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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 04.02.2020 S 2018 125

4. Februar 2020·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·4,195 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 125 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuario Paganini SENTENZA del 4 febbraio 2020 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti, ricorrente contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), rappresentato dall'avv. Sabrina Gendotti, convenuto concernente prestazioni assicurative LAINF

- 2 - 1. A._____, elettricista impiegato dal 2008 presso la B._____ AG, X._____, attraverso cui è assicurato presso la SUVA contro infortuni, si è infortunato in data 13 febbraio 2017 mentre si trovava su un'impalcatura durante il lavoro, riportando una frattura della gamba destra trattata il giorno stesso mediante osteosintesi (chiodo centro-midollare). L'esame neurologico ha evidenziato in particolare una lesione del nervo peroneo e di quello tibiale. Il 1° marzo 2017 A._____ è stato nuovamente operato a causa di un difetto della rotazione esterna (trattamento con derotazione). Il 1° dicembre 2017 i medici hanno provveduto alla dinamizzazione del chiodo della tibia. 2. Nel rapporto del 29 marzo 2018 il neurologo curante Dr. med. C._____, specialista in neurologia FMH, segnalava un'invariata lesione del nervo peroneo destro con atrofia muscolare, plegia degli estensori delle dita e del piede, disestesie/parestesie al piede. Inoltre, notava dei deficit motori leggeri del nervo tibiale con marcati disturbi sensoriali alla pianta del piede destro. 3. Nel rapporto di chiusura del 1° maggio 2018 il medico di circondario SUVA Dr. med. D._____, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, diagnosticava una rimanente intolleranza al carico della gamba destra in seguito a lesione del perone con sindrome dolorosa neuropatica e disquilibrio muscolare delle estremità inferiori della gamba destra. Egli concludeva che A._____ potrebbe svolgere un'attività adeguata (attività leggere fino a medio-pesanti con limitazioni). Egli ha poi affermato che le conseguenze neurologiche dell'infortunio giustificherebbero un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI), valutato del 15 % nel separato formulario del 1° maggio 2018 a causa della lesione del nervo peroneo destro con paralisi muscolare degli estensori (10 %) e componente algica neuropatica (5 %).

- 3 - 4. Il 23 maggio 2018 il medico curante Dr. med. E._____, primario chirurgia ortopedica, ha confermato la completa consolidazione della frattura. La SUVA ha perciò comunicato a A._____ la sospensione delle prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere) – ad eccezione dei controlli ancora necessari e l'eventuale rimozione del materiale di osteosintesi – per il 30 giugno 2018. 5. Con decisione 17 luglio 2018 la SUVA ha rifiutato a A._____ una rendita d'invalidità, in quanto dal raffronto dei redditi non sarebbe risultata alcuna perdita (fr. 58'500.-- [reddito da valido] a fronte di fr. 61'073.-- [reddito da invalido teorico secondo tabella dei salari con deduzione per limitazione addebitabile al danno alla salute del 10 %]). Facendo capo alla valutazione del medico di circondario essa ha per contro accordato un'IMI del 15 % (pari a fr. 22'230.--). 6. Avverso detta decisione A._____ ha inoltrato opposizione il 16 agosto 2018 chiedendo, in annullamento della decisione impugnata, di ripristinare le prestazioni di breve durata nonché di rivalutare l'entità dell'IMI e la concessione di una rendita. Egli segnalava che il suo stato di salute non si sarebbe ancora stabilizzato e che il Dr. med. C._____ ha stabilito una capacità lavorativa del 60 % a causa dell'assunzione di Pregabalin (farmaco Lyrica, antiepilettico-anticonvulsivante) provocante stanchezza. A tal proposito ha prodotto due referti del Dr. med. C._____ dell'8 e 16 agosto 2018 oltre a un rapporto di fisioterapia del 7 agosto 2018. La SUVA ha sottoposto questi referti al medico di circondario Dr. med. F._____, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, che in data 21 agosto 2018 ha precisato che l'attività adeguata sarebbe eseguibile su tutta la giornata e confermato che la stima per l'IMI sarebbe più che corretta. Di conseguenza, la SUVA ha confermato la sua decisione 17 luglio 2018 con decisione su opposizione 23 agosto 2018.

