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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 07.07.2009 S 2009 46

7. Juli 2009·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·3,852 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Volltext

S 09 46 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 7 luglio 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAINF 1. …, 1977, cuoco di professione, era obbligatoriamente assicurato contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali presso … (il cui portafoglio assicurativo veniva trasferito nel 2005 all’…). In data 28 luglio 2004, in sella alla propria motocicletta, l’assicurato veniva senza alcuna colpa investito da un’automobile e riportava gravi conseguenze all’arto inferiore sinistro - quali una frattura pluriframmentaria esposta al III medio del femore, una fattura esposta della gamba, una lussazione della tibio-tarsica esposta e una vasta lesione muscolare nella regione del ginocchio, un trauma cranio facciale con ferita nella regione frontale e contusioni multiple che richiedevano una degenza ospedaliera di oltre tre mesi e numerosi interventi chirurgici. Alla dimissione dall’ospedale di Sondalo il 13 novembre 2004, l’assicurato non era in grado di spostarsi senza la carrozzina e necessitava dell’aiuto di un’infermiera per le cure mediche e il sostegno in tutte le attività quotidiane. Seguivano complicazioni di carattere infettivo e nuovi interventi chirurgici con asportazione di materiale osteosintetico. L’assicurato era a due riprese degente presso la clinica riabilitativa di … dal 10 luglio al 5 agosto 2006 e dall’11 aprile all’8 maggio 2007 e necessitava di misure tecnico-ortopediche (scarpa speciale e stampelle o bastone). 2. Sulla base delle risultanze dell’esame medico eseguito in data 13 giugno 2008 da parte del dott. med. … e in base al quale dall’assicurato sarebbe stata esigibile l’esplicazione di un’attività confacente in misura pressoché completa,

… SA (qui di seguito detta semplicemente assicuratore infortuni) decideva in data 18 settembre 2008: “7.1 Secondo l’art. 24 LAINF e l’art. 36 OAINF, è riconosciuto al signor … il diritto a una somma di CHF 53400.—. 7.2 A partire dal 07.05.2008, i trattamenti medici per le problematiche conseguenti all’evento infortunistico, eccezion fatta per quanto riportato al pto. 7.3 dovranno andare a carico dell’assicuratore malattia del suo assistito. Assumeremo in via del tutto eccezionale e senza alcun pregiudizio per casi analoghi e futuri le spese di cura fino al 30.09.2008. 7.3 A contare dal 01.10.2008 assumeremo unicamente le seguenti spese: -misure infermieristiche locali in caso di apertura della fistola previo rapporto medico -misure tecnico-ortopediche secondo art. 11 LAINF e 2 OMAINF -partecipazione dei costi di CHF 300.— annui per l‘iscrizione alla palestra -asportazione del materiale di osteosintesi 7.4 Dal 01.10.2008 non riconosceremo ulteriori prestazioni quali rimborsi per cure a domicilio ed aiuto domiciliare. In via del tutto eccezionale e senza alcun pregiudizio per casi analoghi e futuri non richiederemo la restituzione degli esborsi pagati in eccesso. 7.5 A contare dal 07.05.2008 II signor … è considerato abile nella misura del 100% in attività confacenti al suo stato di salute. 7.6 In via del tutto eccezionale e senza alcun pregiudizio per casi analoghi e futuri verseremo l’indennità giornaliera al signor Porcari fino al 30.09.2008 alfine di permettergli un tempestivo annuncio all’ufficio di disoccupazione competente. 7.7 Dal 01.10.2008, in conseguenza all’evento del 28.07.2004 il signor … non ha più diritto all’indennità giornaliera LAINF da parte di … SA. 7.8 In conseguenza alI’evento occorso il 28.07.2004, giusta l’art. 18 LAINF, il signor … non ha diritto al versamento di una rendita da parte di … SA.” La tempestiva opposizione introdotta dall’interessato contro il provvedimento preso veniva dall’assicuratore infortuni respinta integralmente in data 3 febbraio 2009. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 6 marzo 2008 (recte: 2009), … chiedeva principalmente l’annullamento dei punti da 7.2 a 7.8 del dispositivo della decisione 18 settembre 2008 e che gli venisse riconosciuta una rendita d’invalidità almeno del 70%, oltre a tutte le spese necessarie a mantenere lo stato di salute e quelli dell’intervento al tendine ventilato dagli specialisti. Eventualmente, l’insorgente postulava il ritorno degli

