VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 15 71 3a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA dell'8 ottobre 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune di X._____, convenuto concernente assistenza sociale
- 2 - 1. A._____, 1963, è dal 1. gennaio 2014 al beneficio dell'assistenza sociale pubblica. A._____ è comproprietario con B._____ (in ragione della metà ciascuno) di una casa d'abitazione a Y._____ sul territorio del Comune di X._____. Fino al giugno 2015, nel calcolo del fabbisogno esistenziale del petente veniva computato anche il contributo pretendibile dalla partner B._____. 2. Tramite il servizio sociale, A._____ faceva domanda di prestazioni assistenziali per il periodo dal 1. luglio al 31 dicembre 2015, per un ammanco mensile di fr. 966.35. Il formulario di richiesta di prestazioni veniva accompagnato da uno scritto dell'operatrice sociale incaricata. Giusta detta comunicazione, il comune veniva reso attento al fatto che qualora la convivenza con B._____ fosse effettivamente giunta a conclusione, nulla avrebbe più giustificato la partecipazione di questa al minimo esistenziale del petente per un ammontare mensile di fr. 256.90. Con corriere separato datato 18 giugno 2015, A._____ informava il municipio di X._____ in merito al deterioramento della sua relazione con la convivente e dell'intenzione di voler vivere separato dalla compagna al piano terra della loro abitazione. Questo alloggio sarebbe però senza acqua calda e privo di cucina e quindi per farsi la doccia e cucinare sarebbe costretto a recarsi nell'appartamento occupato in precedenza. Una separazione spaziale della coppia non sarebbe per ambedue le parti finanziabile. 3. Con decisione 6 luglio 2015, il Comune di X._____ riconosceva al petente il diritto ad una prestazione assistenziale mensile di fr. 966.35 dal 1. luglio al 31 dicembre 2015. 4. Nel ricorso del 5 agosto 2015 (data del timbro postale), A._____ chiedeva che la sua prestazione assistenziale venisse aumentata dell'importo che
- 3 non riceverebbe più dalla convivente dal mese di luglio 2015. Non essendo più una coppia, dal mese di luglio 2015 B._____ non gli verserebbe più come in precedenza la propria parte di contributo per il di lui sostentamento. 5. Nella risposta di causa del 18 settembre 2015, il Comune di X._____ chiedeva la reiezione del ricorso. In primo luogo, la domanda di assistenza sarebbe stata accolta in ragione dell'ammontare di fr. 966.35, come richiesto dal servizio sociale sul modulo sottoscritto anche dal ricorrente. Inoltre, non sarebbero stati fatti accertamenti alcuni sulla reale situazione di A._____ e B._____, che comunque continuerebbero di fatto a condividere la stessa economia domestica, non essendo l'appartamento a piano terra abitabile e qualificabile come un'unità abitativa propria. Anche il fatto che la prestazione assistenziale venga ancora sempre versata sul conto della pretesa ex partner non deporrebbe certo per una reale separazione della coppia. Considerando in diritto: 1. La controversia verte sulla questione di sapere se il calcolo del contributo assistenziale sia stato fatto correttamente relativamente al computo nelle entrate del ricorrente - di un importo di fr. 256.90, dovutogli a titolo di prestazione assistenziale da parte dalla persona con la quale l'istante convive. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Non essendo dato sapere per quanto tempo ancora l'istante faccia valere pretese di assistenza sociale, il valore litigioso si definisce annualizzando la controversa
- 4 prestazione (vedi sentenza del Tribunale amministrativo U 14 92). Poiché il valore litigioso così definito (fr. 256.90 x 12 = fr. 3'082.80) non supera la soglia di fr. 5'000.--, la presente controversia rientra nell'ambito di competenze che spettano al giudice unico. 2. a) Giusta l'art. 1 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CS 546.270), per la valutazione dell'assistenza da parte del comune competente ai sensi dell'articolo 2 della legge sono determinanti i Concetti e indicazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale per il calcolo dell'aiuto sociale (COSAS) dell'aprile 2005 incluso il capitolo "Guida pratica" con le concretizzazioni e limitazioni previste dalle DELCAss. In base a dette direttive, nel caso di un concubinato stabile, e se solo uno dei conviventi è beneficiario del sostegno sociale, il reddito e la sostanza del partner non beneficiario possono essere tenuti in debita considerazione. Questo computo è stato confermato sia dal Tribunale amministrativo sia dal Tribunale federale. