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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 24.03.2020 S 2019 133

24. März 2020·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,271 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

indennità per insolvenza | Arbeitslosenversicherung

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 133 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Presidenza Racioppi Giudici Meisser, Pedretti Attuario Rogantini SENTENZA del 24 marzo 2020 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'Avvocato Leandro Noi, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, resistente concernente indennità per insolvenza

- 2 - Fattispecie: 1. In data 8 maggio 2019 il giudice unico del Tribunale regionale Maloja pronunciò il fallimento della C._____ AG ora in liquidazione a far tempo dall'8 maggio 2019 alle ore 14.00. A._____ aveva concluso un contratto di lavoro a tempo determinato con tale società per il periodo dal 10 aprile 2018 al 21 dicembre 2018. Il 30 settembre 2018 A._____ subì un incidente, cosicché nel seguito percepì un'indennità giornaliera dalla SUVA per il periodo rimanente. 2. In seguito alla menzionata dichiarazione di fallimento sulla C._____ AG, il 14 maggio 2019 A._____ presentò una domanda di indennità per insolvenza alla Cassa di disoccupazione dei Grigioni, la quale respinse l'istanza con decisione del 28 maggio 2019 (act. B.3), ritenendo innanzitutto che l'assicurato non avrebbe soddisfatto l'obbligo di ridurre il danno. 3. Contro questa decisione, notificata per Posta A Plus, A._____ fece presentare opposizione all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (nel seguito: UCIAML) il 2 luglio 2019 (act. C.5), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione di un'indennità come richiesta per il periodo dal 1° settembre 2018 al 21 dicembre 2018 sotto protesta di spese e ripetibili. 4. L'UCIAML entrò nel merito dell'opposizione, ritenendola espressamente tempestiva, e la respinse con decisione del 28 ottobre 2019 (act. B.2), senza riconoscere spese ripetibili. 5. In data 19 novembre 2019 A._____ ha fatto interporre ricorso avverso quest'ultima decisione dell'UCIAML al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (act. A.1), chiedendone l'annullamento, l'erogazione di un'indennità per insolvenza per il mese di settembre 2019 [recte: verosimilmente 2018] e il riconoscimento di spese ripetibili.

- 3 - 6. Invitato a presentare osservazioni, con scritto del 10 dicembre 2019 (act. A.2) l'UCIAML ha chiesto la reiezione del ricorso con liquidazione delle spese a norma di legge, ribadendo che l'opposizione sarebbe stata tempestiva ma infondata. 7. Le parti hanno rinunciato a presentare una replica (act. A.3) rispettivamente una duplica (act. A.4). 8. Su sollecito del giudice dell'istruzione dell'11 febbraio 2020 (act. D.6), in data 17 febbraio 2020 (act. A.5) l'UCIAML ha trasmesso ulteriori atti non inoltrati in precedenza, fra cui l'elenco delle spedizioni postali eseguite il 28 maggio 2019 anonimizzato nonché l'estratto Track&Trace della Posta CH SA della spedizione per Posta A Plus N.1_____ al Sindacato Syna a Coira (act. C.8), dal quale risulta una notifica fatta il 29 maggio 2019 alle ore 05.20 tramite casella postale. 9. Con scritto del 20 febbraio 2020 (act. A.6) il ricorrente ha contestato l'ammissibilità di nuove prove prodotte dall'UCIAML. Ha ritenuto in via eventuale che se, per denegata ipotesi, dovessero essere ammesse, per quanto attiene all'attestazione di notifica contesterebbe che la stessa concerna la decisione della Cassa di disoccupazione inoltrata al ricorrente. Sostiene piuttosto che la notifica di detta decisione sarebbe avvenuta il 3 giugno 2019 come attestato dal timbro apposto dal Sindacato Syna (act. B.3 e B.7), come già ammesso dallo stesso UCIAML e prima dalla Cassa di disoccupazione nelle loro rispettive decisioni qui impugnate. 10. Il 24 febbraio 2020 il giudice dell'istruzione ha sollecitato l'UCIAML di trasmettere la lista di tutti gli invii tramite Posta A Plus della Cassa di disoccupazione tra il 28 maggio 2019 e il 2 giugno 2019 (act. D.8). Lo stesso giorno ha sollecitato il ricorrente di inoltrare la busta con la quale la Cassa di disoccupazione ha inviato la decisione del 28 maggio 2019 al Sindacato Syna (act. D.9).

