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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 24.02.2011 A 2009 52

24. Februar 2011·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·4,434 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

tasse di allacciamento (acqua potabile e energia elettrica) | Anschlussgebühren

Volltext

A 09 52 4a Camera SENTENZA del 24 febbraio 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente tasse di allacciamento (acqua potabile e energia elettrica) 1. In data 22 novembre 2002 gli allora proprietari … hanno presentato alla competente autorità del Comune di … una domanda di licenza edilizia avente per oggetto l’ampliamento dell’Albergo … e la contestuale edificazione di un condominio sulla particella no. 1590, piano no. 30, ubicata nel centro di ….. Con decisione del 19 maggio 2003, notificata il 27 giugno 2003, il Municipio di … ha rilasciato ai richiedenti la licenza edilizia per la ristrutturazione dell’Albergo … e per l’edificazione di un complesso di 8 appartamenti sulla particella no. 1590. Il 29 ottobre 2004 la particella no. 1590 è stata acquistata dalla società … AG che il 9 giugno 2005, tramite la mutazione no. 2077, ha lottizzato la particella in questione scorporando la stessa in due fondi distinti, sempre di sua proprietà, costituiti dalla vecchia particella no. 1590, con l’albergo esistente e una superficie ridotta a 806 m2, e dalla nuova particella no. 2756, con una superficie di 792 m2, dove era prevista la costruzione della palazzina. In data 11 ottobre 2005 la società … AG ha costituito sulla particella no. 2756 un regime di proprietà per piani. In tale momento tutte le unità di proprietà per piani appartenevano alla società costituente. Nel corso del 2006 la società … AG ha realizzato il complesso immobiliare in oggetto, terminato e quindi completamente allacciato alle varie infrastrutture comunali, per il 19 giugno 2007. In data 18 luglio 2007 il Municipio di … ha notificato alla società … AG la decisione di tassazione provvisoria relativa all’allacciamento alle infrastrutture dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, della canalizzazione e dell’impianto

di depurazione. La decisione di tassazione provvisoria era basata su un valore dell’edificio stimato in fr. 1'560’000.--, come indicato nella domanda di costruzione. Il 20 dicembre 2007 la società … AG ha versato integralmente gli importi fatturati. 2. In data 30 aprile 2008 il Circondario cantonale di stima 7 ha emanato la decisione di stima ufficiale del condominio … accertando un valore a nuovo di fr. 2'013’400.--. Il 10 settembre 2009 il Municipio di … ha notificato alla Comunione dei comproprietari del Condominio … la decisione di tassazione definitiva per gli allacciamenti alle infrastrutture pubbliche, fatturando le differenze fra i contributi d’allacciamento provvisori, basati sul valore precedentemente stimato in fr. 1'560’000.--, e quelli definitivi riferiti a un valore a nuovo di fr. 2'013’400.--. Per quanto concerne i contributi d’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile la differenza ammonta a fr. 6'347.60, in relazione all’allacciamento elettrico a fr. 8'931.80 (IVA compresa), ai contributi di canalizzazione a fr. 9'757.17 (IVA compresa) e ai contributi d’allacciamento all’impianto di depurazione a fr. 8'537.52 (IVA compresa). 3. In data 12 ottobre 2009 la Comunità dei condomini Residenza … ha impugnato la decisione di tassazione definitiva davanti al Tribunale amministrativo cantonale chiedendone la riforma in virtù della constatazione per la quale la Comunità dei condomini non sarebbe debitrice delle tasse per l’allacciamento alle reti di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica. La ricorrente ha quindi chiesto il parziale annullamento della decisione impugnata in particolare relazione agli importi di fr. 6’347.60, di fr. 6’801.-- e di fr. 1’500.-- (al netto dell’imposta IVA). Quale premessa formale la ricorrente precisa come, non essendo stato possibile convocare un’assemblea in tempi brevi, la decisione di ricorrere sarebbe, in prima battuta, stata presa dell’amministratrice condominiale con la riserva di ratifica della stessa da parte dell’assemblea. L’amministratrice avrebbe contestato la decisione di tassazione definitiva, immediatamente dopo aver ricevuto la stessa, tramite lettera al municipio, nel

