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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 28.05.2019 S 2019 30

28. Mai 2019·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·767 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

contributi LPP | berufliche Vorsorge

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 30 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuario Paganini SENTENZA del 28 maggio 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, attrice contro B._____, convenuta concernente contributi LPP

- 2 considerato: - che con istanza 22 marzo 2019 l'attrice chiedeva di condannare la convenuta al pagamento degli arretrati dei contributi LPP per un importo pari a fr. 20'855.50 oltre a interessi del 5 % dal 1° agosto 2018 più interessi di fr. 1'102.50 al 31 luglio 2018 nonché spese di regolamentazione di esecuzione e altri costi; inoltre l'attrice chiedeva il rigetto dell'opposizione presentata nell'esecuzione n. 20183120 dell'Ufficio d'esecuzione di X._____; spese e ripetibili a carico della convenuta, - che entro il termine assegnatoli e a tutt'oggi la convenuta non ha introdotto alcuna presa di posizione, - che la competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni di giudicare su questa lite è data (art. 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP; RS 831.40] e art. 63 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]), - che nel 2011 la convenuta aderiva all'attrice tramite contratto di adesione (doc. 1 attrice), impegnandosi così a corrispondere all'attrice i dovuti contributi, - che l'attrice ha documentato gli arretrati scoperti al 31 dicembre 2017 pari a fr. 20'855.50 con interessi al 31 luglio 2018 pari a fr. 1'102.50 (doc. 6), - che nelle controversie tra istituti di previdenza e datori di lavoro – come nel caso di specie – vige il principio inquisitorio (art. 73 cpv. 2 LPP), limitato tuttavia dall'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 cons. 2, 122 V 150 cons. 1a con riferimenti), per cui la datrice di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata, - che il conteggio finale seguito all'annullamento del contratto al 31 dicembre 2017 è rimasto incontestato da parte della convenuta, - che non sussiste alcun motivo per dubitare che la totalità dei contributi fatturati da parte dell'attrice alla convenuta sia conforme alla LPP e a quanto concordato dalle parti nel contratto d'adesione e nei rispettivi regolamenti.

- 3 - - che gli interessi di mora annuali del 5 % richiesti dall'attrice si fondano sul contratto di adesione (cifra 12) e sulla legge (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP e art. 104 cpv. 1 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; CO; RS 220]), - che oltre agli interessi già maturati fino al 31 luglio 2018 pari a fr. 1'102.50 sono dovuti gli interessi di mora del 5 % a partire dal 1° agosto 2018 (data in cui l'attrice ha verosimilmente aperto l'esecuzione), - che secondo contratto (Regolamento delle spese [doc. 1 attrice]) la convenuta deve all'attrice inoltre le spese per l'esecuzione pari a fr. 300.--, - che per questi motivi l'azione va accolta e l'opposizione nella procedura d'esecuzione integramente rigettata, - che la convenuta, stando agli atti, ha ignorato il sollecito di pagamento (doc. 8 attrice) e quindi provocato l'avvio di una procedura esecutiva e, facendo opposizione, obbligato l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria per poi neppure intervenire nella causa, per cui va ritenuto che essa abbia agito con estrema leggerezza (cfr. DTF 124 V 285 cons. 4b), - che in queste circostanze, in deroga alla regola di gratuità della procedura di cui all'art. 73 cpv. 2 LPP, la convenuta è tenuta al pagamento di spese di giustizia (cfr. per questa prassi sentenza del Tribunale amministrativo S 18 110 del 16 ottobre 2018 cons. 5.1 con riferimenti), che in questo caso vengono fissate a fr. 700.--, Il Tribunale decide: 1. L'azione è accolta e la B._____ viene obbligata a versare alla A._____ fr. 20'855.50 oltre a interessi del 5 % dal 1° agosto 2018 più interessi di fr. 1'102.50 al 31 luglio 2018 nonché spese per l'esecuzione di fr. 300.--. 2. È rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 20183120 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa per l'importo complessivo di

- 4 fr. 20'855.50 oltre a interessi del 5 % dal 1° agosto 2018 e interessi di fr. 1'102.50 al 31 luglio 2018 nonché spese per l'esecuzione di fr. 300.--. 3. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 700.-- - e le spese di cancelleria di fr. 124.-totale fr. 824.-il cui importo sarà versato dalla B._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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