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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 22.05.2007 R 2007 34

22. Mai 2007·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·1,472 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

domanda di costruzione (fermo lavori) | Baurecht

Volltext

R 07 34 4a Camera SENTENZA del 22 maggio 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domanda di costruzione (fermo lavori) 1. In data 16 marzo 2007, … introduceva formale domanda di costruzione per edifici e impianti fuori dalle zone edificabili (EFZ) per la realizzazione di un deposito provvisorio di tronchi d’albero lunghi e di legna da ardere. Il deposito dalle dimensioni di 100-300 m³ era previsto sulle particelle agricole del Comune di … ni. 345 e 346. Senza attendere l’esito della domanda di costruzione, il 27 marzo 2007, …, genero di … e occupato a tempo parziale in attività forestali, iniziava ad accatastare tronchi sulla particella no. 345. 2. Il 27 marzo 2007, il Comune di … intimava a … il fermo immediato dei lavori e lo informava dell’apertura di una procedura di multa e di ripristino dello stato legale nei suoi confronti. Lo stesso giorno … veniva informata che il temporaneo deposito di legname non poteva essere autorizzato poiché non conforme alla funzione della zona agricola. La domanda preliminare veniva respinta e alla petente veniva data la possibilità di richiedere per iscritto un provvedimento impugnabile. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 17 aprile 2007, … e … chiedevano in sostanza l’annullamento del provvedimento. Per i due ricorrenti sarebbe del tutto inspiegabile che il comune si opponga al deposito di legname su di un fondo privato e in zona agricola. Sul territorio comunale i ricorrenti conoscerebbero altre situazioni illegali, contro le quali l’autorità comunale non sarebbe però intervenuta.

4. Nella propria presa di posizione, il Comune di … postulava la reiezione del ricorso e la conferma della decisione di fermo, pur ammettendo che sul territorio comunale non tutte le costruzioni fossero avvenute in base alla legislazione in vigore. … avrebbe iniziato a depositare il legname sul fondo in questione prima di essere in possesso della licenza di costruzione, per cui la decisione di fermo sfuggirebbe a qualsiasi critica. Per il resto, una licenza edilizia non potrebbe neppure venire concessa non essendoci alcuna necessità per ammettere una diversa destinazione del fondo. L’istante svolgerebbe la propria attività forestale a titolo secondario e non intenderebbe pertanto impiegare ingenti mezzi finanziari per l’ubicazione di un magazzino in zona artigianale o industriale. Pretendere però che spetti al comune mettere a disposizione del cittadino dei fondi di proprietà comunale o tollerare destinazioni contrarie allo scopo in zona agricola non sarebbe proponibile. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulla giustizia amministrativa (LGA) che si applica alla presente fattispecie, poiché la decisione impugnata è stata emanata dopo il 1. gennaio 2007 (art. 85 cpv. 2 LGA). 2. Oggetto del presente ricorso può essere solo la decisione di fermo dei lavori intimata al perturbatore di fatto e qui ricorrente. Tutte le altre censure riguardanti la cura del bosco, la creazione della zona golenale e l’importanza turistica del grotto degli istanti non sono oggetto del provvedimento impugnato e non possono pertanto essere analizzate nell’ambito del presente ricorso. La comunicazione inviata lo stesso giorno alla richiedente la licenza edilizia e qui ricorrente - mediante la quale si ventilava la mancata approvazione del progetto - non rappresenta una decisione impugnabile e non può pertanto essere oggetto di ricorso in questa sede, parimenti ne è delle censure sollevate a questo proposito in merito alle presunte disparità di trattamento riservate ai diversi cittadini. Vada però ricordato al comune convenuto che una regolare procedura di licenza edilizia - come quella iniziata dalla ricorrente deve concludersi con il formale rilascio di una licenza di costruzione o con una decisione di rifiuto impugnabile. Ne consegue che dopo il recapito della presente sentenza, al comune spetterà emanare una formale decisione a conclusione della procedura di licenza edilizia richiesta, giacché è comunque fuori dubbio, e questo ricorso lo dimostra, che la qui ricorrente e richiedente la licenza edilizia non concorda con il provvedimento ventilato. Del resto non può neppure essere iniziata una procedura di ripristino dello stato legale, come ventilato nella decisione di fermo dei lavori, senza che da parte dell’autorità comunale venga prima evasa formalmente la procedura di licenza edilizia, essendo la violazione materiale dell’ordinamento legale un presupposto indispensabile per chiedere il ripristino dello stato legale (art. 94 cpv. 1 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [LPTC] e art. 61 cpv. 3 dell’ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [OPTC]). La pretesa che la domanda di costruzione EFZ fosse stata presentata solo a titolo preliminare e che fosse incompleta, come esposto nella comunicazione del 27 marzo 2007, non trova alcun riscontro negli atti. In ogni caso la domanda preliminare per EFZ è da rivolgere all’Ufficio per lo sviluppo del territorio (art. 41 cpv. 2 OPTC) e la pretesa incompletezza della documentazione non giustifica di certo il rifiuto della domanda senza aver previamente invitato la committente a voler completare gli atti entro 20 giorni dal recapito della sollecitazione (art. 44 cpv. 2 OPTC). 3. a) Secondo l’art. 86 cpv. 1 LPTC, edifici e impianti possono essere costruiti, modificati, demoliti o destinati ad altro scopo solo con licenza edilizia scritta dell’autorità edilizia comunale. Sono sottoposte all’obbligo di licenza edilizia anche le destinazioni ad altri scopi di fondi, nella misura in cui vi siano da attendersi conseguenze rilevanti sull’ordinamento di utilizzazione. Nel caso in oggetto non è contestato che il ricorrente abbia proceduto ad accatastare della legna su di una particella sita in zona agricola, senza essere stato previamente in possesso della licenza di costruzione. A prescindere dal fatto che fuori dalle zone edificabili una licenza di costruzione è richiesta anche per delle destinazioni ad altro scopo (art. 40 cifra 3 OPTC), l’intervento in oggetto non cade neppure sotto la normativa di cui all’art. 40 cifra 21 OPTC, il quale permette di esentare dalla licenza edilizia i depositi di materiale che vengono

