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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 18.02.2014 S 2013 127

18. Februar 2014·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,982 Wörter·~15 min·9

Zusammenfassung

rendita AI | Invalidenversicherung

Volltext

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 13 127 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal giudice Stecher e dalla giudice Moser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 18 febbraio 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentata da CO.DI.CI, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto e B._____ Assicurazioni SA, convenuta concernente rendita AI

- 2 - 1. A._____, 1971, sposata e madre di due figli, vive con la famiglia in Svizzera dal 2005 e ha da allora sempre lavorato in qualità di cameriera ai piani, da ultimo presso l'Albergo C._____ SA di X._____. In detta qualità essa conseguiva nel 2012 una retribuzione mensile di fr. 3'500.--, più tredicesima mensilità. L'11 aprile 2013, l'assicurata faceva domanda di prestazioni AI a causa di una poliartrite di cui soffrirebbe già dal 2007 e che avrebbe comportato dal 1. ottobre 2012 un'incapacità al lavoro del 30 % e dal 15 maggio 2013 un'inabilità del 40 %. L'8 agosto 2013, all'assicurata veniva notificato un provvedimento provvisorio in base al quale dal paragone tra il reddito conseguibile senza invalidità di fr. 45'500.-- e quello ancora conseguibile da invalida di fr. 41'287.55 - in base alle tabelle dei rilievi salariali per personale non qualificato ed esercitando un'attività all'80 % nonché operando una deduzione del 5 % per attività leggere - risultava un grado d'invalidità del 9.26 %, escludente quindi il diritto a rendita. Nella propria presa di posizione, l'assicurata chiedeva l'esecuzione di ulteriori accertamenti, mentre la B._____ Assicurazioni SA il 21 agosto 2013 informava l'assicurata di sospendere il versamento delle indennità giornaliere dal 30 settembre 2013, non raggiungendo il grado d'impedimento il 40 %. Con decisione 19 settembre 2013, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI), rifiutava il diritto a prestazioni di rendita d'invalidità, adducendo i motivi già esposti nel provvedimento dell'8 agosto 2013. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 14 ottobre 2013, A._____ chiedeva l'erogazione di una rendita d'invalidità del 50 % e il riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio. Giusta l'attestazione del proprio reumatologo del 26 giugno 2013, accanto alla nota poliartrite, l'assicurata soffrirebbe pure di tutta una serie di altre patologie che non sarebbero state tenute in considerazione nella

- 3 valutazione del grado d'impedimento effettuata. Giusta la prassi ticinese, l'opposizione dovrebbe poi essere evasa da un'istanza diversa da quella che si sarebbe occupata della decisione e nella determinazione del salario da invalida andrebbero considerate le concrete possibilità di impiego dopo una deduzione del 25 %. Il 28 ottobre 2013 l'assicurata introduceva ancora la necessaria documentazione a sostegno della richiesta di patrocinio gratuito e un'ulteriore attestazione medica a sostegno di quanto preteso, chiedendo che il Tribunale amministrativo facesse ordine a B._____ Assicurazioni SA, da convocare nell'ambito del presente procedimento, di continuare ad erogare le prestazioni legali di indennità giornaliera. 3. Nella propria presa di posizione l'ufficio AI, chiedeva la reiezione del ricorso per i motivi già addotti nel provvedimento impugnato. Anche gli ulteriori atti medici messi a disposizione da parte dell'assicurata non sarebbero suscettibili di comprovare un peggioramento della situazione dell'istante rispetto a quanto ritenuto nella decisione di rifiuto. 4. Dal canto suo, la B._____ Assicurazioni SA proponeva di respingere il ricorso per quanto fosse dato entrare nel merito dello stesso. Infatti, nella misura in cui l'assicurata postulerebbe l'ulteriore erogazione di prestazioni a titolo di indennità giornaliere non sarebbe dato entrare nel merito del ricorso, non essendo tale questione oggetto dell'impugnativa e dovendo simili pretese essere fatte valere per via civile. Per il resto la valutazione del grado d'impedimento nell'attività svolta e in attività adatte allo stato di salute dell'istante non darebbe adito a critiche e meriterebbe conferma. 5. Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte.