cui contesto avrebbe chiesto di intestare detta fattura alla società … AG che, da un canto, sarebbe stata la promotrice del progetto e, d’altro canto, si sarebbe assunta nei confronti dei condomini l’obbligo di pagamento di tutte le tasse di allacciamento. Con risposta del 16 settembre 2009 il municipio avrebbe respinto detta richiesta precisando come i destinatari delle decisioni di tassazione per gli allacciamenti alle infrastrutture pubbliche e dunque i debitori nei confronti del comune sarebbero gli effettivi proprietari dell’immobile al momento dell’emanazione della decisione di tassazione stessa. Ai sensi dell’art. 2 della “Ordinanza per prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse di erogazione dell’acqua potabile” del Comune di …, la tassa di allacciamento sarebbe dovuta dal proprietario dell’edificio al momento della domanda. Quindi l’onere per i conguagli relativi alle tasse di allacciamento ricadrebbe sul proprietario dell’edificio al momento della domanda di costruzione e non su quello al momento dell’emissione della decisione di tassazione definitiva. Il regime di proprietà per piani sul fondo oggetto del contenzioso sarebbe stato costituito solo in seguito al rilascio della licenza edilizia, di conseguenza la decisione di tassazione definitiva, avente per oggetto i diversi conguagli, avrebbe dovuto essere notificata al proprietario del terreno richiedente la licenza edilizia, e quindi gli allacciamenti, che sarebbe l’effettivo soggetto fiscale. Le stesse conclusioni varrebbero in relazione alle tasse per l’allacciamento alla rete d’erogazione dell’energia elettrica. In tale contesto, la relativa ordinanza comunale non definirebbe con precisione il soggetto fiscale che potrebbe però essere desunto dall’interpretazione dell’art. 4 che accolla la spesa di allacciamento all’abbonato. L’abbonato nei cui confronti sarebbe stata emanata la prima decisione di tassazione provvisoria sarebbe la società … AG. Il regolamento dell’azienda elettrica comunale non prevederebbe la possibilità di fatturare dei conguagli di allacciamento ma concederebbe all’abbonato unicamente la possibilità di versare il tributo in due rate. Alla luce di tali premesse, pur ammettendo la facoltà del comune di emettere due fatture, le stesse non potrebbero prevedere due soggetti fiscali diversi. Anche in tale

contesto il soggetto fiscale per la fattura di conguaglio in relazione all’allacciamento elettrico dovrebbe essere la società … AG. Il ricorrente conclude precisando di non contestare le tasse di allacciamento alla canalizzazione e all’impianto di depurazione in quanto il relativo regolamento comunale prevederebbe la possibilità di porre un’eventuale fattura di conguaglio a carico del proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione della tassazione definitiva. Quale soggetto fiscale sarebbe inoltre prevista la Comunità dei condomini. 4. Tramite la propria presa di posizione il Comune di … ha proposto di respingere il ricorso. Dalla cronistoria illustrata risulterebbe come la pratica, in tutti i suoi risvolti, sia stata complessa e tortuosa rendendo difficoltoso all’amministrazione pubblica l’aggiornamento dello stato dei soggetti fiscali nel contesto degli stadi di evoluzione. Il 20 dicembre 2007, la società … AG, pur essendo proprietaria unicamente della metà delle unità condominiali, avrebbe provveduto al pagamento di tutte le tasse provvisorie di allacciamento, indipendentemente dalla sua relazione di proprietà con la comunione dei comproprietari del Condominio …, semplificando così l’iter di tassazione comunale e procurando un indubbio vantaggio anche ai ricorrenti stessi. La tassa di allacciamento provvisoria costituirebbe unicamente una richiesta di garanzia/anticipo sugli investimenti che l’ente pubblico deve predisporre per garantire il futuro allacciamento di un edificio. In seguito, ultimato l’immobile, il proprietario dello stesso sarebbe tenuto a chiedere al comune il permesso di allacciarsi alle varie infrastrutture. L’art. 2 si riferirebbe quindi a detto ultimo proprietario e alle tasse di allacciamento definitive al momento dell’esistenza materiale di un edificio. Soggetto fiscale sarebbe appunto il proprietario dell’immobile al momento dell’agibilità dello stesso se non addirittura quello al momento del rilascio della stima ufficiale del fabbricato. Detta conclusione sarebbe supportata dalla circostanza per la quale l’emissione della tassa definitiva dovrebbe per forza essere postuma alla stima ufficiale, per cui l’unico soggetto fiscale sarebbe il proprietario dell’immobile al momento della crescita in giudicato della stima ufficiale stessa, nel caso concreto la comunione dei comproprietari del Condominio ...