eretti una volta all’anno per al massimo quattro mesi. Come sostenuto dal comune convenuto, la richiesta riguardava il deposito di legname per almeno un anno, motivo per cui il regime derogatorio di cui all’art. 40 OPTC non si applica. Ne consegue che l’intervento necessitava di una licenza di costruzione. b) Qualora un progetto di costruzione venga iniziato senza licenza edilizia o la sua esecuzione diverga dai piani autorizzati o da condizioni elencate nella licenza edilizia, l’autorità edilizia comunale, in casi urgenti uno dei suoi membri, il capo dell’Ufficio tecnico o il segretario comunale, ordina la sospensione dei lavori di costruzione (art. 60 cpv. 4 OPTC). Poiché il ricorrente ha iniziato ad accatastare legna senza essere stato previamente in possesso della licenza di costruzione giustamente l’autorità edilizia comunale ha decretato il fermo dei lavori. Ne consegue che su tale questione la decisione merita indubbiamente conferma. 4. Per le loro spese derivanti dalla procedura di rilascio della licenza edilizia e da altre procedure di polizia edilizia, i comuni riscuotono tasse (art. 96 cpv. 1 LPTC). Le spese vanno assunte da chi le ha provocate con domande di ogni tipo o con il suo comportamento (art. 96 cpv. 2 prima frase LPTC). Il comune convenuto prevede un computo delle tasse in base al dispendio avuto (vedi art. 99 della legge edilizia comunale [LE]). In virtù del diritto cantonale i comuni sono tenuti a disciplinare il computo e la riscossione di tasse in un’ordinanza sulle tasse (art. 96 cpv. 3 PLTC). Il comune convenuto dispone di un regolamento sulle tariffe per il rilascio di licenze edilizie già anteriore alla LPTC attualmente in vigore. In detto regolamento, non viene previsto l’ammontare della tassa per un ordine di fermo dei lavori, ma la normativa prevede una valutazione di volta in volta per i casi speciali (vedi punto 2.7). Nel caso che ci occupa, essendo la tassa da calcolare in base alle spese che l’ente pubblico deve sopportare per il dispendio amministrativo che la misura causa, una tassa di fr. 200.- non da certo adito a critiche se si considera anche solo l’impiego di tempo per la verifica della situazione sul posto, la presa di una decisione collegiale di fermo e la redazione dell’ordine di sospensione dei

lavori. Ne consegue che anche la tassa oggetto della decisione impugnata non da adito a critiche. 5. In conclusione, il ricorso è respinto e merita in questa sede conferma la decisione di fermo dei lavori impugnata. Giusta l’art. 73 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese (cpv. 1). Più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente (cpv. 2). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 204.-totale fr. 704.-il cui importo sarà versato in ragione della metà da … e per l’altra metà da …, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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