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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 30.10.2012 S 2012 72

30. Oktober 2012·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·3,938 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

rendita AI | Invalidenversicherung

Volltext

S 12 72 e S 12 88 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 30 ottobre 2012 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI/restituzione 1. …, 1983, frequentava le scuole elementari a … e iniziava nell’agosto del 2000 un apprendistato come parrucchiera in un salone di ... Il 28 febbraio 2002, l’assicurata era vittima di un grave incidente della circolazione a seguito del quale si rendeva necessario un intervento di ricostruzione del nervo ascellare e dopo il quale permaneva una paresi postraumatica del plesso cervicale destro. Come conseguenza della residua patologia al braccio destro, l’apprendistato di parrucchiera iniziato doveva essere interrotto. Da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI), l’infortunata veniva sottoposta a riformazione professionale in qualità di venditrice per il periodo dal 4 agosto 2003 al 3 agosto 2005. Il 31 marzo 2008, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI) riconosceva all’infortunata una rendita d’invalidità intera pari a fr. 1'407.-- dal 1. febbraio al 31 agosto 2003 e una rendita di un quarto, ovvero fr. 359.--, sulla base di un grado d’invalidità del 42% a partire dal 1. agosto 2005, epoca alla quale aveva termine la riformazione professionale. Giusta l’allora decisione di rendita, detto grado d’invalidità risultava dal confronto tra il reddito teorico conseguibile da sana come parrucchiera di fr. 45'955.-- e quello ancora realizzabile come venditrice esplicando un’attività in ragione del 60% pari a fr. 26'763.--. 2. Nell’ambito della regolare procedura di revisione avviata nel 2011, l’ufficio AI costatava che l’assicurata dal 1. gennaio 2009 era impiegata a tempo pieno come venditrice presso il caseificio ... In base agli accertamenti condotti in

seguito risultava che l’assicurata era in grado di realizzare un guadagno escludente il diritto a rendita. Per questo motivo, con decisione 16 maggio 2012, l’ufficio AI sopprimeva la rendita di un quarto con effetto dal 1. aprile 2009, ovvero tre mesi dopo l’inizio della nuova attività lucrativa presso l’attuale datore di lavoro. Nella decisione di soppressione della rendita venivano paragonati il reddito conseguibile da sana negli anni 2009 e 2010 con quello effettivamente realizzato, dedotta una parte di salario sociale. Poiché il grado dell’impedimento così stabilito era inferiore al 40%, non sarebbe sussistito più alcun diritto ad una rendita d’invalidità. 3. Il 28 giugno 2012 l’ufficio AI chiedeva allora all’assicurata la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite per un ammontare complessivo di fr. 12'624.--, avendo la beneficiaria della rendita d’invalidità violato il proprio obbligo di informare tempestivamente gli organi AI in merito alla modifica delle proprie condizioni di reddito. In detta decisione veniva ricordato che la questione di sapere se l’interessata fosse o meno in buona fede e se la restituzione dovesse costituire un onere per lei troppo gravoso avrebbero potuto essere esaminate solo dopo la presentazione di una domanda di condono. Già in data 14 agosto 2012, la cassa di compensazione AVS ingiungeva all’assicurata il pagamento dell’importo di fr. 12‘624-- e le accollava le spese dell’ammonimento per un ammontare di fr. 70.30. Detto provvedimento veniva poi annullato su istanza dell’interessata. 4. Nei tempestivi ricorsi proposti al Tribunale amministrativo dei Grigioni in data 18 giugno e 27 agosto 2012, … chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale veniva soppressa la rendita d’invalidità (procedimento S 12 72) e della decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite (procedimento S 12 88). La soppressione della rendita sarebbe ingiustificata, presentando l’istante ancora sempre un grado d’impedimento di oltre il 50%, come risulterebbe dal paragone dei redditi proposto in sede di ricorso e nell’ambito del quale andrebbe debitamente preso in considerazione il fatto che la retribuzione corrisposta all’istante comprenderebbe una parte di salario

