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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 20.11.2018 S 2017 157

20. November 2018·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·5,140 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Volltext

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 17 157 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 20 novembre 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall’Avvocato Andres Alessandro Martini, ricorrente contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), rappresentato dall’Avvocato Sabrina Gendotti, convenuto concernente prestazioni assicurative LAINF

1. A._____ lavorava presso la B._____ SA ed in tale qualità era obbligatoriamente assicurato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (qui di seguito assicuratore infortuni) per le conseguenze di infortuni e malattie professionali. In data 3 giugno 2014, mentre si recava al lavoro, l'assicurato era vittima di un incidente della circolazione nell'ambito del quale, senza alcuna colpa da parte sua, riportava un grave trauma da schiacciamento alla caviglia destra con frattura completa pluriframmentaria di tutti e tre i cuneiformi, del cuboide e della base del I, II, III, IV e V metatarsale. Il 13 giugno 2014 veniva eseguito un intervento di riduzione e osteosintesi di stabilizzazione Lis-franc. Il 28 agosto e il 6 ottobre 2014 seguivano due interventi di asportazione del materiale d'osteosintesi con tenolisi EHL e EDL piede destro. In seguito, veniva sospettata l'insorgenza di un morbo di Sudeck e il 13 maggio 2015 si procedeva all'ablazione del materiale osteosintetico della colonna mediale del piede destro, sinoviectomia peri-tendinea tibiale anteriore e ostectomia della calcificazione del bordo mediale del primo cuneiforme. In seguito era possibile una graduale ripresa dell'attività lavorativa, che consisteva nella progettazione e messa in atto di impianti fotovoltaici e centrali geotermiche, avendo riguardo di assegnare al dipendente lavori di tipo amministrativo e meno tecnico. Con decisione 29 settembre 2015, ad 'A._____ veniva riconosciuta una indennità per menomazione dell'integrità del 15 %. 2. Giusta le informazioni fornite dall'assicurato stesso, a partire del settembre 2015 egli avrebbe avviato un'attività in proprio con la C._____ Sagl, ditta impegnata nello stesso tipo di lavori di quelli già conosciuti presso la B._____ SA, per cui sarebbe rimasto impiegato presso il precedente datore di lavoro all'80 % da settembre 2015, al 60 % da marzo 2016 e al 50 % da gennaio 2017. 3. Con decisione 25 luglio 2017, l'assicuratore infortuni rifiutava ad' A._____ il diritto ad una rendita d'invalidità, corrispondendo la perdita di guadagno

- 3 solo al 7.15 %. La tempestiva opposizione presentata dall'assicurato in data il 28 luglio 2017 portava, dopo l'esecuzione di ulteriori accertamenti, al ritiro del provvedimento precedente ed al riconoscimento di una rendita d'invalidità del 10 % dal 1. gennaio 2017. L'opposizione subitamente presentata e mediante la quale l'assicurato chiedeva l'attribuzione di una rendita d'invalidità in base ad un maggior discapito veniva respinta con decisione su opposizione del 17 ottobre 2017. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo il 22 novembre 2017, A._____ chiedeva, in via principale, il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 18 % e eventualmente il ritorno degli atti all'assicuratore infortuni per la presa di una nuova decisione di rendita. In sostanza l'assicurato contesta il reddito conseguibile da invalido così come stabilito da parte dell'assicuratore infortuni. In detto calcolo andrebbe tenuto conto del fatto che l'assicurato svolgerebbe un lavoro di carattere prettamente tecnico, che il suo grado di occupazione presso il precedente datore di lavoro sarebbe del 50 % ripartito su tre giornate lavorative e che il discapito subito nell'attività in proprio sarebbe del 32 %. Operando con tali fattori, il grado d'impedimento stabilito sarebbe del 18 %. 5. Nella risposta dell'11 aprile 2018, l'assicuratore infortuni chiedeva la reiezione del ricorso. Il datore di lavoro dell'assicurato avrebbe a più riprese confermato la ripresa dell'attività in misura completa e che di recente l'istante avrebbe lavorato a metà tempo su due giorni e mezzo la settimana con pieno rendimento. Le pretese avanzate in sede di ricorso quanto ad una ripartizione dell'impiego a metà tempo su tre giornate lavorative e la correzione delle ore di lavoro giornaliere effettive lascerebbero sussistere qualche perplessità. In ogni caso, sia dalle ore dedicate all'attività che dal reddito conseguito, un grado d'inabilità superiore a quella riconosciuto non sarebbe giustificato.

