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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 19.03.2019 A 2018 52

19. März 2019·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·3,622 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

decisione di garanzia fiscale | Steuern übriges

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 18 52 4a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, von Salis attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 19 marzo 2019 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall’Avvocato lic. iur. Cesare Lepori, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente decisione di garanzia fiscale

- 2 - 1. Il 24 settembre 2018, l'amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito amministrazione imposte) emanava una decisione di garanzia nei confronti di A._____, cittadino di Y._____, in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durante e residente a X._____, per un importo di fr. 35'000.--. Tale ammontare era reputato garantire le imposte comunali, federali e cantonali degli anni dal 2015 al 2018, una multa disciplinare e 14 attestati di carenza beni. A motivo della richiesta veniva addotto il fondato sospetto che il contribuente intendesse partire definitivamente per il suo paese di origine. Parallelamente veniva decretato il sequestro del conto postale che il contribuente deteneva presso la PostFinance AG. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 31 ottobre 2019, A._____ chiedeva l'annullamento della decisione di garanzia e del decreto di sequestro nonché che fosse fatto ordine all'amministrazione imposte di chiedere l'annullamento del sequestro presso l'ufficio esecuzione e fallimenti di X._____ per il conto intestato al ricorrente. Per l'istante i presupposti per l'emanazione di una decisione di garanzia, in particolare quanto alla compromissione del pagamento delle imposte, non sarebbero dati, non avendo il contribuente alcuna intenzione di non onorare le proprie imposte o di lasciare la Svizzera, dove vivrebbe con la moglie e dove si troverebbero anche i suoi due figli. Ma anche l'ammontare dell'importo chiesto in garanzia sarebbe eccessivo riguardo alle imposte degli anni 2015 – 2018. L'istante non avrebbe esercitato attività lucrativa durante detto periodo, essendo stato infortunato. Per il resto, egli intenderebbe onorare le richieste dell'amministrazione imposte alla crescita in giudicato delle relative decisioni di tassazione, disponendo ora delle necessarie liquidità. 3. Nella risposta di causa del 29 novembre 2018, l'amministrazione imposte concludeva alla reiezione del ricorso. Contrariamente a quanto preteso, l'istante non avrebbe alcuna intenzione di pagare i propri debiti fiscali e da un colloquio avuto con il servizio sociale sarebbe emersa l'intenzione di

- 3 lasciare la Svizzera per tornare in Y._____, dove il ricorrente sarebbe proprietario di immobili mai segnalati alle autorità fiscali svizzere. Per il 2014 e per il 2016, ultimo periodo accertato, l'amministrazione imposte avrebbe dovuto effettuare una tassazione d'ufficio e il contribuente sarebbe stato multato per l'omissione. Per l'imposta del 2017 non sarebbe ancora stato possibile emanare una decisione di tassazione. È del resto da anni che il contribuente non pagherebbe imposte. Dall'agosto 2018 l'istante avrebbe poi diritto a una rendita mensile di fr. 3'593.-- e gli sarebbero stati versati arretrati per fr. 158'092.--, per cui il calcolo approssimativo dell'imposta dovuta per gli ultimi anni non darebbe adito a critica. 4. Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Per l'istante la segnalazione fatta dall'ufficio del servizio sociale quanto alla partenza dalla Svizzera non sarebbe attendibile, in difetto della sottoscrizione di qualsivoglia protocollo da parte dell'interessato. Il mancato pagamento delle imposte sarebbe poi da imputare alla difficile transitoria situazione del lavoratore, rimasto senza impiego a seguito di infortunio. Considerando in diritto: 1.1. La controversia verte sulla liceità del rilascio di una decisione di garanzia e, qualora tale provvedimento venisse confermato, sull'adeguatezza dell'ammontare richiesto in garanzia. 1.2. Dal profilo formale è bene precisare che già nell'invito a voler introdurre una risposta al ricorso del 3 dicembre 2018 e nella sollecitazione a introdurre la duplica del 7 gennaio 2019, il Tribunale amministrativo chiedeva alla parte convenuta l'introduzione di tutti gli atti e i mezzi di prova disponibili. Con un atteggiamento che non è nuovo davanti a questo giudice, l'amministrazione imposte non ha allegato che alcuni documenti di cui era in possesso. Così ad esempio non è stato possibile verificare la tempestività del ricorso, non

