R 06 47 4a Camera SENTENZA del 14 settembre 2006 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domanda di costruzione 1. … è proprietario a …, sul territorio del Comune di …, della particella no. 612. Il 3 ottobre 2005, il proprietario introduceva formale domanda di costruzione per una casa d’abitazione con strada d’accesso e separatamente per la posa di una siepe di recinzione lungo il confine tra la particella no. 612 e l’adiacente no. 613 di … e …. Il 7 marzo 2005, al committente veniva rilasciata la licenza per la costruzione di una casa d’abitazione e di una strada d’accesso sul fondo in parola. In seguito, … presentava all’autorità edilizia un progetto di variante, che prevedeva lo spostamento della costruzione verso sud, delle modifiche interne del fabbricato e l’ampliamento della terrazza. Il 9 maggio 2006, la tempestiva opposizione presentata dai proprietari del fondo adiacente, … e …, veniva parzialmente accolta e al richiedente veniva rilasciata la licenza edilizia condizionata al rispetto delle disposizioni cantonali sulle distanze da confine in merito alle dimensioni della terrazza a sud. Nella licenza di costruzione, veniva inoltre imposto al committente il divieto di importare terriccio dal vicino cantone e ricordato il tonnellaggio massimo consentito su strade comunali pari a 16 t. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 17 maggio 2006, … chiedeva l’annullamento delle condizioni poste nella licenza di costruzione riguardanti il ridimensionamento del balcone a sud, il divieto di trasporto di materiale inerte dal Cantone Ticino, il rispetto del tonnellaggio massimo ammesso per la strada e in generale i riferimenti fatti nella licenza di costruzione alle disposizioni edilizie comunali sull’isolamento, calcolo
energetico ecc. Infine, l’istante, contestava il mancato rilascio della licenza di costruzione per la posa della siepe di recinzione. 3. Nella risposta del 22 giugno 2006, il Comune di … rinunciava alle due condizioni poste nella licenza di costruzione relative al divieto di trasporto di materiale inerte dal Cantone Ticino ed al tonnellaggio delle strade comunali, reputando la prima condizione priva della relativa base legale e la seconda in quanto tale obsoleta. Per il resto, l’autorità comunale ribadiva il ben fondato della riduzione delle dimensioni della terrazza e ricordava al ricorrente che la domanda di costruzione riguardante la siepe sarebbe stata evasa in separata sede. 4. Nella loro presa di posizione, … e … chiedevano la reiezione integrale del ricorso. La correzione apportata al balcone si conformerebbe al diritto cantonale, il tonnellaggio massimo consentito sulla strada comunale sarebbe uguale per tutti e il ricorrente sarebbe già stato condannato giudizialmente ad allontanare l’esistente siepe, fatto che l’istante sottacerebbe deliberatamente, pur perorando già il rilascio di una licenza per una nuova recinzione. 5. Chiamato a determinarsi sui nuovi aspetti addotti dal comune, il ricorrente rinunciava a replicare. Considerando in diritto: 1. Nella risposta al ricorso il comune ha in parte riconosciuto le censure di ricorso e rinunciato a due delle condizioni poste con la licenza di costruzione. Su richiesta delle autorità forestali, l’autorità edilizia aveva, infatti, proibito l’importazione di materiale terroso dal vicino cantone a causa della contaminazione del terriccio con piante neofite e in particolare con l’ambrosia, senza però disporre di una base legale. Anche per la limitazione del tonnellaggio massimo consentito su strade comunali, il comune considerava di poter rinunciare alla pretesa, rivelandosi questa superflua. Poiché sulle strade comunali della frazione sarebbe segnalato il tonnellaggio massimo
consentito di 16 t, la condizione imposta sarebbe obsoleta, essendo tutti gli utenti che circolano su detto territorio tenuti a rispettare la segnaletica stradale. Ne consegue che su questi due oggetti di contestazione il ricorso è divenuto privo di oggetto. 2. Formalmente, l’istante pretende in questa sede anche l’evasione della propria domanda di costruzione semplificata per la posa di una siepe di recinzione presentata il 3 ottobre 2005 o comunque che il Tribunale amministrativo ingiunga al comune una pronta evasione della pratica. Poiché questo Giudice non è organo di vigilanza sull’attività comunale e la licenza di costruzione per tale intervento non è ancora stata rilasciata, su tale questione non è in questa sede dato entrare nel merito del ricorso. Sull’ingiunzione fatta all’istante nell’ambito di una contestazione di diritto privato che lo vedeva opposto ai vicini - di allontanare i cipressi sulla sua proprietà, questo Giudice non può parimenti determinarsi, trattandosi di una controversia di mero carattere civile. In merito all’evasione delle domande di costruzione vadano comunque in quest’ottica ricordate all’autorità edilizia comunale le innovazioni apportate in materia dal diritto cantonale. Il 1. novembre 2005 sono entrate in vigore la nuova legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) e la relativa ordinanza di applicazione (OPTC). In termini di diritto transitorio, le disposizioni direttamente applicabili della nuova legge hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti (art. 107 cpv. 2 LPTC). Sono considerati direttamente applicabili il diritto edilizio formale di cui agli art. 85 – 96 LPTC, che include anche la procedura di licenza edilizia. Giusta l’art. 46 cpv. 3 OPTC, le decisioni edilizie vanno notificate entro due mesi dalla chiusura dell’esposizione pubblica. Per progetti di costruzione con opposizioni il termine per l’evasione è al massimo di tre, e per progetti di costruzione con EIA al massimo di cinque mesi. In applicazione all’art. 5 cpv. 3 LPTC, se eccezionalmente un termine non può essere rispettato, l’autorità competente deve comunicare il ritardo agli interessati prima della scadenza con una breve motivazione e fissare un nuovo termine per l’evasione. 3. Dal punto di vista materiale, l’istante contesta la condizione impostagli con la licenza di costruzione riguardante la riduzione delle dimensioni della terrazza