- 4 - 6. Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte, le quali verranno riprese, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.1. Ai sensi dell'art. 56 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 57 cpv. 1 LPGA). Ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali (art. 57 LPGA). Nei Grigioni tale istanza di ricorso è il Tribunale amministrativo, in virtù di quanto previsto all'art. 49 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Nell'evenienza, il ricorrente ha domicilio i X._____, per cui è data la competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni. La legittimazione (cfr. art. 59 LPGA) del ricorrente è certa, essendo direttamente toccato dal grado d'invalidità e quindi dell'entità della prestazione sotto forma di rendita che gli è stata riconosciuta. Rispondendo alle condizioni di forma ed essendo stato interposto entro 30 giorni dall'intimazione della decisione il ricorso è tempestivo (cfr. art. 60 LPGA) per qui è dato entrare nel merito dello stesso. La controversia verte sul grado d'invalidità riconosciuto all'istante dall'assicuratore infortuni. 2. Formalmente viene a torto contestata la tempestività della risposta al ricorso. L'invito 23 novembre 2017 di questo Tribunale all'assicuratore infortuni a voler introdurre la propria risposta di causa è stato spedito con posta semplice. Pertanto a questo Giudice non è possibile comprovare il recapito dell'invio alla parte convenuta in ricorso. Ne consegue che il solo

- 5 termine valido per l'introduzione della risposta di causa risultava essere quello del 26 aprile 2018, termine assegnato a controparte dal tribunale con lettera del 13 aprile 2018. La risposta al ricorso introdotta l'11 aprile 2018 rispetta pertanto pienamente i termini assegnati alla parte resistente dal Tribunale amministrativo. La questione sollevata ha comunque mera rilevanza teorica, giacché questo Giudice è tenuto ad applicare il diritto d'ufficio. La procedura di ricorso in materia di assicurazioni sociali è infatti retta dal principio inquisitorio, concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA. Il Tribunale accerta allora d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo compito implica di riflesso la presa in considerazione delle osservazioni formulate dall'assicuratore infortuni, per quanto le stesse siano proprie a chiarire o definire la situazione fattuale, indipendentemente quindi da una eventuale mancanza di tempestività della risposta di causa. 3.1. A norma dell'art. 18 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), l'assicurato invalido almeno al 10 % a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità. Le nozioni d'invalidità e d'incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe

- 6 conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che esso avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1). 3.2. Per stabilire il grado d'impedimento, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere allestiti dal medico o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 256 cons. 4 e 115 V 133 cons. 2). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo quindi per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova non è tanto la sua origine o la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c). La giurisprudenza ha comunque reputato conciliarsi con il principio del libero apprezzamento delle prove lo sviluppo di alcune direttive in relazione a ben determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 cons. 3b e 118 V 286 cons. 1b). Così alle perizie specialistiche esterne - affidate da un assicuratore privato in sede di istruttoria amministrativa a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini accurate e improntate su di una approfondita indagine e analisi della situazione clinica, stese dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che giungono a risultati concludenti - va

- 7 riconosciuto pieno valore probatorio se non vi sono indizi concreti che depongano avverso l'attendibilità della valutazione operata (DTF 137 V 210 cons. 1.3.4 e 125 V 351 cons. 3b/bb). A proposito delle attestazioni del medico curante, la Corte federale ha già ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente con la paziente, egli tenda ad esprimersi a favore del suo cliente (DTF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3b/cc, 124 I 170 cons. 4 e VSI 2001 pag. 109 cons. 3b/cc [I 128/98]). Nella sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (DTF 135 V 465 cons. 4.4, 125 V 351 cons. 3b/bb e 122 V 157 cons. 1c). Se infine vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002 cons. 3.3). 3.3. Dal profilo medico, si notava "una situazione ben guarita e stabile come mostra anche la TAC, radiografia e esame clinico. Il piede nella parte della base metatarsale 1e3è rigido e si nota un'artrodesi parziale che può spiegare la situazione stabile. La forza è bilateralmente conservata" (vedi rapporto del 28 novembre 2016 del dott. med. D._____). Per lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparto locomotore, era possibile l'esercizio di un'attività al 100 % con una leggera limitazione evitando i lavori più pesanti (evitare pesi superiori a 25 kg e mai pesi superiori a 45 kg). Per contro nessun impedimento di rilievo per le posizioni accovacciate, in piedi, per spostamenti su terreni accidentati, l'utilizzo di scale a pioli o per stare in equilibrio (vedi apprezzamento del 28 novembre