- 4 avendo la convenuta ritenuto necessario comunicare al Tribunale amministrativo i dati del tracciamento postale dell'invio raccomandato, malgrado l'istante adduca di aver ricevuto la decisione qui impugnata, datata 24 settembre 2018, solo il 2 ottobre 2018. Non avendo però la convenuta contestata la tempestività del ricorso, il Tribunale amministrativo reputa che l'istanza possa essere considerata tempestiva. Accanto a tale omissione, come verrà detto anche in seguito, la parte resistente al presente ricorso non ha però neppure allegato i documenti originali e distinti su cui pretende fondare la propria pretesa, come gli attestati di carenza beni. Tale modo di agire va però in questa sede aspramente criticato, giacché non è scusabile che eventuali perdite erariali possano andare a carico della negligenza dimostrata dal fisco nel far valere le proprie pretese, come l'esito della presente controversia in parte dimostra. 2.1. In applicazione all'art. 166 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG; CSC 720.000) la tassazione dell'imposta federale diretta viene eseguita insieme a quella dell'imposta cantonale dalle autorità competenti per quest'ultima. Il Tribunale amministrativo è commissione di ricorso ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva rispettivamente della legge federale sull'imposta federale diretta. Per l'imposta federale diretta, la competenza di questo Giudice a statuire sulla decisione di garanzia qui impugnata risulta dall'art. 169 cpv. 3 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), giusta il quale; il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione. 2.2. Per l'imposta cantonale gli artt. 152 segg. LIG prevedono che sia l'amministrazione imposte a essere preposta alla riscossione delle imposte per l'imposta cantonale e parte delle imposte comunali e di culto (vedi gli artt. 165 e 165a LIG). Quanto alla possibilità di impugnare simili misure, l'art. 158 cpv. 3 LIG stabilisce che la decisione di garanzia deve essere notificata al contribuente per iscritto e può essere impugnata con ricorso al

- 5 - Tribunale amministrativo. Per l'imposta federale diretta e quella cantonale quindi la competenza a statuire da parte dell'amministrazione imposte è data come pure la conseguente possibilità di proporre ricorso in questa sede. 2.3. Diversa è invece la situazione a livello comunale. Giusta l'art. 4 cpv. 1, 3 e 4 della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CSC 720.200), il comune riscuote un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in per cento sull'imposta cantonale semplice e la tassazione viene eseguita dalle autorità insieme a quella dell'imposta cantonale secondo la legge cantonale sulle imposte. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni. Sono fatti salvi quei casi, in cui viene eseguita soltanto una tassazione comunale. Per espressa volontà del legislatore però, anche se la tassazione avviene generalmente da parte dell'autorità cantonale, la riscossione delle imposte compete al comune (art. 4 cpv. 4 LImpCC). Considerato che la riscossione dell'imposta spetta al comune, rientra nell'esclusiva competenza di questo il rilascio di una decisione di garanzia per l'imposta comunale, essendo la decisione di garanzia una misura a salvaguardia della riscossione dell'imposta (vedi su questa precisa questione la decisione del Tribunale amministrativo A 17 40 del 6 dicembre 2017, in via di pubblicazione nella PTA 2018 no. 17). Da parte dell'autorità fiscale cantonale non viene neppure preteso che vi sia stata una delega da parte dell'autorità comunale a favore dell'amministrazione imposte cantonale per l'incasso dell'imposta comunale in oggetto, ne discende che la decisione di garanzia fiscale emanata dall'amministrazione imposte e qui impugnata non poteva riguardare che le imposte federali e cantonali, ma non quelle comunali. Su tale aspetto il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto. 3.1. In conformità all'art. 169 LIFD, se il contribuente non ha il domicilio in Svizzera o se il pagamento dell'imposta da lui dovuta sembra compromesso, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l'imposta sia accertata