Il rinvio all’art. 4 dell’Ordinanza comunale per le tasse di allacciamento e per l’erogazione d’energia fatto dal ricorrente sarebbe improponibile in quanto detta norma non si riferirebbe alle tasse di allacciamento bensì unicamente alle spese per il raccordo fisico fra la rete comunale e l’edificio. Invece, in base all’art. 8 della citata ordinanza, che prevede come il 50% della tassa di allacciamento debba essere pagato al momento dell’accettazione della domanda e il resto entro i termini della fattura, risulterebbe che qualora, al momento della presentazione della domanda di allacciamento, non potesse essere quantificato con precisione il valore di assicurazione dell’edificio, detta tassazione potrebbe avvenire in due fasi cioè a titolo provvisorio nei confronti del primo richiedente e, a stima acquisita e cresciuta in giudicato, a titolo definitivo e di conguaglio nei confronti dell’abbonato o proprietario che, nel caso concreto, sarebbe da identificare nella comunione dei comproprietari del Condominio ... L’onere tributario della comunione dei comproprietari troverebbe ulteriore riscontro nelle disposizioni dell’art. 712h cpv. 3 CC, ai sensi delle quali i condomini dovrebbero sostenere gli oneri comuni, fra l’altro i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari. 5. La società … AG ha inoltrato la propria presa di posizione postulando di respingere il ricorso, per quanto ricevibile. Nell’ottica formale la società convenuta contesta la legittimazione al gravame da parte dell’amministratrice condominiale che, pur godendo di un lasso di tempo di 30 giorni, avrebbe dato inizio alla procedura di ricorso senza prima convocare con la dovuta urgenza un’assemblea condominiale straordinaria nel cui contesto ottenere la necessaria autorizzazione a stare in giudizio. La comunità dei condomini ricorrente avrebbe erroneamente interpretato l’art. 2 dell’ordinanza comunale per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse di erogazione dell’acqua potabile identificando lo stesso soggetto fiscale sia in relazione alla decisione di tassazione provvisoria che a quella definitiva. In realtà la tassa provvisoria costituirebbe una semplice garanzia a favore del comune per l’incasso del proprio credito una volta stabilito in maniera definitiva il valore dell’edificio. La possibilità del comune di emanare una seconda decisione di tassazione definitiva non permetterebbe la

conclusione per la quale il soggetto fiscale di detta seconda tassazione debba essere lo stesso di quello identificato dalla prima. Al contrario, proprio in virtù dei cambiamenti di proprietà che caratterizzano l’attività immobiliare, la tassa di allacciamento definitiva dovrebbe considerare quale soggetto fiscale il proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione della stessa. Tale modo di procedere porrebbe il comune al sicuro dal rischio di perdere l’importo di conguaglio in quanto, nel lasso di tempo fra le due tassazioni, la situazione potrebbe mutare in virtù della sopravvenuta insolvenza del primo proprietario o, se persona giuridica, dello scioglimento della stessa. In conclusione, il debitore della tassa di allacciamento, sia essa provvisoria o definitiva, sarebbe sempre il proprietario del fondo al momento della richiesta di pagamento. 6. Nella propria replica la ricorrente precisa di aver indetto l’assemblea condominiale per il 28 dicembre 2009 con all’ordine del giorno la trattanda di ratifica della decisione dell’amministrazione di presentare ricorso al Tribunale amministrativo. Una simile ratifica avvallerebbe quindi l’agire dell’amministratrice risolvendo, pendente lite, la problematica della legittimazione. Malgrado il regime di proprietà per piani sulla particella fosse stato costituito nel 2005, le decisioni di tassazione provvisoria relative all’allacciamento alle infrastrutture comunali sarebbero state notificate il 18 luglio 2007 alla società … AG, in quel momento proprietaria di tutte le unità di proprietà per piani. Tale decisione, cresciuta in giudicato e onorata, avrebbe determinato quindi il soggetto fiscale per gli interi contributi. Fra l’altro, il lasso di tempo intercorso fra la decisione di tassazione provvisoria del 18 luglio 2007 e la decisione di tassazione definitiva del 10 settembre 2009 sarebbe assolutamente normale nell’ottica di una costruzione quale quella interessata. Giuridicamente determinante sarebbe il soggetto fiscale delle decisioni di tassazione iniziali, cioè provvisorie che creerebbero il vincolo fra il comune e i proprietari debitori quali soggetto fiscale. Non esisterebbe alcuna base legale atta a permettere il cambiamento del soggetto fiscale identificato nella decisione iniziale e quindi il comune resterebbe vincolato durante i vari stadi della decisione di tassazione dapprima provvisoria e in seguito definitiva. Sarebbe infatti doveroso distinguere fra l’effettivo debitore fiscale e la possibilità del comune di garantirsi l’incasso del credito tramite l’istituto