sociale. Quanto alla restituzione, l’assicurata non avrebbe avuto motivo di ritenere che con la nuova occupazione il diritto a rendita avrebbe subito modifiche. Per questo l’omissione che le verrebbe imputata sarebbe avvenuta in perfetta buona fede e nessun obbligo d’informare sarebbe stato violato. Anche la situazione finanziaria della ricorrente, che vivrebbe con il minimo vitale, non lascerebbe alcun dubbio sull’inesigibilità della restituzione decisa. 5. Nella propria presa di posizione l’ufficio AI chiedeva la reiezione dei due ricorsi nella misura in cui sarebbe dato entrare nel merito degli stessi. L’ufficio convenuto avrebbe appreso che l’istante lavorava al 100% come venditrice solo nel corso della procedura di revisione. Dai dati emersi in detta sede, la ricorrente avrebbe lavorato nel 2009 per 2052,5 ore e conseguito un reddito di fr. 30‘955.49. Detto importo terrebbe già in considerazione la parte di salario sociale mensile corrisposta all’istante e quantificabile a fr. 750.--. Infatti, il reddito effettivamente conseguito e pari a fr. 40‘705.50 – sarebbe stato decurtato di fr. 9‘750.--. In modo analogo nel 2010 l’assicurata avrebbe lavorato 1966 ore realizzando un reddito di fr. 43‘242.30, che dedotta la componente sociale ammonterebbe a fr. 33‘492.30. Per il 2011 infine, le ore lavorative sarebbero state 1‘791 e il conseguente reddito senza salario sociale di fr. 30‘035.70. In media pertanto l’assicurata avrebbe lavorato durante gli ultimi tre anni per 1936.5 ore e la sua retribuzione in base al lavoro fornito sarebbe stata di fr. 31‘494.49. Simili redditi da invalida escluderebbero il diritto ad una rendita d’invalidità, essendo il grado d’impedimento medio rispetto a quanto l’assicurata potrebbe conseguire da sana in qualità di parrucchiera solo del 36%. Non avendo informato l’ufficio AI in merito al cambiamento della sua situazione professionale, l’assicurata avrebbe agito perlomeno in modo negligente per cui anche la restituzione richiesta sfuggirebbe a qualsiasi critica. 6. Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte, precisandole. Su quanto addotto nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali si tornerà per quanto utile ai fini della vertenza nelle considerazioni di merito che fanno seguito.

Considerando in diritto: 1. a) La controversia verte in primo luogo sulla questione di sapere se all’assicurata è stata a giusta ragione soppressa la rendita d’invalidità di un quarto di cui era beneficiaria dal 1. aprile 2009. b) Dal profilo temporale il Giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti dal punto di vista assicurativo (DTF 129 V 1, 128 V 315, 127 V 467 cons. 1 e 126 V 166 cons. 4b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 128 V 315, 121 V 366 cons. 1b). 2. a) Giusta l’art. 17 cpv. 1 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), se il grado d’invalidità della beneficiaria della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 cons. 3.5). Basta pertanto ribadire che per ammettere l'esistenza di una modifica di rilievo occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita, rispettivamente, se del caso, dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108, 130 V 351 cons. 3.5.2, 125 V 369 cons. 2 con riferimento). b) Nella fattispecie in oggetto all’epoca dell’assegnazione di una rendita d’invalidità di un quarto, l’assicurata era ritenuta presentare una menomazione fisica tale da rendere inesigibile l’attività di parrucchiera ed esplicabile solo al

60% quella di venditrice con un reddito conseguibile di fr. 26'763.--. Dopo l’assunzione del nuovo lavoro, all’inizio del 2009, l’assicurata ha conseguito un reddito fr. 40‘705.50 –, nel 2010 di fr. 43‘242.30 e nel 2011 di fr. 39'035.70. In base alle ore lavorative prestate di 2052.5, 1966 e 1791 durante questi tre anni occorre considerare che la nuova attività fosse esercitata a tempo pieno. Le ripercussioni di questa nuova situazione di lavoro sul grado d’invalidità dell’assicurata erano essenzialmente da attribuire al nuovo salario conseguibile da invalida. c) Come giustamente addotto dall’ufficio convenuto, il salario che l’istante potrebbe conseguire senza il danno alla salute è quello di una parrucchiera diplomata e non quello di una venditrice, come preteso nel ricorso. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, le possibilità di carriera o comunque l’evoluzione professionale verso una possibilità di guadagno maggiore possono essere prese in considerazione nel calcolo del reddito conseguibile senza invalidità solo per quanto fossero già reperibili indizi concreti di questi cambiamenti prima dell’infortunio. Non possono per contro essere tenute in considerazione delle semplici supposizioni o congetture in merito all’evoluzione professionale futura (STF U 30/99 del 13 novembre 2000 e STA S 01 81). All’epoca dell’infortunio l’assicurata svolgeva un apprendistato di parrucchiera ed è pertanto questa attività ad essere determinante. La riformazione in qualità di venditrice diplomata è avvenuta ad opera dell’AI ed è una misura tendente a ridurre o a scongiurare l’eventuale subentrare di un’invalidità. In questo senso le argomentazioni sollevate nel ricorso quanto alle innate capacità organizzative e commerciali della dipendente potrebbero semmai giustificare un incremento del salario conseguibile da invalida, ma non certo di quello ottenibile altrimenti da sana. Giustamente poi già nella decisione di rendita del 31 marzo 2008, era stato il salario conseguibile come parrucchiera ad essere ritenuto determinante per il paragone dei redditi. 3. a) Giusta l’art. 31 LAI, nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, se un’assicurata che ha diritto a una rendita consegue un

nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 capoverso 1 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita. Nell’evenienza in oggetto per il confronto dei redditi per gli anni riguardanti il 2009-2011 occorre applicare il diritto materiale in vigore a quel momento, ovvero anche il secondo capoverso dell’art. 31 LAI. Dal 1. gennaio 2012, l’eccezione di cui all’art. 31 cpv. 2 LAI è stata soppressa, poiché ritenuta violare manifestamente il principio della parità di trattamento. La disposizione era stata allora introdotta dopo la constatazione che un discreto aumento del reddito conseguibile da invalida poteva comportare la soppressione della rendita d’invalidità, malgrado la persona assicurata subisse per quanto fatto uno scapito economico nel caso in cui l’incremento del reddito fosse comunque inferiore alla perdita o riduzione della rendita d’invalidità. Per evitare tali conseguenze, la persona assicurata rinunciava pertanto in detti casi ad esercitare un’attività più redditizia. L’eccezione era quindi intesa come un incentivo a voler lavorare maggiormente, senza per questo temere l’immediato svantaggio della decurtazione o riduzione della rendita d’invalidità (DTF 136 V 218 cons. 5.3). Nella decisione deferita a questo Giudice, l’ufficio convenuto ha giustamente considerato imputabile sul reddito indicizzato ritenuto conseguibile da invalida giusta la decisione di rendita del 2008 solo i due terzi dell’aumento del reddito annuo che superava i fr. 1'500.--. Concretamente nel 2009 ai fr. 27'291,10 erano stati aggiunti fr. 7'943.25 e nel 2010 ai fr. 27'564.05 erano stati aggiunti fr. 9451.95. I due redditi così determinati ammontavano a fr. 35'234.35 per il 2009 ed a fr. 37'016.-- per il 2010. b) Da questo reddito l’istante reputa ancora deducibile la componente di salario sociale valutata tra il fr. 500.-- ed i fr. 1'000.-- al mese, giusta quanto attestato dal datore di lavoro. In principio, la prova dell'esistenza di un salario sociale è sottoposta a requisiti severi, essendo doveroso partire dal presupposto che i salari pagati equivalgono alla prestazione lavorativa effettivamente fornita (DTF

117 V 18 cons. 2c/aa e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 cons. 2b; STFA I 154/95 del 15 febbraio 1996). Nell’apprezzamento delle dichiarazioni fatte al proposito dal datore di lavoro si deve considerare che questi potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale (vedi STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008). Nella fattispecie in esame, in base alla decisione deferita a questo Giudice, all’assicurata è stata riconosciuta una parte di salario sociale, anche se inferiore a quanto preteso dal datore di lavoro. Partendo dal presupposto che l’aumento di salario viene considerato solo in ragione di due terzi, anche la relativa deduzione per salario sociale deve necessariamente essere ridotta di un terzo. Nel provvedimento impugnato, l’ufficio convenuto ha considerato per il 2009 fr. 3'443.-- (due terzi di fr. 5'164.--) come parte di salario sociale e per il 2010 fr. 3'690.-- (due terzi di fr. 5’535.--). Mensilmente tali importi corrispondono ad un salario sociale di circa fr. 445.--. Dal canto suo il datore di lavoro fa valere un salario sociale mensile tra i fr. 500.-- e i fr. 1’000.-- che corrisponde ad una media di fr. 750.-- ed ad un grado d’impedimento del 23% circa. Considerato che 2/3 di fr. 750.-- corrispondono a circa fr. 500.--, l’importo effettivamente ritenuto dalla convenuta a titolo di salario sociale pari a circa fr. 300.-- sfugge per questo Giudice a qualsiasi critica. Partendo infatti dal presupposto che il salario sociale vada riconosciuto sulla base di severi criteri e che i datori di lavoro tendono a quantificare al rialzo la parte di salario che corrisponde ad un salario sociale, non si giustifica ritenere determinante la media dei valori proposti dal datore di lavoro, ma un ammontare un po’ più ridotto. Questa valutazione viene suffragata anche dalle indicazioni fornite dal datore di lavoro e stando alle quali l’istante incontra difficoltà ad alzare merce pesante, stipare o togliere merce dagli scaffali. In base alla descrizione del lavoro svolto, la necessità di sollevare pesi superiori ai 10 kg si presenta molto raramente. Per il resto, l’attività di riempire e controllare gli scaffali rappresenta accanto a quella riguardante le ordinazioni delle merci al massimo una percentuale tra il 6 e il 33% dell’attività svolta. Partendo dal presupposto che per le ordinazioni non vi siano impedimenti, la parte da dedicare a riempire e togliere dagli scaffali la merce si riduce necessariamente ad una percentuale attorno al 10-15%. Poiché però nell’esecuzione di tali lavori

