R 05 120 4a Camera SENTENZA del 9 dicembre 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1. Nell’ambito dei lavori di sistemazione esterna dopo la riattazione e l’ampliamento dello stabile sito sulla particella no. 608, sul territorio del Comune di …, il proprietario … eseguiva degli interventi non corrispondenti ai piani presentati. Su richiesta dell’autorità edilizia, agli inizi di luglio 2005 venivano pertanto presentati dei nuovi piani per una domanda in sanatoria. Contro l’esposizione pubblica dei piani, il vicino e proprietario della particella no. 612 … interponeva tempestiva opposizione, formulando numerose richieste e chiedendo anche l’iscrizione di una servitù a Registro fondiario (RF) a carico del fondo no. 608 e riguardante la presa a carico da parte del proprietario di tutti i maggior costi relativi agli eventuali interventi necessari sulle condotte pubbliche dell’acqua, canalizzazione, cavi elettrici e telefonici in seguito all’erezione di un muro di cinta e del rispettivo riempimento del terreno per circa 50 cm sopra detti impianti di urbanizzazione. 2. Con decisione 13 ottobre 2005, l’opposizione veniva parzialmente accolta. Per quanto riguardava la richiesta iscrizione a RF, a … veniva rilasciata la licenza di costruzione in sanatoria alla seguente condizione: “Il muro di cinta (lato strada comunale) è stato costruito sopra le infrastrutture pubbliche e in caso d’intervento tutte le spese dovranno essere assunte dal privato (…).” Sentite le reazioni dell’opponente, l’autorità comunale confermava a … in data 18 ottobre 2005 come la condizione andasse intesa nel senso che “tutte le spese dovranno essere assunte del proprietario del mappale no. 608, attualmente …”.
3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 3 novembre 2005, … postulava l’iscrizione a RF della condizione posta nella licenza di costruzione. Per il ricorrente, l’attuale formulazione della condizione si rivolgerebbe solo all’attuale proprietario del fondo no. 608, ma non ai suoi successori in diritto e sarebbe pertanto del tutto insufficiente. Inoltre, senza l’iscrizione a RF, anche il diritto delle confinanti particelle non verrebbe garantito nella debita forma, soprattutto in caso di trapasso della proprietà. 4. Nella risposta di causa del 18 novembre 2005, il comune convenuto considerava la condizione posta nella licenza di costruzione in sanatoria esclusivamente di carattere pubblico e si considerava sufficientemente tutelato dai termini della condizione posta. 5. …, dal canto suo, postulava la non entrata nel merito del ricorso per difetto di legittimazione dell’istante ed eventualmente la reiezione dello stesso, essendo ovvio il sussistere dell’onere a carico del proprietario della particella no. 608, qualunque questo sia. Considerando in diritto: 1. a) In conformità all’art. 52 della legge sul Tribunale amministrativo (LTA), ha diritto di ricorrere chiunque è colpito dalla decisione e ha un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Giusta la nuova prassi di questo Giudice (PTA 2003 no. 34 e 1993 ni. 31 e 32), il disposto viene interpretato analogamente all’art. 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) e alla relativa giurisprudenza. Per essere legittimata al ricorso, la persona dev'essere toccata dalla decisione impugnata più di quanto potrebbe esserlo qualsiasi altro cittadino. Il ricorrente deve avere con l’oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto della normativa vigente (STF 1A.71e 73/2000 e 1P.121 e 129/2000) o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile. Queste condizioni assumono particolare rilevanza nei casi - come quello in esame dove non è il destinatario della decisione a ricorrere, ma un terzo (DTF 123 II
378 cons. 2;. Fritz Gygi, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege in: Recht 1986, pag. 8s.). Un interesse protetto può consistere nel voler impedire che con la decisione impugnata al ricorrente ne derivi uno svantaggio finanziario, ideale, materiale o di altra natura. L'interesse del ricorrente può pertanto essere anche solo un interesse di fatto. Deve comunque in ogni caso esser degno di giudizio nell'ambito del contenzioso. Questo presupposto è adempiuto qualora la situazione di fatto o di diritto del ricorrente possa essere direttamente influenzata dall'esito della vertenza. In questo contesto, non è determinante la cerchia di destinatari che la norma invocata intende proteggere (DTF 120 Ib 48 cons. 2a e numerosi riferimenti) e neppure occorre esista una relazione