atti all’assicuratore per la presa di una nuova decisione dopo la completa stabilizzazione della situazione medica, l’esecuzione dell’intervento al tendine e della riformazione professionale. Per quanto concerneva la situazione medica, il ricorrente precisava di essersi sottoposto in data 19 febbraio 2009, presso la Clinica …, ad una perizia da parte dello specialista dott. med. … e che avrebbe sottoposto al Tribunale amministrativo le risultanze di tale indagine appena ne sarebbe venuto in possesso. Per il ricorrente, le conseguenze invalidanti a livello dell’arto inferiore renderebbero illusoria l’esplicazione di qualsiasi attività anche a carattere sedentario, per cui si giustificherebbe il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità. Inoltre, la sua situazione clinica non sarebbe sufficientemente stabilizzata e l’assicuratore dovrebbe continuare a garantire tutte le prestazioni assicurative proprie a scongiurare un peggioramento della situazione. Il 24 marzo 2009 al Tribunale amministrativo perveniva la preannunciata perizia del reumatologo e specialista in riabilitazione dott. med. ... 4. Nella propria presa di posizione sul ricorso, l’assicuratore infortuni concludeva alla reiezione dello stesso invocando i motivi già esposti in precedenza e richiamandosi in particolare all’accertamento medico del 13 giugno 2008. Dal canto suo il dott. med. … prendeva posizione sulla perizia fatta allestire da controparte e riconosceva l’eventuale ben fondato delle pause di 5 minuti ogni mezz’ora di lavoro sedentario proposte dal collega, mentre per il resto veniva confermata la validità delle conclusioni tratte nel giugno 2008. 5. Nella propria replica, l’istante riprendeva gli argomenti addotti in precedenza e li comprovava sulla base delle conclusioni peritali del 5 marzo 2009. Dal canto suo, l’assicuratore infortuni si riconfermava nelle proprie allegazioni e proposte. Considerando in diritto: 1. La controversia verte sulla legittimità del rifiuto di determinate prestazioni da parte dell’assicuratore LAINF ed in particolare del rifiuto di prestazioni sotto forma di rendita. Per contro non è in questa sede contestato l’ammontare

dell’indennità per menomazione dell’integrità che è conseguentemente cresciuto nel frattempo in giudicato. 2. a) Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (DTF 109 V 43 cons. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). L’Alta Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (sentenza del 19 febbraio 2008, U 394/06, cons. 4.3 e riferimenti). b) Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 ultima frase LAINF). Per l’assicuratore infortuni questo significa il dovere di corrispondere prestazioni per la cura medica solo fintanto ci si possa aspettare un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato. Altrimenti occorre procedere alla definizione del caso con la determinazione dell’eventuale diritto a rendita e la sospensione delle prestazioni sanitarie (DTF 133 V 64 cons. 6.6.2, 128 V 171 cons. 1b, 116 V 44 cons. 2c). La circostanza che l’assicurato presenti ancora dei disturbi, non è determinante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni, nella misura in cui la persona assicurata ha diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute. La legge

distingue poi la situazione posteriore alla determinazione della rendita d’invalidità. In questo caso, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese sono accordati, tra le altre condizioni, anche se il beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno (art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF). Nondimeno, la citata disposizione legale torna applicabile soltanto qualora l'assicurato si trova già al beneficio di una rendita d’invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 382ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 112s.). Nei casi in cui dalla continuazione della cura medica non ci si possa aspettare un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato (art. 19 LAINF) e se il trattamento e le cure non sono necessarie per mantenere la capacità residua di guadagno (art. 21 LAINF), l’assicuratore infortuni non deve più assumersi le prestazioni sanitarie, ma queste vanno a carico della cassa malati (DTF 134 V 119). Nell’ottica dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, va ricordato che misure come massaggi e attività fisica in una palestra non sono spesso mirate a migliorare notevolmente le condizioni di salute dell’assicurato, ma piuttosto a evitarne il peggioramento. Esse hanno pertanto un carattere meramente conservativo (sentenza del 23 marzo 2000, U 378/99). Determinante per stabilire quali cure possano però entrare ancora in linea di conto per l’assicurato è pertanto anche l’esistenza di un diritto ad una rendita d’invalidità. Nell’affermativa infatti, sussiste un diritto alla cura medica onde mantenere la capacità di guadagno. c) Nell’evenienza in parola l’assicurato pretende che la pratica sia stata chiusa prematuramente, con particolare riferimento alla necessità di continuare con la cura medica non essendo lo stato di salute del petente ancora stabile ai sensi delle citate disposizioni LAINF. La tesi in questi termini non regge. Come è stato confermato dal dott. med. … il 13 giugno 2008 (vedi pag. 6 in fine) e poi anche dal dott. med. … il 5 marzo 2009 (vedi risposta alla domanda 5.1), dalla continuazione della cura medica non è dato aspettarsi un sensibile miglioramento delle condizioni del paziente. Per i motivi esposti nel considerando che precede, il semplice fatto che persistano dei dolori e che questi richiedano l’assunzione di analgesici, non si oppone alla definizione del caso nel senso operato dall’assicuratore infortuni. Sul complicato intervento