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 cons. 2.2 e per la prassi cantonale le sentenze del Tribunale amministrativo U 14 69 e U 11 31). b) Nell'evenienza, le parti concordano su tale principio. L'istante fa però valere che dal mese di luglio 2015, dopo la rottura della loro relazione, la convivente non gli verserebbe più tale importo. Egli vivrebbe da allora nell'appartamento al piano terreno dell'abitazione anche se, essendo tale
- 5 alloggio privo di acqua calda e cucina, farebbe ritorno all'appartamento al piano superiore per lavarsi e cucinare. Dal canto suo, il comune convenuto considera poco credibile che l'istante si sia trasferito al piano terreno dell'immobile, non potendo tali spazi essere definiti abitabili in assenza di acqua calda e cucina. In realtà, la casa in comproprietà non disporrebbe di due appartamenti, ma andrebbe considerata come un'unica unità abitativa. Del resto l'immobile sarebbe da sempre stato considerato nella sua globalità come una sola unità per cui disporrebbe di un unico allacciamento all'acqua potabile e alla canalizzazione e di un unico contatore per il consumo di energia. Pertanto il ricorrente vivrebbe di fatto ancora sempre nella stessa economica con la comproprietaria dell'immobile. c) La tesi sostenuta dal comune quanto all'esistenza di un'unica economia domestica è però irrilevante ai fini del giudizio. Decisiva è la questione di sapere se l'istante e la persona con cui divide l'economia domestica siano ancora unite da un vincolo che presupponga anche l'aiuto e l'appoggio reciproci o se invece i due coinquilini formino semplicemente una economia domestica in comune, come quella che potrebbero costituire due persone distinte che affittano congiuntamente un appartamento. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. Infatti anche due coniugi possono vivere in appartamenti separati pur avendo dei chiari obblighi di assistenza reciproca (DTF 134 V 369 cons. 7.1 e 124 III 52 cons. 2a/aa). Come quindi per l'obbligo di assistenza stabilito dalla legge, anche per quello vigente tra concubini è comunque necessario che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. In DTF 137 V 82 cons. 5.5, situazione per molti versi analoga alla presente, il Tribunale federale non riteneva possibile paragonare ad una coppia
- 6 sposata due persone divorziate che però continuano a vivere in comunione domestica per motivi finanziari (vedi anche DTF 134 V 369 cons. 7.1). Pertanto, dal momento che la relazione viene rotta e che i due partner decidono di proseguire le loro esistenze separatamente, tale obbligo di assistenza reciproco viene a cadere, anche se le due persone dovessero continuare a coabitare (parzialmente) lo stesso appartamento. Nei casi in cui la convivenza perdura, per motivi economici come nell'evenienza, le parti passano da una comunione domestica ad una economia domestica comune. d) Per chiarezza vada precisato che i vantaggi economici che le parti traggono dalla vita in comune - come dei semplici coinquilini o come una coppia - vengono già tenuti in considerazione nel calcolo dell'aiuto sociale in virtù di quanto previsto all'art. 3 DELCAss. Giusta detto disposto, il forfait per il mantenimento mensile varia a seconda della grandezza del nucleo familiare. Concretamente questo significa che l'istante, in quanto facente parte di un nucleo familiare di due persone, ha diritto ad un importo forfettario per il mantenimento di fr. 1'509 diviso due, ovvero di fr. 755.--, come indicato sul foglio di calcolo. Il diritto di una persona che invece vive da sola è ben diverso e ammonta a fr. 986.--. Non è pertanto il vantaggio della vita in comune ad essere qui controverso, giacché tale vantaggio economico è comunque già stato debitamente considerato giusta la normativa legale applicabile. 3. Nell'evenienza in oggetto, se quindi l'istante si fosse effettivamente separato dalla compagna, il di lei obbligo di mantenimento nei suoi confronti verrebbe effettivamente a cadere. Malgrado il comune convenuto sia stato reso attento sia dal servizio sociale che dall'interessato stesso alla problematica relativa alla eventuale separazione della coppia, nel provvedimento impugnato non viene fornita