- 6 definitivamente, la costituzione di garanzie. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d'esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva (cpv. 1). Le garanzie devono essere costituite in denaro, attraverso il deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione bancaria (cpv. 2). La stessa disposizione è conosciuta anche dal diritto cantonale all'art. 158 LIG. Scopo della decisione di garanzia è quello di assicurare all'ente pubblico l'incasso della propria pretesa. Infatti, con l'emanazione di una decisione di garanzia e con il decreto di sequestro di parte del conto dell'istante, l'ente pubblico si garantisce la possibilità che il credito fiscale, al momento che diverrà esigibile possa essere anche effettivamente riscosso (FREY in: ZWEIFEL/BEUSCH [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,[DBG], 3a edizione, Basilea 2017, nota 2 all'art. 169; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEU- TER, Handkommentar zum DBG, 3a edizione, Zurigo 2016, nota 1 e segg. all'art. 169; LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III parte, art. 102 – 222 LIFD, Basilea 2015, nota 1 segg. all'art. 169). 3.2. La decisione di garanzia prevede due tipi di casistiche che possono dar luogo a simili misure a salvaguardia del debito fiscale. Il motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa sul pericolo che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenze del Tribunale federale 2C_543/2018 del 30.10.2018 cons. 2 e 2A.611/2006 del 18.4.2007 cons. 4.1). La legge ammette la costituzione di garanzie nel caso in cui il contribuente non abbia un domicilio in Svizzera. Questo motivo particolare di costituzione di garanzie trova la propria ragione nel fatto che una pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un cantone oppure di un comune non possa essere eseguita all’estero. Ad oggi unicamente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.916.31) prevede un'assistenza fiscale in materia di incasso

- 7 - (sentenza del Tribunale federale 2C_669/2016 dell’8.12.2016 cons. 2.1). Le garanzie possono essere richieste poi anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati. Secondo il diritto attuale, l’autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell’imposta, ma unicamente che il pagamento risulti minacciato, oppure deve rendere verosimile che una tale minaccia esista. L’insieme delle circostanze è determinante. Il pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il contribuente ha l’intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera sistematica il proprio reddito e patrimonio nell’ambito della procedura di tassazione e induca in errore l’autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (sentenza del Tribunale federale 2A.324/2005 del 30 novembre 2005 cons. 3.2.2 e riferimenti) 4. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art. 118 del previgente decreto concernente l’imposta federale diretta, che conserva su questo punto tutta la sua validità, affinché una richiesta di garanzia risulti giustificata è necessario, che il contribuente sia sottoposto all'obbligo fiscale, che sia resa verosimile l’esistenza di un credito d’imposta, che sussista uno dei motivi menzionati sopra a minaccia del credito fiscale e che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva (decisione del Tribunale federale 2A.325/2005 del 30 novembre 2005 cons. 3.1). Proprio per la natura giuridica dell’istituto della richiesta di garanzia, l’eventuale esame degli ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale, come quelli riferiti all’accertamento definitivo dell’obbligazione tributaria oppure alla determinazione dell’imposta realmente dovuta sono demandati alla procedura ordinaria di tassazione e a quella di reclamo e di ricorso. 4.1. Non è nell'evenienza contestato che l'istante sia sottoposto all'obbligo contributivo illimitato di corrispondere le imposte nel Cantone dei Grigioni,

- 8 essendo in possesso di un permesso di soggiorno C e abitando da anni in un comune grigionese. 4.2. Per quanto riguarda la compromissione del pagamento dell'imposta, l'amministrazione fiscale adduceva nel provvedimento impugnato il fondato sospetto che avendo immobili e fondi nel proprio paese di origine, il contribuente intendesse lasciare la Svizzera dopo essere entrato in possesso della rendita e arretrati da parte dell'assicurazione infortuni. L'istante contesta categoricamente di aver fatto simili dichiarazioni e ritiene che senza un protocollo da lui debitamente sottoscritto non sia possibile fondarsi su di un messaggio di posta elettronica di non meglio specificata provenienza e senza alcuna indicazione quanto alla persona del mittente. In effetti, dagli atti messi a disposizione dell'amministrazione imposte, l'affermazione stando alla quale il ricorrente avrebbe delle proprietà all'estero è contenuta in messaggio di posta elettronica anonimizzato dal quale non è dato risalire né al mittente né alla persona incaricata che lo ha sottoscritto. Dalla documentazione emerge solo che la persona incaricata lavorerebbe per l'ufficio del servizio sociale e avrebbe tratto dette conclusioni dalle poche informazioni raccolte in via informale. La questione dell'attendibilità e della possibilità di far capo ad una simile poco chiara attestazione può nell'evenienza rimanere aperta in quanto è in ogni caso dato anche un altro motivo per considerare che il pagamento dell'imposta fosse compromesso. Tale motivo è stato addotto dall'amministrazione imposte nella risposta di causa e su tale questione l'istante ha potuto prendere posizione nella propria replica, a salvaguardia del suo diritto di audizione. 4.2.1. Da anni l'istante non corrisponde le imposte che dovrebbe e malgrado la diffida a voler introdurre la dichiarazione fiscale è stato tassato d'ufficio per il 2016 e rischia lo stesso procedimento per il 2017 (vedi tassazione discrezionale per il 2016 del 18 settembre 2017 e comminatoria di una tassazione secondo apprezzamento del 27 agosto 2018 per l'anno 2017 qualora non vengano introdotti determinati documenti). In principio, tale

