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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 27.09.2017 U 2017 54

27. September 2017·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·4,326 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

assistenza sociale | Sozialhilfe

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 17 54 3a Camera presidenza Racioppi giudici Moser, Audétat attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 27 settembre 2017 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune di O.1._____, convenuti concernente assistenza sociale

- 2 - 1. Il 13 febbraio 2017 A._____ notificava la propria partenza da O.2._____ per O.3._____ per il 31 gennaio 2017 (vedi parallela sentenza del Tribunale amministrativo U 17 16 del 17 marzo 2017) e il 14 febbraio 2017 si annunciava presso il comune di O.1._____, in arrivo da O.2._____. Dall'11 al 28 febbraio 2017 A._____ soggiornava a O.1._____ in una struttura che offriva pernottamento e prima colazione e già durante il mese di febbraio 2017 faceva richiesta di assistenza pubblica. Dal mese di ottobre 2016, infatti, il petente era posto al beneficio dell'assistenza sociale da parte del comune di O.2._____. Il 21 febbraio 2017, A._____ sottoscriveva un contratto d'affitto per una casa monofamiliare di 120 m2 per un importo mensile di fr. 1'150.--. Per questo motivo, l'iniziale richiesta di assistenza per un ammontare mensile di fr. 1'241.80 del 28 febbraio 2017 veniva riformulata il 30 marzo 2017 a favore di un assegno mensile di fr. 2'136.-- dal 1. marzo 2017. 2. Con decisione 1./8 maggio 2017, il comune di O.1._____ accettava parzialmente la richiesta e riconosceva al richiedente un diritto all'assistenza sociale pubblica dal 1. marzo al 31 agosto 2017 per un importo di fr. 1'400.--. 3. Contro detta decisione, l'8 giugno 2017 A._____ adiva il Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendo - in regime di assistenza giudiziaria gratuita – l'erogazione dall'11 di febbraio e per detto mese di una prestazione assistenziale di fr. 1'241.80 e dal 1. marzo in poi di un contributo mensile di fr. 2'136.-- per almeno sei mesi, dedotte le prestazioni già versate. A mente dell'istante, il trasferimento sul territorio comunale sarebbe avvenuto già l'11 febbraio 2017, in attesa di poter insediarsi nell'attuale abitazione. Per il resto, l'istante era del parere che le spese di alloggio, anche se giudicate eccessive, andassero comunque finanziate per almeno sei mesi.

- 3 - 4. Nella risposta del 20 luglio 2017, il comune di O.1._____ chiedeva la reiezione del ricorso. Al momento dell'annuncio presso il comune, l'istante non sarebbe stato in procinto di insediarsi nella nuova abitazione, ma avrebbe semplicemente usufruito di una precaria possibilità di alloggio, non propria a costituire domicilio. L'istante avrebbe poi intrattenuta una serie di colloqui con il municipio e durante gli incontri del 20 e 23 aprile 2017 si sarebbe dichiarato d'accordo con un assegno mensile di fr. 1'400.--, come poi ripreso nella decisione impugnata. In quest'ottica, l'atteggiamento assunto ora contravverrebbe a quanto pattuito in precedenza e costituirebbe un abuso di diritto. Per il resto, la necessità di finanziare spese di alloggio anche eccessive per un massimo di sei mesi non si applicherebbe alla concreta fattispecie, essendo stato il diretto interessato informato sulla necessità di prendersi un alloggio conveniente. Per una persona sola, una casa con un grande giardino e che conterebbe 120 m2 con 4 o 5 stanze, munita di doppi servizi con doccia o bagno oltre alla cantina ed al solaio sarebbe del tutto sproporzionata al fabbisogno del richiedente e questi costi non potrebbero venire assunti nella loro interezza dell'ente pubblico. 5. Nella replica dell'8 agosto 2017, A._____ ribadiva in tono inutilmente polemico il proprio punto di vista, precisando che la casa da lui abitata sarebbe priva di giardino, disporrebbe di due camere con salotto e cucina e farebbe capo ad un solo servizio con doccia. Sarebbe poi già dagli inizi di febbraio che cercherebbe una residenza sul territorio comunale per cui la decorrenza del suo domicilio sarebbe dall'11 febbraio 2017. Quanto alle pretese pattuizioni fatte con il comune, l'istante non si considera in grado di concludere contratti, essendo persona nel bisogno. 6. Duplicando, il 24 agosto 2017, il comune di O.1._____ riconfermava le allegazioni fatte in precedenza. Veniva però criticato il tono in parte personale e diffamatorio utilizzato dall'istante nei confronti della