- 8 - 2016). La persistenza di un'abilità lavorativa completa era del resto già stata in precedenza accertata anche dal dott. E._____ il 27 agosto 2015 e il 21 giugno 2016. Di parere in parte diverso era il dott. med. F._____, che il 28 gennaio 2016 attestava una passeggera diminuzione della capacità al lavoro che stimava all'80 % e ricontrollabile dopo due mesi, anche se riteneva "probabilmente non raggiungibile un rendimento del 100 %". Lo specialista in chirurgia ortopedica tralasciava però di motivare il proprio giudizio e non forniva alcuna indicazione in termini di esigibilità. In termini medici è in queste condizioni ammesso considerare che l'abilità dell'assicurato sul lungo periodo andasse considerata completa e in ogni caso superiore all'80 %. 3.4. Che per le conseguenze dell'infortunio il rendimento dell'assicurato fosse pressoché completo viene supportato anche dalle dichiarazioni fatte dall'assicurato al medico in occasione della visita del 28 novembre 2016. In detto ambito veniva riferito di gonfiori ogni tanto verso sera e che durante l'estate il piede risultava in generale più gonfio. Per il resto grazie al porto di scarpe adatte era possibile effettuare il lavoro sui tetti, salire scale a pioli, effettuare i controlli di rito e cambiare i filtri, il cui peso poteva variare da 10 a 20 kg. Il paziente non sentiva insicurezze, accusava un fastidio all'inginocchiarsi e sentiva dolorabilità nella metà del piede. 3.5. Concretamente, già nel luglio 2015, il datore di lavoro confermava che l'assicurato lavorava con rendimento completo 4 giornate alla settimana su 5, pur restando abile al 75%. Nell'ambito dell'audizione del 23 giugno 2016 l'assicurato stesso confermava la valutazione fatta due giorni prima dal medico di circondario ammettendo di ritenere che il suo attuale rendimento presso la B._____ SA fosse pressoché completo. "Addirittura quest'ultimo (inteso il datore di lavoro), oltre avergli concesso una diminuzione della percentuale d'impiego, gli avrebbe aumentato recentemente lo stipendio". Già in occasione di detto colloquio emergeva poi come le maggiori difficoltà

- 9 riscontrate dell'assicurato riguardassero in effetti la nuova ditta C._____ Sagl. A questo proposito è bene precisare quanto segue. 3.5.1. In tutte le valutazioni mediche che sono state fatte nell'ambito del trattamento della presente pratica e in funzione del lavoro concretamente esercitato dall'assicurato, non è contestato che l'attività svolta presso la B._____ SA in ragione pressoché completa sia conforme al suo stato postinfortunistico e che per ragioni di esigibilità non si è mai reso necessario un cambiamento di occupazione. Del resto, il passaggio da assistente di vendita a operatore tecnico nell'ambito delle energie rinnovabili era avvenuto nel 2012, quindi di gran lunga prima dell'infortunio qui in discussione. In seguito la B._____ SA decideva di abbandonare l'attività di riparazione, manutenzione e vendita di impianti ad energia rinnovabile a privati e concordava con il ricorrente la creazione da parte di questi di una società che si occupasse di dare continuità all'assistenza dei clienti privati acquisiti (vedi precisazioni scritte apportate dall'istante il 9 settembre 2016). Se quindi nel lavoro svolto precedentemente in qualità di responsabile tecnico l'istante svolgeva controlli giornalieri, riparazioni e lavori manutenzione ordinaria oltre a dirigere dei nuovi cantieri, la possibilità di delegare lavori impegnativi dal punto di vista fisico era evidentemente meglio garantita dall'assetto della ditta. Presso la nuova società creata verso la fine del 2015 tale possibilità risulta decisamente più limitata a causa dell'impiego di un solo collaboratore. Di tale difficoltà addizionale non è però dato tener conto nell'ambito del presente procedimento. In principio, il grado di impedimento va valutato in base all'attività svolta fino all'infortunio e che dopo di questo resta ancora esigibile. 3.5.2. In conformità ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe poi specificamente l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b; Riemer-

