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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 29.06.2010 A 2010 36

29. Juni 2010·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·1,699 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

tasse di allacciamento (IDA) | Anschlussgebühren

Volltext

A 10 36 4a Camera SENTENZA del 29 giugno 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente tasse di allacciamento (IDA) 1. Dal 7 maggio 1998 al 28 maggio 2002 e dal 14 dicembre 2006 a tuttora la tassa di allacciamento all’impianto di depurazione delle acque (IDA) per la frazione di …, Comune di …, era dell’1.75% del valore a nuovo dei fabbricati (VAN), mentre per il periodo tra il 29 maggio 2002 e il 13 dicembre 2006, il tasso era stato ridotto all’1.25%. 2. … era proprietario a … della particella no. 1492. Il 10 luglio 2003, l’autorità comunale rilasciava al petente la licenza edilizia per l’edificazione del complesso Residenza …, comprendente tre blocchi denominati A, B e C. Il 24 febbraio 2004, veniva emanata la tassa di allacciamento provvisoria per il raccordo del fondo no. 1492 alla canalizzazione e all’IDA, sulla base di un tasso dell’1.25% del VAN e di un valore dell’immobile da allacciare di fr. 6'800'000.--. A lavori ultimati, in base alla stima ufficiale del 19 dicembre 2008, il VAN del complesso edilizio veniva stabilito a fr. 9'148'000.--. Per questo il 5 ottobre successivo il Comune di … emanava la decisione di tassazione definitiva per l’allacciamento all’IDA, sulla base di un tasso dell’1.75% del VAN. Il tempestivo reclamo, mediante il quale veniva chiesta l’applicazione di un tasso dell’1,25% come per la tassazione provvisoria, era in parte accolto. Sul VAN dei blocchi A e B veniva applicato il saggio dell’1.25%, essendo stati resi abitabili nel corso del 2005 e del 2006. Invece, per il blocco C, abitabile solo dal novembre 2007, l’autorità comunale riteneva corretta l’applicazione di un tasso dell’1.75%.

3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 13 aprile 2010, la Comunione dei comproprietari Condominio …, che è subentrata in diritto al precedente proprietario, chiedeva l’annullamento parziale della decisione impugnata e che anche per il blocco C venisse applicato il tasso dell’1.25%. L’allacciamento sarebbe effettivamente avvenuto nel 2003 e pertanto sarebbe determinante la situazione come si sarebbe presentata a quell’epoca, ovvero con un saggio dell’1.25% sul VAN. Ammettere l’applicabilità del regolamento entrato in vigore nel dicembre del 2006 ad una fattispecie verificatasi nel 2003 equivarrebbe a violare il principio della non retroattività delle leggi. 4. Nella propria presa di posizione il Comune di … proponeva la reiezione del ricorso. L’edificazione del fondo in oggetto sarebbe avvenuta a tappe distinte e il blocco C sarebbe stato reso abitabile dal novembre del 2007, come confermerebbero i consumi di corrente registrati dai separati contatori. All’epoca dell’esecuzione dell’allacciamento nel 2003, un uso effettivo degli stabili sarebbe stato impossibile, non essendo gli stessi ancora stati costruiti. Per questo, alla tassa dovrebbe essere applicabile il regolamento in vigore al momento dell’effettivo allacciamento dello stabile e della possibilità di destinare questo allo scopo per cui sarebbe stato eretto. 5. Replicando l’istante si riconfermava essenzialmente nelle proprie allegazioni e proposte e riteneva la condizione dell’abitabilità dell’edificio per il prelievo della tassa di allacciamento estranea alla normativa applicabile in materia. 6. Nella duplica, il comune convenuto confermava la correttezza del tasso determinante al momento dell’effettivo potenziale uso dell’allacciamento. Considerando in diritto: 1. I contributi causali rappresentano comunemente la controprestazione che il cittadino è tenuto a corrispondere per un vantaggio particolare che il pubblico servizio gli procura, contrariamente alle imposte che sono invece percepite

indipendentemente da una specifica e concreta messa a disposizione di una determinata infrastruttura. Tra i contributi causali vanno annoverate le tasse d'allacciamento e quelle d'utilizzo. La tassa d'allacciamento è la prestazione unica da parte del proprietario fondiario, con la quale egli acquisisce il diritto ad utilizzare l'infrastruttura pubblica. In principio quindi, nella misura in cui si ritiene dovuta una controprestazione per un determinato servizio, l'obbligo di versare il contributo sorge con la possibilità effettiva di usufruire dell'infrastruttura pubblica. Questa concezione è stata dal Tribunale federale giustificata dall’impossibilità oggettiva di verificare l’effettiva utilizzazione (DTF 92 I 455, 106 Ia 342 s.; PTA 1989 no. 70 e 1984 no. 77). Per contro il prelievo di tasse di utilizzazione periodiche come quella di consumo presuppone l’effettiva utilizzazione dell’infrastruttura (DTF 92 I 455 cons. II A 2c). Riguardo alle tasse uniche di allacciamento alla canalizzazione, il Tribunale federale ha ritenuto le stesse esigibili dal momento dell’esecuzione effettiva dell’allacciamento e della sua possibilità di utilizzazione. La prova dell’effettiva utilizzazione da parte dei proprietari non era per contro richiesta (DTF 106 Ia 242 cons. 3b). 2. a) Nell’evenienza in esame, mentre la ricorrente considera determinante la legislazione in vigore all’epoca dell’allacciamento effettivo nel 2003, per l’autorità comunale sarebbe decisivo il momento dell’effettiva utilizzazione del servizio o della potenziale abitabilità della costruzione, che per il blocco C sarebbe intervenuta nel 2007 e pertanto sotto l’egida di un tasso dell’1.75% del VAN. Per quanto esposto nel considerando che precede, e prendendo in considerazione il fatto che a livello comunale non vi sono disposizioni specifiche al riguardo, determinante è l’effettiva esecuzione dell’allacciamento e la sua possibilità di utilizzazione. Che l’allacciamento sia effettivamente avvenuto nel 2003 non vi sono dubbi. Resta da stabilire se con l’allacciamento era parimenti data la possibilità di utilizzazione dell’impianto. Anche questa questione va risolta positivamente. A partire dall’allacciamento effettivo l’utilizzazione dell’IDA era garantita. Che all’epoca non fossero ancora stati eretti tutte e tre i blocchi e che quindi un’utilizzazione come quella che caratterizza l’opera a lavori ultimati non fosse possibile è ininfluente ai fini del giudizio, poiché come si è detto la prova di una effettiva utilizzazione non è