l’assicurata non è che limitata, ma non impossibilitata completamente a svolgere le proprie mansioni, il relativo grado d’impedimento si riduce ulteriormente. Ne consegue che gli impedimenti che l’assicurata incontra sul lavoro non possono essere considerati incidere in ragione superiore ad un discapito economico di circa fr. 400.-- al mese come ritenuto nel provvedimento impugnato. Deducendo pertanto dai redditi di fr. 35'234.35 per il 2009 ed di fr. 37'016.-- per il 2010 la parte di salario sociale ritenuto determinante dalla convenuta, ne risulta un reddito conseguibile da invalida di fr. 31'791.30 per il 2009 e di fr. 33'325.30 per il 2010. c) Procedendo al paragone tra il reddito che avrebbe potuto conseguire una parrucchiera nel 2009 pari a fr. 48'624.-- con il reddito conseguibile da invalida di fr. 31'791.30 ne risulta un grado d’invalidità del 35% circa. Nel 2010, il grado d’invalidità era del 32%. Ne consegue che le nuove condizioni di salario esistenti a partire dal 1. gennaio 2009 permettevano all’assicurata di realizzare un reddito che escludeva il diritto a rendita già a partire da tale data. Per questo motivo, dal 1. aprile 2009, ovvero tre mesi dopo il subentrare del cambiamento delle condizioni economiche, l’assicurata non aveva più diritto ad una rendita. 4. a) La rendita è stata soppressa con effetto retroattivo al 1. aprile 2009, non avendo l’assicurata informato tempestivamente l’ufficio AI in merito al cambiamento della sua situazione professionale. L’obbligo di informare è ancorato all’art. 31 LPGA (vedi anche l’art. 77 OAI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e che è stata essenzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA). Giusta detto disposto, l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cpv.1). Anche nella decisione di rendita del 2008 all’assicurata veniva ricordato l’obbligo di informare in particolare nei casi di cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali e che l’infrazione di tale obbligo comportava il dovere di restituzione.

b) L’assicurata non ritiene di aver violato il proprio obbligo di informare, poiché non sarebbe stata palese la perdita del proprio diritto a rendita. Tale argomentazione non può essere condivisa. Determinante per l’obbligo di informare è che sia subentrata una modifica importante delle condizioni per l’erogazione della prestazione che potrebbe influenzare il diritto a rendita e non che la prestazione venga anche successivamente modificata. Con l’obbligo di informare si vuole dare all’amministrazione la possibilità di verificare i presupposti a fondamento della prestazione, senza che debba necessariamente seguire anche una soppressione o una riduzione della rendita. Nella fattispecie in oggetto, all’epoca della fissazione della rendita d’invalidità di un quarto il 31 marzo 2008, l’assicurata era reputata abile al 60% in attività adatta e in grado di conseguire un reddito fr. 26'763.--. In realtà, in base all’estratto della cassa di compensazione AVS agli atti, il reddito conseguito negli anni 2006 era di fr. 14‘400.--, nel 2007 di fr. 17‘346.-- e nel 2008 di fr. 14‘802.--. Grazie all’impiego ottenuto nove mesi dopo la decisione di rendita, ovvero dal 1. gennaio 2009, l’assicurata lavorava a tempo pieno e nei tre anni successivi essa conseguiva dei redditi di fr. 40‘705.50, 43‘242.30 e 39'035.70, corrispondenti al salario normalmente versato nel settore giusta quanto attestato dal datore di lavoro il 27 dicembre 2011. In dette condizioni la violazione dell’obbligo di informare gli organi AI è palese. Basti ricordare che pur percependo una rendita d’invalidità di un quarto per un grado di menomazione del 42%, l’interessata lavorava a tempo pieno e percepiva il salario completo. Detta retribuzione era circa tre volte superiore a quanto l’assicurata guadagnava all’epoca della fissazione della rendita d’invalidità nel 2008. Pretendere in tali condizioni che tale cambiamento non avrebbe potuto avere per la diretta interessata alcun influsso sulla sua rendita, come preteso nel ricorso, è del tutto pretestuoso. Che una parte di tale salario fosse un salario sociale è per quanto ha tratto all’obbligo d’informazione irrilevante. In questo senso la violazione dell’obbligo di informare non può neppure essere imputata ad una leggera negligenza, come proposto nel ricorso. Lavorando a tempo pieno e con il pieno stipendio, doveva all’assicurata apparire palese la