- 4 - 11. In data 5 marzo 2020 il ricorrente ha inoltrato ciò che dichiara sarebbe stata la busta d'invio della decisione della Cassa di disoccupazione ricevuta dal suo patrocinatore (act. A.7). Su di essa figura un timbro postale del 29 maggio 2019 e secondo l'estratto Track&Trace allegatovi, la spedizione con il N.2_____ è stata notificata il 31 maggio 2019 alle ore 5.13 tramite casella postale. 12. L'indomani l'UCIAML ha trasmesso tre liste (una per giorno) parzialmente anonimizzate di tutti gli invii tramite Posta A Plus della Cassa di disoccupazione per il periodo dal 28 maggio 2019 al 2 giugno 2019 (act. C.10, C.11 e C.12). Dalle tre liste risultano le seguenti due spedizioni all'indirizzo del Sindacato Syna: la prima in data 28 maggio 2019 con il già menzionato n. N.1_____ e la seconda in data 29 maggio 2019 con il n. N.2_____ anch'esso già menzionato sopra. Nel suo scritto del 6 marzo 2020 (act. A.8) l'UCIAML dichiara di aver ricevuto 13 domande di indennità per insolvenza concernenti la C._____ AG. Quattro dei richiedenti sarebbero stati rappresentati da un sindacato, di cui tre dal Sindacato Syna, di cui due avrebbero ricevuto la decisione proprio in quel periodo: il primo con decisione del 28 maggio 2019, il secondo con decisione del 29 maggio 2019. 13. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerandi: 1. Oggetto della presente procedura è la decisione su opposizione del 28 ottobre 2019 dell'UCIAML quale servizio canzonale ai sensi della legislazione federale (art. 1 dell'Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione del 30 giugno

- 5 - 2009 [CSC 545.270]). Essa è impugnabile mediante ricorso giusta gli artt. 56 segg. della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), dichiarati applicabili giusta l'art. 2 LPGA in unione con l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0). La decisione compete al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 57 LPGA, art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100] e art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l'art. 128 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02]). La legittimazione del ricorrente quale destinatario della decisione impugnata è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso, inoltrato il 19 novembre 2019, è chiaramente tempestivo (art. 60 LPGA) e risponde ai presupposti formali di cui all'art. 61 lett. b LPGA, di conseguenza è ricevibile. 2. Giova rammentare dapprima che nel diritto delle assicurazioni sociali vige la massima dell'ufficialità. Anche la procedura dinanzi a codesto Tribunale delle assicurazioni è retta dal principio inquisitorio (vedi gli artt. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA nonché l'art. 11 LGA; cfr. anche l'art. 61 lett. d LPGA). Il tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente. Il giudice ha la facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno inoltrato (cfr. fra tante la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino 32.2019.21 del 20 gennaio 2020 consid. 2.4 con rinvii). L'esame d'ufficio vale a maggior ragione per gli aspetti formali e procedurali. Vanno in particolare esaminati il rispetto dei termini e delle forme, anche per quanto riguarda la procedura d'opposizione precedente a quella presente di ricorso. A tale scopo, come detto, il tribunale è libero ed è anzi

- 6 tenuto ad assumere le prove necessarie per il giudizio, cosicché le censure del ricorrente di asserita inammissibilità dei documenti inoltrati dopo il suo rinuncio alla replica e quello dell'UCIAML alla duplica si rivelano manifestamente infondate. 3. A proposito degli aspetti formali si rileva difatti che non vi è certezza sulla data di spedizione della decisione della Cassa di disoccupazione del 28 maggio 2019 che in seguito ha fatto oggetto di opposizione all'UCIAML. In base agli atti disponibili – trasmessi dall'UCIAML in parte solo su espresso sollecito da parte del giudice dell'istruzione – risulta in modo chiaro unicamente che detta decisione è stata trasmessa con Posta A Plus e rimessa nella casella postale del Sindacato Syna. Riguardo alla tempistica della notifica non è invece sicuro quando essa sia avvenuta. Visti gli atti (act. C.10, C.11 e C.12) e sentite le dichiarazioni dell'UCIAML in nome della Cassa di disoccupazione, entrano tuttavia seriamente in domanda soltanto due ipotesi: o detta decisione è stata spedita con la busta con il numero di spedizione N.1_____ in data 28 maggio 2019 ed è così stata notificata l'indomani, il 29 maggio 2019, oppure invece è stata spedita con la busta con il numero di spedizione N.2_____ soltanto il 29 maggio 2019 ed è così stata consegnata il 31 maggio 2019. In entrambi casi è palese che l'opposizione, presentata all'UCIAML soltanto in data 2 luglio 2019 (data apposta sull'opposizione, act. C.5) e presa in consegna dall'UCIAML il 5 luglio 2019 (vedi timbro apposto sull'opposizione), era tardiva. Difatti nella prima ipotesi il termine sarebbe cominciato a decorrere il 30 maggio 2019 e nella seconda il 1° giugno 2019, in ambedue i casi però sarebbe scaduto il 1° luglio 2019 (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA). Poco importa a tal proposito che il ricorrente si sia basato, per il suo calcolo del termine d'opposizione, sulla data 3 giugno 2019. Quest'ultima data è stata apposta sulla decisione oggetto d'opposizione dal Sindacato Syna mediante timbro quale data d'entrata (vedi gli identici act. B.3 e B.7). Solo perché il Sindacato Syna ha apposto tale timbro di data d'entrata, ciò non