dell’ipoteca legale per il quale l’immobile costituirebbe pegno indipendentemente dal soggetto fiscale stesso. Al momento dell’emanazione della tassa provvisoria di allacciamento il comune avrebbe scelto di qualificare quale soggetto fiscale la società … AG e non la Comunione dei comproprietari … all’epoca già esistente. Fra l’altro, la comunione dei condomini, nell’ottica giuridica, non sarebbe proprietaria dell’edificio ma costituirebbe, nel contesto dell’amministrazione dello stesso, una comunità giuridica. La proprietà, in termini civili, sarebbe, in ogni caso, riconducibile ai singoli proprietari delle unità di proprietà per piani. Nel caso in giudizio, al momento dell’emanazione della decisione di tassazione provvisoria, l’unico soggetto che avrebbe goduto della qualifica di proprietaria sarebbe stata la società … AG in quanto effettiva proprietaria delle singole unità condominiali. Il comune non godrebbe di una base legale formale e materiale per considerare quale soggetto fiscale la comunità condominiale. Le stesse conclusioni varrebbero, in sostanza, per la tassa d’allacciamento alla rete d’erogazione dell’energia elettrica. Anche in tale contesto la prima decisione avrebbe contemplato quale soggetto fiscale la società … AG e quindi il comune non sarebbe legittimato, nella seconda fase della procedura di tassazione, a mutare l’identità del contribuente. Inoltre, la proprietà degli appartamenti non sarebbe riconducibile alla comunità dei condomini bensì ai proprietari delle singole unità condominiali che sarebbero pure gli abbonati. Di conseguenza, anche qualora il comune volesse applicare il principio dell’abbonato per l’emanazione delle fatture finali, lo stesso non potrebbe allestire un conteggio unico per tutti i proprietari a carico della proprietà dei condomini ma dovrebbe allestire un conteggio per la quota parte di ogni singolo abbonato e alla comunità dei condomini andrebbe addebitata unicamente la quota relativa alle parti comuni. In tale contesto il comune confonderebbe il concetto di comunità condominiale con quello di proprietario di immobile. 7. Nelle proprie dupliche il comune e la società … AG approfondiscono gli argomenti della presa di posizione che saranno ripresi, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel contesto dei considerandi in diritto.

8. In data 13 gennaio 2010 è stato inoltrato al Tribunale amministrativo l’estratto del verbale dell’assemblea straordinaria del condominio Residenza …, tenuta il 28 dicembre 2009, dal quale risulta la ratifica della decisione dell’amministrazione di presentare ricorso al Tribunale amministrativo contro la decisione di tassazione definitiva per gli allacciamenti alle infrastrutture pubbliche. Considerando in diritto: 1. a) Prima di procedere all’esame del contenzioso nell’ottica materiale occorre accertare se esistano o meno i presupposti della legittimazione al ricorso amministrativo da parte dell’amministratrice condominiale, contestati dalla società convenuta. L’istituto della proprietà per piani, che costituisce una forma particolare di comproprietà regolata dagli art. 712a-t del Codice Civile Svizzero (CC), è caratterizzato da un diritto reale collettivo di più persone sulla stessa particella. In tal senso, i proprietari per piani formano una comunione giuridica la quale non è di per sé stessa titolare di diritti e oneri che sono invece di pertinenza dei singoli membri. Onde poter espletare le faccende comuni si è perciò reso necessario regolamentare, sia nell’ottica interna che in quella esterna, il rapporto legale fra i singoli proprietari per piani. Di conseguenza, oltre che dalla componente di diritto reale, la comunione dei comproprietari per piani è caratterizzata pure da una componente di diritto comunitario di carattere corporativo. Elemento determinante di detta costruzione è la facoltà limitata della comunione dei comproprietari in campo patrimoniale, processuale, esecutivo e in quello della capacità di disporre. La comunione dei proprietari per piani, che non detiene personalità giuridica propria, può quindi essere considerata una comunione amministrativa basata sul diritto reale nonché caratterizzata da particolari attributi corporativi. Tenor l’art. 712l cpv. 2 CC, la comunione dei proprietari per piani può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa, nel luogo in cui si trova la cosa. Indubbiamente, quindi, la comunione dei proprietari può godere della legittimazione attiva e passiva nel contesto dei procedimenti amministrativi quali quello in giudizio.

