nucleo non sussisterebbe l’obbligo del rispetto di una distanza minima dalle strade comunali. Pure l’edificio della ricorrente sarebbe ubicato a una distanza inferiore al metro dalla strada. 4. Nella presa di posizione del 5 ottobre 2012 i convenuti comproprietari della particella no. 331 chiedono di respingere il ricorso. Il comune, quale proprietario del terreno confinante con la costruzione oggetto della domanda di licenza edilizia, avrebbe concesso il proprio consenso alla deroga della distanza legale da rispettare conformemente all’art. 5.3 LE per cui non sussisterebbero ostacoli alla possibilità di realizzare il giardino d’inverno così come previsto. Pure alla ricorrente sarebbe stata concessa la possibilità di costruire un edificio, adibito ad abitazione, di dimensioni maggiori alla vecchia stalla preesistente con deroga dell’obbligo di rispetto delle distanze legali dalla strada. Il principio della parità di trattamento sarebbe quindi un valido argomento a favore dell’approvazione del progetto dei convenuti stessi. Le conclusioni della ricorrente per le quali una costruzione che non rispetterebbe le distanze minime dalla strada sminuirebbe il valore delle costruzioni vicine sarebbero soggettive e infondate. Inoltre, il quartiere in questione sarebbe caratterizzato da molteplici edifici, compreso quello della ricorrente, realizzati sull’immediato confine della strada o, in ogni caso, ad una distanza inferiore ai 3 metri per cui, anche in tale contesto, sarebbe applicabile il principio della parità di trattamento. Il corpo costituito dal giardino d’inverno, ubicato sopra una terrazza preesistente, in virtù della sua posizione elevata non sminuirebbe affatto la visibilità stradale.

- 6 - 5. Nella propria replica del 19 novembre 2012 la ricorrente ribadisce la propria legittimazione al ricorso quale proprietaria di singole unità condominiali. Legittimati al ricorso ai sensi dell’art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA) sarebbero singolarmente i proprietari o comproprietari di fondi come pure i beneficiari di un diritto di superficie, premessa l’esistenza di un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione stessa. La comunione dei comproprietari non sarebbe di per sé stessa titolare di diritti e oneri di mera pertinenza dei singoli membri ossia dei proprietari veri e propri. Soltanto in taluni casi la comunione dei comproprietari sarebbe legittimata, oltre ai proprietari stessi, all’impugnazione di decisioni implicanti ripercussioni sulle parti comuni di una proprietà per piani. Nel caso in giudizio la ricorrente, che possiede due unità di proprietà per piani sulla particella confinante no. 804, sarebbe quindi legittimata al ricorso e godrebbe dell’interesse tutelabile in qualità di vicino volto a contestare il mancato rispetto delle distanze legali che garantirebbero un’equa ripartizione dello spazio tra gli edifici e perseguirebbero gli interessi di sicurezza di tutta la collettività. Contrariamente a quanto addotto dal comune il corpo della costruzione esistente a confine con la strada non potrebbe essere considerato alla stregua di un piano in quanto non avrebbe un’altezza sufficiente per essere giudicato tale. Il comune, inoltre, non avrebbe presentato la citata relazione del consulente architettonico del 7 maggio 2012. La ricorrente ribadisce gli argomenti esposti nel proprio gravame sull’arbitrarietà della deroga al rispetto delle distanze legali concessa dal comune ai proprietari convenuti. In ogni caso, la terrazza sopra la quale verrebbe realizzato il giardino d’inverno non potrebbe essere considerata quale “edificio esistente” atto a giustificare un innalzamento ai sensi dell’art. 4.4 cifre 3 e 4 LE. Qualora il comune avesse considerato edificio il “blocco terrazza” non avrebbe avuto motivo di concedere una deroga per il mancato rispetto delle distanze minime legali dalla strada come