- 4 - 7. Il 20 settembre 2018 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione al Tribunale amministrativo chiedendone l'annullamento e di riesaminare il suo stato di salute tenendo conto dei medicamenti prescritti e dei loro effetti collaterali nonché dei persistenti dolori. Inoltre, chiedeva il ripristino delle indennità giornaliere a partire dal 1° luglio 2018 e di rivalutare l'entità dell'IMI; protestate tasse, spese e ripetibili. 8. Nella risposta del 30 ottobre 2018 la SUVA (qui di seguito: convenuta) chiedeva il rigetto del ricorso con spese giudiziarie a carico dello Stato. 9. In sede di replica, il 12 dicembre 2018 il ricorrente confermava i suoi petiti di ricorso allegando, tra l'altro, un certificato medico del Dr. med. C._____ in cui questi attestava una persistente inabilità lavorativa del 50 % nell'ultima attività svolta di elettricista. 10. La convenuta si confermava nella risposta di causa con duplica del 3 gennaio 2019. 11. Con lettere del 25 e 29 aprile 2019 il ricorrente informava il Tribunale, compiegando i relativi documenti, che la convenuta il 28 febbraio 2019 ha accordato delle sedute di fisioterapia una volta alla settimana durante un anno, come pure che la datrice di lavoro del ricorrente ha impiegato quest'ultimo a partire dal 30 giugno 2018 al 50 % come assistente d'ufficio nella filiale a Y._____. Stando alla datrice di lavoro, a causa degli effetti collaterali quali dolori e difficoltà di concentrazione, non sarebbe possibile un carico di lavoro oltre il 50 %. 12. Con triplica del 20 novembre 2019 il ricorrente (tramite il suo nuovo legale) riformulava i sui petiti come segue:

- 5 - " I. In via principale 1. Il ricorso è accolto. Conseguentemente la decisione avversata è annullata e conseguentemente: 1.1. L’incarto è ritornato alla Suva perché abbia a completare l'istruttoria ai sensi del gravame, segnatamente completando gli accertamenti neurologici ed in particolare alfine di accertare le conseguenze sulla capacità lavorativa, e quindi sull'invalidità, delle cure di natura neurologica in atto e necessarie. 1.2. Da un profilo amministrativo, la Suva è tenuta a rivalutare il raffronto dei redditi alla luce della differenza salariale, cosi come riportata nel gravame, tra il salario statistico in Svizzera e quello effettivamente percetto prima del sinistro (gap salariale). 1.3. È riconosciuta una indennità per la menomazione all’integrità del 25 % per il sinistro assicurato oggetto del gravame. 2. Protestate le tasse e le spese, che sono poste a carico della Suva. Quest'ultima è inoltre tenuta a rifondere le spese sostenute dall'assicurato per accertare i propri diritti, segnatamente le spese per l'allestimento dei certificati medici acclusi oltre alle ripetibili di cui al gravame. II. In via subordinata: 1. Il ricorso è accolto. Conseguentemente a A._____ è riconosciuta una rendita del 50 % almeno ed un'indennità per la menomazione all'integrità del 25 %. 2. Protestate le tasse e le spese, che sono poste a carico della Suva. Quest'ultima è inoltre tenuta a rifondere le spese sostenute dall’assicurato per accertare i propri diritti, segnatamente le spese per l'allestimento dei certificati medici acclusi oltre alle ripetibili di cui al gravame." Alla triplica il ricorrente allegava un rapporto di lavoro della datrice di lavoro del ricorrente di novembre 2019, in cui questa notava, in special modo, che il ricorrente accuserebbe, oltre alle difficoltà motorie, dei forti dolori cronici e gli effetti collaterali dei farmaci assunti. In particolare, egli avrebbe grosse difficoltà a concentrarsi. Il suo reinserimento quale aiutante per lavori d'ufficio non potrebbe dunque superare il 50 %. Oltre a ciò, il ricorrente ha inoltrato un rapporto medico del Dr. med. C._____ datato 14 novembre 2019 nel quale, in seguito alla consultazione del ricorrente, egli gli attestava un'incapacità lavorativa del 50 % dovuta alle limitazioni cognitive, soprattutto la marcata stanchezza, dell'assunzione ad alto dosaggio di Lyrica. Il

