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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 23.03.2010 S 2009 184

23. März 2010·Italiano·Graubünden·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,341 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

prestazioni complementari | Ergänzungsleistungen/EOG

Volltext

S 09 184 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 23 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni complementari 1. …, 1946, vive separata dal marito invalido dal 1995 e fino alla soppressione legale delle rendite complementari, dal 1. gennaio 2008, beneficiava di un tale tipo di prestazioni in concomitanza alla rendita d’invalidità del marito. Dopo averne fatta richiesta, dal 1. giugno 2008 l’assicurata era posta al beneficio di una rendita di vecchiaia anticipata e il 15 luglio 2008 veniva fatta domanda in vista dell’ottenimento di prestazioni complementari. Con decisione 21 novembre 2008, l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS (qui di seguito cassa di compensazione), rifiutava a … il diritto a prestazioni complementari alla rendita AVS, per un’eccedenza delle entrate di fr. 31'027. Nelle entrate complessive pari a fr. 82'647.-- alla petente sarebbero infatti stati computati anche fr. 36'000.-- di alimenti dovutile dal marito ... Conto la decisione di rifiuto, l’interessata interponeva opposizione. In evasione all’opposizione presentata, la cassa di compensazione invitava allora l’interessata a voler formulare domanda di prestazioni complementari da parte del marito dell’opponente. 2. Il 27 febbraio 2009, la cassa di compensazione definiva il diritto di … alla prestazione complementare. Nel calcolo operato le uscite, tra le quali venivano calcolati anche i fr. 36'000.-- a favore della moglie, superavano le entrate e l’assicurato aveva diritto ad una prestazione complementare mensile accanto alla rendita d’invalidità di fr. 3'154.-- a far stato dal 1. giugno al 31 dicembre 2008 e di fr. 2'938.-- mensili dal 1. gennaio 2009. Il 7 aprile 2009 l’istante veniva formalmente sollecitato dalla cassa di compensazione ad intraprendere un’azione legale in riduzione del contributo alimentare, con la

comminatoria di una soppressione o riduzione delle prestazioni dal 31 luglio 2009 in caso d’inattività, essendo nell’impossibilità di far fronte ad un simile onere tenuto conto dell’esiguità delle proprie entrate. In seguito il Tribunale distrettuale … approvava una convenzione che riduceva dal 1. settembre 2009 la prestazione mensile a favore di … a fr. 1'900.--. Dal giugno 2009, la cassa di compensazione sospendeva il versamento della prestazione e stabiliva che a partire dal 1. agosto 2009 … avesse diritto ad una prestazione mensile di soli fr. 305.--, sulla base di un contributo di mantenimento mensile a favore della moglie di fr. 316.--. La tempestiva opposizione interposta contro la decurtazione della prestazione complementare veniva respinta con decisione 28 ottobre 2009. Per la cassa di compensazione, in considerazione delle esigue entrate di … pari complessivamente a fr. 2'425.-- mensili non sarebbe esigibile che la corresponsione di un contributo di mantenimento di fr. 175.-- (entità delle entrate che supererebbe il minimo vitale) o al massimo di fr. 316.-- (ammanco per raggiungere il minimo vitale della moglie pari a fr. 456.-- sommato all’eccedenza rispetto al minimo vitale del marito di fr. 175.-e diviso due). 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 30 novembre 2009, … chiedeva il riconoscimento di una prestazione sulla base di un contributo alimentare di fr. 3'000.-- per il mese d’agosto 2009 e di fr. 1'900.--- dal 1. settembre 2009. Qualora il ricorso fosse respinto, l’istante chiedeva di giudicare il diritto di … alla prestazione complementare a partire dall’agosto 2009. Nel calcolo della prestazione complementare andrebbe tenuto in considerazione l’importo di fr. 1'900.-- che il richiedente dovrebbe alla moglie in virtù della modifica della convenzione alimentare approvata in sede giudiziaria il 17 settembre 2009. Tale riduzione di un terzo della prestazione sarebbe stata omologata in sede giudiziaria su espressa richiesta della cassa di compensazione e il nuovo contributo dovrebbe pertanto venir integralmente computato nelle uscite del ricorrente. 4. In data 9 dicembre 2009, la cassa di compensazione rinviava integralmente a quanto esposto nel provvedimento impugnato, nella lettera accompagnatoria del 3 settembre 2009 e nella decisione su opposizione. Nel complemento del