- 7 avvenuto tramite la decisione impugnata. Detta terrazza sarebbe stata realizzata, a propria volta, in virtù di una deroga alle distanze e costituirebbe un corpo separato dalla costruzione principale. Non sarebbe quindi ammissibile concedere una seconda deroga per il giardino d’inverno. La costruzione della ricorrente sulla particella no. 804 rispetterebbe le distanze tenute dall’edificio precedente, tranne che lungo la strada cantonale dove una linea delle strutture non avrebbe più permesso la costruzione a ridosso della via. In relazione agli argomenti presentati dai proprietari convenuti la ricorrente considera come, nell’ambito della concessione di una deroga alle distanze fra proprietari vicini, il comune, proprietario della strada, non potrebbe essere considerato alla stregua di un vicino privato essendo la strada una struttura d’uso pubblico. Eccezioni alle norme edilizie non dovrebbero essere oggetto di accordi tra vicini ma potrebbero essere unicamente concesse tramite deroghe vincolate a parametri restrittivi. La ricorrente ritiene di aver dimostrato nel proprio scritto ricorsuale la mancanza delle premesse per la concessione della contestata deroga sulle distanze. La ricorrente ribadisce pure che il giardino d’inverno ubicato sulla terrazza esistente sul confine con la via comunale limiterebbe ulteriormente la visuale per gli utenti stradali, per cui l’interesse pubblico ad una viabilità sicura prevarrebbe sull’interesse privato alla realizzazione del manufatto. I proprietari convenuti, che godrebbero della possibilità di ubicare il giardino d’inverno in un settore più confacente della loro particella, avrebbero scelto la soluzione contrastata unicamente per motivi economici potendo già disporre della sottostruttura costituita dalla terrazza. 6. Nella duplica del 3 dicembre 2012 il comune convenuto adduce come gli argomenti di replica non scalfirebbero minimamente la tesi esposta nella presa di posizione, ribadendo la richiesta di presentazione da parte della

- 8 ricorrente dell’atto di costituzione della proprietà per piani e del regolamento d’uso del condominio sito sulla particella no. 804 al fine di verificare la legittimità formale del gravame. Il giardino d’inverno costituirebbe la semplice sopraelevazione di un edificio esistente. Il livello della strada, rispetto a quello del terreno di proprietà dei convenuti, sarebbe sopraelevato. Detta sopraelevazione si estenderebbe ca. da 1 a 1,5 metri nel punto oggetto dell’intervento di costruzione. L’edificio esistente sporgerebbe, rispetto alla strada comunale, in misura di ca. 1,5- 2 metri. Tenuto conto della parte dell’edificio posta sotto il livello della strada comunale l’attuale struttura sarebbe alta ca. 3 metri e quindi da considerare quale edificio di un piano. La richiesta di intervento del consulente architettonico da parte dell’autorità edilizia comunale sarebbe avvenuta in applicazione dell’art. 4.4 cifra 6 LE che prescrive nella zona nucleo la consulenza architettonica obbligatoria. Detta relazione, del resto messa pure agli atti, non costituirebbe quindi un rapporto tecnico sulla conformità dell’intervento alla legge edilizia bensì una perizia in merito all’inserimento architettonico del progetto nel nucleo. Basandosi sulle conclusioni del consulente architettonico che, accertato l’inserimento della struttura nell’ambiente circostante, rinviava alla possibilità di concessione di una deroga per il mancato rispetto delle distanze minime legali, l’autorità edilizia sarebbe partita dall’errato presupposto della necessità di una deroga al rispetto della distanza dalla strada e avrebbe quindi motivato erroneamente in tal senso la decisione in giudizio. Nello stesso errore sarebbe pure incorsa la ricorrente basando la propria opposizione e il conseguente ricorso sulla mancanza delle premesse per la concessione di tale deroga. La motivazione addotta in prima istanza sarebbe irrilevante ai fini del giudizio del Tribunale amministrativo che godrebbe di piena cognizione d’esame e quindi applicherebbe il diritto d’ufficio senza essere limitato dagli argomenti e dalle motivazioni giuridiche presentate dalle parti. Nella zona nucleo interessata