- 4 - Considerando in diritto: 1. a) La decisione deferita a questo Giudice riguarda il rifiuto da parte dell'ufficio AI di erogare all'assicurata prestazioni sotto forma di rendita d'invalidità. Non è invece oggetto del presente ricorso la sospensione delle prestazioni da parte dell'assicurazione privata tenuta al versamento dell'indennità giornaliera a compensazione della perdita di salario per malattia. Pertanto sulla richiesta di obbligare detto assicuratore all'ulteriore erogazione di prestazioni a titolo di indennità giornaliera non è dato entrare nel merito del ricorso (vedi sulla questione sentenza del Tribunale amministrativo S 11 170 del 9 febbraio 2013). b) Formalmente, la ricorrente invoca la prassi ticinese in merito alla pretesa inammissibilità della stessa composizione dell'organo giudicante per la presa della decisione e per statuire sull'opposizione. Giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) in deroga agli articoli 52 e 58 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. Poiché il presente procedimento non è stato giustamente preceduto da una procedura d'opposizione, le censure sollevate dall'istante a questo proposito non meritano di essere ulteriormente discusse. 2. a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 LPGA, per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla

- 5 salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che le assicurate hanno diritto ad una rendita intera se sono invalide almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalide almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalide almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalide almeno al 40%. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). b) Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (MAURER, SCARTAZZINI, HÜRZELER, BUNDESSOZIALVERSICHERUNGSRECHT, 2009, 3a edizione, p. 152). Va qui rilevato che con la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in vigore l'art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile. La nozione di quello che può essere ragionevolmente esigibile è definita in modo più severo. Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali, un'incapacità al guadagno determinante sussiste solo se non si può ragionevolmente esigere, da un punto di vista obiettivo, che l'assicurata fornisca una prestazione di lavoro, e quindi realizzi un reddito entro certi parametri. La facoltà di decidere che cos'è o non è obiettivamente esigibile compete agli uffici AI, sulla base dei dati medici a loro

- 6 disposizione. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di una documentazione medica che attesti di quali patologie la paziente è affetta. Il compito del medico consiste poi nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurata è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per specificare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili. Spetta in seguito alla persona incaricata della consulenza professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (DTF 125 V 261 cons. 4, 115 V 134 cons. 2, 114 V 314 cons. 3c, 105 V 158 cons. 1). 3. a) E' da anni che la ricorrente soffre di numerose patologie che le hanno però inizialmente permesso di esercitare la propria attività in misura completa. L'assicurata è infatti affetta di un'artrite reumatoide, un'osteopenia, una sindrome dorsospondilogena cronica e una malattia di Basedow (vedi attestazione già redatta in data 29 maggio 2007 dal dott. med. D._____). A causa di quest'ultima patologia veniva pure vista dall'endocrinologo dott. med. E._____, che confermava la recidiva di ipertiroidismo e consigliava una terapia ablativa sotto forma di applicazione di radioiodio (relazione del 3 settembre 2007). Dai controlli regolarmente svolti da parte del reumatologo ogni sei mesi era in seguito possibile costatare il successo del trattamento medicamentoso, anche se una riduzione dei dosaggi non era possibile che entro parametri limitati. All'esame neurologico - eseguito il 15 marzo 2011 su consiglio del medico curante da parte del dott. med. F._____ - veniva rilevata una moderata neuropatia del nervo mediano al tunnel carpale bilaterale con prevalenza a sinistra (lato dominante in paziente mancina). Il 16 febbraio 2012, la paziente veniva indagata per torpori e dolori lateralizzati alla parte sinistra del corpo e il dott. med. F._____ giungeva alla conclusione che si