- 6 - Dr. med. C._____ sottolineava che non vi sarebbero alternative farmacologiche a questo medicamento con meno effetti collaterali. Gli effetti collaterali descritti dal ricorrente sarebbero tipici con questo dosaggio. Una rinuncia al Lyrica oppure una riduzione del dosaggio non sarebbe possibile. Alternative terapeutiche non sarebbero intravedibili. Bisognerebbe poi partire dal presupposto che l'attuale stato di malattia perdurerà come stato costante e con ciò anche la cura ad alto dosaggio tramite Lyrica. Inoltre, nell'ulteriore rapporto compiegato dal ricorrente del 18 novembre 2019 il Dr. med. G._____, specialista in chirurgia ortopedica FMH, criticava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Dr. med. D._____ nel rapporto di quantificazione della IMI del 1 maggio 2018, il ricorrente non presenterebbe unicamente una lesione del nervo peroneo destro con paralisi muscolare degli estensori e componente algica neuropatica, bensì pure dei postumi lesionali del nervo tibiale in considerazione della sintomatologia algica neuropatica alla pianta e dell'abolizione dell'attività muscolare ai movimenti di flessione plantare, oltre alla pronazione con supinazione accennata del piede destro. Egli quantificava quindi il grado dell'IMI al 25 % (10 % per il nervo peroneo più 15 % per il nervo tibiale). In merito alla capacità lavorativa residua, per quanto attiene agli aspetti di pertinenza ortopedica, egli condivideva le considerazioni del Dr. med. D._____ come da rapporto di chiusura 1° maggio 2018. Per contro, egli riconosceva di non poter valutare fino a che punto nella determinazione dell'esigibilità al lavoro si possa fare astrazione dagli effetti collaterali dei medicamenti prescritti per il trattamento dei postumi di un infortunio. 13. Con lettera del 3 dicembre 2019 il ricorrente osservava in sintesi che, al fine di determinare il grado di invalidità, per il raffronto dei redditi occorrerebbe tener conto di un salario da valido secondo il GAV e quindi ammontante a fr. 65'000.--.

- 7 - Considerando in diritto: 1. Il ricorrente ha domicilio all'estero e il suo ultimo datore di lavoro ha sede nei Grigioni, per cui è data la competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni. (cfr. art. 1 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni [LAINF; RS 832.20] in combinato disposto con gli artt. 56, 57 e 58 cpv. 2 legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]); art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Il ricorrente è legittimato a ricorrere (cfr. art. 59 LPGA). Il presente ricorso, presentato tempestivamente e nella dovuta forma (art. 60 cpv. 1 e 61 lett. b LPGA), è dunque ricevibile. 2. In base ai petiti riformulati nella triplica, sono ancora contestati il rifiuto di una rendita invalidità e l'entità dell'indennità per menomazione dell'integrità (IMI). 3.1. A norma dell'art. 18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido almeno al 10 % a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità. Le nozioni d'invalidità e d'incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all'art. 16 LPGA, per valutare il grado d' invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è

- 8 confrontato con il reddito che esso avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 consid. 1). 3.2. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, in linea di principio è consentito che l'assicuratore fondi la sua decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicurativo. All'imparzialità e all'attendibilità di simili prove devono tuttavia essere poste esigenze severe. Ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze dell'assicuratore va riconosciuto pieno valore probante, a condizione che siano motivati, concludenti e scevri di contraddizioni. Il fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non basta per metterne già in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Se tuttavia vi è anche solo un lieve dubbio sull'attendibilità delle attestazioni del medico di fiducia dell'assicuratore, occorre ordinare degli accertamenti complementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee). Determinante per la valenza probante di un rapporto medico è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni siano ben motivate (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; STF 8C_313/2012 consid. 3.2, 8C_828/2007 consid. 7). L'avviso dei medici curanti deve essere considerato con la necessaria prudenza (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). Infatti, secondo l'esperienza comune, in caso di dubbio il medico curante tende generalmente a pronunciarsi in favore del proprio paziente a causa del rapporto di fiducia che lo lega a quest'ultimo (cfr. STF 8C_698/2015 consid. 2.2). 3.3. Indiscusso è che il ricorrente non è più in grado di svolgere la sua ultima attività di elettricista. Fondandosi sui pareri dei propri medici di circondario, specialisti ortopedici, la convenuta ritiene che il ricorrente sia abile al 100 %