- 9 praticamente tutti gli edifici sorgerebbero immediatamente a ridosso della strada per cui, in applicazione dell’art. 4.4 cifra 3 LE in unione all’art. 4.4 cifra 4 LE, non sussisterebbe l’obbligo di rispetto della distanza minima dalla strada. 7. Nella duplica del 3 dicembre 2012 i proprietari convenuti evidenziano come il loro progetto di costruzione del giardino d’inverno sarebbe paragonabile all’intervento in precedenza effettuato dalla ricorrente sulla sua particella no. 804, dove sarebbe stata demolita una vecchia costruzione e quindi edificata una nuova struttura ben più alta di quella preesistente. In entrambi i casi ci si troverebbe confrontati con edifici più alti delle costruzioni originarie senza modifica delle distanze dalla strada cantonale. L’intervento di realizzazione di un edificio più alto sulla particella no. 804 avrebbe creato un precedente tale da legittimare la domanda di costruzione oggetto del gravame. Le conclusioni della ricorrente sulla privazione di vista e esposizione solare che subirebbe il suo edificio come pure quelle relative alla problematica della sicurezza stradale sarebbero pretestuose poiché, da un canto, nelle immediate vicinanze della terrazza oggetto dell’intervento non vi sarebbero costruzioni soggette a privazione di vista e luminosità e, d’altro canto, il traffico stradale non sarebbe intralciato dalla nuova struttura in quanto la visibilità non verrebbe assolutamente ridotta. Le affermazioni della ricorrente per la quale l’abitazione dei convenuti sarebbe stata realizzata grazie a una deroga alle distanze dalla strada non sarebbero pertinenti. Sulla particella in questione, acquistata nel 1968, già all’epoca sarebbero sorti un porcile e un pollaio i cui muri confinanti con la strada comunale non sarebbero mai stati demoliti. Quindi, nel 1969 sarebbe stata costruita la casa senza la necessità di chiedere una deroga al rispetto delle distanze dalla strada. Detta casa sarebbe stata ristrutturata nel 1991. Infine i convenuti ribadiscono che l’ubicazione scelta per il giardino

- 10 d’inverno non sarebbe da ricondurre a mere considerazioni di carattere finanziario bensì all’opportunità di collegare detta struttura all’appartamento sito al primo piano dell’abitazione. 8. In data 22 marzo 2013 il Tribunale amministrativo ha esperito un sopralluogo nel cui ambito, oltre a prendere visione dello stato di fatto, ha concesso alle parti presenti la possibilità di esprimersi verbalmente nel merito del contenzioso. Per quanto rilevanti ai fini del giudizio, gli argomenti addotti in sede di sopralluogo saranno disquisiti nei considerandi in diritto. 9. Tramite decreto procedurale del 25 settembre 2012 il giudice dell’istruzione del Tribunale amministrativo, dopo aver concesso la possibilità di esprimersi nel merito alle parti in causa, ha conferito l’effetto sospensivo al ricorso. Considerando in diritto: 1. a) Ai sensi dell’art. 50 LGA è legittimato al ricorso chiunque risulti colpito dalla decisione contestata e goda di un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. La legittimazione al ricorso, ai sensi dell’art. 50 LGA, viene riconosciuta quando il cittadino, colpito da una decisione, comprova un interesse, anche se meramente di fatto, all’abrogazione o modifica della disposizione stessa. In ogni caso, l’interessato deve sempre ancora essere toccato dalla decisione in maniera tale da rendere concreto l’interesse al giudizio nel merito della pratica. Detto interesse deve rivestire intensità tale da poter essere giudicato quale personale e quindi superiore a quello della collettività. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi dimostrare che, nel caso della

- 11 mancata abrogazione o modifica della stessa, egli sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Di conseguenza, detto interesse, e contrario, implica la salvaguardia di una situazione di fatto a vantaggio del ricorrente, perseguibile tramite la contestazione ricorsuale di un cambiamento che comporterebbe degli svantaggi materiali o ideali (DTF 122 II 369; 121 II 361, 120 Ib 487). Tale prassi permette di differenziare il ricorso di diritto amministrativo dal gravame popolare che continua ad essere inammissibile. Inoltre di regola l’interesse deve essere attuale, con la conseguenza che la decisione giudiziaria deve risultare atta ad incidere sulla situazione legale o di fatto del ricorrente, così da evitare delle pratiche dal mero carattere accademico volte unicamente a chiarire una situazione legale astratta (DTF 120 Ib 308). Secondo la costante prassi, spetta al ricorrente motivare al Tribunale la propria legittimazione illustrando, a mano della fattispecie concreta, i motivi per i quali egli sarebbe colpito in misura maggiore a quella della collettività nonché gli svantaggi, legali o di fatto, che comporta nei suoi confronti la decisione stessa. b) Tenor l’art. 712l cpv. 2 CC la comunione dei proprietari per piani può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa, nel luogo in cui si trova l’immobile. Indubbiamente quindi la comunione dei proprietari gode della legittimazione attiva e passiva nel contesto dei procedimenti amministrativi. Concretamente l’amministratore condominiale è legittimato a presentare opposizione e ricorso nell’ambito di un procedimento edilizio di diritto pubblico nel rispetto dei disposti e delle competenze attribuitegli dalle relative disposizioni del CC e dal regolamento condominiale. Secondo la costante prassi d’applicazione dell’art. 50 LGA del Tribunale amministrativo, premesse l’esistenza dei presupposti precedentemente indicati, sono legittimati al ricorso pure il singolo proprietario fondiario, sia