- 7 alcuna motivazione a giustificazione della decisione presa. Nella misura in cui nel proprio ricorso l'istante ribatte di aver scritto una lettera al comune e di non aver mai ricevuto risposta, è chiaro che vien fatta valere a giusta ragione una violazione del suo diritto di audizione. In base al provvedimento preso è, infatti, impossibile stabilire quali siano i motivi che abbiano spinto l'esecutivo il 6 luglio 2015 ad ignorare la richiesta fatta il 18 giugno 2015 ed a decidere come è stato fatto. In quanto garanzia costituzionale di natura formale, la violazione del diritto di audizione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso (DTF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 187 cons. 2.2 e rinvii nonché 121 I 330 cons. 2a). Questa prassi, pure consacrata a livello cantonale in PTA 1987 no. 84, veniva poi precisata (PTA 1996 no. 107 e 1997 no. 7) - in armonia alla prassi a livello federale - nel senso che il Tribunale amministrativo ha considerato necessario ponderare - nell'ambito di tale problematica - anche il principio dell'economia procedurale, il fatto di sapere se il ricorrente abbia avuta la possibilità di proporre i propri argomenti davanti ad un'istanza che gode di piena cognizione, se la lesione in questione vada qualificata come grave e se dal ritorno degli atti all'autorità inferiore sia dato attendersi altro che un semplice dispendio procedurale fine a se stesso. A determinate condizioni quindi, il vizio procedurale può essere sanabile in questa sede (DTF 137 I 195 cons. 2.3.2, 136 V 117 cons. 4.2.2.2, 133 I 201 cons. 2.2 e sentenze del Tribunale amministrativo R 14 113 e 158). Nell'evenienza la questione di sapere se il vizio è sanabile in questa sede può restare aperta in quanto gli atti vanno comunque rinviati al comune convenuto per una nuova decisione di merito motivata. 4. a) Giusta la motivazione fornita in sede di ricorso, il comune dubita però dell'affermazione fatta dal ricorrente già perché - nella domanda di assistenza presentata e sottoscritta dall'interessato stesso - verrebbe
- 8 omesso di decurtare il contributo della compagna dalle entrate del petente, lasciando tale importo invariato come in precedenza. In effetti, la richiesta presentata dal servizio sociale, ma firmata anche dal ricorrente in data 18 giugno 2015 chiedeva il riconoscimento di una prestazione di fr. 966.35, richiesta che il comune accoglieva completamente riconoscendo al petente esattamente l'importo preteso. E' quindi indubbiamente contradditorio l'atteggiamento assunto dall'istante, che ancora il 18 giugno 2015 chiedeva però al comune di decidere diversamente dalla richiesta presentata, avendo intenzione di separarsi dalla compagna. Anche il servizio sociale competente, nello scritto accompagnatorio alla richiesta di assistenza, si limita a scegliere la forma condizionale quanto all'eventuale separazione dell'istante. In questo senso è quindi vero che la pretesa dell'istante contraddice la richiesta presentata. D'altro canto va anche ammesso che nel giugno 2015 l'istante sembrava parlare dell'imminente separazione, mentre nell'agosto 2015 sosteneva di essersi anche definitivamente separato dal mese di luglio precedente. Tale cronologia potrebbe in parte spiegare la richiesta fatta, giacché nel corso del mese di giugno la separazione sembrava imminente, ma non ancora portata a compimento. b) Per le richieste di assistenza precedenti alla seconda metà del 2015, i contributi erano stati versati sul conto dalla Banca cantonale grigione intestato alla compagna del ricorrente. Per il comune però, la richiesta fatta il 22 giugno 2015 - di versare la prestazione sociale come sempre fatto in precedenza sul conto della convivente - sconfesserebbe quanto il ricorrente afferma. In effetti, anche per questo Giudice tale indicazione si urta con la pretesa intenzione addotta dall'istante di condurre vite ed esistenze separate. Il fatto che il ricorrente voglia che il proprio contributo assistenziale venga versato sul conto della convivente testimonia una affinità, confidenza e dipendenza dall'altro partner che mal si concilia con