23 dicembre 2009, la parte convenuta procedeva a titolo provvisorio al calcolo del diritto alla prestazione complementare di …, in considerazione di un contributo alimentare mensile di fr. 316.--, come risulterebbe in caso di reiezione del ricorso. In tal caso, la moglie del ricorrente deterrebbe un diritto ad una prestazione complementare per un importo di fr. 284.-- dal 1. agosto 2009. Qualora invece il ricorso fosse accolto, la moglie dell’istante non deterrebbe alcun diritto alla prestazione, mentre il ricorrente avrebbe diritto ad una prestazione di fr. 1'889.-- comprendenti il contributo riconosciuto attualmente di fr. 305.-- e il contributo di mantenimento legale di fr. 1'900.--, deduzione fatta dell’importo stabilito dalla convenuta come contributo di mantenimento e reputato adeguato alla situazione del richiedente pari a fr. 316.--. Il calcolo dimostrerebbe come in tale situazione, il ricorrente verserebbe a scapito delle prestazioni complementari un importo di mantenimento decisamente superiore alle proprie capacità economiche. 5. Nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali, al calcolo proposto dalla cassa di compensazione in merito al diritto alla prestazione di … veniva dall’istante proposto un diverso conteggio, giusta il quale sussisterebbe un diritto per la moglie ad una prestazione mensile di fr. 624.--. In ogni caso, il ricorrente si riconfermava nelle proprie precedenti allegazioni e proposte. Dal canto suo, la cassa di compensazione riteneva doveroso limitare l’oggetto litigioso all’importo della prestazione complementare del marito e non anche a quello della moglie. Considerando in diritto: 1. Come giustamente precisato in sede di ricorso da parte della cassa di compensazione, può essere oggetto di ricorso solo il provvedimento impugnato riguardante il calcolo della prestazione dell’istante. Mentre non spetta al Tribunale amministrativo statuire, qualora il ricorso dovesse essere respinto, sull’ammontare del diritto alla prestazione complementare della moglie del ricorrente, il cui diritto a partire dal 1. agosto 2009, epoca della decurtazione della prestazione al marito giusta la comminatoria di cui alla

lettera del 7 aprile 2009, non viene dalla convenuta sostanzialmente messo in dubbio (vedi presa di posizione del 23 dicembre 2009). 2. a) In virtù delle nuove disposizioni della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) in vigore dal 1. gennaio 2008, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita d’invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC). L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato (lett. g). In principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 cons. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 cons. 1, 121 V 205 cons. 4a, 117 V 289; DAS 2007 PC no. 6, 2003 PC no. 4 cons. 2 e 2003 PC no. 1 cons. 1a e 2001 PC no. 5 cons. 1b).). L’attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC riprende testualmente il concetto espresso sotto il vecchio diritto all’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, per cui la relativa prassi è applicabile anche alla nuova norma. b) Lo scopo principale delle prestazioni complementari è quello di garantire un’adeguata copertura del fabbisogno vitale. Infatti, fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b CF, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a CF specifico per le prestazioni complementari. Giusta l'art. 112a CF, la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il

cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In effetti, la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" (RCC 1992, pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (DTF 113 V 285, RCC 1991 pag. 145, 1989 pag. 606, 1986 pag. 143; RDAT 1991-II pagg. 447 ss., nota 12 e pag. 460 nota 83). c) Per quanto riguarda la specifica problematica del caso in oggetto, la questione è già stata decisa dall’allora Tribunale federale delle assicurazioni (RCC 1991, pag. 143) e dallo stesso Tribunale amministrativo (STA S 05 138). Se l’assicurato versa pensioni alimentari del diritto di famiglia manifestamente troppo elevate in rapporto alle sue possibilità finanziarie e le prospettive di successo in una procedura di modifica di diritto civile sono assodate, le condizioni di rinuncia ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sono adempite se il pretendente, dopo la scadenza del termine fissatogli con indicazioni delle conseguenze nel caso d’omissione, desiste dal promuovere un’azione legale che gli era possibile. Lo stesso principio vale per le spese riconosciute di cui fanno parte le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia di cui all’art. 10 cpv. 3 lett. c LPC. Anche qui non possono essere dedotte delle spese di mantenimento – benché stabilite in sede giudiziaria - il cui ammontare può essere corrisposto solo grazie al fatto che il debitore sia beneficiario di una prestazione complementare (vedi sulla questione Müller, Rechtsprechung zu den EL, ELG, note 289 ss. e 513 ss.). 3. a) Nell’evenienza, l’assicurato disponeva nel 2009 di entrate dalla rendita d’invalidità e dalla previdenza professionale per un ammontare di fr. 17’617 annui a cui vanno aggiunte le indennità giornaliere della cassa di disoccupazione per fr. 11'486. L’ammontare complessivo mensile è pertanto di fr. 2'425.--. E’ in queste condizioni evidente che il marito non era in grado di far fronte ad un contributo di mantenimento di fr. 3'000.-- a favore della moglie. Per questo il 7 aprile 2009 l’istante veniva sollecitato ad intraprendere