- 4 vicesindaco e ammesso che la casa locata dall'istante non disponesse di un giardino, ma di un ampio piazzale utilizzabile a scopi ricreativi. 7. Il 29 agosto 2017, A._____ informava il Tribunale amministrativo di aver depositata un'istanza in contestazione della disdetta del contratto di locazione e chiedeva pertanto una pronta evasione della pratica, dopo che il locatore aveva già a più riprese cercato di ritornare in possesso del bene locato, non essendo stato finora corrisposto alcun affitto. 8. Sulle argomentazioni addotte dalle parti in sede di scambio di scritti processuali si tornerà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni che seguono. Considerando in diritto: 1. È controversa la decorrenza del diritto all'assistenza pubblica e l'ammontare del contributo mensile. 2. a) In conformità all'art 5 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (LA; CSC 546.250), l'obbligo d' assistenza spetta al comune politico in cui ha domicilio la persona nel bisogno. Giusta l'art. 23 del Codice civile (CC; RS 220), il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. La costituzione del domicilio presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: la relazione territoriale, ossia la residenza o la dimora in un determinato luogo (condizione oggettiva), e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirsi in detto luogo durevolmente (condizione soggettiva). Il concetto di domicilio ai sensi dell'art. 23 CC presuppone allora la residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del

- 5 soggiorno non riveste importanza decisiva, e l'intenzione, non solo astratta, ma concretamente manifestata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto (DTF 132 I 29 cons. 4.1; 125 I 54 cons. 2a; 123 I 289 cons. 2b). Vi è residenza quando la persona soggiorna per una certa durata in un determinato posto e crea rapporti di intensità tale da far apparire questo posto come il centro delle proprie relazioni personali (RDAT II-1999 no. 3). L'art. 24 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.), sancisce il principio della libertà di domicilio. Il cittadino che intende prendere domicilio non è pertanto tenuto a farne richiesta, ma esso deve semplicemente annunciarsi quale domiciliato. In seguito se sussistono dei dubbi sull'effettiva esistenza di un domicilio, l'autorità può esperire gli accertamenti necessari allo scopo di chiarire questa questione (vedi sentenza del Tribunale amministrativo U 05 44). b) Nell'evenienza, l'istante si è annunciato presso in comune convenuto il 14 febbraio 2017. Quale data di arrivo veniva indicato l'11 febbraio 2017 e la provenienza da O.2._____. Tale indicazione veniva poi cancellata e affiancata dalla nota "in attesa di sottoscrivere contratto di affitto per trasferimento domicilio". Concretamente non è contestato che dall'11 al 28 febbraio 2017 il ricorrente abbia essenzialmente pernottato sul territorio comunale. Dal 5 di febbraio 2017 egli cercava il contatto con il locatario ed era concretamente interessato alla casa poi affittata in seguito (vedi SMS del 5 febbraio 2017). In queste circostanze forza è di constatare che l'intenzione di eleggere domicilio a O.1._____ si è manifestata, dopo aver intravvista la possibilità di affittare una casetta, con l'annuncio in comune e gli effettivi pernottamenti sul territorio comunale. Il fatto che i pernottamenti fossero inizialmente definibili come precari non è decisivo, in quanto era a O.1._____ che l'istante voleva avere il proprio domicilio e dove pure risiedeva dal suo annuncio in comune in attesa di sottoscrivere un contratto di affitto, poi stipulato sei giorni dopo la notifica ovvero il 21 febbraio 2017. Non è allora ammissibile