necessità di notificare detto cambiamento della sua situazione alla convenuta, oltretutto a soli nove mesi della determinazione del grado d’invalidità. Se poi viene preso a termine di paragone il reddito conseguito effettivamente al momento della determinazione del grado d’invalidità nel 2008 con il salario versato all’assicurata nella nuova occupazione, la violazione dell’obbligo d’informazione non può certo essere attribuita a svista, ma riveste indubbiamente una certa gravità. c) Poiché l’interessata ha violato il proprio obbligo d’informazione ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LPGA, la prestazione poteva essere ridotta o rifiutata senza diffida o termine di riflessione giusta quanto previsto all’art. 7b cpv. 2 lett. b LAI. In applicazione di questo disposto, anche la soppressione retroattiva della rendita al 1. aprile 2009 non dà adito a critiche. Sulle censure in merito alla buona fede dell’interessata o alle difficoltà che una restituzione delle prestazioni potrebbe comportare non è nell’ambito di questo procedimento dato entrare oltre nel merito del ricorso, non essendo tali questioni oggetto dalla decisione impugnata (vedi sulla questione le considerazioni che seguono in merito alla domanda di restituzione). Ne consegue che la decisione 16 maggio 2012 merita in questa sede intera conferma e il ricorso - oggetto del procedimento S 12 72 - interposto contro detto provvedimento deve essere respinto nella misura in cui è dato entrare nel merito dello stesso. 5. a) Resta da stabilire la liceità della richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011 per un importo complessivo di fr. 12'624.--, oggetto della decisione del 28 giugno 2012 e del procedimento S 12 88. Secondo l'art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1). Come indicato sulla decisione del 28 giugno 2012, dopo 30 giorni dalla crescita in giudicato della richiesta di restituzione è possibile chiedere il condono della prestazione se cumulativamente la prestazione è stata ottenuta in buona fede e se la restituzione dovesse comportare grosse difficoltà. A questo riguardo vada

ricordato che la buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 cons. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 cons. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 cons. 2c e 110 V 180 cons. 3c). b) Nell’ambito del presente procedimento va pertanto valutata solo la questione concernente la legittimità della richiesta restituzione e non se i presupposti per il condono siano o meno soddisfatti. L'obbligo di restituzione sancito all'art. 25 cpv. 1 LPGA implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) o per un riesame (errore manifesto nella concessione della prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) della decisione - formale o informale - che ha riconosciuto le prestazioni in causa (DTF 130 V 319 cons. 5.2, 129 V 110 seg. cons. 1). In principio, il riconoscimento di una prestazione indebita costituisce un errore manifesto (DTF 126 V 401 e 125 V 389 cons. 3). c) Nell’evenienza in oggetto va ammesso, per quanto esposto nell’ambito del procedimento S 12 72, che a partire dal mese di aprile 2009 l’assicurata non aveva più diritto ad una rendita d’invalidità essendo subentrato tre mesi prima un sensibile cambiamento nelle sue condizioni retributive. Se la beneficiaria della rendita avesse informato tempestivamente l’ufficio convenuto della modifica intervenuta, la rendita sarebbe stata adeguata a questa nuova situazione già nel 2009. E’ quindi in seguito alla violazione del dovere d’informazione che spettava all’assicurata (vedi cons. 4b) che la rendita è stata erogata ulteriormente senza che i relativi presupposti fossero ancora soddisfatti per ulteriori quasi tre anni, ovvero dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre 2011. Ne consegue che l’ulteriore stanziamento della rendita è avvenuto manifestamente

a torto e che la durata e l’importo della prestazione corrisposta indebitamente non permettono certo di ritenere che la rettifica non sia importante. In queste condizioni la richiesta di restituzione per un ammontare di fr. 12'624.-- merita pertanto piena conferma e il ricorso nel procedimento S 12 88 va parimenti respinto. 6. In conclusione, per quanto è dato entrare nel merito dei ricorsi, gli stessi vengono respinti. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI) ed i cantoni non godono di alcun margine di apprezzamento a questo riguardo (STF 9C_715/2007 del 17 giugno 2008). Per questo alla ricorrente vengono accollati fr. 800.-- di spese. Il Tribunale decide: 1. I ricorsi sono respinti nella misura in cui è dato entrare nel merito degli stessi. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 800.--, il cui importo sarà versato da …, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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