VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 18 20 4a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 5 giugno 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente condono fiscale (imposta cantonale)
- 2 - 1. Il 12 febbraio 2018, A._____ chiedeva all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte) il condono dalle imposte cantonali e comunali per il 2016. Con decisione 5 aprile 2018, l'amministrazione imposte, statuendo solo sull'imposta cantonale ancora scoperta e pari a fr. 876.80 rifiutava la richiesta, adducendo che l'istante avrebbe disposto di sostanza immobiliare per un ammontare decisamente importante e escludente la possibilità di concedere un condono fiscale. La sostanza netta valutata al valore degli immobili sarebbe stata quantificabile a fr. 255'000.--. Sul condono dell'imposta comunale avrebbe invece deciso il comune di X._____ in separata sede. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 28 aprile 2018, A._____ chiedeva il condono per un importo di fr. 376.80. Prima degli anni 2014 e 2015 sarebbe stato confrontato con la malattia della madre e poi con il troppo lavoro, con la conseguente tassazione d'ufficio per detto biennio. Il debito fiscale complessivo sui due anni tra Confederazione, Cantone e comune avrebbe pertanto di gran lunga superato quello che sarebbe risultato da una normale imposizione. Questo maggiore importo, che l'istante quantifica a fr. 9'000.--, andrebbe preso in considerazione per giustificare il condono. Agli ingenti debiti fiscali si sarebbe poi aggiunta la perdita del lavoro e dal 31 gennaio 2018 la scadenza del termine quadro per far valere pretese dalla disoccupazione. Attualmente, il ricorrente avrebbe presentato domanda di assistenza pubblica e non sarebbe quindi in grado di far fronte ai propri obblighi fiscali. 3. Nella risposta di causa del 22 maggio 2018, l'amministrazione imposte chiedeva la reiezione del ricorso. Oggetto del contendere non potrebbe essere altro che il rifiuto di accordare all'istante il condono, mentre le tassazioni per gli anni 2014 e 2015 sarebbero cresciute incontestate in
- 3 giudicato. Nel caso concreto alla domanda di condono si opporrebbe l'ingente sostanza immobiliare di cui l'istante disporrebbe e che potrebbe alienare nonché dei valori patrimoniali per un valore superiore a fr. 17'000.-- (fine 2016). Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell'evenienza, il ricorrente chiede davanti al Tribunale amministrativo un condono dall'imposta cantonale per fr. 376.80, avendo nel frattempo pagato una ulteriore parte del debito fiscale. Tale pagamento, avvenuto senza riserva lascia apparire la domanda pendente priva di oggetto per l'ammontare versato, come esplicitamente riconosciuto anche dall'istante e come del resto sancito espressamente dell'art. 11 dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta; RS 642.121), normativa alla quale può essere fatto ampio riferimento per analogia. In considerazione di un valore litigioso di fr. 376.80, la presente vertenza ricade nell'ambito di competenza del giudice unico. 2. La controversia verte unicamente sul rifiuto di accordare al ricorrente il condono per l'importo ancora dovuto di fr. 376.80 per l'imposta cantonale del 2016. Una compensazione del debito d'imposta con la pretesa eccedenza del debito fiscale che sarebbe risultato dalla tassazione d'ufficio per il biennio 2014 e 2015 rispetto a quanto sarebbe stata l'imposta derivante da una tassazione ordinaria è escluso, in quanto la procedura della tassazione d'ufficio si è giustamente conclusa da tempo e la tassazione è cresciuta incontestata in giudicato. Del resto l'art. 7 cpv. 1
- 4 dell'ordinanza sul condono dell'imposta prescrive espressamente che domanda di condono può essere presentata solo quando la tassazione è cresciuta in giudicato, che con la domanda non si può pretendere una revisione della tassazione e che la procedura di condono non sostituisce la procedura di ricorso. Per la riscossione del debito d'imposta che è derivato dalla tassazione d'ufficio al suo crescere in giudicato non valgono pertanto regole diverse da quelle che caratterizzano i crediti per l'imposta determinata giusta la regolare dichiarazione d'imposta. Non è allora dato tenere in considerazione, nel giudizio in oggetto, gli importi già corrisposti al fisco da parte dell'istante nell'ambito di una pretesa eccessiva tassazione d'ufficio. 3.1. L'art. 156 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIC; CS 720.000), contempla la possibilità di accordare al contribuente un condono dall'imposta. Giusta il disposto della LIC, le imposte possono essere condonate del tutto o in parte a contributori venuti a trovarsi nel disagio o ai quali il pagamento riuscirebbe oltremodo gravoso per altre ragioni. La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata per iscritto all'amministrazione imposte. Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una simile rinuncia - che provoca l'estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica - vanno essenzialmente ricercate nella persona del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l'istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, questa rinuncia viene concessa perché si ritiene che l'esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione del Tribunale amministrativo federale no. A-2250/2007 dell'11 marzo 2009 e sentenza del Tribunale amministrativo A 15 31 del 6 ottobre 2015).