- 10 - Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, egli deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di un danno alla salute. In altri termini, se l'istante ha deciso dopo l'infortunio e sapendo esattamente quali fossero le sue limitazioni a seguito del danno alla salute, di orientare le proprie scelte professionali verso un'attività indipendente, ma nell'ambito della quale le ripercussioni dell'infortunio si fanno sentire maggiormente, le conseguenze di tale scelte non possono essere fatte ricadere sull'assicuratore infortuni. Per questo motivo, è in primo luogo la situazione presso la B._____ SA ad essere determinante per stabilire l'effettivo grado di impedimento dell'assicurato. 4.1. In base al contratto di lavoro del 14 dicembre 2016 sottoposto all'assicurato e da questi non ancora sottoscritto, dal 1. gennaio 2017, il dipendente è impiegato presso la B._____ SA con un salario del 50 % per un orario di lavoro di 20.63 ore annuali (recte: settimanali). Inizialmente, il datore di lavoro sosteneva che il dipendente lavorasse due giornate e mezzo la settimana a pieno rendimento (vedi rapporto dell'11 agosto 2017). A detta del dipendente invece, il suo rendimento sarebbe del 50 % sull'arco di tre giornate lavorative con riduzione dell'orario di lavoro giornaliero a causa del persistere di dolori al piede. A sostegno di quanto pretende, l'assicurato elabora una teoria sulle ore di lavoro richieste e sul computo delle ore timbrate. Per quanto riguarda le ore che l'istante è tenuto a svolgere per un'attività al 50 % va fatto riferimento a quanto sostenuto da parte del datore di lavoro. L'impiego settimanale è di 41.25 ore per un impiego al 50 % di 20.6 ore lavorative incluse le pause, come confermano del resto il contratto di lavoro del 14 dicembre 2016, il modulo cartellino orologio e la tabella delle ore prestate allegata dall'istante. In questo senso, la pretesa avanzata dall'istante e stando alla quale l'effettiva attività corrisponda ai limiti stabiliti dal lavoro a tempo fisso, ovvero a 43.45 ore settimanali (cinque giorni alla settimana tra le ore 7:00 e le ore 11:45 e tra le 12:45 e

- 11 le 16:45) è manifestamente contraria agli atti di causa sopra indicati. Visto poi che l'assicurato inizia la propria attività solitamente dopo le ore 8.00 del mattino, è chiaro che lo stesso non può essere considerato come lavoratore a tempo fisso. Occorre allora giustamente considerare un orario di lavoro al 50 % di 20.6 ore settimanali. 4.2. Dal mese di gennaio a quello di agosto 2017, l'istante pretende di aver lavorato tre giorni alla settimana presso la B._____ SA a orario ridotto. Tra le righe sembra pure insinuarsi il dubbio che il datore di lavoro abbia ridotto l'impiego dal 60 % al 50 % a causa dello scarso rendimento. Con ciò l'istante dimentica che gli stesso il 23 giungo 2016 ammetteva che il datore di lavoro - oltre ad avergli concesso una diminuzione della percentuale d'impiego - gli avrebbe aumentato lo stipendio. Per il resto, se dal gennaio 2017 l'assicurato è impiegato al 50 %, per il datore di lavoro tale impiego riguarda due giornate e mezzo la settimana (vedi orario di lavoro e ore obbligatorie indicate sul modulo cartellino orologio). È allora escluso che la diminuzione percentuale dell'attività lavorativa sia in rapporto con il danno alla salute. Del resto tale tesi non viene mai neppure ventilata dal datore di lavoro. Incontestato resta invece il fatto che il danno alla salute si traduca concretamente unicamente nella diminuzione delle ore di lavoro giornaliere, mentre nell'esecuzione delle proprie mansioni il rendimento dell'assicurato sarebbe completo. 4.3. In base però alla documentazione fornita in sede di ricorso, vi sono delle chiare incongruenze tra i tempi di lavoro indicati dal dipendente giusta la tabella excel allegata e quanto invece ritenuto in base al cartellino orologio. Ambedue i rilevamenti coincidono per quanto riguarda l'indicazione dell'orario di entrata al mattino e quello di uscita alla sera, ma mentre l'orologio decurta automaticamente solo mezz'ora (i minuti sono espressi in decimali ovvero mezz'ora corrisponde a 0.50) per la pausa pranzo nel caso di una giornata lavorativa intera, l'assicurato indica generalmente una