b) Alla luce della situazione legale precedentemente descritta, nella propria prassi il Tribunale amministrativo ha sempre riconosciuto la legittimazione dell’amministratore della comunione dei proprietari per piani a rappresentare la stessa in giudizio senza pretendere espressamente la presentazione di un estratto della decisione emanata al riguardo dall’assemblea dei condomini poiché, in mancanza di contestazione, data per scontata. Nel caso in giudizio l’amministratrice condominiale, già nel ricorso del 12 ottobre 2009, premettendo l’impossibilità di convocare un’assemblea condominiale prima dello scadere del termine di ricorso, si è dichiarata disposta a convocare immediatamente la stessa nel caso la sua legittimazione venisse contestata. In seguito alle contestazioni della convenuta … AG, in data 20 novembre 2009 l’amministratrice ha convocato per il 28 dicembre 2009 l’assemblea condominiale nel cui contesto è stata pienamente ratificata l’azione di ricorso al Tribunale amministrativo contro la decisione di tassazione definitiva per gli allacciamenti alle infrastrutture pubbliche. Il 13 gennaio 2010, pendente lite, il legale della ricorrente ha presentato il relativo estratto del verbale dell’assemblea condominiale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo, ripresa nella sentenza R 07 18, il ricorso presentato dall’amministratore condominiale che ottiene in seguito, pendente lite e entro tempi ragionevoli, l’avvallo dell’assemblea non può essere considerato irricevibile a causa della mancanza di legittimazione senza incorrere nell’eccessivo formalismo. In effetti, come considerato dalla Corte cantonale, appare comprensibile la decisione dell’amministratore di agire “motu proprio” a salvaguardia del presunto interesse dei condomini in virtù dell’impugnazione di una decisione di prima istanza. Detto amministratore è però tenuto a convocare al più presto, nel rispetto del regolamento condominiale, un’assemblea straordinaria onde ottenere la ratifica del proprio intervento. Nel caso in giudizio, viste le contestazioni della società convenuta, l’amministratrice ha convocato l’assemblea straordinaria ottenendo l’avvallo preannunciato e documentando lo stesso in sede giudiziaria entro tempi che possono essere ritenuti ragionevoli. Il ricorso appare quindi formalmente ricevibile.

2. Il diritto tributario distingue fra le imposte, le tasse, i contributi preferenziali e i contributi surrogatori. Determinante ai fini dell’accertamento della natura giuridica del tributo dovuto all’ente pubblico, secondo costante prassi, non appare la definizione dello stesso nella relativa norma, bensì la reale causa per la quale il cittadino è chiamato al versamento. Mentre le imposte costituiscono dei tributi dovuti allo Stato senza controprestazione diretta, le tasse caratterizzano il singolo indennizzo da parte del cittadino all’amministrazione pubblica per una prestazione da questa ricevuta. Gli oneri preferenziali sono, a loro volta, dei contributi ai costi di gestione di una struttura pubblica, imposti a una determinata cerchia di persone che trae particolare vantaggio da detta struttura. Gli stessi appaiono giustificati dai vantaggi particolari che il singolo cittadino gode in virtù della struttura pubblica. I contributi surrogatori che, come le tasse e gli oneri preferenziali, appartengono alla categoria dei tributi causali, costituiscono dei tributi dovuti dall’amministrato a titolo di compensazione per un’altra prestazione basata sul diritto pubblico alla quale egli sarebbe legalmente tenuto (cfr. Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, tomo II, pag. 758 e segg.; DTF 106 Ia 242; PTA 1989 no. 69). Le tasse, quali indennizzi pecuniari dovuti dal cittadino per una particolare prestazione dell’amministrazione pubblica, sono suddivise in tasse amministrative e tasse d’utilizzazione (cfr. DTF 95 I 506 e segg.). In tal senso, le tasse si distinguono dalle imposte in quanto non dovute incondizionatamente, bensì a titolo di pagamento di una ben definita prestazione da parte dello Stato (cfr. DTF 97 I 334). I contributi d’allacciamento costituiscono, a causa del loro scopo, degli oneri preferenziali che il cittadino versa allo Stato onde contribuire ai costi di gestione e manutenzione di una struttura pubblica dalla quale trae dei vantaggi particolari. Secondo la dottrina e giurisprudenza illustrate dal Tribunale federale nella propria sentenza 2P.45/2003 del 28 agosto 2003, la tassa di allacciamento, in virtù del proprio scopo, viene considerata quale tributo unico (taxe unique). 3. a) Onde poter esigere il versamento di una retribuzione a titolo di tassa o tributo, l’amministrazione pubblica necessita di una base legale in senso formale che deve essere retta da un atto normativo di portata generale soggetto a