richiesta. Basta la possibilità di utilizzare l’impianto a cui ci si è allacciati e questo è nell’evenienza stato possibile a partire dall’allacciamento concretamente eseguito nel 2003. Che tale utilizzo fosse inizialmente limitato rispetto alle potenzialità dell’abitazione finita non è, giusta la prassi del Tribunale federale, determinante, anche se l’osservazione ha una sua logica. Per lo smaltimento delle acque di scarico prodotte sulla particella no. 1492 in via di edificazione era a partire dal raccordo del 2003 a disposizione un allacciamento consono alla legislazione federale in materia di eliminazione delle acque luride. Da tale momento il servizio era a disposizione, poteva essere utilizzato e quindi il proprietario acquisiva formalmente il diritto di utilizzare l’infrastruttura pubblica ed era conseguentemente esigibile la tassa. E’ solo il fatto che il contributo venga calcolato sul VAN che rende però la fatturazione inattuabile prima della conclusione dell’opera. Quanto addotto dal comune convenuto - sulla possibile abitabilità dei tre blocchi e il presumibile utilizzo dell’infrastruttura - giova a comprovare l’utilizzazione effettiva del servizio nella misura della normale potenzialità data dalla costruzione. Questa prova non è però richiesta per la tassa unica di allacciamento all’IDA, bensì riveste solitamente importanza per le tasse annuali di consumo. b) Non è nell’evenienza contestato che l’allacciamento materiale sia avvenuto nel corso del 2003 e che la tassa vada stabilita in base al tasso vigente al momento dell’esecuzione effettiva dell’allacciamento e della sua possibilità di utilizzazione, momento che per i motivi esposti nel considerando che precede è reputato nell’evenienza coincidere con l’allacciamento concretamente effettuato nel 2003. Per la tassa di allacciamento è allora determinante la legislazione in vigore a quel momento ed in particolare il tasso dell’1.25% del VAN, come del resto era già stato fatturato provvisoriamente. Vada ancora al proposito ricordato che il prelievo provvisorio del contributo trova la propria giustificazione nell’assenza - al momento dell’allacciamento materiale alla canalizzazione - di una definitiva stima ufficiale da cui potrebbe essere dedotto il VAN. Generalmente, a parte questo valore non ancora eruibile all’inizio dei lavori di costruzione, la decisione definitiva dovrebbe però fondarsi sugli stessi parametri che erano stati presi a fondamento della decisione provvisoria.

3. Giusta l’art. 3 dell’Ordinanza comunale per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse annuali per l’utilizzazione della canalizzazione e degli impianti di depurazione, la tassa è di regola emessa per ogni singola costruzione o impianto allacciabile ed è pagata dal proprietario. Nell’evenienza la richiesta di allacciamento era stata effettuata dall’allora proprietario del fondo in vista dell’edificazione del complesso come tale e la tassa provvisoria era stata stabilita in base al valore preventivato di tutta l’opera. Anche la tassazione definitiva era stata calcolata in base al valore complessivo dell’infrastruttura, senza che l’autorità operasse distinzioni tra le diverse unità. Tale modo di agire lascia perlomeno presupporre che l’intervento in questione fosse considerato nel suo complesso e non come tre distinte costruzioni. Solo in sede di reclamo invece, l’autorità comunale ha ritenuto doveroso distinguere i tre blocchi e operare con dei tassi diversi secondo la presunta abitabilità e conseguente messa in funzione dei rispettivi allacciamenti. In effetti, come risulta anche dai piani presentati, per il complesso edilizio era stata progettata una tubatura per l’eliminazione delle acque di rifiuto che prima di allacciarsi all’infrastruttura pubblica convogliava in un’unica condotta le acque di scarico dei tre blocchi. Per questo motivo a questo Giudice non appare neppure giustificato operare ora con delle suddivisioni interne o a tappe delle tre costruzioni quando finora l’intervento era stato considerato nel suo complesso. Ne consegue che anche in quest’ottica, il diverso tasso applicato al blocco C non trova alcuna giustificazione. 4. In conclusione, poiché l’allacciamento in oggetto è avvenuto sotto l’egida del precedente regolamento, anche al blocco C va applicato il tasso dell’1.25% del VAN. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte convenuta. Giusta l’art. 78 LGA, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). L’istante ha pertanto diritto alla rifusione delle ripetibili giusta la nota d’onorario introdotta dal patrocinatore in data 14 giugno 2010 e relativa ad un importo di fr. 2'423.70.

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è parzialmente annullata nel senso che la tassa di allacciamento all’IDA di … per il blocco C, sito sulla particella no. 1492, viene fissata all’1.25% di fr. 4'213'000.---, ovvero a fr. 52'662.50 (+ 6.7% di IVA). 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 176.-totale fr. 1'676.-il cui importo sarà versato dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di … versa alla Comunione dei comproprietari Condominio …, …, fr. 2'423.70 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

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