- 12 pausa pranzo che va dalle ore 12:00 alle ore 13:00 durante tutte e tre le giornate che lavora, quindi anche il mercoledì. Questa differenza è in primo luogo spiegabile a mano del regolamento, che permette anche la decurtazione di una pausa di soli 30 minuti (vedi art. 2.4 del Regolamento sull'orario di lavoro che assegna ai capi montatori del personale che opera sui cantieri la competenza per ordinare una pausa più corta e non inferiore a 30 minuti), per quei lavoratori che come il ricorrente non sono impiegati in sede, bensì sui cantieri. Dalle timbrature risulta evidente che al dipendente venisse sempre dedotta la pausa di mezz'ora dalle ore timbrate rispetto a quelle effettive per i giorni di lunedì e martedì, ma non per il mercoledì, proprio perché tale giornata era reputata lavorabile al 50 % e quindi senza pausa pranzo (vedi anche l'indicazione dell'obbligo di lavorare ore 4.12 il mercoledì indicato sul modulo cartellino orologio). Da quanto risulta dalle giornate di lavoro timbrate, l'istante ha lavorato generalmente durante tre giornate alla settimana, alternando però delle settimane a sole due giornate lavorative, compensando quindi delle ore accumulate altrimenti, e prendendosi delle settimane (tre giorni) di compensazione per le ore accumulate (3 luglio, dal 7 al 9 agosto e dall'11 al 13 settembre 2017). Dopo queste sette giornate di compensazione sull'arco di 9 mesi, all'istante resta ancora un saldo di 30 ore supplementari. Confrontando poi l'orario settimanale di ore 20.62 che figurano sul modulo cartellino orologio, quasi praticamente tutte le settimane l'orario effettivo svolto dal lavoratore superava quello obbligatorio. L'istante pretende che tale conteggio sia errato, almeno per quanto riguarda la decurtazione di almeno un'ora per la pausa pranzo, ma l'art. 2.6 del regolamento stabilisce che alla fine di ogni mese sia il sistema informatico a elaborare il numero di ore effettivamente prestate. 4.4. In sede di ricorso, da parte del datore di lavoro viene richiamata la necessità di operare una decurtazione minima di un'ora per la pausa pranzo. Non vengono però fatte precisazioni sulla validità di tale regola per i dipendenti

- 13 fuori sede. Per sua stessa ammissione, l'istante svolgerebbe la propria attività principalmente sui cantieri per cui è anche probabile che in tale occasione possa beneficiare della possibilità di una pausa pranzo di solo mezz'ora come previsto dal regolamento in casi particolari. Altra incongruenza agli atti è data dal fatto che nel corso del mese di luglio 2015, il datore di lavoro confermava un'abilità al 75 % che l'assicurato sfruttava lavorando 4 giorni su cinque a rendimento completo. In detto protocollo venivano ventilate alcune perplessità anche da parte della ditta a questo proposito, in quanto "sarebbe stato comprensibile lavorare i cinque giorni settimanali con rendimento ridotto" (vedi rapporto del 21 luglio 2015). Giusta le indicazioni del datore di lavoro poi, per l'attività all'80 % era previsto un impiego di quattro giorni la settimana e il successivo impiego al 60 % era ripartito su tre giornate lavorative (vedi precisazione sui contratti a tempo parziale del 1. settembre 2015). Che nel 2015 fosse inizialmente possibile svolgere l'attività al 75 %, rispettivamente all'80 % durante 4 giornate a rendimento completo, mentre attualmente l'impiego al 50 % andrebbe ripartito su tre giornate lavorative lascia parimenti sussistere qualche dubbio sulla necessità dal punto di vista del danno alla salute di tale pretesa. 4.5. Inspiegabili poi in termini di rendimento al 50 % sull'arco di tre giornate lavorative sono l'ingente accumulo di ore supplementari (82 ore all'inizio dell'anno e quindi corrispondenti ad un mese di attività al 50 %) e le relative compensazioni usufruite dall'interessato. Il fatto che le ore compensate nel 2017 siano state accumulate nel 2016 è del tutto ininfluente, anche considerato che le ore lavorate in eccesso nel 2017 non figurano come tali sull'estratto del rilevamento elettronico e vengono quindi probabilmente computate in separata sede. Interrogato su tale questione, il datore di lavoro si limitava a evocare la possibilità di compensare entro i limiti del lavoro flessibile le ore in eccesso accumulate (vedi notizia del 14 settembre 2017). Alla luce di tali dati, per questo Giudice è lecito concludere che delle

