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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 04.11.2019 S 2019 20

4. November 2019·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·609 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

prestazioni assicurative LAMal | Krankenversicherung

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 20 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 4 novembre 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'avv. Leandro Noi, ricorrente contro B._____ SA, convenuta concernente prestazioni assicurative LAMal,

- 2 - Considerato: - che per questa vertenza è competente il giudice unico, poiché il ricorso – come si vedrà più sotto – è evidentemente inammissibile (art. 18 cpv. 3 legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]), - che con decisione formale 5 dicembre 2018 B._____ SA rifiutava ad A._____ il rimborso dei trattamenti medici avvenuti in Italia dal 30 marzo al 2 aprile 2015 per un importo totale di fr. 20'981.20, siccome detti trattamenti non avrebbero costituito un'urgenza, - che il 7 gennaio 2019 A._____ sollevava opposizione contro di detta decisione, chiedendo tra l'altro in via formale l'emissione di una prossima decisione favorevole in italiano, - che il 30 gennaio 2019 B._____ SA notificava ad A._____ una decisione formale datata 30 gennaio 2019 (ricevuta il 1° febbraio 2019) redatta in italiano e con possibilità di impugnazione tramite opposizione all'assicuratrice stessa, - che contro questa decisione il 28 febbraio 2019 A._____ (qui di seguito: ricorrente) inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, - che nella presa di posizione del 1° aprile 2019 B._____ SA (qui di seguito: convenuta) segnalava, in particolare, che la decisione impugnata sarebbe soltanto una traduzione della decisione 5 dicembre 2018, - che la decisione 30 gennaio 2019 in lingua italiana è una decisione formale praticamente identica a quella del 5 dicembre 2018, e non una decisione su opposizione impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo, come emerge dall'intestazione, dalla motivazione, dalla mancanza di dispositivo – in cui figuri un rigetto dell'opposizione – e dal rimedio giuridico (possibilità di impugnazione davanti all'assicuratore), - che nel frattempo la convenuta ha emanato la decisione su opposizione datata 14 agosto 2019 contro cui il ricorrente ha a sua volta presentato

- 3 ricorso al Tribunale amministrativo (procedura S 19 96 sospesa con decreto ordinatorio 25 ottobre 2019 fino all'evasione di questa procedura), - che il presente ricorso avverso una decisione formale impugnabile con opposizione dinanzi all'assicuratore è (evidentemente) inammissibile, - che la procedura è gratuita (art. 61 lett. a legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]), - che giusta l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente non ha diritto al rimborso delle ripetibili perché soccombente, - che malgrado i chiari elementi costituenti una decisione formale (e non su opposizione) sopra indicati, le circostanze addotte dal ricorrente erano atte a indurlo a ritenere detta decisione formale una decisione su opposizione, - che, infatti, rispetto alla decisione in tedesco del 5 dicembre 2018 nella decisione formale in italiano qui impugnata del 30 gennaio 2019 si è aggiunto il trafiletto inerente l'irrilevanza dell'economicità dei trattamenti all'estero, che è evidentemente una risposta all'argomentazione nell'opposizione del 7 gennaio 2019, - che inoltre la convenuta ha notificato la decisione impugnata 30 gennaio 2019 per raccomandata e senza lettera di accompagnamento, - che ciononostante il ricorrente avrebbe dovuto rinunciare a questa procedura al più tardi al ricevimento della presa di posizione della convenuta datata 1° aprile 2019, - che viste le circostanze straordinarie del caso, in deroga alla regola legale, si giustifica un indennizzo per l'inoltro cautelare di un ricorso a favore del ricorrente pari all'importo forfettario di fr. 800.--,

- 4 - Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La procedura è gratuita. 3. B._____ SA versa ad A._____ fr. 800.-- a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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