- 12 in qualità di proprietario esclusivo che di comproprietario, il beneficiario di un diritto di superficie come pure l’affittuario di un immobile sito sul fondo confinante. A maggior ragione gode della legittimità al ricorso il proprietario di un’unità di proprietà per piani che può presentare il gravame anche singolarmente senza essere vincolato al consenso della comunione dei comproprietari per piani. Di conseguenza, la legittimazione al gravame della proprietaria di due unità condominiali site sul fondo vicino appare data in optima forma, indipendentemente dalle disposizioni dell’atto di costituzione di proprietà per piani e del regolamento condominiale che regolano il regime di comproprietà dell’immobile che quindi non servono. La legittimazione della ricorrente al gravame, viste le contestazioni materiali sollevate, appare quindi indubbiamente data pure nell’ottica delle citate premesse dell’art. 50 LGA. 2. a) Le disposizioni sulle distanze sono prioritariamente regolate dagli art. 75- 78 LPTC. Ai sensi dell’art. 77 cpv. 3 LPTC restano riservate le prescrizioni sulle distanze di altri decreti cantonali, quelle previste dalla legislazione in materia di protezione della natura nonché in modo esplicito pure le prescrizioni sulle distanze dalle strade stabilite dai comuni. Queste ultime risultano pertanto le sole determinanti nel presente contesto. Secondo l’art. 5.4 cifra 1 LE, dove non esistono altre norme (linee delle strutture, ecc.), la distanza minima dal margine delle strade e piazze comunali è di 3 metri. Da parte sua l’art. 4.4 cifra 3 LE ammette nella zona nucleo le riattazioni, trasformazioni e ricostruzioni purché l’inserimento tenga conto della struttura del nucleo. Le distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti laddove non esistono linee di costruzione. Per quanto concerne eventuali nuove costruzioni valgono le stesse disposizioni (art. 4.4 cifra 4 LE). Nell’ottica dell’interpretazione letterale e teleologica delle disposizioni citate nella zona nucleo la distanza da rispettare nei confronti della strada nell’ambito

- 13 di riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni è quindi dettata dall’ubicazione degli edifici preesistenti. Nel caso in giudizio, come verificato dai piani agli atti e in occasione del sopralluogo, la maggior parte degli edifici siti in zona nucleo è ubicata immediatamente a ridosso della strada comunale. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 4.4 cifre 3 e 4 LE, nella zona nucleo qui in discussione, premessi il buon inserimento nella struttura del nucleo e la mancanza di linee di costruzione, riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni possono essere realizzate immediatamente a confine con le strade comunali. Quindi, a prescindere dall’esistenza di un porcile e di un pollaio immediatamente a ridosso della strada al momento dell’acquisto del fondo in oggetto nel 1968, in seguito sostituiti, come è stato dimostrato con un quadro/foto in sede di sopralluogo persino da un locale abitativo completo con spiovente del tetto lungo la strada, e oggi da una cantina coperta dalla terrazza sulla quale ora si intende realizzare il giardino d’inverno, come pure a prescindere dal giudizio se l’intervento in oggetto sia costituito dalla semplice sopraelevazione di un edificio esistente, come sostenuto dai convenuti, oppure sia da considerare quale nuova costruzione come lamentato dalla ricorrente, il Tribunale amministrativo non può che constatare come, in applicazione delle citate disposizioni della LE, il giardino d’inverno possa essere realizzato senza osservare distanze legali dalla strada comunale rispettivamente osservando quelle previste nel concreto progetto approvato dal comune convenuto. Del resto la ricorrente stessa, come risulta dalle fotografie allegate agli atti e pure costatato in sede di sopralluogo, sulla sua particella adiacente no. 804 con permesso comunale edilizio di cui essa già dispone, ha trasformato l’edificio esistente in appartamenti alzandolo sensibilmente proprio mantenendo la distanza esistente dalla stessa strada comunale di ca. solo 1.5 m e non di 3 m. Essa è quindi piuttosto malvenuta a