- 14 settimane in cui l'assicurato ha lavorato durante tre giorni alla settimana le ore lavorate non si limitavano alle 20.6 ore settimanali, ma vi erano delle differenze nel senso che il tempo di lavoro effettivo superava quasi costantemente quello obbligatorio. È allora da concludere che l'assicurato svolga la propria attività per la B._____ SA al 50 % prevalentemente sull'arco di tre giornate lavorative, ma che tale presenza sul lavoro non si traduca con la corrispondente graduale riduzione dell'orario giornaliero di lavoro di ore 6.8 in seguito ai disturbi lamentati dopo l'infortunio. Dai dati forniti con la timbratura non è in queste condizioni dato concludere alla necessità di operare sull'arco di tre giornate lavorative per conseguire un reddito del 50 %. Tale scelta risulta, alla luce dei concreti dati raccolti, dettata sicuramente anche da motivi non riconducibili al danno alla salute (flessibilità dell'impiego, giornate o mezze giornate libere ecc.). Non vi sono infatti dati costanti riguardo ad un orario giornaliero di ore 6.8, ma le ore effettive prestate giornalmente variano sensibilmente. Il mese di marzo in generale, conta ad esempio prestazioni giornaliere sopra la media. L'ultima settimana di marzo addirittura l'assicurato ha lavorato ore 8.19, 10.50 e 11.00 al giorno. Anche operando un'ulteriore decurtazione di mezz'ora per lunedì e martedì e di un'ora per mercoledì il risultato resta di ore 7.7, 10 e 10. In detto mese, l'assicurato ha lavorato per tre giorni per 10 ore giornaliere o di più e una sola mezza giornata il primo giorno del mese. In questo senso quindi che nell'esecuzione delle proprie mansioni presso la B._____ SA l'assicurato non presti il proprio lavoro sull'arco di due giornate e mezzo a rendimento completo a favore di un'attività ripartita su tre giornate a tempo di lavoro ridotto è indubbio, ma tale metodo di lavoro non può essere ascritto interamente al danno alla salute, bensì sembra risultare in parte anche da scelte del tutto indipendenti dalle conseguenze dell'infortunio subito. Per le sequele alla caviglia destra, non è dato ritenere una perdita - in termini di ore di lavoro - di una mezza giornata di lavoro per l'esercizio di un'attività al 50 %. In queste condizioni, una diminuzione della capacità lavorativa nell'attività svolta non può essere quantificata in misura

