Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 02.04.2019 S 2019 8

2. April 2019·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,094 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

indennità per insolvenza | Arbeitslosenversicherung

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 8 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuario Paganini SENTENZA del 2 aprile 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente indennità per insolvenza

- 2 - 1. Dal 15 novembre 2017 al 31 marzo 2018 A._____ era impiegato presso la ditta B._____ SA. 2. In data 1° ottobre 2018 A._____ e la sua ex datrice di lavoro B._____ SA convenivano, a compenso delle pretese salariali scoperte e a esclusione di ulteriori pretese, una cessione limitatamente all'importo di fr. 11'500.-- di un credito che la ex datrice di lavoro avrebbe vantato nei confronti della C._____ SA. 3. Il 26 ottobre 2018 veniva dichiarato il fallimento sulla B._____ SA. 4. Il 5 novembre 2018 A._____ rivendicava presso la Cassa di disoccupazione dei Grigioni un diritto a indennità d'insolvenza per salari arretrati e ore supplementari. 5. Il 15 novembre 2018 la Cassa di disoccupazione respingeva la domanda d'indennità per insolvenza, siccome il 1° ottobre 2018 A._____ avrebbe stipulato un accordo con la sua ex datrice di lavoro secondo cui non vanterebbe più alcuna pretesa nei suoi confronti. 6. Contro di essa il 22 novembre 2018 A._____ sollevava opposizione all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML). Egli adduceva che sarebbe stato vittima di un raggiro da parte della sua ex datrice di lavoro. Contrariamente al contratto di cessione di credito pattuito con essa a pagamento delle pretese dovutegli, essa non sarebbe creditrice bensì debitrice della C._____ SA per un importo di fr. 21'500.--. Di conseguenza, non avrebbe ricevuto i soldi che gli spettano. 7. Con decisione 16 gennaio 2019 l'UCIAML respingeva l'opposizione. Come motivazione esso argomentava che, con la cessione della pretesa, la datrice di lavoro avrebbe adempito il credito salariale dovuto.

- 3 - 8. Contro questa decisione il 28 gennaio 2019 A._____ (ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo l'accoglimento della domanda d'indennità di disoccupazione per insolvenza (e con ciò l'annullamento della decisione impugnata). Egli riconosceva di aver acquisito un credito dalla ex datrice di lavoro. Tuttavia, l'incasso non sarebbe andato a buon fine. Di conseguenza, al momento della dichiarazione di fallimento della ex datrice di lavoro, egli sarebbe ancora stato titolare del credito verso la datrice di lavoro. 9. Nella presa di posizione del 18 febbraio 2019 l'UCIAML (convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso. Essenzialmente esso sosteneva che nella cessione di credito del 1° ottobre 2018 il ricorrente avrebbe confermato esplicitamente di non pretendere più nulla dalla ex datrice di lavoro. Se e in che misura la ex datrice di lavoro vantava un credito nei confronti della C._____ SA, non potrebbe essere verificato in questo procedimento. 10. In sede di replica, il 28 febbraio 2019 il ricorrente puntualizzava le proprie allegazioni. 11. Il 12 marzo 2019 il convenuto rinunciava all'inoltro di una duplica. Considerando in diritto: 1. Oggetto di impugnazione è la decisione 16 gennaio 2019 del convenuto quale servizio cantonale ai sensi della legislazione federale (art. 1 dell'ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione (CSC; 545.270), la quale ricade nella competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni (art. 1 cpv. 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0], art. 2 e art. 56 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

- 4 sociali [LPGA; RS 830.1]; art. 100 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 128 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02]; art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La legittimazione del ricorrente quale destinatario della decisione impugnata è pacifica (art. 59 LPGA). Essendo tempestivo (art. 60 LPGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 61 lett. b LPGA) il ricorso è dunque ricevibile. 2. I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali (art. 51 cpv. 1 lett. a LADI). L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti (art. 52 cpv. 2 LADI). Per avere diritto all'indennità per insolvenza, il lavoratore deve essere ancora titolare dei crediti al momento della dichiarazione di fallimento (Prassi LADI II B14 cpv. 1). 3.1. Nel caso di specie è indiscusso che l'ex datrice di lavoro del ricorrente gli ha ceduto un credito di fr. 11'500.-- per mezzo di un accordo di cessione di credito da essi sottoscritto il 1° ottobre 2018 (doc. 5 convenuto), quindi prima della dichiarazione di fallimento sulla ex datrice di lavoro (B._____ SA) pronunciata dal Presidente del Tribunale regionale il 26 ottobre 2018. Secondo la clausola 2 di detto accordo, con la cessione il ricorrente dichiara di non vantare più alcuna pretesa nei confronti della cedente. 3.2. Se il credito ceduto in pagamento dei salari dovuti effettivamente sussiste, è una questione di diritto privato che il Tribunale delle assicurazioni non può dirimere. Ammettendo che, come verosimilmente emerge dagli atti (cfr.

- 5 lettera della C._____ SA alla B._____ SA del 7 novembre 2018 [doc. 10 convenuto]) il credito nei confronti della C._____ SA ceduto in pagamento non sussiste, la possibile pretesa da responsabilità verso la B._____ SA per l'esistenza del credito non è più vantabile, dopo che essa, in seguito a sospensione per mancanza di attivi, è stata liquidata e radiata dal registro di commercio. Nonostante questo presumibile esito sfortunato per il ricorrente, determinante dal profilo giuridico-assicurativo è solamente il fatto che, al momento dell'apertura del fallimento della B._____ SA, il ricorrente non vantava (più) nessuna pretesa salariale nei confronti di essa, ma al limite una pretesa per responsabilità. Le condizioni per un'indennità di insolvenza non sono perciò adempite. 4. In conclusione, in rigetto del ricorso il rifiuto d'indennità per insolvenza va confermato. 5. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. Il convenuto non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

S 2019 8 — Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 02.04.2019 S 2019 8 — Swissrulings