votazione popolare. Detta legge formale deve almeno stabilire, oltre al principio, le premesse, la misura dell’imposizione e la cerchia dei soggetti fiscali (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, tomo II, no. 113, pag. 798). b) L’oggetto della vertenza in giudizio è limitato al dovere di conguaglio per le tasse di allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile e a quella dell’energia elettrica stabilito dalla decisione di tassazione definitiva notificata alla comunione dei comproprietari ricorrente. c) La tassa di allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile è regolata dall’”Ordinanza per prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse di erogazione dell’acqua potabile” del Comune di …, emanata dall’assemblea di detto comune nel 1976 nonché aggiornata tramite decisione assembleare dell’11 novembre 1993. Tale ordinanza costituisce quindi una base legale valida per la riscossione delle tasse di allacciamento e di erogazione dell’acqua potabile. Ai sensi dell’art. 1 della citata ordinanza, il comune è legittimato a prelevare sia una tassa unica, che serve al finanziamento delle spese di costruzione degli acquedotti e alla creazione di un fondo di riserva per il loro ampliamento e rinnovamento, che una tassa annuale di consumo per finanziare le spese di esercizio e di manutenzione. Ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza, chi intende allacciarsi alla rete comunale di erogazione dell’acqua potabile è tenuto a pagare una tassa di allacciamento. Il diritto di allacciarsi all’acquedotto viene stabilito unicamente con il pagamento della tassa richiesta. La tassa di allacciamento è dovuta dal proprietario dell’edificio al momento della domanda. Tale norma circoscrive quindi in modo chiaro ed inequivocabile il carattere del tributo, le premesse e il soggetto fiscale. La misura del tributo è invece fissata dall’art. 3 dell’ordinanza. Ai sensi dell’art. 4, con l’autorizzazione ad allacciarsi viene emessa una fattura provvisoria per la tassa di allacciamento. Il 50% della tassa di allacciamento deve essere pagato quando viene rilasciata l’autorizzazione, il resto prima di mettere in esercizio

l’allacciamento. La fattura definitiva verrà allestita quando sarà noto l’ammontare del VAE. L’art. 2 dell’ordinanza non lascia adito ad interpretazioni di sorta e prevede l’onere della tassa d’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile a carico del proprietario dell’edificio che ha presentato la domanda di allacciamento. Di conseguenza, il comune non era legittimato a notificare la decisione di tassazione definitiva, relativa al contributo d’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile, alla comunione dei condomini Residenza … che, ai sensi delle conclusioni precedenti, formalmente non è, nel contesto, soggetto fiscale. Il chiaro disposto di cui all’art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza, per il quale la tassa di allacciamento è dovuta dal proprietario dell’edificio al momento della domanda, trova peraltro conforto nella prassi del Tribunale federale riassunta nella sentenza 103 Ia 26. Secondo le considerazioni della Corte federale, la tassa di allacciamento costituisce una controprestazione in denaro di carattere di diritto pubblico per la concessione dell’allacciamento a un impianto pubblico. Le premesse legali per l’incasso di tale tassa si concretizzano perciò, in linea di principio, al momento nel quale l’allacciamento viene eseguito (DTF 102 Ia 72) e quindi l’onere del versamento della tassa ricade per principio sul proprietario che si allaccia alla struttura ponendo così la premessa legale per l’insorgere di tale obbligo contributivo. Rinviando al trattato di Fleiner (Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8. Auflage, Zürich 1939, S. 429/30 insb. N. 37) il Tribunale federale considera pure come, nei casi dove l’ammontare definitivo della tassa di allacciamento viene deciso e fatturato solo in seguito all’adempimento delle premesse legali, determinante ai fini dell’accertamento del soggetto fiscale non sarebbe il momento dell’emanazione della decisione formale di tassazione bensì quello in cui è sorto il motivo legale a sostegno della tassa stessa. La tassazione si limiterebbe quindi a concretizzare e quantificare un obbligo legale già esistente. Di conseguenza, colui sul quale, ai sensi della prassi illustrata, ricade l’onere tributario non verrebbe svincolato dallo stesso anche nel caso di cambiamento delle premesse legali prima della decisione di tassazione. Quando la specifica legge prevede a carico di una persona