- 14 pretendere dai vicini che non valgano le stesse prescrizioni comunali e la stessa prassi, di cui essa ha già approfittato. b) Che la costruzione prevista si inserisca architettonicamente nella zona nucleo adiacente è stato sia confermato esplicitamente dal consulente architettonico del comune convenuto nella sua presa di posizione del 7 maggio 2012 agli atti che costatato al sopralluogo. In detta sede è pure risultato evidente che la costruzione prevista non possa, per ubicazione e distanza alquanto ampia, che minimamente togliere sia vista che esposizione solare allo stabile della ricorrente, che quindi non può subire grandi deprezzamenti, del resto per niente comprovati. Infine pure le obiezioni relative alla problematica della sicurezza stradale verificata al sopralluogo, visto che la costruzione prevista è leggermente arretrata per rispetto al muro già esistente al limite della strada comunale alto da 1 a 1.5 m, che l’incrocio non si trova nelle immediate vicinanze della costruzione prevista e che la strada comunale presenta già come tale un traffico limitato ai retrostanti due quartieri limitati nella loro estensione, risultano infondate. Anche in merito a questi aspetti quindi l’istanza di ricorso risulta infondata. 3. Il Tribunale amministrativo giudica le pratiche di diritto edilizio con piena cognizione di causa in applicazione della massima ufficiale senza essere quindi vincolato agli argomenti e alle conclusioni giuridiche esposti dalle parti in causa. Ciò significa che la Corte cantonale è tenuta a giudicare la conformità o meno della decisione impugnata applicando d’ufficio il diritto. Conseguentemente, quando, come nel caso in giudizio, il Tribunale amministrativo prende atto, da un canto, della motivazione errata della decisione in esame ma, d’altro canto, della conformità del progetto alle disposizioni del diritto edilizio, lo stesso non può che avvallare la licenza correttamente rilasciata dal comune, pur se sostenuta da una motivazione

- 15 legale errata. Il comune convenuto ha rilasciato la decisione di licenza edilizia concedendo una deroga al rispetto delle distanze legali dalla strada che, in effetti, non è necessaria in quanto, in applicazione degli art. 4.4 cifre 3 e 4 LE, il giardino d’inverno può essere realizzato ordinariamente come concretamente progettato quasi sul confine della strada. Giova però rilevare che, già nell’ambito della presa di posizione in merito al ricorso, il comune ha ammesso il proprio errore di motivazione indicando in dettaglio le basi legali corrette a sostegno della decisione rilasciata. Nuove argomentazioni giuridiche possono, in linea di massima, essere presentate dalle parti anche nell’ambito della procedura di gravame in sede di Tribunale amministrativo che, come detto, non è vincolato né alle motivazioni della decisione impugnata né da quelle addotte nella procedura di gravame in quanto applica il diritto d’ufficio (STA R 12 183). Viste le conclusioni giudiziali esposte il ricorso in giudizio deve quindi essere respinto. 4. In applicazione dell’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso e nella procedura d’azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Nel caso in giudizio, il comune, la cui decisione, nel dispositivo, è stata confermata dal Tribunale amministrativo, ha almeno in parte, provocato il ricorso munendola di una motivazione giuridica errata. D’altro canto, la ricorrente ha lei stessa provocato un secondo scambio di scritti e il sopralluogo, in quanto malgrado la nuova, corretta, motivazione addotta dal comune nella presa di posizione, non ha ritirato il ricorso ma ha persistito nel contestare la precedente motivazione errata della decisione. Appare quindi appropriato accollare le spese di giudizio in misura di 2/3 alla ricorrente e di 1/3 al comune convenuto. La parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura. Alla Confederazione, al Cantone e ai comuni nonché alle organizzazioni cui

- 16 sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 78 LGA). Nella stessa ottica di quanto appena esposto in merito alle spese giudiziarie il comune dovrà rifondere alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, l’importo ridotto di fr. 1’400.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 352.-totale fr. 3'352.-il cui importo sarà versato in ragione di 2/3 dalla A._____ Sagl e in ragione di 1/3 dal Comune entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune è tenuto a versare la somma di fr. 1'400.- (IVA inclusa) alla A._____ Sagl a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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