- 7 trattasse di una emisindrome sensitivo-soggettiva di probabile origine somatoforme (relazione del 20 febbraio 2012). b) A partire dall'ottobre 2012, l'assicurata era dichiarata abile al lavoro in ragione del 70 % dal proprio medico curante. Questa valutazione veniva confermata dal reumatologo curante dott. med. D._____ che riconduceva il forte stato di stanchezza lamentato dall'assicurata anche ad un malfunzionamento della tiroide (vedi relazione del 31 gennaio 2013). Nel rapporto del 30 aprile 2013 all'attenzione degli organi AI, il reumatologo curante confermava questo grado d'inabilità del 30 % per l'attività svolta, pur ventilando la possibilità di un aumento dell'inabilità al 40 % o al 50 % in attività mediamente pesanti. In attività leggere invece, l'incapacità funzionale era reputata situarsi attorno al 20 %, anche se un grado d'impedimento maggiore non poteva essere escluso a seconda dell'evoluzione dell'artrite reumatoide. Dal 15 maggio 2013, il curante attestava un'abilità al lavoro del 60 %. Dal canto suo, il dott. med. G._____ considerava il grado d'impedimento nell'attività svolta del 30 % e in attività adatta del 20%, riferendosi alla valutazione fatta dal reumatologo curante (valutazione del 13 giugno 2013), detto medico confermava poi il 15 luglio 2013 questo punto di vista anche dopo essere venuto a conoscenza del fatto che l'inabilità attestata dal curante fosse passata dal 30 % al 40 %, ribadendo il carattere decisivo della valutazione fatta dallo specialista in reumatologia. Nel proprio rapporto del 26 giugno 2013 però il reumatologo curante confermava il grado d'impedimento operato dal medico curante, attestando "un'incapacità lavorativa a lungo termine del 40 %" legata all'artrite reumatoide e alla problematica lombare. Prima dell'emanazione del provvedimento provvisorio nell'agosto 2013 e poi di quello impugnato nel settembre 2013 quindi, anche il reumatologo concludeva ad un grado d'impedimento del 40 %. La valutazione proposta dal dott. med. G._____, dopo che lo stesso medico considerava decisive le conclusioni del reumatologo, non regge

- 8 pertanto più alle censure di ricorso. Nella relazione del 1. ottobre 2013, il dott. med. D._____ giustificava meglio questa percentuale del 40 % di inabilità, ritenendola riconducibile all'artrite (peggioramento sottoponendo le articolazioni a lavori logoranti), alla terapia necessaria per mantenere il controllo dei sintomi (stanchezza o nausea) e alla problematica a livello lombare. Il reumatologo era poi del parere che una simile limitazione sussistesse anche in altre attività leggere e adatte e che per dei lavori pesanti l'inabilità potesse raggiungere il 60 %. c) Alla luce di quanto esposto in precedenza, le valutazioni mediche agli atti non permettono in ogni caso di concludere nel senso operato dall'ufficio convenuto sia per quanto ha tratto alla valutazione del grado d'impedimento nell'attività finora svolta sia per quanto riguarda le attività ancora esigibili. Riguardo all'attività svolta, le contraddizioni nella valutazione del grado d'impedimento emergono dai discordi pareri medici richiamati nel considerando che precede. La nuova valutazione fatta dal reumatologo curante, che riteneva peggiorato il grado d'impedimento sia nell'attività di cameriera ai piani che nell'esercizio di lavori più confacenti, non poteva essere semplicemente ignorata dal responsabile del servizio d'accertamento medico. Oggettivamente non vi è agli atti alcun reperto che si confronti e smentisca le conclusioni mediche dello specialista o che fornisca, motivandola, una valutazione diversa del grado d'impedimento. Anche per la definizione dell'attività ancora esigibile, gli accertamenti condotti sono insufficienti. Avendo riguardo alla patologia sofferta dall'istante, che è impedita in parte nell'uso delle mani, non è dato concretamente sapere se sia esigibile l'esercizio di un lavoro ripetitivo, al freddo, di precisione, con attrezzi vibranti ecc.. Il generale riferimento ad attività leggere non basta per stabilire quale possa essere la ripercussione del danno alla salute sull'esercizio di tali attività. Ne consegue che le valutazioni mediche agli atti non permettono di