- 9 in un'attività adattata, ovvero, giusta il Dr. med. D._____, in attività leggere fino a medio-pesanti prevalentemente da seduto, solo di tanto in tanto stando in piedi o camminando e solo a tratti salendo le scale con limitazioni) ma non più attività richiedenti il camminare su terreni non piani, il salire su scale o impalcature nonché lo stare seduto o il camminare a lungo e il salire di frequente le scale (cfr. rapporto di chiusura del 1° maggio 2018 del Dr. med. D._____ [doc. 90 convenuta] e rapporto del Dr. med. F._____ del 21 agosto 2018 [doc. 118 convenuta]). Il ricorrente contesta, a ragione, che le indagini effettuate dalla convenuta per determinare la capacità lavorativa sono incomplete, perché difettano degli accertamenti neurologici. Il ricorrente aveva rinviato già in sede di opposizione ai brevi certificati medici del neurologo Dr. med. C._____, in cui questi aveva stabilito una capacità lavorativa del 60 % a causa dell'assunzione del farmaco Lyrica (Pregabalin) provocante stanchezza (cfr. certificati del Dr. med. C._____ dell'8 e 16 agosto 2018 [doc. 112 und 117]). Nell'ambito di questa procedura, dapprima nel rapporto del 29 marzo 2018 (doc. B3 ricorrente) il Dr. med. C._____ notava un lieve miglioramento dei disturbi neuropatici; dai suoi ulteriori referti, inoltrati successivamente dal ricorrente, del 22 novembre 2018 (doc. B6 ricorrente) e del 14 novembre 2019 (doc. B12 ricorrente) è poi emerso che questi, attestando ora un'incapacità lavorativa del 50 % dovuta alle limitazioni cognitive – soprattutto alla marcata stanchezza – dell'assunzione ad alto dosaggio di Lyrica, ritiene che l'attuale stato di malattia del ricorrente perdurerà come stato costante e con ciò anche la cura ad alto dosaggio tramite Lyrica. Stando ad egli, una rinuncia al Lyrica oppure una riduzione del dosaggio non sarebbe possibile in mancanza di alternative farmacologiche (e terapeutiche) a questo medicamento. Sebbene quest'ultimi rapporti medici siano stati prodotti (per la prima volta) in sede di ricorso, essi permettono, da una parte, di trarre conclusioni sulla situazione (neurologica) del ricorrente come già si era presentata davanti alla convenuta e vanno perciò considerati (cfr. STF 9C_534/2018 consid. 2.1 con riferimenti). D'altra

- 10 parte, per quanto il Dr. med. C._____ abbia constatato soltanto in questa sede che lo stato di salute del ricorrente con assunzione di Lyrica ad alto dosaggio sia duraturo, va notato che si tratta di un nuovo fatto accertato dopo l'emanazione della sentenza impugnata, che tuttavia può essere integrato nella valutazione in questa procedura, posto che i diritti processuali della convenuta, segnatamente quello di essere sentiti, sono stati rispettati attraverso lo scambio di scritti dinanzi a questo Tribunale (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1; STF 9C_540/2015 consid. 3.1, 8C_692/2011 consid. 3.2). Le difficoltà cognitive nell'ambito di un'attività adattata, – quale può essere definita l'attuale occupazione d'ufficio al 50 % – dovute all'assunzione di suddetto farmaco vengono inoltre confermate dalla datrice di lavoro (cfr. doc. B10 e 11 ricorrente). Infine, il ricorrente ha prodotto un parere medico dell'ortopedico Dr. med. G._____ (doc. B13 ricorrente), in cui questi riconosceva di non poter valutare fino a che punto nella determinazione dell'esigibilità al lavoro si possa fare astrazione dagli effetti collaterali dei medicamenti prescritti per il trattamento dei postumi di un infortunio. Sebben i medici (ortopedici) di circondario abbiano integrato nella loro valutazione anche i referti neurologici, per questo Tribunale rimangono perciò dei dubbi circa le limitazioni sulla capacità lavorativa dal punto di vista neurologico risp. neurofarmacologico, che sembra essere la principale problematica residuale del ricorrente. Lo stato di salute risp. il grado di capacità lavorativa del ricorrente non è pertanto sufficientemente acclarato. La convenuta dovrà quindi procedere a degli accertamenti in questo senso e in seguito determinarsi nuovamente sul grado d'incapacità lavorativa. 3.4.1. Per il raffronto dei redditi, la convenuta ha tenuto conto di un salario che il ricorrente da valido avrebbe percepito nel 2018 di fr. 58'500.-- e di uno da invalido di fr. 61'073.-- secondo la rilevazione della struttura dei salari (RSS) 2014, TA1 livello 1 con orario settimanale medio pari a 41.7 ore e evoluzione nominale dei salari fino al 2018 (fr. 67'859.--) meno una ridu-