di ricostruzione dei tendini ventilato dal Prof. … il 9 febbraio 2009, a cui dovrebbero seguire anni prima di una guarigione e che permetterebbe all’assicurato solo di riuscire a spostarsi su corte distanze senza il bastone o le stampelle, i medici sono alquanto scettici. L’operazione di ricostruzione dei tendini, la cui eventuale esecuzione viene giustamente dal dott. med. … eventualmente vista in combinazione con il futuro intervento di allontanamento del materiale di osteosintesi, non è né dal dott. med. … e neppure dal dott. med. … stesso considerata propria a migliorare le condizioni del paziente. Per questo, attualmente, non esiste un’indicazione medica per tale intervento. Per il resto, la questione di sapere quali prestazioni sanitarie e quali spese l’assicuratore infortuni sia ancora tenuto a rimborsare dipende dalla questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità. 3. a) A norma dell’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’assicurato invalido almeno al 10% a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità. Le nozioni d’invalidità e d’incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. E’ considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). E’ considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1). b) Per quanto riguarda il danno alla salute ed in particolare le ripercussioni di questo sulla residua abilità lucrativa, i medici concordano nel considerare l’assicurato completamente inabile nell’esercizio della precedente attività di cuoco. Dopo l’infortunio l’assicurato presenta una situazione dopo artrodesi della tibio-tarsica e della sotto-astralgica, importante insufficienza

dell’apparato estensorio del ginocchio, estesi reperti cicatriziali alla gamba sinistra che risulta più corta rispetto alla destra, fistola in corrispondenza del malleolo mediale soggetta a potenziale rischio di apertura, importante callo doloroso sul versante laterale del tallone sinistro, periartropatia tendinotica alla spalla destra senza indizi per una insufficienza della cuffia dei rotatori con articolazione acromio-clavicolare destra sensibile e sospetto di sindrome del tunnel carpale alla mano destra in seguito a sovraccarico (vedi relazioni del 13 giugno 2008 e del 5 marzo 2009). Le difficoltà di deambulazione e l’uso di un bastone o delle due stampelle rendono proponibile in termini di esigibilità solo delle attività a carattere prevalentemente sedentario. Contestato è propriamente il grado di abilità in una simile attività. Per il dott. med. …, l’assicurato potrebbe esercitare in misura pressoché completa un’attività prevalentemente sedentaria senza la necessità di uso di una pedaliera con l’arto inferiore sinistro. Lo spostamento sarebbe possibile solo per corte tratte e su superfici regolari, senza trasporto di pesi superiori a 5 kg e senza che sia possibile una flessione del ginocchio sotto carico (valutazione del 13 giugno 2008). Per il dott. med. …, entravano ancora in considerazione attività leggere (massimo carico 2.5 kg) a carattere prevalentemente sedentario sull’arco dell’intera giornata lavorativa, con però la necessità d’intercalare delle pause di lavoro dell’entità di circa 5 minuti ogni mezz’ora, per un risparmio complessivo di circa due ore al giorno. Lo spostamento anche in piano era possibile solo con l’aiuto del bastone o potendosi sorreggere a un corrimano onde evitare il rischio di cadute, ciò che rendeva il porto di oggetti in principio non esigibile. Non adatte erano poi ritenute le attività all’aperto (vedi relazione del 5 marzo 2009 ed esame del rendimento del 19 febbraio 2009). Chiamato a determinarsi sulle presunte disparità tra la propria valutazione e quella del dott. med. …, il dott. med. … riteneva che la necessità di intercalare delle pause di lavoro fosse compatibile con il suo precedente giudizio, avendo reputato l’abilità lucrativa “pressoché” totale in attività adatta e mettendo in dubbio il fatto di sapere se simili pause andassero computate a parte o considerate fare semplicemente parte del normale svolgersi dell’attività. Questa ultima considerazione non ha alcuna attinenza con il quadro clinico che presenta il paziente e non è di pertinenza del medico. Pretendere però che facciano parte del normale orario di lavoro anche delle pause di 5 minuti