- 5 - 3.2. Come si è detto, un condono fiscale viene concesso, per intero o in parte, se il contribuente si ritrova in una situazione di necessità o se per altre ragioni il pagamento dell'importo dovuto costituirebbe un onere troppo grave. Si riconosce uno stato di necessità in particolare in caso di mancanza di reddito e di sostanza o in caso di copertura dei costi di vita da parte dell'ente pubblico. È dato un onere troppo grave, se il pagamento dell'importo dovuto rappresenterebbe per il contribuente un sacrificio sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e se pertanto non è dato pretendere il versamento dell'importo fiscale scoperto. Che le entrate del ricorrente, dopo la perdita del lavoro e dopo la scadenza del termine quadro per far valere pretese dalla disoccupazione a partire del 31 gennaio 2018 siano inesistenti in attesa della decisione di eventualmente riconoscergli l'assistenza sociale pubblica, non viene contestato. Problematica invece in quest'ottica è la sua situazione di sostanza, giacché il pagamento delle imposte può avvenire anche tramite la realizzazione di parte della sostanza (vedi per analogia l'art. 12 dell’ordinanza sul condono dell'imposta). 3.3. Evidentemente, l'autorità di condono nella sua decisione deve prendere in considerazione questa opportunità e valutare quindi l'insieme della situazione economica del contribuente. Ai fini di un corretto apprezzamento della situazione finanziaria d’insieme del ricorrente, occorre allora considerare accanto alle fonti di reddito anche gli elementi della sostanza. Giusta le direttive cantonali sulla tassazione zero, “se un contribuente dispone di una sostanza considerevole, un'eventuale richiesta di condono va bocciata”. E'considerata sostanza determinante quella netta, la quale va indicata al suo valore venale (vedi per analogia l'art. 12 cpv. 3 dell'ordinanza sul condono dell'imposta). Come tale, la presenza di sostanza può comunque giustificare un condono fiscale
- 6 qualora non sia possibile esigere la realizzazione del patrimonio o un ulteriore indebitamento. 3.4. L'istante è il solo proprietario degli stabili (casa) e (giardino d'inverno) sul fondo Z._____ sito a B._____, sul territorio del Comune di X._____. La moderna costruzione di cinque locali è stata eretta nel 2009 e dispone di un diritto di posteggio per due posti macchina su fondo no. Y._____. Giusta la stima effettuata dall'Ufficio per le valutazioni immobiliari del 18 luglio 2017, il valore commerciale dello stabile è di fr. 770'000.--. L'ipoteca che grava sull'immobile ammontava il 31 dicembre 2016 a fr. 515'000.--. Ne risulta allora una sostanza netta di fr. 255'000.--. La questione di sapere se un'alienazione dell'immobile possa essere pretesa o se il debito fiscale vada onorato con un eventuale ulteriore indebitamento non va in questa sede discussa oltre, in quanto l'istante stesso ha dichiarato nel proprio ricorso di essere verosimilmente in grado di restituire le eventuali prestazioni assistenziali "una volta trovato impiego o venduta la casa in quanto nel frattempo sto cercando di vendere l'immobile". Tale espressa intenzione lascia supporre che con il provento della vendita immobiliare anche il debito fiscale potrà venire estinto. In quest'ottica, la situazione attuale sembrerebbe rappresentare una semplice difficoltà di liquidità, alla quale sarebbe però dato ovviare tramite eventuali accordi sulle modalità di pagamento (dilazioni), ma senza la necessità di una rinuncia al credito fiscale da parte dell'amministrazione imposte. 3.5. Accanto a questo valore patrimoniale immobiliare, alla fine dell'anno fiscale 2016, l'istante disponeva di valori patrimoniali sui due libretti di risparmio bancari per un valore di fr. 7'766.24 e di fr. 9'604.50 (estratti del 25 settembre 2017). Non è attualmente dato sapere se su detti conti vi siano ancora dei saldi e l'eventuale entità del loro ammontare, resta però indiscusso che meno di un anno e mezzo fa il corrente disponeva ancora di liquidità che gli avrebbero indubbiamente permesso di onorare i suoi
- 7 debiti fiscali anche senza alcuna realizzazione della sostanza immobiliare. Ne consegue che il rifiuto del condono decretato sfugge alle critiche di ricorso e merita conferma. 4.1. Per quanto esposto in precedenza, il ricorrente non ha diritto al condono delle imposte e il ricorso va respinto. In conformità all'art. 73 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L'esito della controversia giustifica pertanto l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento al ricorrente. 4.2. Con la modifica in vigore dal 1. gennaio 2016 dell'art. 83 lett. m della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è a determinate condizioni data la possibilità di impugnare provvedimenti sul condono tramite il ricorso di diritto pubblico (S. VORPE, Novità legislative nel campo del diritto tributario in: RDAT 2015 II pag. 516). Infatti giusta detto disposto, in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 150.-- - e le spese di cancelleria di fr. 146.-totale fr. 296.--
- 8 il cui importo sarà versato da A._____, X._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]