causale specifica tra quanto la norma intende proteggere e l'interesse meritevole di protezione addotto dall'istante (vedi per tutte STA R 05 33). b) Il ricorrente impugna la licenza edilizia, chiedendo l’iscrizione a RF di una clausola accessoria che però non va direttamente a suo beneficio (vedi anche quanto verrà esposto nel considerando che segue). Con il suo agire l’istante vuole la garanzia che in futuro i costi che potrebbero insorgere per degli interventi alle infrastrutture pubbliche sulla particella del vicino non vengano incrementati in seguito alla demolizione e ricostruzione del muro di cinta eretto sulle infrastrutture pubbliche, ma che questi maggiori costi ricadano sul proprietario dell’opera e non sulla collettività e indirettamente quindi anche sul ricorrente. Che l’istante sia legittimato a pretendere la menzione a RF della condizione posta dall’autorità comunale nella licenza edilizia è perlomeno dubbio, giacché non è dato conoscere esattamente la natura delle infrastrutture in questione e pertanto le disposizioni sul loro finanziamento. Solo nel caso in cui l’istante potrebbe essere tenuto ad assumere in futuro dei costi per degli interventi alle infrastrutture pubbliche potrebbe infatti essere ammessa la sua legittimazione a ricorrere. Negli altri casi, egli non sarebbe toccato dalla disposizione più di qualsiasi altro cittadino. Nell’evenienza, tale questione può però rimanere aperta giacché il ricorso andrebbe comunque respinto.
2. a) La licenza di costruzione può sovente essere corredata da clausole accessorie che possono essere delle condizioni, degli oneri o dei termini, in ossequio al principio stando al quale una licenza edilizia non può essere negata se è possibile ovviare agli inconvenienti che il progetto presenta tramite delle condizioni particolari (RDAT I-1992 no. 25). In altri termini, queste clausole sono spesse volte il mezzo per evitare un diniego della licenza edilizia nel rispetto del principio della proporzionalità. Nell’evenienza, la condizione posta dall’autorità edilizia è un onere a carico del proprietario del fondo no. 608. Contrariamente al parere del ricorrente, le clausole accessorie contenute in una licenza edilizia sono opponibili anche ai successori in diritto, indipendentemente da qualsiasi menzione a RF, menzione che sul piano del diritto pubblico ha soltanto una portata dichiarativa (DTF 111 Ia 183 cons. 4 e RDAF 1993 22). Infatti, in applicazione dell’art. 680 CC, le limitazioni del diritto di proprietà derivanti dal diritto pubblico sussistono senza iscrizione a RF. Ai sensi dell’art. 962 CC i cantoni possono prescrivere la menzione nel RF delle servitù di diritto pubblico, ma queste menzioni non hanno che carattere dichiarativo (DTF 111 Ia 183 cons. 4). b) Nella normativa edilizia comunale, non è contestato che non via sia alcun obbligo generale di menzionare a RF le clausole accessorie di una licenza di costruzione. In questo senso, l’istante non può appellarsi ad una base legale a sostegno di quanto pretende. Il ricorrente vuole l’iscrizione della clausola accessoria a RF affinché questa sia opponibile ai successori in diritto dell’attuale proprietario e che tale diritto sia riconoscibile anche per gli altri proprietari delle particelle vicine alla sua. Per quanto è stato esposto in precedenza, la condizione della licenza di costruzione è opponibile anche ai successori in diritto dell’attuale proprietario della particella no. 608 indipendentemente da qualsiasi iscrizione. Questo fatto viene poi ancora esplicitamente confermato dall’autorità comunale e dal privato convento in ricorso. In questo contesto gli interessi del ricorrente sono pienamente salvaguardati. La richiesta pubblicità dell’onere a carico dalla particella no. 608 che l’istante perora è per il resto nei suoi confronti ampiamente soddisfatta come la licenza di costruzione, lo scritto dell’autorità comunale del 18 ottobre 2005 e da ultimo la presente sentenza confermano. Per il resto, la
salvaguardia dei diritti dei proprietari vicini, non merita un diverso giudizio, non potendo essere questo lo scopo di un ricorso davanti al Tribunale amministrativo (vedi quanto esposto nel considerando 1). 3. In conclusione, il ricorso va respinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente. L’avvocato convenuto in ricorso, quale parte al procedimento non ha in detta qualità diritto alla rifusione di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 126.-totale fr. 1'626.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.