- 6 considerare che la condizione "della manifestazione della residenza effettiva" si sia realizzata solo dopo l'insediamento nella nuova abitazione il 1. marzo successivo. È vero che in generale il solo fatto di pernottare in un albergo non crea domicilio. Questo non è però in primo luogo imputabile al tipo di struttura scelta per il pernottamento quanto alla volontà di restare in una simile struttura solo temporaneamente a scopo di vacanza, di lavoro fuori sede, di riposo ecc. Nell'evenienza la situazione è diversa. Con il suo annuncio presso l'autorità comunale, il ricorrente ha manifestata la sua volontà di eleggere il proprio domicilio sul suolo comunale e tale volontà si è pure manifestata concretamente tramite gli abboccamenti con il futuro locatore e gli effettivi pernottamenti in vista di una concreta sistemazione stabile. Ritenuto che solitamente una persona è tenuta ad annunciarsi presso il comune entro al massimo due settimane, con l'annuncio del 14 febbraio 2017 la data d'arrivo dell'11 febbraio (data dalla quale risulta pure il pernottamento) è del tutto plausibile e quindi i criteri per l'elezione di domicilio vanno considerati soddisfatti già a partire dall'11 febbraio 2017, indipendentemente da quanto risulta dalla dichiarazione di domicilio rilasciata dal comune. 3. a) Giusta l'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. La Cost. garantisce solo il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità. Nei Grigioni, l'aiuto sociale è segnatamente disciplinato dalla legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (LCAss; CSC 546.250). Ai sensi dell'art. 1 LCAss, è persona nel bisogno chi non possa provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio (cpv. 1). Per prestazioni assistenziali si intendono quelle prestazioni in denaro o in natura concesse alle persone nel bisogno e i provvedimenti atti ad evitare

- 7 l'indigenza incombente o ad eliminarla qualora fosse già subentrata (cpv. 2). Il calcolo dell'assegno, che tende a coprire il minimo vitale, viene effettuato giusta le disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270) che concretizza e limita gli aiuti ispirandosi alle indicazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale per il calcolo dell'aiuto sociale (COSAS). b) Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b DELCAss, nel calcolo del minimo vitale determinante per la valutazione dell'assistenza devono essere considerate le spese di alloggio. Nel calcolo del minimo vitale deve essere considerato l'affitto medio sul mercato locale di un appartamento economicamente vantaggioso per la rispettiva grandezza del nucleo familiare, più le spese accessorie. Spese di alloggio giudicate eccessivamente elevate devono essere finanziate soltanto fino al prossimo termine di disdetta, al massimo tuttavia per sei mesi (art. 8 DELCAss). Se quindi un comune dovesse ritenere che un affitto già vigente sia eccessivamente elevato rispetto ai prezzi correnti sul mercato locale e usuali per abitazioni analoghe, le spese di locazione vanno finanziate fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica. Il comune deve però poter comprovare che sul territorio comunale siano reperibili delle concrete possibilità di alloggio più modeste e imporre ai beneficiari dell'aiuto sociale il cambiamento di alloggio entro i termini di disdetta ordinari. Se alla richiesta non viene dato seguito, è dato assumere i costi dell'alloggio ritenuto eccessivo per un massimo di 6 mesi (vedi sulla questione la sentenza del Tribunale amministrativo U 16 101 del 7 aprile 2017 e numerosi riferimenti ivi citati). Gli uffici d'assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le direttive COSAS raccomandano concretamente ai comuni, di fronte alla diversità regionale degli affitti, di definire dei limiti massimi per le spese dell’alloggio a livello regionale, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.