- 11 zione del 10 % (fr. 6'786.--), visto che il ricorrente a causa dei postumi dell'infortunio subirebbe un discapito salariale. Nella triplica il ricorrente si è dapprima confrontato con i redditi da valido e invalido. In seguito, nello scritto del 3 dicembre 2019 ha precisato che il reddito statistico per il salario da invalido andrebbe confrontato con un salario da valido pari a fr. 65'000.-- giusta il Contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'attività specifica da lui svolta. Il ricorrente invoca in altre parole una parallelizzazione dei redditi. 3.4.2. Una parallelizzazione va effettuata se tra il reddito effettivamente percepito da valido e il salario statistico RSS dello specifico settore vi è una differenza di almeno il 5 % (DTF 135 V 297 consid. 6.1.2). Se il reddito da valido corrisponde al CCL-Contratto nazionale mantello (CNM), non può essere reputato inferiore alla media, persino se detto reddito è abbondantemente sotto la media salariale-RSS nello specifico settore; in tal caso non è dato procedere a una parallelizzazione (cfr. STF 8C_141/2016, 8C_142/2016 consid. 5.2.2; 8C_537/2016 consid. 6.2). Parafrasando questa giurisprudenza, in presenza di un CCL (dichiarato d'obbligatorietà generale e vincolante per la regione e il settore in questione), per sapere se effettuare una parallelizzazione non fanno stato le RSS ma il CCL, perché più preciso circa il salario inerente allo specifico settore. 3.4.3. Nel caso di specie, tra il salario di fr. 58'500.-- percepito da valido e il salario di fr. 65'000.-- (con la tredicesima) giusta il CCL nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni per la qualifica vantata dal ricorrente (installatore elettrico/elettricista di montaggio con attestato federale di capacità [AFC]; cfr. art. 35 vecchio CCL 2014-2018 e allegato 8 al vecchio CCL, art. 37 vecchio CCL]), vi è una disparità del 10 %, per cui il reddito da valido andrebbe aumentato del 5 % (oppure quello da invalido diminuito del 5 %). Sennonché il ricorrente non dispone di un AFC, bensì di un certificato di elettricista della scuola tecnica di Tirano (I).

- 12 - Egli sostiene che questo diploma sarebbe assimilabile all'AFC. Tuttavia, soltanto a partire dal 2021, con l'Accordo salariale 2021 (Appendice 5b al CCL per il ramo svizzero elettrico 2020-2023) è prevista la categoria: "Montatore elettricista/installatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SE- FRI". Secondo il qui determinante Accordo salariale 2018 (Appendice 8 al vecchio CCL 2014-2018), come pure secondo l'Accordo salariale 2020 attualmente in vigore [appendice 5a al CCL 2020-2023]), il salario minimo per la categoria "Montatore elettricista/Installatore elettricista" vale solo per chi ha una formazione AFC. Ad ogni modo, il ricorrente non ha allegato un certificato di equivalenza. Determinante qui è quindi semmai la categoria secondo Accordo salariale 2018 "Collaboratori solo con titolo scolastico professionale nel settore elettrico" con 5 anni di esperienza e quindi un minimo salariale di fr. 4'700.-- al mese, ossia fr. 61'100.-- annui (tredicesima inclusa), per cui non è raggiunta la differenza del 5 % necessaria per una parallelizzazione (61'100 - 58'500] / 61'100 x 100 = 4.25). Le relative censure del ricorrente vanno perciò respinte. 4. Poggiando sulla valutazione del Dr. med. H._____ del 1° maggio 2018 (doc. 89 convenuta), la convenuta ha concesso un'IMI del 15 %, mentre il ricorrente, fondandosi sulle conclusioni del Dr. med. G._____ del 18 novembre 2019 (doc. B13 ricorrente), chiede un'IMI del 25 %. 4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) l’assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica. L'art. 36 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) stabilisce che una menomazione dell’integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante

- 13 se l’integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave. 4.2. Nel rapporto accluso dal ricorrente del 18 novembre 2019 (doc. B13 ricorrente), il Dr. med. G._____ criticava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Dr. med. D._____ nel rapporto di quantificazione della IMI del 1° maggio 2018 (doc. 89 convenuta), il ricorrente non presenterebbe unicamente una lesione del nervo peroneo destro con paralisi muscolare degli estensori e componente algica neuropatica, bensì pure dei postumi lesionali del nervo tibiale in considerazione della sintomatologia algica neuropatica alla pianta (vedi in particolare rapporto del Dr. med. C._____ del 29 marzo 2018 [doc. 82 convenuta]) e dell'abolizione dell'attività muscolare ai movimenti di flessione plantare, oltre alla pronazione con supinazione accennata del piede destro (cfr. rapporto del Dr. med. D._____ del 1° maggio 2018 [doc. 90 convenuta]). Egli quantificava quindi il grado dell'IMI al 25 % (10 % per il nervo peroneo più 15 % per il nervo tibiale). Queste osservazioni destano effettivamente dei dubbi sulle conclusioni del Dr. med. D._____. Come constatato sopra, la convenuta deve rivalutare il caso dal punto di vista neurologico. Non solo per il grado d'invalidità dunque, ma pure per la determinazione del grado d'IMI gli atti vengono rinviati alla convenuta per nuova decisione. 5. Per i motivi suesposti, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che gli atti vengono rinviati alla convenuta per nuovi accertamenti neurologici e per una nuova decisione in merito alla rendita d'invalidità LAINF e all'IMI. 6.1. Giusta l'art. 61 lett. a LPGA la procedura è gratuita. 6.2. Il ricorrente chiede innanzitutto il rimborso delle spese per l'allestimento dei certificati medici acclusi. Questa richiesta appare fondata, soprattutto se si considera che la convenuta con la comunicazione di sospensione delle

- 14 prestazioni di breve durata del 25 maggio 2018 (doc. 97 convenuta) aveva eccettuato i costi per i controlli ancora necessari. Evidentemente i controlli del Dr. med. C._____ e i relativi rapporti acclusi dal ricorrente in questa procedura erano necessari, per cui la SUVA deve assumersi detti costi. 6.3. In base all'art. 61 lett. g LPGA la ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. Il precedente legale del ricorrente ha inoltrato una nota d'onorario datata 21 gennaio 2019, rivendicando ripetibili pari a fr. 7'027.95. Il nuovo patrocinatore a partire dal 2 ottobre 2019 del ricorrente non ha inviato alcuna nota d'onorario. Le prestazioni vantate dal primo patrocinatore appaiono eccessive e in più la convenuta non può essere costretta a indennizzare i costi dovuti al cambio del patrocinatore. In considerazione della complessità della presente procedura e in linea con le ripetibili concesse in precedenti decisioni di complessità paragonabile al caso in questione (cfr. STF S 18 55 ca. 3'800.--; S 18 49 fr. 5'000.--; S 17 118 ca. 5'800.--), si giustifica dunque un indennizzo a titolo di ripetibili pari a fr. 6'000.-- (IVA inclusa). È tuttavia opportuno aggiungere che la presente decisione di rinvio degli atti alla convenuta si fonda in primo luogo sulle osservazioni del Dr. med. C._____ in merito alla problematica neurologica del ricorrente, ritenuta persistente, e agli effetti collaterali del rispettivo farmaco, ritenuto indispensabile. Questi fatti non erano noti al momento dell'emanazione della decisione impugnata. D'altronde, la convenuta ha omesso di approfondire debitamente il caso dal profilo neurologico (a tal proposito si rinvia alla critica del Dr. med. G._____ al Dr. med. D._____ circa l'omessa giusta considerazione dei postumi lesionali del nervo tibiale); per cui, dopotutto, non appare necessario ridurre (maggiormente) l'importo forfettario sopra accordato per le spese di patrocinio.

- 15 - 6.4. La richiesta di gratuito patrocinio è divenuta priva d'oggetto in seguito all'accoglimento del ricorso. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi, la decisione su opposizione 23 agosto 2018 è annullata e gli atti sono rinviati alla SUVA per ulteriori accertamenti e nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. La procedura è gratuita. 3. La SUVA versa a A._____ fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale è stato respinto in data (8C_205/2020).

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