- 9 la pretesa separazione. L'enorme dipendenza che una simile scelta comporta non depone propriamente per una completa indipendenza, soprattutto economica dall'altra partner, anche se solo questo elemento non permette ancora di concludere che la convivente dell'istante lo sostenga anche con i propri mezzi finanziari o si senta tenuta a farlo. Ne consegue che il motivo addotto dal comune per ignorare la pretesa separazione dei due concubini non permette di concludere nel senso preteso, anche se la deduzione che è stata tratta è per certi versi comprensibile. c) Per il resto il comune ritiene che neppure l'operatrice sociale abbia saputo accertare con sicurezza se la relazione tra istante e convivente era effettivamente stata rotta. Tale argomentazione non giova però alla tesi di ricorso. Nello scritto del 22 giugno 2015, il comune veniva reso attento alla problematica della separazione ed alla necessità, nel caso in cui tale separazione fosse stata effettiva, di operare un calcolo del contributo assistenziale senza il sostegno della convivente. In questo senso, da parte del servizio sociale era stato fatto quanto è pretendibile. La definitiva decisione in merito al contributo assistenziale spetta al comune ed è pertanto a questo che compete la definizione della fattispecie determinante oltre quanto è riferibile al semplice calcolo della prestazione fatto dall'operatrice sociale. Prima della presa del provvedimento impugnato, il comune sapeva che la situazione di convivenza dell'istante non era chiara. Anziché accertare la situazione determinante, la parte convenuta si è limitata a trarre deduzioni da fatti a lei noti, senza però avere dei chiari elementi di giudizio a sua disposizione. Infatti sia i termini della richiesta che il versamento sul conto della convivente non permettono dei giudizi conclusivi in merito alla continuazione della vita di coppia.
- 10 d) Giustamente il comune avrebbe dovuto indagare la questione e decidere sul diritto all'assistenza per la seconda metà del 2015 in base alle risultanze degli accertamenti fatti. Evidentemente, qualora due persone continuino ad abitare (almeno parzialmente) gli stessi spazi risulta oltremodo difficile stabilire se si tratti di una semplice economia domestica comune o di una convivenza nel senso di una comunione domestica. Nel caso di specie, anche una verifica dell'abitabilità del secondo appartamento in base al consumo di acqua o di elettricità è esclusa, beneficiando tutto lo stabile di un solo allacciamento e dividendo comunque gli interessati degli spazi comuni. In ogni caso, onde chiarire la questione l'autorità avrebbe perlomeno potuto sentire la convivente o interrogarla sulla presunta cessazione del pagamento di fr. 256.90 a favore del ricorrente. In questo senso gli atti sono rinviati al comune convenuto affinché decida nuovamente sull'entità del contributo assistenziale di cui l'istante ha diritto dal 1. luglio al 31 dicembre 2015, dopo aver eseguito gli accertamenti necessari e sulla base di un provvedimento debitamente motivato. 5. In conclusione, il ricorso è accolto e la decisione impugnata viene annullata. Gli atti vengono ritornati al comune convenuto per la presa di un nuovo provvedimento dopo aver esperito i necessari accertamenti. In principio, i costi occasionati dal presente procedimento dovrebbero seguire la soccombenza giusta quanto previsto all'art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100). Considerato però che il comune ha in primo luogo accolto la richiesta presentata e quindi dato seguito alla domanda dell'istante, si rinuncia in questa sede al prelievo di spese di procedura. Il Giudice unico decide:
- 11 - 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata. Gli atti vengono rinviati al comune convenuto per la presa di una nuova decisione motivata dopo aver condotto i necessari accertamenti. 2. Non vengono prelevate spese di procedura. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]