- 8 c) Chiedendo l'applicazione dell'art. 8 DELCAss, l'istante pretende che il comune gli corrisponda le spese di affitto, anche se eccessivo, per almeno sei mesi. La tesi così formulata non è difendibile. Come giustamente addotto dalla parte convenuta in ricorso, l'istante in quanto beneficiario di prestazioni assistenziali già dall'ottobre 2016 era perfettamente al corrente che le spese dell'alloggio sarebbero state finanziate dall'ente pubblico a condizione che l'oggetto locato fosse stato idoneo alla sua situazione personale ed economico. Il disposto di cui all'art. 8 DELCAss si applica in primo luogo agli affitti correnti e non ai contratti di affitto che il beneficiario di prestazioni assistenziali stipula dopo che già beneficia dell'assistenza e ben sapendo quali siano i suoi obblighi e doveri. Del resto anche le direttive COSAS rammentano che "quando un assistito cambia comune di domicilio, l’ente di sostegno sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l’affitto previsto sarà accettato". Dalla richiesta di assistenza pubblica dal 28 febbraio 2017, risulta chiaramente che "Il signor A._____ durante le ricerche dell'appartamento, è stato informato che avrebbe dovuto cercare un alloggio il più economico possibile". Del resto, l'istante non pretende neppure di non aver saputo che il canone avrebbe potuto essere considerato eccessivo, semplicemente considera come un diritto acquisto che le spese dell'affitto gli vengano in ogni caso corrisposte per sei mesi. d) Come è stato esposto in precedenza, il beneficiario della prestazione assistenziale ha diritto alla rifusione delle spese di un affitto idoneo ed economico. Nel caso concreto a partire dal mese di marzo 2017, l'autorità comunale ha accordato al richiedente una prestazione di fr. 1'400.--. Tale importo è necessariamente comprensivo di un forfait per il mantenimento di una persona sola per un importo di fr. 986.-- (vedi art. 3 DELCAss) e dei restanti fr. 414.-- per l'affitto, anche se nella decisione comunale non viene operata una simile distinzione. Il comune giustifica questo importo

- 9 con una valutazione interna e d'intesa con il servizio sociale competente nonché con l'accordo dato dall'istante durante i colloqui precedenti il provvedimento. Non viene però preteso che il comune convenuto abbia a disposizione dei limiti massimi regionali per le spese di alloggio e tantomeno vengono proposte cifre concrete a suffragio della riduzione operata. Per quanto esposto in precedenza, un simile modo di agire non è difendibile. Se il comune ritiene che i costi della pigione siano troppo elevati ed opera quindi una riduzione, spetta allo stesso dimostrare che sul suolo comunale siano reperibili abitazioni idonee alla condizione dell'istante ed a un prezzo corrispondente alla spesa per l'affitto riconosciuta (vedi sulla problematica la decisione del Tribunale amministrativo U 16 101). Concretamente, il ricorrente ha stipulato un contratto per i 1. marzo 2017. Sapendo che i semestrali termini di disdetta scadono nei grigioni alla fine di marzo e di settembre, dall'istante era certo esigibile attendere la fine di marzo 2017 prima della sottoscrizione del contratto di affitto in parola, giacché a tale termine la probabilità di trovare un affitto confacente era più elevata. Naturalmente tale attesa avrebbe comportato l'ulteriore protrazione della presa a carico da parte del comune dei costi del pernottamento e della prima colazione, con però il vantaggio di poter eventualmente disporre di maggior scelta e quindi di trovare un alloggio più confacente. Se quindi il comune riesce a dimostrare che per il 1. marzo o il 1. aprile 2017 sul territorio comunale fossero stati disponibili appartamenti idonei più economici, la rispettiva riduzione del canone d'affitto, ovvero il calcolo del contributo mensile sulla base dell'affitto più conveniente, troverebbe la propria giustificazione e non darebbe adito a critiche. e) L'istante ha locata una casa di 120 m2 di superficie con quattro locali e doppi servizi oltre a cantina e solaio. Che per una persona sola tali dimensioni siano eccessive è palese e non viene neppure contestato. In tale contesto, il comune intravvede pertanto nell'atteggiamento assunto