- 9 atteggiamento negligente giustifica già da solo la decisione di garanzia. Che l'omissione possa essere imputata alla precaria situazione venutasi a creare con l'infortunio subito dal ricorrente e alle difficoltà connesse alla perdita della capacità lavorativa con le conseguenti difficoltà finanziarie che ne sarebbero seguite non è difendibile che in parte. Come è notorio a questo giudice dalla parallela procedura S 15 145, l'istante è stato vittima di infortunio alla fine del 2013 e ha beneficiato delle indennità giornaliere fino al dicembre 2014. Le imposte cantonali non pagate riguardano però già gli anni dal 2011, per cui le allegazioni fatte non sono difendibili. Parimenti fuori luogo appare la pretesa stando alla quale per i problemi di salute lamentati l'istante non abbia potuto introdurre la propria dichiarazione d'imposta per il 2016 e gli atti mancanti di quella per il 2017. Simili allegazioni non sono proprie a giustificare il comportamento assunto del contribuente nei confronti dell'autorità fiscale, tanto più che il danno alla salute riportato gli avrebbe tranquillamente permesso di far fronte ai propri impegni amministrativi. Per le conseguenze dell'infortunio subito, l'istante era per lungo tempo inabile al lavoro in attività pesanti, ma in grado di svolgere ancora compiti amministrativi come redigere una dichiarazione d'imposta o comunque di vagliare alla sua compilazione. Per il Tribunale amministrativo, la condotta che da anni l'istante mantiene avverso l'amministrazione imposte va considerata indicativa dell'intenzione del diretto interessato di voler dissimulare in maniera sistematica i propri redditi e patrimoni nell’ambito della procedura di tassazione e tale tattica è indubbiamente propria a indurre in errore l’autorità fiscale in relazione alla effettiva situazione di reddito e sostanza del contribuente. Già per questo motivo quindi si sarebbe giustificata una decisione di garanzia, indipendentemente della questione di sapere se l'istante abbia anche effettivamente intenzione di lasciare la Svizzera. 4.3. Quanto alla verosimile l’esistenza di un credito d’imposta, la condizione non viene messa in dubbio neppure del contribuente stesso. Per le imposte federali e cantonali l'istante non ha onorato i propri debiti e non sembra neppure intenzionato a farlo, malgrado le contrarie affermazione addotte in

- 10 sede di ricorso. Se infatti fosse stata intenzione dell'istante onorare il debito fiscale, mal si comprende per quale motivo tale pagamento non sia anche stato debitamente fatto, dal momento che l'assicurazione infortuni avrebbe deciso di versare all'assicurato gli arretrati dell'infortunio assicurato subito. In effetti, concretamente, non è ravvisabile alcuna disponibilità da parte del ricorrente a voler far fronte ai propri obblighi nei confronti del fisco. Pertanto anche questa condizione per quanto ha tratto alle imposte federali e cantonali va reputata soddisfatta. 4.4. Per quanto concerne l'ammontare richiesto in garanzia, questo è indubbiamente eccessivo già considerato che per l'imposta comunale l'amministrazione imposte non era legittimata a prendere una simile misura a garanzia dell'incasso. Concretamente per la regolare imposta sul reddito e sulla sostanza cantonale e federale, l'imposta richiesta sfugge alle censure di ricorso, avendo la convenuta reso verosimile un credito dell'ammontare di quello anche effettivamente preteso. La quantificazione non deve essere perfetta. Non va dimenticato che l'istante è stato tassato secondo apprezzamento nel 2016 e che per il 2017 non vi è ancora alcuna decisione di tassazione, mentre in base alla tassazione provvisoria per il 2018 le imposte cantonali ammonterebbero a fr. 9'746.--, quelle federali a fr. 520.-- e quelle comunali a fr. 11'111.--. Giusta i dati contenuti nell'incarto messo a disposizione dall'amministrazione imposte, per le imposte comunali, cantonali e federali è preteso un ammontare complessivo di fr. 25'500.--. Normalmente l'imposta comunale corrisponde circa alla metà di tale importo complessivo, per cui nel caso di specie la pretesa di fr. 25'500.-- va ridotta a fr. 13'000.--, ammontare reputato comprendere le imposte cantonali e federali con i rispettivi costi e interessi. A tale importo va aggiunta la multa di fr. 300.--, per l'esistenza e ammontare della quale l'amministrazione imposte ha saputo fornire la dovuta comprova. Contrariamente a quanto preteso dall'istante, non occorre che il credito fiscale sia già perfettamente quantificato, che l'obbligazione tributaria sussista già o che si sia proceduto ad una precisa determinazione dell’imposta realmente dovuta. Tali aspetti restano riservati all'ordinaria