ogni mezz’ora o di circa 2 ore giornaliere è in questo contesto pretestuoso e ingiustificato. Per il resto, anche il dott. med. … non contesta più fondamentalmente la necessità che l’assicurato possa dover intercalare delle pause di lavoro sull’arco della giornata. In questo senso è pertanto evidente che la conclusione tratta dall’assicuratore infortuni quanto ad un’abilità lucrativa completa in attività adatta è errata. Già la limitazione temporale depone per una percentuale di abilità al massimo di circa l’80%. Esistono poi anche altri aspetti che potrebbero incidere sulla residua abilità in attività confacente, dovendo essere escluse le attività all’aperto, quelle che richiedono dei particolari canoni igienici a causa del perenne rischio di riapertura della fistola, quelle a carattere ripetitivo per l’uso delle mani, sospettando i medici una sindrome del tunnel carpale alla mano destra in seguito al sovraccarico dell’arto dall’impiego del bastone o delle stampelle. Come poi si è visto, la possibilità di portare dei pesi anche di soli 2.5 kg è puramente teorica, non essendo l’assicurato in grado di spostarsi senza l’uso di un bastone o comunque sorreggendosi. In questo senso la pretesa sostenuta dall’istanza inferiore quanto all’esistenza di un’abilità lucrativa completa in attività adatta è infondata. Da quanto risulta dall’incarto, l’assicurato è certamente limitato anche nell’esecuzione di un’attività adatta nella misura che vorrà stabilire l’assicuratore infortuni tenendo conto delle considerazioni che precedono. c) Per procedere al paragone dei redditi giusta quanto previsto all’art. 16 LPGA, vanno poi tenuti in considerazione anche i seguenti fattori. Nel caso in cui il reddito percepito dalla persona assicurata prima dell'invalidità è chiaramente inferiore alla media dei salari pagati per un'attività paragonabile nel settore interessato e altresì non vi è motivo di ritenere che fosse sua intenzione accontentarsi di un reddito modesto, si deve ammettere che i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vadano considerati anche per fissare il reddito da invalido ("parallelismo" dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 325 cons. 4.1, 129 V 225 cons. 4.4; sentenze del 23 aprile 2008, 8C_399/2007 cons. 6.1 e dell'11 gennaio 2007, U 493/05 cons. 3.2). In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito da prendere in considerazione differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (cons. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (cons. 6.1.3). L’alta Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (sentenza del 3 giugno 2009, 8C_44/2009). d) Concretamente, l’assicuratore infortuni ha considerato un reddito annuo da valido in qualità di cuoco nel 2006 di fr. 50'506.00, importo decisamente inferiore a quanto l’assicurato avrebbe potuto conseguire in attività semplici e ripetitive nello stesso anno e corrispondenti, giusta l’ISS, a fr. 56'784.00. Secondo la TA1 no. 55 nell’ambito degli esercizi pubblici a una persona qualificata incaricata di svolgere le proprie mansioni in modo indipendente (livello di qualifica 1 o 2) veniva corrisposto un reddito annuo di fr. 60'336.00. In tali circostanze, la questione se applicare o meno un parallelismo dei redditi andava meglio analizzata, tenendo in ogni caso in considerazione anche quanto esposto nel considerando che segue, onde evitare che gli stessi elementi vengano considerati due volte. e) Senza tenere in alcuna considerazione la possibilità di operare un parallelismo dei redditi, l’assicuratore infortuni ha applicata una riduzione del 10%. Se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende, secondo la giurisprudenza del TF, dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d’occupazione) ritenuto che una deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili d’influire sul reddito del lavoro e che il Giudice,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l’amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 126 V 80 cons. 5b/cc e 6). Mentre inizialmente si tendeva ad applicare una riduzione standard del 25%, la giurisprudenza ha più volte confermato la necessità di operare tali riduzioni solo se giustificate dalle concrete circostanze del caso specifico (sentenza del 30 marzo 2009, 9C_72/2009, dove non veniva ritenuta giustificata alcuna riduzione, DAS AI 1998 no. 15 riduzione del 13%, 1999 no. 11 riduzione del 15%). In casu, essendo dall’assicurato esigibile solo l’esplicazione di un’attività confacente in misura parziale, una riduzione trova indubbiamente giustificazione. Considerato poi il tipo di menomazione di cui l’assicurato soffre, immediatamente riconoscibile ed estremamente limitante quanto all’ambiente di lavoro, nonché la sua nazionalità italiana, una deduzione inferiore al 20% non può trovare giustificazione (vedi STA S 09 66, dove veniva applicata una riduzione del 20% per un giovane paraplegico di nazionalità svizzera abile al 50% e che poteva sfruttare le conoscenze professionali acquisite in precedenza, anche se l’entità della riduzione era stata ritenuta da questo Giudice alquanto generosa). f) Per quanto riguarda il rifiuto di una rendita d’invalidità, la decisione impugnata è decisamente errata. Nell’evenienza è indubbia l’esistenza di un diritto a rendita per quanto esposto in precedenza. Per la determinazione del grado d’invalidità gli atti vengono rinviati all’istanza precedente. Poiché, alla luce di quanto esposto in precedenza, è palese il diritto dell’istante ad una rendita d’invalidità da parte dell’assicuratore infortuni, le questioni decise nell’ambito del provvedimento impugnato mediante opposizione (punti da 7.2. a 7.8 del dispositivo) e confermate nella decisione deferita a questo Giudice vanno riesaminate nel loro insieme nel senso delle considerazioni che precedono. Si giustifica pertanto il completo annullamento della decisione su opposizione impugnata e il ritorno degli atti alla parte convenuta per la presa di un nuovo provvedimento.