- 10 dall'istante sottoscrivendo il contratto di locazione un abuso di diritto. In realtà, anche se l'appartamento in oggetto supera di gran lunga l'idoneità per una persona sola, il costo dell'affitto pari a fr. 1'150.-- non traduce la stessa sproporzione e il comune non è riuscito a dimostrare quanto pretende sulla base di concrete possibilità di alloggio per persone sole. Basti ricordare che nell'ambito delle prestazioni complementari, la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie per una persona sola non possono superare l'importo annuo di fr. 13'200.--, che ripartito su 12 mesi corrisponde a fr. 1'100.--. Con questo riferimento, questo Giudice intende semplicemente evidenziare che l'affitto in oggetto non è tanto sproporzionato da poter essere considerato a priori abusivo, salvo che il comune convenuto riesca a dimostrare quanto pretende. Fatto che però è propriamente rimasto indimostrato, giacché semplici supposizioni non sono proprie a comprovare la tesi di controparte. Diversa sarebbe la situazione qualora l'importo non avesse assolutamente alcuna relazione con gli affitti correnti per una persona sola. Vada al proposito rilevato che la pretesa avanzata dal comune e stando alla quale per una persona sola sarebbe esigibile il semplice affitto di una camera presso terzi, in base alle precedenti condizioni di vita dell'istante, non è difendibile in questi termini. Anche in regime di assistenza sociale, una persona sola ha diritto ad una possibilità di alloggio che le permetta un'esistenza dignitosa. La pretesa che l'alloggio sia a titolo esclusivo, almeno a lungo termine, non può in questo contesto essere vista come una richiesta eccessiva. Malgrado quindi l'indiscussa inidoneità dell'appartamento affittato per una persona sola, l'affitto in concreto preteso non è parimenti sproporzionato, nel senso di una prestazione che non ha alcuna relazione con quanto una persona sola possa effettivamente pretendere a titolo di spesa di locazione. In questo senso, fermo restando che l'affitto va considerato troppo elevato anche se non abusivo per una persona sola, la possibilità di una decurtazione è data dal momento che il comune riesca a dimostrare che l'istante aveva una possibilità di scelta più conveniente.

- 11 - Poiché l'importo dell'affitto non può essere qualificato come manifestamente abusivo, qualora il comune non dovesse oggettivamente essere in grado di dimostrare l'esistenza sul territorio comunale di un appartamento idoneo e più a buon mercato, la pigione in oggetto dovrebbe essere corrisposta almeno per la durata di sei mesi in conformità a quanto sancito all'art. 8 DELCAss. f) Evidentemente il fatto che l'istante abbia o meno presentato il proprio casellario giudiziario al locatore prima della sottoscrizione del contratto di affitto è ai fini del presente giudizio del tutto irrilevante. A prescindere dal fatto che la decisione di chiedere o meno un tale documento rientra nel margine discrezionale del proprietario della cosa da locare, non esiste un obbligo al riguardo e tantomeno commette un abuso di diritto la persona che non dà seguito ad una corrispondente richiesta. 4. a) Il comune convenuto difende il proprio operato invocando il consenso del ricorrente. Infatti, in occasione dei colloqui tenutisi il 20 e 23 aprile 2017 l'istante si sarebbe dichiarato d'accordo con la prestazione assistenziale mensile propostagli di fr. 1'400.--. Per il ricorrente invece, una persona nel bisogno non potrebbe essere parte contrattuale. Ambedue le tesi vanno disattese. Nel caso in oggetto, quanto stabilito tra le parti durante i colloqui che hanno preceduto l'emanazione della decisione non può essere considerato come un contratto di tipo orale. Il rapporto in questione è retto dal diritto pubblico. Con la presentazione di una domanda di assistenza sociale pubblica, l'istante ha dato avvio ad una procedura disciplinata dalla legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Una tale procedura poteva essere evasa, del tutto o parzialmente giusta quanto previsto all'art. 19 LGA, tramite transazione, per quanto le parti avessero la facoltà di disporre dell'oggetto della controversia o avessero comunque avuto a loro disposizione un margine discrezionale. Solitamente la transazione contiene, oltre all'indicazione