un’azione legale in riduzione del contributo, con la comminatoria di una soppressione o riduzione delle prestazione dal 31 luglio 2009 in caso d’inattività. A seguito di tale sollecito, veniva elaborata una convenzione tra le parti che inizialmente prevedeva una riduzione del contributo a fr. 2'120.--. Poiché la cassa di compensazione decideva allora di stabilire la prestazione a fr. 316.-- e ne informava l’avente diritto agli inizi di settembre 2009, il 17 settembre 2009 il tribunale distrettuale competente omologava una convenzione che prevedeva la riduzione della pensione alimentare per la moglie dell’assicurato a fr. 1'900.--. Per la cassa convenuta la riduzione non terrebbe però conto delle possibilità finanziarie del debitore e le parti sarebbero con il loro modo di agire contravvenute al loro obbligo di collaborare. In effetti, che un contributo di fr. 1’900.-- sia sempre ancora eccessivo per le possibilità economiche del ricorrente è evidente, giacché egli avrebbe in tale evenienza ancora a disposizione fr. 525.- mensili per il proprio fabbisogno, ciò che non coprirebbe neppure il minimo vitale. All’epoca della richiesta di riduzione della prestazione alimentare, e al più tardi dopo la decisione dell’8 settembre 2009, l’assicurato era al corrente che da parte della cassa di compensazione veniva ritenuto adeguato alle sue possibilità economiche un contributo di fr. 316.--. Avendo richiesta una riduzione del contributo per un ammontare a cui non è assolutamente in grado di far fronte, l’istante è chiaramente contravvenuto ai propri obblighi di collaborazione. b) La pretesa stando alla quale l’azione sarebbe stata intentata con successo in considerazione della riduzione della pensione alimentare del 36% non può essere udita. Per far fronte ai propri obblighi di collaborazione l’istante era tenuto a richiedere una riduzione che tenesse conto delle sue effettive possibilità economiche, ciò che non ha manifestamente fatto, indipendentemente dal fatto di sapere di quale entità sia in realtà la riduzione. Come si evince anche dal verbale d’udienza del 10 settembre 2009, la prestazione era stata essenzialmente calcolata in base ai fabbisogni della moglie e non era stata presa in alcuna considerazione la capacità finanziaria del debitore della prestazione. Nella sua richiesta di riduzione, l’istante avrebbe in effetti perorato un risultato ben diverso da quanto il suo obbligo di collaborare richiedeva e da quello che era stato il motivo essenziale che aveva

spinto la cassa di compensazione a pretendere la riduzione del contributo. Per questo l’azione in riduzione intentata è ai fini del giudizio irrilevante. Rinunciando a perorare quanto era suo diritto l’istante deve lasciarsi opporre il calcolo di una prestazione alimentare giusta i parametri applicati dalla convenuta e per un ammontare mensile di fr. 316.-- a favore della moglie. c) Del resto il calcolo della prestazione come proposto dalla convenuta permette chiaramente di stabilire che, grazie ad un esito favorevole del ricorso, il contributo di mantenimento che l’istante sarebbe tenuto a versare alla moglie avverrebbe praticamente interamente a scapito delle prestazioni complementari, indipendentemente dal fabbisogno effettivo della diretta interessata, ciò che non può manifestamente corrispondere alla volontà del legislatore giusta quanto esposto in precedenza al considerando 2b sugli scopi di un tale tipo di prestazione. Infatti, giusta la tesi di ricorso, l’istante deterrebbe un diritto ad una prestazione complementare dal settembre 2009 di fr. 1889.--, rispetto agli attuali fr. 305.--. Sommando tale importo al diritto della moglie, che in caso di reiezione del ricorso sarebbe quantificabile a fr. 284.--, ne deriva un diritto complessivo dei due coniugi a prestazioni complementari per un importo di fr. 589.--, anziché i perorati fr. 1889.--. 4. In conclusione, il ricorso è da respingere e meritano conferma la decisione su opposizione e i provvedimenti a suo fondamento. Giusta l’art. 61 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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