l’onere tributario, tale onere resta invariato anche se la tassazione avviene successivamente. Per quanto riguarda la componente della decisione di tassazione definitiva in giudizio, relativa all’importo di fr. 6'347.60, il ricorso deve quindi essere accolto. d) Il contributo d’allacciamento alla rete d’erogazione dell’energia elettrica trova la propria base legale nel “Regolamento dell’azienda elettrica comunale di …”, emanato dall’assemblea comunale il 16 marzo 1973, e nella relativa “Ordinanza per le tasse di allacciamento e per l’erogazione d’energia” emanata il 18 dicembre 2000, aggiornata il 2 dicembre 2002. Ai sensi dell’art. 2 lett. b del regolamento, per l’esecuzione di un allacciamento il comune è legittimato a prelevare una tassa d’allacciamento che serve all’ammortamento degli impianti. L’ammontare della tassa di allacciamento viene stabilito dall’ordinanza di applicazione. Tenor l’art. 15 cifra 1 del regolamento, l’ordinanza per l’applicazione di tasse di allacciamento e per l’erogazione di energia elettrica ai singoli abbonati costituisce parte integrante del regolamento stesso. Ai sensi degli art. 7 e 8 del regolamento nonché degli art. 2 e 19 dell’ordinanza, i soggetti fiscali, nel contesto dell’imposizione della tassa d’allacciamento, sono i singoli utenti. Detti atti normativi non prevedono in alcuna disposizione la possibilità di prevedere quale soggetto fiscale la comunione dei condomini. Anche in tale contesto, quindi, la decisione in giudizio è carente di base legale in quanto detta decisione di tassazione definitiva, in relazione al conguaglio dei contributi di allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, non poteva essere notificata alla Comunità dei condomini Residenza … che non costituisce soggetto fiscale. In via abbondanziale, per quanto concerne la problematica del soggetto fiscale, si rinvia alla prassi del Tribunale federale precedentemente illustrata. Di conseguenza, pure in relazione agli importi di fr. 7'317.80 (IVA inclusa) e di fr. 1’614.-- (IVA inclusa), fatturati a titolo di conguaglio per i contributi d’allacciamento alla rete d’erogazione dell’energia elettrica, il ricorso deve essere accolto e la decisione di tassazione annullata.

4. Ai sensi delle conclusioni esposte, il ricorso deve essere integralmente accolto. Le spese procedurali vengono accollate, in misura di 2/3 al Comune di … e di 1/3 alla società … AG (art. 73 cpv. 1 LGA). Alla comunità dei condomini ricorrenti, patrocinata da un avvocato, vengono riconosciute le spese legali documentate in misura di fr. 3’100.-- (le spese di cancelleria, che sono comprese nella tariffa oraria dell’avvocato, non possono essere riconosciute) che sono poste a carico del Comune di … in ragione di 2/3 e della società … AG in ragione di 1/3 (art. 78 cpv. 1 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione di tassazione parzialmente annullata in relazione al conguaglio per i contributi d’allacciamento alle reti di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 390.-totale fr. 1'890.-il cui importo sarà versato, in misura di 2/3 dal Comune di … e di 1/3 dalla società … AG, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di …, in misura di 2/3, e la società … AG, in misura di 1/3 sono tenuti a versare alla Comunità dei condomini Residenza … l’importo di fr. 3’100.--(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

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