- 12 dell'accordo materiale sulla questione in discussione, l'espressa rinuncia all'impugnazione o la volontà di ritirare un eventuale rimedio giuridico qualora lo stesso fosse già pendente. b) Nell'ambito della presente controversia - fermo restando che non è scontata la possibilità di transigere sull'oggetto in discussione, essendo una delle parti in uno speciale rapporto di dipendenza dall'ente pubblico non è stata conclusa alcuna transazione tra le parti. Pertanto anche se l'istante si fosse in linea di principio dichiarato d'accordo con l'importo dell'aiuto sociale, non vi è agli atti alcuna conferma scritta che egli avrebbe parimenti rinunciato ad impugnare il provvedimento. Adendo le vie legali contro la decisione di assistenza l'istante non può allora essere considerato contravvenire a quanto pattuito precedentemente in quanto l'eventuale consenso prima dell'emanazione di una decisione non comporta la perdita del diritto a adire le vie legali. Una simile rinuncia, per quanto possibile, va redatta in forma di transazione scritta e deve essere inequivocabile. Che nell'evenienza concreta l'istante abbia espressamente rinunciato ad impugnare il provvedimento preso non viene preteso da nessuno per cui il ricorso intentato dall'istante non è abusivo. 5. Giusta la richiesta formulata dal servizio sociale, la prestazione assistenziale riguardante il mese di febbraio 2017 avrebbe dovuto ammontare a fr. 1'241.80. Nell'importo era incluso il forfait per il mantenimento di fr. 986.--, ridotto proporzionalmente ai 17 giorni di permanenza a O.1._____, per un ammontare di fr. 599.--, nonché le spese di alloggio che venivano calcolate sommando gli importi che l'istante aveva corrisposto per il pernottamento e la prima colazione e corrispondenti a fr. 642.--. Questo calcolo non si rivela però corretto. Il sostentamento dell'istante è incluso nel forfait per il mantenimento per cui le spese di alloggio non possono essere comprensive della prima colazione, giacché così facendo l'importo per il mantenimento viene illecitamente aumentato. Si rivela pertanto necessario distinguere,

- 13 eventualmente in modo fittizio, tra le spese di pernottamento computabili e quelle della prima colazione che vanno reputate incluse nel forfait per il mantenimento mensile. Ne risulta che anche il calcolo dell'assegno per il periodo dall'11 al 28 febbraio 2017 va rivisto. Poiché nella decisione impugnata all'istante non era neppure stato riconosciuto il diritto all'assistenza per il mese di febbraio 2017, questo rinvio non costituisce in ogni caso una reformatio in peius che avrebbe previamente richiesta l'audizione dell'interessato. 6. a) Giusta l'art. 18 LGA, gli interessati alla procedura sono tenuti a comportarsi in modo corretto nei confronti delle autorità e tra di loro, nonché ad evitare ogni comportamento litigioso e dilatorio intenzionale. L'avvio temerario o la conduzione temeraria di una procedura e l'offesa grave alla decenza nei confronti di autorità e di cointeressati vengono puniti dalla stessa autorità con un ammonimento o con una multa disciplinare fino a 1000 franchi. Nei propri scritti di ricorso, oltre ad essere inutilmente prolisso, l'istante attacca personalmente la vicesindaco che invece ha, congiuntamente al segretario comunale, correttamente sottoscritto le disposizioni del comune. Infatti, in applicazione all'art. 50 dello statuto organico comunale, la sindaco o chi ne fa le veci firma con il segretario comunale o con un municipale in modo vincolante per il comune. Nella crociata personale contro la vicesindaco, reputata una calunniatrice, l'istante le attribuisce, tramite un linguaggio ordinario e sprezzante: dilettantismo, incompetenza, abuso di potere, confusione nella gestione della partica, antinomie, un utilizzo a sproposito di locuzioni latine ed atteggiamenti di carattere inquisitorio. b) Anche se in una controversia debba essere ritenuta insita una certa animosità delle parti, questa non può sconfinare nel dileggio verso il giudice o le controparti. Nel caso in esame, lo stile di cui si è ripetutamente avvalso l'istante esula manifestamente dal linguaggio