4. a) In conclusione, il ricorso merita di essere accolto e gli atti vengono rinviati all’assicuratore convenuto affinché emani una nuova decisione nel senso dei considerandi che precedono. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. Il ricorrente che vince la causa e che si è avvalso della collaborazione di una rappresentante legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Secondo la giurisprudenza, i costi di una perizia di parte possono essere rimborsati a titolo di ripetibili (RtiD II-2005 pag. 264; DTF 115 V 63 cons. 5c; RAMI 2004 U 503, p. 187 cons. 5.1, 2000 U 362, p. 44 cons. 3b). In una sentenza pubblicata in DAS 2001 AINF 1, cons. 7a, il TF ha precisato che spetta al tribunale cantonale medesimo e non all’assicuratore infortuni, il quale è parte in causa, di vagliare, in applicazione art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, anche la questione relativa all’assunzione della spese di perizia. I costi di una perizia ordinata dall'assicurato stesso devono essere assunti dall'assicuratore infortuni, qualora sia stato possibile accertare in maniera concludente la fattispecie medica soltanto in base alle risultanze delle prove amministrate nella procedura cantonale di ricorso e che all'assicuratore possa essere rimproverata una violazione dell'obbligo di accertare i fatti pertinenti, in ossequio al principio inquisitorio. Questa giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente (sentenza del 7 giugno 2006, U 480/05 cons. 3.2 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, ad art. 45 marginale 11 s., pag. 456s.). b) Nell’evenienza, l’assicurato ha fatto eseguire una perizia medica che ha indubbiamente permesso di meglio chiarire la sua esigibilità in attività adeguate, essendo il parere medico sul quale si era fondata la parte convenuta troppo poco preciso riguardo ai tempi e intervalli di lavoro, alla possibilità di spostamenti autonomi ed in generale sulla funzionalità dell’arto inferiore infortunato. Per questo, il Tribunale amministrativo ritiene che i costi della perizia (fr. 3’240.70) fatta eseguire debbano essere accollati all’assicuratore infortuni unitamente all’indennità a titolo di ripetibili (fr. 6'778.80), per un importo complessivo di fr. 10'019.50.

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 3 febbraio 2009 unitamente alle cifre 7.2 - 7.8 del dispositivo della decisione 18 settembre 2008 sono annullate. Gli atti vengono ritornati all’… SA per nuova decisione nel senso dei considerandi. 2. La procedura è gratuita. 3. … SA versa a … fr. 10'019.50 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

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