- 7 significa che detta decisione gli è stata notificata soltanto quel giorno né tantomeno che debba valere quella data quale data di notifica. Nel sistema di spedizione Posta A Plus le lettere sono trasmesse in modo convenzionale in invio postale non raccomandato direttamente nella buca delle lettere o nella casella postale, senza che il destinatario debba firmare una ricevuta. Questo significa che – diversamente dalla posta raccomandata – la ricezione dell'invio non è attestata dal destinatario e, in caso di assenza, esso non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione via Posta A Plus è però attestata elettronicamente; alla busta è applicato un numero di spedizione e grazie al sistema di tracciamento degli invii Track&Trace della Posta CH SA è possibile osservare in internet la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Ne consegue, secondo prassi del Tribunale federale, che è possibile sapere quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. In tale evenienza però il tracciamento Track&Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che nel proprio sistema di tracciamento la Posta CH SA ha attestato una consegna al destinatario nella debita forma dell'invio. Da ciò si può unicamente dedurre – alla stregua di un indizio contrario – che la spedizione sia stata depositata segnatamente nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario. In tal caso l'atto notificato entra nella sfera di possesso del destinatario. In poche parole, in casi di invio mediante Posta A Plus il Tribunale federale ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. Non importa dunque quando il destinatario abbia preso in consegna o preso conoscenza del contenuto della busta (cfr. fra tante le sentenze del Tribunale federale 9C_655/2018 del 28 gennaio 2019 consid. 4 e 2C_587/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 3.1, ambedue con rinvii).

- 8 - Nel caso che qui ci occupa, il ricorrente non fa valere che la busta non si sarebbe trovata nella casella postale al più tardi il 31 maggio 2019 (vedi le due ipotesi sopra). Di conseguenza la decisione poi oggetto di opposizione deve valere come notificata al più tardi in tale data, cosicché l'opposizione è stata interposta tardivamente. 4. Ne segue che la decisione qui impugnata è viziata, poiché l'UCIAML è entrato a torto nel merito dell'opposizione nonostante la sua tardività. Ci si potrebbe chiedere se essa sia nulla o solo annullabile. Di regola gli atti amministrativi affetti di un vizio non sono nulli ma soltanto annullabili. Lacune nel contenuto di una decisione comportano la sua nullità solo raramente, se si tratta di una lacuna particolarmente grave. Le cause di nullità concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di un'autorità o l'esistenza di gravi errori di procedura. Nell'occorrenza l'autorità precedente è entrata nel merito di un'opposizione nonostante essa sia stata interposta tardivamente. Viste le circostanze, a mente di questa Corte la questione a sapere se l'errore sia talmente grave da comportare la nullità della decisione impugnata può rimanere irrisolta, poiché comunque sia il ricorrente ha interposto tempestivamente ricorso avverso la decisione dell'UCIAML e questa Corte l'ha potuta esaminare con piena cognizione, annullandola. 5. Considerato quanto precede, in questa sede va costatato che la decisione della Cassa di disoccupazione del 28 maggio 2019 è cresciuta in giudicato. Di conseguenza il ricorso va integralmente respinto. Al contempo la decisione qui impugnata dell'UCIAML del 28 ottobre 2019 va annullata. 6. Giusta l'art. 61 lett. a LPGA non si prelevano spese di procedura. Al ricorrente soccombente non vengono inoltre riconosciute spese ripetibili, nemmeno per la procedura di opposizione dinanzi all'UCIAML (cfr. l'art. 78 cpv. 1 LGA).

- 9 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. La decisione impugnata è annullata ed è costatato che la decisione della Cassa di disoccupazione del 28 maggio 2019 è cresciuta in giudicato. 2. La procedura è gratuita giusta l'art. 61 lett. a LPGA. 3. Non sono assegnate ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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