- 14 colorato o fiorito di cui potrebbe far comunemente uso una delle parti al procedimento per puntualizzare la propria posizione. Le parole di scherno rivolte all'autorità intendevano indiscutibilmente screditare e sbeffeggiare l'operato di controparte e della municipale in particolare. Simili manifestazioni non sono tollerabili per cui con la presente decisione l'istante viene ammonito ai sensi dell'art. 18 LGA per offesa grave alla decenza nei confronti di controparte e invitato, qualora dovessero venire incoati altri procedimenti, a volersi in futuro astenere da simili eccessi ad a voler assumere nei confronti di controparte un atteggiamento più corretto e dignitoso. In caso di inadempienza questo Giudice si riserva il diritto di ritornagli gli scritti processuali affinché vengano eliminati i passaggi contrati all'art. 18 LGA. c) Relativamente alle altre accuse rivolte dall'istante all'autorità comunale, come la necessità di giustificare prelevamenti oltre i confini cantonali (vedi per un caso di contestazione del domicilio anche sulla base di regolari prelievi fatti esclusivamente lungo la zona di confine la sentenza del Tribunale amministrativo U 17 38) o le pretese ingerenze nella sfera personale, le stesse sono in larga misura del tutto ininfluenti ai fini del giudizio per cui non vi sono motivi per dilungarsi oltre sulle polemiche sollevate. 7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata va annullata. A partire dell'11 febbraio 2017, l'istante ha diritto ad una prestazione assistenziale. Per il calcolo del contributo assistenziale per il mese di febbraio e di quello a partire dal 1. marzo 2017 gli atti vengono rinviati al comune convenuto per la presa di una nuova decisione dopo l'espletamento dei necessari accertamenti nel senso esposto nei considerandi. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente giusta quanto sancito all'art. 73 cpv. 1 LGA. L'istante in

- 15 qualità di avvocato in una causa propria non ha diritto a indennità di parte, perché le indispensabili premesse non sono nell'evenienza date (DTF 125 II 518 cons. 5b e 110 V 72 cons. 7). Infatti, oltre a non aver dovuto dedicare all'evasione della presente pratica parte del tempo altrimenti destinato alla propria attività lucrativa, l'istante non ha neppure necessitato per la redazione degli scritti processuali di un dispendio di tempo tale da esulare dal normale quadro di quanto è - dal Tribunale federale - ritenuto normale nella gestione di una causa propria. In considerazione dell'esito del ricorso la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata. L'istante ha diritto all'assistenza sociale pubblica dall'11 febbraio 2017. Per la definizione della prestazione assistenziale spettante all'istante sia per una certa parte del mese di febbraio 2017 che a partire dal 1. marzo 2017 gli atti vengono ritornati al comune di O.1._____ per la presa di una nuova decisione dopo l'espletamento dei necessari accertamenti nel senso esposto nei considerandi. 2. A._____ viene ammonito ai sensi dell'art. 18 LGA per offesa grave alla decenza nei confronti di controparte. 3. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 320.-totale fr. 820.--

- 16 il cui importo sarà versato dal comune di O.1._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 4. Non vengono assegnate ripetibili. 5. [Vie di diritto 6. [Comunicazioni]

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