- 9 concludere all'esistenza di un grado d'impedimento corrispondente ai parametri fissati nella decisione impugnata, per cui a questo riguardo gli accertamenti condotti sono assolutamente insufficienti e devono essere completati. d) In base al parere espresso dal reumatologo dott. med. H._____ in sede di ricorso, la situazione presentata dalla paziente sarebbe piuttosto complessa e caratterizzata da sintomatologie di tipo reumatologico, neurologico e psichiatrico, per cui sarebbe indicata una valutazione peritale pluridisciplinare (parere del 10 ottobre 2013). Effettivamente dalle relazioni mediche agli atti vi sono alcuni indizi di sofferenze psichiche e neurologiche, che però non venivano finora ritenute, almeno individualmente, aver assunto un carattere invalidante. Per la definizione della situazione di salute dell'istante sarebbe però indicata una verifica complessiva delle diverse patologie come avviene propriamente nell'ambito di indagini pluridisciplinari. 4. La decisione impugnata va poi criticata anche per quanto riguarda la definizione del reddito conseguibile da invalida. Dagli accertamenti fatti in vista dell'integrazione professionale era chiaro che l'assicurata avesse assolutamente bisogno di lavorare e che il suo datore di lavoro fosse interessato a continuare il rapporto anche per un'attività di tre giorni alla settimana e corrispondente alla capacità lavorativa del 60 % attestata dal medico e dal reumatologo curanti, mentre non era possibile assegnare all'assicurata dei compiti magari più leggeri nell'ambito dell'attività di cameriera ai piani svolta. Un cambiamento di lavoro nell'industria, era considerato perlomeno problematico a causa dell'accresciuta necessità di impiegare le mani e quindi la parte particolarmente toccata dalla patologia invalidante. Misure di integrazione professionale non entravano in considerazione, non da ultimo a causa della bassa scolarità, che era pure reputata incidere negativamente sulle residue possibilità occupazionali,

- 10 nel senso che le carenze nella formazione avrebbero permesso l'esercizio di attività prettamente manuali e quindi sostanzialmente inadatte alla situazione dell'istante. La consulente reputava pertanto comprensibile che l'assicurata non intendesse lasciare un posto di lavoro sicuro per svolgere un'attività pure sempre di carattere manuale e comunque in misura ridotta. In questo contesto, il mantenimento del posto di lavoro veniva giudicato come la scelta verosimilmente più oculata e l'assicurata era reputata sfruttare in modo ottimale la sua capacità lavorativa nell'attività svolta. Veniva pertanto proposta un'assistenza per mantenere il posto di lavoro (vedi risultanze delle indagini protrattesi dal 15 maggio al 16 luglio 2013 ed in particolare le indicazioni risultanti dal documento datato 2 agosto 2013). Questa valutazione non è stata tenuta in alcuna considerazione nel determinare il reddito conseguibile da invalida, ma l'ufficio AI è ricorso all'applicazione di dati salariali statistici, reputando esigibile una non meglio definita attività leggera adatta. Nell'ambito dei nuovi accertamenti che l'ufficio AI è tenuto a condurre dovrà pertanto essere valutata anche la questione fondamentale che si pone a questo riguardo, ovvero quella di sapere se è indicato un cambiamento di lavoro o se l'attività svolta è quella che meglio si conforma alla patologia invalidante, nel qual caso dal momento che l'assicurata sfrutta al meglio le sue residue capacità non vi è alcun motivo di calcolare il reddito conseguibile da invalida in base a dati teorici anziché prendere a fondamento del calcolo il reddito effettivamente conseguito (DTF 126 V 76 cons. 3). 5. In conclusione, per quanto è dato entrare nel merito del ricorso questo è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono ritornati all'ufficio AI affinché esplicati i necessari accertamenti statuisca di nuovo sul diritto a rendita dell'assicurata. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di

- 11 controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per la procedura davanti al Tribunale amministrativo, ha diritto alle ripetibili la ricorrente che vince la causa in applicazione all’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA. Un giudizio di rinvio è considerato come una vincita della causa. Per questo i costi del procedimento vengono accollati all’ufficio convenuto, il quale è pure tenuto a rifondere alla ricorrente, assistita da un'associazione di autoaiuto, un'indennità forfettaria a titolo di ripetibili pari a fr. 500.-- (IVA compresa). Tale importo fa in ogni caso astrazione delle spese fatturate per la corrispondenza intercorsa tra la ricorrente e l'assicuratore tenuto al rimborso dell'indennità giornaliera per prestazioni quindi estranee al presente procedimento. L’esito della controversia rende priva di oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuiti. Il Tribunale decide: 1. Per quanto è dato entrare nel merito del ricorso questo è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata. Gli atti vengono rinviati all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per la presa di una nuova decisione dopo aver effettuati gli accertamenti d'obbligo. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

- 12 - 3. L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa a A._____ fr. 500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4. La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto. 5. [Vie di diritto] 6. [Comunicazioni]

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