a sud. Come è stato esposto nel considerando che precede, le disposizioni cantonali direttamente applicabili prevalgono sul diritto comunale. Per quanto riguarda le distanze dal confine e per gli edifici, l’art. 75 LPTC prevede che gli edifici distino dal fondo vicino 2.5 m, se la legge edilizia comunale non prevede delle distanze maggiori (cfr. cpv. 1). Parti di edifici sporgenti come balconi aperti possono sporgere al massimo 1.0 m verso la distanza dal confine e dall’edificio (cpv. 3 prima frase). Evidentemente, la prescrizione non mira certo a limitare le sporgenze dei balconi a 1.0 m, ma la stessa si applica unicamente lungo la fascia di confine riguardante la distanza legale minima di 2.5 m e mira al rispetto di una distanza minima tra il confine e il corpo sporgente che deve essere di almeno 1.5 m. Essendo la questione delle distanze dal confine e tra edifici regolata dal diritto cantonale, non trova più applicazione la normativa comunale di cui all’art. 5.3 della legge edilizia (LE), in particolare per quanto concerne la lunghezza totale dei balconi rispetto alla lunghezza della facciata. Nell’evenienza concreta, lo stabile progettato non viene a trovarsi in posizione parallela al confine sud. Il balcone progettato lungo il lato sud viene però ad un tratto ad invadere la fascia di distanza di 2.5 m dal confine con la vicina particella no. 613. Questa sporgenza lungo la fascia di confine dei regolamentari 2.5 m raggiunge a un certo punto 1.44 m, mentre in virtù del diritto cantonale, lungo tale fascia di terreno, la terrazza non può sporgere verso il fondo vicino più di 1.0 m. Poiché il previsto balcone veniva a sporgere oltre 1.0 m lungo la fascia di confine, l’autorità edilizia imponeva nella licenza edilizia l’esplicito rispetto dell’art. 75 cpv. 3 LPTC. In occasione della propria presa di posizione, il comune convenuto ha poi meglio precisato la richiesta adducendo concretamente i termini del sorpasso in oggetto. Dai piani presentati, la terrazza a sud è reputata sporgere all’interno della fascia dei 2.5 m di distanza verso il fondo vicino per 1.44 m; ne consegue che la retrocessione, almeno per quanto riguarda l’angolo che sconfina verso il fondo vicino, ordinata dall’autorità edilizia comunale nella licenza di costruzione, e che si è potuta in seguito quantificare esattamente a 44 cm, sfugge a qualsiasi critica. E’ vero che la disposizione cantonale non è chiarissima nella sua formulazione, l’espressione sporgenza massima di 1.0 non è da ritenersi riferita alla sporgenza del balcone dalla facciata, ma solo all’ingerenza di questa sporgenza lungo la fascia di confine dei 2.5 m. L’istante ha comunque
ben capito la portata della norma nella misura in cui ha saputo produrre dei nuovi piani che riprendono il senso dell’art. 75 cpv. 3 LPTC come esposto in precedenza. Inoltre, nella risposta al ricorso il comune ha esattamente quantificato la propria pretesa a scapito di qualsiasi equivoco. Al più tardi a questo punto per l’istante doveva essere chiaro che l’interpretazione del disposto fatta dal comune corrispondeva a quella perorata nel ricorso. Ne consegue che l’agire dell’autorità comunale, che ha ritenuto di poter approvare il progetto, chiedendo la presentazione di nuovi piani limitatamente alla formazione della terrazza merita comunque protezione. 4. Il ricorrente critica infine altri aspetti della licenza edilizia che però non si ripercuotono negativamente sulla sua situazione. Infatti, dal fatto che la licenza edilizia gli sia stata trasmessa con lettera semplice, mentre ai vicini l’evasione dell’opposizione sarebbe stata inviata per lettera raccomandata, l’istante non ha subito alcuno scapito. Anche i richiami fatti nella licenza edilizia al fatto che dovranno essere applicate tutte le norme di costruzione come al calcolo energetico o alla necessità di limitare la concentrazione di radon e la convinzione esposta dall’istante di aver presentato un progetto in questo senso inoppugnabile sono ai fini del giudizio irrilevanti. 5. In conclusione, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto e per quanto è dato entrare nel merito del ricorso, questo è respinto. L’esito della controversia giustifica un proporzionale accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento tra la parte ricorrente e il comune resistente. L’istante è pure tenuto a rifondere al comune convenuto, avvalsosi della collaborazione di un patrocinatore legale, un’indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto e per quanto è dato entrare nel merito del ricorso, questo è respinto.
2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 144.-totale fr. 3'144.-il cui importo sarà versato per metà da … e per l’altra metà dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. … versa al Comune di … fr. 1'000.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.