- 15 superiore al 10 %, già tenuto conto dell'entità delle ore compensate, pari in pratica ad un mese di compensazione su dodici. 4.6. Per l'assicurato, il fatto di poter lavorare solo per un numero ridotto di ore giornaliere verrebbe a ripercuotersi necessariamente anche sull'attività indipendente. Lavorando tre giorni alla settimana, egli potrebbe quindi dedicare a tale nuova attività due giorni la settimana (40 %) ad orario parimenti ridotto e quindi per una percentuale effettiva del 32 %. Come si è visto in precedenza il grado d'impedimento nella nuova attività assume un'importanza alquanto relativa per definire il grado d'impedimento. In ogni caso, per quanto esposto nel considerando che precede, occorre partire dal presupposto che l'assicurato sia in grado di lavorare oltre le sole 6.8 ore giornaliere per le sole conseguenze dell'infortunio. 5.1. In termini economici, non è contestato che senza l'infortunio l'assicurato potesse conseguire un reddito annuo nel 2017 di fr. 88'179.65 e che lavorando al 50 % ottiene una retribuzione annua di fr. 44'089.80. La controversia verte invece sul reddito da invalido. In principio, il grado d'invalidità viene stabilito paragonando il reddito ancora conseguibile senza invalidità e quello realizzabile da invalido. Un'eccezione a questo principio è data quanto l'inabilità lavorativa corrisponde all'inabilità lucrativa. In questo caso l'assicurato resta abile al lavoro nell'attività precedentemente esercitata, il grado d'invalidità corrisponde al grado d'impedimento riscontrato nell'attività usuale. Presupposti affinché il paragone dei redditi possa avvenire in base a tale assunto è che l'attività esercitata prima e dopo l'infortunio si inserisca in un rapporto di lavoro stabile, che l'assicurato metta a buon frutto, espletando completamente, la residua abilità e che non venga corrisposto un salario sociale (vedi anche UELI MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, 2017, no. 6/153). Concretamente quindi, poiché l'assicurato lavora da anni presso la B._____ SA e intende continuare a farlo, tenuto conto del fatto che la società

- 16 avrebbe mantenuto l'impiego a tempo pieno se il dipendente non avesse iniziata un'attività indipendente a tempo parziale e che il salario versato non è da nessuna delle parti considerato un salario sociale, non vi sono motivi per giudicare il grado d'invalidità in modo diverso dal grado d'impedimento concretamente riscontrato nell'attività svolta usualmente. 5.2. Il fatto che l'assicurato abbia scelto di mettersi in proprio, anche se così facendo ha assunta in parte la clientela privata dal proprio datore di lavoro, non è rilevante dal punto di vista giuridico. La decisione di mettersi in proprio è stata presa dell'assicurato, senza che su di lui fosse stata esercitata alcuna pressione e in piena cognizione di causa sul suo stato postinfortunistico. Non è neppure contestato che l'istante avrebbe potuto continuare a lavorare al 100 % per il precedente datore di lavoro, se lo avesse voluto. Ne consegue che tale attività privata e le maggiori limitazioni che la stessa comporta non possono essere tenute in considerazione nella valutazione delle ripercussioni dell'infortunio sull'attività finora svolta. In termini di percentuale vada comunque rilevato che l'attività che l'istante può svolgere a titolo privato è indubbiamente del 40 % e non solo del 32 %, come preteso nel ricorso. Come si è visto per l'attività al 50 % presso il precedente datore di lavoro la necessità di lavorare su tre giornate anziché solo due e mezzo non è interamente imputabile all'infortunio, ma deriva in parte da una libera scelta. Per dedicarsi all'attività in proprio non è allora dato pretendere che l'istante possa dedicare a tale attività solo il 32 % della propria abilità, anche considerato che solitamente un'attività in proprio può essere organizzata comunque più liberamente. In questo senso, il calcolo proposto dall'assicuratore convenuto, che corrispondente al salario inizialmente versato all'istante senza riserve, e giusta il quale sarebbe possibile conseguire un reddito in detta attività di fr. 34'881.-- (fr. 7'267.—x 40 % x 12) non dà adito a critiche.

- 17 - 5.3. Anche operando allora con il metodo del paragone dei redditi, il risultato del caso concreto confermerebbe un discapito economico e quindi un grado d'invalidità del 10 %. Al reddito da valido di fr. 88'179.65 verrebbe ad opporsi un reddito da invalido di fr. 78'970.80 (fr. 44'089.80 + fr. 34'881.--) con il conseguente grado d'invalidità del 10.45 % che arrotondato corrisponde al 10 %. Per questo giudice, elementi convincenti che permettano di concludere ad un grado d'impedimento superiore all'entità stabilita dall'assicuratore infortuni non ve ne sono. 6. In conclusione il riconoscimento di una rendita del 10 % merita conferma e il ricorso è respinto. La procedura giudiziaria è gratuita (art. 61 lett. a LPGA) e all'assicuratore infortuni non vengono riconosciute ripetibili (art. 61 lett. g LPGA a contrario). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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