- 11 procedura di tassazione e non possono venire analizzati nell'ambito dell'esame di una decisione di garanzia. Per questo giudice, l'ammontare nell'evenienza richiesto, decurtato dell'imposta comunale, merita in questa sede protezione. 4.5. Per contro la pretesa fatta valere dal fisco non merita protezione per quanto ha tratto ai numerosi attestati di carenza beni elencati negli atti all'incarto. Già nel proprio ricorso, l'istante precisava che "Gli importi relativi alla multa disciplinare e agli attestati di carenza beni, qualora effettivamente risultanti dai documenti che l'amministrazione imposte dovrà produrre, non sono contestati" (vedi ricorso pag. 3). Anziché comprovare l'esistenza e il contenuto dei pretesi attestati di carenza beni, presentandoli quali mezzi di prova come richiesto dall'istante, l'amministrazione imposte non ha prodotto alcun giustificativo o originale di tali attestati. La sola elencazione di questi attestati di carenza beni in un messaggio di posta elettronica anonimizzato non è atta a comprovare anche l'effettiva esistenza di tali crediti nei confronti del fisco. Poiché la prova dell'esistenza di tali pretese spetta alla parte che pretende la garanzia e dopo che la presentazione di tale mezzo di prova era stata esplicitamente pretesa, per questo Tribunale forza è di constatare che nell'evenienza concreta questa prova non è stata fornita. Inoltre, dall'elenco allegato risultano attestati di carenza beni la cui beneficiaria non è l'amministrazione imposte bensì ad esempio la procura pubblica. Per garantire ad altri settori dell'amministrazione l'incasso delle loro pretese, l'amministrazione imposte non è legittimata ad avvalersi della decisione di garanzia fiscale, ma in questi casi i creditori possono chiedere il sequestro mediante l'ordinaria via di cui agli artt. 271 cpv. 1 cifra 5 e 6 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF; RS 281.1) presso il competente tribunale regionale. Anche su tale punto pertanto il ricorso è in parte accolto. 5.1. In esito a quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione di garanzia viene confermata solo per l'ammontare di fr. 13'300.--. Giusta l'art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC

- 12 - 370.100), nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per quanto esposto nei consideranti che precedono, l'istante va reputato vincere la causa in ragione di due terzi. Per questo si giustifica un proporzionale accollamento dei costi del procedimento in ragione di un terzo alla parte ricorrente e di due terzi a carico dell'amministrazione imposte. 5.2. In conformità all'art. 78 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura. In base alla nota d'onorario del 28 gennaio 2019, il legale dell'istante fa valere un dispendio di tempo di 3.5 ore a fr. 280.-- giusta la convenzione sull'onorario sottoscritta dalle parti. In conformità alla prassi di questo giudice (vedi le decisioni del Tribunale amministrativo U 16 92 e R 17 16), la tariffa oraria va in questi casi stabilita applicando un tasso orario massimo giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250) pari a fr. 270.--. Oltre a ciò, la somma delle spese fatturate - come quelle per la formazione dell'incarto, fotocopie, spese postali e scritturazioni - non può essere presa in considerazione nell'entità richiesta. In generale, l'entità delle spese complessive viene stabilita al 3 % dell'onorario. Ne consegue che l'indennità per ripetibili completa ammonterebbe a fr. 945.-- di onorario, fr. 28.35 di spese e fr. 74.94 di IVA. Il ricorrente ha diritto a due terzi di tale ammontare ovvero a fr. 698.85. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto parzialmente e la decisione di garanzia del 24 settembre 2018 e il relativo decreto di sequestro del 24 settembre 2018 vengono ridotti a un importo di fr. 13'300.--.

- 13 - 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 266.-totale fr. 2'266.-il cui importo sarà versato per due terzi dell'amministrazione imposte e per un terzo da A._____, X._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni versa a A._____ un'indennità ridotta a titolo di ripetibili per un ammontare di fr. 698.85 (IVA compresa). 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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